AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
Società per Azioni Sede in Verona
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CONVENZIONE
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Tra Comune di Verona e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per la sistemazione dei collegamenti viabilistici in via Forte Tomba con la realizzazione di una rotatoria tra la SS 12 e lo svincolo di ingresso alla tangenziale Sud in direzione Vicenza, per la riconfigurazione dell’intersezione tra la SS 12 e la rampa dell’uscita “4 Borgo Roma” della tangenziale Sud con sola svolta a destra, e per la riconfigurazione dell’intersezione tra la SS 12 e lo svincolo di entrata / uscita “5 Cà di Xxxxx” della tangenziale Sud, in Comune di Verona.
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Verona, in questo giorno …….. del mese di dell’anno
duemiladiciannove tra “Comune di Verona” e “Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.”, di seguito denominata “Comune” (Concessionario) e di seguito denominata “Società” (Concedente), e così rappresentati:
Comune da (ruolo/funzione), (nome e cognome), nato a (luogo) il
(giorno, mese anno);
la Società dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxx Xxxxxx nato a Brescia il 21 Novembre 1964.
Premesso che:
- in data 9 luglio 2007 è stata sottoscritta, tra la Società ed Anas S.p.A. ai sensi dell’art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i, la Convenzione Unica ricognitiva e novativa della precedente Convenzione del 1999, che a sua volta ha novato le Convenzioni del 1956, del 1972 e i relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990, 1992, che stabilisce la durata della concessione autostradale fino al 31.12.2026;
- visto l’art. 11, c. 5 del Decreto Legge 29.12.2011, n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14, con cui è stato disposto il trasferimento ex Legge al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, delle funzioni di Amministrazione Concedente, - art. 36, Decreto Legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m., precedentemente attribuite all’Anas S.p.A.;
- a seguito della Conferenza dei Servizi indetta dal RUP arch. Xxxxxx Xxxx a nome della Supermercati Tosano Srl, conclusa il (00/00/2019), è stato depositato il progetto definitivo relativo alla “Realizzazione di due rotatorie e sistemazione del collegamento viabilistico in via Forte Tomba e via Xxxxxx” presentato da Supermercati Tosano Srl, connesso all'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo approvato con DGC n. 72 del 01 marzo 2016, oggetto della convenzione sottoscritta in atto pubblico in data 06 luglio 2018 tra il Comune di Verona e Supermercati Tosano srl;
- per autorizzare la realizzazione delle opere in oggetto, il Comune ha
attivato una procedura di Accordo di Programma, ai sensi dell'art.7 della L.R.11/2004, per cui sono state tenute le conferenze dei servizi in data ed in data ;
- Il progetto definitivo in variante al P.I. per la realizzazione di una rotatoria tra la SS 12 e lo svincolo di ingresso alla tangenziale Sud in direzione Vicenza, per la riconfigurazione dell’intersezione tra la SS
12 e la rampa dell’uscita n. 4 “Borgo Roma” della tangenziale Sud con sola svolta obbligatoria a destra, e per la riconfigurazione dell’intersezione tra la SS 12 e lo xxxxxxxx xx xxxxxxx / xxxxxx x. 0 “Ca di Xxxxx” della tangenziale Sud, in comune di Verona, realizzazioni nel seguito denominate “Opere”, e' stato approvato in sede di dette conferenze con parere favorevole della Societa' e del MIT ;
(INSERIRE TABELLA)
- Dette opere sono descritte nell'allegato progetto definitivo e prevedono un costo di € secondo il seguente quadro economico:
Considerato che:
- il D.M. del 01.10.2012 n. 341, ha istituito la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ora Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, di seguito denominato (MIT-DGVCA);
- la Regione Veneto., con nota prot. 000000-0 del 00/00/2019, ha rilasciato parere positivo per il prosieguo dell’iter approvativo relativo alla prevista realizzazione dell’intervento su sedimi intestati patrimonialmente alla medesima Regione nelle more della consegna definitiva di tali aree afferenti la tangenziale Sud di Verona alla Società;
- spetta alla Società concedere, per quanto di competenza e previa approvazione del MIT-DGVCA (ente concedente subentrante), il permesso di eseguire tale intervento disciplinandolo con la presente convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:
Le premesse esposte in narrativa fanno parte del presente atto.
(INDICAZIONE DELL’OPERA – RISPETTO NORME VIGENTI)
La Società per quanto di sua spettanza e previa approvazione del proprio concedente MIT-DGVCA acconsente a Comune di eseguire le “Opere” di cui in premessa. Il Comune si obbliga a realizzare, per il tramite del soggetto attuatore, le Opere nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti o normative specifiche vigenti e si obbliga altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni o nulla osta da parte delle Autorità preposte da leggi e regolamenti.
Il Comune s’impegna inoltre a presentare, a richiesta, la predetta documentazione alla Società, al suo concedente MIT–DGVCA.
Art. 3 (PROGETTO – DISPOSIZIONI)
(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE DEL PROG. DEFINITIVO APPROVATO)
Le Opere dovranno essere eseguite in perfetta conformità alla seguente documentazione tecnico-descrittiva che, sottoscritta dai contraenti, viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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10)
11)
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13)
14)
(ESECUZIONE, EVENTUALI MODIFICHE E PROGRAMMA LAVORI)
Tutti i lavori occorrenti per le Opere saranno eseguiti a perfetta regola d’arte e a totale cura, spese e responsabilità del Comune per il tramite del soggetto attuatore e secondo gli accordi che saranno di volta in volta presi con la Società per quanto riguarda il tempo ed il modo di svolgimento dei lavori stessi e comunque in modo tale da impedire qualunque danno al corpo, manto e opere di competenza autostradale. A tal fine il Comune dovrà concordare con la Società un cronoprogramma lavori di dettaglio riguardante i giorni di effettivo interessamento della proprietà autostradale, concordando data di inizio e di fine lavori con la
Funzione Esercizio della Società.
Il Comune si impegna ad ultimare le Opere oggetto della presente convenzione ed interessanti la proprietà e competenze gestionali autostradali entro (numero) giorni lavorativi consecutivi a partire dalla data di inizio lavori, secondo il cronoprogramma lavori sopra richiamato.
Si precisa altresì che in ogni opera, particolare e accessoria, saranno osservate tutte le altre norme che la Società potrà prescrivere durante i lavori di esecuzione delle Opere.
Resta comunque espressamente stabilito che i lavori medesimi saranno effettuati evitando che venga interrotto o rallentato il traffico in tangenziale.
Per sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza e scorrevolezza del traffico, la Società potrà temporaneamente disporre in ogni momento l’immediata sospensione dei lavori senza che il Comune possa avanzare diritti di rimborsi o indennità di sorta.
Le Opere saranno realizzate dal Comune per tramite del Soggetto Attuatore, secondo le modalità ed i tempi previsti nel cronoprogramma lavori predetto, con l’impegno ad osservare le prescrizioni che di volta in volta potranno essere impartite dai tecnici della Società durante la realizzazione delle Opere interessanti la proprietà autostradale, per la salvaguardia del traffico e del patrimonio autostradale.
A tale proposito, si fa presente che la Società si riserva di operare controlli costanti affinché i lavori siano eseguiti nel pieno rispetto del progetto presentato e degli impegni sottoscritti in questa convenzione.
Laddove, in esito alle verifiche suddette risultassero necessari adeguamenti da operare a cura del Comune per tramite del Soggetto Attuatore, esso si obbliga sin d’ora a porli in essere secondo le indicazioni impartite dalla Società.
Il Comune si impegna inoltre, a cura e spese del soggetto attuatore, al ripristino di tutti quei manufatti e/o servizi di proprietà della Società eventualmente rimossi o spostati per consentire la realizzazione delle Opere.
Il Comune si impegna a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi anomalia dovesse verificarsi in sede di esecuzione delle Opere, rispetto alla programmazione concordata, affinché questa possa adottare o richiedere tempestivamente tutti gli accorgimenti che, caso per caso, si rendessero necessari. E’ fatto pure obbligo al Comune per tramite del Soggetto Attuatore di provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di tutte le opere complementari ed accessorie che, a giudizio insindacabile della Società, fossero ritenute necessarie.
Il Comune, relativamente alle Opere interessanti la proprietà autostradale, dovrà inoltre eseguire tutte le modifiche e variazioni al progetto approvato che fossero prescritte dalla Società e/o dal suo concedente MIT-DGVCA in dipendenza di motivate esigenze tecniche emerse in corso d’opera.
Il Comune si impegna ad osservare nel corso della realizzazione delle Opere tutte le vigenti norme in tema di opere pubbliche come pure le vigenti norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico nonché le altre leggi e normative regolanti la materia.
Art. 5
(CONTINUITÀ FUNZIONAMENTO SOTTOSERVIZI)
Qualora l’esecuzione delle Opere medesime dovesse interessare servizi e impianti di qualsivoglia natura, aerei o interrati, di proprietà della Società o di terzi, il Comune s’impegna, prima dell’inizio dei lavori, a richiedere ai legittimi proprietari i relativi permessi di sistemazione ed a provvedere, a propria cura e spese, agli opportuni lavori.
Eventuali problematiche di carattere tecnico che dovessero sorgere nell’esecuzione delle attività interferenti saranno risolte, per i sottoservizi della Società, condividendone le soluzioni.
Art. 6
(GARANZIE PER IL TRAFFICO)
Durante i lavori per la realizzazione delle Opere dovrà essere sempre garantita l’agibilità del traffico in tangenziale.
Ogni operazione riguardante variazioni o limitazioni di traffico – resa necessaria per la costruzione delle Opere – dovrà essere preventivamente comunicata alla Società ed effettuata secondo le modalità e prescrizioni indicate dalla Società stessa o dal suo concedente MIT-DGVCA.
Prima di procedere, comunque, all’inizio dei lavori, il Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, dovrà prendere specifici e dettagliati accordi con la Società, la quale prescriverà le modalità necessarie per l’esecuzione dei lavori e l’eventuale tempistica di dettaglio riguardante i giorni di effettivo interessamento della proprietà autostradale.
Art. 7
(COORDINAMENTO DELLE PARTI)
Avuto riguardo al fatto che le Opere di che trattasi interessano un importante tratto di viabilità, si conviene che il Comune nella gestione della viabilità e del traffico e per la pianificazione delle attività di manutenzione di sua competenza, si raccorderà con la Società per l’adozione di qualsiasi misura che possa interessare, direttamente o indirettamente, la funzionalità e le dinamiche di traffico veicolare in tangenziale. Anche nello svolgimento dei predetti interventi il Comune avrà comunque cura di evitare potenziali ritardi, ostacoli e pericoli per quanto attiene la circolazione.
Qualora, nello svolgimento dell’ordinaria o straordinaria attività di manutenzione e riparazione, i disagi e/o le turbative anzidette non fossero evitati, il Comune per tramite del Soggetto Attuatore si impegna sin d’ora a risarcire tutti i conseguenti danni economici.
Art. 8
(VISITA DI CONSTATAZIONE – RESPONSABILITÀ)
Ultimati i lavori dovrà essere effettuata una visita di constatazione, da parte di funzionari tecnici della Società e del Comune, per la verifica di conformità alle disposizioni del presente atto. Resta inteso che, preventivamente alla visita, dovranno essere acquisiti anche tutti gli ulteriori certificati e collaudi previsti dalle vigenti disposizioni di Xxxxx in materia.
A tale visita potrà intervenire un funzionario del competente Ufficio Territoriale del MIT-DGVCA.
L’esito di tale visita dovrà risultare da un apposito verbale che dovrà
essere inviato al competente Ufficio Territoriale MIT-DGVCA, unitamente a copia di tutte le certificazioni.
Le spese relative alle visite e per qualsiasi altra verifica, saranno a carico del concessionario per tramite del Soggetto Attuatore e saranno liquidate secondo le istruzioni impartite dalla Società.
Le opere potranno essere utilizzate solo dopo l’esito positivo della visita di costatazione e delle ulteriori certificazioni. Il Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, in qualsiasi tempo, dovrà provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla proprietà autostradale derivanti dalle opere eseguite, quali si dovessero verificare entro i successivi dodici mesi dalla data di ultimazione, intervenendo con assoluta tempestività. Il Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, per tutta la durata della convenzione dovrà provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione programmata delle proprie opere, nonché alla eliminazione di eventuali vizi occulti, entro i termini di legge.
Resta altresì convenuto ed inteso che in qualsivoglia evenienza il Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, sarà il solo responsabile della buona esecuzione delle Opere, riconoscendo che la constatazione di cui sopra non conferisce alcuna responsabilità alla Società e al suo concedente MIT-DGVCA.
Art. 9
(LAVORI DI MANUTENZIONE – LAVORI URGENTI)
In fase di esercizio delle Opere, la sorveglianza sulle stesse sarà effettuata dal Comune , secondo preventivi accordi con la Società.
In caso di successivi lavori di manutenzione e riparazione delle Opere
questi saranno eseguiti dal Comune, tramite il soggetto attuatore a propria cura e spese, ed in ordine ai medesimi resta espressamente convenuto ed accettato che dovranno essere in via normale preventivamente autorizzati dalla Società e comunque resta inteso che, per causa loro, in nessun momento e per nessuna ragione possa essere interrotto o rallentato il transito veicolare in tangenziale. Il Comune conferma di avere preso gli opportuni contatti con le altre aziende in merito agli interventi da eseguire al fine anche di coordinarli sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D.L.vo n. 81 del 9.4.2008. Infine, resta inteso che, il presente atto non esonera il Comune dall’ottenere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, le prescritte concessioni/autorizzazioni.
Resta peraltro inteso che la Società e il suo concedente MIT-DGVCA rimarranno esonerati da qualsiasi responsabilità per l’eventuale sospensione dell’esercizio delle Opere.
Nello svolgimento di eventuali interventi d’urgenza il Comune dovrà sempre avere cura di evitare potenziali ritardi, ostacoli e pericoli per la circolazione veicolare in tangenziale. Resta inoltre espressamente stabilito che con i lavori di riparazione e manutenzione il Comune si obbliga a non apportare alcuna modifica alle caratteristiche delle Opere del presente atto.
Art. 10 (DISMISSIONE)
In caso di dismissione delle Opere, il Comune dovrà presentare alla
Società preventiva comunicazione scritta al riguardo.
Il Comune dovrà quindi provvedere per tramite del Soggetto Attuatore, a propria cura e spese, alla rimozione delle Opere medesime ed al ripristino dello stato dei luoghi e della proprietà autostradale, eseguendo i relativi lavori che saranno prescritti dalla Società.
Art. 11 (DANNI)
Il Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, si obbliga a tenere sollevata la Società e il proprio concedente MIT-DGVCA da qualunque danno alla proprietà autostradale, alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa dai terzi per il fatto delle Opere in dipendenza della costruzione e/o manutenzione nonché dell’esercizio delle Opere stesse.
LIMITI DI COMPETENZA E SPECIFICARE DURATA DELL'OBBLIGO
Il Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, si obbliga inoltre a rimborsare tutte le spese che la Società dovesse incontrare per la riparazione di danni derivanti alla sede e pertinenze autostradali in dipendenza dell’autorizzazione stessa. = VERIFICARE RISPETTO A
Il MIT-DGVCA e la Società non assumono responsabilità di sorta per danni di qualunque natura che potessero derivare alle Opere a causa dell’esercizio della viabilità di competenza autostradale e Comune dichiara espressamente di rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo.
Art. 12
(AMPLIAMENTI E MODIFICAZIONI DELL’AUTOSTRADA)
Quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni della
viabilità di competenza autostradale, o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi alla necessità del suo esercizio, occorresse apportare variazioni, o spostamenti delle Opere - intendendosi per quest’ultime non solo l’intervento realizzato in corrispondenza della proprietà autostradale ma anche quelle ulteriori eventualmente interessanti le fasce di rispetto conformemente al Codice della Strada, lo strumento urbanistico vigente, il D.M. del 1 aprile 1968 n. 1404 - la Società potrà richiedere al Comune di intervenire nel senso indicato.
Art. 13 (ONERI ECONOMICI)
A rimborso di tutte le spese nessuna esclusa, che la Società sosterrà per l'istruttoria della pratica, per accessi, perizie, verifica dell'Opera già eseguita, nonché per ogni altra causa connessa alla stessa Opera, il Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, verserà, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la somma di € 930,00 (novecentotrenta/00) + I.V.A.
In ragione dell’evidente beneficio pubblico che l’intervento apporterà in loco alla viabilità comunale e di competenza autostradale in termini di fluidità e sicurezza della circolazione, dal Comune non è dovuta la corresponsione di alcun canone alla Società.
Art. 14 (CAUZIONE)
Allo scopo di garantire la Società da eventuali danni di qualsiasi natura che la realizzazione delle opere in esame potesse comportare sia alla
proprietà autostradale che ai terzi, il Comune, per il tramite del soggetto attuatore, prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi, pena l’annullamento del presente atto, dovrà porre in essere una fideiussione bancaria o assicurativa in favore della Società per un importo pari a € 70.000,00 (settantamila/00).
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori il Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma di € 100,00.
Non saranno computati come ritardo i giorni occorrenti per il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Società o dal suo concedente MIT-DGVCA in corso d’opera.
La Società si riserva, in ogni caso, di richiedere al Comune, per tramite
del Soggetto Attuatore, il risarcimento del maggiore danno per l’eventuale importo eccedente quello della fideiussione bancaria o assicurativa.
Detta garanzia dovrà soddisfare l’obbligazione assunta, a semplice richiesta da parte della Società, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell’art. 1944
c.c. e con rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’art. 1957 comma 1 del codice civile.
La documentazione attestante il rilascio della fideiussione, dovrà essere presentata in originale da Comune, ovvero dall’Impresa da questa delegata alla realizzazione delle Opere. Tale fideiussione resterà a disposizione della Società fino al collaudo definitivo delle Opere. Successivamente, previa richiesta del Comune, la Società procederà alla
relativa estinzione.
Art. 15
(DURATA DELLA CONVENZIONE)
La presente convenzione non potrà avere durata superiore al termine di durata della vigente Convenzione Unica intercorrente tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (subentrato ad Anas S.p.A. nelle funzioni di Concedente) e la Società, che stabilisce detto termine al 31.12.2026.
In caso di cessazione anticipata, per qualunque ragione, della vigente Convenzione Unica tra la Società e il MIT–DGVCA, al Comune sarà comunicata l’intervenuta cessazione, affinché il Comune possa provvedere a propria cura e spese, alla rimozione delle Opere medesime ed al ripristino dello stato dei luoghi e della proprietà autostradale
ovvero presentare richiesta di mantenimento delle Opere all’eventuale subentrante.
In caso di scadenza naturale del presente atto il Comune dovrà
presentare richiesta di rinnovo della concessione ovvero rimuovere, a propria cura e spese, le Opere e ripristinare lo stato dei luoghi dalle stesse interessati. L’eventuale intervento di ripristino dello stato dei luoghi dovrà essere preventivamente concordato con la Società.
Il Comune potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto
di mesi sei.
Il presente atto, mentre vincola fin d’ora le parti contraenti, sarà valido ed efficace per la Società solo dopo l’approvazione del suo concedente MIT– DGVCA.
Art. 16
(AMBITO DELLA CONCESSIONE)
Il Comune dichiara di riconoscere che l’autorizzazione di cui al presente atto non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l’assenso scritto della Società previa approvazione del suo concedente MIT-DGVCA. Nessun diritto potrà vantare il Comune sulla proprietà autostradale per il fatto della presente concessione; pertanto il rapporto contrattuale sorgente dal presente atto è concordemente inteso tra le parti come rapporto di natura puramente obbligatoria e privo di qualsiasi effetto traslativo.
Resta espressamente inteso tra le parti che il Comune potrà utilizzare le Opere oggetto della presente convenzione unicamente per i fini strumentali all’opera in parola. Ogni eventuale o diverso utilizzo ad opera e nell’interesse di qualsivoglia soggetto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società, previa stipula di atto concessionario soggetto ad approvazione del suo concedente MIT- DGVCA.
Art. 17
(PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
In ottemperanza al D.Lgs. 101/2018 che adegua il Codice in materia di trattamento dei dati personali al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale, come definito dall’art. 4, comma 2 di tale regolamento ai fini dell’esecuzione della presente convenzione.
Alle parti competono i diritti di cui all’art. 15 del regolamento (UE) 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati per la Società è Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 00, telefono 045/0000000 e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx .
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Società è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx con sede a Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00, telefono 045/0000000 e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@x0xxxxxxx.xx.
Titolare del trattamento dei dati per il Comune è .. (nome e cognome o ragione sociale), (xxxxxxxxx), (n. civico) – (Cap) (Città) tel 00 00000.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per Comune è (nome e cognome o ragione sociale), (indirizzo), (n. civico) – (Cap) (Città) tel 00 00000, e-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx.
Art. 18
(FORO COMPETENTE - SEDI LEGALI)
Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
Le parti convenute dichiarano le rispettive Sedi legali e i codici fiscali:
- Società: 03614140238 – Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 37135 Verona.
- Comune: 00215150236 – Xxxxxx Xxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Art. 19 (REGISTRAZIONE ATTI)
Il presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R.
26.4.1986 n. 131, sarà registrato solo in caso d’uso e sconterà l’imposta di registro, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lettera b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.
Xxxxx, letto e sottoscritto in quattro originali. Verona,
per la Società per Comune
Il Direttore Generale ……………………….
(B. Chiari) ( )
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14 e 18.
per la Società per Comune
Il Direttore Generale ………………………………
(B. Chiari) ( )