ACCORDO PLURIMO SU BASE INDIVIDUALE A LIVELLO AZIENDALE PER L’ATTIVAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART-3, c.1, lett.a), E PER GLI EFFETTI DELL’ART.12, c.2 E 13 DEL D.LGS. 05.12.2005, N.252
[VZ/ACC]
Edizione 05/2018
ACCORDO PLURIMO SU BASE INDIVIDUALE A LIVELLO AZIENDALE PER L’ATTIVAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART-3, c.1, lett.a), E PER GLI EFFETTI DELL’ART.12, c.2 E 13 DEL D.LGS. 05.12.2005, N.252
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Luogo , data
Oggi, in data, fra l’Azienda/Cooperativa
con sede in (di seguito denominata Azienda/Cooperativa) nella persona del suo datore di lavoro/legale rappresentante ed i dipendenti di seguito elencati:
Premesso che
□ 1) ai dipendenti dell’Azienda non si applica direttamente alcun contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro;
□ 2) il contratto collettivo applicabile nulla dispone in ordine alla previdenza complementare;
□ 3) ai dipendenti dell’Azienda si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento per i lavoratori dipendenti (è obbligatorio indicare il nome del contratto di riferimento)
o un accordo aziendale, nel quale sono presenti disposizioni in materia previdenziale.
• Le Parti concordano, ai sensi dell’art.3, c.1, lett. a) del D.Lgs.252/2005 sulla volontà di realizzare l’accesso dei sopraelencati aderenti al Fondo Pensione Aperto Plurifonds; oppure sulla volontà di derogare, limitatamente ai Signori firmatari ai sensi dell’art.8, c.7, lett.b), n.1 del succitato Decreto agli accordi di più ampia portata categoriale o territoriale;
• ai fini suddetti l’Azienda/Cooperativa e le Parti, avvalendosi della facoltà di cui all’art.12, c.2, intendono aderire con effetti plurimi su base individuale al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita denominato “Plurifonds il Fondo pensione aperto di Itas Vita” (di seguito Fondo);
Tutto ciò premesso, fra le Parti che sottoscrivono il presente Accordo, viene stipulato il seguente Accordo plurimo su base individuale a livello aziendale:
1. SCOPO
La finalità del presente accordo è quella di attivare, a favore dei dipendenti dell’Azienda/Cooperativa che intenderanno aderirvi, una forma pensionistica complementare a quella del sistema pubblico obbligatorio in conformità alle disposizioni di legge (art.12, commi 1 e 2 del D.Lgs.252/2005).
2. FONDO PENSIONE ADOTTATO
Indipendentemente dall’esistenza di Fondi Negoziali, per conseguire le finalità di cui al punto 1, le Parti hanno scelto il seguente Fondo Pensione Aperto:
− “PLURIFONDS”, il cui gestore è la Compagnia di Assicurazione ITAS VITA
S.p.A. che offre le alternative di investimento previste dal Regolamento allegato al presente accordo.
Il Regolamento del Fondo offre ai dipendenti la possibilità di scegliere in base alla propria propensione al rischio una delle 5 linee di investimento disposte dal Fondo. Le forme di controllo del Fondo corrispondono all’organizzazione prevista dalla legge, in particolare dall’art.12, c.4 del D.Lgs.252/2005. Al riguardo il Fondo ha comunicato di avere disposto l’adeguamento di cui all’art.23, c.4, D.Lgs. 252/05 e di aver ottenuto l’approvazione ai sensi di legge.
Il Fondo è un fondo pensione aperto a contribuzione definita. L’adesione da parte dei dipendenti avviene su base volontaria, con effetto dalla data di adesione.
3. CONTRIBUZIONE
Le misure della contribuzione sono stabilite secondo lo schema seguente:
• Quota che l’Azienda/Cooperativa si impegna a versare al F.P.A.
- % della retribuzione in base a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento o dall’accordo aziendale (fino al massimo di €.5.164,57, comprensivo della quota del dipendente, per beneficiare della deducibilità fiscale).
• Quota a carico del lavoratore
- % della retribuzione in base a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento o dall’accordo aziendale (fino al massimo di €.5.164,57 comprensivo della quota del datore di lavoro, per beneficiare della deducibilità fiscale).
Ai sensi dell’art.8, c.10 del D.Lgs.252/05, entro il 30 novembre di ogni anno il dipendente, come anche l’Azienda/Cooperativa, può variare la percentuale della quota a suo carico con decorrenza dal gennaio dell’anno successivo senza scendere al di sotto della percentuale su indicata. L’obbligazione alla quota a carico dell’Azienda ha durata annuale con rinnovo tacito, salvo disdetta 3 mesi prima.
• TFR che maturerà successivamente all’iscrizione
- Per i dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29.4.93
□ Se già iscritti al 1.1.07 a forme pensionistiche complementari, viene effettuata la seguente scelta ex art.8, c.7, lett.c, n.1:
Conferimento parziale del TFR;
Conferimento integrale del TFR;
Mantenimento in Azienda/Cooperativa;
□ Se non iscritti al 1.1.07 a forme pensionistiche complementari, viene effettuata la seguente scelta ex art.8, c.7, lett.c, n.2:
Conferimento parziale del TFR;
Conferimento integrale del TFR;
Mantenimento in Azienda/Cooperativa;
- Per i dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data successiva al 29.4.93
□ Se non iscritti al 1.1.07 a forme pensionistiche complementari, viene effettuata la seguente scelta ex art.8, c.7, lett.a:
Conferimento parziale del TFR;
Conferimento integrale del TFR;
Mantenimento in Azienda/Cooperativa;
4. SPESE
Le spese di iscrizione e di partecipazione al Fondo sono indicate nel Regolamento del Fondo.
5. CESSAZIONE DEI CONTRIBUTI
Gli obblighi contributivi cessano per:
a) conseguimento della prestazione pensionistica
b) risoluzione del rapporto di lavoro
c) trasferimento o riscatto della posizione
Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) è fatta salva la prosecuzione volontaria a titolo individuale ex art.8, c.11. con obbligo contributivo a carico del solo lavoratore iscritto.
6. PRESTAZIONI, ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI, RISCATTI
Le prestazioni, le anticipazioni, i trasferimenti ed i riscatti sono disciplinate dal Regolamento del Fondo.
Si precisa, comunque, che il Fondo eroga agli iscritti una pensione complementare all’iscritto che abbia raggiunto l’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio, con un minimo di cinque anni di iscrizione al Fondo.
7. DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione al Fondo può avvenire a partire dalla data del Ai fini dell’iscrizione deve essere compilato debitamente il modulo di adesione predisposto e presentato all’Azienda/Cooperativa. In sede di prima applicazione del presente regolamento l’Azienda/Cooperativa provvederà, su richiesta dell’interessato che s’iscrive entro il alla trattenuta dei contributi a proprio carico, nonché a quelli a carico del dipendente e delle quote di TFR, con decorrenza dal
8. MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I contributi annuali al Fondo e le quote di TFR saranno versati direttamente dalla Azienda/Cooperativa con cadenza trimestrale. Le quote integrative a carico del lavoratore saranno trattenute dallo stipendio con la medesima cadenza. Ciò non vale per il primo contributo annuo, che sarà versato in unica soluzione al fine di consentire fin da subito il godimento dei benefici fiscali per l’intero ammontare.
9. FIRME DI ADESIONE
Da parte del datore di lavoro/legale rappresentante
Data Firma
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