CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
applicabili ai contratti tra
Fondazione Milano Cortina 2026, C.f. 97866790153 e P. IVA 11199200962, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, N° REA MI – 2589108, (“Fondazione”),
e
il Fornitore, come individuato a seguito dell’accreditamento sul portale acquisti della Fondazione,
di seguito congiuntamente anche le “Parti” o, individualmente, “Parte”.
*** PREMESSO CHE
a) la Fondazione, ente senza scopo di lucro ed operante quale soggetto di diritto privato, è
responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei Giochi Paralimpici Invernali del 2026 (“Giochi”), nel rispetto di quanto previsto dalla Carta Olimpica, dal Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale (“CIO”), dalla Legge n. 31/2020 di conversione del DL n. 16/2020 (“Legge Olimpica”) e dall’accordo sottoscritto a Losanna il 24 giugno 2019 tra il CIO, il CONI, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d’Ampezzo (“Olympic Host Contract”), alle cui disposizioni la Fondazione è sottoposta;
b) nell’esercizio delle proprie funzioni, la Fondazione è tenuta altresì ad occuparsi della fornitura delle strutture mobili, dei beni e dei servizi necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi;
c) in considerazione dei risvolti economici e culturali che lo svolgimento dei Giochi comporta sui territori interessati, è necessario che i Fornitori ed eventuali loro subappaltatori soddisfino specifici requisiti di affidabilità e integrità operativa ed economico-finanziaria, e che garantiscano la scrupolosa osservanza dei principi espressi dalla Carta Olimpica, dal Codice Etico del CIO, nonché del codice etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della stessa Fondazione;
d) poiché la stipulazione del presente Xxxxxxxxx è finalizzata a consentire l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi, le Parti si danno reciprocamente atto che tale interesse è l’unico ed essenziale, ex art. 1174 c.c., ai fini del consenso prestato alla stipulazione.
FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 - MILANO CORTINA 2026 ORGANISING COMMITTEE
In considerazione di quanto sopra esposto, il Fornitore prende visione ed accetta integralmente quanto segue.
***
1. Definizioni e documentazione contrattuale
1.1. I seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito indicato:
1.1.1. Condizioni Generali indicano le presenti condizioni generali, applicabili all’Incarico definito e descritto nelle Condizioni Speciali e/o nell’Ordine e/o nell’RFP e/o nell’Offerta, inclusi eventuali successivi addenda alle predette Condizioni Generali;
1.1.2. Condizioni Speciali indicano le condizioni speciali che potranno essere concordate dalla Fondazione e dal Fornitore con funzione integrativa delle Condizioni Generali. Le Condizioni Speciali includono gli (eventuali) Ordini e potranno anche consistere unicamente degli (eventuali) Ordini;
1.1.3. Data di Efficacia indica la data di sottoscrizione del Contratto, se non diversamente specificato;
1.1.4. Deliverables indica i risultati derivanti dall’esecuzione dell’Incarico e di ogni altra eventuale attività necessaria ai fini dell’esecuzione dell’Incarico;
1.1.5. Diritti di Proprietà Intellettuale indica (i) brevetti, modelli di utilità, certificati complementari di protezione, diritti su Segreti Industriali e altre Informazioni Riservate (o, comunque, non divulgate, come invenzioni - brevettabili o meno
- o know-how), diritti di design, diritti d'autore (ivi inclusi i diritti connessi), diritti su banche dati, topografie di semiconduttori, diritti su mask-work, marchi commerciali e di servizio, nonché diritti su programmi per elaboratore (software, firmware), diritti su hardware, dati, diagrammi, report, specifiche tecniche (anche in bozza) e ogni elemento risultante da e/o sviluppato nell'esecuzione del Contratto, (ii) tutte le registrazioni o domande di registrazione aventi ad oggetto i diritti e i beni di cui al precedente punto (i), e
(iii) tutti i diritti, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto i beni (materiali e immateriali) di cui ai precedenti punti (i) e (ii), ivi inclusi i diritti di depositare ulteriori domande, i diritti di personalità e/o immagine, il diritto alla reputazione, nomi commerciali, diritti c.d. di get-up, loghi, nomi di dominio e URLs, diritti inerenti atti di concorrenza sleale e, fermo quanto previsto dalla presente definizione, diritti alla tutela giudiziale e ogni altro diritto di contenuto equivalente o analogo, nonché la facoltà di presentare domande per il riconoscimento di tutti o parte dei diritti predetti, in qualunque giurisdizione;
1.1.6. Eventi di Forza Maggiore indica gli eventi (i) non ragionevolmente prevedibili,
(ii) al di fuori del ragionevole controllo della Parte coinvolta, e (iii) il cui verificarsi non è imputabile ad alcun titolo alla Parte coinvolta, quali, a titolo
1.1.7. Evento Speciale indica una delle situazioni identificate all’articolo 10;
1.1.8. Incarico indica i lavori, i beni e/o i servizi che il Fornitore si impegna a fornire alla Fondazione a fronte del pagamento del corrispettivo, compresi i Deliverables, come descritto nelle Condizioni Speciali (ove presenti) e/o nell’Ordine e/o nella RFP e/o nell’Offerta;
1.1.9. Informazioni Riservate indica qualsiasi informazione non pubblica che, indipendentemente dal fatto di essere o meno qualificata come riservata, sia direttamente o indirettamente rivelata o resa accessibile da una Parte all’altra Parte e/o a una società appartenente al relativo gruppo ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui la Parte ricevente sia venuto a conoscenza in ragione dell’esecuzione del Contratto, nonché eventuali dati personali ai sensi della Normativa Privacy e i Diritti di Proprietà Intellettuale di una delle Parti;
1.1.10. Lettera di integrità e compliance indica la lettera di integrità e compliance agli standard olimpici e paralimpici, sottoscritta dal Fornitore in segno di accettazione;
1.1.11. Normativa Privacy: indica, congiuntamente, (i) il GDPR; (ii) il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (anche soltanto “Codice privacy”); (iii) gli atti normativi adottati dalle autorità competenti; (iv) nonché i provvedimenti adottati dalle Autorità di Controllo di tempo per tempo vigenti e applicabili;
1.1.12. Offerta indica l’ultima migliore offerta, composta dagli aspetti tecnici ed economici, formulata dal Fornitore e accettata dalla Fondazione;
1.1.13. Ordine indica ogni eventuale ordine d’acquisto, avente ad oggetto la fornitura di lavori, beni e/o servizi inclusi nell’Incarico, effettuato dalla Fondazione nei confronti del Fornitore, oltre ad eventuali allegati;
1.1.14. RFP indica la richiesta di offerta (RdO) della Fondazione e i relativi allegati;
1.1.15. Segreto Industriale indica un'informazione che, in via cumulativa: (i) è "segreta" nel senso che, complessivamente intesa o nella precisa configurazione delle proprie componenti, non è generalmente nota - o facilmente accessibile - alle persone che, di norma, utilizzano informazioni di analoga tipologia; (ii) ha un valore commerciale in quanto "segreta"; (iii) rispetto a cui il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica ha posto in essere ragionevoli attività, in base alle circostanze, al fine di mantenerla "segreta";
1.1.16. Subappaltatori indica sostituti, ausiliari ed eventuali terzi fornitori che il Fornitore, indipendentemente dalla natura del suo rapporto contrattuale, impiega per l’esecuzione del Contratto, previa autorizzazione scritta della Fondazione;
1.2. Il rapporto contrattuale in essere tra le Parti si intende complessivamente disciplinato dai documenti indicati ai seguenti punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, i quali insieme costituiscono il Contratto vigente tra le Parti. Ferma restando la facoltà delle Parti di derogare alle Condizioni Generali attraverso espresse previsioni delle Condizioni Speciali o mediante appositi addenda, resta inteso che eventuali contrasti tra le disposizioni dei documenti componenti il Contratto saranno risolti secondo la seguente gerarchia:
1.2.3. Modello e Codice Etico della Fondazione;
1.2.4. Lettera di integrità e compliance;
1.2.5. Olympic Host Contract – Principles;
1.2.6. Olympic Host Contract – Operational Requirements;
Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati, e di disporre di tutte le informazioni necessarie per la migliore esecuzione del Contratto.
1.3. Il Contratto prevale e sostituisce integralmente qualsiasi accordo o intesa precedentemente intercorsa tra la Fondazione e il Fornitore, con la sola eccezione:
1.3.1. della Lettera di integrità e compliance, che resterà valida e vincolante per tutta la sua durata o, se superiore, per la durata del Contratto;
1.3.2. di eventuali accordi di riservatezza, laddove e nella misura in cui ne sia stata prevista l’ultrattività e/o siano, per la Fondazione, più tutelanti rispetto alle disposizioni in materia di riservatezza contenute nelle presenti Condizioni Generali.
1.4. Eventuali condizioni generali o altre clausole normalmente applicate dal Fornitore ai propri rapporti contrattuali sono inefficaci nei confronti della Fondazione.
1.5. I documenti del Contratto di cui ai precedenti punti 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11 potranno essere modificati con il consenso scritto di entrambe le Parti. In ogni caso, la Fondazione ha diritto di modificare unilateralmente il Contratto:
1.6. Le modifiche unilateralmente apportate dalla Fondazione al Contratto nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli 1.5.1 e 1.5.2 saranno efficaci e vincolanti per il Fornitore dal momento in cui verranno portate a conoscenza di quest’ultimo da Fondazione nelle forme di cui al successivo articolo 2.8. Nei casi di modifica unilaterale del Contratto da parte della Fondazione, resta fermo il diritto di recesso del Fornitore di cui al successivo articolo 8.
1.7. Resta inteso che il Fornitore non ha facoltà di modificare i documenti di cui ai precedenti articoli 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6.
2. Obblighi del Fornitore
2.1. Il Fornitore si impegna ad eseguire a regola d’arte le prestazioni previste dall’Incarico, osservando il più elevato grado di diligenza professionale richiesto agli operatori di mercato maggiormente qualificati in settori uguali o simili a quello dell’Incarico. Al fine dell’esatta esecuzione dell’Incarico, il Fornitore si impegna altresì a prestare tutte le attività e competenze che, anche se non espressamente menzionate dal Contratto, rientrino nelle best practices di settore e risultino necessarie per l’esatta esecuzione dell’Incarico.
2.2. Il Fornitore, consapevole degli scopi e degli interessi non solo economici perseguiti dalla Fondazione, si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione di qualsiasi circostanza a lui nota che possa influenzare l’esecuzione dell’Incarico ovvero generare anche solo potenzialmente effetti negativi sulla Fondazione.
2.3. Nel caso in cui l’Incarico preveda la consegna di beni e/o di Deliverables, la consegna dovrà avvenire a spese del Fornitore nel luogo indicato dalla Fondazione, ovvero in mancanza di indicazione presso la sede legale della Fondazione, secondo la cosiddetta clausola “franco arrivo/destino”.
2.4. Il Fornitore si impegna ad seguire le prestazioni previste dal Contratto anche in conformità con:
2.4.1. ogni normativa, regolamento e standard di settore applicabile alle attività svolte dal Fornitore e, più nello specifico, all’Incarico e ai Deliverables, comprese norme in materia di responsabilità sociale, etica e ambientale, nonché agli UN Guiding Principles on Business and Human Rights;
2.4.3. ogni eventuale istruzione di volta in volta impartita dalla Fondazione durante
l’esecuzione del Contratto.
2.5. Il Fornitore riconosce ed accetta che sulla Fondazione gravano gli obblighi previsti dai documenti di cui agli articoli 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, e pertanto si impegna, per sé e per eventuali Subappaltatori, ad agire in modo tale da consentire alla Fondazione l’esatto adempimento di tali obblighi.
2.6. Le modalità di esecuzione dell’incarico potranno essere modificate con il consenso espresso per iscritto da entrambe le Parti. Se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1659, 1660, 1661 e 1662 c.c. il Fornitore accetta che l’eventuale modifica delle modalità di esecuzione dell’Incarico non comporterà variazioni del corrispettivo.
2.7. Il Contratto non crea in capo alla Fondazione alcun obbligo di minimi di acquisto, né
alcun vincolo di esclusiva nei confronti del Fornitore per l’esecuzione dell’Incarico.
2.8. Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno essere inviate alla Fondazione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero e-mail ai recapiti xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx0000.xxx e xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx0000.xxx.
3. Corrispettivo
altrimenti stabilito dal Contratto, previa ricezione del relativo documento contabile. Il prezzo verrà fatturato dal Fornitore solo dalla data di accettazione della fornitura, a seguito delle verifiche effettuate dalla Fondazione sull‘esecuzione dell’Incarico, ferma restando la Garanzia di cui al successivo articolo 4.
3.2. Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo, e tiene conto anche della acquisizione dei diritti ai sensi dell’articolo 15, riconoscendo espressamente il Fornitore che tale corrispettivo costituisce una remunerazione adeguata e proporzionata al valore di tali diritti, , pertanto la Fondazione non sarà tenuta al pagamento di alcuna somma o importo ulteriore rispetto al corrispettivo pattuito, salvo diversamente previsto in maniera espressa nel Contratto. In caso di ritardo nei pagamenti, su tali importi matureranno interessi di mora al tasso di cui all’art. 1284 c.c., in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 231/2002.
3.3. Qualora la Fondazione formulasse eccezioni o riserve riguardo l’esecuzione dell’Incarico, le modalità di fatturazione o gli importi fatturati, il termine di 90 (novanta) giorni di cui al precedente articolo 3.1 si intenderà sospeso fino alla composizione della controversia.
3.4. Resta inteso che il pagamento di tutto o parte del corrispettivo, anche a titolo di acconto, non sarà in alcun modo considerato quale accettazione della fornitura o rinuncia della Fondazione all’esercizio di diritti a questa riconosciuti dal Contratto o dalla normativa applicabile.
3.5. In deroga all’art. 1460 c.c. e tenuto conto delle finalità perseguite dalla Fondazione, il Fornitore non potrà in ogni caso sospendere, modificare e/o interrompere la prestazione dell’Incarico senza il consenso della Fondazione.
4. Garanzia di conformità e buon funzionamento
4.1. Il Fornitore garantisce alla Fondazione che l’Incarico e i Deliverables sono conformi al Contratto, idonei agli obiettivi perseguiti dalla Fondazione ed esenti da vizi e difetti che possono renderli inidonei all’uso cui sono destinati o diminuirne in modo apprezzabile il valore (la “Garanzia”).
4.2. La Garanzia si intende prestata per tutta la durata del Contratto e per i successivi 24 (ventiquattro) mesi.
4.3. Il Fornitore si impegna, ad insindacabile scelta della Fondazione, ad eliminare vizi e/o difformità dell’Incarico e/o dei Deliverables a proprie spese (anche provvedendo a una sostituzione), o a diminuire proporzionalmente il corrispettivo (rimborsando la Fondazione o accettando una compensazione con eventuali importi allo stesso dovuti, a qualunque titolo, dalla Fondazione) entro 8 (otto) giorni dalla ricezione di una
comunicazione, inviata dalla Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, in cui siano denunciati i vizi e le difformità riscontrati.
5. Obblighi del Fornitore nei confronti del personale
5.1. Il personale impiegato dal Fornitore per l’esecuzione dell’Incarico è e rimarrà, in ogni caso, sottoposto all’autorità gerarchica e disciplinare del Fornitore e al vincolo di subordinazione nei confronti di quest’ultimo. In nessun caso le attività prestate dal personale del Fornitore per l’esecuzione del Contratto comporteranno la sussistenza, diretta o indiretta, di vincoli di subordinazione (o, in generale, di rapporti di lavoro dipendente o autonomo) nei confronti della Fondazione.
5.2. Anche per effetto di quanto previsto dal precedente articolo 5.1, il Fornitore sarà l’unico ed esclusivo responsabile per l’adempimento di ogni obbligazione di natura retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, amministrativa e relativa a norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro verso il personale impiegato per l’esecuzione del Contratto, tenendo manlevata e indenne la Fondazione.
5.3. Il Fornitore (ove applicabile) si impegna a trasmettere alla Fondazione, prima della Data di Efficacia (e, successivamente, a cadenza almeno trimestrale), copia di tutta la documentazione amministrativa che attesti l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di natura retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, amministrativa e relativa a norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del personale. Sarà, in particolare, fornita copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale del Fornitore.
5.4. Anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., il Fornitore si impegna altresì a trasmettere alla Fondazione (ove applicabile), entro 10 (dieci) giorni dalla sua richiesta scritta, una copia del DURC e della documentazione che attesti l’esatto, corretto e puntuale adempimento, da parte degli eventuali Subappaltatori, di tutte le obbligazioni di natura retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, amministrativa e relativa a norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei dipendenti dei Subappaltatori.
5.5. Le Parti convengono che, laddove l’Incarico non abbia natura eminentemente intellettuale (e ove applicabile), sarà dovuta la valutazione dei rischi di interferenze tra le attività della Fondazione e del Fornitore (e/o degli eventuali Subappaltatori) e, pertanto, sarà redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) dichiarando, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, ciascuna Parte per quanto di propria competenza, i costi sostenuti per l’adozione di misure per
eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
5.6. Laddove, invece, l’Incarico abbia natura eminentemente intellettuale, il DUVRI non sarà redatto ma, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, le Parti dichiarano che (i) l’esecuzione dell’Incarico e, più in generale, l’esecuzione del Contratto, non comportano l’insorgenza di rischi per la salute e la sicurezza del personale del Fornitore e/o degli eventuali Subappaltatori e, pertanto, che (ii) non saranno sostenuti costi per l’adozione di misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
6. Ulteriori dichiarazioni e garanzie del Fornitore
6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce:
6.1.1. di avere risorse adeguate e coperture assicurative idonee all’esecuzione dell’Incarico;
6.1.2. di impiegare nell’esecuzione del Contratto personale idoneo ed adeguatamente qualificato per l’esecuzione dell’Incarico;
6.1.3. che il proprio personale dipendente è regolarmente assunto, retribuito, assicurato e di comprovata capacità tecnica ed esperienza, e che nei suoi confronti è costantemente rispettato ogni obbligo di legge;
6.1.5. che l’Incarico e i Deliverables sono e saranno conformi alla normativa applicabile e non violano né violeranno Diritti di Proprietà Intellettuale delle Parti e/o di terzi;
6.1.6. che il Contratto è stato sottoscritto senza l’intervento di alcun intermediario e/o agenzia e/o terza parte, e che dunque nessuna provvigione sarà a questi dovuta. Pertanto, il Fornitore si obbliga a tenere interamente indenne la Fondazione da qualsiasi pregiudizio, costo o onere quest’ultima dovesse trovarsi a sopportare in ragione di qualsivoglia pretesa proveniente da qualsiasi intermediario e/o agenzia e/o terza parte;
indirettamente nell’esecuzione del contratto (nel complesso i “Collaboratori”), che (i) non creerà, in alcun modo, alcuna associazione di sé, della propria attività, dei propri prodotti e dei propri servizi, o attività (anche non commerciale) con i Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o con il Movimento Olimpico e Movimento Paralimpico; (ii) non comunicherà, in alcuna forma e in alcun modo, di essere un fornitore, un associato o un partner di qualsivoglia “Games Party” (tale locuzione, resta inteso, deve essere interpretata come Fondazione, IOC, gli “IOC Affiliates” – tale locuzione, resta inteso, deve essere interpretata come the Olympic Foundation for Culture and Heritage, IOC Television & Marketing Services S.A., the Olympic Refuge Foundation, the World Olympians Association, Olympic Channel Services S.A., Olympic Channel Services S.L., Olympic Broadcasting Services S.A., Olympic Broadcasting Services S.L. e i rispettivi affiliates di ciascuno di questi –, IPC, il CONI e il CIP) né di essere “ufficiale”, “selezionato”, “approvato”, “garantito”, “privilegiato”, “accettato” o simili, da qualsivoglia Games Party; (iii) non pubblicherà né diffonderà qualsiasi dichiarazione, in alcuna forma e in alcun modo che riguardi la fornitura di beni e/o servizi e/o l’esecuzione di qualsiasi altra attività (commerciale o meno) in favore di qualsivoglia Games Party, dei partner commerciali di qualsivoglia Games Party e di qualsiasi altra entità o organizzazione in qualunque modo coinvolta nei Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o nel Movimento Olimpico e/o Paralimpico, (iv) non registrerà alcun marchio, nome a dominio o altra Diritto di Proprietà Intellettuale, da solo o in associazione con altri elementi, nella sua interezza o parzialmente, relativo ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici o comunque riferibile al Movimento Olimpico e/o Paralimpico; (v) non intraprenderà, né faciliterà o convincerà altri ad intraprendere alcuna attività che possa costituire o che possa ragionevolmente costituire Ambush Marketing; (essendo specificato che "Ambush Marketing" è definito come qualsiasi attività, commerciale o meno, che crea, implica, si riferisce a, o risulta in, qualsiasi associazione con i Giochi Olimpici o Paralimpici, con il Movimento Olimpico e/o Paralimpico e qualsiasi marchio o denominazione relativi ai Giochi Olimpici o Paralimpici, o che crea tale associazione nella mente del pubblico, nonché la fornitura o la distribuzione di materiale o prodotti pubblicitari e promozionali e pubblicitari presso o nelle vicinanze di siti olimpici o paralimpici al fine di ottenere una certa visibilità per un marchio, a meno che tale attività non sia stata espressamente autorizzata dalla Fondazione, dal CIO o dall'IPC)(vi) vigilerà sul rispetto degli
impegni di cui al presente articolo e informerà immediatamente la Fondazione di ogni eventuale istanza e/o rischio di violazione di tali impegni, e (vii) immediatamente cesserà e farà cessare ogni condotta in violazione del presente articolo su semplice richiesta della Fondazione, dell’IOC o del IPC;
6.1.10. includerà nei contratti con i propri Collaboratori, a carico di quest’ultimi, obbligazioni identiche a quelli di cui ai precedenti articoli 6.1.7, 6.1.7, 6.1.8, prevedendo altresì che la verifica sull’eventuale loro violazione dovrà essere svolta dal Fornitore anche a semplice richiesta della Fondazione, dell’IOC e/o dell’IPC e che, laddove l’eventuale violazione di tali obbligazioni dovesse perdurare anche dopo la contestazione, il relativo contratto possa essere risolto dal Fornitore ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
6.1.11. a porre in essere, con la massima diligenza, quanto possibile per assicurare il soddisfacimento dei diritti di fornitura da parte dei partner commerciali del CIO e/o dell’IPC e/o della Fondazione, preferendo nell’esecuzione dell’Incarico l’impiego di beni e/o servizi forniti dai medesimi partner, ove richiesto dalla Fondazione e/o dal CIO e/o dall’IPC e/o dal partner stesso.
7. Penali
7.1. Oltre alle penali eventualmente previste dalle Condizioni Speciali (se presenti) e/o nell’Offerta e/o nell’Ordine e/o nella RFP in relazione allo specifico Incarico, in caso di ritardo (anche solo parziale) nell’esecuzione dell’Incarico e/o nella consegna dei Deliverables il Fornitore sarà tenuto a pagare alla Fondazione una penale pari al 2% dell’ammontare netto del corrispettivo complessivo per ogni giorno calendariale di ritardo, fino ad un importo massimo pari al 30% del corrispettivo e ferma la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore.
7.2. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il Fornitore corrisponderà alla Fondazione e/o al CIO a titolo di penale:
(i) per la violazione da parte del Fornitore degli impegni assunti ai sensi degli articoli 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9 e 6.1.10, un importo pari al 30% dell’ammontare netto del corrispettivo complessivo del Contratto; e
(ii) per ogni giorno di ritardo del Fornitore nell'adempimento degli impegni assunti ai sensi degli articoli 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9 e 6.1.10, un importo pari al 2% dell’ammontare netto del corrispettivo complessivo del Contratto.
8. Durata del Contratto e recesso
8.1. Il Contratto sarà valido ed efficace a partire dalla Data di Efficacia, salvo non sia prevista un’efficacia differita e/o condizionata, sino al termine indicato nelle Condizioni Speciali e/o nell’Ordine e/o nell’RFP e/o nell’Offerta. Salvo non sia espressamente previsto nelle Condizioni Speciali, sono esclusi il tacito rinnovo e la tacita proroga del Contratto.
8.2. Alla Fondazione è riconosciuta la facoltà di recedere discrezionalmente dal Contratto
e/o da uno o più Ordini senza limiti di tempo, mediante comunicazione da inviarsi per iscritto al Fornitore. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Contratto e/o l’Ordine cesserà di avere efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione, salvi i casi di comprovate urgenza e/o gravità, come ad esempio la cancellazione dei Giochi, nei quali prevalga l’interesse della Fondazione a non subire un pregiudizio, anche di natura non patrimoniale. Il recesso da uno o più Ordini non comporta il recesso dal Contratto, salvo diversamente dichiarato dalla Fondazione, né il recesso dal Contratto comporta il recesso dagli Ordini rimasti ineseguiti alla data del recesso, salvo diversamente dichiarato dalla Fondazione.
8.3. Laddove la Fondazione modifichi unilateralmente il Contratto ai sensi del precedente articolo 1.5, ovvero adotti, nel corso della durata del Contratto, policies diverse da quelle in vigore alla Data di Efficacia, cui il Fornitore rimane tenuto ad uniformarsi ai sensi dell’articolo 2.4.2, il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla notifica di una modifica sostanziale e rilevante al Contratto e/o delle nuove policies cui la Fondazione richiede al Fornitore di adeguarsi. Si intenderà rilevante ed essenziale una modifica che implichi un aggravio apprezzabile dei costi o dei rischi del Fornitore, a parità di corrispettivo, discostandosi dal tipo di prestazione che lo stesso Fornitore normalmente fornisce o ragionevolmente prevedeva di dover fornire al momento dell’accettazione della commessa. In tal caso, il Contratto cesserà di avere efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione. Resta inteso che il Fornitore, laddove eserciti il recesso a
mente del presente articolo, è tenuto a completare gli Ordini ancora inseguiti alla data del recesso, salvo diversa indicazione espressa da parte della Fondazione.
8.4. In caso di recesso del Fornitore, sarà a questi dovuta unicamente la parte di corrispettivo corrispondente all’Incarico e ai Deliverables già eseguiti alla data di efficacia del recesso. In tali casi, il Fornitore riconosce ed accetta che non gli sarà dovuto alcun altro importo ad alcun titolo.
9. Risoluzione
9.1. La Fondazione ha diritto di risolvere il Contratto e/o uno o più Ordini ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno o più dei seguenti inadempimenti del Fornitore:
9.1.1. raggiungimento o superamento dell’importo massimo di penali dovuto dal Fornitore ai sensi del precedente articolo 7.1;
9.1.2. violazione delle politiche, strategie e piani di sostenibilità previste dal Contratto
ed in particolare dall’Olympic Host Contract;
9.1.3. violazione di quanto previsto dalla Lettera di integrità e compliance e nella RFP;
9.1.4. violazione di una o più disposizioni del Codice Etico della Fondazione o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Fondazione ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
9.1.5. violazione delle dichiarazioni, garanzie e impegni assunti ai sensi dei precedenti artt. 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 e/o dei successivi articoli 18 e 19;
9.1.6. mancanza di politiche e processi adeguati per il rispetto dei diritti umani;
9.1.7. assenza in capo ad eventuali Subappaltatori dei requisiti di integrità previsti dalla Lettera di integrità e compliance.
9.2. La risoluzione di uno o più Ordini non comporta necessariamente la risoluzione del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta la risoluzione degli Ordini ancora ineseguiti alla data di risoluzione del Contratto, se non diversamente indicato.
9.3. Resta inteso che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale derivanti dall’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore e, se del caso, dai suoi Subappaltatori fino alla risoluzione del Contratto (o di qualsiasi parte dell’Incarico e/o Ordine) per qualsivoglia causa resteranno di proprietà della Fondazione.
10. Eventi Speciali
10.1. Con "Evento Speciale" si intende uno dei seguenti eventi, il cui verificarsi è dovuto a qualsiasi motivo o causa, indipendentemente da qualsiasi responsabilità o colpa:
10.1.1. o trasferimento in un'altra zona geografica, diversa da quella in cui si trova una sede dei Giochi, o di una parte significativa degli eventi del programma dei Giochi;
10.1.2. mancata accettazione o mancata partecipazione di un numero significativo di delegazioni olimpiche (per qualsiasi contingenza, ad esempio: boicottaggi politici o embarghi diplomatici, conflitti armati, anche non dichiarati, ecc.);
10.1.3. cessazione, liquidazione o insolvenza della Fondazione;
10.1.4. limitazioni e/o cambiamenti significativi alle modalità in cui si svolgono i Giochi o all'accesso e alla presenza di atleti e/o accompagnatori e/o spettatori, per qualsiasi motivo, anche ove prevedibile.
10.2. Fatte salve le disposizioni del precedente articolo 8.2, al verificarsi di un Evento Speciale, per qualsiasi motivo e indipendentemente da qualsiasi responsabilità o colpa, la Fondazione ne darà comunicazione al Fornitore e le Parti si incontreranno per discutere una rinegoziazione del presente Contratto.
10.3. Nel caso in cui la rinegoziazione non abbia successo, ciascuna Parte ha il diritto di risolvere il presente Contratto, nel qual caso il Fornitore è tenuto, entro dieci (10) giorni dalla dichiarazione di risoluzione, a restituire alla Fondazione tutti gli importi relativi ai servizi non goduti da essa versati al Fornitore fino alla data della dichiarazione di risoluzione, senza aver diritto ad alcun indennizzo o somma di qualsiasi tipo o natura.
11. Conseguenze della cessazione del Contratto
11.1. Alla cessazione dell’efficacia del Contratto e/o degli Ordini, per qualsiasi causa essa avvenga, il Fornitore si impegna a:
11.1.1. entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione dell’efficacia del Contratto e/o degli Ordini, fornire alla Fondazione ogni dato, informazione, documento, notizia relativi all’Incarico e ai Deliverables e, in generale, tutto ciò che afferisca alle attività prestate dal Fornitore in esecuzione del Contratto e/o degli Ordini, al fine di facilitare la prosecuzione dell’Incarico;
11.1.2. prestare alla Fondazione ogni ragionevole attività di assistenza necessaria o comunque utile alla prosecuzione dell’Incarico, da parte della stessa Fondazione o di un soggetto terzo da quest’ultima individuato.
11.2. Alla cessazione del Contratto e/o degli Ordini, a qualsiasi causa dovuta, a richiesta dalla Fondazione il Fornitore è tenuto a consegnare, distruggere, o comunque eliminare in modo irreversibile, a discrezione della Fondazione, qualsiasi informazione o documento in suo possesso che siano di proprietà della Fondazione e/o relativi
all’esecuzione del Contratto e/o degli Ordini, sulla base di procedure concordate con la Fondazione.
12. Responsabilità e manleva
12.1. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Fondazione per tutti i danni arrecati alla Fondazione e/o a terzi e/o ai qualsiasi Games Party in esecuzione del Contratto, laddove imputabili a dolo o colpa, anche lieve, del Fornitore e dei propri Collaboratori, ferme restando diverse o concorrenti ipotesi di responsabilità previste dalla legge
12.2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione e i suoi cessionari o aventi causa da qualsiasi danno o onere derivante da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative, intentate da qualsiasi terzo, ivi incluse le pubbliche amministrazioni nazionali e internazionali, per effetto di inadempimento degli obblighi di cui al Contratto.
12.3. Il Fornitore si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne il CIO, l’IPC, i loro cessionari e aventi causa da qualsiasi danno o onere derivante da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative, intentate da qualsiasi terzo, ivi incluse le pubbliche amministrazioni nazionali e internazionali, per effetto di inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e che non dipendano esclusivamente da una decisione del CIO o dell’IPC, per quanto di rispettiva ragione.
13. Forza Maggiore e impossibilità sopravvenuta
13.1. Il Fornitore non è responsabile per eventuali inadempimenti derivanti da un Evento di Forza Maggiore, laddove esso abbia determinato il sopraggiungere di una materiale impossibilità delle prestazioni dovute e, laddove la Fondazione mantenga un interesse all’esecuzione delle prestazioni colpite da tale materiale impossibilità, salvo che le relative obbligazioni non possano essere comunque adempiute modificando le modalità di adempimento previste dal Contratto.
13.2. Nel caso in cui un Evento di Forza Maggiore comporti il mancato incolpevole adempimento, anche solo parziale, delle obbligazioni da parte del Fornitore e perduri per più di 60 giorni di calendario, la Fondazione avrà la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato attraverso comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore.
14. Riservatezza
14.1. Ciascuna Parte, anche per conto dei propri amministratori, dipendenti, personale e qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privata), compresi eventuali affiliati e
Subappaltatori, che siano in qualsiasi modo coinvolti, direttamente o indirettamente nell’esecuzione del Contratto, si impegna a mantenere strettamente confidenziali le Informazioni Riservate dell’altra Parte e ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, impedendo che esse siano in qualsiasi modo divulgate o comunque rese disponibili a terzi. Laddove ai fini dell'esecuzione del Contratto risulti necessario divulgare a terzi le Informazioni Riservate, ciascuna Parte, previo consenso dell'altra, potrà comunicarle a condizione che il terzo cui le Informazioni Riservate sono destinate abbia sottoscritto apposito un accordo di riservatezza conforme a quanto previsto dal Contratto.
14.2. Ciascuna Parte sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti dell’altra Parte per ogni violazione, da parte dei propri amministratori, dipendenti, personale e qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privata), compresi eventuali affiliati e Subappaltatori ove applicabile, che siano in qualsiasi modo coinvolti, direttamente o indirettamente nell’esecuzione del Contratto, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
14.3. Il presente obbligo di riservatezza non si applica:
14.3.1. alle informazioni che la Parte ricevente possa dimostrare essere già divenute di pubblico dominio o comunque già note per ragioni diverse dal proprio inadempimento;
14.3.2. alle Informazioni Riservate che devono essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.
14.4. Le Informazioni Riservate rivelate da una Parte all’altra Parte nell’ambito del presente Contratto rimangono di proprietà della Parte divulgante. A seguito di richiesta scritta della Parte divulgante, tali Informazioni Riservate devono esserle restituite o distrutte dalla Parte che le ha ricevute, conformemente alle istruzioni della Parte divulgante.
14.5. I suddetti obblighi di riservatezza restano in vigore per l’intera durata del Contratto e
sino alla conclusione dei Giochi.
15. Diritti di Proprietà Intellettuale
15.1. Nel caso in cui il Fornitore (compresi i suoi Collaboratori) crei, concepisca o sviluppi disegni, concetti, contenuti, materiali e/o altre opere in relazione al presente contratto (di seguito collettivamente indicati come "Opere"), il Fornitore trasferisce e cede in modo assoluto, irrevocabile e incondizionato al CIO tutti i suoi diritti e benefici (inclusi tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e tutte le relative applicazioni), titoli e interessi relativi alle Opere, a partire dalla loro creazione sia che si tratti di diritti acquisiti,
contingenti o futuri, liberi da ogni vincolo e gravame, in tutto il mondo e in perpetuo (comprese tutte le estensioni, le reversioni e i rinnovi). Il Fornitore dovrà inoltre cedere il beneficio di tutte le autorizzazioni e i permessi ottenuti in relazione ad esso. Il Fornitore, in qualsiasi giurisdizione in cui tale cessione non abbia effetto, manterrà tali diritti, a proprie spese, a beneficio del CIO in modo assoluto. A fini di chiarezza, è intenzione delle Parti che la Fondazione e il CIO abbiano il diritto unico ed esclusivo di utilizzare, e di autorizzare qualsiasi altro soggetto o entità ad utilizzare le Opere (incluso, a titolo esemplificativo, il diritto di emendare, modificare, editare, adattare, copiare, riprodurre, mettere a disposizione del pubblico, distribuire, esporre, riprodurre, vendere, creare opere derivate, concedere in licenza e sfruttare in altro modo le Opere) con ogni e qualsiasi mezzo e su ogni e qualsiasi supporto, sia ora conosciuto che in futuro concepito, in tutto l'universo in perpetuo e senza alcuna limitazione.
15.2. Se le Opere contengono materiali/contenuti di terzi e/o materiali/contenuti preesistenti di proprietà e/o controllati dal Fornitore ("Contenuti Esterni"), il Fornitore dovrà informare la Fondazione e potrà, previo consenso scritto della Fondazione, includere tali Contenuti Xxxxxxx nelle Opere solo a condizione che tutti i diritti, le autorizzazioni e i consensi necessari siano stati debitamente ottenuti, concedendo alla Fondazione la licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, cedibile e sub- licenziabile per l'uso e lo sfruttamento di tali Contenuti Esterni così come contenuti nelle Opere e al fine di utilizzarli/sfruttarli (ivi compresi la modifica e l'adattamento delle Opere e la creazione di opere derivate dalle stesse) con ogni e qualsiasi mezzo e su ogni e qualsiasi supporto, sia ora conosciuto che in futuro concepito, in tutto l'universo e in perpetuo.
15.3. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il Fornitore rinuncia incondizionatamente a tutti i diritti morali che potrebbe avere sulle Opere e autorizza espressamente la Fondazione, il CIO e qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dagli stessi a (i) modificare o alterare le Opere in qualsiasi modo o forma, (ii) tradurre le Opere in qualsiasi lingua e (iii) sfruttare le Opere con o senza menzione della paternità del Fornitore. Nel caso in cui tale rinuncia al diritto morale non sia consentita dalla legge applicabile, il Fornitore si impegna a non far valere alcun diritto morale in relazione all'uso delle Opere e, in particolare, il Fornitore riconosce e accetta che le Opere possano essere modificate, alterate, trasformate, adattate o in altro modo, sia da parte della Fondazione, sia da parte del CIO, sia da parte di individui e/o entità autorizzate dagli stessi, senza che tali utilizzi siano ritenuti o considerati una violazione di alcun diritto morale, fatti salvi i termini e le restrizioni come altrimenti stabilito nel presente accordo. Il Fornitore assicura che il presente articolo 15.3 si applica nella
stessa misura a tutti i soggetti coinvolti nella creazione delle Opere (inclusi, a titolo esemplificativo, i Collaboratori interessati del Fornitore) e il Fornitore dovrà fare in modo che essi accettino e rispettino gli obblighi di cui al presente articolo 14.3.
15.4. Il Fornitore riconosce e concorda che qualsiasi contenuto, elemento, prodotto, bene o altro materiale, reso disponibile da o per Fondazione ai fini del presente contratto (il "Materiale di Fondazione"), così come ciascuno e tutti i diritti (inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale), titoli e interessi relativi, rimarranno a Fondazione (o, se del caso, ai suoi licenzianti).
15.5. Il Fornitore non potrà utilizzare le Opere se non al solo scopo di fornire i servizi previsti dal presente Contratto. Inoltre, il Fornitore non potrà contestare i diritti sulle Opere e/o sul Materiale della Fondazione, né, in ogni caso, agire in modo da pregiudicarli.
15.6. Il Fornitore si impegna a (i) sottoscrivere, su richiesta della Fondazione o del CIO, tutti i documenti e gli altri strumenti necessari per provare o confermare qualsiasi cessione di diritti o qualsiasi licenza concessa ai sensi del presente Contratto; e (ii) se necessario, a collaborare con la Fondazione e/o il CIO al fine di proteggere tali diritti, senza costi aggiuntivi per la Fondazione e/o il CIO. Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i diritti, i titoli e gli interessi concessi dal Fornitore ai sensi del presente Contratto sono concessi liberi e privi di qualsiasi diritto di terzi, licenza, gravame o obbligo di pagamento di royalties e che le Opere non violano, e il loro utilizzo da parte della Fondazione, del CIO e di qualsiasi persona fisica o giuridica da essi autorizzata non violerà i diritti (inclusi i diritti d'autore, altri diritti di proprietà intellettuale e diritti di immagine) di terzi. Il Fornitore terrà indenne e manlevata la Fondazione, il CIO/CIP e i loro incaricati da qualsiasi rivendicazione di terzi associata alle Opere e/o al loro uso/utilizzo.
15.7. Si precisa, e il Fornitore riconosce e accetta, che i diritti, inclusi tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, i titoli e gli interessi detenuti dalla Fondazione (se applicabile) sono detenuti a titolo fiduciario dalla Fondazione a beneficio finale del CIO ai sensi dell’Olympic Host Contract.
16. Divieto di Cessione del credito e del Contratto
16.1. Il Fornitore non potrà in alcun modo cedere, trasferire, assoggettare a vincolo o altrimenti disporre del Contratto, degli Ordini, dei crediti derivanti dal Contratto, così come di qualsivoglia altro diritto o obbligo derivante dal Contratto e/o dagli Ordini, senza il previo consenso scritto della Fondazione.
16.2. Il Fornitore presta sin d’ora il proprio consenso alla cessione a terzi, da parte della Fondazione, del Contratto, degli Ordini e/o di qualsiasi obbligazione gravanti sulla
Fondazione ai sensi del Contratto e/o degli Ordini. La cessione del Contratto potrà essere esercitata discrezionalmente dalla Fondazione in qualsiasi momento, con l’unico obbligo di darne notizia al Fornitore entro un termine ragionevole dal relativo perfezionamento.
16.3. La cessione degli Ordini non comporta l’automatica cessione del Contratto, così come la cessione del Contratto non comporta l’automatica cessione degli Ordini in corso di esecuzione alla data della cessione.
17. Subappalto
17.1. Fatto salvo quanto eventualmente disciplinato in modo espresso nelle Condizioni Speciali e/o nell’Offerta e/o nell’Ordine e/o nella RFP, nell’esecuzione del Contratto e/o degli Ordini è vietato per il Fornitore servirsi di Subappaltatori senza la preventiva autorizzazione scritta della Fondazione. Tale autorizzazione, ove concessa, non avrà alcun effetto limitativo della responsabilità del Fornitore nei confronti della Fondazione e di terzi per le attività e/o gli inadempimenti dei Subappaltatori.
17.2. Il Fornitore si obbliga a rendere pienamente edotti eventuali Subappaltatori del contenuto del presente Contratto (allegati inclusi), le cui previsioni si intendono vincolanti anche per gli stessi Subappaltatori, ivi incluso il divieto di ulteriore subappalto in mancanza del preventivo consenso della Fondazione. Il Fornitore si impegna altresì a verificare il rispetto del Contratto da parte del Subappaltatore, per quanto di volta in volta applicabile, nonché l’effettiva adozione da parte dei Subappaltatori di politiche e processi idonei a garantire il rispetto dei diritti umani.
18. Osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
18.1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (“Modello 231”) e del Codice Etico della Fondazione, sempre disponibili per la consultazione sul sito internet della Fondazione. Il Fornitore si impegna a rispettare il Modello 231 e il Codice Etico della Fondazione, a garantirne il rispetto da parte dei propri Collaboratori e, laddove applicabile, da parte di altre società facenti parti dello stesso gruppo.
18.2. Il Fornitore altresì si impegna:
18.2.1. a rispettare, e a far sì che i propri Collaboratori ed eventualmente altre società dello stesso gruppo rispettino, ogni normativa anticorruzione applicabile, e ad informare tempestivamente la Fondazione di qualunque notizia relativa alla
pendenza a proprio carico, a carico di altre società appartenenti al medesimo gruppo o a carico di propri Collaboratori, di indagini, procedimenti, sanzioni o decisioni, anche non definitive, per condotte rilevanti ai fini della normativa anticorruzione;
18.2.2. informare tempestivamente la Fondazione di qualsiasi cambiamento nei propri assetti proprietari e di qualsiasi notizia riguardante la violazione, attuale o potenziale, da parte di propri Collaboratori o di società del medesimo gruppo, del Modello 231, del Codice Etico della Fondazione, o della normativa anticorruzione;
18.2.3. garantisce di aver impartito ai propri Collaboratori disposizioni finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, di condotte contrarie al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed alla normativa anticorruzione, e si obbliga a mantenere tali disposizioni vigenti per l'intera durata del Contratto;
18.2.4. dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interesse riferibile al Contratto e si impegna ad informare tempestivamente la Fondazione di ogni situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, che dovesse insorgere durante l’esecuzione del Contratto. In ogni caso, il Fornitore garantisce che, nella gestione dei propri affari e nella propria organizzazione aziendale, porrà in essere tutte le azioni possibili per evitare l’insorgere di situazioni, attuali o potenziali, di conflitto di interesse, o comunque per minimizzarne gli effetti;
18.2.5. conservare ogni documento inerente all’esecuzione del Contratto, inclusi quelli inerenti alla selezione di eventuali Subappaltatori e l’attività da questi prestata, per il tempo previsto dalla normativa applicabile;
18.2.6. a garantire che anche eventuali Subappaltatori coinvolti nell’esecuzione del Contratto rispettino gli obblighi previsti a carico del Fornitore dal presente articolo 18.
18.3. Impregiudicato quanto previsto dal precedente articolo 9.1.5, in presenza di atti formali dell’autorità giudiziaria da cui possa desumersi l’inosservanza da parte del Fornitore, di suoi Collaboratori o da parte di società del medesimo gruppo, la Fondazione avrà diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto fino all’esito del relativo procedimento. In ogni caso, il Fornitore terrà la Fondazione indenne da ogni costo o onere da essa eventualmente subiti e mallevata da eventuali azioni di terzi derivanti o conseguenti dall’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.
19. Auditing
19.1. Per tutta la durata del Contratto, la Fondazione ha facoltà di effettuare, sulla base di tempistiche concordate con il Fornitore, le attività di auditing che riterrà opportune in relazione all’esecuzione del Contratto, sia a mezzo di proprio personale sia di consulenti a ciò espressamente incaricati, allo scopo di verificare il rispetto da parte del Fornitore, di suoi Collaboratori, di altre società dello stesso gruppo e di eventuali Subappaltatori, del Modello 231 e del Codice Etico della Fondazione e, più in generale, l’esatto adempimento del Contratto.
19.2. La Fondazione effettuerà le attività di auditing con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza e la riservatezza dei dati dei quali il Fornitore sia titolare e della riservatezza dell’organizzazione aziendale dello stesso, né il normale e corretto svolgimento dell’attività dello stesso
19.3. Il Fornitore si impegna a collaborare con la Fondazione nell’espletamento delle attività di auditing, mettendo a disposizione tutti i documenti e le informazioni afferenti all’esecuzione del Contratto richiesti dalla Fondazione.
19.4. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà giustificare il proprio inadempimento e/o il ritardo nell’adempimento in ragione dell’attività di auditing svolta dalla Fondazione.
20. Legge applicabile, mediazione e foro competente
20.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione dei rinvii previsti dalle norme di diritto internazionale privato.
20.2. In caso insorgessero divergenze o contestazione relative all’adempimento del Contratto, le Parti si impegnano sin d'ora ad impiegare ogni sforzo possibile per tentare di trovare in buona fede un accordo per la composizione stragiudiziale della controversia, Qualora il tentativo di composizione bonaria della controversia avesse esito negativo, tutte le liti derivanti dal Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
20.3. Resta inteso che il deposito da parte della Fondazione di un’istanza di mediazione presso un organismo accreditato obbliga il Fornitore chiamato in mediazione a non avviare alcuna iniziativa di cognizione ordinaria o di esecuzione forzata prima dell’esaurimento della procedura di mediazione.
21. Tutela dei dati personali
21.1. Le Parti si obbligano ad effettuare, ciascuna per quanto di propria competenza, le operazioni di trattamento dei Dati Personali di cui al Contratto in conformità a quanto previsto dalla Normativa Privacy e danno atto di aver ricevuto, l’una dall’altra, l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, descrittiva delle caratteristiche del trattamento dei dati personali scambiati per la negoziazione e gestione - amministrativo contabile del Contratto ("Informativa”).
21.2. Le Parti per tutta la durata del presente Contratto e successivamente alla cessazione dello stesso, si impegnano a:
a. effettuare le operazioni di trattamento dei Dati Personali solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Incarico. Nel caso siano compiute ulteriori operazioni di trattamento, le stesse devono comunque essere compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
b. effettuare i trattamenti – sia con l’ausilio di strumenti elettronici che con supporti cartacei – nel rispetto della Normativa Privacy. Nel dettaglio dette operazioni saranno effettuate esclusivamente dal personale incaricato al trattamento con apposito atto scritto corredato delle istruzioni in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza;
c. non comunicare e/o divulgare i Dati Personali trattati a soggetti terzi se non per l’adempimento di obblighi prescritti da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento;
d. comunicare i Dati Personali trattati a soggetti terzi (consulenti e/o enti esterni) esclusivamente per finalità correlate all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto. In particolare, ove applicabili, devono essere rispettate le disposizioni inerenti alla nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
e. adottare le misure – tecniche ed organizzative - idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo i parametri stabiliti dagli artt. 32-35 del GDPR;
f. garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati del trattamento di cui agli artt. 12 e ss. del GDPR, con particolare riferimento ai diritti inerenti agli obblighi di informativa.
21.3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Fondazione – su richiesta – copia dell’Informativa resa agli interessati ai sensi della Normativa Privacy nonché, idonea certificazione attestante il consenso degli interessati medesimi alla comunicazione dei dati alla
Fondazione per finalità connesse all’esecuzione del servizio, ove lo stesso sia richiesto
da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento.
21.4. Nella misura in cui le Parti potrebbero condividere i Dati Personali tra loro e trattare tali Dati personali in qualità di Titolari Autonomi del trattamento – salvo quanto specificato ai successivi articoli 21.5 e 21.6 – le Parti concordano di stipulare un accordo separato di condivisione dei dati in conformità al modello predisposto dalla Fondazione.
21.6. Laddove nell’esecuzione del Contratto, le Parti dovessero determinare
congiuntamente finalità e modalità del trattamento agiranno in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26 del GDPR, sottoscrivendo il necessario accordo, in conformità al modello predisposto dalla Fondazione.
***
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., sono approvati specificamente con separato atto i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: 1) Definizioni e documentazione contrattuale; 2) Obblighi del fornitore; 3) Corrispettivo; 4) Garanzia di conformità e buon funzionamento; 5) Obblighi del Fornitore nei confronti del personale; 6) Ulteriori dichiarazioni e garanzie del Fornitore; 7) Penali; 8) Durata del contratto e recesso; 9) Risoluzione; 10) Eventi Speciali; 11) Conseguenze della cessazione del Contratto; 12) Responsabilità e manleva; 13) Forza Maggiore e impossibilità sopravvenuta; 15) Diritti di Proprietà Intellettuale; 16) Divieto di cessione del credito e del Contratto; 17) Subappalto; 18) Osservanza del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs. 231/2001; 19) Auditing; 20) Legge applicabile, mediazione e Foro.
***
Il Fornitore provvede all’accettazione delle Condizioni Generali con specifica approvazione delle clausole vessatorie, scaricando dal Portale Acquisti della Fondazione il modulo
denominato “Presa visione e accettazione espressa” ed inviandolo debitamente compilato e sottoscritto a mezzo p.e.c. all’indirizzo “xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx0000.xxx”, caricando successivamente sul Portale Acquisti i seguenti documenti: 1) ricevute di accettazione e consegna della p.e.c.; 2) il modulo “Presa visione e accettazione espressa” debitamente compilato e sottoscritto; 3) idonea attestazione dei poteri del sottoscrittore;
4) Documento d’identità del sottoscrittore.
Una volta reso e caricato il documento sottoscritto secondo le suddette indicazioni, il Fornitore e la Fondazione potranno procedere alla eventuale sottoscrizione delle Condizioni Speciali relative all’Incarico, laddove necessario in ragione della natura dello stesso.
Milano, gennaio 2024