CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI E L’ESTAR PER LA RISERVA DI N° 5 POSTI PER L’ASILO DENOMINATO “IL GIARDINO DEI GRILLI”
CONVENZIONE
TRA
L’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CAREGGI E L’ESTAR PER LA RISERVA DI N° 5 POSTI PER L’ASILO DENOMINATO “IL GIARDINO DEI GRILLI”
In esecuzione dei rispettivi atti di approvazione del presente testo di convenzione interaziendale (Provvedimento del D.G. dell’AOU Careggi n° 694 del 23/11/2017 – Delibera del D.G. dell’ESTAR n° 425 dell’11/12/2017 al cui contenuto si rinvia,
TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito denominata “AOU Careggi”), con sede a Firenze, Largo Brambilla n° 3, (P.I. n.04612750481) in persona del Responsabile U.O. Supporto alle Funzioni Direzionali ed Integrazione Organizzativa dr. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Livorno il 9/4/63, domiciliato per la carica presso l'Azienda Ospedaliera stessa e delegato alla firma dal Direttore Generale con Provvedimento n. 81 del 19/02/2015,
e
l’ENTE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO REGIONALE(in seguito
denominato “Estar”), con sede legale in Xxxxxxx, Xxx xx Xxx Xxxxx 00 Pal. 14, P.IVA 06485540485, rappresentato dal Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx nato a Firenze il 07/04/1963 in qualità di Direttore Generale e Xxxxxx rappresentante, nominato con D.P.G.R.T. n. 144 del 26/09/2014
PREMESSO
- che l’AOU Careggi con Determinazione n° 627 del 24 ottobre 2016 ha affidato per anni 10 al Consorzio CO&SO (di seguito Consorzio), PIVA 04876970486 sede legale in xxx Xxx xx Xxxx 0-0 Xxxxxxx, la Concessione avente come oggetto “la realizzazione di servizi educativi alla prima infanzia e altre attività per bambini e famiglie, da realizzarsi nell’immobile di proprietà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) posto in Xxxxxxx, Xxxxx X.Xxxxxxxxxx x. 00”;
- che il Consorzio ha affidato la gestione diretta delle attività educative e della struttura alla Cooperativa L’Abbaino con sede in Xxxxx Xxxxxxxx xx00/00 – 00000 Xxxxxxx;
- che il contratto con il Consorzio prevede, all’art. 9 del Capitolato, che “AOUC si riserva di inserire nel meccanismo delle priorità di accesso previsto per i propri dipendenti anche i dipendenti di altri enti con i quali potranno essere stipulate specifiche convenzioni”;
- che il contratto con il Consorzio prevede altresì all’art. 10 del Capitolato “Le tariffe applicate dal Concessionario dovranno essere differenziate tra i dipendenti di AOUC fruitori dei servizi, e di eventuali altri enti in convenzione, e gli altri utenti……”;
- che l’offerta economica del Consorzio ammonta a 550 € mensili relativa alla retta per i dipendenti di AOU Careggi e riferita ai servizi educativi di base per bambini 0-3 (8 ore e senza servizio ristorazione);
- che in una Concessione il soggetto Concessionario sopporta tutti i rischi di gestione e di mercato e deve disporre di autonomia operativa e decisionale coerentemente alle
obbligazioni contrattuali ed in particolare a quelle dei Documenti di Gara e del progetto tecnico educativo presentato in sede di gara;
- che l’AOU Careggi, in qualità di Concedente eserciterà una funzione di indirizzo e di controllo sull’osservanza degli obblighi, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfazione degli utenti come indicato all’art. 5 del Capitolato;
- che l’AOU Careggi dovrà essere tenuta costantemente informata relativamente ai rapporti tra il Concessionario, e gli Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali, il Circolo Didattico di riferimento ai fini della continuità e/o altri soggetti istituzionali che comportino il coinvolgimento, anche indiretto, dell’AOU Careggi stessa;
- che già la AOU Xxxxx ha sottoscritto un atto convenzionale con la AOUCareggi al fine di mettere a disposizione per i figli dei propri dipendenti il servizio di asilo nido di cui sopra, riservando un numero massimo di 10 posti per un periodo di 5 anni;
- che Estar, tenuto conto della necessità di conciliare i bisogni familiari con quelli lavorativi dei propri dipendenti, ha manifestato l’esigenza di poter usufruire del servizio garantito dalla struttura nido “Il Giardino dei Grilli” per i figli dei propri dipendenti, con priorità di accesso per i dipendenti ubicati per necessità lavorative presso la AOU Careggi;
- che Estar, con comunicazione pec prot. n. 38233 del 02/08/2017, ha chiesto la disponibilità alla AOU Careggi per l’attivazione di un rapporto convenzionale al fine di usufruire del servizio nido a favore dei figli dei dipendenti Estar;
- che la AOU Careggi con comunicazione del 25/09/2017, acquisita al Protocollo di Estar al n. 45179 del 26/09/2017, ha manifestato la disponibilità ad attivare la convenzione di cui sopra,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 1 - OGGETTO
1. L’AOU Careggi riserva n. 5 posti complessivi dell’asilo denominato “Il Giardino dei Grilli” ai figli (naturali/adottivi) dei dipendenti di Estar (nell’accezione prevista dall’art. 4 del Regolamento di accesso al Nido aziendale dell’AOU Careggi), con priorità per i dipendenti ubicati per necessità lavorative presso la AOU Careggi.
3. I figli dei dipendenti Estar usufruiranno di tutti i servizi previsti nel progetto del Concessionario di cui all’allegato 1 (Progetto Tecnico educativo) e allegato 2 (Tariffe Servizi).
ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
1. Le attività didattiche dell’asilo sono suddivise in due sezioni:
• Sezione Piccoli: da 6 a 12 mesi;
• Sezione Medio/grandi: da 12 a 36 mesi;
2. Il Concessionario è il soggetto responsabile della gestione delle iscrizioni annuali all’asilo.
3. Le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione sono quelle riportate in allegato 3; sarà cura di AOU Careggi la comunicazione tempestiva di eventuali modifiche e/o integrazioni.
4. Il Concessionario avrà l’onere di garantire adeguata diffusione e pubblicità ogni anno dell’avvio delle iscrizioni.
5. Le graduatorie annuali per l’accesso al nido saranno elaborate dal Concessionario sulla base del Regolamento di accesso al Nido Aziendale di AOU Careggi di cui all’allegato 4.
6. L’accesso e l’iscrizione ai servizi accessori (spazio gioco, laboratori pomeridiani, campi estivi, etc.) sarà regolato da rapporti e accordi diretti tra le famiglie e il Concessionario.
7. La gestione del pagamento delle tariffe è regolato da rapporti diretti tra le famiglie ed il Concessionario.
8. Non derivano oneri a carico di Estar dall’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
Art. 3 - NUMERO DEI POSTI RISERVATIAD ESTAR ANNUALMENTE
1. La capienza massima dell’asilo è di 44 bambini definito sulla base degli spazi che caratterizzano la struttura e dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.
2. I 44 posti sono suddivisi in:
• sezione dei piccoli: max 6 posti;
• sezione medio/grandi: differenza tra la capienza massima di 44 ed ilnumero di iscritti nella sezione dei piccoli.
3. Nel primo anno di avvio della struttura i posti disponibili saranno pertanto 44, la riserva dei posti per Estar è:
• sezione dei piccoli:max 1 posti
• sezione medio/grandi: la differenza tra 5 e gli iscritti effettivi di Estar della sezione dei piccoli.
4. I posti disponibili per gli anni successivi al primo saranno correlati all’età dei bambini iscritti l’anno precedente e quindi ai posti che si libereranno.
5. La riserva dei posti per Estar per gli anni successivi al primo sarà applicata ai posti liberati annualmente dai figli dei dipendenti dell’Estar sempre rispettando il massimo di un posto per la sezione dei piccoli ed il totale complessivo iniziale di 5 posti.
6. In caso di incompleta copertura dei posti riservati, i posti lasciati liberi saranno riattribuiti alla quota di AOU Careggi.
7 In linea teorica, in caso di ripetuto mancato raggiungimento del numero dei posti riservati, sarà quindi possibile che i posti effettivamente occupati da Estar siano annualmente inferiori a 5.
8. Lo stesso meccanismo vale anche per i posti di AOU Careggi perché viene garantita la continuità del ciclo didattico per i bambini già iscritti.
9. Nel caso in cui i posti effettivamente occupati da Estar siano inferiori a 5 i posti riservati saranno calcolati in proporzione ai posti disponibili per l’anno didattico di ogni sezione.
Art. 4 - DURATA
1. La presente Convenzione ha durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione rinnovabile per volontà espressa delle parti fino al termine della Concessione con il Consorzio fissata per il 01 dicembre 2026.
2. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla Convenzione. In caso di esercizio di tale facoltà il rapporto si intenderà risolto alla data che sarà comunicata dall’altra parte a mezzo di pec o raccomandata A.R. da inviarsi almeno due mesi prima della detta data.
Art. 5 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’
1. Il Concessionario è l’unico soggetto Responsabile per qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione dei servizi, nei confronti di terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della AOU Careggi e di Estar.
2. Il Concessionario è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati a persone o cose durante l’attività oggetto della concessione, esonerando l’AOU Careggi e Estar da qualsiasi responsabilità connessa.
Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY
1 Le parti garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e xx.xx. ed ii. in materia di riservatezza e privacy nelle comunicazioni ed in generale in tutti gli adempimenti previsti e/o derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo.
2 Per le finalità oggetto della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss. Mm. Ed ii., i dati assunti dal personale della AO Careggi o che verranno in seguito comunicati, saranno utilizzati al solo fine delle attività oggetto della prestazione richiesta).
3. E’ diritto delle parti contraenti di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
4. Estar, quale Titolare del trattamento, nomina l’AUO Careggi quale Responsabile esterno del trattamento dei dati effettuato in relazione all'attività oggetto della presente convenzione per le rispettive competenze.
5. Conseguentemente l’AOU Careggi si impegna a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e ad eseguire solo i trattamenti che si rendano indispensabili per il perseguimento degli scopi dedotti nella convenzione.
6. In caso di inosservanza dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 Estar ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione.
Art. 7 REGIME DI SEGRETEZZA
1. I professionisti individuati dall’AOU Xxxxxxx mantengono nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all’esecuzione della presente convenzione.
2. L’AOU Xxxxxxx s’impegna a comunicare ai professionisti i contenuti del presente articolo.
Art. 8 - SPESE DI XXXXX E DI REGISTRAZIONE
1. Le spese di bollo della presente convenzione sono assolte in modo virtuale da parte di Estar, beneficiario delle prestazioni, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze 1 Prot. n. 46020 del 27/05/2015.
2. La convenzione verrà registrata solo in caso d’uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.
Art. 9 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
1. Il Foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall’applicazione del presente accordo è quello di Firenze.
2. Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i..
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Il Direttore U.O.C. Supporto alle Funzioni Direzionali e Integrazioni organizzative
Dr. Xxxxxx Xxxxxxx
Estar
Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx