REGOLAMENTO DI PROCEDURA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
(Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina nella seduta del 27.10.2015)
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, così come modificati dalle successive normative, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito o ordine del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti, ai sensi dell'art.8 così come modificato, devono partecipare fino al termine della procedura con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo.
Art. 2
Attivazione del procedimento. Domanda di mediazione
1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione (d’ora in poi O.d.C.), sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l'azione giudiziaria) con qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
La domanda di mediazione può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall’O.d.C. reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure con istanza in forma libera rispettando comunque le indicazioni degli elementi necessari e potrà essere consegnata manualmente presso l’organismo di mediazione o a mezzo pec al seguente indirizzo: xxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.
Essa deve contenere a pena di irricevibilità:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento e, in particolare, l'indirizzo postale, l'indirizzo PEC del chiamato risultante da pubblici registri, nonché l'indirizzo PEC del difensore già costituito nell'eventuale giudizio pendente;
b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda con specificazione dell'eventuale riconducibilità alle materie di cui all'art. 5, co. 1 D.Lgs. 28/2010;
d) l’indicazione del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile, o quanto meno di uno scaglione ricompreso fra quelli riportati nella tabella delle indennità allegata;
e) i dati identificativi del difensore della parte, cui poter far pervenire tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, con indicazione dei recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica;
f) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle spese di avvio.
2. La domanda può contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che, in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;
3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, anche con l’indicazione di un mediatore inserito nell’elenco tenuto dall’O.d.C.
4. Il deposito della domanda, nonché l'adesione alla stessa della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento, dello Statuto dell’O.d.C. e delle indennità di cui alla tabella allegata, oltre che riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’O.d.C. medesimo.
5. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 D. Lgs 28/2010, in caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolgerà dinanzi all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.
6. La parte istante e le parti chiamate in mediazione (queste ultime solo dopo aver aderito alla mediazione) hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, con esclusione dei documenti che le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservati al solo mediatore. Gli atti sono custoditi in apposito fascicolo debitamente numerato dal Coordinatore del Consiglio Direttivo, all’interno del registro degli affari di mediazione.
Art. 3
La segreteria e la comunicazione dell'avvio del procedimento
1. Sotto il controllo del Consiglio Direttivo, la Segreteria dell'O.d.C. amministra il servizio di mediazione.
2. Coadiuvando il Direttivo, la Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria, verifica:
- la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento;
- l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento (Euro 40,00
+ IVA o € 80,00 oltre IVA – Cfr. art. 11 Indennità).
Il mancato versamento delle dette spese comporterà l’irricevibilità dell’istanza.
4. La Segreteria comunica alla parte istante (o alle parti istanti) nel più breve tempo possibile ed in forma comprovante l'avvenuta ricezione – in genere, salvo diversa indicazione preventivamente manifestata, a mezzo pec sull’indirizzo di posta certificata del legale della medesima parte - il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro, la previsione dei benefici fiscali ai sensi degli artt. 17 e 20 D. Lgs. n. 28/2010. Avvisa, inoltre, la parte istante:
- dell’obbligo, per le materie di cui art. 5, co. 1-bis, D. lgs. 28/2010, di essere assistita da un legale per tutta la durata del procedimento di mediazione;
- dell’obbligo di provvedere essa stessa alle comunicazioni di cui al successivo comma 5 nel più breve tempo possibile e in forma comprovante l'avvenuta ricezione. A tal fine, la Segreteria allega alla comunicazione il file di convocazione delle parti chiamate in mediazione, che la parte istante dovrà inviare a tutte le parti da convocare in mediazione unitamente a copia della domanda di mediazione depositata e completa della descrizione dei fatti;
- che, in caso di materie ex art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice, ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis del D.lgs. 28/2010, oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.c., può condannare la parte stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio;
5. La parte istante, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, invia pertanto alla parte chiamata (o alle parti chiamate) a sua cura e spese e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, il file di convocazione sopra indicato trasmesso dalla Segreteria con allegata la domanda di mediazione e con indicazione del nominativo del Mediatore designato, della data e del luogo dell'incontro di mediazione.
Inoltre, nella convocazione indirizzata alla parte chiamata, sarà precisato che:
- in caso di materie ex art. 5,co. 1-bis, D.lgs. 28/2010, ci sarà l’obbligo che la stessa sia assistita da un legale per tutta la durata del procedimento di mediazione;
- la parte chiamata è invitata a comunicare alla Segreteria dell'O.d.M., almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria volontà di partecipare al primo incontro del procedimento. La detta volontà dovrà preferibilmente essere manifestata compilando il modulo di adesione (reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Latina xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione dell’Home Page “Organismo di Conciliazione” – “Modulistica”) che dovrà essere depositato o inviato con racc. a.r. o a mezzo pec presso la Segreteria Operativa dell’Organismo, allegando tutta la documentazione indicata nello stesso modulo, e dando prova del versamento dell’importo delle spese di avvio (cfr. Art. 11 indennità);
- il primo incontro avrà luogo anche se la parte o le parti chiamate non abbiano dichiarato di volervi partecipare;
- il mancato deposito della documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura equivale a non adesione al procedimento e conseguente chiusura della procedura per mancata partecipazione della parte chiamata;
- sussistono i benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28/2010:
- in caso di materie ex art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice, ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis del D.lgs. 28/2010, oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.c., può condannare la parte stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio.
6. Tutte le comunicazioni alle parti previste nel presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. I vari termini previsti dal regolamento decorrono dalla data di deposito della domanda.
7. Le comunicazioni ai fini della interruzione dei termini di prescrizione e di impedimento della decadenza devono essere fatte direttamente dalla parte interessata.
Art. 4
Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede operativa dell’O.d.C. ovvero nei diversi locali da questo individuati.
2. Gli atti relativi, concluso il procedimento, saranno conservati presso la sede dell’O.d.C..
3. La sede di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Coordinatore del Consiglio Direttivo.
Art. 5
Finalità del primo incontro - Funzioni e designazione del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. Il mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, al termine inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo si darà inizio allo svolgimento, previo pagamento, da ciascuna parte, delle spese di mediazione.
Al contrario, nel caso in cui le parti non intendono proseguire con la mediazione, il mediatore redigerà un verbale di mancato accordo.
3. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
4. L’O.d.C. designa il mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti nell’elenco dei mediatori depositato presso la propria Segreteria.
5. Allo scopo di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, alla designazione del mediatore si provvede secondo criteri di rotazione inderogabili e predeterminati che tengano conto dell’oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore, con l’affidamento ai mediatori Praticanti Avvocati delle sole controversie di valore fino ad €. 25.000,00 e l’esclusione dalla selezione di coloro che abbiano già ricevuto un incarico. A tal fine, ciascun mediatore, al momento dell’iscrizione nell’elenco, deposita il proprio curriculum con l’attestazione degli eventuali titoli post laurea conseguiti, dell’esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
6. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
7. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, con qualsiasi mezzo, e comunque prontamente e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico o il suo rifiuto per legittimo impedimento.
8. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del presente regolamento, secondo le indicazioni di cui all’art. 15 dello Statuto, aderendo al codice di comportamento. Soltanto dopo tale sottoscrizione, il procedimento di mediazione potrà avere inizio.
9. Le parti possono richiedere all'O.d.C., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'O.d.C. nominerà un altro mediatore.
10. L'O.d.C. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.d.C. medesimo.
11. Solo in casi particolari, ovvero laddove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'O.d.C., da eventuali norme di legge o nei minimi dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Art. 6
Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore
1. Il mediatore non può accettare la nomina, ovvero deve rinunciare alla stessa, quando:
a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista suo socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
c) ritenga che l’affare di mediazione assegnatogli non rientri nella sfera della sua specifica competenza professionale o che comunque attenga a materia per la quale egli non sia in grado di offrire una prestazione rispettosa dei doveri sul medesimo incombenti ai sensi del presente Regolamento, dello Statuto dell’O.d.C. e del codice etico-comportamentale.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda a quanto contenuto nell’art. 14-bis, comma 1, del D.M. 180/2010 e nella Circolare del 14/07/2015 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
Art. 7
Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate (e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni), il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Non sono in ogni caso consentite comunicazioni delle parti riservate al solo mediatore, salvo quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
7. Il mediatore, gli addetti dell'O.d.C., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 8
Obbligo di tirocinio assistito
L'O.d.C. garantisce, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 8 ultimo comma del DM 18 ottobre 2010 n. 180, il diritto dei mediatori iscritti presso altri organismi, parimenti riconosciuti, ad effettuare gratuitamente il tirocinio presso la propria struttura di mediazione.
In tal senso, potrà avviare intese con gli altri organismi di mediazione al fine di consentire una proficua collaborazione ed un reciproco scambio di tirocinanti.
Ai mediatori esterni che ne facciano richiesta, la Segreteria dell'O.d.C. indicherà il numero di affari pendenti per ciascuna materia, di modo che essi possano effettuare la scelta esercitando il tirocinio nel loro rispettivo ambito di competenza.
I mediatori tirocinanti sono in ogni caso tenuti al rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'O.d.C., dal Regolamento e dal Codice etico-comportamentale, oltreché a mantenere stretto riserbo su quanto appreso in ordine al singolo affare del quale vengono a conoscenza.
Art. 9
Svolgimento del procedimento di mediazione dopo il I incontro
1. Il mediatore, una volta manifestata dalle parti, all’esito del primo incontro esplorativo, la volontà di proseguire il procedimento di mediazione (nella stessa seduta o in data successiva, in caso di indisponibilità della sala e/o delle parti e /o del mediatore) e di avviare pertanto la discussione del merito della vicenda, conduce lo stesso procedimento senza formalità di procedura, sentendo i difensori, la cui presenza è obbligatoria per tutta la durata della Mediazione, e le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro, Egli dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo stesso. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle somme sostenute dalla
parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, ed in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine suddetto, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 10
Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti non intendono proseguire dopo il primo incontro;
c) quando le parti raggiungono un accordo;
d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore.
e) decorsi comunque tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti o salvo necessità di proroga motivata.
2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla relativa trascrizione la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il
mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’O.d.C. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’O.d.C,
9. Nei casi di cui all'art. 5 co.1 d.lgs 28/10, a richiesta, la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione al primo incontro o in tutti gli altri casi di svolgimento effettivo.
Art. 11
Indennità
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento, le spese di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.
2. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 5, comma 10°.
3. Per le spese di avvio del procedimento, da intendersi a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, se la lite è di valore fino a Euro 250.000,00 o di Euro 80,00 se il valore è superiore, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione (pena il mancato avvio della procedura) e, dalla parte convocata, al momento dell'adesione al primo incontro (pena la chiusura del procedimento per mancata partecipazione). Le spese di avvio sono dovute anche quando, all'esito del primo incontro, le parti decidono di non proseguire con la procedura.
4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporterà il mancato avvio della procedura.
5. Per le spese di mediazione – comprensive dell’onorario del mediatore – è dovuto, in solido, da ciascuna parte che decide di aderire al procedimento di mediazione all’esito del primo incontro esplorativo, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, già approvata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina, che deve essere corrisposto secondo le modalità ivi riportate, qualora le parti decidano di proseguire il procedimento di mediazione. Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di mediazione, non intendano proseguire il procedimento, le spese di mediazione non sono dovute.
Se la mediazione prosegue oltre il primo incontro, il relativo verbale conclusivo verrà rilasciato dopo il versamento dell’intero importo delle spese di mediazione.
Le spese di mediazione rimangono fisse, indipendentemente dal numero di incontri svolti ed anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori.
6. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'O.d.C.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Nel caso in cui risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Direttivo dell’O.d.C. decide il valore di riferimento sino al limite di €. 250.000,00, comunicandolo - per il tramite del mediatore - alle parti in sede di primo incontro. Tuttavia, qualora all'esito della procedura di mediazione emergesse il valore reale della lite, diverso da quello determinato dall'O.d.C., l'indennità verrà corrisposta in misura corrispondente al pertinente scaglione di riferimento.
8. Quando, sulla base della documentazione allegata all’istanza, non risulti possibile procedere alla suddetta determinazione da parte del Direttivo, spetterà al mediatore procedere all’individuazione dello scaglione di riferimento previo invito alle parti di depositare la necessaria documentazione integrativa.
9. Le spese di mediazione applicate secondo la tabella allegata sono ridotte rispetto a quella contenuta nel D.M. 180/2010:
a- nelle materie per cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs.n. 28/2010;
b- ove la mediazione sia disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5, co. 2, X.Xxx. 28/2010.
10. L’importo delle spese di mediazione è, inoltre, aumentato fino ad un quarto in caso di successo o particolare natura della mediazione, e quindi di conclusione dell’accordo; sarà poi, aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta. Il calcolo dell'indennità in aumento sarà quantificato sulla base degli importi della tabella allegata al D.M.n. 180/2010.
11. E’ facoltà dell’O.d.C rideterminare l'indennità qualora, all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
12. L'O.d.C. ridetermina l'ammontare delle indennità secondo le vigenti disposizioni di legge.
13. A tutti gli importi sopra riportati dovrà essere aggiunta l'IVA corrispondente a quella in vigore al momento del pagamento.
14. Ai mediatori spetta per ogni procedura definita in cui si sia verificata l’adesione delle parti alla fase di merito, un onorario pari al 50% (oltre oneri di legge) delle indennità di mediazione di cui alla tabella allegata.
15. Nei casi in cui l’attività del mediatore si concluda già al primo incontro esplorativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione e/o di tutte le parti, o per mancata volontà delle parti stesse di entrare nella fase di merito, è comunque riconosciuta al mediatore la somma di € 25,00 oltre IVA a titolo di indennità di nomina.
Art. 12
Responsabilità dell’O.d.C.
L’O.d.C. non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni né nel caso di mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni inerenti il procedimento previste dal presente regolamento così come dall’art. 8 comma 1 D. Lgs 28/2010; né nell’ipotesi di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. A fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta a comunicare alla controparte la domanda di mediazione, presentata ai sensi del citato comma 1 dell’art. 8 D. Lgs 28/2010.
Tutti i termini previsti dal presente Regolamento devono intendersi ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ciascun anno.
ALLEGATA Tabella delle indennità.
TABELLA DELLE INDENNITA’ DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE COA LATINA (ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA)
SPESE DI AVVIO
🡺 Al momento del deposito della domanda di mediazione (per la parte istante) e della comunicazione di partecipazione al primo incontro di programmazione (per le parti chiamate) CIASCUNA PARTE sarà tenuta a versare il solo importo di € 40,00 oltre IVA (se la lite è di valore fino ad Euro 250.000,00) e di € 80,00 oltre IVA (se la lite è di valore superiore ad Euro 250.000,00) corrispondente alle SPESE DI AVVIO della mediazione.
SPESE DI MEDIAZIONE
🡺 Dopo il primo incontro di programmazione (introdotto dal Decreto del Fare) e prima dell’inizio nel merito della procedura di mediazione si dovranno corrispondere, in base al valore della controversia, gli importi corrispondenti alle SPESE DI MEDIAZIONE riportati nella sottostante tabella:
INDENNITA’ MEDIAZIONI OBBLIGATORIE
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000 | €. 43 |
Da €. 1.001 a €. 5.000 | €. 80 |
Da € 5.001 a € 10.000 | €. 140 |
Da € 10.001 a € 25.000 | €. 240 |
Da € 25.001 a € 50.000 | €. 380 |
Da € 50.001 a € 250.000 | €. 600 |
Da € 250.001 a € 500.000 | €. 900 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | €. 1.800 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | €. 2.550 |
Oltre € 5.000.000 | €. 4.200 |
NB.: In caso di esito positivo ed in base alla natura della mediazione, andranno applicati gli aumenti previsti dall’art. 16 del D.M. n. 180/2010, calcolati sulla sottostante tabella base delle mediazioni volontarie.
INDENNITA’ MEDIAZIONI VOLONTARIE
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000 | €. 65 |
Da €. 1.001 a €. 5.000 | €. 120 |
Da € 5.001 a € 10.000 | €. 210 |
Da € 10.001 a € 25.000 | €. 360 |
Da € 25.001 a € 50.000 | €. 570 |
Da € 50.001 a € 250.000 | €. 900 |
Da € 250.001 a € 500.000 | €. 1.800 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | €. 3.600 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | €. 5.100 |
Oltre € 5.000.000 | €. 8.400 |