DETERMINAZIONE
PROVINCIA DI PIACENZA
Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti
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DETERMINAZIONE
Proposta n. 1260/2018
Determ. n. 1052 del 23/10/2018
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO DELLA PROVINCIA..
IL DIRIGENTE
Richiamati:
la delibera di Consiglio provinciale n. 39 del 15/12/2017 ad oggetto ”Bilancio di Previsione 2018/2020 e Dup 2018/2020. Approvazione” e successive modifiche;
il Provvedimento del Presidente n. 150 del 27/12/2017 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg). Esercizi 2018/2020” da ultimo modificato con Provvedimento n. 68 dell'1 agosto 2018 a seguito della nuova articolazione organizzativa dell'Ente;
il Decreto Presidenziale n. 15 del 26.07.2018 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio di staff “Personale, Affari Generali e Contratti”;
Atteso che:
questa Provincia non dispone di un'Avvocatura interna e che per la difesa in qualsiasi giudizio, di ogni ordine e grado, è indispensabile ricorrere ad un legale esterno;
fra gli obiettivi assegnati nel Peg a questo Ufficio, figura la “creazione Albo dei legali di cui avvalersi”;
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la normativa di riferimento è costituita dal D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli appalti);
che le norme del Codice che vengono in rilievo sono gli artt. 4 e 17 e l'Allegato IX nella parte dedicata ai servizi. L'art. 4 dispone: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”. L' art. 17 elenca invece i casi di esclusione indicando al punto d) i servizi legali e, in particolare, le prestazioni professionali rese da un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche (punto 1.2);
l'Allegato IX al suddetto Codice fa riferimento ai “servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)”;
Atteso, inoltre, che:
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nell'esercizio del potere di regolazione riconosciutole dall'art. 213 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, ha predisposto Linee Guida sull'affidamento dei servizi legali sulle quali si è espressa la commissione speciale del Consiglio di Stato con parere
n. 2017 pubblicato il 3 agosto 2018;
con il suddetto parere, il Consiglio di Stato inquadra la prestazione di servizi legali in due differenti tipologie di contratti a seconda delle esigenze da soddisfare e dunque alla funzione svolta:
1. il contratto d'opera intellettuale, che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (art. 2229 e segg. Cod.Civ.) in base ad un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (quale la difesa e rappresentanza in una singola causa)
2. il contratto di appalto di servizi, che comporta un'organizzazione imprenditoriale e gestione a proprio rischio (art. 1655 Cod.Civ.), che consiste in una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del committente. Una struttura contrattuale tipica, dunque, del contratto di fornitura di servizi, dove la prestazione è predeterminata nei suoi contenuti sostanziali ma non riferita a uno specifico bisogno (quel determinato contenzioso) già precedentemente individuato.
Considerato che
secondo le indicazioni dell' Anac e della Commissione speciale del Consiglio di Stato, la stazione appaltante deve pertanto predisporre un Albo di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento dell'incarico, eventualmente suddiviso per settore di competenza e costituito dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale;
che i criteri di selezione devono muovere dalla valutazione del curriculum professionale e delle esperienze in relazione alla competenza funzionale dell'amministrazione e che, sempre secondo il Consiglio di Stato, i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono: esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso, la pregressa proficua collaborazione con la stazione appaltante, il costo della prestazione nel caso di sostanziale equivalenza fra profili professionali;
Visto lo schema di Xxxxxx, qui allegato quale parte integrante, per la costituzione di un Albo di avvocati cui affidare incarichi esterni di difesa in giudizio nel contenzioso amministrativo, penale, civile, del lavoro e tributario;
Ritenuto, altresì, di riservarsi, in caso di proposizione o difesa in appello, la facoltà di affidare l'incarico al difensore del grado precedente e di ricorrere a professionisti non inseriti nell'Albo se, trattandosi di specializzazioni e competenze peculiari, queste non figurassero nei curricula pervenuti;
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese;
Visti:
lo Statuto dell’Ente;
il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
il decreto legislativo n. 50/2016;
il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità;
DISPONE
Per quanto indicato in narrativa:
1. di approvare ed indire l’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, finalizzato alla formazione di un Albo di qualificati avvocati libero professionisti, ad uso interno, articolato in diverse sezioni di competenza per materia e secondo i criteri indicati in premessa;
2. di riservarsi di affidare incarichi ad avvocati non inseriti in Albo, qualora occorressero specializzazioni e competenze peculiari non riscontrabili nei curricula pervenuti;
3. dare atto che il presente provvedimento non comporta spese ed è conforme alle direttive assegnate.
Sottoscritta dal Dirigente (XXXXXXXX XXXXX)
con f xxxx digitale
Determ. n. 1052 del 23/10/2018 pag. 3/3
Alla Provincia di Piacenza Ufficio Affari Generali
Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00- 00000 Xxxxxxxx PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Oggetto: richiesta di iscrizione nell’ Albo degli Avvocati formato presso la Provincia di Piacenza.
Io sottoscritto/a
nato/a a il residente in
, Via , con Studio Legale in , Via
Tel codice fiscale Partita IVA
chiedo di essere inserito/a nella/le seguente/i sezione/i dell’Albo degli avvocati idonei per il conferimento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio della Provincia di Piacenza:
□ Sezione 1. Contenzioso amministrativo
□ Sezione 2. Contenzioso penale
□ Sezione 3. Contenzioso civile
□ Sezione 4. Contenzioso del lavoro
□ Sezione 5. Contenzioso tributario
DICHIARO
Di essere disponibile ad assumere incarichi di assistenza, anche stragiudiziale, e difesa e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza;
Che gli ambiti di specializzazione, in relazione ai quali dichiaro la disponibilità alla rappresentanza e difesa dell’Ente, sono i seguenti:
A tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati dal presso il Consiglio dell’Ordine di ;
2) di essere/non essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori;
3) di non versare in alcuna delle condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;
4) di non avere riportato condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato e di non aver riportato condanne penali non definitive per delitti dolosi;
5) di non aver subìto sanzioni disciplinari definitive;
6) di non avere in corso incarichi contro la Provincia di Piacenza, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni;
7) di impegnarmi a non avere rapporti di patrocinio contro la Provincia di Piacenza, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il personale dell’Ente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni nel periodo di iscrizione nell’Albo provinciale nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’Albo suddetto;
8) di essere in possesso della polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale n.
stipulata con per il
massimale di € previsto dall'art. 3 del Decreto Ministro della Giustizia 22 settembre 2016 e di obbligarmi a mantenerla in essere per tutto il periodo di iscrizione all’Albo provinciale e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’Albo suddetto;
9) di impegnarmi a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi;
10) di impegnarmi a incontrare l’assistito su richiesta e a partecipare agli incontri, per almeno un minimo di tre, presso la sede dell’Ente;
ATTESTO infine
11) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nell’ Avviso pubblico di cui trattasi;
12) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell’iscrizione nell’Albo saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto della normativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 e ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione.
ALLEGO:
A) fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità;
B) curriculum vitae e professionale.
Chiedo di ricevere ogni comunicazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………...
Data, lì………………………….
Firma……………………………………………………………….
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.
In attuazione della Determinazione n. …. in data 2018, è indetto un avviso pubblico
per la formazione di un Albo di Avvocati, ad uso interno, articolato nei vari rami del diritto, da cui attingere per l’affidamento di incarichi di assistenza e patrocinio legale dell’Amministrazione Provinciale innanzi alle Autorità giurisdizionali di ogni ordine e grado.
L’Albo sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione 1. contenzioso amministrativo Sezione 2. contenzioso penale Sezione 3. contenzioso civile
Sezione 4. contenzioso del lavoro
Sezione 5. contenzioso tributario
L’Albo sarà utilizzato anche per la mediazione assistita e l’assistenza stragiudiziale.
Ciascun avvocato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà inoltrare istanza per l’inserimento in una o più sezioni, fino ad un massimo di 2.
L’Albo verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente.
INDICAZIONI GENERALI
L’Albo non costituisce una graduatoria e non presuppone alcuna procedura concorsuale. I nominativi sono inseriti nell’Albo in ordine strettamente alfabetico.
L’Albo sarà interessato da revisioni annuali in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di modifiche pervenute.
La Provincia si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Albo, dandone adeguata motivazione, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni di particolare professionalità, esperienza o specializzazione.
REQUISITI
Possono essere iscritti nell’Albo provinciale gli Avvocati che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione all’ Albo degli Avvocati da almeno 2 (due) anni;
- trovarsi nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016, che devono essere autocertificati nella domanda di candidatura.
La Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di escludere dalla procedura selettiva il Professionista inserito nell'Albo che ha assunto nell'arco degli ultimi due anni un procedimento giudiziario avanti gli Organi giurisdizionali o di mediazione avverso l'Amministrazione provinciale stessa.
La sussistenza dei requisiti soggettivi è condizione per la permanenza nell’Albo; la perdita dei requisiti dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 comporta l’obbligo di cancellazione dall’Albo ed in ogni caso il divieto di conferimento di incarichi.
VALIDITÀ DELL’ALBO E SUO AGGIORNAMENTO
L’albo provinciale, suddiviso nelle varie sezioni, successivamente alla sua approvazione, ha validità di un triennio, ed è aggiornato annualmente.
Nel corso del periodo di validità ciascun iscritto potrà aggiornare il proprio curriculum.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione all’Albo dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione, utilizzando la modulistica predisposta dalla Provincia e allegata al presente Avviso.
La domanda dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso e, pertanto, entro le ore 12 del giorno.....................con le seguenti modalità: via pec all'indirizzo xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx o per raccomandata A.R. indirizzata a “Provincia di Piacenza- Ufficio Affari Generali- Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxx” , oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.
Nella domanda devono essere indicate le sezioni di interesse, per un massimo di due, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal curriculum;
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione di:
- Curriculum vitae, firmato dall’interessato, da cui si possa desumere l’esperienza e la professionalità, con un elenco degli incarichi professionali svolti ritenuti più significativi, indicazione di specializzazioni in specifiche materie, pubblicazioni, etc;
Il Professionista è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) la data di iscrizione all’Albo Professionale e il relativo Ordine di appartenenza;
b) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80, comma 1 - 2 – 4 - 5, del Dlgs. 50/2016;
c) l'assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale;
d) il possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
Non saranno prese in considerazione domande carenti delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti o prive di curriculum. Nel caso di domande incomplete, il Professionista potrà procedere alle integrazioni al fine di essere inserito nei successivi aggiornamenti.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Con la predisposizione dell’Albo, l’Amministrazione provinciale non è in alcun modo vincolata a procedere ad affidamenti di incarichi o servizi. L’inserimento nell’Albo non comporta alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione Provinciale, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale conferimento. La formazione dell’Albo è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata al principio di imparzialità e trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente.
Per procedere agli affidamenti, i soggetti verranno scelti di volta in volta individuandoli nella sezione di riferimento secondo i seguenti criteri:
- sezione di iscrizione: contenzioso amministrativo, penale, civile, giuslavoristico, tributario;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- specializzazioni, competenza tecnica ed esperienza risultanti dal curriculum;
- inesistenza di rapporti di incompatibilità con l’incarico da conferire;
- costo della prestazione;
Nel momento in cui il Professionista accetta per iscritto l’incarico conferito, dovrà rilasciare:
-apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Provinciale, per la durata del rapporto instaurato e l’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, e di non averne avuti nei due anni precedenti il conferimento;
-dichiarazione inerente lo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività professionali e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai fini di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001.
Il Professionista dovrà altresì dichiarare che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di Controparte, predisporrà la richiesta formale di recupero delle somme liquidate a favore della Provincia di Piacenza.
Il Professionista affidatario sarà tenuto a:
-partecipare ad incontri e riunioni, per almeno un numero minimo di tre, presso la Sede provinciale per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell’Ente;
-esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio e in merito all’eventuale utilità per la Provincia di proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell’interesse dell’Ente nella causa;
-segnalare tempestivamente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, proponendo e relazionando sull’opportunità di transigere la lite;
-aggiornare per iscritto l’Ufficio competente sullo stato generale del contenzioso con l’indicazione dell’attività posta in essere e di inviare, prima del deposito, in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito;
- rappresentare preventivamente e per iscritto l’insorgere di motivi eccezionali che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa. In mancanza di detta domanda e soprattutto in assenza di espressa accettazione da parte dell’Ente sulla sussistenza di tali motivi, lo scostamento non darà diritto ad alcuna maggior pretesa;
- indicare i dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
-indicare che la previsione del compenso è in ogni caso onnicomprensiva e potrà essere suscettibile di decurtazioni n caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali, come previste dal D.M. 55/2014 e s.m.i.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
E’ disposta la cancellazione dall’Albo dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Albo;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale della Provincia per un periodo di 60 giorni.
L’Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori della Provincia è pubblico e reso noto sul sito web istituzionale.
Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla Legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.
I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell’Albo e dell’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, si informa che:
-il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell’Albo dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale;
-il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati (art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679);
-i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell’espletamento dell’incarico (art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679);
-il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, l’integrazione, la correzione dei propri dati ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE n. 2016/679;
-l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione obbligatoria per essere inseriti nell'Albo.
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
DISPOSIZIONI FINALI
La Provincia di Piacenza si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca dell’Avviso, di non procedere all’approvazione dell’Albo ovvero di non utilizzare l’Albo nel caso in cui non si rinvenga idonea professionalità nell’ambito dello stesso, ovvero per sopravvenute disposizioni normative.
Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso è possibile rivolgersi a: Provincia di Piacenza- Ufficio Affari Generali, Responsabile del procedimento dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, tel. 0000 000000
Allegati:
modello di domanda
PROVINCIA DI PIACENZA
Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione
Determina N. 1052 del 23/10/2018
Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA..
La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 23/10/2018
Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(XXXXX XXXXXX)
con firma digitale