SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TRA I COMUNI DI CALCI E VICOPISANO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TRA I COMUNI DI CALCI E VICOPISANO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE
L’anno ........ il giorno ...... del mese di ......., presso la sede del Comune di …………………, via/piazza
………………... n. …., in (Prov. Pisa)
tra
• il COMUNE DI CALCI, con sede in Calci (PI) – Piazza Garibaldi n.1, legalmente rappresentato dal Sig. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Sindaco pro-tempore (o suo delegato), in esecuzione della Delibera Consiliare n.
………..
e
• il COMUNE DI VICOPISANO, con sede in Xxxxxxxxxx (XX) - Xxx xxx Xxxxxxxx x. 0, legalmente rappresentato dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, Sindaco pro-tempore (o suo delegato), in esecuzione della Delibera Consiliare n. ………..
Premesso che:
- i Comuni di Calci e Vicopisano, dotati dei rispettivi Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici nel regime transitorio della L.R.65/2014, hanno stipulato una convenzione ai sensi dell’art.23 della X.X. 00/0000 (Xxx. Atto rep. n.119 del 23/07/2019), per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale, tenuto conto delle similari connotazioni paesaggistiche, ambientali, storico-identitare, urbanistiche ed infrastrutturali relative ai rispettivi territori confinati, che danno l’opportunità di delineare scenari pianificatori coesi nelle finalità gestionali e strategiche;
- con la 1° Conferenza dei Sindaci del 13/08/2019 - ratificata con Del.G.C. di Calci n. 142 del 27/08/2019 e Del.G.C. di Vicopisano n. 73 del 28/08/2019 - i suddetti Comuni associati hanno costituito l’Ufficio di Piano ed hanno approvato le linee programmatiche del “Piano Strutturale intercomunale di Calci e Vicopisano”;
- con Del.C.C. n.48 del 29/08/2019, il Comune di Calci ha dato avvio al procedimento di formazione del suddetto piano, nel ruolo di ente capofila; il Comune di Vicopisano ne ha dato atto con propria Del.C.C.
n.76 del 30/09/2019, quale Ente associato.
Dato atto che:
- la legge urbanistica regionale n. 65/2014, modificata con l’emanazione della L.R. 22 novembre 2019 n. 69 ha introdotto:
- l’art. 10 c.3 lett. a-bis, che contempla il “Piano Operativo Intercomunale” tra gli “Strumenti della Pianificazione urbanistica”;
- l’art. 23bis, che, al comma 1, consente l’esercizio associato per le funzioni della “pianificazione urbanistica”, in estensione all’esercizio sancito dall’art.23 per la “pianificazione territoriale”, subordinando l’approvazione dello strumento operativo alla preventiva approvazione del PS intercomunale. Al comma 2, prevede ulteriori forme di incentivazione per la redazione dei piani operativi intercomunali;
Richiamati altresì, in ordine alla medesima legge regionale 65/2014:
- l’art. 94 c.2bis, che fissa il termine massimo procedurale per la formazione del Piano Strutturale
Intercomunale, come ampliato dalla L.R.69/2019, nella durata massima non superiore a quattro anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5 ed invariabile anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.
- l’art. 95, che dispone le finalità ed i contenuti del “Piano Operativo”, da delinearsi, in conformità al piano strutturale, per disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia nell’ambito territoriale di competenza comunale.
Considerato che i Comuni convenuti, al fine di dotarsi di un unico Piano Operativo, hanno approvato lo schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione urbanistica, rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale di Calci n /…. e Deliberazione del Consiglio
Comunale di Vicopisano n. …./ , immediatamente esecutive;
tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto della convenzione
I Comuni di Calci e Vicopisano convengono, con la presente convenzione, di esercitare in forma associata le funzioni della pianificazione urbanistica finalizzata alla definizione di un unico Piano Operativo intercomunale per il territorio dei due Comuni.
Convengono inoltre di predisporre gli atti necessari per la partecipazione alle forme di incentivazione promosse a tale scopo dalla Regione Toscana.
Articolo 2 – Durata dell’esercizio associato
L’esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Operativo avrà conclusione con l’approvazione del Piano da parte di entrambi i Comuni, salvo quanto previsto dall’art. 23bis della legge regionale o della motivata rinuncia da parte di uno dei comuni aderenti.
In ogni caso la presente convenzione avrà scadenza entro tre anni dalla data di stipula.
Articolo 3 – Organo di indirizzo e coordinamento
Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, i due Comuni confermano l’apposito organo di indirizzo politico e coordinamento organizzativo già costituito per il Piano Strutturale Intercomunale, che è formato dai Sindaci dei due Comuni o loro delegati, con la denominazione di “Conferenza dei Sindaci” .
Articolo 4 – Norme per il funzionamento dell’organo di indirizzo e coordinamento
La Conferenza dei Sindaci si riunisce secondo necessità, previo accordo tra le pa rti, ai sensi del successivo articolo 5.
La conferenza come sopra costituita si esprime sugli indirizzi, sulle spese, sull’organizzazione e su ogni altro argomento attinente la pianificazione territoriale e urbanistica all’unanimità dei suoi componenti.
L’attività della Conferenza dei Sindaci è coadiuvata operativamente dalle strutture tecniche dei Comuni di Calci e Vicopisano, nonché dalle rispettive Commissioni Consiliari.
Articolo 5 - Ente responsabile dell’esercizio associato
Ai soli fini previsti dalla legge regionale n. 65/2014, si conviene di confermare il Comune di Calci come l’Ente responsabile dell’esercizio associato della pianificazione urbanistica, che mantiene il ruolo fino alla scadenza della presente convenzione, assumendo le competenze per il procedimento di cui all’art. 95 della legge regionale.
Articolo 6 – Costituzione dell’Ufficio di Piano
Per il conseguimento della finalità di cui all’articolo 1, i due Comuni confermano l’ufficio associato di Piano già costituito per il Piano Strutturale Intercomunale, eventualmente implementabile o modificabile in base all’organico disponibile.
Il funzionamento dell’Ufficio è garantito mediante l’assegnazione di personale a tempo pieno o a tempo parziale degli Enti aderenti alla presente convenzione, il quale rimane dipendente delle rispettive Amministrazioni concedenti, con i connessi obblighi di legge (adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi).
L’ufficio di Piano inoltre potrà essere coadiuvato da risorse esterne in funzione di consulenza, collaborazione esterna, nel numero e con atti condivisi nella “Conferenza dei Sindaci” di cui all’art. 3.
L’Ufficio di Piano avrà sede negli spazi messi a disposizione dai Comuni di Calci e Vicopisano, assicurandone il collegamento telematico.
Articolo 7 – Risorse per la gestione associata e criteri di ripartizione delle spese
Per le attività dell’Ufficio di piano i Comuni si impegnano ad inserire nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza.
Il costo complessivo per il finanziamento dell’ufficio verrà ripartito tra i comuni aderenti in base a quanto deciso all’unanimità dalla Conferenza dei Sindaci.
In linea generale le spese necessarie per la redazione del Piano Operativo, con esclusione delle spese per il personale dipendente di ciascun Ente assegnato all’Ufficio di Piano e per l’uso di locali ed attrezzature in possesso degli Enti convenzionati, saranno ripartite per il 50% sulla base dell’estensione territoriale dei singoli comuni e per l’altro 50% sulla base della popolazione residente alla data del censimento 2011.
Eventuali studi specifici di settore necessari per aspetti riguardanti esclusivamente l’ambito territoriale di uno dei due Comuni saranno totalmente a carico di quest’ultimo.
Articolo 8 – Recesso dalla convenzione
I Comuni aderenti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.
Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per l’attività di cui all’articolo 1, che dovranno essere coperte, per la parte di competenza, per tutti gli impegni presi fino alla data di recesso, anche se le attività relative fossero ancora in corso.
Articolo 9 - Scioglimento consensuale dalla convenzione
La Conferenza dei Sindaci può, in ogni momento, decidere lo scioglimento consensuale dalla presente convenzione. Con la decisione di scioglimento, la Conferenza decide il consuntivo delle spese e la loro definitiva ripartizione tra gli Enti associati, che si impegnano a rimborsare le eventuali partite debitorie.
Con la stessa decisione, la Conferenza dispone l’assegnazione ai singoli Enti associati dei beni di uso, mobili ed immobili, eventualmente acquisiti con il concorso economico comune.
Articolo 10 - Regolamenti applicabili
Fatte salve le disposizioni di legge relative alla disciplina degli Enti locali, dei contratti di lavoro, degli appalti, della pianificazione urbanistica e di qualsiasi altra norma di legge applicabile all’attività tecnico amministrativa, per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività relative, si applicano i regolamenti interni del comune responsabile dell’esercizio associato.
Il Sindaco del Comune di Calci Il Sindaco del Comune di Vicopisano
(o suo delegato) (o suo delegato)