ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 7 ARTICOLO 3. DECORRENZA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 9
Comune di Parabiago
Servizio di Igiene Urbana
Comune di Parabiago – AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.
Contratto di Servizio per la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Parabiago
Contratto di servizio Igiene Urbana | |||
Data | Rev N° | Redazione | Autorizzazione |
11 dicembre 2012 | 02 | AAGG/SAG | DG |
INDICE
ARTICOLO 1. PREMESSE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI – NORMATIVA APPLICABILE 6
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 7
ARTICOLO 3. DECORRENZA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 9
ARTICOLO 4. MODIFICA DEI SERVIZI 9
ARTICOLO 5. SERVIZI SPECIALI ED OCCASIONALI. STIPULA DI CONTRATTI CON LE UTENZE 9
ARTICOLO 5.01 SERVIZI SPECIALI ED OCCASIONALI 9
ARTICOLO 5.02 STIPULA DI CONTRATTI CON LE UTENZE 9
ARTICOLO 6. TRIBUTI INERENTI IL SERVIZIO 10
ARTICOLO 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 10
ARTICOLO 8. STRUMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 10
ARTICOLO 9. OBIETTIVI 10
ARTICOLO 10. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 11
ARTICOLO 11. EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ 11
ARTICOLO 12. OBBLIGHI DI AEMME 11
ARTICOLO 13. RAPPORTI TRA AEMME E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE : INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO; COOPERAZIONE; REFERENTI AEMME ; CAPO CENTRO RESPONSABILE DEI SERVIZI 12
ARTICOLO 13.01 INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO 12
ARTICOLO 13.02 COOPERAZIONE 13
ARTICOLO 13.03 REFERENTI AEMME 13
ARTICOLO 13.04 CAPO CENTRO, RESPONSABILE DEI SERVIZI 13
ARTICOLO 14. RAPPORTI ECONOMICI 13
ARTICOLO 14.01 CORRISPETTIVI 14
ARTICOLO 14.02 ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DELLE TARIFFE 14
ARTICOLO 14.03 RAPPORTI CON ACCAM 14
ARTICOLO 14.04 COPERTURA FINANZIARIA 15
ARTICOLO 14.05 PAGAMENTI 15
ARTICOLO 15. SICUREZZA DEL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 15
ARTICOLO 16. RESPONSABILITÀ 15
ARTICOLO 17. PENALITÀ. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI 16
ARTICOLO 18. RICHIESTE AD AEMME DA PARTE DEL COMUNE 17
ARTICOLO 19. REFERENTI DEL CONTRATTO 17
ARTICOLO 20. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 17
ARTICOLO 21. SPESE CONTRATTUALI 18
ARTICOLO 22. TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO 18
ARTICOLO 23. RINVIO 19
L’anno duemiladodici, il giorno del mese di settembre, alle ore , nell’Ufficio Municipale di Parabiago, avanti al sottoscritto ufficiale Rogante, senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattavi dagli stessi contraenti sotto indicati, sono comparsi:
• Per il Comune di Parabiago (C.F. 01059460152), nel seguito anche “Comune” o “Affidante”, il Sig. Xxxx Xxxxxxxxx, nato a Varese il 03.03.1957, domiciliato per la carica in Parabiago, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 0, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell’esclusivo interesse del Comune di Parabiago, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico, agendo per quanto infra in base ed ai sensi dell’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 18.06.1998, esecutiva ai sensi di legge, ed in esecuzione della Deliberazione di
C.C. n. 103 in data 27.12.2001 e della Delibera di G.C. n. --- del ;
• Per la Società Aemme Linea Ambiente s.r.l. (C.F. e P.IVA 06483450968), nel seguito anche “Società” o “Aemme Linea Ambiente” o “Affidataria” o anche solo “AEMME”, con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx x. 00, il Signor Xxxxx Xxxxxx, nato a Busto Arsizio (VA) il 24.12.1963, , domiciliato per la carica in Xxxxxxx (XX), xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xx 00, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di Aemme Linea Ambiente s.r.l., e quindi nell’esclusivo interesse della medesima, munito degli occorrenti poteri;
nel seguito congiuntamente denominati anche le “Parti”,
Premesso che:
• il Comune di Parabiago detiene partecipazioni nella società AMGA Legnano S.p.A. (nel seguito “AMGA”) il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:
Soci | Quote di partecipazione |
Comune di Legnano | 65,30% |
Comune di Parabiago | 17,54% |
Comune di Canegrate | 7,51% |
Comune di Villa Cortese | 5,13% |
Comune di Arconate | 4,33% |
Comune di Buscate | 0,13% |
Comune di Magnago | 0,06% |
• la società, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch’esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci;
• premesso, altresì, che:
i. in particolare, il Gruppo AMGA svolge l’attività inerente i servizi di igiene urbana tramite la società Aemme Linea Ambiente Srl (nel seguito “AEMME”);
ii. AEMME deriva dall’aggregazione dei rami d’azienda di ASM Magenta srl (nel seguito “ASM”), società partecipata dal Comune di Magenta più altri Enti Locali (nel dettaglio, ASM Magenta Srl risulta come segue partecipata: Comune di Magenta 61,93%, Comune di Boffalora Sopra Ticino 8,96%, Comune di Marcallo con Casone 5,31%, Comune di Corbetta 0,27%, Comune di Ossona 3,21%, Comune di Robecco Sul Naviglio 6,14%, Comune di Santo Stefano Ticino 3,94%, Comune di Mesero 7,22%, Comune di Bernate Ticino 3,02%) , ed AMGA;
iii. il contratto di servizio in essere con il Comune di Parabiago è proseguito in capo ad AEMME senza soluzione di continuità rispetto al precedente affidamento a suo tempo operato in favore di AMGA, che avrà naturale scadenza il prossimo 30.06.2013;
iv. la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999;
v. in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 detta una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma che è anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Non può inoltre ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare;
vi. sono inoltre vigenti l’art. 3 bis del citato decreto legge n. 138/2011 e le discipline di settore che, per quanto attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate dal D.Lgs 3.4.2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale; peraltro, la Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 200, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l’istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all’affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali e provinciali;
vii. com’è noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui
allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione;
viii. lo stesso Governo, nell’approvare il programma di governo in data 24.8.2012, riguardo ai servizi pubblici locali precisa l’intenzione di ridefinire nel breve un “quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario”.
ix. in tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l’individuazione del concessionario; b) con gara c.d. “a doppio oggetto”, nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato);
c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. “in house”;
x. lo Statuto di AEMME è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di in house providing, conformemente al patto di sindacato a suo tempo stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti, ivi compreso il Comune di Parabiago;
xi. dallo Statuto di AEMME si evince infatti che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in assemblea (art. 27);
xii. su tali presupposti il Comune di Parabiago ha, pertanto, formulato idoneo indirizzo alla Giunta (n. .... del ) affinchè procedesse al perfezionamento del
rinnovo del contratto di servizio di igiene urbana con Aemme Linea Ambiente s.r.l.;
xiii. AEMME, su invito dell’Amministrazione Comunale, ha presentato un dettagliato Progetto Tecnico Economico, dal quale emerge la convenienza dell’opzione prescelta.
Tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1. Premesse - Affidamento dei servizi e caratteristiche degli stessi – Normativa applicabile.
Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti menzionati nel presente Contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La gestione dei servizi disciplinati dal presente Contratto è affidata a norma del combinato disposto del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, secondo il modello di delegazione interorganica in house previsto dalla disciplina comunitaria, della Legge Regionale 12 dicembre 2003,
N. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, nonchè in conformità allo Statuto Comunale vigente.
I servizi riportati nel successivo art. 3 sono definiti servizi pubblici indispensabili a norma dell’art. 177, comma II del D.Lgs. n. 152/2006, di conseguenza non potranno essere sospesi od abbandonati salvo casi di forza maggiore.
In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla L. 15 Giugno 1990 n°146.
Oltre al menzionato X.Xxx. n° 152/2006 e successive modifiche, ed alla normativa di attuazione dello stesso anche regionale, si applicano al presente Contratto di Servizio, quali parti integranti e sostanziali del medesimo:
i. le disposizioni contenute nel "Regolamento Comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate" in vigore nel Comune di Parabiago (approvato con delibera CC. N° 89 del 21/09/1998)
ii. le disposizioni contenute nella delibera CC. N° 44 del 30/05/1998 in ordine al “Esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani”
iii. il Progetto Tecnico predisposto da Aemme Linea Ambiente s.r.l. e i relativi allegati.
Oltre all'osservanza delle norme sopra specificate, AEMME avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell’appalto.
In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché del “Regolamento Comunale d'Igiene” vigente nel Comune di Parabiago, nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall’Ispettorato del Lavoro, dalla A.S.L. o da qualsiasi altro Ente o autorità competente per territorio.
Articolo 2. Oggetto del contratto di servizio
Il presente Contratto di Servizio disciplina i reciproci impegni di Aemme Linea Ambiente
s.r.l. e del Comune di Parabiago nonché le prestazioni ricorrenti che AEMME è tenuta a prestare a favore del Comune.
Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi di seguito elencati, così come meglio descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.
a. il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni “organico” – “imballaggi in plastica” – “carta e cartone” – “imballaggi in vetro e lattine” e “secca residua da smaltire”, ivi compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari”
b. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti,
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, sia prelevati a domicilio per categorie protette indicate dall’Amministrazione Comunale, sia conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma, impegnandosi all’apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, della Piattaforma stessa,
c. servizio di raccolta in forma differenziata dei seguenti tipi di materiali:
− carta e cartone, anche a domicilio
− contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica, solo a domicilio
− vetro e lattine anche a domicilio
− rottami di lastre di vetro
− materiali ferrosi
− frigoriferi, congelatori R1
− elettrodomestici grandi bianchi R2
− scarti tessili ed indumenti dismessi
− mobili, legname e manufatti in legno
− scarti vegetali, anche a domicilio
− oli e grassi animali e vegetali da cottura degli alimenti
− oli minerali esausti
− inerti da piccole manutenzioni ordinarie
d. raccolta, anche in forma differenziata a domicilio, dei rifiuti assimilati agli urbani
e. raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, quali:
− pile scariche
− accumulatori al piombo esausti
− prodotti farmaceutici inutilizzati
− prodotti etichettati con il simbolo “T” e/o “F”
− lampade a scarica e tubi catodici R5
− cartucce di toner
− componenti elettronici R4
− televisori e monitor R3
f. direzione tecnica e gestione, con personale qualificato, delle “Piattaforme” per le raccolte differenziate
g. servizio di pulizia strade meccanizzata e manuale, nonché servizi accessori e integrativi
h. Pulizia fontanelle e fontane
i. servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti e rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni
j. campagne di educazione ecologica
k. rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati e discariche abusive
l. lo smaltimento/trattamento dei rifiuti di cui alle precedenti lettere
Articolo 3. Decorrenza e durata dell’affidamento.
L’affidamento da parte del Comune di Parabiago ad AMGA del servizio di cui al precedente art. 1 avverrà, a seguito della sottoscrizione del presente contratto di servizio, con decorrenza dal giorno 01 gennaio 2013 e durerà sino al 31 dicembre 2021.
Alla scadenza dell’affidamento gli impianti e le attrezzature messi a disposizione da AMGA saranno dalla stessa ritirati, ad esclusione dei contenitori specifici utilizzati per le raccolte differenziate, che resteranno di proprietà del Comune.
Alla scadenza dell’affidamento verranno rimborsati gli eventuali oneri residui per eventuali investimenti - espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale - e realizzati da AEMME e non ancora completamente ammortizzati dalla stessa, tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali. Di ciò l’Amministrazione Comunale si farà garante, a favore di XXXXX, nei confronti del soggetto gestore subentrante.
Articolo 4. Modifica dei servizi
Qualora nel corso dell’affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche, incrementi, riduzioni dei servizi per l’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale in accordo con Aemme Linea Ambiente s.r.l. concorderanno eventuali modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto.
Nel caso le variazioni implichino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale per espletare i servizi, le parti ridetermineranno conseguentemente il corrispettivo dei servizi oggetto di modifica.
Articolo 5. Servizi speciali ed occasionali. Stipula di contratti con le utenze.
Articolo 5.01 Servizi speciali ed occasionali
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere ad AEMME l’espletamento di altri servizi aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto del presente Contratto ma non rientranti negli obblighi di cui al presente Contratto ed all’allegato Progetto Tecnico, previo regolare ordine indicante la copertura finanziaria della spesa (impegno di spesa).
Articolo 5.02 Stipula di contratti con le utenze
Senza il preventivo consenso del Comune AEMME non potrà stipulare con le singole
utenze private contratti integrativi di servizi contemplati in questo capitolato quali ad esempio: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi.
Articolo 6. Tributi inerenti il servizio
I proventi derivanti dall’applicazione dei tributi sono di pertinenza del Comune e vengono riscossi da AMGA Legnano s.p.a., ai sensi del relativo contratto di servizo del 17 luglio 2007, rep. n. 13440 dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, allora Segretario Comunale del Comune di Parabiago.
Richiamato il successivo art.14 tale assetto gestionale verrà adeguato per renderlo congruente alle disposizioni dell’articolo 14 del DL 201/2011, anche sulla base dei regolamenti e del piano finanziario TARES che verranno redatti congiuntamente tra le parti.
Articolo 7. Organizzazione del servizio.
Il servizio di cui al precedente art. 1 dovrà essere svolto secondo criteri d’efficienza, efficacia ed economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo all’Amministrazione Comunale, l’organizzazione del servizio è affidata alla esclusiva responsabilità di AEMME, la quale ne stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità al Progetto Tecnico allegato, facente parte integrante del presente contratto, ancorchè non materialmente allegato.
Articolo 8. Strumenti organizzativi e gestionali.
Per quanto attiene alle modalità Organizzative del servizio, AEMME ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi.
Di conseguenza le attività di cui al presente contratto di servizio potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, previo parere preliminare dell’Amministrazione Comunale e, comunque, fatta salva la piena e solidale responsabilità di Aemme Linea Ambiente s.r.l. per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio, in particolare per quanto concerne gli impegni di natura economica.
Articolo 9. Obiettivi
In generale XXXXX si obbliga ad assicurare per tutti i servizi gestiti un elevato livello qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.
AEMME si impegna, al conseguimento degli standard qualitativi previsti nel Progetto
Tecnico.
Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, anche con riguardo all’organizzazione del servizio od alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della materia ambientale.
Articolo 10. Continuità del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore.
In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, AEMME si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.
In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, AEMME dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azione informative, nelle forme e nei termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.
Articolo 11. Efficienza, efficacia ed economicità
Il servizio in oggetto deve essere svolto in modo da garantirne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, ed AEMME adotta le misure necessarie al perseguimento di tali obiettivi.
Articolo 12. Obblighi di AEMME
AEMME si impegna al rispetto del Progetto Tecnico allegato ed in particolare a:
• fornire all’Ufficio Tecnico del Comune un “quadro di servizio” standard con l’indicazione dei servizi programmati, nonché del personale e dei mezzi destinati a ciascuno di tali servizi e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei controlli che il predetto Ufficio vorrà effettuare;
• consegnare:
▪ tempestivamente, a mezzo fax e/o e-mail, le informazioni sulle eventuali variazioni previste nello svolgimento dei servizi rispetto alla pianificazione definita in accordo ai contenuti nel progetto tecnico allegato (ad esempio: mancato spazzamento per condizioni atmosferiche, servizio da recuperare per guasto automezzi ecc.)
▪ con frequenza mensile, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati quantitativi - corredati da opportuna documentazione di riscontro delle pesate - delle singole frazioni di rifiuto raccolte nel mese precedente, con la specificazione dei relativi impianti di conferimento.
Ove opportuno e necessario, sempre con frequenza mensile, AEMME relazionerà per iscritto il Comune in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni si informino a criteri di massima efficienza ed economicità per il Comune.
In quanto richiesta, AEMME si renderà disponibile a periodici incontri con il Comune per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno Aemme Linea Ambiente s.r.l. dovrà trasmettere al Comune i dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell’anno precedente.
XXXXX avrà anche il compito di:
• provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all’attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione, nonché alla consegna - nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune – dei documenti richiesti per l’adempimento degli obblighi di legge spettanti al Comune
• fornire al Comune stesso la necessaria assistenza per la compilazione della modulistica di rispettiva competenza, con particolare riferimento al M.U.D.
In generale, nell' espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, AEMME è tenuta ad eseguire tutte le direttive che, nel rispetto del Contratto e del progetto Tecnico, venissero emanate dall’Ufficio Tecnico comunale, fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune.
Articolo 13. Rapporti tra AEMME e l’Amministrazione Comunale : Indirizzo, vigilanza e controllo; Cooperazione; Referenti AEMME ; Capo Centro Responsabile dei Servizi.
Articolo 13.01 Indirizzo, Vigilanza e Controllo.
Competono al Comune le funzioni di indirizzo, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati.
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dell’Ufficio Tecnico a ciò designato, con il quale AEMME si rapporterà direttamente per la gestione dei Servizi.
Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax o e-mail.
Inoltre, il Comune si avvarrà della struttura per l’esercizio del controllo analogo, come previsto dal relativo Regolamento.
Il Comune ha facoltà di controllare mediante i propri incaricati la regolarità del servizio in relazione agli standard di qualità e quantità propri del servizio, come descritti nel presente Contratto e nel relativo Progetto Tecnico.
Peraltro, nei casi di urgenza i funzionari designati potranno dare disposizioni anche verbali al personale direttivo di AEMME incaricato del coordinamento del servizio salvo formalizzazione scritta entro il terzo giorno successivo.
AEMME dovrà fornire mensilmente al Comune un prospetto riepilogativo dei servizi
effettuati, con i relativi dati quantitativi, nei termini indicati al precedente art. 12.
Il Comune si riserva la facoltà di disporre - anche senza preavviso – pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta: i relativi oneri saranno a carico di AEMME.
Articolo 13.02 Cooperazione
È fatto obbligo al personale dipendente dall’Aemme Linea Ambiente s.r.l. di segnalare all’Ufficio Tecnico comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto Ufficio qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.) coadiuvando anche l'opera della Vigilanza Urbana con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.
XXXXX collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dal Comune.
Articolo 13.03 Referenti AEMME
I rapporti tra AEMME ed il Comune, saranno curati dal Capo Centro di cui al successivo articolo 13.04, nonché dai Responsabili AEMME Servizio Igiene Urbana, i cui nominativi dovranno essere segnalati al Comune per iscritto, prima dell’affidamento dei servizi e, con tempestività, per ogni variazione che li riguardi.
Articolo 13.04 Capo Centro, Responsabile dei Servizi Al Capo Centro sarà affidato il coordinamento dei vari servizi.
Sarà il diretto interlocutore dell’Ufficio Tecnico Comunale per tutto quanto concerne la loro gestione e dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari del loro svolgimento; eventuali sostituzioni del Capo Centro, per ferie, turnazioni, riorganizzazione del servizio, ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio Tecnico Comunale.
Al Capo Centro è altresì affidata la responsabilità per quanto concerne il coordinamento operativo ed il controllo delle eventuali imprese appaltatrici.
Articolo 14. Rapporti economici
L’art. 14 del DL 201/2011 istituisce dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui tributi e sui servizi (TARES), da applicare sulla base di un regolamento da adottarsi dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’ art. 52 del D.LGS 15 dicembre 1997, n. 446.
Il Comma 23 dell’art. 14 del DL 201/2011 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità competente.
Attualmente nel Comune di Parabiago, nelle more della definizione del regolamento e del piano finanziario TARES, è in vigore la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU).
Quale principio generale e patto essenziale del presente contratto, si conviene che la complessiva gestione della Tariffa (comunque denominata) dovrà comunque garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione così come attualmente prefigurato dal presente art. 14 tenuto conto, altresì, di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del DPR 158/99 e dall’art. 14 del DL 201/2011 e loro modifiche ed integrazioni.
Articolo 14.01 Corrispettivi.
Per l’esecuzione dei servizi di igiene ambientale, comprensivi degli oneri relativi a trasposto e smaltimento/trattamento di tutti i rifiuti raccolti, AEMME verrà remunerata per le attività dalla stessa svolte in conformità alle prescrizioni del Progetto Tecnico per i servizi di Igiene Urbana, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto, tramite i ricavi derivanti dalla Tariffa (comunque denominata) con versamenti in rate mensili anticipate.
Tutti i costi/ricavi di raccolta, trasporto e smaltimento/trattamento, nonché tutte le altre attività descritte nel progetto tecnico, saranno a carico di AEMME.
In prima applicazione, per l'esecuzione dei servizi relativi all’anno 2013 così come definiti nel progetto tecnico allegato, il Comune riconoscerà ad Aemme Linea Ambiente s.r.l. un canone annuo di Euro. 3.070.000,00 (Euro tremilionisettantamila/00), IVA 10% di legge inclusa.
Tale importo, che remunera tutte le attività tecniche relative ai servizi igiene ambientale, con l’esclusione dei soli oneri relativi ai servizi amministrativi di gestione - emissione - riscossione della tassa sui rifiuti, saranno recepiti nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che verrà redatto congiuntamente da AEMME e l’Amministrazione Comunale e, successivamente, approvato dall’Autorità competente.
Per gli anni successivi si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi di cui al presente articolo sulla base dell’assestamento del piano finanziario che verrà redatto a consuntivo congiuntamente tra AEMME e l’Amministrazione Comunale, salvaguardando il principio di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
Articolo 14.02 Adeguamento dei corrispettivi e delle tariffe.
AEMME, nei casi e con le modalità previste dal DPR n° 158/99 e dall’art. 14 del DL 201/2011 e loro modifiche ed integrazioni, proporrà, sulla base degli adeguamenti del Piano Finanziario, le eventuali modifiche tariffarie che si rendessero necessarie sulla base delle variazioni consuntive delle voci di costo e dei criteri previsti dall’art. 8 del menzionato DPR n° 158/99 e dall’art. 14 del DL 201/2011 e loro modifiche ed integrazioni.
Articolo 14.03 Rapporti con ACCAM.
AMGA Legnano SpA, quale soggetto strumentale del Comune, verrà delegata, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, al contratto per la gestione dello smaltimento finale dei rifiuti.
Rimane in capo all’Amministrazione Comunale ogni e più ampio potere di indirizzo e direzione sullo smaltimento stesso, così come ogni determinazione gestionale sul servizio.
Articolo 14.04 Copertura finanziaria
Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio i fondi necessari per compensare AEMME per le prestazioni di cui al presente Contratto e nel Progetto Tecnico.
Articolo 14.05 Pagamenti
Il canone annuo così come definito al precedente punto 14.01, nonché quelli che verranno definiti per gli anni successivi secondo quanto definito al precedente punto 14.02, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, da pagarsi entro trenta giorni dalla maturazione della scadenza tramite mandati di pagamento a favore di Aemme Linea Ambiente s.r.l., preceduti da formale liquidazione effettuata sulla base di fatture da far pervenire entro il primo giorno del mese successivo alle scadenze mensili.
Qualora il ritardo del pagamento delle rate - sempre per cause di forza maggiore - eccedesse i due mesi successivi alla scadenza mensile, sulle somme dovute e non pagate saranno corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo comma.
Gli importi relativi ad eventuali penali/conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e Aemme Linea Ambiente s.r.l..
Articolo 15. Sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni
AEMME è tenuta all’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; in particolare, AEMME è tenuta all’osservanza delle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n° 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 16. Responsabilità
AEMME mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente.
AEMME risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all’ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto nella esecuzione dei servizi.
AEMME in particolare dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da AEMME tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.
È pure a carico di Aemme Linea Ambiente s.r.l. la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che
potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.
Si dà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi connessi alle attività di cui al presente Contratto, AEMME ha stipulato idonea polizza assicurativa recante l’esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune.
Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del relativo contratto.
Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati ad AEMME, saranno dedotte dalle rate di canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale.
Articolo 17. Penalità. Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l’esecuzione dei servizi, Aemme Linea Ambiente s.r.l., oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni singola infrazione,anche in relazione alla gravità dell’infrazione; il mancato completamento di un servizio sarà parimenti soggetto alle penalità di cui sopra (es: mancato servizio a un’utenza, mancata vuotatura contenitore, mancata pulizia via o area pubblica ecc.).
Qualora AEMME ritenesse che l'inadempienza di cui al precedente comma sia dipesa da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati da AEMME nello svolgimento del servizio, dovrà dichiararlo entro 48 ore dalla formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza maggiore da parte del Comune comporterà l'esonero dal pagamento della penale stessa.
Fermo restando quanto sopra,
• in caso di immissione in servizio di mezzi privi del marchio di AEMME, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 50,00 per mezzo e per giorno
• in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito a manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi, le relative sanzioni andranno da un minimo di Euro 50,00 per ogni giorno di inadempienza, debitamente documentata;
• per la mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 150,00 (€ centocinquanta,00) per mezzo e per giorno.
L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale XXXXX avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Eventuali contestazioni nell'applicazione della penale saranno demandate, previo
esperimento del tentativo di accordo xxxxxxx, al Giudice Ordinario competente.
L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza; in caso di contestazione da parte di AEMME, l’applicazione della penale verrà sospesa in attesa dell’esperimento del tentativo di accordo xxxxxxx.
In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate ad Aemme Linea Ambiente s.r.l. anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
Articolo 18. Richieste ad AEMME da parte del Comune
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente contratto, l’esecuzione dei servizi aggiuntivi non contemplati dal Progetto Tecnico allegato dovrà essere preceduta da formale richiesta formulata esclusivamente dal Referente unico del Comune così come individuato dall’Amministrazione Comunale medesima.
Le richieste provenienti dal Comune sono prese in considerazione da AEMME solo se provenienti dal soggetto sopracitato, a mezzo telefax o per via telematica.
Articolo 19. Referenti del Contratto
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Comune ed AEMME trasmettono reciprocamente i nominativi delle persone abilitate ad assumere obbligazioni nei confronti della controparte.
In assenza, varrà la regola per cui il responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune sarà il Presidente di Aemme Linea Ambiente s.r.l. e nei confronti di AEMME sarà il Sindaco del Comune di Parabiago.
Articolo 20.Risoluzione per inadempimento
Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di informare l’Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l’ipotesi del reato previsto dall’articolo 340 del Codice Penale, può risolvere il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
a. mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal Contratto
b. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali
c. arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte di AEMME
x. xxxxxxxxxx, cessione o fallimento di AEMME;
e. venir meno dei requisiti - previsti dagli artt. n°10 e n°11 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998, n°406 – per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi
f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione
g. inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale
h. ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori
i. mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie previste dal presente contratto
j. conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati o diversi da quelli indicati dal Comune
La colpa o il dolo di AEMME nella commissione delle inadempienze contrattuali dovranno essere contestati e certificati dal Comune in quanto pubblica autorità, che dovrà concedere ad AEMME un termine per presentare memorie o documenti in propria discolpa.
L’Amministrazione Affidante, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere ad AEMME un congruo termine per rimuovere le irregolarità contestate.
AEMME avrà trenta giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.
AEMME potrà recedere dal Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 Codice Civile. Anche a revoca avvenuta AEMME si obbliga a proseguire nella gestione dei servizi sino a che gli stessi non siano diversamente affidati.
Articolo 21.Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto di servizio sono a carico di AEMME.
Articolo 22.Tentativo di accordo bonario.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione Quadro stipulata tra AEMME, il Comune di Parabiago ed il Comune di Legnano, citata in premessa, le Parti assumono l’obbligo di esperire, preliminarmente all’attivazione della procedura arbitrale di cui al successivo punto, un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario.
A tal fine, la Parte che intenda avvalersi della procedura arbitrale di cui al successivo punto, avrà l’onere preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell’eventuale controversia insorta.
La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare il procedimento avanti l’Autorità Giudiziaria.
Ove la proposta venga accolta dall’altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un’intesa, si provvederà a redigere apposito verbale di accordo xxxxxxx.
In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l’accordo bonario, il tentativo di conciliazione si intende esaurito.
Articolo 23.Rinvio
Il presente contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in relazione a modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e/o a seguito di volontà manifesta di una delle parti contraenti.
IL COMUNE DI PARABIAGO
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE di AEMME LINEA AMBIENTE srl
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