PATTI PARASOCIALI PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E ACCORDO DI COLLABORAZIONE
COMUNE DI MEDA (c_f078) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0005131/2021 del 05/03/2021 - Cl. 4.5.0
XXXXX XXXXXXXXXXX PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Tra le seguenti parti:
Il Comune di in persona di quale socio di Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Il Comune di in persona di quale socio di Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Il Comune di in persona di quale socio di Brianza Energia Ambiente S.p.A.
……..
……..
Premesso che
− gli enti locali soci di BEA S.p.A. e gli enti locali soci di
hanno deliberato
un’operazione di riorganizzazione societaria secondo il modello dello in house providing, finalizzata a condividere il know-how di XXX Xxxxxxxx S.p.A. sull’attività di smaltimento rifiuti con un’altra società in-house che dispone, a sua volta, di una particolare capacità industriale sull’attività di raccolta rifiuti, in modo da realizzare una gestione integrata dell’intero ciclo di vita dei rifiuti di competenza degli enti territoriali cui le società stesse fanno capo;
− è previsto, inoltre, che i Comuni di Xxxxxxx Xxxxxxxx, Desio, Limbiate, Nova Milanese, Muggiò e Varedo affidino a Bea Gestioni S.p.A., secondo il modello dello in house providing, il servizio di teleriscaldamento, che è stato espressamente qualificato come servizio pubblico locale;
− la predetta operazione, comportante una reciproca acquisizione di partecipazioni tra le predette società in house, a seguito dei maggiori conferimenti di rifiuti garantiti dai Comuni soci di consente a XXX Xxxxxxxx S.p.A. di ricavare un fatturato non inferiore all’80% dall’attività affidata dagli enti locali territoriali controllanti;
− la modifica del modulo gestorio e l’operazione societaria sopra descritta è stata deliberata anche al fine di concludere un accordo tra enti pubblici ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto soddisfa anche le seguenti condizioni:
a) si realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'operazione societaria è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le attività che verranno esercitate sul mercato aperto saranno inferiori al 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
− gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 stabiliscono che l’affidamento diretto della gestione dei servizi secondo il modello dello in house providing presuppone - oltre la totalitaria partecipazione pubblica della società affidataria e l’effettuazione, da parte della stessa, di oltre l’80% delle attività nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti soci o da persone giuridiche controllate dagli stessi Enti soci – che gli Enti soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
− l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce altresì che in caso di una pluralità di soci, il controllo analogo congiunto debba soddisfare le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutti gli Enti soci; b) gli Enti soci sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; c) la società controllata non persegue interessi contrari a quelli degli Enti soci;
− le deliberazioni degli enti locali soci di BEA e degli enti locali soci di con le quali è stata approvata la sopra operazione di riorganizzazione societarie e revisione del modulo gestorio hanno approvato anche la bozza dei presenti Patti parasociali;
− gli enti locali soci di BEA S.p.A. e gli enti locai soci di intendono regolamentare, mediante i presenti Patti parasociali, redatti e approvati ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 175/2016, l’esercizio del controllo analogo congiunto sulle Società BEA Gestioni
S.p.A. e
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
Art. 2 - Espletamento dei servizi pubblici e di altre attività di interesse dei comuni aderenti
1. Il concreto espletamento, da parte di BEA Gestioni S.p.A. del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti, avviene sulla base e in osservanza di contratto di servizio stipulato tra l’affidante e l’affidataria BEA Gestioni S.p.A. Parimenti, Il concreto espletamento, da parte di , dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti avviene sulla base e in osservanza di contratto di servizio stipulato tra l’affidante BEA S.p.A. o suoi Enti soci e l’affidataria . Egualmente, il concreto espletamento, da parte di BEA Gestioni S.p.A. del servizio di teleriscaldamento avviene sulla base e in osservanza di contratto di servizio stipulato tra l’affidante e l’affidataria XXX Xxxxxxxx S.p.A.
2. La gestione associata dei servizi affidati alle Società BEA Gestioni S.p.A. e deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali soci di XXX
S.p.A. e di a prescindere dalla misura delle rispettive quote societarie.
3. Gli Enti locali soci di BEA S.p.A. e gli Enti locali soci di condividono quale valore di riferimento lo sviluppo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti che ponga al centro delle attività svolte dalle medesime società e dalle loro controllate il cittadino, il decoro e la pulizia del territorio, l’ambiente e l’economicità del servizio. In particolare sono condivisi e fanno parte del patrimonio comune i seguenti valori e obiettivi: a) promuovere una corretta gestione dei rifiuti come risorsa, attraverso la raccolta differenziata “porta a porta” finalizzata al recupero di materia e l’attivazione di progetti concreti tesi alla prevenzione, alla riduzione della produzione dei rifiuti; b) adottare, sostenere e sviluppare metodologie di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti; c) valorizzare le esperienze pubbliche virtuose di gestione dei rifiuti, tutelando le aziende pubbliche che in qualunque forma giuridica svolgano il servizio secondo il modello in house, quale modello di gestione fortemente radicato nel territorio in stretta relazione e controllo degli enti pubblici soci; d) valorizzare l’impiantistica di recupero di materia e le fonti di energia rinnovabili; e) incentivare nuovi stili di vita negli enti locali e nelle loro comunità, nonché nuovi stili di atteggiamento aziendale volto alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, attraverso politiche e scelte sobrie e sostenibili; f) calmierare i prezzi dello smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti e valorizzare lo smaltimento per la produzione di energia.
4. Gli Enti locali di BEA S.p.A. e gli Enti locali soci di condividono quali valori di riferimento la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e il perseguimento della sostenibilità ambientale, per cui concepiscono il servizio di teleriscaldamento come servizio pubblico locale che garantisca le finalità di pubblico interesse connesse alla tutela dell’ambiente e all’economicità del servizio.
Art. 3 Partecipazione pubblica
1. In considerazione della rilevanza di pubblico interesse delle attività affidate alle Società BEA Gestioni S.p.A. e _, il capitale sociale delle medesime Società stessa dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici e/o società a totale capitale pubblico. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale. La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.
Art. 4 Direzione politico-amministrativa
1. Nell’ottica di assicurare l’effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte
dalla società BEA Gestioni S.p.A. e gli enti locali soci delle rispettive società
controllanti, BEA S.p.A. e esercitano – di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico- amministrativa delle Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell’autonomia decisionale di detto organo.
Art. 5 – Controllo politico-amministrativo
1. Al fine di assicurare ai soci l’esercizio del controllo analogo posto quale precondizione per l’affidamento secondo la formula dello in house providing, gli enti locali esercitano in concerto tra loro un controllo mediante il Comitato per il controllo analogo istituito nelle Società affidatarie, con il compito di verificare il generale andamento delle Società BEA
Gestioni S.p.A. e e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo
dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalle Società, in relazione alle attività e all’ambito territoriale come disciplinate dai contratti di servizio.
Art. 6 – Controllo dei soci e degli enti affidanti
1. Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico- amministrativo degli enti pubblici soci di BEA S.p.A. e di sulle controllate BEA Gestioni S.p.A. e , gli organi amministrativi e di vigilanza di queste ultime mettono a disposizione delle prime e, per il loro tramite, dei loro enti locali soci, le decisioni assunte dagli organi amministrativi e di vigilanza delle Società BEA Gestioni S.p.A. e , se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali dei rispettivi organi di controllo, nonché una relazione annuale sull’andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l’obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela delle società e delle attività svolte dalle stesse. Per le finalità qui rappresentate, nell’Organo Amministrativo e nel Collegio Sindacale delle rispettive società, dovranno essere nominati un consigliere e un membro del collegio sindacale, su designazione dell’Assemblea di Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di BEA Gestioni S.p.A. e un consigliere e un membro del collegio sindacale, su designazione dell’Assemblea di BEA Gestioni S.p.A., nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., nel rispetto delle previsioni dei relativi Statuti.
2. Ferme le prerogative esercitate per il tramite del Comitato per il controllo analogo di cui all’articolo seguente, ciascun Ente affidante ha il diritto di ottenere dalla Società affidataria tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di propria competenza e può svolgere dei controlli ispettivi in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi affidati.
3. L’Ente affidante elabora e sottopone alla Società affidataria documenti di programmazione in ordine agli obiettivi da perseguire tramite la gestione in house, mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.
4. Ciascun Ente affidante può impartire all’Organo Amministrativo e al Comitato direttive e indirizzi vincolanti relativamente alle decisioni sulla organizzazione e gestione, anche da un punto di vista economico-finanziario, del servizio affidato che abbiano esclusiva attinenza al proprio territorio di riferimento.
5. Ciascun Ente affidante mantiene il potere di modifica degli schemi-tipo dei contratti di servizio che riverberano i propri effetti sull’utenza, da esercitarsi secondo modalità e tempistiche rispettose del principio di leale collaborazione con la Società e i suoi organi.
6. Ove il Comitato e/o l’Organo Amministrativo omettano di provvedere nel senso indicato dal singolo Ente affidante sulla base del punto 4 che precede, resta salva la facoltà, in capo a quest’ultimo, di esercizio del diritto di recesso dal contratto di servizio.
Art. 7 – Comitato per il controllo analogo
1. Negli Statuti delle Società Bea Gestioni S.p.A. e è prevista l’istituzione di un Comitato per il controllo analogo che garantisca il controllo analogo congiunto.
2. Al fine di garantire il controllo analogo congiunto, nel Comitato di Bea Gestioni S.p.A. e nel Comitato di dovranno essere nominati rispettivamente un rappresentante degli enti locali soci di e un rappresentante degli enti locali soci di BEA S.p.A., nelle quote stabilite dai relativi statuti.
3. Il Comitato esercita funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini dell’esercizio del controllo analogo sui servizi affidati.
4. Oltre alle funzioni decisionali, consultive e di indirizzo e controllo che sono definite nel Regolamento del Comitato per il controllo analogo, il Comitato:
a) designa la maggioranza dei componenti dell’Organo Amministrativo della Società, e ne chiede la revoca;
b) designa la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale della Società, e ne chiede la revoca;
c) autorizza l’adozione, da parte dell’Organo Amministrativo, del bilancio di esercizio, del piano industriale, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del rendiconto consuntivo annuale, con potere di valutazione di tutte le questioni comunque relative ai servizi affidati;
d) propone all’Assemblea l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell’art. 2393 c.c.;
e) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell’art. 2395 c.c.;
f) assume le necessarie iniziative nei confronti dell’Organo Amministrativo, ivi incluso l’annullamento e/o la revoca degli atti in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio a cui si riferisce il servizio;
g) riceve direttive, indirizzi e documenti di programmazione dagli Enti affidanti, sulla cui base delinea le prescrizioni amministrative per l’Organo Amministrativo.
Art. 8 - Sanzioni per la violazione dei patti
1. La violazione dei presenti Patti Parasociali costituisce inadempimento grave e comporta il pagamento da parte del soggetto inadempiente di una penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. pari a
.
Art. 9 - Modifiche ai patti e all’accordo
1. Qualsiasi modifica del presente Atto patti dovrà risultare da atto scritto firmato da tutte le parti. Le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i patti e l’accordo ove vengano emanate normative, anche regolamentari, che rendano necessarie o anche solo opportune modifiche dei medesimi, al fine di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti dalle parti.
Art. 10 - Durata
1. I presenti Patti Parasociali hanno durata pari a quella dell’affidamento diretto secondo il modello dello in house providing dei servizi, in conformità a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 175/2016.
2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni dei presenti patti non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le parti si impegnino a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle parti.
Art. 12 – Disposizioni finali e di chiusura
1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina specifica di riferimento, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. Le Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
3. Tutte le spese per il presente atto sono ripartite in parti uguali.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.