Posted by Francesca Bettocchi on 20 August 2014 at 12:00 AM
F.A.T.C.A. (Foreing Account Tax Compliance Act) SUNT SERVANDA
Posted by Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx on 20 August 2014 at 12:00 AM
In data 10 Gennaio 2014 è stato siglato un accordo Italia-USA in materia di contrasto all’evasione fiscale internazionale, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa Fatca.
Già in precedenza, con la sottoscrizione della Convenzione di Washington del 1999, le due Nazioni avevano stipulato uno scambio automatico di informazioni, anche a fini fiscali, al fine di evitare una doppia imposizione di imposte sul reddito e di prevenire le frodi e le evasioni fiscali.
Con l’Intergovernment Agreement – IGA del gennaio scorso, il cui schema di decreto è ancora al vaglio delle Istituzioni Italiane, gli stati firmatari hanno deciso di superare gli ostacoli interni di natura giuridica e di implementare
il framework normativo Fatca in modo sempre più agevole.
La normativa Fatca venne adottata nel 2010 dagli Stati Uniti ed a seguito dell’accordo Italia-Usa è entrato in vigore in Italia dal 1° Luglio scorso; essa introduce una serie di obblighi di dichiarazione da parte di chi intrattiene rapporti finanziari con soggetti statunitensi.
Oltre all’Italia hanno aderito, tramite lettera di reciproci intenti J( oint agreement), anche altri Paesi Europei, quali Spagna, Francia, Germania e Regno Unito e a formalizzazione di tale intento è stato pubblicato il Model Intergovenment Agreement on Improving Tax Compliance and Implementing FATCA (c.d. Model IGA), che introduce il nuovo sistema di semplificazione per i Paesi Fatca partner, la cui prima stesura risale al 2012 e l’ultima modifica al 4 Novembre 2013.
Per i Paesi aderenti, gli USA hanno stabilito uno slittamento al 1° Luglio 2014 per quanto concerne la comunicazione di dati relativi a potenziali evasori ed anche la sospensione della maggior parte delle sanzioni per i clienti non correttamente identificati (denominati recalcitrant), ivi compreso l’obbligo di chiusura del rapporto e di sfruttare le procedure antiriciclaggio ancora in vigore. I Paesi firmatari si obbligano, di conseguenza, a superare i vincoli interni relativi alla privacy e inerenti il segreto bancario. Decade, inoltre, l’obbligo da parte degli intermediari finanziari di sottoscrivere un accordo diretto con l’Autorità Finanziaria americana (Internal Revenue Service – IRS), rimanendo invariato, invece, quello diretto a censire ed accertare la presenza di contribuenti statunitensi, nonchè a monitorare i flussi monetari in entrata ed in uscita dei propri correntisti.
Per quanto concerne il decreto di attuazione e ratifica dell’accordo, lo stesso contiene e nello specifico individua i soggetti, operatori finanziari (istutiti di credito, assicurazioni, fondi di investimento, sgr, fondazioni, ecc…), obbligati agli adempimenti ivi previsti, nonché le relative scadenze. Gli stessi operatori avevano, inoltre, termine sino all’8 Maggio u.s. per proporre osservazioni in merito.
Dunque, in particolarte la prima tappa per l’attuazione della normativa in questione, ha avuto luogo dal 1° Luglio scorso, data in cui gli enti creditizi e finanziari hanno sottoposto i nuovi clienti ad un mero questionario concernente l’autodichiarazione del cliente stesso a non aver intrattenuto rapporti di genere finanziario con soggetti statunitensi.
La seconda tappa con scadenza 30 Novembre 2014 prevede la registrazione degli Istituti presso il portale dell’IRS al fine di evitare la trattenuta del 30%, che sarà operata come sanzione nei confronti degli enti non inclusi nella lista che verrà stilata dall’Autorità americana.
Un’ulteriore tappa è scadenziata per il 30 Aprile 2015 allorquando i soggetti preposti dovranno censire ed inviare i dati relativi ai rapparti intercorsi con soggetti statunitensi durante il 2014.
Quarta ed ultima tappa è prevista per il 30 Giugno 2015 in cui gli Istituti avranno l’obbligo di analizzare e classificare i rapporti attivati precedentemente al 1/7/2014, e la data slitta ancora al 30 Giugno 2016 per i conti correnti con valori superiori al milione di dollari.
Il decreto in oggetto chiarisce, inoltre, i dati oggetto di informativa, di segnalazione e di obbligo di informazione all’Agenzia delle Entrate.
In particolare viene richiesto agli Istituti dovranno identificare la propria clientela su base differenziata per le persone fisiche e per quelle giuridiche, con maggiore approfondimento per i rapporti sorti dopo il 30 Giugno 2014. Circa i conti sottoscritti da persone fisiche con valore, al saldo, uguale o superiore a 50mila dollari ed inferiore o uguale ad 1milione di dollari vi è l’obbligo di verificare le informazioni rintracciabili elettronicamente conservate negli archivi degli Istituti stessi. Infine per i conti superiori al milione occorre procedere alla verifica cartacea di prove documentali relative ai cinque anni precedenti.
A modesto parere della scrivente la normativa in oggetto, recepita dal nostro ordinamento, riassume e concretizza l’egemonia statunitense nel sistema economico e monetario mondiale, tanto da poter controllare anche i dati e, pertanto, la privacy dei cittadini italiani.
Ancorchè i dati relativi allo stato economico-patrimoniale della persona fisica o giuridica sono semplicemente dati personali e non sensibili, occorre, comunque, che gli Istituti di credito e assicurativi adottino i relativi obblighi stabiliti dal D.Lgs. 196/03, ed in particolare i sistemi di sicurezza inerenti la sicurezza degli stessi.
Appare un’invadente e opinabile ingerenza da parte di uno Stato straniero nei confronti dei cittadini italiani, una sorta di controllo, certo anche del flusso di denaro tra stati e non solamente al fine di controllare e redarguire i comportamenti illeciti di traffico internazionale di denaro “sporco”.
A quanto pare il “Grande Fratello” orwelliano è sempre più presente nella vita quotidiana e non solo a livello nazionale, ma anche internazionale e mondiale.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx) Avvocato in Bologna
.