LUCIANA PERFETTI
Firmato digitalmente da
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
ACCORDO QUADRO rub. 6944 del 21/12/20C18N = manfellotto
Firmato
digitalmente da
XXXXXXX
XXXXXXXX
O = TRENITALIA
SPA/05403151003
C = IT
per la Fornitura di convogli a trazione diesel-eletCtric=a IT
TRA
TRENITALIA S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.417.782.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 0540151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente Accordo nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore della Direzione Acquisti, in virtù dei poteri alla medesima conferiti dal Consiglio di Amministrazione di Trenitalia nella seduta del 19/12/2018;
(di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”)
E
la Società HITACHI RAIL ITALY S.p.A., con sede in Napoli, via Argine n.425, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 13264171003, la quale interviene nel presente Accordo nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società;
(di seguito per brevità denominata “Fornitore”)
(“Trenitalia” e il “Fornitore” congiuntamente di seguito denominate “Parti”)
PREMESSO CHE
a) Trenitalia S.p.A. intende concludere un Accordo Quadro (di seguito, per brevità, denominato anche “Accordo”) per l’affidamento in appalto della fornitura a nuovo di convogli a trazione diesel-elettrica per il trasporto regionale, comprensiva di full- service manutentivo (di seguito, per brevità, “Fornitura”);
b) per la conclusione dell’Accordo Quadro è stata indetta la gara a procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, a seguito del bando pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 093-182702 il 16/05/2017;
c) nel termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, stabilito dal bando al 05/07/2017, sono pervenute nove domande di partecipazione;
d) a seguito della lettera di invito del 03/08/2017, quattro operatori hanno presentato offerta;
e) stante la tipologia di procedura esperita, la facoltà prevista dalla lettera di invito, nonché lo stato della graduatoria, la stazione appaltante, al fine di garantire pienamente il preminente interesse pubblico ad acquisire materiale rotabile di alta qualità al prezzo più conveniente, ha aperto la fase di negoziazione/rilancio con le prime due classificate;
f) all’esito della fase di negoziazione/rilancio, con Delibera n.135 del 27/07/2018, comunicata con nota prot. TRNIT-DACQ\P\2018\0041689 del 27/07/2018, ricevuta dal Fornitore in pari data, è stata disposta l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro all’Impresa Hitachi Rail Italy S.p.A.;
g) in data 30 agosto 2018, Alstom Ferroviaria S.p.A., terza in graduatoria, ha notificato ricorso al Tar Lazio per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione;
h) in data 11 settembre 2018, Stadler Bussnag AG, seconda in graduatoria, ha notificato ricorso al Tar Lazio per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione;
i) il Tar Lazio ha fissato l’udienza per la trattazione congiunta di entrambi i ricorsi all’udienza pubblica del 6 febbraio 2019;
j) tenuto conto della ineludibile necessità di Trenitalia di acquisire il nuovo materiale rotabile al fine di ottemperare agli obblighi assunti nei confronti delle Regioni nell’ambito dei Contratti di Servizio, nonché in considerazione del quadro normativo di riferimento, risulta possibile procedere alla stipula del presente Accordo Quadro;
k) il Fornitore ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla richiesta di ogni pretesa, rivendicazione di qualsiasi natura legata al mancato raggiungimento del minimo garantito di cui al successivo articolo 3, comma 3, nell’ipotesi di esito negativo del contenzioso suindicato;
l) con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare le modalità di effettuazione ed i corrispettivi dovuti per la Fornitura che Trenitalia, nel periodo di validità dell’Accordo, ordinerà al Fornitore, attraverso la stipula di Contratti Applicativi;
Tutto quanto sopra premesso
Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Valore delle Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ARTICOLO 2
Definizioni
a) “Accordo Quadro” (AQ): il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati;
b) “AMIS per esercizio commerciale”: Autorizzazione alla Messa in Servizio del materiale rotabile, rilasciata dall’ANSF per l’esercizio commerciale;
c) “AMIS per prove”: Autorizzazione alla Messa in Servizio del materiale rotabile, rilasciata dall’ANSF per l’effettuazione delle prove in linea;
d) “ANSF”: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;
e) “Attestato di positive verifiche in esercizio”: documento rilasciato da Trenitalia al termine del periodo di verifiche in esercizio commerciale;
f) “Avaria critica”: anormalità di funzionamento o inconveniente che determina malfunzionamenti ai rotabili e/o sottosistemi, come meglio definita nel Capitolato Tecnico Organizzativo allegato al presente Accordo;
g) “Catalogo degli allestimenti del treno”: documento compreso nell’offerta del Fornitore ed allegato al presente Accordo Quadro nel quale sono elencati i diversi possibili allestimenti dei convogli offerti;
h) “Comunicazione di fine garanzia”: effettuata da Trenitalia alla scadenza del periodo di garanzia di ciascun rotabile;
i) “Contratto Applicativo” (CA): il contratto stipulato tra Trenitalia e l’aggiudicatario, quale contratto attuativo dell’Accordo Quadro, disciplinante unitamente a quest’ultimo l’esecuzione della fornitura;
j) “Diesel Multiple Unit” (DMU): convogli a composizione bloccata a trazione Diesel-Elettrica;
k) “Fornitore” o “Appaltatore”: l’aggiudicatario (l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, sottoscrittore del presente Accordo Quadro;
l) “Mock-up rappresentativo”: riproduzione al vero del rotabile o parti di esso per fini commerciali;
m) “Piano della qualità” (PdQ): documento redatto dal Fornitore in conformità alla norma UNI EN ISO 10005 per la gestione in qualità dell’appalto;
n) “Strumento di gestione della fornitura” (SGF): strumento informatico predisposto dal Fornitore che consente di monitorare lo stato di avanzamento della fornitura;
o) “Verbale di consegna”: documento formalizzato tra Trenitalia e il Fornitore attestante la consegna di ciascun rotabile, coincidente con il momento del passaggio di proprietà dello stesso.
ARTICOLO 3
Oggetto
Il presente Accordo regola la fornitura a favore di Trenitalia di convogli a trazione diesel-elettrica per il servizio ferroviario regionale (di seguito nel presente atto e nei relativi allegati denominati anche “treni”, “rotabili” o “convogli”) aventi le
caratteristiche, prestazioni e profilo di missione indicati nel Capitolato Tecnico Organizzativo (di seguito, per brevità, “CTO”), nonché nell’offerta del Fornitore.
Il Fornitore si impegna – alle condizioni e con le modalità previste dal presente Accordo e dagli atti ivi richiamati – a fornire a Trenitalia, nel periodo di validità del presente atto, fino ad un massimo di 135 convogli.
Fermo quanto stabilito agli ultimi tre commi del successivo art. 20, nel periodo di durata di cui al successivo art. 6, Trenitalia si impegna a richiedere la fornitura di 70 convogli, quantità che costituisce il minimo garantito del presente Accordo.
Trenitalia si impegna a stipulare, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, i primi tre Contratti Applicativi per la fornitura complessiva di 29 treni, di cui 11 in composizione A e 18 in composizione B. Limitatamente ai treni di cui ai primi tre Contratti Applicativi, i termini di consegna di cui al successivo art. 10 decorreranno dalla stipula del presente Accordo.
La fornitura dei treni verrà richiesta da Trenitalia mediante la stipula di successivi Contratti Applicativi, come disciplinato al successivo art. 4.
Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il full-service manutentivo di I e II livello dei treni forniti comprensivo dei materiali necessari, alle condizioni e con le modalità previste dal presente Accordo e dagli atti ivi richiamati.
La Fornitura comprende altresì:
i) il conseguimento dell’AMIS definitiva per l’esercizio commerciale alle prestazioni contrattuali, in ottemperanza alle Disposizioni e Decreti che emana l’ANSF in materia e la successiva cessione a Trenitalia;
ii) l’assistenza tecnica durante il periodo di garanzia;
iii) tutto il materiale documentario;
iv) l’erogazione dei corsi di formazione al personale tecnico di Trenitalia;
v) le attrezzature speciali e i sistemi di diagnostica;
vi) due “mock up rappresentativi” al vero del rotabile o parti di esso per fini commerciali e rappresentazioni virtuali delle principali ambientazioni; i mock-up devono poter essere esposti anche in ambienti esterni; all’interno dei mock-up deve essere realizzato un allestimento rappresentativo degli interni area viaggiatori;
vii) tutte le ulteriori prestazioni previste nel Capitolato Tecnico Organizzativo e/o negli altri allegati al presente Accordo;
viii) tutte le ulteriori prestazioni necessarie ed opportune affinché i rotabili siano perfettamente funzionanti, idonei all’uso al quale sono destinati ed aventi le caratteristiche prestazionali e di buon funzionamento previste nel presente Accordo e/o nei suoi allegati.
La fornitura dei treni, comprensiva del full-service manutentivo, verrà richiesta da Trenitalia mediante la stipula di successivi Contratti Applicativi, come disciplinato al successivo art. 4.
ARTICOLO 3bis
Clausola di non esclusiva
La stipula del presente Accordo Quadro non comporta alcun vincolo di esclusiva a favore del Fornitore, fatte salve le quantità minime garantite di cui al precedente art.3.
ARTICOLO 4
Disciplina dei Contratti Applicativi
Trenitalia ordinerà la fornitura dei convogli, comprensiva del full service manutentivo, mediante l’invio al fornitore di Contratti Applicativi che il Fornitore dovrà restituire a Trenitalia sottoscritti entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla loro ricezione.
In caso di ritardo o di mancata restituzione si applica quanto previsto ai successivi artt. 19 e 20.
In tale occasione saranno definiti:
a) il numero e la configurazione dei convogli ordinati, fermo restando che tale numero non potrà essere inferiore a 5 (cinque). Nel caso in cui l’ordine di fornitura avvenga in continuità rispetto ad una fornitura già in corso, secondo i termini stabiliti dal successivo art. 10.4, Trenitalia potrà ordinare anche un numero di convogli inferiore a 5;
b) quanti tra i convogli ordinati dovranno essere attrezzati con Sotto Sistema di Bordo ERTMS-High Density;
c) l’esatta quantificazione dell’importo della cauzione ai sensi del successivo art. 12.2.1;
d) l’indicazione dell’impianto o degli impianti assegnatari dei treni, ove erogare il full-service manutentivo;
e) gli allestimenti nell’ambito del “catalogo” offerto dal Fornitore, qualora già scelti da Trenitalia.
La scelta degli allestimenti dei convogli di cui al precedente punto e) non costituirà variazione ai sensi del successivo art. 16. Nell’ambito dei primi contratti applicativi, stipulati contestualmente al presente Accordo, Trenitalia comunicherà al fornitore la scelta degli allestimenti dei convogli entro 3 (tre) mesi dalla stipula dei contratti medesimi. Per i contratti applicativi stipulati successivamente ai primi, il termine di cui sopra è pari ad 1 (uno) mese.
ARTICOLO 5
Normativa e prescrizioni tecniche applicabili alla fornitura e allegati
La fornitura sarà disciplinata dal presente Accordo e dai seguenti documenti che, anche se non allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
a) il presente Accordo Quadro;
b) Contratti Applicativi di cui allo schema Allegato 1 al presente Accordo;
c) “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (altrove denominate, per brevità, nel presente atto “C.G.C.”), approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (Allegato 2);
d) Risposte ai Quesiti (Allegato 3bis)
e) Capitolato Tecnico Organizzativo (Allegato 3);
f) Offerta Tecnica del Fornitore (Allegato 4);
g) Catalogo degli allestimenti del treno (Allegato 5);
h) Listino dei materiali di maggior rilievo “TOP33” (Allegato 6)
i) Schemi di cauzione (Allegato 7);
j) Dichiarazione del Fornitore annessa all’Accordo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile (Allegato 8).
Il predetto ordine dei documenti costituisce criterio di priorità in caso di eventuale contrasto tra uno o più di essi.
Tutte le prestazioni, attività ed operazioni richieste per l’espletamento della Fornitura devono essere eseguite dal Fornitore nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati, nonché nei documenti in esso richiamati. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
ARTICOLO 6
Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della relativa stipula.
Trenitalia si riserva la facoltà – cui il Fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre proroghe annuali del presente Accordo ai
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx e condizioni sino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni. La facoltà potrà essere esercitata, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza dell’Accordo, mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di lettera raccomandata A/R.
Fatta salva la facoltà di cui all’art. 14.2 delle C.G.C., il presente Accordo cesserà i propri effetti al raggiungimento della quantità massima di treni ordinati da Trenitalia, prevista al precedente art. 3.
Resta inteso che Trenitalia sarà in facoltà di stipulare i Contratti Applicativi per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 7
Corrispettivi
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, saranno riconosciuti al Fornitore i seguenti corrispettivi:
7.1. Prezzo unitario per la fornitura di ciascun convoglio in composizione A:
€ 5.497.000,00 (euro cinquemilioniquattrocentonovantasettemila/00) per ciascun convoglio
7.2. Prezzo unitario per la fornitura di ciascun convoglio in composizione B:
€ 6.557.700,00 (euro seimilionicinquecentocinquantasettemilasettecento/00) per ciascun convoglio
7.3. Prezzo per il full-service manutentivo di I livello dei convogli forniti: 1,11 €/km (unovirgolaundici euro/chilometro)
Tale corrispettivo è da intendersi unico e valido sia per i convogli in composizione A sia per i convogli in composizione B.
Durante il periodo di garanzia di ciascun convoglio di cui al successivo art. 17.1, il prezzo suindicato sarà ridotto del 30% (trentapercento), in ragione delle attività erogate in regime di Assistenza Tecnica in garanzia ed incluse nel prezzo di fornitura dei convogli.
7.4. Prezzo per il full-service manutentivo di II livello dei convogli forniti: 0,57 €/km (zerovirgolacinquantasette euro/chilometro)
Tale corrispettivo è da intendersi unico e valido sia per i convogli in composizione A sia per i convogli in composizione B.
7.5. Prezzo orario della manodopera necessaria per le attività supplementari rientranti nel servizio di manutenzione:
29,70 €/h (ventinovevirgolasettanta euro/ora)
7.6. Prezzi unitari per la fornitura dei materiali di maggior rilievo, indicati nel listino Allegato 6 al presente Accordo.
Per l’esecuzione della prestazione opzionale di cui al successivo art. 15, sarà riconosciuto al Fornitore il seguente corrispettivo:
7.7. Incremento del prezzo unitario per la fornitura di ciascun convoglio di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 per l’attrezzaggio con Sotto Sistema di Bordo ERTMS- High Density:
€ 77.000,00 (euro settantasettemila/00) per ciascun convoglio
Tale corrispettivo è da intendersi unico e valido sia per i convogli in composizione A sia per i convogli in composizione B.
I suddetti corrispettivi devono intendersi revisionabili in base al successivo art. 8.
In riferimento al precedente art 7.6, i prezzi dei ricambi componenti il listino in parola, devono intendersi fissi ed invariabili per i primi 2 (due) anni successivi alla consegna del primo treno del primo contratto applicativo. Successivamente si applicherà quanto previsto per l’adeguamento ISTAT di cui al successivo art.8.
I suddetti corrispettivi sono comprensivi e remunerativi di tutto quanto necessario per la buona e tempestiva esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente Accordo, che dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con consegna dei rotabili, nei tempi pattuiti, perfettamente funzionanti, idonei all’uso al quale sono destinati ed aventi - per tutto il periodo di vita utile degli stessi, pari ad almeno 25 (venticinque) anni dalla consegna - le qualità e le caratteristiche prestazionali e di buon funzionamento previste, nonché di tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo e/o nei suoi Allegati.
L’importo presunto del presente Accordo corrispondente alla quantità massima di convogli di cui al precedente art.3 comprendente anche il valore stimato delle voci 7.3 e
7.4 per la durata quindicennale del servizio è pari ad € 1.229.944.500,00 (euro unmiliardoduecentoventinovemilioninovecentoquarantaquattromilacinquecento/00) IVA esclusa.
Il suddetto importo non comprende i costi della sicurezza da interferenze – connesse all’esecuzione delle attività manutentive previste dalla fornitura - che saranno di volta in volta quantificati da Trenitalia e corrisposti al Fornitore nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo.
ARTICOLO 8
Adeguamento ISTAT
I prezzi indicati al precedente art. 7 – fatta eccezione per i pagamenti di cui al successivo art. 9.1.1, lettere da a) a d) e fatto salvo quanto previsto in relazione a quelli di cui al precedente art.7.6 – saranno assoggettati ad adeguamento automatico, in aumento o in diminuzione, in misura corrispondente alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - Settore Ateco 2007 - 0040 (beni intermedi); l’adeguamento è calcolato sulle variazioni dell’indice ISTAT indicato, con
cadenza di 12 (dodici) mesi rispetto all’indice di riferimento valido nel mese di presentazione dell’offerta secondo la seguente formula:
Ci = Co * ISTATi/ISTATo dove:
Ci = corrispettivo economico da applicare nell'i-esima annualità
Co = corrispettivo economico di riferimento (stabilito in sede di offerta) ISTATi = indice ISTAT, valore di cui sopra all’anno i-esimo;
ISTATo = indice ISTAT di riferimento pari al valore annuo per l’anno di presentazione offerta.
Resta inteso che qualora il ritardo nell’emissione dell’entrata merci sia dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali da parte del Fornitore, non si terrà conto della variazione eventualmente intervenuta durante tale intervallo di tempo.
ARTICOLO 9
Ripartizione e modalità di pagamento
9.1 Ripartizione dei pagamenti relativi alla fornitura dei convogli
I corrispettivi di cui ai precedenti artt. 7.1 e 7.2 - eventualmente incrementati del corrispettivo di cui al precedente art. 7.7 - saranno riconosciuti al Fornitore al completamento di specifiche milestones di fornitura, come di seguito indicato.
9.1.1 Primi Contratti Applicativi
Il pagamento del corrispettivo complessivo relativo alla sola fornitura dei convogli dei primi Contratti Applicativi stipulati contestualmente al presente Accordo, sarà ripartito come segue:
a) 5% del corrispettivo complessivo: alla prima verifica da parte di Trenitalia dell’accettabilità del PdQ e dello “Strumento di gestione della fornitura” ai sensi delle norme di riferimento.
b) 5% del corrispettivo complessivo: all’approvazione da parte di Trenitalia di allestimenti e mock-up di cui al par. 1.1. x.xx 8, dell’Allegato 3.
c) 4% del corrispettivo complessivo: al primo rilascio - anche in forma provvisoria
– dell’ “AMIS per prove” da parte dell'ANSF e della corrispondente circolabilità da parte del gestore dell'infrastruttura.
d) 6% del corrispettivo complessivo: al primo rilascio - anche in forma provvisoria
– dell’ “AMIS per esercizio commerciale”, alle prestazioni contrattuali, da parte dell’ANSF e della corrispondente circolabilità da parte del gestore dell’infrastruttura.
e) 77% del corrispettivo unitario: a seguito della emissione da parte di Trenitalia del “Verbale di consegna” di ciascun treno.
f) 3% del corrispettivo unitario: a seguito dell'emissione dell’ “Attestato di positive verifiche in esercizio” di ciascun treno da parte di Trenitalia. L’emissione dell’Attestato è subordinata alla consegna di tutto il materiale documentario e all'effettuazione dei corsi di formazione al personale tecnico di Trenitalia nei tempi richiesti così come meglio specificato nell’Allegato 3.
9.1.2 Contratti Applicativi successivi
Il pagamento del corrispettivo complessivo relativo alla sola fornitura dei convogli dei Contratti Applicativi successivi sarà ripartito come segue:
a) 10% del corrispettivo complessivo: all’approvazione da parte di Trenitalia degli allestimenti del treno e aggiornamento del materiale documentario correlato;
b) 87% del corrispettivo unitario: a seguito della emissione da parte di Trenitalia del “Verbale di consegna” di ciascun treno.
c) 3% del corrispettivo unitario: a seguito dell'emissione dell’ “Attestato di positive verifiche in esercizio” di ciascun treno da parte di Trenitalia. L’emissione dell’Attestato è subordinata alla consegna di tutto il materiale documentario e all'effettuazione dei corsi di formazione al personale tecnico di Trenitalia nei tempi richiesti così come meglio specificato nell’Allegato 3.
9.2 Pagamenti relativi al full-service manutentivo
Per quanto attiene il servizio di manutenzione di I livello, con cadenza mensile, entro i 30 (trenta) giorni successivi al mese di riferimento, Trenitalia provvederà a computare i chilometri percorsi, nel mese in esame, da tutti i treni componenti la flotta del Contratto Applicativo. Il corrispettivo sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario di cui al precedente art. 7.3 per il numero di chilometri come sopra calcolato, al netto delle detrazioni per le eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 19.
Per quanto attiene il servizio di manutenzione di II livello, con cadenza mensile, entro i 30 (trenta) giorni successivi al mese di riferimento, Trenitalia provvederà a contabilizzare le attività di II livello completate nel mese di riferimento su ciascun treno componente la flotta del Contratto Applicativo. Il corrispettivo sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario di cui al precedente art. 7.4 per il numero di chilometri percorsi dal treno rispetto al precedente intervento di II livello (o, per la prima manutenzione ciclica, dalla data di consegna del treno), al netto delle detrazioni per le eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 19.
Per quanto attiene i servizi supplementari di cui al successivo art. 11.6, con cadenza mensile, entro i 30 (trenta) giorni successivi al mese di riferimento, Trenitalia provvederà a computare le prestazioni rese dal fornitore nel mese di riferimento in termini di ore di manodopera e materiali. L’importo spettante al fornitore sarà quantificato sulla base dei preventivi di spesa accettati da Trenitalia, al netto delle detrazioni per le eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 19.
L’importo per costi della sicurezza da interferenze indicato nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, verrà corrisposto al fornitore in occasione del primo pagamento utile relativo al full-service manutentivo.
9.3 Termini e modalità di pagamento
Entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascuno dei termini indicati ai precedenti punti del presente articolo, Trenitalia provvederà ad emettere ed inviare all’Appaltatore – mediante caricamento diretto nel Portale Ferservizi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) – un documento contabile denominato “Entrata Merci” con il quale sarà autorizzata l’emissione della fattura.
Una volta ricevuto il documento di entrata merci, il fornitore emetterà fattura per l’importo risultante dal documento medesimo.
I dati del documento di entrata merci dovranno essere esattamente citati sulla fattura, in quanto tale documento costituisce il benestare alla liquidazione delle prestazioni.
Resta inteso che l’emissione del Certificato di “Entrata Merci” è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, attestante l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati rispettivamente dall’Appaltatore e dai subappaltatori medesimi (ivi compresi quelli operanti in regime di distacco) nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, riferite al periodo di riferimento;
b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori attestante il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale (ed eventuali accordi integrativi) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto;
c) DM 10 virtuale nonché eventuali bonifici ai Fondi di previdenza complementare e Modelli F24 (dalla data dell’ultimo pagamento) con riguardo ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, riferite al periodo di riferimento, elencati nella dichiarazione di cui alla precedente lettera a).
Ai fini di ciascun pagamento, Trenitalia acquisirà d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero – dell’Appaltatore e dei subappaltatori dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma
5 del predetto art. 30, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni
contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva.
In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori, Trenitalia procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
In applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo la procedura prevista dall’art. 57 delle C.G.C.
Le fatture dovranno essere intestate a:
TRENITALIA S.p.A. – Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00000 XXXX
ed inviate mediante caricamento diretto nel Portale Ferservizi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) del formato immagine fattura (PDF). Successivamente Ferservizi provvederà a materializzare su supporto cartaceo il predetto documento, che costituirà l’originale della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972 come modificato dal X.Xxx. 52/2004.
Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici del Fornitore (denominazione – codice fiscale – partita IVA) e alla data di emissione, dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire il pagamento del corrispettivo ed in particolare:
✓ estremi del contratto;
✓ C.D.C. (Centro di Costo);
✓ coordinate bancarie del Fornitore (cod. IBAN);
✓ “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a Trenitalia ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
A tal fine il Fornitore ha comunicato i seguenti estremi di Conto corrente dedicato: cod. IBAN XX00X0000000000000000000000, acceso presso INTESA SAN PAOLO;
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso:
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Napoli (NA) il 06/10/1952, c.f. MNFMRZ52R06F839T;
- Xxxx X’Xxxxxx, nato a Napoli (NA) il 14/11/1966, c.f. DQLLCU66S14F839Y;
- Xxxxxxx Xxxxx, nato a Pomigliano D’arco (NA) il 25/05/1964, c.f. MGORLF64E25G812F;
- Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli (NA) il 26/06/1972, c.f. SBLSFN72H26F839G.
I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente. Nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo sarà indicato il CIG derivato rispetto al CIG assegnato al presente Accordo Quadro (CIG n.7041347F59).
ARTICOLO 10
Termini di Consegna
I rotabili oggetto della fornitura dovranno essere consegnati – con le modalità descritte al par. 2.7 del Capitolato Tecnico Organizzativo (Allegato 3) – secondo i termini offerti dal Fornitore e di seguito indicati:
10.1. termine di consegna del primo treno del primo Contratto Applicativo: 31-esimo (trentunesimo) mese dalla data di ricezione da parte del fornitore del contratto inviato da Trenitalia per la stipula;
10.2. termine di raggiungimento del rate di consegne a regime: 1 (uno) mese dalla consegna del primo treno di cui al precedente punto 10.1;
10.3. numero di treni in consegna a regime, mantenuto costante per tutta la durata della fornitura, pari a 8 (otto) treni/mese;
10.4. termine per la continuità delle consegne a regime. Qualora Trenitalia trasmetta un nuovo Contratto Applicativo per la stipula entro il termine di 10 (dieci) mesi in anticipo rispetto alla data di consegna dell’ultimo treno della fornitura in corso, il Fornitore ne garantisce la continuità delle consegne senza interruzioni entro il limite del precedente punto 10.3. Non si applicheranno conseguentemente i termini di cui al punto 10.5;
10.5. termine per la riattivazione della linea produttiva. Qualora Trenitalia trasmetta un nuovo Contratto Applicativo per la stipula oltre il termine di cui al precedente punto 10.4 il fornitore garantisce il raggiungimento del rate di consegne a regime entro 12 (dodici) mesi dall’invio del contratto applicativo.
Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula di ciascun Contratto Applicativo il Fornitore dovrà presentare il Piano di Consegna dei rotabili. Tale Piano dovrà eseguirsi senza soluzione di continuità, nel rispetto dei termini sopra specificati.
Ai fini del calcolo dei mesi di consegna, si terrà conto anche del mese di agosto.
Trenitalia potrà emettere più Contratti Applicativi in parallelo, fermo restando il limite di cui al precedente punto 10.3.
11.1 Oggetto
ARTICOLO 11
Full-service manutentivo
Il full-service manutentivo dei treni (di seguito, per brevità, “Servizio”) consiste
essenzialmente nella manutenzione programmata di primo e di secondo livello, nella manutenzione correttiva per i convogli non più in garanzia, nonché in tutte le attività manutentive previste nel Capitolato Tecnico Organizzativo, nell’Offerta Tecnica del Fornitore e/o negli altri allegati al presente Accordo.
Il Servizio sarà misurato secondo il sistema di indicatori definito al par. 4.5 del CTO; in particolare il Servizio dovrà essere svolto in modo da garantire che i convogli rispettino i valori prestazionali di: affidabilità (α) pari a 8,00 (ottovirgolazerozero) avarie critiche per complesso/1.000.0000 km, disponibilità (δ) pari al 94,5% (novantaquattrovirgolacinque percento) ed un indice di puntualità che garantisca ritardi inferiori a 5 minuti.
Trenitalia misurerà inoltre l’efficienza del servizio di manutenzione prendendo ad esame lo scostamento tra il numero di OdL per la manutenzione programmata di primo livello chiusi nei tempi dichiarati in offerta dal fornitore ed il numero totale di OdL di manutenzione programmata di primo livello.
A tal fine, il Fornitore è tenuto a prestare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a conseguire, con esattezza e regolarità, i risultati attesi.
11.2 Durata
Il Servizio ha durata di 15 (quindici) anni dalla consegna di ciascun convoglio ordinato.
L’avvio del Servizio avverrà contestualmente alla firma del verbale di consegna del primo treno di ogni Contratto Applicativo.
Trenitalia si riserva la facoltà – cui il Fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre la proroga del Servizio ai medesimi patti e condizioni fino ad ulteriori 10 (dieci) anni, al fine di garantire il servizio di manutenzione per tutta la vita utile dei treni pari a 25 (venticinque) anni. La facoltà potrà essere esercitata, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R.
Al verificarsi delle condizioni di termine del servizio – ad esempio nei casi di scadenza naturale della durata, mancata proroga da parte di Trenitalia, recesso o risoluzione – il Fornitore dovrà attenersi a quanto prescritto al par. 4.21 del CTO ed in particolare dovrà procedere senza ritardo, alle medesime condizioni stabilite nel presente Accordo, ad affiancare il personale di Trenitalia – o il personale di altra società che sarà indicata da Trenitalia – per il tempo necessario, al fine di consentire la completa formazione del personale destinato da Trenitalia alla manutenzione dei treni
11.3 Luogo di esecuzione
Il Servizio sarà effettuato presso gli impianti manutentivi di Trenitalia indicati nel contratto applicativo, all’interno di adeguati appositi spazi concessi in comodato d’uso al Fornitore.
Nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, nel caso in cui i treni destinati a una singola Direzione Regionale/Provinciale siano inferiori a 10, questi verranno assegnati a un solo impianto manutentivo; flotte superiori o uguali a 10 treni potranno essere assegnate fino a due impianti manutentivi per Direzione Regionale/Provinciale.
Nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, Trenitalia si riserva la facoltà – cui il Fornitore presta sin d’ora il proprio consenso – di ridistribuire i treni tra le varie Direzioni Regionali anche più volte nel periodo di durata del Servizio, entro il limite del 40% (quaranta per cento) in aumento o in diminuzione rispetto alla consistenza iniziale della flotta del Contratto Applicativo. Tale facoltà potrà essere esercitata con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto all’effettiva ridistribuzione dei treni e non comporterà alcun onere aggiuntivo per Trenitalia. Il fornitore si impegna pertanto a svolgere il servizio ai medesimi patti, prezzi e condizioni ed in particolare a garantire il mantenimento dei valori prestazionali stabiliti dal presente Accordo.
11.4 Modalità di esecuzione
Il Servizio, così come descritto nell’allegato Capitolato Tecnico Organizzativo e nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite nella COCS n. 30.6 del 03/08/2018 e s.m.i. (di seguito, per brevità, definita COCS) allegata al presente Accordo, verrà svolto dal Fornitore con propria organizzazione di personale e mezzi e con piena assunzione del rischio d’impresa, alle condizioni, norme, disposizioni, prescrizioni e quant’altro previsto nel presente Accordo e nei documenti che, allegati allo stesso o comunque in esso richiamati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Per l’esecuzione del Servizio il Fornitore è tenuto a prestare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo e relativi allegati.
Il Fornitore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del Servizio affidato la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo, senza che l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
Il Fornitore riconosce che il Servizio è elemento essenziale per l’immagine di Trenitalia e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei Servizi.
Resta di competenza esclusiva del Fornitore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel Servizio. Il Fornitore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di Trenitalia. Il Fornitore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile del Accordo, secondo quanto stabilito nel successivo art. 34: il personale del Fornitore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dal Fornitore medesimo.
Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Accordo, il Fornitore si impegna:
1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto ed all’azione nei confronti del committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o il Fornitore non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale;
2. nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui il Fornitore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – il Fornitore medesimo si impegna a corrispondere a Trenitalia, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente Accordo – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a Trenitalia, un importo pari a complessivi euro € 20.000,00 (euro ventimila/00); somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dal Fornitore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.
Trenitalia si riserva la facoltà di pretendere l’allontanamento dai propri impianti – a semplice richiesta – di uno o più dipendenti del Fornitore: in tal caso Trenitalia avrà facoltà di inibire l’ingresso ai propri impianti di tale/i dipendente/i, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni e/o giustificare eventuali propri inadempimenti.
Prima dell’inizio del Servizio e secondo necessità nel corso di validità dello stesso, Trenitalia ed il Fornitore definiscono – sulla base della documentazione contrattuale e della disciplina di cui ai par. 4.17 e 4.19.7 del CTO, nonché nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.2.3 della COCS n. 30.6 del 03/08/2018 – la Procedura di Interfaccia al fine di disciplinare le modalità operative relative alle interazioni riguardanti gli aspetti attinenti alla Sicurezza di Esercizio.
Il Fornitore – in ottemperanza a quanto previsto dalla COCS si obbliga ad assicurare:
a) il rispetto dei Piani e delle Disposizioni di Manutenzione/riparazione/revisione, forniti dal Committente, da dimostrare con la tracciabilità delle operazioni di manutenzione effettuate;
b) il controllo della conformità dei ricambi utilizzati per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione, sia quelli di nuova acquisizione che quelli riparati;
c) la gestione della documentazione tecnica (ad es. il recepimento della documentazione tecnica ricevuta, l’aggiornamento, la distribuzione al proprio personale, ecc.);
d) l’impiego di personale in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi del Decreto ANSF 4/2012 recante “Norme ANSF per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”;
e) il possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) per garantire nel tempo il mantenimento delle abilitazioni.
Inoltre il Fornitore dovrà consegnare a Trenitalia, prima dell’inizio del Servizio oggetto dell’appalto, la seguente documentazione:
a) attestazione da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato di conformità delle Abilitazioni alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto secondo quanto previsto al par.3.2 lettera i) del sub-allegato 1 alla predetta COCS;
b) attestazione da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato di conformità dell’Elenco manutentori secondo quanto previsto al par. 3.2 lettera
ii) del sub-allegato 1 alla predetta COCS.
Il Fornitore, durante la vigenza del presente Accordo e prima dell’inizio delle attività di manutenzione su organi di sicurezza del materiale rotabile, dovrà fornire periodicamente e comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti:
a) Elenco dei Manutentori Abilitati ad operare sugli organi di sicurezza del materiale rotabile oggetto dell’appalto, predisposto in conformità a quanto indicato nel paragrafo 2.1 del sub-allegato 1 alla predetta COCS, con cadenza semestrale e comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
b) Certificazione di Conformità del proprio SGC rilasciato da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato, rispondente ai requisiti di cui al par.
3.2. lettera iii) del suballegato 1 alla predetta COCS, ovvero in alternativa, certificazione IRIS (International Railway Industry Standard) in ottemperanza a quanto previsto al par. 3.3 del sub-allegato 1 alla predetta COCS, da produrre con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
c) Attestazione di conformità delle Abilitazioni alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, secondo quanto previsto al par.3.2 lettera i) del sub-allegato 1 alla predetta COCS, da produrre in caso di modifiche alla tipologia di Abilitazione;
d) Attestazione da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato dell’effettiva attuazione di tutte le attività previste dal SGC, da produrre con cadenza semestrale il primo anno, annuale per gli anni successivi.
In caso di ricorso al subappalto, il Fornitore si impegna a produrre la predetta documentazione riferita al subappaltatore.
11.5 Termini di esecuzione
Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio nei termini espressamente indicati nel CTO.
11.6 Servizi supplementari compresi nel full-service
Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere al fornitore – che si obbliga sin d’ora ad eseguire – le riparazioni necessarie al ripristino dei rotabili a seguito di atto vandalico oltre la soglia indicata al par. 4.3 del CTO, nonché le riparazioni in seguito a incidenti/inconvenienti d’esercizio non di responsabilità del fornitore.
In entrambe le circostanze, il fornitore dovrà presentare un preventivo di spesa con indicazione di:
a. materiali occorrenti alle riparazioni/ripristini e relativa valorizzazione economica sulla base dei prezzi indicati nei listini di cui al successivo art. 14;
b. manodopera necessaria alle riparazioni/ripristini e relativa valorizzazione economica sulla base del prezzo stabilito al precedente art. 7.5;
c. tempistiche di esecuzione delle lavorazioni.
Le lavorazioni potranno essere avviate solo a seguito di formale accettazione del preventivo di spesa da parte di Trenitalia.
11.7 Controllo del Servizio e della qualità delle prestazioni
Tutte le prestazioni, attività ed operazioni richieste per l’espletamento del Servizio devono essere eseguite dal Fornitore in conformità alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti nel presente Accordo e in tutti gli atti allo stesso allegati o comunque in esso richiamati.
Trenitalia si riserva espressamente la facoltà, alla quale il Fornitore presta sin d’ora incondizionato consenso, di effettuare o far effettuare, in corso di esecuzione del Accordo, audit periodici per valutare la corretta applicazione dei processi da parte del Fornitore medesimo in conformità a quanto disposto dalla richiamata COCS n. 30.6 e s.m.i.
Dell’effettuazione dei controlli sarà informato il Responsabile del Accordo nominato dal Fornitore secondo le modalità di cui al successivo art. 34, che avrà facoltà di presenziarvi direttamente o a mezzo di propri incaricati.
Il controllo di qualità del Servizio verrà effettuato secondo le modalità indicate nel CTO ed in conformità alle prescrizioni ivi riportate.
Il personale preposto al controllo potrà anche avvalersi di strumenti quali videocamere, macchine fotografiche, ecc.
11.8 Contestazioni
Qualora, a seguito di verifica ispettiva, Trenitalia riscontri un’organizzazione inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Accordo, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al CTO, o la scarsa efficienza dell’organizzazione per la qualità, potrà richiedere al Fornitore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.
Inoltre, qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel CTO – Trenitalia abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi del presente Accordo e relativi allegati, Trenitalia stessa provvederà a contestarle al Fornitore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati.
In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo art. 34, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, Trenitalia contesterà per iscritto - in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. - il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente art. 11.4, comma 5.
Il Fornitore s’impegna a provvedere con immediatezza, e comunque entro il termine indicato da Trenitalia, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità contestate.
Restano comunque applicabili, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative alle penali, detrazioni, nonché alla risoluzione del presente Accordo per inadempimento.
ARTICOLO 12
Cauzioni
12.1 Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, il fornitore si impegna a presentare – entro la stipula del primo Contratto Applicativo – la cauzione definitiva di € 12.299.445,00 (euro dodicimilioniduecentonovantanovemilaquattrocentoquarantacinque/00), pari al 1% (uno per cento) dell’importo presunto di cui al precedente art. 7, a mezzo di fideiussione bancaria a prima domanda e senza eccezione alcuna – redatta secondo il testo accettato da Trenitalia.
Trenitalia ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che il Fornitore, né l’Istituto assicuratore, possano opporre eccezioni
– in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi dei danni che essa affermi di aver subito – sulla base dei propri accertamenti – in ragione dell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la somma versata.
Trenitalia potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito la medesima dichiarasse – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi del Fornitore, ivi compresa la riscossione di penali.
Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora Trenitalia se ne sia avvalsa – in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente Accordo.
Il Fornitore è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di Trenitalia, nell’ipotesi in cui emergano a suo carico variazioni sfavorevoli alle condizioni economico-patrimoniali, con altro soggetto dotato dei requisiti di gradimento richiesti in sede di presentazione della cauzione.
La cauzione sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti che Trenitalia affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il Fornitore – entro i sei mesi successivi alla scadenza del presente Accordo e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
12.2 Cauzioni nell’ambito dei Contratti Applicativi
Nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, il Fornitore dovrà costituire le cauzioni di seguito indicate.
12.2.1 A garanzia della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore dovrà costituire, entro 15 giorni dalla sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo, una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto Applicativo medesimo.
12.2.2 A garanzia del rimborso dei pagamenti in acconto previsti ai precedenti art. 9.1.1 milestone da a) a d) e art. 9.1.2 milestone a), quale condizione per l’effettuazione
degli stessi da parte di Trenitalia, il Fornitore dovrà costituire una cauzione per ciascuno dei pagamenti di cui sopra di importo pari al pagamento in acconto medesimo.
12.2.3 A garanzia dell’assenza di vizi occulti sui rotabili così come stabilita al successivo art. 17.3, il Fornitore dovrà costituire, al momento dello svincolo parziale della cauzione di cui al precedente 12.2.1 e quale condizione per lo svincolo parziale della stessa, una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) della quota dell’importo del Contratto Applicativo relativa alla fornitura dei treni.
Le suddette cauzioni dovranno essere costituite mediante fideiussione a prima domanda
– bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi del DM n. 53/2015, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia, stipulata da parte di un istituto di gradimento di Trenitalia. Ogni fideiussione dovrà essere redatta tassativamente secondo i testi messi a disposizione da Trenitalia ed allegati al presente Accordo.
In caso di Raggruppamento o Consorzio, ciascuna garanzia dovrà essere intestata al Raggruppamento o Consorzio stesso.
Trenitalia ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che il Fornitore, né l’Istituto fideiussore, possano opporre eccezioni
– in tutto o in parte delle cauzioni suddette, onde rivalersi di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura, fatta eseguire da terzi, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la somma versata.
Il Fornitore è obbligato a reintegrare le cauzioni suddette qualora Trenitalia se ne sia avvalsa – in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione di ciascun Contratto Applicativo.
Le suddette cauzioni saranno svincolate come segue:
a) Lo svincolo della cauzione di cui al precedente punto 12.2.1 potrà avvenire:
1. un primo svincolo, relativo alla quota a garanzia della fornitura dei convogli, avverrà entro i 30 (trenta) giorni successivi alla “Comunicazione di fine garanzia” dell’ultimo convoglio fornito nell’ambito del Contratto Applicativo e comunque non prima che sia stata costituita la cauzione a garanzia dell’assenza di vizi occulti sui rotabili di cui al precedente 12.2.3;
2. il secondo svincolo, relativo alla quota a garanzia del full-service manutentivo dei convogli, avverrà entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine di durata del full-service manutentivo.
Entrambi gli svincoli saranno effettuati previa deduzione degli eventuali crediti maturati da Trenitalia e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti inerenti l’esecuzione del Contratto Applicativo.
b) Lo svincolo delle cauzioni di cui al precedente punto 12.2.2 verrà effettuato pro- quota al termine di ciascun trimestre, per i treni che in tale periodo abbiano conseguito l’ “Attestato di Positive Verifiche in Esercizio”.
c) Lo svincolo della cauzione di cui al precedente punto 12.2.3 avverrà entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine del periodo di “garanzia per vizi occulti” (definito al successivo art. 17.3) dell’ultimo treno del Contratto Applicativo e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti inerenti la presenza di vizi occulti sui rotabili forniti nell’ambito del Contratto Applicativo medesimo.
ARTICOLO 13
Prestazioni Complementari
Nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, il Fornitore dovrà altresì eseguire le prestazioni di seguito specificate.
13.1 Fornitura materiale documentario
Il Fornitore dovrà fornire su supporto cartaceo e informatico (formati editabili ed in CD-ROM) tutto il materiale documentario (di progetto, di Qualità, RAM, di tipo manualistico, delle attrezzature speciali, SW d’uso e di analisi e di tutto quanto richiesto da ANSF per l’AMIS) relativo ai rotabili oggetto di fornitura, nelle modalità e nel numero di copie indicati al par. 5 del Capitolato Tecnico Organizzativo.
13.2 Corsi d’istruzione
Il Fornitore dovrà provvedere a pianificare, organizzare e fornire un adeguato Sistema di Istruzione del personale del Committente, di qualità e specializzazione tali da rendere il personale addetto all’uso sia a bordo che a terra, alla condotta, alla manutenzione leggera e pesante ecc., idoneo ad utilizzare i rotabili in modo corretto e tale da sfruttarne a pieno le loro caratteristiche, a mantenerne gli standard previsti per tutto il tempo della vita utile ed a esercire i rotabili e gli impianti relativi in modo da garantire la massima qualità dei servizi alla clientela come previsto al par. 6 del Capitolato Tecnico Organizzativo.
13.3 Fornitura attrezzature speciali e sistemi di diagnostica
Entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla consegna del primo treno, il Fornitore dovrà consegnare a Trenitalia le attrezzature speciali e i sistemi di diagnostica di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico Organizzativo.
ARTICOLO 14
Materiali di ricambio, di consumo, decoro e conseguenti ad eventi accidentali
Trenitalia si riserva la facoltà di acquistare i materiali di ricambio e di consumo indicati nel “Listino materiali di maggior rilievo” (Allegato 6 al presente Accordo), a fronte dei corrispettivi disciplinati al precedente art. 7.6 del presente Accordo.
Trenitalia si riserva altresì la facoltà di acquistare i materiali di ricambio e di consumo che saranno indicati nel “Listino completo dei materiali di ricambio e di consumo, di decoro e conseguenti ad eventi accidentali”, presentato dal fornitore nella fase intermedia di sviluppo della progettazione, a fronte dei corrispettivi ivi specificati.
Il Fornitore avrà l’obbligo di fornire tali materiali per tutta la vita utile di ciascun treno stabilita pari ad almeno 25 (venticinque) anni dalla consegna.
La fornitura dei materiali di cui ai predetti commi avverrà nel rispetto di quanto previsto al par. 8.3 del CTO e sarà regolata con apposito contratto, eccezion fatta per i materiali necessari alle attività di cui al precedente art. 11.6.
ARTICOLO 15
Opzione per l’installazione del SSB ERTMS-HD
Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, in occasione dell’invio per la stipula di ciascun Contratto Applicativo, la fornitura di treni dedicati ai servizi ETRMS High Density, attrezzati con Sotto Sistema di Bordo ETCS-ERTMS con le funzioni STM SCMT e STM SSC, secondo quanto specificato al par.1.4.6.1 del Capitolato Tecnico Organizzativo.
Il Fornitore è tenuto a fornire i convogli attrezzati con tale sistema di segnalamento e relativo aggiornamento AMIS nei medesimi termini di consegna di cui al precedente art.10 e con le medesime modalità di cui alla fornitura oggetto del presente Accordo, della quale gli stessi formeranno parte integrante.
ARTICOLO 16
Variazioni
Trenitalia si riserva il diritto di apportare, anche nel corso delle lavorazioni, modifiche ai disegni, alle specifiche tecniche, al Capitolato Tecnico Organizzativo od altro, con l’obbligo da parte del Fornitore di osservare le nuove prescrizioni, salvo accordo tra le Parti sulle eventuali conseguenze di tali modifiche, nei riguardi del prezzo di fornitura e dei termini contrattuali.
Trenitalia si riserva la facoltà di introdurre variazioni nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi, fino a concorrenza del 30% (trenta per cento) dell’importo di cui al precedente art. 7.
Il Fornitore può a sua volta proporre a Trenitalia tutte le modifiche utili o necessarie per
migliorare i procedimenti costruttivi o la qualità e l’affidabilità del prodotto, ma non può eseguire tali modifiche senza l’autorizzazione di Trenitalia stessa.
Nel caso di cui al precedente primo comma, Trenitalia richiederà offerta formale e successivamente convocherà a trattativa il Fornitore per determinare le eventuali variazioni (positive e/o negative) del prezzo e gli impatti sui termini di consegna. Il Fornitore, nella propria offerta, è tenuto a documentare ogni dettaglio delle eventuali variazioni di prezzo e/o dei termini di consegna (comprese le eventuali false spese, dovute cioè ad interventi su lavori già eseguiti o ad inutilizzazione di materiali già approvvigionati e/o già lavorati).
A seguito della trattativa il Fornitore sottoscriverà una propria impegnativa che descriverà le modalità, i prezzi, i tempi di introduzione delle variazioni richieste (sia per i treni ancora da consegnare alla data di accettazione finale sia per gli eventuali tempi di retrofit su quelli già consegnati), gli eventuali impatti sui termini di consegna contrattuali, le ulteriori condizioni di esecuzione e le eventuali false spese comprese le procedure per l’accertamento in contraddittorio delle stesse. Sulla base di tale impegnativa Trenitalia si riserva di effettuare la relativa ordinazione formalizzando le variazioni al contratto. Ulteriori richieste di compenso, successivamente inoltrate al Committente non saranno prese in considerazione e non potranno pertanto essere rimborsate. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle forniture il Fornitore deve inoltre presentare l'elenco completo e dettagliato di tutte le modifiche introdotte, con la specificazione dei rotabili sui quali ciascuna modifica è stata eseguita.
Non possono formare oggetto di richiesta di sovrapprezzo quelle modifiche che dovessero essere richieste da Trenitalia per ovviare a difetti, anormalità od altro dovuti a deficienze di natura progettuale quando il progetto sia stato, in base al contratto, affidato al Fornitore.
Quando il Fornitore, in seguito alle modifiche, sia obbligato a sospendere le lavorazioni o ritenga che le modifiche siano causa di ritardo deve domandare subito, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, per iscritto, che venga concordato un equo prolungamento dei termini contrattuali.
La mancanza di tale domanda od un ritardo nel trasmetterla fanno decadere il Fornitore da ogni diritto di proroga delle consegne.
Non costituiscono variazione ai sensi di quanto sopra, le modifiche la cui esecuzione non comporti costi aggiuntivi e/o ritardi sulle consegne.
ARTICOLO 17
Garanzie
17.1 Garanzia di buon funzionamento
Il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento di ciascun rotabile, assieme,
sotto assieme, componente, parte, pezzo e materiale presente nel rotabile; la durata di tale garanzia decorre, per ciascun rotabile, dalla data di emissione del relativo “Verbale di Consegna” ed è pari a 2 (due) anni.
Durante tale periodo il Fornitore è tenuto ad erogare il Servizio di assistenza tecnica di cui al par 2.7.9 del Capitolato Tecnico Organizzativo.
17.2 Garanzia delle parti, pezzi e materiali installati sul treno
A seguito dell’acquisto da parte di Trenitalia dei materiali di ricambio e consumo di cui al precedente art. 14, le parti, i pezzi e i materiali forniti beneficeranno di un autonomo periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di consegna a Trenitalia.
Fanno eccezione i seguenti assiemi la cui garanzia è da intendersi pari a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di consegna a Trenitalia:
• Carrelli motore;
• Carrello portante;
• Sala motrice completa di riduttore;
• Sala portante;
• Motore termico;
• Generatore elettrico;
• Convertitore di trazione;
• Motore elettrico di trazione;
• Accoppiatore automatico;
• Unità HVAC;
• Convertitore ausiliario.
La disciplina di cui ai precedenti due commi è valida anche per le parti, i pezzi e i materiali installati sul treno nell’ambito del full-service manutentivo di cui al precedente art. 11; per tali materiali la garanzia decorrerà dalla data di installazione sul treno.
17.3 Garanzia per vizi occulti
Il Fornitore è tenuto a garantire l’assenza di vizi occulti su ciascun rotabile, assieme, sotto assieme, componente, parte, pezzo e materiale presente nel rotabile; la durata di tale garanzia decorre, per ciascun rotabile, dalla data di fine garanzia di buon funzionamento di cui al precedente 17.1 ed è pari a 3 (tre) anni.
A tal fine, il Fornitore dovrà costituire apposita cauzione secondo le modalità e nei termini indicati al precedente art. 12.2.3
ARTICOLO 18
Sistema premiante
Trenitalia riconoscerà al Fornitore un premio economico in caso di raggiungimento di
un valore di affidabilità dei convogli migliorativo rispetto al valore offerto in sede di gara ed indicato al precedente art. 11.1.
Nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, con cadenza annuale a partire dal secondo anno di durata del full-service manutentivo, Trenitalia misurerà il valore annuo di affidabilità dell’intera flotta del Contratto Applicativo come segue:
αosservata = n° avarie verificatesi sull’intera flotta del CA nel corso dell’anno / km percorsi dalla flotta del CA nel corso dell’anno
Qualora risulti αosservata < αtarget nell’anno i, Trenitalia riconoscerà al Fornitore un premio pari a:
Bonusi = val€ * (αtarget i - αosservata i) / αtarget i
Dove:
αtarget i è l’obiettivo fissato per l’anno i
αosservata i è l’affidabilità misurata nell’anno i
val €=15.000€ per consistenza della flotta del Contratto Applicativo ≤10 e
val€=30.000 € per consistenza della flotta del Contratto Applicativo >10.
L’obiettivo fissato per l’anno i sarà determinato con le seguenti regole:
1. nel secondo anno di full service manutentivo il valore target sarà pari al valore offerto: αtarget 2 = αofferta
2. se nell’anno i è stato raggiunto il valore target (αosservata i < αtarget i), nell’anno successivo (i+1) il nuovo target sarà così determinato: αtarget i +1=0,95* αtarget i
3. se nell’anno i l’affidabilità misurata risulta essere superiore o uguale a quella target (αosservata i ≥ αtarget i ), nell’anno successivo (i+1) l’obiettivo sarà pari a quello dell’anno precedente (αtarget i+1= αtarget i)
4. se nell’applicazione della formula di cui precedente punto 2 dovesse risultare che αtarget i <0,4 * αofferta il valore target dell’anno i sarà fissato a αtarget i = 0,4 * αofferta
5. se negli anni i-1 ed i l’affidabilità misurata risulta essere superiore a quella target (αosservata i-1 > αtarget i-1 e αosservata i > αtarget i-1), nell’anno successivo (i+1) il target sarà pari a quello dell’anno i-3 (αtarget i+1= αtarget i-3). Se anche nell’anno i+1 l’affidabilità misurata risultasse essere superiore a quella target quest’ultima sarà mantenuta costante per gli anni successivi fin tanto che non si verifichi la condizione di cui al punto 2.
L’esito del monitoraggio sarà comunicato al Fornitore entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di osservazione e non potrà in nessun caso formare oggetto di contestazione. L’eventuale premio spettante al Fornitore sarà liquidato in occasione del primo pagamento utile nell’ambito del full-service manutentivo.
L’eventuale riconoscimento del bonus nell’ambito di un Contratto Applicativo non ha ripercussioni sugli altri Contratti Applicativi, sia precedenti che successivi.
19.1 Clausola generale
ARTICOLO 19
Penali
Le penali indicate nel presente articolo sono considerate dal Fornitore eque e non riducibili. Le penali, cumulabili fra loro, sono applicabili fino al limite massimo del 20% (venti per cento) dell’importo del Contratto Applicativo nell’ambito del quale sono applicate.
In caso di RTI Trenitalia si riserva la facoltà di applicare le penali, comunque maturate, alla Mandataria.
In caso di superamento di tale limite massimo, Trenitalia è in facoltà di applicare quanto previsto al successivo art. 20.
Per ciascuna delle penali di cui al presente articolo resta impregiudicato – fatto salvo quanto previsto al successivo 21.1 comma 2 – il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito da Trenitalia (per danno emergente e lucro cessante).
19.2 Penale per ritardata consegna dei treni
Nell’ipotesi in cui il Fornitore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini indicati nel Piano di Consegna dei rotabili definito nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, è applicata una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinque percento) del prezzo unitario di ciascun treno consegnato in ritardo, per ogni decade o frazione di essa.
19.3 Penale per indisponibilità dei treni
Durante il full-service manutentivo dei treni, qualora a seguito del rilevamento effettuato secondo quanto disciplinato al par. 4.5 del Capitolato Tecnico Organizzativo, si riscontri un valore di disponibilità dei treni inferiore rispetto al valore di disponibilità offerto dal Fornitore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno percento) del prezzo unitario di ciascun treno indisponibile, per ogni giorno di indisponibilità.
Nel solo caso in cui il calcolo di disponibilità basata sull’applicazione della percentuale offerta al numero dei treni della flotta portasse ad una disponibilità teorica del 100%, Trenitalia effettuerà il calcolo dell’indice di disponibilità su base settimanale anziché giornaliera. Conseguentemente, esclusivamente per questi casi, l’eventuale penale sarà anch’essa calcolata su base settimanale anziché giornaliera.
19.4 Penale relativa all’affidabilità dei treni
Durante il full-service manutentivo dei treni, qualora a seguito del rilevamento effettuato secondo quanto disciplinato al par. 4.5 del Capitolato Tecnico Organizzativo, si riscontri un numero di avarie critiche superiore rispetto al valore delle stesse offerto dal Fornitore, verrà applicata una penale pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni avaria critica aggiuntiva rispetto al valore offerto.
19.5 Penale relativa alla puntualità dei treni
Nell’ambito del monitoraggio del full-service manutentivo e delle prestazioni attese dei treni disciplinato al par. 4.5 del CTO, per ogni singolo ritardo uguale o superiore a 5 (cinque) minuti maturato dal treno nelle diverse località durante la marcia e generato da non conformità inerenti le condizioni del materiale treno che influenzino i tempi di percorrenza – inducendo fermo o rallentamento della marcia secondo quanto previsto alla lettera c) del par 4.5.1 del CTO – verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (euro duecento/00).
19.6 Penale relativa all’efficienza del servizio di manutenzione
Nell’ambito del monitoraggio del full-service manutentivo e delle prestazioni attese dei treni disciplinato al par. 4.5 del CTO, qualora si riscontri un valore mensile di Efficienza manutentiva inferiore al 100% verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto al 100%.
19.7 Penale per ritardo nell’esecuzione dei servizi supplementari compresi nel full-service
Nell’ambito dei servizi supplementari di cui al precedente art. 11.6, qualora si riscontri un ritardo nel completamento degli interventi rispetto alle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni indicate dal Fornitore nel preventivo approvato da Trenitalia, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
19.8 Penale per mancata attuazione delle prescrizioni e delle azioni correttive
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine all’uopo assegnato da Trenitalia per l’attuazione delle prescrizioni e delle azioni correttive di cui al precedente art. 11.8 da adottare ai sensi del medesimo articolo, un importo pari a € 1.000 (euro mille/00).
19.9 Penale per ritardata presentazione del Piano di Consegna
Nel caso di ritardata presentazione del Piano di Consegna da parte del Fornitore rispetto al termine indicato al precedente art. 10, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno per ogni giorni di ritardo.
19.10 Penale per ritardo nella sottoscrizione di un Contratto applicativo
In caso di ritardo da parte del Fornitore nella sottoscrizione di un Contratto applicativo rispetto al termine indicato al precedente art. 4 verrà applicata una penale pari al 0,002% (zerovirgolazerozerodue per cento) del valore di tale Contratto per ogni giorno di ritardo.
19.11 Penale per violazione di disposizioni e prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro
Per ogni violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro verrà applicata una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00).
19.12 Richiesta del fornitore di disapplicazione delle penali
Il Fornitore il quale ritenga che Trenitalia abbia applicato una penale ingiustamente non può sospendere o rallentare i tempi di esecuzione dei servizi, di produzione e consegna dei rotabili e/o dei materiali di ricambio o di consumo, ma può presentare apposita riserva scritta, che andrà notificata mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) a Trenitalia entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di comunicazione, da parte di Trenitalia, dell’applicazione della penale, indicando i relativi motivi a supporto della pretesa ingiusta all’applicazione della penale.
Le riserve presentate oltre il termine suddetto o con modalità diverse da quelle suindicate si considereranno tardive, inammissibili e decadute.
A fronte di ciascuna riserva presentata, Trenitalia valuterà se essa sia fondata e comunicherà al Fornitore le proprie determinazioni al riguardo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
ARTICOLO 20
Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., Trenitalia ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro per inadempimento del Fornitore, oltre che nei casi previsti all’art. 61 delle C.G.C., nei casi di seguito indicati:
1. emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011
2. risoluzione per inadempimento anche di un solo Contratto Applicativo;
3. nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, applicazione delle penali di cui al precedente art. 19 (Penali), per un ammontare complessivo eccedente il 20% (venti per cento) dell’importo presunto del contratto stesso;
4. mancata presentazione della cauzione nei termini, nelle forme e nelle modalità prescritte al precedente art. 12 (Cauzioni);
5. in caso di mancata reintegrazione di una delle cauzioni previste al precedente art. 12 (Xxxxxxxx), eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Trenitalia;
6. mancato adempimento all’obbligo di sostituzione del garante originario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di Trenitalia, così come prescritto al precedente art. 12 (Cauzioni);
7. sopravvenienza a carico del Fornitore di misura interdittiva ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
8. in caso di gravi violazioni di legge, con particolare riferimento a disposizioni e prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
9. in caso di mancata osservanza di quanto previsto dall’art 105 del D.Lgs. 50/2016 in materia di subappalto;
10. in caso di revoca di autorizzazioni/licenze o certificazioni, ivi incluse quelle relative alla qualità;
11. in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dal successivo art. 31
(Autorizzazioni);
12. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 11.2 in ordine alla corretta applicazione di tutto quanto disposto dalla COCS n. 30/DT vigente all’atto della stipula del presente Accordo e s.m.i.;
13. in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi di cui al successivo art. 21
(Risarcimento danni/assicurazioni);
14. mancata osservanza degli obblighi previsti dal successivo art 22 (Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro);
15. mancata osservanza degli obblighi previsti dal successivo art 23 (Diritto di Trenitalia di effettuare la manutenzione e la riparazione dei beni forniti);
16. in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi art. 27 (Trasparenza prezzi) e art. 29 (Xxxxxx etico);
17. ritardo superiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi nella restituzione da parte del Fornitore di un Contratto applicativo sottoscritto rispetto al termine indicato al precedente art. 11.1.
Inoltre i Contratti applicativi potranno essere risolti in caso di risoluzione del presente Accordo, in tutti i casi previsti nei precedenti punti da 2 a 16 nonché in caso di raggiungimento del tetto di penali di cui al precedente art. 19.1.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), e comporta il diritto di Trenitalia di incamerare il deposito cauzionale di cui al precedente art. 12, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’eventuale ulteriore danno.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo deve intendersi automaticamente estinto – ferma comunque la piena validità ed efficacia dei contratti applicativi di cui al precedente art. 3, comma 4, nel frattempo stipulati – nel caso di annullamento in via giurisdizionale dell’aggiudicazione disposta nei confronti del Fornitore e comunicata allo stesso con nota prot. TRNIT-DACQ\P\2018\0041689 del 27/07/2018.
Nell’ipotesi di cui al precedente periodo, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni legate ai contratti applicativi di cui al citato art. 3, comma 4 e dichiara, sin da ora, di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni ulteriore pretesa, e/o rivendicazione e/o indennizzo e/o risarcimento di sorta per il mancato raggiungimento del minimo
garantito dei cui al precedente art. 3, comma 3.
Resta fermo in ogni caso l’obbligo del Fornitore ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula dei primi 3 contratti applicativi relativi alla fornitura dei 29 treni.
ARTICOLO 21
Risarcimento danni/assicurazioni
21.1 Responsabilità per danni e Assicurazioni nell’ambito dell’Accordo Quadro e relativi Contratti Applicativi
In caso di vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità e/o anormalità di funzionamento e/o cattivo funzionamento di uno o più rotabili e/o di ogni altro inadempimento alle obbligazioni poste a carico del Fornitore - ai sensi degli Artt. 51 e 62 delle C.G.C., nonché del combinato disposto degli articoli 1490, 1492, 1497 e 1512 del Codice Civile - oltre alla risoluzione del Contratto Applicativo e/o all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 19, resta fermo il diritto di Trenitalia di ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti (per danno emergente e lucro cessante).
Fermo quanto sopra, resta peraltro inteso che il Fornitore, nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, non può essere chiamato a risarcire a Trenitalia danni derivanti da inadempimenti contrattuali per un ammontare, incluse le penali di cui al precedente art. 19, complessivamente superiore all’importo del Contratto Applicativo stesso, ammontare che costituisce il limite massimo di responsabilità del Fornitore per tutto il periodo di durata degli obblighi contrattualmente e/o per legge previsti. Non rientrano in tale ammontare gli importi eventualmente pagati dalla compagnia di assicurazione in conseguenza di quanto previsto nei commi che seguono.
A fronte dei rischi di cui a ciascun Contratto Applicativo, il Fornitore stipulerà – ovvero, qualora già in possesso, produrrà in copia – idonea copertura assicurativa che lo tenga indenne di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), quale civilmente responsabile, per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi a seguito di difetti realizzativi e/o di progettazione dei rotabili e/o dei loro componenti.
Il Fornitore dovrà presentare preventivamente, tre mesi prima della consegna del primo rotabile fornito nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, una bozza di polizza in corso di stipula o un attestato di copertura classificate con rating non inferiore a quelli che verranno indicati da Trenitalia all’atto della stipula del Contratto.
Acquisito il gradimento e le eventuali osservazioni, il Fornitore potrà procedere alla formalizzazione della polizza che dovrà essere consegnata in copia autentica (o
certificato di applicazione) alla consegna del primo rotabile a monte del successivo collaudo da parte di Trenitalia.
La polizza sarà valida, per singolo rotabile, per tutta la durata della garanzia di cui al precedente art. 17 con massimale pari ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00) per sinistro ed in aggregato annuo e reintegrabile in caso di sinistro intervenuto.
La polizza dovrà prevedere:
• come assicurati il Fornitore e i Subappaltatori di cui al successivo art. 25;
• la copertura dei danni indiretti per un massimale pari al massimale generale;
• obbligo di reintegro dei massimali impegnati;
• prevedere che la Compagnia Assicuratrice assuma a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta il risarcimento del danno, designando ove occorra, legali e tecnici;
• prevedere una estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio europeo;
• essere in lingua italiana, eventuali polizze o altra documentazione emesse in una lingua diversa dovranno essere interamente tradotte a cura della Compagnia stessa o dovranno riportare un visto di corrispondenza/accettazione da parte della Compagnia emittente se tradotte da altri soggetti. In ogni caso di contestazione/contenzioso fa fede il testo in italiano;
• la responsabilità prodotto per un massimale pari al massimale generale. Inoltre, la Compagnia di assicurazioni dovrà specificare le seguenti condizioni:
• la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società del Gruppo FS e dei loro dipendenti;
• considerare terzi Trenitalia, le altre società del Gruppo FS, i loro dipendenti ed eventuali altre imprese ferroviarie coinvolte in sinistri;
• notificare a Trenitalia a mezzo di lettera raccomandata A/R, il mancato pagamento delle rate di premio, ferma l’operatività della copertura per 90 (novanta) giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo Trenitalia avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l’ammontare dal corrispettivo dovuto al Fornitore;
• non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza comunicarlo a Trenitalia.
La stipula della polizza di cui al presente articolo non delimita e riduce in nessun modo le responsabilità del Fornitore.
21.2 Responsabilità per danni e Assicurazioni nell’ambito del Full-Service manutentivo
Con riferimento al full-service manutentivo dei treni di cui al precedente art. 11, Trenitalia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al
Fornitore ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del servizio o per qualsiasi altra causa anche estranea a Trenitalia.
Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose di Trenitalia e delle Società del Gruppo F.S.I., ovvero di terzi (cose o persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento del Servizio, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne Trenitalia da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
Allorché si verifichi, comunque in connessione con l’esecuzione del Servizio, un danno derivante, dipendente o connesso con l’esercizio o con il traffico ferroviario, il Fornitore assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente Accordo, dai suoi allegati e dai regolamenti di esercizio, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
A tal fine il fornitore si impegna ad estendere per tutta la durata del full-service manutentivo, inclusa l’eventuale proroga, la polizza di cui al precedente art 21.1, senza modificarne garanzie e clausole, alle attività di cui all’art. 11.
ARTICOLO 22
Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale.
Rispetto dei contratti collettivi di lavoro
Nella qualità di datore di lavoro, l’Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, le norme vigenti in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore è tenuto per tutta la durata dell’appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro, pena l’immediata risoluzione del contratto e salvo il risarcimento del danno.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad utilizzare tipologie contrattuali conformi alla normativa in materia di lavoro e coerenti con le prestazioni lavorative richieste ed effettivamente svolte.
L’Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto – e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori - le condizioni normative e economiche stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore ed alla località in cui si svolgono le prestazioni. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall’Appaltatore anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.
L’Appaltatore è tenuto a fornire a Trenitalia una dichiarazione contenente l’elenco dei lavoratori che prevede di impiegare nell’appalto stesso. In tale elenco dovranno essere inseriti anche eventuali lavoratori operanti in regime di distacco ed alle dipendenze di impresa diversa da quella appaltatrice, nonché eventuali lavoratori in regime di somministrazione. In particolare, detta dichiarazione, da effettuarsi mediante fac-simile fornito da Trenitalia, dovrà essere resa prima dell’effettivo inizio delle attività, oltre che durante l’esecuzione delle stesse, secondo quanto previsto al precedente art. 9.3.
L’Appaltatore dovrà dichiarare, per i lavoratori come sopra individuati, di impegnarsi ad applicare ovvero di applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, applicabili alla propria azienda in relazione all’oggetto dell’appalto, per tutta la durata del contratto medesimo. In particolare, detta dichiarazione, da effettuarsi mediante fac-simile fornito da Trenitalia, dovrà essere resa prima dell’effettivo inizio delle attività, oltre che durante l’esecuzione delle stesse, secondo quanto previsto al precedente art. 9.3.
L’Appaltatore dovrà dichiarare che ai lavoratori occupati nell’appalto e già alle proprie dipendenze alla data di stipula del contratto stesso, è stato fino a tale data regolarmente corrisposto il trattamento retributivo e contributivo, nonché versato ogni importo a titolo di accantonamento relativo al Trattamento di Fine Rapporto, secondo le scelte operate dai dipendenti e nel rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la materia.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9.3, l’Appaltatore si obbliga inoltre ad esibire – a semplice richiesta – l’ulteriore documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale (es. UniEmens) nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, limitatamente alla durata dello stesso.
È comunque fatto divieto all’Appaltatore di acquisire, in via di conferimento, il Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti eventualmente transitati in forza della clausola sociale, la cui assunzione dovrà essere subordinata all’acquisizione di documentazione attestante la cessazione del precedente rapporto di lavoro.
Trenitalia si riserva di procedere (anche tramite soggetti terzi debitamente qualificati e autorizzati) ad una verifica periodica della documentazione aggiuntiva e delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore. Nel caso in cui dalle verifiche emerga che l’Appaltatore abbia fornito documentazione o dichiarazioni false, ovvero che non abbia applicato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ovvero che abbia retribuito i dipendenti in misura inferiore al dovuto o non abbia, totalmente o parzialmente, accantonato in azienda o versato il Trattamento di Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria e/o ai fondi di previdenza complementare come previsto dalla normativa vigente in materia Trenitalia si riserva, previa tempestiva contestazione dell’inadempienza, di non procedere al pagamento di quanto dovuto a residuo o saldo finché l’Appaltatore non dimostri altrimenti di essere in regola con gli adempimenti di legge, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal precedente art 20.
In nessun caso Trenitalia sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore che rimane, al riguardo, unico responsabile.
In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – Trenitalia da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne Trenitalia – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
L’Appaltatore si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne Trenitalia, nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.
L’Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.
Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Contratto, l’Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già
ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese del committente e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente il committente medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere al committente, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto dal committente per la propria difesa tecnica.
ARTICOLO 22-bis
Misure minime di sicurezza informatica
Il Fornitore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del presente contratto.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
3. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti- intrusione);
11. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 23
Diritto di Trenitalia di effettuare la manutenzione e la riparazione/sostituzione dei beni forniti (disciplina della proprietà intellettuale)
Trenitalia ha diritto - senza limiti temporali o di altra natura - di utilizzare gratuitamente la progettazione ed i relativi disegni e documentazione tecnica al fine di effettuare o far effettuare da terzi la manutenzione e la riparazione/sostituzione degli assiemi/sottoassiemi, dei pezzi, dei componenti e dei materiali di ricambio e di consumo dei rotabili oggetto della fornitura.
A tal fine il Fornitore si obbliga a consegnare senza ulteriori oneri a Trenitalia - nel termine previsto nel Piano di Progettazione facente parte del PdQ - copia di tutta la
progettazione e relativi disegni e documentazione tecnica (ivi compresi disegni esecutivi, di dettaglio ed “ex built”, nonché le spiegazioni necessarie ed opportune delle tecniche e know-how costruttivi, con piena trasparenza ed “open book” da parte del Fornitore).
Sempre a tal fine, il Fornitore si obbliga altresì a consentire a Trenitalia l’utilizzazione - sempre nel termine previsto nel Piano di Progettazione - di tutti i brevetti e licenze di utilizzazione degli assiemi/sottoassiemi, dei pezzi, dei componenti e dei materiali di ricambio e di consumo dei rotabili (ivi compresi disegni esecutivi, di dettaglio ed “ex built”, nonché le spiegazioni necessarie ed opportune delle tecniche e know-how costruttivi, con piena trasparenza ed “open book” da parte del Fornitore o del terzo avente il diritto di privativa industriale) coperti da diritto di privativa del Fornitore (e/o del progettista) o di terzi, con diritto di Trenitalia a provvedere a realizzare e/o far realizzare da terzi la manutenzione e la riparazione/ sostituzione dei suddetti assiemi/sottoassiemi, pezzi, componenti e materiali di ricambio e di consumo. La fornitura dei ricambi di cui al presente comma, si intende limitata ai fornitori originali.
Trenitalia fornirà la documentazione del Fornitore solo ai fini della manutenzione, riparazione e sostituzione, o modifica di componenti/sottosistemi.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, Trenitalia avrà il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti (per danno emergente e lucro cessante).
ARTICOLO 24
Cessione del contratto
Il fornitore non può cedere il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Applicativi pena di la nullità degli stessi.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Trenitalia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro
Trenitalia si riserva la facoltà di cedere pro-quota i Contratti Applicativi scaturenti dal presente Accordo Quadro in favore delle Regioni e/o di imprese ferroviarie esercenti i servizi di trasporto pubblico locale così come, ove compatibile con la disciplina vigente, di ricorrere al presente Accordo Quadro per far fronte all'eventuale fabbisogno di rotabili da parte di imprese ferroviarie esercenti i servizi di trasporto pubblico locale in cooperazione con Trenitalia. Il Fornitore potrà opporsi alla cessione per giusta causa, solo nel caso di cessione ad altra impresa ferroviaria (non alle Regioni).
ARTICOLO 25
Subappalti e subcontratti
Il ricorso a subappalti e subcontratti è ammesso con i limiti, le modalità e le condizioni
previste dalle norme vigenti in materia, con particolare riguardo all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nonché all’art. 15 delle C.G.C..
Trenitalia resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed i suoi subaffidatari.
Il Fornitore può subappaltare l’esecuzione delle prestazioni indicate in offerta e precisamente:
▪ realizzazione di strutture cassa e carrelli e relativi sottogruppi;
▪ allestimento casse e carrelli incluso impiantizzazione pneumatica, taglio cavi e relativa connettorizzazione, isolamento termoacustico, preparazione alla verniciatura, verniciatura e/o pellicolatura;
▪ predisposizione e montaggio dei principali impianti dei veicoli che compongono il treno (motore diesel e suoi ausiliari, impianto di trazione, convertitore statico, climatizzazione, porte di salita, freno, impianto elettrico, sistema integrato di controllo comunicazione e diagnostica);
▪ predisposizione e montaggio degli interni dei veicoli che compongono il treno (pavimento e relativi accessori, finestrini, pannellature longitudinali, trasversali e cieli, vestiboli, toilette, telai, porte interne, bagagliere, sedili ed accessori vari);
▪ predisposizione e montaggio della cabina di guida dei veicoli che compongono il treno (testata, arredi di cabina, banco di manovra, logica, telecomando, impianti di segnalamento e sicurezza, nodo, quadri di cabina, impianto freno, impianto di climatizzazione, arredi, accessori e materiali vari di cabina);
▪ attività di collaudo incluso prove di omologazione;
▪ progettazione di massima del treno, progettazione di dettaglio e controllo sulla progettazione di dettaglio;
▪ fornitura del materiale documentario e corsi di istruzione;
▪ gestione della commessa;
▪ assistenza in garanzia dei treni;
▪ prestazioni di logistica ricambi e manutenzione.
L’affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte di Trenitalia previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
1. che l’affidatario del subappalto sia iscritto, se italiano, al Registro delle Imprese o, se straniero in analoghi registri secondo le normative di ciascun Paese;
2. che nei confronti dell’impresa subappaltatrice, non sussista alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011, dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, nonché loro modifiche e integrazioni e dal paragrafo III.1.1) del Bando di gara;
3. che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relativi servizi.
4. che nel contratto di subappalto sia contenuta la seguente clausola con la quale si prevede che il subappaltatore nell’ambito del contratto sottoscritto con Trenitalia, identificato con il CIG n. 7041347F59:
i. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche;
ii. si impegna a dare immediata comunicazione a Trenitalia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose, le verifiche di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 sono estese, al di là degli obblighi di legge, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore per contratti di subappalto d’importo inferiore a € 150.000,00. Le prestazioni oggetto di tali subcontratti non potranno avere inizio prima dell’acquisizione dell’informativa prefettizia di cui al predetto art. 91, o prima della scadenza del termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta alla Prefettura, salvi i casi d’urgenza previsti dalla legge. A tal fine l’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Trenitalia, unitamente al contratto di subappalto e all’ulteriore documentazione richiesta per il rilascio della relativa autorizzazione, i sotto elencati documenti:
1. Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPCM 187/91 circa la composizione societaria;
2. Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dei direttori tecnici, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).
Ciascun contratto di subappalto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli) ovvero contenenti elementi ritenuti da Trenitalia motivatamente rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.
Le prestazioni subappaltate non possono, in tutto o in parte, formare oggetto di ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in apposita clausola del contratto tra l’Appaltatore ed il Subappaltatore.
Inoltre – nel caso in cui in sede di istanza di autorizzazione l’Appaltatore non abbia comunicato la richiesta di pagamento diretto avanzata dal soggetto candidato al subappalto – entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, l’Appaltatore deve trasmettere a Trenitalia copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore stesso all’Impresa subappaltatrice, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata ottemperanza al suddetto obbligo, e fino all’assolvimento dello stesso, Trenitalia sospenderà i pagamenti a favore dell’Appaltatore.
Resta inteso che l’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di Trenitalia per l’esecuzione delle prestazioni di cui innanzi e dei relativi livelli qualitativi nonché di qualsiasi altra conseguenza dell’operato dei Subappaltatori e dei dipendenti di essi. L’Appaltatore assume l’obbligo di dare a Trenitalia la dimostrazione che il Subappaltatore ha la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo.
Gli eventuali altri subcontratti sono regolati dall’articolo 15.5 delle C.G.C..
L’Appaltatore è tenuto ad inserire nei subcontratti la seguente clausola con la quale si prevede che il subcontraente nell’ambito del contratto sottoscritto con Trenitalia, identificato con il CIG n. 7041347F59:
i. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 e successive modifiche;
ii. si impegna a dare immediata comunicazione a Trenitalia ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
iii. si impegna a trasmettere a Trenitalia, per il tramite dell’Appaltatore, copia del subcontratto stipulato.
ARTICOLO 26
Cessione dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dal presente Accordo Quadro possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, Trenitalia può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, Trenitalia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 27
Trasparenza dei prezzi
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 28
Auditing
Il Fornitore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente Accordo, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Trenitalia e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri.
A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di Trenitalia e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l’espletamento delle verifiche di cui sopra. A semplice richiesta di Trenitalia, si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle sub commesse aperte o da aprire a carico dell’accordo, con l’indicazione del soggetto responsabile designato.
ARTICOLO 29
Codice etico
Il Fornitore si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. Detto codice, seppur non allegato al presente Accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il Fornitore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti del art.
1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 30
Protezione dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Trenitalia S.p.A. e Hitachi Rail Italy S.p.A. tratteranno i dati personali acquisiti nella fase di gestione del presente contratto per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente contratto.
I. Titolari del trattamento e DPO
• Trenitalia S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxx. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
• Hitachi Rail Italy S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’ Amministratore Delegato pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxx.xxx con sede legale in Via Argine 425 – 80147 Napoli.
II. Tipologie di dati personali
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato:
• Comuni: dati anagrafici, dati di contatto;
• Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
III. Finalità del Trattamento
In particolare, i dati degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) amministrative o contabili: Natura del conferimento (obbligatoria); Base giuridica (contrattuale);
b) esecuzione di quanto previsto nel presente contratto: Natura del conferimento (obbligatoria); Base giuridica (contrattuale).
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un eventuale rifiuto dell’interessato al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. e/o per Hitachi Rail Italy S.p.A. di dare esecuzione al presente contratto.
IV. Soggetti destinatari dei dati
Soggetti riconducibili a Trenitalia S.p.A.:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
• Altra società del Gruppo FS.
Soggetti riconducibili a Hitachi Rail Italy S.p.A.:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
Soggetti non direttamente riconducibili a Trenitalia S.p.A. e/o a Hitachi Rail Italy S.p.A.:
• Autorità giudiziarie;
• Autorità di pubblica sicurezza;
• Altri soggetti pubblici;
in adempimento di obblighi normativi.
I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Trenitalia S.p.A. e da Hitachi Rail Italy S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia S.p.A. e di Hitachi Rail Italy S.p.A., e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:
• per Trenitalia S.p.A., il Data Manager alla casella mail xxx_xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx, ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
• per Hitachi Rail Italy S.p.A., il Data Manager alla casella mail
V. Diffusione dei dati
I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
VI. Conservazione dei dati
I dati personali degli interessati saranno conservati per:
Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui al par. III, le ttere a) e b): 10 anni dalla cessazione degli effetti del contratto.
VII. Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Trenitalia S.p.A. e a Hitachi Rail Italy S.p.A., l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti a:
- Trenitalia S.p.A., contattabile alla casella mail del Data Manager xxx_xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
- Hitachi Rail Italy S.p.A., contattabile alla casella mail xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxx.xxx. ciascuno per la parte di propria competenza.
Le parti si impegnano ad informare di ciò i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali stessi all’altra parte.
ARTICOLO 31
Autorizzazioni
Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., iscrizioni presso Registri/Albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Fornitura, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
Il Fornitore darà immediata comunicazione a Trenitalia qualora subisca da parte della
P.A. o dell’Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant’altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l’esecuzione della Fornitura. In tal caso Trenitalia avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo, in tutto o in parte, in relazione al evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.
ARTICOLO 32
Spese di stipulazione – Oneri fiscali
Le spese di bollo e di scritturazione del presente Accordo, degli allegati e delle copie occorrenti sono a carico del Fornitore.
I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo, sono a carico delle parti contraenti, secondo legge.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
Il Fornitore dichiara a tutti gli effetti di legge che l’appalto di cui al presente Accordo viene effettuato nell’esercizio di impresa, giusta l’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e che, pertanto, esso, ai
sensi dell’art. 1 del citato D.P.R. n. 633/1972, modificato come innanzi detto, è soggetto all’I.V.A.
ARTICOLO 33
Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro
Trenitalia nomina, quale Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, l’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore pro-tempore della Divisione Passeggeri Regionale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Xxxxxxxxx_Xxxxxxxxxx_Xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx, il quale assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.
Per tale compito, il Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 34
Responsabile dell’Accordo Quadro per conto del Fornitore
Il Fornitore nomina quale Responsabile dell’Accordo Quadro, l’xxx. Xxxxxx Xxxxx, tel. 0000.000000 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, al quale compete l’esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente Accordo.
Per tale compito il Responsabile dell’Accordo Quadro per conto del Fornitore potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 35
Domicilio del Fornitore
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, il Fornitore dichiara il proprio domicilio in Napoli via Argine 425, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di Napoli.
ARTICOLO 36
Controversie, Foro competente e diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
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