Accordo
Traduzione1
Accordo
0.748.127.194.94
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Liberia concernente l’allestimento e l’esercizio dei servizi aerei tra i loro singoli territori ed oltre2
Conchiuso a Monrovia il 31 agosto 1961
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 1963 Entrato in vigore il 25 luglio 1963
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Liberia,
considerato che la Svizzera e la Liberia (dappresso «Parti»), fanno parte della Con- venzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale3 (dappresso «conven- zione») e dell’accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali4, firmati a Chicago il 7 dicembre 1944;
desiderosi d’incrementare quanto possibile la cooperazione internazionale nel setto- re degli aerotrasporti, e di conchiudere un accordo concernente l’esercizio dei servi- zi aerei tra i loro singoli territori ed oltre;
hanno designato all’uopo i loro plenipotenziari, i quali debitamente autorizzati, han- no convenuto quanto segue:
Art. I
Per l’applicazione del presente accordo, salvo disposizione contraria:
a. L’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Confederazione Sviz- zera, l’ufficio aeronautico federale5 come anche qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto ufficio, oppure funzioni analoghe; per la Repubblica di Liberia, il Direttore generale delle poste e qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni esercitate da detto Direttore, oppure funzioni analoghe.
b. Le espressioni «servizio aereo» e «impresa di trasporti aerei» hanno il signi- ficato loro attribuito dalla convenzione.
c. L’espressione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato per iscritto, giusta l’articolo III, all’altra Parte.
RU 1963 919; FF
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Rac- colta.
2 DF del 6 marzo 1963 (RU 1963 427)
3 RS 0.748.0
4 RS 0.748.111.2
5 Oggi: Ufficio federale dell’aviazione civile
Art. II
Per esercitare i servizi aerei internazionali regolari, designati nell’allegato, ciascuna Parte, salve restando le disposizioni del presente accordo, concede all’impresa o alle imprese designate dall’altra Parte i privilegi seguenti:
a. di sorvolare il suo territorio, senza atterrarvi;
b. di effettuarvi scali non commerciali;
c. d’imbarcarvi o sbarcarvi, in traffico internazionale e nei punti menzionati in allegato, passeggeri, posta e merci.
Art. III
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare per iscritto all’altra Parte una o più im- prese di trasporti aerei per l’esercizio, in applicazione del presente accordo, dei ser- vizi aerei sulle linee menzionate nell’allegato (dappresso «servizi convenuti» e «li- nee indicate»). La Parte, cui è stata notificata la designazione di un’impresa, deve accordare senz’indugio a quest’impresa designata il permesso d’esercizio richiesto, con riserva delle disposizioni del numero 2 e dell’articolo IX.
2. Le autorità aeronautiche di una delle Parti possono esigere che l’impresa desi- gnata dell’altra, prima di iniziare l’esercizio dei servizi convenuti, indicati al numero 1, provi di essere in grado di soddisfare alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti, che esse applicano, normalmente e abitualmente, all’esercizio dei ser- vizi aerei internazionali.
3. Dopo essere stata designata e autorizzata, giusta le disposizioni del numero 1, l’impresa può, in ogni momento, iniziare l’esercizio dei servizi convenuti.
4. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità, le qualificazioni e le licenze rila- sciati o convalidati da una Parte, e tuttora validi, sono riconosciuti dall’altra Parte per l’esercizio delle linee e dei servizi menzionati nell’allegato. Tuttavia, ciascuna Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità, le qualificazioni e le licenze rilasciati ai propri cittadini da un altro Stato.
Art. IV
1. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale nonchè il loro volo in transito, si applicano parimente all’impresa o alle imprese designate dall’altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita dei passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, segnatamente quanto alle formalità d’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano ai passeggeri, equipaggi, colli postali o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte, per tutto il tempo in cui essi si trovano sul detto territorio.
3. I passeggeri in transito nel territorio di una Parte sottostanno a un controllo sem- plificato; essi sono, ad esempio, dispensati dall’obbligo di presentare un visto o di sottoporsi ad un controllo sanitario. Per i bagagli e le merci in transito non saranno riscossi né dazi né tasse.
4. Ciascuna Parte consente a non accordare preferenze alle proprie imprese, nei confronti di quelle designate dall’altra, quanto all’applicazione dei regolamenti su le dogane, i visti, l’immigrazione, la quarantena, i cambi, nonchè degli altri regola- menti che concernono anche i trasporti aerei.
Art. V
1. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate deve essere adeguata alla domanda.
2. Nell’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti, le imprese designate godono di possibilità uguali ed eque.
3. Le imprese designate devono, sui percorsi comuni, prendere in considerazione i loro interessi reciproci, evitando d’arrecare difficoltà ingiustificate ai rispettivi ser- vizi.
4. I servizi convenuti sono essenzialmente intesi ad offrire una capacità di trasporto commisurata alla domanda di collegamenti tra il Paese cui appartiene l’impresa de- signata e i Paesi di destinazione.
5. Il diritto d’imbarcare e sbarcare sul territorio d’una Parte e nei punti menzionati in allegato, persone o cose del traffico internazionale diretto o proveniente da Paesi terzi, dev’essere esercitato giusta il principio dello sviluppo armonico, proclamato dalle Parti, nonchè in modo tale che la capacità venga adattata:
a. alla domanda di traffico tra il paese d’origine della o delle imprese designate e il Paese di destinazione;
b. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti;
c. alla domanda di traffico da parte delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi locali e regionali.
Art. VI
Ciascuna Parte si obbliga a garantire all’altra il libero trasferimento, al saggio uffi- ciale, dei redditi netti conseguiti, sul proprio territorio, col trasporto di passeggeri, bagagli, posta e merci, dalla o dalle imprese designate di quest’altra Parte. Ove il servizio dei pagamenti fosse disciplinato tra le Parti mediante accordo speciale, si applicheranno le pertinenti disposizioni del medesimo.
Art. VII
Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorchè compilate sulla base di tutti gli elementi utili – compresi il costo dell’esercizio, un beneficio ade- guato e le caratteristiche dei voli – e devono corrispondere alle tariffe riscosse dalle
imprese d’aerotrasporti che già esercitassero quelle linee completamente o in parte. Le tariffe saranno formate giusta le disposizioni seguenti:
a. Le tariffe devono essere possibilmente stabilite di comune intesa tra le im- prese designate, consultate le altre imprese che già esercitassero in tutto o in parte la stessa linea. L’intesa, ove ciò sia possibile, dev’essere conseguita nel quadro dell’Associazione del traffico aereo internazionale. Le tariffe così stabilite saranno proposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti. Le autorità aeronautiche di una Parte, se non approvano le tariffe, ne danno comunicazione scritta alle autorità aeronautiche dell’altra, entro quin- dici giorni dalla data in cui le tariffe erano state proposte all’approvazione od entro un altro termine da stabilire.
b. Se le imprese designate non arrivano a un’intesa, o se le autorità aeronauti- che d’una Parte non approvano le tariffe, la soluzione va ricercata mediante accordi tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
c. Permanendo delle divergenze, si deve ricorrere alla procedura arbitrale di- sposta all’articolo XII.
d. Durante l’allestimento di una nuova tariffa, conforme alle disposizioni del presente articolo, o dell’articolo XII, permangono in vigore le tariffe già ap- plicate.
Art. VIII
1. I carburanti e i pezzi di ricambio, introdotti o imbarcati, nel territorio di una parte, dalla o dalle imprese designate dall’altra ed esclusivamente destinati agli aeromobili di questa, vanno esenti di dazio.
2. Gli aeromobili che la o le imprese designate da una Parte usano per i servizi con- venuti, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l’attrezzatura nor- male e le provviste ch’essi recano a bordo, vanno esenti, nel territorio dell’altra Parte, d’ogni dazio, diritto o tassa; ciò vale anche per gli approvvigionamenti desti- nati ad essere impiegati o consumati durante il volo sopra detto territorio.
Art. IX
Ciascuna Parte si riserva il diritto, dopo aver consultato l’altra, di rifiutare d’accettare la designazione d’un’impresa, di negare o revocare un’autorizzazione d’esercizio o di vincolarla alle condizioni adeguate che sembrassero opportune, quando manchi la prova che la proprietà preponderante e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di detta altra Parte o di cittadini della medesima, op- pure quando l’impresa abbia violato le leggi e i regolamenti o disatteso agli obblighi previsti dal presente accordo.
Art. X
1. Ciascuna parte s’impegna ad assistere, sul proprio territorio, gli aeromobili dell’altra Parte che svolgono i servizi convenuti e che si trovano in stato di emer-
genza. L’assistenza deve essere uguale a quella prestata ad un proprio aeromobile che esercita dei simili servizi internazionali.
2. Se in seguito ad incidente d’un aeromobile d’una Parte sul territorio dell’altra si cagionassero morti, lesioni corporali o gravi danni materiali, della altra Parte dovrà svolgere l’inchiesta. La Parte cui l’aeromobile appartiene è autorizzata a inviare de- gli osservatori che possono assistere all’inchiesta. La Parte che conduce l’inchiesta deve inviare all’altra un rapporto sui risultati della stessa.
Art. XI
Le autorità aeronautiche delle Parti si scambieranno, a richiesta, le statistiche perio- diche, e le altre informazioni, che fossero necessarie per stabilire il volume dei tra- sporti effettuati con servizi convenuti, nonchè l’origine e la destinazione degli stessi.
Art. XII
1. Intervenendo una controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, o del suo allegato, le Parti cercheranno, dapprima, di risolverla mediante negoziati diretti.
2. Se le Parti non riescono a intendersi mediante questi negoziati, esse potranno convenire di sottoporre la controversia alla decisione d’un tribunale arbitrale com- posto di comune intesa, oppure a quella di un qualsiasi tribunale competente che fosse istituito in seno all’OACI, oppure ancora a quella della Corte internazionale di giustizia.
3. Le Parti s’impegnano a conformarsi alle decisioni prese in applicazione del nu- mero 2 e alle sentenze pronunciate giusta le disposizioni del presente articolo.
4. Il tribunale arbitrale decide la ripartizione delle spese e ciascuna Parte conviene di pagarne la propria quota.
Art. XIII
1. Le autorità aeronautiche delle Parti si consulteranno di tanto in tanto per accetare, con spirito di stretta collaborazione, se i principi posti dal presente accordo siano applicati e se i suoi scopi siano sufficientemente realizzati.
2. Le disposizioni del presente accordo possono essere modificate o emendate dalle Parti.
3. Le autorità aeronautiche delle Parti potranno stabilire, di comune intesa, le modi- ficazioni e gli emendamenti dell’allegato.
4. I cambiamenti portati da una delle Parti alle linee convenute, salvo però quelli che concernono i punti serviti dalla o dalle imprese designate sul territorio dell’altra Parte, non sono considerati come modificazioni del presente accordo. Detti cambia- menti unilaterali devono tuttavia essere notificati immediatamente alle autorità aero- nautiche dell’altra Parte.
5. Ove le Parti venissero ad essere vincolate da una convenzione o accordo multila- terale, il presente accordo dovrà essere adattato alle disposizioni di quello.
Art. XIV
L’allegato al presente accordo è parte integrante del medesimo, cosicchè, tranne di- sposizioni contrarie, ogni riferimento all’accordo concerne anche l’allegato.
Art. XV
Il presente accordo e tutti i contratti che vi attengono saranno comunicati per regi- strazione all’OACI.
Art. XVI
Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra la disdetta del presente ac- cordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente all’OACI. In tal ca- so, l’accordo prende fine un anno dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la noti- ficazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta 14 giorni dopo il suo ricevimento da parte dell’OACI.
Art. XVII
Il presente accordo sarà provvisoriamente applicato a contare dal giorno della firma; esso entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, ne sarà stata comunicata reciprocamente la ratificazione.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri go- verni, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto a Monrovia, il 31 agosto 1961, in doppio esemplare in lingua francese e ingle- se, i due testi facendo parimente fede.
Per il Consiglio Federale Svizzero: Per il Governo del Liberia: Xxxx Xxxxxx Mc Xxxxxx A. Deshield Ambasciatore svizzero in Liberia Direttore generale delle poste
della Liberia
Allegato
Tavola I
Linee che possono essere esercitate dalla o dalle imprese designate dalla Liberia:
1. Punti in Liberia, per dei punti intermedi, a destinazione d’un punto in Sviz- zera, nelle due direzioni.
2. Punti in Liberia, per dei punti intermedi, a destinazione d’un punto in Sviz- zera e di punti al di là, nelle due direzioni.
Tavola II
Linee che possono essere esercitate dalla o dalle imprese designate dalla Svizzera:
1. Punti in Svizzera – Madrid – Lisbona o Roma – Algeri o Tunisi o Tripoli – Casablanca o Rabat – Cap Juby – Dakar o Isole del Sale – Conacri – Mon- rovia, nelle due direzioni.
2. Punti in Svizzera – Madrid – Lisbona o Roma – Algeri o Tunisi o Tripoli – Casablanca o Rabat – Cap Juby – Dakar o Isole del Sale – Conacri – Mon- rovia e oltre verso punti in Africa occidentale e in Sudafrica e/o in Sudame- rica, nelle due direzioni.
I punti di ciascuna delle linee specificate possono essere tralasciati durante tutti i voli o parte di essi, a gradimento della o delle imprese designate.