Lavori di potenziamento dei Centri Per l’Impiego ex D.M. 74/2019
Lavori di potenziamento dei Centri Per l’Impiego ex D.M. 74/2019
Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del Centro per l’impiego e del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione di Olbia
CAPITOLATO D’ONERI
per lo svolgimento del servizio di dichiarazione di rispondenza degli impianti, diagnosi energetica, redazione del progetto di fattibilita’ tecnico-economica, definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 1.100.000,00 CUP: D94J23000400006 - CIG:
Cagliari, 19/04/2023
Sommario
PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE 4
Art.1 Elementi descrittivi del progetto 4
Art.2 Corrispettivi 6
Art.3 Modalità di corresponsione dei compensi 8
Art.4 Cessione del credito 8
PARTE SECONDA - NORME PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 9
Art.5 Verifica di idoneità statica, Dichiarazione di Rispondenza degli Impianti e Diagnosi energetica 9
Art.6 Progetto di fattibilità tecnico-economica. Elementi descrittivi del progetto 10
Art.7 Progetto definitivo - esecutivo. Elementi descrittivi del progetto 11
Art.8 Criteri Ambientali Minimi (CAM) 11
Art.9 Valutazione conformità al principio DNSH 12
Art.10 Ulteriori modalità di svolgimento delle attività di progettazione 14
Art.11 Verifica e validazione del progetto 14
Art.12 Consegna degli elaborati 15
Art.13 Numero copie da presentare 15
Art.14 Penali 16
Art.15 Oneri del progettista 16
Art.16 Responsabilità del progettista 16
Art.17 Polizza assicurativa del progettista 17
Art.18 Modifiche al progetto 17
PARTE TERZA - NORME PER L’INCARICO DI COORDINATORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E SS.MM.II.
............................................................................................................................................................................... 18
Art.19 Coordinatore per la sicurezza 18
Art.20 Norme da osservare per redazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico 18
Art.21 Termini per la presentazione delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza e per la presentazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico 19
Art.22 Modalità di consegna del piano della sicurezza 19
Art.23 Introduzione di modifiche al piano della sicurezza 19
Art.24 Proprietà del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico 19
Art.25 Compiti per il coordinatore 19
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. 20
Art.26 Inadempienze del Professionista 20
Art.27 Proprietà del progetto 20
Art.28 Norme di rinvio 20
Art.29 Casella di posta elettronica certificata per la trasmissione delle comunicazioni 20
Art.30 Condizioni per l’affidamento dell’incarico 20
Art.31 Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 21
Art.32 Controversie 21
Art.33 Validità del contratto 21
Art.34 Privacy 21
PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE
Art.1 Elementi descrittivi del progetto.
Il presente disciplinare ha per oggetto l’espletamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura consistenti nella dichiarazione di rispondenza degli impianti ai sensi dell’art. 7 coma 6 del DM 37/2008, redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo / esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento, nell’assunzione del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per l’opera denominata “Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del Centro per l’impiego e del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione di Olbia”. Più specificatamente si prevede l’esecuzione delle seguenti prestazioni normali ed accessorie:
1) Dichiarazione di rispondenza degli impianti ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Poiché non è stato possibile recuperare le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti, e dovendo il progettista procedere all’adeguamento degli impianti alle esigenze dell’ASPAL, è necessario che proceda alla verifica degli stessi in fase di progettazione, rilasciando al termine la suddetta Dichiarazione di Rispondenza. Ove il progettista lo ritenesse necessario potrà richiedere alla Stazione Appaltante l’esecuzione di indagini strumentali sugli impianti. A tal fine dovrà redigere apposito piano di indagini che consenta alla Stazione Appaltante la richiesta di preventivi per l’affidamento dell’esecuzione delle stesse. Il costo delle indagini sarà inserito nella voce b8 del Quadro Economico dell’intervento.
2) Redazione della diagnosi energetica dell’edificio al fine di individuare e inserire nel progetto, gli interventi più opportuni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnici al fine di migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.
3) Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 23 commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 e art. 17 del DPR 207/2010), secondo gli indirizzi contenuti nel DPP e le eventuali ulteriori indicazioni fornite dal RUP. (Sono fatte salve eventuali nuove previsioni normative in relazione ai contenuti e alle denominazioni dei differenti livelli di progettazione).
4) Redazione del progetto definitivo-esecutivo, accorpato ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010) e del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo gli indirizzi contenuti nel DPP e le eventuali ulteriori indicazioni fornite dal RUP. (Sono fatte salve eventuali nuove previsioni normative in relazione ai contenuti e alle denominazioni dei differenti livelli di progettazione).
5) Predisposizione in forma aggregata delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di lavorazioni, generali e specializzate, stabilite dalla normativa
statale e dalle relative disposizioni di attuazione, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale e ad individuare le categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente.
6) Individuazione e stima delle prove di collaudo degli impianti, ed eventualmente delle strutture, da inserire nel Capitolato Speciale d’Appalto e da far ricadere nella voce b8 del Quadro Economico.
7) Espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.
8) Incombenze relative a tutte le indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione, incluse le attività di rilievo e ispezione preparatorie e preliminari alla progettazione, nonché gli oneri e le spese relative alla produzione di copie cartacee e digitali del progetto.
9) Individuazione e supporto all’Amministrazione in sede di rilascio di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, i certificati, le attestazioni, gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza di Enti od altri soggetti, propedeutici all’approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione, accertando tutti gli elaborati e documenti necessari per l’ottenimento di tali atti. L’esito di tale indagine dovrà essere comunicato, in forma di nota sintetica, dall’Affidatario al Responsabile Unico del Procedimento entro il termine di 10 giorni dal verbale di consegna delle attività di progettazione.
10) Espletamento di tutti gli adempimenti tecnici, compresa la redazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro documento necessario, finalizzati alla acquisizione dei pareri, autorizzazioni, etc. di cui al punto che precede, nonché deposito di tali documenti presso amministrazioni, enti e soggetti diversi, interessati dal procedimento di realizzazione dell’opera pubblica in epigrafe, per il conseguimento dei previsti pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati in materia (se applicabile): sanitaria o igienico-sanitaria; prevenzione incendi; verifica e censimento delle interferenze; gestori reti di pubblico servizio e del sistema idrico integrato; passaggio di acque pubbliche e opere idrauliche; di strutture in cemento armato e/o acciaio; di accessi, svincoli o altre connessioni con l’esistente viabilità; di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti; edilizia e urbanistica; paesaggistica; di compatibilità idro- geologica; piano particellare d’esproprio, compreso di perizia di stima delle aree; etc..
11) Partecipazione ad incontri, riunioni e conferenze di servizi che si rivelino utili o necessari per l’appalto dei lavori.
12) Ogni altro adempimento necessario a produrre il progetto dell’opera completo in ogni sua parte.
13) Collaborazione alla fase di verifica di tutti i livelli progettuali e di validazione del progetto definitivo- esecutivo ed integrazione e/o predisposizione delle modificazioni richieste, entro i termini assegnati dal presente Capitolato d’Oneri, agli elaborati del progetto al fine di raccordarlo alla perfetta rispondenza alla disciplina normativa.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art 23 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. La progettazione definitiva-esecutiva si intende relativa all’intera opera qualora l’attuale stanziamento risultasse sufficiente. Nel caso in cui l’importo dei lavori, riportato nel Quadro Economico del Documento Preliminare alla Progettazione, non fosse sufficiente all’esecuzione di tutte le opere previste nel medesimo DPP, o comunque a conseguire le esigenze della Stazione Appaltante, il progettista ne dà immediatamente comunicazione al RUP, al fine di individuare quali lavorazioni escludere dal progetto. Il RUP potrà disporre di procedere alla predisposizione di elaborati grafici, relazioni e computi metrici estimativi integrativi, nei quali verranno indicate le lavorazioni che potranno essere affidate all’appaltatore ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. L’importo delle lavorazioni aggiuntive sarà adeguatamente evidenziato in un apposito articolo del Capitolato Speciale d’Appalto.
Costituisce clausola essenziale il rigoroso rispetto dei termini di consegna di ogni singolo livello progettuale, completo in ogni sua parte e coerente con le prescrizioni normative.
Art.2 Corrispettivi
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto viene determinato assumendo come base la Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con Decreto del Ministero di Giustizia del 17 Giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (G.U. n 174 del 27 luglio 2016)”. All’importo complessivo così determinato è applicato il ribasso offerto dall’operatore economico in sede di negoziazione. Il Professionista incaricato ha diritto alla compensazione delle sole prestazioni effettivamente svolte. L’ASPAL si riserva di sospendere, interrompere, revocare le prestazioni affidate senza che Il Professionista incaricato possa pretendere alcun compenso o indennizzo aggiuntivo oltre quelli spettanti per le prestazioni effettivamente e regolarmente rese. L’importo presunto dei compensi per le prestazioni in oggetto ammonta ad Euro 71.203,71 al quale si applica il ribasso offerto in sede di presentazione del preventivo/offerta.
Tutte le competenze spettanti al Professionista incaricato per l’espletamento dell’incarico in oggetto sono dedotte e liquidate in base a quanto disciplinato nel Decreto del Ministero della Giustizia del 18/06/2016, in relazione alla tipologia ed all’importo dell’opera.
Le classi delle opere sono:
14) per € 500.000,00: Id. E.20 “Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti”, “G” 0,95 “P” 9,71247%;
15) per € 175.000,00: IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice”, “G” 1,15 “P” 10,2759%;
16) per € 30.000,00: Id. E.18 “Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto”, “G” 0,95 “P” 20,4110%;
L’Aspal si riserva inoltre di apportare al contratto le modifiche ritenute necessarie ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016. Tali modifiche potranno riguardare la necessità di inserire nel progetto lavorazioni extra da affidare al medesimo appaltatore dei lavori, come specificato all’art. 1 del presente Capitolato d’Oneri.
L’importo massimo del contratto, comprensivo delle modifiche al contratto eventualmente adottate, non può superare la soglia massima di importo prevista per la procedura di affidamento osservata secondo la disciplina vigente. All'importo dell’estensione del contratto si applicano le medesime condizioni previste nel presente incarico, incluso il ribasso offerto dall’operatore economico in sede di presentazione del preventivo/offerta. L’eventuale attivazione delle modifiche al contratto di cui all’art. 106, comma 1, è discrezione esclusiva dell’Aspal. In nessun caso l’eventuale mancata attivazione della modifica comporta compensi o indennizzi a vantaggio del professionista incaricato.
Il Professionista dovrà presentare polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché polizza per Responsabilità Civile Professionale. Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze, (ovvero dell’importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni originarie indicate nello schema degli onorari, Il Professionista incaricato ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione. In tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa, e previo assenso dell’Amministrazione Committente e del Responsabile del procedimento in ordine al proseguimento dell’incarico (riguardante la valutazione inerente all’aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente). In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo. Non è prevista alcuna forma di anticipazione. Non è inoltre dovuto alcun compenso aggiuntivo per la redazione delle modifiche o integrazioni al progetto richieste in sede di verifica della fase di progettazione per adeguarlo alle prescrizioni normative vigenti o agli obiettivi ed esigenze annunciati dall’Amministrazione. Il corrispettivo sopra indicato remunera tutte le prestazioni di cui al precedente articolo 1.
Art.3 Modalità di corresponsione dei compensi
Gli onorari inerenti l’incarico di cui al presente capitolato, verranno liquidati, previa autorizzazione espressa del RUP contenente la distinta spese tecniche e a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica secondo le seguenti modalità:
a) per la Dichiarazione di Rispondenza degli impianti, la Diagnosi Energetica e per il progetto di fattibilità tecnico-economica dopo l’approvazione di quest’ultimo da parte dell’ASPAL;
b) per il progetto definitivo-esecutivo, dopo l’approvazione da parte dell’ASPAL salvo che, trascorsi sei mesi dall’avvenuta trasmissione degli elaborati progettuali nelle forme di cui all’15, qualora non siano intervenute le prescritte approvazioni per cause ad egli non imputabili e purché siano stati regolarmente verificati e validati, il Professionista incaricato ha diritto alla corresponsione dei compensi spettanti per la fase progettuale;
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13/08/2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente indicato dal professionista nell’apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il professionista si impegna a indicare in tutte le fatture elettroniche emesse, nonché nei pagamenti con i propri fornitori o subappaltatori relativi alla presente commessa, il CIG indicato nella determina di affidamento del servizio in oggetto. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture elettroniche emesse a seguito di ricezione della distinta di liquidazione dei compensi. Il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro dieci giorni dal verificarsi del diritto al pagamento, la distinta di liquidazione dei compensi, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa e competenza dovuta in relazione alle fasi di cui alle precedenti lettere a) e b). Gli oneri di rivalsa previdenziale CNPAIA (4%) e fiscali per l’imposta sul valore aggiunto (IVA 22%) sono a carico dell’ASPAL.
Art.4 Cessione del credito
Le eventuali cessioni di crediti, relativi a tutto o parte del corrispettivo previsto nel presente contratto, potranno essere effettuate dal Professionista incaricato a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di Impresa. Dette cessioni di credito saranno regolate secondo i disposti dell’art. 106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
PARTE SECONDA - NORME PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE
Art.5 Dichiarazione di Rispondenza degli Impianti e Diagnosi energetica.
Prima di procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica il progettista dovrà effettuare le seguenti prestazioni:
c) Verificare i progetti degli impianti e la loro rispondenza alle norme vigenti, nonché la rispondenza degli impianti esistenti ai progetti approvati e alle norme vigenti, e rilasciare apposite Dichiarazioni di Rispondenza degli impianti ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Le Dichiarazioni di Rispondenza dovranno essere prodotte entro 15 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora il progettista ritenesse necessarie prove strumentali per la verifica degli impianti dovrà farne motivata e dettagliata richiesta al RUP, entro 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto. La richiesta dovrà contenere adeguato computo estimativo delle prove strumentali richieste. Qualora il RUP dovesse accogliere, anche parzialmente, la richiesta del progettista, la Stazione Appaltante provvederà ad affidare le prove a ditta specializzata. In questo caso le Dichiarazioni di Rispondenza dovranno essere consegnate entro 5 giorni dalla ricezione, da parte del progettista, degli esiti delle prove strumentali, o entro 5 giorni dal rigetto della richiesta da parte del RUP.
d) Redazione della diagnosi energetica dell’edificio al fine di individuare tutti gli interventi eseguibili sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnici al fine di migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. La diagnosi energetica dovrà essere redatta coerentemente con gli indirizzi della normativa tecnica di rifermento (norme della serie UNI CEI EN 16247-1:2012 “Diagnosi energetiche - Parte 1, parte UNI/TR 11775) ed eventualmente potrà valutare e/o quantificare anche i benefici non energetici degli interventi di riqualificazione energetica proposti, quali, ad esempio: miglioramenti per il comfort, la sicurezza, la riduzione della manutenzione, l’apprezzamento economico del valore dell’immobile, la salute degli occupanti, etc.
Il dettaglio della procedura di diagnosi energetica sarà concordato con la stazione appaltante nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, tenendo conto delle finalità e delle dimensioni dell’opera in oggetto e della onerosità della attività di rilievo eventualmente necessarie.
Dalla diagnosi si dovranno ricavare gli interventi più idonei da inserire nel progetto, considerando anche la sostenibilità economica degli stessi in funzione del finanziamento complessivamente disponibile e degli interventi di altra natura necessari per rendere l’immobile immediatamente usufruibile per i fini dell’ASPAL.
La Diagnosi energetica dovrà essere consegnata entro 20 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, o, se avviene in un momento successivo, dal momento di consegna da parte della
Amministrazione Appaltante delle serie storiche dei consumi dell’edificio e della documentazione tecnica sullo stato attuale del sistema edificio impianto.
La Diagnosi Energetica propedeutica al PFTE è obbligatoria nei seguenti casi previsti dalla normativa nazionale CAM (criterio 2.4.1 , DM 256/2022):
− Per interventi di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di edifici con superficie utile inferiore 5000mq e maggiori uguale a 1000mq è richiesta una diagnosi energetica Standard (UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2, eseguita Linee Guida della norma UNI/TR 11775)
− Per interventi di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di edifici con superficie utile maggiore di 5000mq è richiesta una diagnosi energetica Dinamica (UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2, eseguita Linee Guida della norma UNI/TR 11775, calcolo UNI EN ISO 52016-1).
La diagnosi energetica è anche richiesta per interventi su edifici pubblici che prevedano la ristrutturazione degli impianti termici o la ristrutturazione edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato (D.Lgs 115/2008). Qualora l’opera ricada negli obblighi di cui alle specifiche tecniche del Decreto CAM (DM 256/2022) criterio 2.4.1, la Diagnosi Energetica dovrà essere redatta da un professionista certificato EGE (UNICEI 11339) o da una ESCo certificata UNI CEI 11352, così come previsto dall’art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
Art.6 Progetto di fattibilità tecnico-economica. Elementi descrittivi del progetto.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica deve essere redatto in conformità a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 23 commi 5, 5 bis e 6, nonché dalle altre norme di Legge e di regolamento vigenti al momento di conferimento dell’incarico per le specifiche categorie di opere inerenti il progetto di cui trattasi, e secondo le direttive e le disposizioni del RUP.
Tutti gli elaborati allegati al progetto contengono le specifiche indicazione previste per ogni singolo elaborato negli articoli da 17 a 23 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. Resta a carico dell’Affidatario qualsiasi ulteriore onere, prestazione ed elaborato necessario per produrre il progetto completo ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, e per acquisire tutti i pareri, le approvazioni e le autorizzazioni sul progetto stesso. Sono inoltre a carico dell’Affidatario tutti gli oneri, le prestazioni e le attività, anche non espressamente citati nei punti precedenti, ed anche se comportino la predisposizione di elaborati aggiuntivi e/o modifiche all’impostazione progettuale, ancorché in momenti successivi all’approvazione del progetto da parte del competente organo dell’Amministrazione. Il Responsabile Unico del Procedimento può disporre prescrizioni ulteriori di qualità degli elaborati che il Professionista incaricato è tenuto ad osservare. (Sono fatte salve eventuali nuove previsioni normative in relazione ai contenuti e alle denominazioni dei differenti livelli di progettazione).
Art.7 Progetto definitivo - esecutivo. Elementi descrittivi del progetto.
Il progetto definitivo – esecutivo deve essere redatto in conformità a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 23 commi 7 e 8, nonché dalle altre norme di Legge e di regolamento vigenti al momento di conferimento dell’incarico per le specifiche categorie di opere inerenti il progetto di cui trattasi, e secondo le direttive e le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento e della Stazione Appaltante.
Tutti gli elaborati allegati al progetto contengono le specifiche indicazione previste per ogni singolo elaborato negli articoli da 24 a 43 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. Resta a carico dell’Affidatario qualsiasi ulteriore onere, prestazione ed elaborato necessario per produrre il progetto completo ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, e per acquisire tutti i pareri, le approvazioni e le autorizzazioni sul progetto stesso. Sono inoltre a carico dell’Affidatario tutti gli oneri, le prestazioni e le attività, anche non espressamente citati nei punti precedenti, ed anche se comportino la predisposizione di elaborati aggiuntivi e/o modifiche all’impostazione progettuale, ancorché in momenti successivi all’approvazione del progetto da parte del competente organo dell’Amministrazione. Il Responsabile Unico del Procedimento può disporre prescrizioni ulteriori di qualità degli elaborati che il Professionista incaricato è tenuto ad osservare. (Sono fatte salve eventuali nuove previsioni normative in relazione ai contenuti e alle denominazioni dei differenti livelli di progettazione).
Art.8 Criteri Ambientali Minimi (CAM)
La progettazione dell’opera di cui all’oggetto dovrà rispettare le disposizioni del Decreto 23 giugno 2022 n. 256, relativo ai Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia (Decreto CAM) emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in attuazione del Codice degli appalti (art. 34, D.Lgs. 50/2016).
Per la fase di progettazione è richiesto al progettista aggiudicatario il rispetto delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato al decreto CAM sopra citato che comprende:
a) la redazione della “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM” o anche chiamata “Relazione CAM” per ogni livello di progettazione sviluppato;
b) l’integrazione nella progettazione dei criteri di cui ai capitoli: “2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere;
c) l’integrazione nel Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo delle clausole contrattuali di cui al capitolo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi” ed ai pertinenti criteri di cui alle specifiche tecniche progettuali al precedente punto b)
La Relazione CAM, si inquadra tra le prestazioni tecniche di cui agli artt. da 14 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 in cui il progettista aggiudicatario, con un dettaglio coerente al livello di progettazione sviluppato, indica, per ogni criterio:
1. le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione di ogni criterio CAM;
2. le modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento;
3. i motivi di carattere tecnico e normativo che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o ad una mancata applicazione di una o più specifiche tecniche,
4. lo stato ante operam, gli interventi previsti e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei CAM ed il potenziale miglioramento degli aspetti ambientali considerati;
5. i mezzi di prova e delle verifiche dei criteri ambienti da adottare.
Si specifica che si costituiscono quali allegati alla Relazione CAM anche tutti gli elaborati grafico – testuali, le relazioni e le indagini, anche di natura specialistica, individuati come mezzo di prova e verifica nei diversi criteri applicabili al progetto. Il progettista indica, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica, le specifiche tecniche ed i CAM da osservare (capitoli 2.3, 2.4,2.5, 2.6 dell’allegato al Decreto CAM), i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche CAM (capitoli 2.5, 2.6, 3.1 dell’allegato al Decreto CAM) ed indica, inoltre, i mezzi di prova che l’appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori di cui al paragrafo 1.3.4 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova, ed alle specifiche di ogni criterio CAM pertinente al progetto.
Art.9 Valutazione conformità al principio DNSH
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e rispetto ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo):
− alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
− all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
− all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei x xxxxxx);
− all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;
− alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
− alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat.
Le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori devono valutare tramite un processo a due stadi (ex ante ed ex post) la conformità al principio DNSH a partire dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi, inserendo gli opportuni vincoli e contenuti negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara. In tale contesto le Amministrazioni hanno definito se, rispetto all’obiettivo della “mitigazione dei cambiamenti climatici”, l’intervento ricada nel:
− Regime 1, l’investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici;
− Regime 2, l’investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH.
La valutazione deve essere redatta coerentemente alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) (allegata alla circ. RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, e modifiche successive). La guida ha lo scopo di supportare l’amministrazione nella valutazione standardizzata della coerenza ai suddetti criteri di DNSH tramite i seguenti documenti:
− una mappatura delle singole misure del PNRR (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica).
− schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
− schede tecniche relative a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica ante operam e post operam rispetto al regime di verifica (regime 1, regime 2);
− check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.
− appendice 1 riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il progettista aggiudicatario dovrà predisporre apposita relazione che dimostri la conformità del progetto ai principi DNSH, coerente con la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente tramite la valutazione del progetto rispetto alle pertinenti schede tecniche e la compilazione delle check list di verifica e controllo per i criteri relativi alla fase ex-ante di progetto ed impostazione della gara. Si specifica che gran parte dei requisisti per il rispetto del principio del DNSH, sono soddisfatti dalla normativa nazionale relativa all’applicazione dei CAM (Decreto 23 giugno 2022 n. 256), le schede tecniche allegate alla linea guida precisano gli ulteriori adempimenti e la documentazione necessaria per la verifica.
A tal fine si precisa che l’opera in oggetto ricade nella Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento
1.1. “Potenziamento dei Centri per l’impiego” che, riguardo al primo obiettivo “mitigazione dei cambiamenti climatici”, ricade nel Regime 2 di “esclusivo rispetto dei principi DNSH”.
Art.10 Ulteriori modalità di svolgimento delle attività di progettazione
Dovranno essere inoltre osservate le seguenti modalità esecutive per le seguenti attività:
− Assistenza all’Amministrazione durante l’acquisizione di tutti i pareri, le approvazioni e le autorizzazioni degli Enti competenti in merito al progetto definitivo ed a quello esecutivo:
− il Professionista incaricato dovrà fornire assistenza all’Amministrazione per le riunioni, i sopralluoghi e quant’altro necessario ai fini dell’acquisizione dei pareri, delle approvazioni, e delle autorizzazioni sul progetto definitivo - esecutivo. Di ogni riunione, sopralluogo e altro contatto Il Professionista incaricato dovrà produrre uno specifico verbale. Dovranno, inoltre, essere predisposti, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, le copie degli elaborati del progetto, nonché eventuali nuovi specifici elaborati ed eventuali rielaborazioni progettuali che si rendessero necessari al fine del conseguimento dei già menzionati pareri, approvazioni ed autorizzazioni.
− Assistenza all’Amministrazione durante l’espletamento delle procedure di cui all’art. 7 della Legge 241/90:
− il Professionista incaricato dovrà fornire assistenza all’Amministrazione nell’ambito delle procedure che saranno attivate sulla base del progetto definitivo / esecutivo ai sensi dell’Art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.i. L’assistenza comprende la partecipazione a riunioni, la predisposizione di specifici verbali delle riunioni medesime, le eventuali rielaborazioni progettuali e quant’altro necessario al fine di portare a compimento, con esito positivo, le procedure contemplate alla norma sopra citata.
− Assistenza all’Amministrazione durante l’esperimento delle procedure di aggiudicazione dei lavori: il Professionista incaricato fornirà assistenza all’Amministrazione durante l’espletamento delle gare d’appalto riferite alla realizzazione dell’opera in argomento, predisponendo eventuali specifici elaborati aggiuntivi. Dovrà essere garantita, altresì, la disponibilità a rispondere ai quesiti di natura tecnica relativi al progetto che potranno essere inoltrati dalle imprese partecipanti alle predette gare d’appalto. Il Professionista incaricato s’impegna, inoltre, a riscontrare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta scritta, i quesiti tecnici per chiarimenti e per eventuali varianti progettuali durante tutto lo svolgimento dei lavori di costruzione delle opere.
Art.11 Verifica e validazione del progetto
Prima dell’approvazione da parte dell’organo competente, tutte le fasi progettuali, secondo quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 2 comma 5 del D.L. 76/2020 convertito con X. 120/2020, saranno sottoposte, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche attraverso soggetti appositamente individuati, ad una specifica verifica, la quale si svolge in contraddittorio con il Professionista incaricato che
ha curato la progettazione. La validazione dei livelli di progettazione è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Art.12 Consegna degli elaborati.
Il Professionista incaricato deve presentare gli elaborati relativi al progetto di cui al presente capitolato, completamente ultimati, secondo le seguenti scadenze:
a) Dichiarazione di Rispondenza degli impianti: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio del contratto, oppure motivata richiesta di verifiche strumentali entro 10 giorni dall’avvio del contratto e Dichiarazioni di Rispondenza entro 5 giorni dalla ricezione, da parte del progettista, dell’esito delle prove strumentali;
b) diagnosi energetica: entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio del contratto;
c) il progetto di fattibilità tecnico-economica: completo in ogni sua parte, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio del contratto;
d) ll progetto definitivo – esecutivo, completo in ogni sua parte, entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
e) i documenti integrativi, o per le rettifiche eventualmente richieste in fase di verifica del progetto, entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del rapporto di verifica.
Restano esclusi dal computo dei giorni utili per l’esecuzione del servizio, delle fasi di cui alle lettere a) e c), i tempi necessari all’esecuzione delle indagini preliminari che il progettista dovrà tempestivamente comunicare al RUP, affinché possa procedere ai relativi affidamenti.
La richiesta di proroga dei termini di ciascuna delle fasi di espletamento dell’incarico di progettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
Art.13 Numero copie da presentare.
Gli elaborati di progetto devono essere consegnati all’Aspal, secondo le modalità di trasmissione disposte dal RUP, in formato:
a) digitale non modificabile .pdf per gli elaborati testuali e .pdf e .dwf per gli elaborati grafici;
b) digitale non modificabile .pdf per gli elaborati testuali e .pdf e .dwf per gli elaborati grafici, muniti di firma digitale, tutti gli elaborati in formato.pdf dovranno essere firmati digitalmente in formato grafico PAdES;
c) digitale nei seguenti formati convertibili: Testi, file in formato .doc (o in alternativa .odt); Fogli di calcolo, files in formato .xls (o in alternativa .ods); Computi metrici, files in formato .dcf e file di interscambio .xpwe; Eventuali database, files in formato MDB; Disegni, files in formato DWG per Autocad compatibili con le versioni in uso all’ASPAL;
d) stampa su supporto cartaceo nel numero di copie indicate dal RUP, anche in occasioni differenti, opportunamente fascicolate in cartelle porta progetto (non meno di una cartella per copia) che riportano sul fronte una copertina che indichi l’opera e gli elaborati contenuti e sul retro della copertina l’elenco degli elaborati contenuti.
Art.14 Penali.
Qualora non vengano rispettati i termini prestabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, previa istanza da presentarsi prima dell’esaurimento dei termini contrattuali, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, viene applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale, pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, sino a un massimo del dieci per cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di gravi ritardi o inadempimenti del professionista, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, il RUP potrà procedere alla contestazione degli addebiti al professionista, secondo le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, sino ad arrivare a proporre la risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante.
E’ fatta salva, per la Stazione Appaltante, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni causati dal professionista, anche oltre il limite del 10 per cento dell’importo netto contrattuale.
Art.15 Oneri del progettista.
Il progettista incaricato, ha l’onere di richiedere ove occorra, ai competenti Organi o Enti a qualunque titolo preposti, prima in via informale, durante le fasi di redazione del progetto, al fine del buon esito delle approvazioni del progetto stesso, i necessari pareri preventivi inerenti l’opera da progettare, in merito ai vincoli paesaggistici, storici, ai requisiti di valutazione impatto acustico, ecc. Il progettista ha inoltre l’obbligo di collaborare e coordinarsi con gli altri professionisti incaricati delle parti specialistiche, quali, a titolo indicativo, delle componenti archeologiche e geologico-geotecniche.
Successivamente alla presentazione degli elaborati, sarà sempre onere del progettista, in qualunque fase della progettazione, acquisire formalmente i pareri di cui al punto precedente.
Resta convenuto che l’Amministrazione formulerà le relative richieste agli Enti preposti, ed il Professionista seguirà tutto l’iter procedurale fino alla definitiva acquisizione del parere.
Sarà altresì onere del progettista rilasciare, in sede di presentazione del progetto esecutivo, una dichiarazione in merito alle rispondenze del progetto proposto alle prescrizioni urbanistiche vigenti nel Comune di Olbia.
Art.16 Responsabilità del progettista.
Il progettista incaricato è responsabile nei confronti dell’Aspal, ed è quindi tenuto al risarcimento nel caso che, in seguito alla mancata presentazione nei termini convenzionali del progetto arrechi pregiudizio al finanziamento della spesa, in particolare nel caso che il finanziamento medesimo sia condizionato alla consegna in tempi stabiliti ed inderogabili degli elaborati tecnici richiesti e previsti nella convenzione.
Art.17 Polizza assicurativa del progettista.
In forza di quanto prescritto all’articolo 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 il Professionista incaricato deve essere munito di una polizza per responsabilità civile professionale. Tale polizza copre la responsabilità professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione esecutiva, che abbiano determinato, a carico della Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Sono a totale carico del Professionista tutte le varianti necessarie a emendare gli eventuali vizi e/o a integrare le eventuali omissioni del progetto. Tali varianti verranno progettate ed eseguite dalla Professionista senza dare luogo ad alcun aumento del corrispettivo statuito. La mancata presentazione della polizza da parte del Professionista incaricato, esonera l’Aspal dal pagamento delle competenze professionali.
Art.18 Modifiche al progetto
Il progettista si obbliga d’introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere dello Stato, purché non stravolgano in modo radicale le previsioni del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Solamente in caso di varianti o soluzioni alternative richieste per iscritto dall’Amministrazione e non dipendenti da deficienze del progetto, l’onorario verrà calcolato prendendo a base di parcella la somma dell’importo dei lavori a base d’asta del progetto originario e di quello a base d’asta determinato a seguito delle sole opere variate. Il compenso per le varianti di cui si è detto sarà pertanto determinato dalla differenza fra gli onorari sopra indicati. Sulla differenza dei due onorari verrà riconosciuto il rimborso spese forfetario nella misura ridotta al 10% (dieci per cento) semprechè non siano stati necessari nuovi rilievi topografici.
PARTE TERZA - NORME PER L’INCARICO DI COORDINATORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E SS.MM.II.
Art.19 Coordinatore per la sicurezza.
Oltre a quanto sopra specificato, la prestazione consisterà anche nello svolgimento direttamente da parte dell’operatore economico incaricato, dei compiti di “Coordinatore per la sicurezza nella progettazione” in quanto il medesimo risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs n. 81/2008. Detta prestazione verrà svolta sotto la supervisione del Responsabile dei Lavori (RUP) e del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell’ASPAL, precisando che tutte le responsabilità fino al compimento dell’opera, saranno comunque a carico del Professionista incaricato.
Art.20 Norme da osservare per redazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico. La redazione del piano della sicurezza e del fascicolo tecnico, qualora l’entità del cantiere sia tale da far rientrare l’intervento nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, deve avvenire con l’osservanza del sopra citato decreto e delle altre norme vigenti per speciali categorie di opere, nonché secondo le disposizioni e gli indirizzi impartiti dal Responsabile dei Lavori (RUP) e del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell’ASPAL. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, durante la progettazione di fattibilità tecnico- economica dell’opera, provvede ai seguenti adempimenti:
• redige le “prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di seguito indicati:
◦ 'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1. la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
2. una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19 del DPR 207/2010.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, durante la progettazione esecutiva dell’opera e comunque prima della richiesta della presentazione delle offerte, provvede ai seguenti adempimenti:
• redige il piano di sicurezza e coordinamento;
• predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme per la buona tecnica e dell’allegato II al documento Ue 260/5/93.
Art.21 Termini per la presentazione delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza e per la
presentazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico.
Il professionista si obbliga alla presentazione tempestiva dei documenti di cui al precedente articolo alla scadenza prevista per la presentazione rispettivamente del progetto di fattibilità tecnico – economica e del progetto definitivo - esecutivo.
Art.22 Modalità di consegna del piano della sicurezza.
Il piano della sicurezza e coordinamento dovrà essere consegnato all’Aspal in supporto cartaceo ed in formato alfanumerico, in particolare le relazioni sono presentate in formato DOC o convertibile.
Art.23 Introduzione di modifiche al piano della sicurezza.
Fino al momento della definitiva approvazione del piano, secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi che regolano la materia, il Professionista è tenuto ad introdurre nel piano stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile Aspal, e da questa richieste per iscritto, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Art.24 Proprietà del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico.
Il piano di sicurezza e coordinamento resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Aspal, così come il fascicolo tecnico con la precisazione che, per quest’ultimo elaborato, potrà darvi o meno attuazione, introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle variazioni ed aggiunte che, a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta se non quella di essere sollevato da ogni responsabilità per le modifiche apportate nel tempo.
Le eventuali modifiche apportate dall’Xxxxx lasciano intatta la responsabilità del Professionista incaricato per le parti non variate.
Art.25 Compiti per il coordinatore.
I compiti del “Coordinatore per la sicurezza nella progettazione, comprendono le prescrizioni e gli obblighi per tale figura, come prescritti nel D.Lgs n. 81/2008, nonché secondo le esigenze dell’opera da progettare.
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Art.26 Inadempienze del Professionista.
Qualora l’operatore economico incaricato, cui sia stato conferito l’incarico completo di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, non accetti o non esegua parte dell’incarico, nella liquidazione del compenso non verrà corrisposta la maggiorazione per l’incarico parziale ed inoltre al professionista recedente o inadempiente verranno addebitati anche i maggiori oneri che l’Amministrazione incontrerà per l’espletamento da parte di altro professionista delle parti di incarico non assolte.
Nel caso che il Professionista incaricato non ottemperi alle prescrizioni impartite dal RUP, questi ne informa il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione dei beni e immobili, il quale, sentito il professionista, decide in merito con provvedimento immediatamente esecutivo.
Art.27 Proprietà del progetto.
Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Aspal la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, siano riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica o nei criteri informatori essenziali.
Le eventuali modifiche apportate dall’Xxxxx lasciano intatta la responsabilità dei progettisti per le parti non variate.
Art.28 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla specifica Legge in vigore per la regolamentazione di incarichi professionali.
Art.29 Casella di posta elettronica certificata per la trasmissione delle comunicazioni Contestualmente alla presentazione del preventivo offerta, il professionista indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovranno essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento dell’incarico.
Art.30 Condizioni per l’affidamento dell’incarico
Ai fini dell'affidamento dell'incarico oggetto del presente atto, l’operatore economico, contestualmente alla presentazione del preventivo/offerta, dovrà dichiarare alternativamente:
a) di esercitare esclusivamente la libera professione;
b) di essere dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
c) di essere dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno, o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, e di allegare l’autorizzazione
all’espletamento dell’incarico professionale rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
d) di essere dipendente di azienda privata e di esercitare l’incarico professionale in regime di libera professione
Art.31 Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art.32 Controversie
Qualunque controversia dipendente dal conferimento dell’incarico, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, verrà deferita al giudizio di un Giudice Ordinario del Tribunale competente per territorio, con esclusione del Collegio Arbitrale.
In pendenze del giudizio sopra citato, il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente Capitolato d’Oneri.
Art.33 Validità del contratto
Il contratto di cui il presente Capitolato d’Oneri fa parte, è impegnativo per il Professionista incaricato dal giorno della trasmissione unitamente alla determina di incarico cui è allegato.
Art.34 Privacy
Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Amministrazione.
Ai sensi del codice della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.