Contract
“ACCORDO QUADRO”
Schema di Contratto inerente la procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60, in combinato disposto con l’art. 54 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo Quadro con un operatore economico per la manutenzione elettromeccanica di pompe e motori elettrici a servizio degli impianti del Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese - CIG
Tra:
Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese, avente sede legale in Crotone (KR), via
A. De Xxxxxx n° 2, Codice fiscale e Partila IVA. 03484480797, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx domiciliato per la carica presso la sede societaria, in qualità di Presidente P.T., di seguito nel presente atto denominata semplicemente «(di seguito anche Stazione Appaltante o Con.Ge.S.I.)»;
- da una parte –
e
- , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto di , con sede in , in via
n. _ , Codice Fiscale e P. I.V.A. , che rappresenta nella qualità di , di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Contraente»;
- dall’altra parte –
PREMESSO CHE
1 in data è stato pubblicato il bando di gara relativo alla procedura aperta
ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016, con l’utilizzo della piattaforma digitale ex art. 58, del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di un Accordo Quadro con un operatore economico per la manutenzione elettromeccanica di pompe e motori elettrici a servizio degli impianti del Con.Ge.S.I. per l'anno 2020/22 (Riferimento pubblicazioni bando: G.U. 5a Serie speciale - n. ), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, sull’elenco prezzi posto a base di gara;
2 a seguito dell’espletamento della procedura di cui sopra, è stato individuato l’operatore economico con cui concludere il presente Accordo Quadro, giusto provvedimento del / /2019, prot. n.
, in virtù del ribasso percentuale offerto pari al __ % ( per cento), da applicare ai singoli prezzi dei “elenco prezzi” allegato e parte integrante degli atti di gara;
3 la Contraente ha stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente dai rischi di esecuzione dell’appalto per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila),
giusta polizza n° del
TUTTO CIÒ PREMESSO
detti comparenti, nelle loro suddette qualità, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, ritenendola parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1 Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione elettromeccaniche di pompe e motori elettrici a servizio degli impianti del Con.Ge.S.I.. Si intendono in ogni caso incluse nell’appalto tutte quelle attività necessarie al fine di eseguire il servizio a regola d’arte, così come meglio specificato nei capitolati speciali di appalto tecnico e normativo allegati al presente Accordo Quadro.
2 L’Accordo Quadro è concluso con un operatore economico e nell’ambito dello stesso saranno affidati singoli Ordini di Lavoro (ODL), ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.
Art. 2 – DURATA, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1 La durata del presente Accordo Quadro è di n. 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data del primo contratto applicativo che verrà stipulato a valle dell’accordo quadro stesso.
Il presente Accordo Quadro si intende estinto e privo di effetto una volta che saranno stipulati gli ordini di lavoro per un importo pari all’importo complessivo contrattuale di cui al successivo comma 3; ugualmente, al termine del periodo di 24 mesi, il presente Accordo Quadro si estingue anche qualora non sia stato consumato l’intero importo e in tal caso la Contraente non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. La Stazione Appaltante si riserva quindi la facoltà di non utilizzare l’intero importo contrattuale, senza che il contraente possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Nel caso in cui alla scadenza della durata del presente Accordo Quadro, il valore dei singoli ODL complessivamente affidati all’operatore economico con cui è stato concluso l’Accordo non raggiunga l’importo netto contrattuale, è facoltà della Stazione Appaltante disporre la prosecuzione del presente Accordo Quadro per un periodo, comunque, non superiore a mesi 6 (sei) e fino a concorrenza dell’importo dello stesso.
2 Resta inteso che, alla scadenza di cui al precedente comma 1, la Contraente non avrà nulla a che pretendere nel caso in cui, in relazione alle esigenze gestionali e organizzative del Committente, non venisse consumato l’intero importo contrattuale ovvero non venisse esercitata la facoltà di rinnovo di cui al comma 1.
3 L’importo contrattuale è “a misura”, ovvero senza predeterminazione quantitativa preventiva; la sua effettiva entità risulterà quindi solo a consuntivo sulla base degli interventi richiesti da A.P.S. ed effettivamente attivati e correttamente eseguiti ed in applicazione dei prezzi contrattualmente stabiliti. L’importo complessivo del presente Accordo Quadro, relativo dunque alle prestazioni complessivamente affidabili agli operatori economici con cui lo stesso è concluso, ammonta ad € 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00), comprensivo di € 10.000,00 (Euro ottomila/00) di oneri per la sicurezza c.d. interferenziali ed € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di costi meramente stimati della manodopera, I.V.A. esclusa.
In fase di contabilizzazione delle prestazioni eseguite saranno applicati i prezzi in applicazione alla percentuale di sconto offerta in sede di gara dalla Contraente. I prezzi contrattuali saranno quindi determinati sulla base del ribasso percentuale offerto dalla Contraente in sede di gara, pari al ,
% ( per cento), da
applicare ai singoli prezzi dell’“Elenco Prezzi” allegato.
4 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite nei territori gestiti dal Con.Ge.S.I., come meglio specificati nell’art. 4 del capitolato tecnico-prestazionale.
Art. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONTRAENTE
La Contraente ha eletto domicilio presso la sede legale in , via
Art. 4 – DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E RIFERIMENTI
1 Il Direttore di esecuzione del presente contratto è il quale potrà delegare tale compito ad altro dipendente della Committente purché munito di idonea competenza.
2 Ogni comunicazione relativa al presente appalto dovrà avere forma scritta ed essere inviata al referente sopra indicato e/o a persona delegata, anche a mezzo fax, purché con ricevuta di conferma.
3 La Contraente ha comunicato il proprio referente e recapito telefonico, di cui si indicano di seguito i riferimenti .
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE
1 La Contraente è obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, secondo quanto disciplinato nel capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale, e nell’offerta presentata in gara.
2 Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono alla Contraente, in quanto tale, tutti gli obblighi e relativi oneri di spesa, necessari ad eseguire regolarmente tutte le prestazioni descritte nel capitolato speciale di appalto. La Contraente si impegna altresì a richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali.
Art. 7 – MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO E DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1 A fronte delle prestazioni oggetto del contratto, entro i primi cinque giorni di ogni mese, il contraente dovrà predisporre il relativo rendiconto della contabilità relativa al mese precedente applicando i prezzi di cui all’elenco prezzi al netto del ribasso percentuale offerto dalla Contraente in sede di gara. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà alla contabilizzazione delle prestazioni svolte entro il termine di 7 giorni dal ricevimento del predetto documento. Gli atti contabili dovranno essere sottoscritti in contraddittorio dal rappresentante della Contraente, dal Direttore esecuzione del contratto e vistati dal Rup. A fronte delle prestazioni svolte, il Rup provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento.
2 Gli importi di cui sopra dovranno intendersi integralmente remunerativi di ogni onere e prestazione, direttamente o indirettamente, connessa all’affidamento dell’appalto;
Pertanto la Contraente, con la corresponsione degli stessi, non avrà null'altro a che pretendere dalla
Committente tenendola indenne da qualsiasi pretesa, anche da parte di terzi.
3 Al pagamento si provvederà a 60 (sessanta) gg. d.f.f.m. (data fattura fine mese) previa acquisizione del D.U.R.C. regolare e previa verifica positiva delle prestazioni effettuate.
La fattura dovrà portare, tra l’altro, in evidenza i seguenti elementi:
a) numero di contratto (Reg. A.A.C. n°), Rep. N. e CIG;
b) data e numero degli ODL in ragione del quale sono state prestate le attività fatturate;
c) descrizione sintetica delle attività (e dei quantitativi) rese nel periodo di riferimento;
d) importo maturato per il servizio reso nel periodo di riferimento.
4 La Committente, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla Contraente cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
5 In caso di contestazioni, la Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino all'accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di un accordo.
6 La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata mediante lettera raccomandata A/R, alla stazione appaltante.
7 Tutte le fatture, con l'indicazione del numero, della data dell'ordinazione e del numero degli ODL, e delle modalità di pagamento dovranno essere intestate a: Consorzio tra Comuni per la gestione del
S.I.I. nel Crotonese – Xxx X. Xx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1 Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
2 In applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010, la Contraente deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il seguente Codice CIG xxxxxxxxxxxxxx.
3 Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4 Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
Art. 9 - SOSPENSIONE
In nessun caso il servizio oggetto del presente contratto potrà essere sospeso dalla Contraente.
Art. 10 – PENALI
1 La Contraente, qualora non si attenga agli obblighi di cui al capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettata, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle penali di cui al presente articolo.
2 Il personale del Con.Ge.S.I., addetto al controllo segnalerà al Direttore esecuzione del contratto l’eventuale inadempienza constatata. Qualora siano rilevate 3 (tre) inadempienze nel periodo continuativo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, sarà facoltà del Con.Ge.S.I. risolvere il contratto
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Il Con.Ge.S.I. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto qualora la Contraente si renda colpevole di atti di grave negligenze e/o di frode nei confronti del Con.Ge.S.I. e/o di terzi.
Resta stabilito che la Contraente risponderà degli oneri e dei danni economici che potessero derivare al Con.Ge.S.I. dalla stipulazione di un nuovo contratto d’appalto, dall’esecuzione diretta del servizio e dalla rescissione dello stesso, non pretendendo nessun tipo di indennizzo in tal senso.
3 E’ fatta salva la facoltà del Con.Ge.S.I. di poter utilizzare ulteriori ditte, a propria discrezione, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, rimettendo l’onere economico alla ditta inadempiente per la porzione eccedente ai prezzi indicati nel presente contratto.
4 La facoltà di cui al precedente comma si può concretizzare in particolare nei seguenti casi:
a) Incapacità tecnica della Contraente ad eseguire le prestazioni secondo le metodologie di intervento richieste dal Direttore Esecuzione del Contratto;
b) Superamento del tempo massimo per l’avvio dell’intervento richiesto;
c) Impossibilità manifesta della Contraente ad eseguire le prestazioni ordinate.
5 In caso di ritardo per il ritiro della macchina, così come indicato nell'Ordine emesso dalla Stazione Appaltante, sarà facoltà della Committente applicare una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a € 30,00 (Euro trenta/00).
6 In caso di ritardo nella riconsegna della macchina rispetto ai tempi indicati nell’ordinativo, sarà facoltà della Committente applicare una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a € 30,00 (Euro trenta/00).
7 In caso di intervento richiesto in regime di reperibilità, in caso di intervento non tempestivo la Committente ha la facoltà di applicare una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per la prima ora di ritardo e € 100,00 (Euro cento/00) per ogni ulteriore ora di ritardo oltre la prima, con la chiamata in causa per eventuali danni a terzi.
8 In caso di disservizio conseguente al mancato intervento della Contraente nei tempi previsti, potrà essere annullato il compenso spettante per tale tipo di prestazione e tutti i danni derivanti da tale inadempienza potranno essere addebitati a totale carico della stessa. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituirà inadempienza contrattuale grave, anche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La contestazione di tale circostanza dovrà avvenire mediante e-mail o fax.
9 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate alla Contraente superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando alla Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.
10 Restano naturalmente ferme le ulteriori disposizioni e ipotesi di applicazione delle penali previste dal capitolato speciale tecnico prestazionale e da quello normativo.
Art. 11 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
La Contraente ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza n. rilasciata da (cfr. Allegato ), in virtù di quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.
Art. 12 – SUBAPPALTO
1 Si richiama integralmente l’art. 17 del capitolato normativo di appalto.
2 La contraente si è riservata di subappaltare .
Art. 13 - CESSIONE DEL CREDITO E/O DEL CONTRATTO
1 E’ esclusa qualunque cessione in tutto o in parte del contratto.
2 L’eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
1 La Contraente è tenuta a osservare integralmente quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.
2 Nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, la Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell’impiego e condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del relativo contratto. La Contraente dovrà precisare che nel redigere l’offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
3 In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Committente o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, sarà notificata al Contraente l’inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull’importo delle fatture emesse, se l’appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Contraente non potrà opporre eccezioni alla Committente, né avrà titolo al risarcimento di danni. La Committente disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettuerà una trattenuta del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se il contratto di appalto è ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se lo stesso è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Art. 15 – ANTIMAFIA
1 Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.
2 L’Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
• eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
• ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
• ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
• ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
3 L’Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provvedimenti interdittivi previsti dalla disciplina antimafia, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 – CONTROVERSIE
Art. 17 – RISOLUZIONE E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
1 La Committente è in facoltà di risolvere il Contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.
2 Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque la Contraente, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.
3 Non appena venga a conoscenza di una violazione del tipo suddetto, il Committente provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero via pec.
4 La Contraente, entro 10 (dieci giorni) dalla ricezione della lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà opportune o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato. La Committente si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere in merito alla prosecuzione o risoluzione, anche parziale, del Contratto.
5 In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del Contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora e, senza che nulla possa pretendere la Contraente per tale decisione, oltre che negli altri casi previsti dalla disciplina vigente, dal capitolato o dal presente contratto, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti della Contraente o accadimenti:
6 cumulo da parte della Contraente di una somma di penalità superiore al 10% dell'importo del Contratto;
7 qualora nei confronti della Contraente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
8 qualora nei confronti della Contraente sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
9 qualora nei confronti della Contraente sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
10 qualora nei confronti della Contraente sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
11 quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione alla Contraente di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
12 quando la Committente accerti che comportamenti della Contraente concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
13 qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicatrice;
14 ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
15 inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
16 perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
17 mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
18 affidamento, senza previa autorizzazione della Committente, in subappalto o a cottimo di tutto o parte del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
19 mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati.
20 Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno della Contraente inadempiente, alla quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
21 In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla Committente dallo scioglimento del contratto, ivi compresi gli oneri sostenuti per affidare il servizio ad altre imprese, e gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.
Art. 18 –RECESSO
La Committente è in facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a 60 giorni (sessanta giorni), senza che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ., la Contraente abbia nulla a che pretendere ad alcun titolo, eccetto il pagamento delle prestazioni già regolarmente effettuate.
Art. 19 - REVISIONE PREZZI
1 Il servizio sarà soggetto a revisione annuale del prezzo, secondo quanto stabilito dal presente articolo. Il meccanismo di revisione troverà applicazione decorso un anno dalla data di avvio del contratto e per ogni eventuale successiva annualità.
2 I corrispettivi saranno, dunque, adeguati annualmente con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al 1° dicembre dell'anno precedente, nel caso di variazioni superiori al 10% (dieci per cento) e nei limiti del 50% (cinquanta per cento) della sola variazione eccedente il 10% (dieci per cento) medesimo. Nulla sarà
dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 10% (dieci per cento).
3 È escluso ogni altro meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 20 – RISERVATEZZA
1 Ove la Contraente dovesse svolgere per conto della Committente un’attività che comporta il trattamento dei dati dei clienti della committente (i “Dati Personali”), trova applicazione quanto previsto dal presente articolo.
2 La Committente, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i e regolamento (GDPR) nominerà la Contraente, fino a revoca, responsabile del trattamento dei Dati Personali che saranno comunicati a quest’ultimo dal Con.Ge.S.I. ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di gara, affidandole le incombenze e le responsabilità di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e regolamento (GDPR), dopo aver appurato l’idoneità della Contraente con riguardo alle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità richieste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e regolamento (GDPR) per la tutela dei dati personali oggetto del trattamento.
3 Dalla sottoscrizione del contratto di appalto la Contraente accetterà la nomina e confermerà la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assumerà in relazione al dettato del Decreto Legislativo sopra indicato e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni impartite dalla Committente nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i e regolamento (GDPR).
4 La Contraente si impegnerà, nel minimo tempo ragionevolmente necessario e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto di appalto, a impartire per iscritto agli incaricati (ex art. 30 D.Lgs. n. 196/2003) istruzioni in merito alle operazioni di raccolta e trattamento dati ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
Come prevede l’art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e regolamento (GDPR), le prescrizioni di raccolta e trattamento cui deve attenersi il Responsabile sono di seguito elencate. Il responsabile del trattamento dei dati personali deve:
• svolgere tali operazioni di trattamento dei Dati Personali unicamente nell’ambito delle attività necessarie all’adempimento delle obbligazioni a carico del contraente e allo svolgimento del Servizio;
• rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto in materia dalla Legge e dalle successive modificazioni ed integrazioni;
• individuare e dare istruzioni scritte ai propri incaricati del trattamento, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e regolamento (GDPR);
• fornire al Con.Ge.S.I. il supporto necessario in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
• su istanza del Con.Ge.S.I. in questo senso, rispondere prontamente alle richieste degli interessati, in esecuzione di quanto disposto dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e regolamento (GDPR);
• informare prontamente la Committente di tutte le questioni rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e regolamento (GDPR) (ad esempio, richieste del Garante, esiti delle ispezioni delle Autorità, richieste degli interessati), nonché rivolgersi al Con.Ge.S.I. in caso di dubbi motivati inerenti il trattamento dei Dati Personali;
• conservare i Dati Personali a disposizione della Committente per 6 (sei) mesi dalla cessazione del Servizio provvedendo, alla scadenza, alla loro distruzione.
Art. 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO
1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo:
• l’offerta economica presentata in sede di gara dalla Contraente;
• il capitolato speciale d’appalto tecnico prestazionale - normativo;
• l’elenco prezzi;
• DUVRI;
• la garanzia definitiva di cui all’art. 11;
Art. 22- RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Art. 23 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della Contraente.
2 Sono altresì a carico della Contraente tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto.
Art. 24 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
1 Il presente contratto è risolutivamente condizionato all’eventuale emanazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che, a seguito di impugnazione della procedura di gara per la selezione della Contraente, dichiari l’illegittimità dell’aggiudicazione alla Contraente medesima e la conseguente inefficacia del contratto.
2 In tal caso, il rapporto sarà sciolto all’esito dell’avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e la Contraente non avrà diritto di pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per le prestazioni sino ad allora rese.
Letto, confermato e sottoscritto
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CON.GE.S.I. CONTRAENTE
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le clausole di cui ai punti: 2. Durata, Importo e luogo di esecuzione del servizio – 5. Modalità di esecuzione del servizio – 6. Oneri e Obblighi della Contraente – 7. Modalità di contabilizzazione e pagamenti –
9. Sospensione– 10. Penali – 14. Obblighi della Contraente verso il personale dipendente – 16. Controversie – 17. Risoluzione e prosecuzione del contratto – 18. Recesso – 19. Revisione prezzi
– 20. Riservatezza - 23. Spese dell’accordo quadro, imposte, tasse e trattamento fiscale– 24. Condizione risolutiva.
Letto, confermato e sottoscritto.
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CONTRAENTE