CONTRATTO DI SERVIZI
CONTRATTO DI SERVIZI
Gara con procedura aperta per la fornitura del servizio di collegamento a mezzo di fibra ottica spenta per le sedi dell’Istituto Universitario Europeo
Rif.: OP/EUI/ICTS/2020-001
L’Istituto Universitario Europeo (di seguito denominato “l’Istituto”, “l’IUE” o “la Stazione appaltante”), con sede a San Xxxxxxxx di Fiesole, xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxx, CF 80020410488, rappresentato dal Presidente dell’Istituto, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, / per la firma del presente Contratto dal Segretario Generale Ambasciatore Xxxxxxxx Xxxxxx,
da una parte, e
[denominazione ufficiale completa] [forma giuridica ufficiale]1
[numero d’iscrizione nel registro delle imprese]2
[indirizzo ufficiale completo] [numero di partita IVA]
(di seguito denominato “l’Appaltatore” o “l’Impresa”), rappresentato per la firma del presente Contratto dal sig./dalla sig.a [nome, cognome e funzione]
[Le parti succitate e di seguito denominate collettivamente “l’Appaltatore” sono responsabili in solido dell’esecuzione del presente Contratto nei confronti della Stazione appaltante].
dall’altra,
1Cancellare se l’Appaltatore è una persona fisica o un organismo di diritto pubblico.
2Cancellare se l’Appaltatore è un organismo di diritto pubblico. Se persona fisica indicare il numero della carta d’identità o, in mancanza, del passaporto o documento equivalente.
HANNO CONVENUTO
le Condizioni particolari, le Condizioni generali per i contratti di servizi e i seguenti Allegati:
Allegato I Capitolato speciale d’appalto OP/EUI/ICTS/2020/001 del [XX]/[XX]/20[XX]
Allegato II Offerta dell’Appaltatore (n. di riferimento [compilare] del [inserire data]), inclusi
o Offerta tecnica (data)
o Offerta economica (data)
o Documenti giustificativi:
o Dichiarazione sostitutiva;
o Autocertificazione antimafia;
o Deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento (pari al 10% del valore contrattuale annuale medio);
o Certificato di iscrizione al registro delle imprese;
o Polizze assicurative (come dall’Art. I.11.2),
che formano parte integrante del presente Contratto (di seguito denominato “il Contratto”). In caso di divergenze,
• le disposizioni delle Condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del Contratto;
• le disposizioni delle Condizioni generali prevalgono su quelle degli Allegati;
• le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto (Allegato I) prevalgono su quelle dell’Offerta (Allegato II).
Per motivi di chiarezza, l’Appaltatore riconosce e conviene che si applichino le condizioni del Contratto con esclusione dei termini e delle condizioni standard dell’Appaltatore e/o di qualsiasi altra disposizione desunta dalle consuetudini e dalla prassi commerciale o da pratiche precedenti tra le parti.
Fatto salvo quanto sopra, i vari documenti che costituiscono il Contratto s’intendono reciprocamente esplicativi. Eventuali ambiguità e discrepanze all’interno di un documento o fra
documenti saranno chiarite o risolte dall’Istituto mediante istruzione scritta, fermi restando i diritti dell’Appaltatore di cui all’articolo I.7 qualora egli dovesse contestare una o più di tali istruzioni.
I – CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO I.1 – OGGETTO
I.1.1 Oggetto del presente Contratto è l’erogazione del servizio di collegamento a mezzo fibra ottica spenta (dark fibre) tra la sede della Badia Fiesolana, sita in Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX) e la nuova sede della School of Transnational Governance, denominata Palazzo Buontalenti, sita in Xxx X. Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
I.1.2 Il luogo di esecuzione dei Servizi contrattuali corrisponde a tutte le sedi esistenti e appartenenti all’Istituto Universitario Europeo e agli Archivi Storici dell’Unione Europea così come indicato all’articolo 6.2 del Capitolato speciale d’appalto.
I.1.3 L’Appaltatore esegue le prestazioni affidategli conformemente al Capitolato speciale d’appalto allegato al Contratto (Allegato I).
ARTICOLO I.2 – DECORRENZA E DURATA
I.2.1 Il Contratto decorre dalla data della firma dell’ultima parte.
I.2.2 In nessun caso la prestazione può avere inizio prima della data di decorrenza del Contratto.
I.2.3 L’esecuzione delle prestazioni ha una durata massima di 60 mesi. Salvo laddove diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel Contratto sono espressi in giorni solari.
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio alla data di decorrenza del Contratto.
Il periodo di esecuzione delle prestazioni può essere prorogato solo previo esplicito accordo scritto tra le parti concluso prima della scadenza di tale termine.
I.2.4 Qualora, alla scadenza naturale del Contratto, la Stazione appaltante non abbia ancora aggiudicato l’appalto di servizi per il periodo immediatamente successivo, l’Appaltatore è tenuto a continuare a fornire i Servizi per un periodo massimo di sei (6) mesi alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza.
ARTICOLO I.3 – PREZZI
I.3.1 L’importo totale massimo che la stazione appaltante pagherà a norma del Contratto è di [importo in cifre e in lettere]3 EUR, IVA esclusa, a copertura di tutte le prestazioni (spese incluse) eseguiti.
L’Istituto è esente dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per servizi e acquisti inerenti al normale svolgimento delle proprie attività per importi superiori a €300,00 (ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettera e) e comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni).
L’Offerta economica dell’Appaltatore è riportata nell’Allegato II.
I.3.2 Revisione dei prezzi
L’importo totale di cui all’articolo I.3.1 è fisso e non soggetto a revisione nel corso del primo anno di esecuzione del Contratto.
All’inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del Contratto, gli importi possono essere rivisti al rialzo o al ribasso, su richiesta di una delle parti, presentata per iscritto al più tardi entro tre mesi dalla ricorrenza della data di firma del Contratto. La controparte conferma la ricezione della richiesta di revisione entro 15 giorni. I nuovi prezzi sono comunicati per iscritto non appena è disponibile l’indice definitivo.
La revisione è effettuata in funzione di eventuali variazioni derivanti dall’indice di riferimento “EUROSTAT”.
L’indice di riferimento EUROSTAT ai fini della revisione è l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo. Per la rivalutazione si utilizza l’ultimo Indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato anteriormente alla richiesta. Laddove la richiesta di rivalutazione sia pervenuta in data successiva alla scadenza annuale, la stessa sarà concessa a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.
3 L’importo totale sarà determinato dall’offerta presentata dall’Appaltatore.
ARTICOLO I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
I.4.1 Pagamento
Il pagamento degli importi dovuti e delle spese a norma del Contratto è effettuato soltanto se alla data di presentazione regolare della fattura l’Appaltatore ha adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali e legali.
Il pagamento degli importi dovuti e delle spese a norma del Contratto è effettuato mensilmente.
Per ottenere il pagamento, l’Appaltatore s’impegna a seguire le procedure di fatturazione analitiche richieste dall’Istituto, emettendo, su richiesta, fatture specifiche per ciascun costo o attività indicato.
La Stazione appaltante effettua il pagamento entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura. Le disposizioni specifiche in materia figurano all’articolo II.15 – Relazioni e pagamenti, clausola
II.15.3 – Fatture e IVA delle Condizioni generali.
Gli importi dedotti a titolo di penalità economiche per inadempienze di cui all’articolo 10 del Capitolato speciale d’appalto saranno compensati contestualmente al pagamento delle fatture del periodo di riferimento.
I.4.2 Garanzia di esecuzione
Garanzia finanziaria a titolo di garanzia di esecuzione
Deve essere costituita una garanzia di esecuzione per un importo in euro corrispondente al 10% del valore contrattuale annuo medio basato sull’Offerta economica dell’Appaltatore entro e non oltre [il inserire data] conformemente alle disposizioni dell’articolo II.15.5.
ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO
I pagamenti sono effettuati sul conto bancario dell’Appaltatore denominato in euro (€), o nella valuta locale se il beneficiario ha sede legale in uno Stato non appartenente alla zona euro, e identificato dalle seguenti coordinate:
Denominazione della banca: | |
Indirizzo completo della filiale: |
Denominazione esatta del titolare del conto: | |
Codice IBAN: | |
Codice SWIFT: |
ARTICOLO I.6 – RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini dell’articolo II.6, il Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Informatico, rappresentato dal suo Direttore, il dott. Xxxxx Xxxxx.
Qualsiasi avviso o altro tipo di comunicazione inerente al Contratto avviene per iscritto, riporta il numero del Contratto e va inviato all’indirizzo postale o e-mail del caso indicato di seguito (o ad altro indirizzo o persona notificato dalla parte interessata alla controparte):
Stazione appaltante:
Istituto Universitario Europeo Servizio Informatico
Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX) Indirizzo e-mail: XXXX.Xxxxxx0-00@XXX.xx
Appaltatore:
Nome e cognome: | |
Funzione: | |
Nome dell’Impresa: | |
Indirizzo ufficiale completo: | |
E-mail: |
ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
I.7.1 Il Contratto è disciplinato dai pertinenti atti normativi dell’IUE (quali il Regolamento dell’IUE sugli appalti pubblici e le Disposizioni regolamentari finanziarie dell’IUE), integrati se necessario dal diritto dello Stato italiano.
I.7.2 Qualsiasi controversia sorta in relazione al presente Contratto è risolta, su istanza di una delle parti in buona fede, tramite mediazione secondo il Regolamento di Mediazione internazionale della Camera arbitrale di Milano presentando per iscritto domanda di mediazione alla Segreteria della Camera arbitrale di Milano.
I.7.3 Se, per una qualsiasi ragione, la controversia non viene risolta entro 60 giorni dalla deposizione della domanda di mediazione, è sottoposta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera
arbitrale di Milano. La sede dell’arbitrato è Milano e la lingua del procedimento è l’inglese. L’aggiudicazione è definitiva e vincolante.
Il tribunale arbitrale applicherà i pertinenti atti normativi dell’IUE, inclusi il Regolamento dell’IUE sugli appalti pubblici e le Disposizioni regolamentari finanziarie dell’IUE, integrati se necessario dal diritto dello Stato italiano.
ARTICOLO I.8 – UTILIZZO DEI RISULTATI DEL CONTRATTO
Si rimanda all’articolo II.10.
ARTICOLO I.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI
Ciascuna delle parti può, unilateralmente e senza essere tenuta al pagamento di alcun risarcimento, porre fine al Contratto dandone comunicazione ufficiale alla controparte con preavviso di dodici settimane. In caso di risoluzione del Contratto a opera della Stazione appaltante, l’Appaltatore ha diritto unicamente al pagamento dell’esecuzione parziale del Contratto effettuata prima della data di risoluzione (p. es. pagamento relativo ai servizi oggetto di Ordini di acquisto validi precedenti la data di comunicazione della decorrenza della risoluzione (“Data di risoluzione”)). Si applica l’articolo II.14.3, primo comma.
Non appena riceve suddetta comunicazione da parte dell’Istituto, l’Appaltatore adotta tutti i provvedimenti opportuni per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni nei confronti dell’Istituto. L’Appaltatore dispone di sessanta giorni dalla Data di risoluzione per preparare tutti i documenti eventualmente richiesti dal Contratto e relativi Allegati per i servizi forniti fino a suddetta data.
ARTICOLO I.10 – MECCANISMO SANZIONATORIO E PENALITÀ
L’esecuzione del Servizio secondo modalità che la Stazione appaltante ritiene non regolari o insoddisfacenti comporta l’applicazione di penalità ai sensi dell’articolo 10 del Capitolato speciale d’appalto.
L’esecuzione non regolare e insoddisfacente del Servizio sarà contestata per iscritto all’Appaltatore, che dovrà in ogni caso comunicare per iscritto le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora, a giudizio della Stazione appaltante, non sia possibile accettare suddette
osservazioni ovvero non vi sia stata alcuna risposta o la stessa non sia pervenuta entro i tempi indicati, la Stazione appaltante applicherà le penalità di cui all’Articolo 10 del Capitolato speciale d’appalto, con decorrenza dalla data di inizio dell’esecuzione inadeguata.
La richiesta e/o il pagamento di penalità non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’esecuzione degli obblighi per i quali si è reso inadempiente.
ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
I.11.1 È fatto obbligo all’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, di attenersi strettamente alle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sancite dalla legislazione italiana vigente.
Tutte le attività connesse ai Servizi oggetto del Capitolato speciale d’appalto devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni al fine di prevenire qualsiasi infortunio al personale sul luogo di lavoro e non provocare alcun danno a pavimenti, mobilia, porte e infissi, opere di xxxxxxxx e tinteggiatura, ecc. L’Appaltatore è tenuto inoltre a mettere in atto tutte le misure necessarie a
evitare qualsiasi infortunio o danno, anche nei confronti di terzi. È responsabilità dell’Appaltatore predisporre un piano operativo di sicurezza per il proprio personale.
Resta inoltre a carico dell’Appaltatore fornire i Dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sull’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme in materia di prevenzione degli incidenti, riservandosi il diritto, in caso d’inosservanza, di procedere alla risoluzione immediata del Contratto.
I.11.2 L’Appaltatore, riguardo agli obblighi assunti con l’accettazione del Capitolato speciale d’appalto, solleva espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Appaltatore e dell’impresa stessa sia da terzi e si assume la responsabilità per le attività svolte durante l’espletamento dei Servizi oggetto del Contratto.
A tale scopo, l’Appaltatore s’impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni polizze specifiche di responsabilità civile e responsabilità civile prestatori d’opera, in cui si dichiari
esplicitamente che la Stazione appaltante è considerata “terzo” a tutti gli effetti. Il massimale minimo ammonta a:
a) €1.500.000 per l’assicurazione di responsabilità civile;
b) €1.500.000 per l’assicurazione di responsabilità civile prestatore d’opera.
ARTICOLO I.12 – SPESE CONTRATTUALI
Se del caso, qualsiasi spesa contrattuale consequenziale (registrazione a tassa fissa) sarà a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.
Articolo I.13 - Altre condizioni particolari
A causa delle specifiche caratteristiche dei servizi forniti con il presente Contratto, i seguenti Articoli delle Condizioni Generali:
• Articolo II.16 – Rimborsi
sono dichiarati non applicabili.
FIRME
Per l’Appaltatore, Nome dell’Impresa/nome e cognome del rappresentante/funzione Firma/e: Fatto a Firenze, lì | Per l’Istituto, Nome/cognome /funzione Firma/e: Fatto a Firenze, lì |
In duplice copia in italiano
II – CONDIZIONI GENERALI PER CONTRATTI DI SERVIZI
ARTICOLO II.1 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
II.1.1 L’Appaltatore esegue il Contratto secondo i migliori dettami professionali.
II.1.2 È responsabilità esclusiva dell’Appaltatore espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari all’esecuzione del Contratto a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.
II.1.3 Fatto salvo l’articolo II.4, ogni riferimento nel testo del Contratto al personale dell’Appaltatore riguarda esclusivamente le persone coinvolte nell’esecuzione del Contratto.
II.1.4 L’Appaltatore deve garantire che tutto il personale che partecipa all’esecuzione del Contratto possieda le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per l’esecuzione delle prestazioni affidategli.
II.1.5 L’Appaltatore non rappresenta la Stazione appaltante e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione.
II.1.6 L’Appaltatore è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli. Nei rapporti di lavoro o di servizio con il proprio personale, l’Appaltatore precisa quanto segue:
a. il personale che esegue le prestazioni affidate all’Appaltatore non può ricevere ordini direttamente dalla Stazione appaltante;
b. in nessun caso la Stazione appaltante può essere considerata il datore di lavoro del personale di cui alla lettera a). Detto personale s’impegna a non far valere nei confronti della Stazione appaltante alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore.
II.1.7 In caso di problemi dovuti all’operato di un membro del personale dell’Appaltatore che presti i propri servizi nei locali della Stazione appaltante oppure nel caso in cui le competenze di un membro del personale dell’Appaltatore non corrispondano al profilo richiesto nel Contratto, l’Appaltatore provvede senza indugio a sostituire l’interessato. La Stazione appaltante ha il diritto
di chiedere la sostituzione di tali membri del personale, motivandone la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le qualifiche necessarie ed essere in grado di eseguire il Contratto alle medesime condizioni contrattuali. L’Appaltatore è responsabile di ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidategli dovuto alla sostituzione di membri del personale.
II.1.8 Qualora un evento imprevisto, un’azione o un’omissione impedisca, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni, l’Appaltatore ne prende nota immediatamente e di propria iniziativa ne informa la Stazione appaltante. La relazione al riguardo descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato, nonché i provvedimenti correttivi adottati dall’Appaltatore per assicurare il pieno adempimento dei propri obblighi contrattuali. In tale circostanza l’Appaltatore procede in via prioritaria alla risoluzione del problema piuttosto che a determinarne la responsabilità.
II.1.9 L’Appaltatore osserva le norme derivanti dalle leggi e dagli accordi vigenti in materia di assunzione della manodopera, invalidità, vecchiaia, infortuni professionali, disoccupazione involontaria e tutte le altre disposizioni che disciplinano la fase esecutiva del Contratto.
II.1.10 Nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Servizio, siano essi dipendenti dell’Appaltatore (o soci lavoratori nel caso di cooperative) e/o subappaltatori, l’Appaltatore s’impegna a rispettare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e dai contratti nazionali territoriali applicabili alla data del Contratto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da qualsiasi altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile all’Appaltatore. L’obbligo sussiste anche dopo la scadenza di tali contratti e accordi collettivi, fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore per tutta la durata del Contratto, anche qualora egli non aderisca alle associazioni firmatarie o ne ritiri l’adesione e indipendentemente dalla natura commerciale o industriale, dalla struttura o dimensione dell’Impresa e dalla sua forma giuridica o economica, ivi inclusa la forma cooperativa.
La Stazione appaltante ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento all’Appaltatore di comprovare l’applicazione ai lavoratori impiegati nel Servizio delle norme retributive previste dai contratti collettivi di categoria e dagli accordi integrativi. Qualora l’Appaltatore risulti non essere in regola
con suddetti obblighi, la Stazione appaltante applicherà una ritenuta fino al 20% dell’importo dovuto.
Tale somma sarà svincolata solo su esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, senza che l’Appaltatore possa vantare alcuna pretesa per il pagamento mancato o tardivo.
II.1.11 Se l’Appaltatore non adempie agli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante – fermo restando il suo diritto di risolvere il Contratto – può ridurre i pagamenti o recuperare quelli già effettuati in proporzione all’entità dell’inadempimento. Inoltre, la Stazione appaltante può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale di cui all’articolo II.12 e/o eventuali penalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO II.2 – MEZZI DI COMUNICAZIONE
II.2.1 Qualsiasi comunicazione inerente al Contratto o alla sua esecuzione avviene per iscritto e riporta il numero del Contratto. Tutte le comunicazioni si considerano effettuate alla data di ricezione della parte ricevente, salvo laddove diversamente specificato nel presente Contratto.
II.2.2 Le comunicazioni per xxx xxxxxxxxxxx xx considerano ricevute dalle parti alla data di invio delle stesse, sempreché siano inviate ai destinatari elencati all’articolo I.6. Xxxxx salvo quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di sua assenza, si adopera con ogni mezzo per garantire che l’altra parte riceva effettivamente la comunicazione.
La comunicazione per xxx xxxxxxxxxxx x confermata tramite la versione cartacea firmata dell’originale se richiesto da una delle parti, purché la richiesta sia inviata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea originale firmata senza ritardi ingiustificati.
II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale si considera ricevuta dalla Stazione appaltante alla data in cui viene registrata dal servizio responsabile di cui all’articolo I.6.
Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente oppure tramite mezzi elettronici equivalenti.
ARTICOLO II.3 – RESPONSABILITÀ
II.3.1 È responsabilità esclusiva dell’Appaltatore assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.
II.3.2 La Stazione appaltante non è responsabile di alcuna rivendicazione, perdita, costo o spesa né alcun danno arrecati o subiti dall’Appaltatore, ivi inclusi i danni arrecati dall’Appaltatore a terzi durante o in conseguenza dell’esecuzione del Contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte della Stazione appaltante.
II.3.3 L’Appaltatore è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa subito dalla Stazione appaltante e causato dall’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto, anche se verificatosi nell’ambito di un subappalto, nonché di qualsiasi rivendicazione di terzi, ma soltanto fino a un importo pari al triplo del valore totale del Contratto. L’Appaltatore rimane responsabile senza limitazione dell’importo se il danno o la perdita sono conseguenza di colpa grave o dolo dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti o in caso di decesso dovuto a negligenza o dolo dei suoi dipendenti.
II.3.4 In aggiunta, l’Appaltatore adotta, nell’esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le precauzioni che servono a prevenire la possibilità di danni ai beni della Stazione appaltante e di terzi, e in particolare di infortuni alle persone impegnate nel Servizio e a terzi, in conformità con le disposizioni del diritto vigente. Ogni responsabilità, in caso di incidenti, per danni causati dal personale dell’Appaltatore ricadrà pertanto su quest’ultimo, sollevandone così la Stazione appaltante.
II.3.5 L’Appaltatore manleva e tiene indenne l’Istituto per tutti i danni e costi sostenuti in conseguenza di eventuali denunce. L’Appaltatore corrisponde un risarcimento in caso di azione, denuncia o procedimento giudiziario promosso da terzi contro la Stazione appaltante a seguito di un danno causato dall’Appaltatore durante l’esecuzione del Contratto. In caso di azione intentata da terzi contro la Stazione appaltante in relazione all’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore presta assistenza alla Stazione appaltante.
II.3.6 L’Appaltatore stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all’esecuzione del Contratto, se prescritta dalla normativa applicabile, e sottoscrive assicurazioni complementari
secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta della Stazione appaltante, l’Appaltatore provvede a trasmetterle copia di tutte le polizze assicurative pertinenti.
ARTICOLO II.4 – CONFLITTO D’INTERESSI
II.4.1 L’Appaltatore adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d’interessi. Tali situazioni si verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.
II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa determinare un conflitto d’interessi nel corso dell’esecuzione del Contratto è comunicata per iscritto senza indugio alla Stazione appaltante. Nel caso in cui si presenti un tale conflitto, l’Appaltatore adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. La Stazione appaltante si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l’adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.
II.4.3 L’Appaltatore dichiara di non aver concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato e d’impegnarsi a non concedere, perseguire, tentare di ottenere o accettare da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlato all’esecuzione del Contratto.
II.4.4 In conformità con lo Statuto degli agenti permanenti dell’IUE, e in particolare con l’articolo 11, senza l’autorizzazione dell’autorità che ha il potere di nomina il personale dell’IUE non può accettare alcun dono direttamente o indirettamente connesso con le proprie attività professionali. L’Appaltatore conferma di accettare questa disposizione e la conseguente risoluzione del Contratto in caso di non conformità.
II.4.5 L’Appaltatore trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d’interesse. Inoltre, l’Appaltatore trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi ai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, compresi i subappaltatori.
Fatto salvo l’articolo II.1, l’Appaltatore sostituisce, immediatamente e senza esigere alcun indennizzo da parte dell’Istituto, ogni membro del suo personale che venga a trovarsi in una simile situazione.
ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e contrassegnati per iscritto come riservati.
II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a:
a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante;
b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante.
II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che:
a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza;
b. le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
c. la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1.
ARTICOLO II.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
II.6.1 Tutti i dati personali figuranti nel Contratto sono trattati dall’Istituto a norma della Data Protection Policy dell’IUE conformemente alla Decisione n. 10/2019 del Presidente dell’Istituto concernente la protezione dei dati presso l’IUE. I dati in questione sono trattati dal Responsabile del trattamento ai soli fini dell’esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d’ispezione in applicazione del diritto dell’UE e nazionale vigente.
II.6.2 L’Appaltatore ha il diritto di accedere ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, l’Appaltatore deve rivolgersi al Responsabile del trattamento di cui all’articolo I.6.
II.6.3 L’Appaltatore ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Direttore del Servizio, dandone contestualmente notifica al Data Protection Officer (xxx@xxx.xx).
II.6.4 Se il Contratto richiede il trattamento di dati personali da parte dell’Appaltatore o uno dei suoi subappaltatori, il primo può agire solo con la supervisione del Responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell’interessato per esercitare i propri diritti. A tale proposito, l’Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni pertinenti della Decisione
n. 10/2019 del Presidente dell’Istituto nonché la Direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE), ed eventuali successive, e tutte le leggi e i regolamenti nazionali dello Stato in cui ha sede in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
II.6.5 L’Appaltatore concede al suo personale l’accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto.
II.6.6 L’Appaltatore s’impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:
a. evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
iii. ogni utilizzo non autorizzato dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
b. assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
c. registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
d. assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dalla Stazione appaltante;
e. assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
f. strutturare la propria organizzazione interna in modo tale da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.
ARTICOLO II.7 – SUBAPPALTI
II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore non affida alcuna prestazione in subappalto né consente che di fatto il Contratto sia eseguito da terzi.
II.7.2 La richiesta di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto e deve necessariamente soddisfare i requisiti del Contratto in essere nonché le normative italiane vigenti in materia. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto tutta la documentazione richiesta e attenderne la preventiva autorizzazione prima di renderlo indispensabile, effettivo e operativo.
II.7.3 Anche quando la Stazione appaltante lo autorizzi ad affidare un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta vincolato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’Istituto, garantisce l’espletamento dei Servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto, come se ne fosse egli stesso l’esecutore.
II.7.4 L’Appaltatore provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione appaltante a norma del presente Contratto e acconsente a tenerla indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, costo o spesa pagato, subito, sostenuto o imposto a carico della Stazione appaltante in conseguenza del subappalto.
Articolo II.8 – Modifiche
II.8.1 Qualsiasi modifica del Contratto è effettuata per iscritto prima dell’adempimento dei nuovi obblighi contrattuali e comunque prima della data di pagamento del saldo.
II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al Contratto variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione dell’appalto o determinare disparità di trattamento degli offerenti.
ARTICOLO II.9 – CESSIONE
II.9.1 Senza previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante, l’Appaltatore non può cedere, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, ivi comprese le pretese pecuniarie.
II.9.2 In mancanza di tale autorizzazione o in caso di inosservanza delle condizioni da essa previste, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dall’Appaltatore non è opponibile alla Stazione appaltante e non produce alcun effetto nei confronti di questa.
ARTICOLO II.10 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
II.10.1 Per diritti di proprietà intellettuale (“DPI”) s’intendono tutti i brevetti, marchi di fabbrica e di servizio, denominazioni commerciali, nomi di servizio, e ogni diritto correlato, tutti i marchi, diritti d’autore, immagini commerciali, ragioni e denominazioni sociali, nomi di prodotti, loghi, slogan, segreti industriali, modelli industriali, modelli di utilità, modelli progettuali, disegni, diritti su informazioni riservate, know-how, diritti concernenti la concorrenza sleale e diritti di citare in giudizio per abuso di denominazione, nonché tutte le domande e le registrazioni di brevetti, marchi di fabbrica e di servizio e diritti d’autore ancora in sospeso, unitamente a tutti i diritti connessi e simili o analoghi in qualsiasi Stato o giurisdizione per la loro intera durata.
II.10.2 Per DPI preesistente s’intende ogni diritto di proprietà intellettuale già esistente prima della data del presente Contratto di servizi e ogni DPI su qualsiasi materiale acquisito o sviluppato da o per conto dell’Appaltatore o della Stazione appaltante indipendentemente dal presente Contratto di servizi, nonché ogni DPI sui prodotti hardware e software standard dell’Appaltatore o su modifiche o aggiornamenti degli stessi.
II.10.3 Ogni titolo e interesse inerente ai DPI contenuto in qualsiasi relazione, manuale di dati e/o altro materiale (diverso dai software) (ivi compresi, a titolo non esaustivo, registrazioni audio o audiovisive, trascrizioni, libri, elaborati, registrazioni, note, illustrazioni, fotografie, diagrammi) prodotti ai fini del presente Contratto di servizi (collettivamente “i Materiali”) o in una o più parti degli stessi spetta alla Stazione appaltante; l’Appaltatore riconosce e conferma quanto precede. Per motivi di chiarezza, l’Appaltatore cede integralmente alla Stazione appaltante tutti i titoli e interessi relativi ai DPI sui Materiali (ivi inclusa la cessione presente di diritti d’autore futuri), nella misura in cui tali titoli o interessi siano considerati per legge intrinseci ai Materiali.
II.10.4 La Stazione appaltante dà in licenza all’Appaltatore i propri DPI preesistenti, a titolo gratuito e non esclusivo, per la durata del presente Contratto di servizi e nei limiti necessari a consentire all’Appaltatore di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Salvo laddove diversamente specificato nella presente clausola, tutti i DPI preesistenti rimangono di proprietà esclusiva della parte che ha posseduto, acquisito o sviluppato suddetta proprietà intellettuale.
II.10.5 L’Appaltatore rinuncia ovvero ottiene una rinuncia a qualsiasi diritto morale esistente sui diritti d’autore prodotti a norma del presente Contratto o durante la sua esecuzione.
II.10.6 Le disposizioni del presente Contratto di servizi non vietano all’Appaltatore di fornire a qualsiasi parte diversa da quelle del presente Contratto servizi analoghi ai Servizi contrattuali, né vanno intese come tali. In nessun caso all’Appaltatore è preclusa la possibilità di sviluppare autonomamente, per se stesso o per terzi, materiali in concorrenza con i Servizi o analoghi agli stessi e di mettere a frutto le sue conoscenze generali, competenze ed esperienze nonché qualsiasi idea, concetto, know-how, formato, modello, metodologia o tecnica acquisito o utilizzato nel corso dell’esecuzione dei Servizi.
II.10.7 L’Appaltatore assicura l’ottenimento e l’applicazione di tutti i consensi e/o le licenze necessari per qualsiasi software, strumento, modalità o metodologia prima di utilizzarli ai fini del
presente Contratto di servizi (assicurandosi, a titolo non esaustivo, che alla Stazione appaltante siano conferiti tutti i diritti necessari per poter fruire dei vantaggi derivanti dai Servizi per i propri scopi aziendali). L’Appaltatore s’impegna a manlevare la Stazione appaltante e la tiene indenne e sollevata da e nei confronti di ogni responsabilità, perdita, danno, rivendicazione, costo o spesa che insorga a causa di qualsiasi violazione dei DPI di terzi, sempreché tali diritti siano utilizzati ai fini del presente Contratto di servizi.
II.10.8 A discrezione della Stazione appaltante, per e in conseguenza di ogni siffatta violazione, l’Appaltatore è tenuto, a proprie spese e discrezione, a:
1. ottenere i diritti necessari affinché la Stazione appaltante possa continuare a utilizzarli;
2. sostituire il prodotto interessato con un equivalente conforme;
3. sostituire il prodotto interessato per ristabilirne la conformità fornendo una prestazione equivalente; oppure
4. se l’Appaltatore non riesce a ottenere le misure correttive di cui ai precedenti punti 1), 2) o 3), può disporre la restituzione del prodotto e rimborsare alla Stazione appaltante i costi sostenuti per tale prodotto decurtati di un importo ragionevole proporzionale alla durata di utilizzo fino al momento della restituzione, a condizione che tale importo ragionevole sia dovuto al proprietario di detto prodotto, UNITAMENTE a tutte le perdite dirette subite dalla Stazione appaltante come conseguenza della violazione.
II.10.9 In caso di risoluzione del presente Contratto di servizi per qualsivoglia ragione, l’Appaltatore consegna immediatamente alla Stazione appaltante tutti i Materiali predisposti fino alla Data di risoluzione. In deroga agli obblighi derivanti dalla presente clausola, l’Appaltatore può conservare nei propri archivi legali una copia in formato cartaceo dei Materiali allo scopo di assicurare l’adempimento dei propri obblighi contrattuali e soltanto nella misura necessaria a tale fine. Le disposizioni della presente clausola restano valide anche dopo la scadenza o la risoluzione per qualsiasi ragione del presente Contratto di servizi.
ARTICOLO II.11 – FORZA MAGGIORE
II.11.1 Per forza maggiore s’intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un
subappaltatore, che impedisce loro di adempiere a uno o più obblighi contrattuali e che non è stato possibile evitare nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
II.11.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale alla controparte, precisandone la natura, la possibile durata e gli effetti prevedibili.
II.11.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare i propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore. L’Appaltatore che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.
II.11.4 Le parti adottano tutti i provvedimenti necessari per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.
ARTICOLO II.12 – CLAUSOLA PENALE
La Stazione appaltante può applicare una clausola penale se l’Appaltatore non adempie integralmente ai propri obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato speciale d’appalto.
Se l’Appaltatore non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale dell’Appaltatore e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di risolvere il Contratto, la Stazione appaltante può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo, una clausola penale.
L’Appaltatore può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione dell’Appaltatore o di revoca scritta da parte della Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva.
Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di liquidazione dei danni e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di
un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.
ARTICOLO II.13 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
II.13.1 Sospensione da parte dell’Appaltatore
L’Appaltatore può sospendere l’esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che ne renda impossibile o eccessivamente difficoltosa l’esecuzione. L’Appaltatore comunica senza indugio la sospensione alla Stazione appaltante, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell’esecuzione del Contratto.
Non appena le circostanze consentono la ripresa dell’esecuzione, l’Appaltatore ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante, a meno che quest’ultima non abbia già risolto il Contratto.
II.13.2 Sospensione da parte della Stazione appaltante
La Stazione appaltante può sospendere l’esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte:
(a) se la procedura di aggiudicazione dell’appalto oppure l’esecuzione del Contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi;
(b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.
La sospensione ha effetto alla data in cui l’Appaltatore riceve la comunicazione ufficiale oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, la Stazione appaltante informa l’Appaltatore che può riprendere l’esecuzione del Servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del Contratto. L’Appaltatore non ha diritto a chiedere risarcimenti per la sospensione del Contratto o di una sua parte.
ARTICOLO II.14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
II.14.1 Motivi di risoluzione
Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, la Stazione appaltante può risolvere il presente Contratto, un Ordine d’acquisto o un contratto specifico nei seguenti casi:
a. se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria dell’Appaltatore interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull’esecuzione del Contratto oppure rimette in questione la decisione di aggiudicazione dell’appalto;
b. se l’esecuzione delle prestazioni contenute nel Contratto, in un Ordine d’acquisto o in un contratto specifico non è effettivamente iniziata entro tre mesi dalla data prevista e l’eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dalla Stazione appaltante;
c. se l’Appaltatore non esegue il Contratto o un Ordine d’acquisto o un contratto specifico conformemente al Capitolato speciale d’appalto o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale;
d. in caso di forza maggiore, comunicato a norma dell’articolo II.11, oppure di sospensione dell’esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore per causa di forza maggiore, comunicata a norma dell’articolo II.11, qualora sia impossibile riprendere l’esecuzione oppure le modifiche apportate al Contratto siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione dell’appalto oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;
e. se l’Appaltatore è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
f. se l’Appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
g. se l’Appaltatore non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi fiscali e tributari secondo le disposizioni di legge dello Stato in cui ha sede, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente Contratto o dello Stato in cui il Contratto deve essere eseguito;
h. se la Stazione appaltante è in possesso di prove che dimostrano che l’Appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto
hanno commesso atti di frode, corruzione od ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’IUE oppure che hanno o sono sospettate di aver partecipato a un’organizzazione criminale o ad attività di riciclaggio di denaro;
i. se la Stazione appaltante è in possesso di prove che dimostrano che l’Appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell’esecuzione del Contratto, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;
j. se l’Appaltatore non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o le licenze necessari per l’esecuzione del Contratto, Ordine d’acquisto o contratto specifico;
k. in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato da parte della Stazione appaltante e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del personale in questione;
l. se la Prefettura di Firenze respinge una valida richiesta dell’Istituto per il rilascio della certificazione anti-mafia riguardante l’Appaltatore.
II.14.2 Procedura di risoluzione
Allorché la Stazione appaltante intenda risolvere il Contratto, un Ordine d’acquisto o un contratto specifico, ne dà comunicazione ufficiale all’Appaltatore specificandone i motivi. La Stazione appaltante invita l’Appaltatore a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui all’articolo II.14.1, lettera c), a informarla, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, in merito ai provvedimenti adottati per proseguire l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Se la Stazione appaltante non conferma l’accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In tutti i casi di risoluzione, la Stazione appaltante comunica ufficialmente all’Appaltatore la decisione di risolvere il Contratto.
Nei casi di cui all’articolo II.14.1, lettere a), b), c), e), g) e j), la comunicazione ufficiale indica la data in cui la risoluzione diventa effettiva.
Nei casi di cui all’articolo II.14.1, lettere d), f), h), i) e k), la risoluzione diventa effettiva il giorno
successivo alla data in cui l’Appaltatore riceve la comunicazione di risoluzione.
II.14.3 Effetti della risoluzione
In caso di risoluzione, l’Appaltatore rinuncia a chiedere l’indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena riceve la comunicazione di risoluzione, l’Appaltatore prende tutti i provvedimenti opportuni per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. L’Appaltatore dispone di 60 giorni dalla Data di risoluzione per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura. La Stazione appaltante può recuperare gli importi versati nell’ambito del Contratto.
La Stazione appaltante può chiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.
In caso di risoluzione, la Stazione appaltante può rivolgersi a un altro Appaltatore per l’esecuzione o il completamento delle prestazioni. La Stazione appaltante ha il diritto di esigere dall’Appaltatore il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del Contratto.
ARTICOLO II.15 – RELAZIONI E PAGAMENTI
II.15.1 Data di pagamento
I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto della Stazione appaltante.
II.15.2 Valuta
Il Contratto è stipulato in euro.
I pagamenti sono eseguiti in euro (€), o nella valuta locale se il beneficiario ha sede legale in uno Stato non appartenente alla zona euro.
II.15.3 Fatture e IVA
L’Istituto è un centro d’insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce, oltre ai vari progetti interni, diverse attività finanziate esternamente da sponsor sia pubblici che privati. L’Appaltatore s’impegna a seguire le procedure di fatturazione
analitiche richieste dall’Istituto, emettendo su richiesta fatture specifiche per ciascun centro di costo o attività identificato.
Le fatture riportano gli estremi dell’Appaltatore, l’importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del Contratto, dell’Ordine d’acquisto o del contratto specifico.
L’IUE è di norma esente dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1 b) e 2 della Direttiva 2006/122/CE del Consiglio, modificata da ultimo dalla Direttiva 2009/162/UE del Consiglio.
L’esenzione si applica ai beni importati e ai servizi prestati per le attività ufficiali dell’Istituto per importi superiori a €300,00 (trecento/00).
L’IUE è esente dal pagamento di dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli articoli 4 e 5 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Istituto Universitario Europeo.
Di conseguenza l’Appaltatore espleta presso le autorità competenti le formalità necessarie affinché le forniture e i servizi richiesti per l’esecuzione del Contratto siano esenti da imposte e dazi, compresa l’IVA.
II.15.4 Sospensione dei termini di pagamento
La Stazione appaltante può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando all’Appaltatore che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti.
La Stazione appaltante informa quanto prima l’Appaltatore per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi.
La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte della Stazione appaltante. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, l’Appaltatore può chiedere alla Stazione appaltante di giustificare il mantenimento della sospensione.
Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento e il nuovo documento è anch'esso rigettato, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto a norma dell’articolo II.14.1, lettera c).
II.15.5 Garanzie di esecuzione
Le garanzie di esecuzione coprono l’esecuzione del Servizio conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto fino all’accettazione definitiva da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre precisare che essa rimane in vigore fino all’accettazione definitiva. La Stazione appaltante svincola la garanzia entro il mese successivo alla data di accettazione definitiva.
A norma dell’articolo I.4, la costituzione di una garanzia finanziaria a titolo di garanzia di esecuzione deve soddisfare le seguenti condizioni:
a. la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta dell’Appaltatore e con il consenso della Stazione appaltante, da terzi;
b. il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (l’Appaltatore).
Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO II.16 – RIMBORSI
II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d’Appalto, la stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.
II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell’itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.
II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità:
(a) I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
(b) I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
(c) I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dalla stazione appaltante e verranno rimborsati sulla base di un’indennità calcolata in kilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto.
II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente:
(a) Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta,
(b) L’indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione;
(c) L’indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie;
(d) Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno.
Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 (quattro) giorni per soggiorno.
Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.
II.16.5 La conversione tra l’Euro e le altre valute sarà effettuata mensilmente applicando i tassi di cambio in vigore il penultimo giorno del mese precedente come indicati dalla Banca Centrale Europea o, in base alla disponibilità, forniti dalle delegazioni o altre fonti appropriate prossimi alla suddetta data.
ARTICOLO II.17 – RECUPERO
II.17.1 Se, a norma del Contratto, deve essere recuperato un importo, l’Appaltatore rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.
II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (il tasso di riferimento) più 3.5%. Il tasso di riferimento sarà il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine di pagamento, come pubblicato nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice.
Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull’importo del capitale.
II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è ancora stato effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti all’Appaltatore dall’Istituto.
ARTICOLO II.18 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI
II.18.1 La Stazione appaltante può effettuare controlli e revisioni contabili sull’esecuzione del Contratto, che possono essere svolti direttamente dal personale interno o da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.
Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell’esecuzione del Contratto e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.
La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera spedita dalla Stazione appaltante. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.
II.18.2 Per l’intera durata del Contratto, l’Appaltatore raccoglie, compila, correla, rileva o conserva in altro modo tutta la contabilità, scritture, libri e altre informazioni pertinenti attinenti all’esecuzione del Contratto, in forma documentale o su supporti elettronici facilmente accessibili (“Registrazioni”), e si assicura che i subappaltatori facciano altrettanto.
L’Appaltatore conserva tutti i documenti originali salvati su supporti idonei, compresi gli originali digitalizzati se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.
II.18.3 L’Appaltatore riconosce al personale della Stazione appaltante, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il Contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. L’Appaltatore assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.
II.18.4 Sulla scorta dei risultati della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata all’Appaltatore, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata all’Appaltatore la relazione finale.
Sulla scorta dei risultati definitivi della revisione contabile la Stazione appaltante può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.