CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Comune di Collesalvetti
Provincia di Livorno Servizio LL.PP. -MANUTENZIONI
Ufficio Manutenzioni
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Manutenzione ordinaria per sostituzione di pali e plafoniere di illuminazione pubblica
Il tecnico incaricato Geom. Xxxxxxx Xxxxxx Arch. Xxxxx X'Xxxxxxxx
Il responsabile del Servizio
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
I N D I C E
ART. 1) - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2) - AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 3) - PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI ART. 4) - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA ART. 5) - SUBAPPALTO
ART. 6) - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
ART. 7) - CONSEGNA LAVORI – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI ART. 8) - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO LAVORI
ART. 9) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ART. 10) - INVARIABILITA’ DEI PREZZI
ART. 11) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
ART. 12) – NORME GENRALI PER IL RECESSO E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 13) – ESECUZIONE DEI LAVORI ART. 14) – PIANO DI SICUREZZA
ART. 15) – NORME DI COMPORTAMENTO COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE
ART. 16) - SPESE CONTRATTUALI
ART. 17) – POLIZZE ASSICURATIVE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
ART. 18) – NORME IN MATERIA DI CODICE DEI COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO
L’opera ha per oggetto i lavori di sostituzione di pali di illuminazione pubblica con relative plafoniere sul territorio comunale. La tipologia delle lavorazioni e le quantità sono meglio indicate nel computo metrico e le lavorazioni sono assimilabili alla categoria OG10.
ART. 2) AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori e delle forniture ammonta a €. 8.291,00 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA.
ART. 3) PROVENIENZA E QUALITA’ DEI MATERIALI
Tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione di detti lavori potranno provenire da quella località che la ditta esecutrice riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio dei funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e non presentino difetti né apparenti né latenti che ne alterino la durata e la resistenza. La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la certificazione dei materiali inerente la normativa in materia di antincendio e quindi il rispetto delle caratteristiche occorrenti.
ART. 4) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
a) CAUZIONE PROVVISORIA
Visto il limitato importo dei lavori si esonerano le imprese dalla presentazione della cauzione provvisoria come consentito dal regolamento comunale.
b) CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovrà essere prevista una cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante SAL, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’ importo dei lavori eseguiti di cui sopra, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito. Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale garantito svincolato secondo la normativa vigente.
ART. 5) SUBAPPALTO
• Ai sensi dell’art.105 D.Lgs.50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.
• Per il subappalto, nei limiti massimi del 30%, devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite dall’art.105 D.Lgs.50/2016.
ART. 6) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, è altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione o Ente committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L’appaltatore e, suo tramite le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all’Amministrazione o all’Ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
ART. 7) CONSEGNA LAVORI
1. La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata successivamente alla data di stipulazione del contratto, ovvero dopo l’aggiudicazione definitiva in caso di urgenza, nelle more della stipula del contratto, così come consentito dall’art.32 co.8 D.Lgs.50/2016 e secondo le modalità previste dagli art. 153,154 e 155 del D.P.R. 5.10.2010 n.207.
2. Il tempo per dare compiuti i lavori, è fissato in 30 (trenta) giorni naturali, successivi e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.
3. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 15 giorni, all’impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
4. Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni. L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
5. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000.
1. In caso di ritardo, nella utimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera determinata secondo quanto stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento in una percentuale pari a circa 0.1% dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.
Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
1. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
ART. 8) PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO LAVORI
1. L’importo verrà liquidato in unica soluzione a lavori ultimati dopo l’approvazione del C.R.E. e la verifica della regolarità contributiva tramite DURC.
ART. 9) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione .
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del
C.R.E . ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.
La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C., presso la Cassa Edile competente per territorio, e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 12.
Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E a norma dell'art. 205 del D.P.R 235/2010., sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, a norma dell'art. 7 2° comma del Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000; e sarà insieme pagata all'Impresa l'eventuale credito residuo dell'Impresa per i lavori eseguiti.
Con l'approvazione del C.R.E . sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente, salvo quanto disposto dagli artt. 6, ultimo paragrafo.
Anche dopo l'approvazione del C.R.E . e la presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.
Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.
ART. 10) INVARIABILITA’ DEI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso od aumento d’asta, saranno pagati i lavori appaltati, rimarranno fissi ed invariabili e non soggetti a revisione prezzi, secondo le norme di legge vigenti.
ART. 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale
superiore a 120 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs.50/2016
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 30 del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2 .
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante, diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione/Cooperativa (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, eventualmente nominato nel corso dei lavori) a seguito dei ritardi imputabili all’Appaltatore a seguito della risoluzione del contratto,
ART. 12) NORME GENERALI PER IL RECESSO E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
• La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata indicando, se valutato necessario, una messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a. reati accertati di cui all’articolo 108 del Dlgs 50/2016;
b. grave ritardo e negligenza nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 108 del Dlgs 50/2016;
c. gravi irregolarità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 107 del Dlgs 50/2016 (a titolo esemplificativo ingiustificata sospensione o mancata ripresa dei lavori, affidamento dei lavori in subappalto senza autorizzazione della Staziona Appaltante, cessione del contratto);
x. xxxxx inadempimento in materia di sicurezza (mancato rispetto delle ingiunzioni del Direttore Lavori, del Coordinatore della Sicurezza, e del Responsabile del Procedimento);
e. esito positivo delle verifiche antimafie, svolte ai sensi del DPR. 252/98, sia per quel che concerne l’impresa aggiudicataria che per eventuali imprese subappaltatrici.
f. in caso di xxxxx, cessione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti;
• Nei casi di recesso dal contratto, di riappalto per il completamento dei lavori a carico dell’Appaltatore inadempiente ai sensi dell’articolo 123, comma 3, del DPR 207/2010, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento nella forma dell’ordine di servizio, della raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera (articolo 110 del Dlgs 50/2016) di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell’articolo 110 del Dlgs 50/2016.
• In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in mancanza di questi, con l’assistenza di due testimoni alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché all’accertamento di quali, di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera, debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante medesima per l’eventuale riutilizzo e la determinazione del relativo costo.
• A chiusura del verbale, il Direttore dei Lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l’esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell’Appaltatore inadempiente.
• La Stazione Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l’avvenuto affidamento dei lavori di completamento ai sensi dell’articolo 110 del Dlgs 50/2016 o dopo l’eventuale aggiudicazione del relativo nuovo appalto con le modalità previste dal medesimo articolo sopra citato, nelle more del quale l’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento All’atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni -materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
• Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara sin d’ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di recesso del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.
• Nei casi di recesso del contratto e di riappalto in danno dell’Appaltatore inadempiente, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante:
a. interpellando, ai sensi dell’articolo 108, del Dlgs 50/2016, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta
b. ponendo a carico dell’Appaltatore aggiudicatario inadempiente:
• il maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto dell’Affidamento effettuato ai sopra richiamato, e l’importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
• la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori;
• l’importo delle penali per il periodo di ritardo;
• ogni altro danno cagionato direttamente od indirettamente alla Stazione
Appaltante.
• Oltre alla decurtazione effettuata a seguito dell’applicazione delle penali previste dal presente capitolato, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento del maggiore danno arrecato alla Stazione Appaltante per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, eventualmente nominato nel corso dei lavori) a seguito dei ritardi imputabili all’Appaltatore.
• Il Responsabile del Procedimento potrà valutare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 108/110 del Dlgs 50/2016.
• Il contratto ha un espresso richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il mancato rispetto di tale norma da parte dell’appaltatore determina, ai sensi dell’art. 3 – co. 9/bis – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la risoluzione di diritto del contratto.
• E’ sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
• Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Dlgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
• Resta ad entrambe la parti la facoltà di valutare in qualsiasi momento l’opportunità di risolvere bonariamente il “Contratto” per mutuo consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372 codice civile.
ART. 13) ESECUZIONE DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori è subordinata all’osservanza delle norme contenute nel presente Quaderno d’Oneri nonché alle condizioni previste dall’invito di gara.
ART. 14) PIANO DI SICUREZZA
I lavori non rientrano in quelli per cui è necessaria la redazione del PIANO DI SICUREZZA, pertanto sarà cura della ditta prima della firma del contratto di presentare in doppia copia il P.S.S. (Piano sostitutivo di sicurezza) ed il P.O.S. (Piano operativo di sicurezza) come previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza.
ART. 15) NORME DI COMPORTAMENTO COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE
L’Appaltatore si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013
n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito internet dell’ente, alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxx-x.../xxxxxxxxxxxxxxxxxx-x- altro.html.
Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l’applicazione delle penali di cui al successivo art.15, co.2 lett.g) e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c., di cui al successivo art.17, co.4 lett.j).
ART. 16) SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese occorrenti per la stipula del contratto e consequenziali faranno carico all’appaltatore senza diritto di rivalsa, solo l’I.V.A. sarà a carico dell’Amministrazione.
ART.17) POLIZZE ASSICURATIVE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art.103 del D.L.vo 50/2016 ed art. 125 del
D.P.R. 207/2010, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione.
2. Tale polizza assicurativa deve essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004, ed avere un massimale pari all’importo del contratto; inoltre deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).
3. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori (o della prima delle consegne parziali) e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Copia della polizza deve essere trasmessa almeno dieci giorni della consegna dei lavori.
4. Secondo quanto previsto dall'art.125 del D.P.R. 207/2010 qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
0.Xx Polizza dovrà essere contratta con una impresa di assicurazioni compresa nell'elenco contenuto nel decreto ministeriale emanato secondo le Norme vigenti oppure con altra per la quale però l'Amministrazione abbia espresso per iscritto, su richiesta dell'Impresa, il suo gradimento.
ART. 18) NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
1. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente disciplinare, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito internet dell’ente, alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxx-x.../xxxxxxxxxxxxxxxxxx-x- altro.html pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013;
2. L’Impresa aggiudicataria dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell’Impresa da me rappresentata, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);
3. Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 6 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c.