DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
TuttoImpresa
Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Produttive
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa, comprensiva di Glossario
• Condizioni di Assicurazione
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
TI 912
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA Gruppo Aviva
TuttoImpresa
Condizioni di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
Art. 3 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita to- tale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Trasloco degli enti assicurati
Qualora l’attività sia trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo sia in quello nuovo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, sempre che la nuova ubi- cazione sia situata nel territorio italiano. Nel caso di assicurazione a primo rischio assoluto il massimo indennizzo per ogni ubicazione si intende stabilito nel 50% della somma assicurata.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento vale quanto disposto dall’art. 5 – Aggravamento del rischio.
Art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal paga- mento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla sca- denza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Art. 9 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore all’anno è prorogata per un anno e così suc- cessivamente.
Qualora trattasi di contratto poliennale, con premio versato in unica soluzione, connesso a mu- tuo o altro contratto di finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, il Contraente può richiedere l’annullamento anticipato della polizza, in questo caso la Società provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa, su richiesta del Contraente, la Società presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla scadenza naturale del contratto; dopo tale data, il rin- novo sarà annuale – salvo venga diversamente indicato - e la Società provvederà all’emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Garanzia Assistenza
La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha la facoltà di cambiare la strut- tura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Art. 13 - Tutela Legale
Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a D.A.S, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Art. 14 - Adeguamento automatico
Le somme assicurate, i massimali ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono sog- getti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’lstituto
Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio suc- cessiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.
Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo le Parti possono rinunciare all’adeguamen- to automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata. Nel caso di rinuncia all’adeguamento automatico le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Non sono soggetti ad adeguamento:
- le franchigie, gli scoperti, i minimi e i massimi risarcimenti;
- le polizze a premio unico anticipato;
- tutte le prestazioni della garanzia Assistenza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza) L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unica- mente per il tramite della Società designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l’istruzione dei sinistri e la quantifica- zione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incari- care esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo
dopo la firma dell’atto relativo.
INCENDIO
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell’ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) fulmine;
3) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
4) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termi- ci, purchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure svilup- patisi da incendio di enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, pur- chè conseguenti agli eventi indennizzabili a termini del presente Settore che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da esse;
5) guasti cagionati dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arresta- re o limitare i danni alle cose assicurate;
6) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo, a primo rischio assoluto, di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro;
7) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
8) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
9) atti vandalici e dolosi, avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, som- mosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma as- sicurata per il fabbricato e/o contenuto, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro; limita- tamente agli atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00;
10) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonchè i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, a seguito di rotture, brecce o lesioni subite dal tetto, dalle pareti o dai serramenti, direttamente causate dalla violenza dei predetti eventi.
Sono compresi i danni:
• da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo pari
al 30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto;
• da gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino ad un importo massimo indennizzabile di € 3.000,00;
• a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, sino ad un massimo indennizzo di
€ 10.000,00, causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto;
• da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento fino alla con- correnza del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 10.000,00. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma as- sicurata per il fabbricato e/o contenuto con applicazione di uno scoperto pari al 10%
dell’indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro;
11) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto
10) eventi atmosferici, verificatesi:
• attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture;
• a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 30% della somma com- plessivamente assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo assoluto di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
12) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
• rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00;
• occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l’Azien- da assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato sino ad un importo mas- simo di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.
Sono, inoltre, comprese:
• le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi rac- cordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
• le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco dell’erogazione del servizio.
Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Resta inteso che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superio- re al 3% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite assoluto di
€ 5.000,00 e previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;
13) le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta-gasolio-kerosene) anche in caso di spargi- mento a seguito di guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, sino ad un massimo indennizzo, a primo rischio assoluto, di € 2.000,00;
14) incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposi- to, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del 10% della somma assi-
curata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000,00;
15) incendio, esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a espo- sizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000,00;
16) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di in- cendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purchè avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporane- amente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite assoluto di € 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% dell’in- dennizzo;
17) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino alla concorrenza di € 1.000,00; la presente estensione non è operante qualora nel contratto risulti attiva la garanzia di cui al Settore
C) Furto.
La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:
18) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo del 10% dell’in- dennizzo, con il massimo assoluto di € 11.000,00;
19) le spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo;
20) il mancato godimento dei locali occupati dall’Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell’importo della pigione presumibile con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
21) la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l’importo del canone percepito dall’Assicurato alla data del sinistro con il massi- mo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
22) i costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato, sino ad un importo massimo del 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 8.000,00.
Art. 1.2 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pa- gherà più del:
a) 20% con il massimo di € 6.000,00 per il denaro;
b) € 15.000,00 per singolo oggetto relativamente a tappeti, oggetti d’arte, valori, argenteria, non costituenti merce dell’attività dichiarata. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) 15% con il massimo di € 15.000,00 relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività dichiarata in polizza;
d) 20% con il massimo di € 10.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante
con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata;
e) 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e docu- menti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventual- mente dovuti a terzi per legge;
f) 30% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza.
Art. 1.3 - Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, nei limiti della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 8.6 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale.
Art. 1.4 - Merci in refrigerazione
La Società indennizza, nel limite della partita assicurata in polizza a tale titolo, i danni causati da:
• mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
• fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx a:
• eventi previsti in polizza;
• accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di con- trollo e di sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzio- ne dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
Per danni non conseguenti a incendio, implosione, esplosione o scoppio - verificatisi nei locali assicurati - la garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il minimo di € 200,00 per sinistro. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzio- ne o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.
Art. 1.5 - Ricorso Terzi
La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza per la predetta partita, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari, da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore. L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in polizza e fino alla concorrenza del 15% dello stesso.
La garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 1.6 - Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una per- sona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di ac- qua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) relativamente alla garanzia prevista dall’art. 1.1 al punto 2) Fulmine – quelli subiti da im- pianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto previsto
all’art. 1.1 – al punto 6) azioni di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
e) a macchinari o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosio- ne o difetto di materiale;
f) da fenomeno elettrico derivante da:
• usura o carenza di manutenzione;
• montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché i danni verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;
• difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
g) relativamente alla garanzia prevista dall’art. 1.1 al punto 9) - Atti vandalici e dolosi:
• di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
• verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazione provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rap- porto con tali eventi;
• di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recin- zioni;
• a cose ed enti mobili all’aperto;
• da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre;
• di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
• da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo di qualsiasi natura;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
h) relativamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al punto 10) - Eventi atmosferici:
• a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressosta- tiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e foto- voltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino;
• a cose ed enti mobili all’aperto, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, tende esterne e installazioni consimili;
• arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
• subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• da formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni d’acqua salvo quanto previsto dall’art.
1.1 punto 11), mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’ac- qua naturali o artificiali;
• da bagnamento all’interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
• arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro.
i) da bagnamento di merci la cui base d’ impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
l) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro co- stituenti parte del fabbricato e/o contenuto;
m) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all’art. 1.1 ai punti 20) mancato godimento dei locali -
21) perdita delle pigioni e 22) costi di urbanizzazione;
n) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
o) relativamente all’art. 1.1 al punto 12) acqua condotta, le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
p) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi - di cui dall’art. 1.5:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose traspor- tate sui mezzi stessi;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali, rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codi- ce Civile nonché gli amministratori delle medesime.
CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)
1) Vincolo
Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato, in mancanza di altro testo datti- loscritto, s’intende operante quello sotto riportato.
La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell’Istituto richiamato sul frontespizio di polizza, pertanto, la Società si obbliga a:
1. riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
2. conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
3. non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istitu- to;
4. pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza biso- gno di concorso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;
5. notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Con- traente, dei premi di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindi- cata è stata consegnata all’Ufficio postale;
6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Isti- tuto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
2) Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
3) Buona fede
A parziale deroga dell’art. 1 delle Norme, l’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incom- plete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzio- nale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
4) Guasti Macchine
Se dal contratto risulta attivato il Settore E) Guasti Macchine la garanzia di cui all’art.1.1 punto
6) azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, di cui al presente Settore A) Incendio non è operante.
5) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
6) Prezzo di vendita
Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Xxxxxxx, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
7) Cose all’aperto
Relativamente a macchinari, attrezzature e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si tro- vano all’aperto, salvo le esclusioni previste - per le singole garanzie - all’art. 1.6 – Esclusioni e deli- mitazioni.
La garanzia è operante purchè i macchinari, le attrezzature e le merci si trovino nell’ambito dell’azienda e poste in area completamente recintata.
8) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al presente Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ già compreso in quelli indicati in polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici e dolosi ed eventi atmosferici
Le garanzie previste dall’art. 1.1- Oggetto dell’assicurazione - ai punti 9) atti vandalici e dolosi e
10) eventi atmosferici - sono escluse dalla presente assicurazione.
B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione
Tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione, di cui al presente Settore A) Incendio, sono prestate con applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per sinistro.
Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo sarà effettuato comunque con l’applicazione di suddetta franchigia; tuttavia la stessa non sarà ulterior- mente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste, dalle singole garanzie, risul- tassero superiori a € 2.000,00.
C) Garanzia limitata per il fabbricato
La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall’art. 1.1 – ai punti 1) incendio, esplo- sione, implosione, scoppio e onda sonica – 2) fulmine – 3) caduta aeromobili – 4) fumo, gas, vapori – 5) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.
D) Spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1.1 al punto 19) spese di demolizione e sgombero, la Società indennizza, per le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, un importo aggiuntivo, a primo rischio assoluto, di € 50.000,00 per sinistro.
INDENNITA’ AGGIUNTIVA
Art. 1.7 - Indennità aggiuntiva
La Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della partita assicurata in polizza, i danni da interruzione di attività in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini del Settore A) Incendio.
Tali danni saranno riconosciuti a titolo di indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 20% di quello liquidato per le partite: fabbricato, rischio locativo, contenuto, merci in refrigerazio- ne, indipendentemente dal verificarsi o meno dell’interruzione dell’attività.
FURTO
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonchè i limiti d’indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l’importo massimo indennizzabile per sinistro e anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nel’ubicazione indicata in polizza o nelle relative dipendenze, in relazione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1) con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura che devono avere caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 – Mezzi di chiusura – del presente Settore, oppure praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavi- menti o nei muri dei locali stessi;
2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3) con uso di chiavi vere anche elettroniche smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicu- rato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale sino alle ore 24 del giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle eventualmente necessarie per la riprogrammazione dell’antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, fino alla concor- renza di € 800,00;
4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture situate in linea verticale a più di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
5) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
nonché i furti commessi:
6) attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
7) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8,00 e le ore 24,00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
8) durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio dell’attività assicu- rata, con rottura delle vetrine;
La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:
9) furto commesso o agevolato da dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibi- sca la copia di tale denuncia alla Società. Resta convenuto che l’importo massimo inden- nizzabile è pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 per il denaro;
10) furto commesso utilizzando, per l’asportazione del contenuto assicurato, veicoli che si tro- vano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato. In tal caso la Società corri- sponderà all’Assicurato l’85% dell’indennizzo restando il 15% rimanente a carico dell’As- sicurato stesso;
11) furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate inerenti l’attività dichiarata, su auto- mezzi non telonati di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio italiano, an- che nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito purchè completamente chiuso e con le portiere bloccate ed i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso. Resto convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite di € 2.500,00 e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino ad un importo massimo del 15% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di €. 4.000,00;
13) furto e/o rapina di merci attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposi- zioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 del presente Settore.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assi- curata per il contenuto con il massimo di € 3.000,00;
14) rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
15) furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicu- rate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, al contenuto in genere verificatisi in occasione del furto o della rapina tentati o consu- mati.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assi- curata per il contenuto con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 3.000,00.
Art. 2.2 - Portavalori
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di:
• xxxxxx e/o rapina;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
• furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del tra- sporto esterno del denaro e dei valori;
purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell’attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’esercizio dell’attività assicurata.
Le garanzie sono prestate a condizione che:
• dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano d’età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni;
• gli eventi previsti dalla presente clausola avvengano durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e in ogni caso nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 2.3 - Limiti d’indennizzo
Della somma assicurata alla partita Contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) del 20% con il massimo di € 3.000,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di
€ 12.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che gli stessi vengano asportati oppure violati:
• mediante rottura e/o scasso;
• con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
• in occasione di rapina anche se iniziata all’esterno dei locali.
Per titoli assoggettabili a procedura d’ammortamento l’assicurazione copre le relative spese,
fino ai limiti suddetti;
b) di € 15.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, oggetti d’arte e servizi d’argenteria non costi- tuenti merci dell’attività dichiarata;
c) del 10% con il massimo di € 2.000,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata;
d) del 10% con il massimo di € 3.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comuni- cante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata;
e) del 10% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipen- denze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza;
f) del 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventual- mente dovuti a terzi per legge.
Art. 2.4 - Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni aper- tura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria
dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metalli- ca diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano confor- mi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Salvo quanto previsto dall’art. 2.1- Oggetto dell’assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora:
• per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di prote- zione sopra indicati;
• il furto, sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi d’uso comune;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, inva- sioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonchè da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposi- zione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, terremoti, maremoti, eruzio- ni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni com- messi od agevolati con dolo o colpa grave da:
• persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
• persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nel- la previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi nonché, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del decimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o d’altri even- tuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Art. 2.6 - Delimitazione degli scoperti
In caso d’applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:
• nella misura massima del 30% qualora non risulti richiamata in polizza la Condizione Particolare F)
Impianto d’allarme a norme IMQ;
• nella misura massima del 40% qualora risulti richiamata in polizza la Condizione Particolare
F) Impianto d’allarme a norme IMQ;
CONDIZIONI SPECIALI FURTO
(che integrano le Condizioni Generali della Sezione Furto)
1) Rischi speciali
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici d’attività: AL14 - Olio d’oli- va - CH07 - Laboratori chimico-farmaceutici - ME02 - Apparecchiature e componenti elettronici - ME03
- Argenteria - ME09 - Elettrodomestici compresi audiovisivi - PE01 - Articoli in pelle - TE01 - Abiti e confezioni in genere - TE08 - Maglierie - VA03- Elettrauto, officine auto - la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo sotto deduzione di una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata, relativa alle singole garanzie, con il massimo di € 2.500,00.
Se in polizza risulta richiamata la Condizione Particolare H) Franchigia a carico dell’Assicurato, tale franchigia, sarà applicata in aggiunta a quella prevista dalla presente Condizione Speciale.
2) Beni in leasing
Sono esclusi dall’assicurazione – salvo diversa pattuizione - i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non sono considerati ai fini della determinazione del valore del contenuto assicurato.
3) Prezzo di vendita
Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Xxxxxxx, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate al sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
E) Mezzi di chiusura di tipo A
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dal pre- sente Settore, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2. Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 75% dell’indennizzo restando il 25% rimanente
a carico dell’Assicurato stesso.
Salvo quanto previsto dall’art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora:
• per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di prote- zione sopra indicati;
• il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strut- ture.
F) Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal Settore B) Furto, che:
• i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q;
• si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
• ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
• farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, so- stituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 70% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
G) Impianto d’allarme generico
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie pre- viste dal presente Settore B) Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.
Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
H) Franchigia a carico dell’Assicurato
Relativamente a tutte le garanzie previste dall’Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione - di cui al presente Settore, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza
con applicazione di una franchigia fissa di € 1.500,00 per sinistro.
J) Abrogazione scoperto previsto dalla Condizione Speciale 1- Furto
Lo scoperto previsto dalla Condizione Speciale 1) per le categorie di rischio in essa indicate, deve intendersi abrogato.
CRISTALLI
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicu- rata in polizza, i danni materiali e diretti di rottura delle lastre avvenuta in occasione di:
• causa accidentale;
• fatto involontario dell’Assicurato o dei suoi dipendenti;
• fatto di terzi;
• furto e tentato furto;
• atti vandalici, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti dolosi delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
• eventi atmosferici compresa la grandine.
Sono, inoltre, indennizzabili i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle la- stre sino ad un importo massimo pari al 20% di quello liquidabile ai termini del presente Settore.
Art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioni L’assicurazione non copre i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una perso- na fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo e da esposi- zione a radiazioni ionizzanti, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione e in mancanza di manutenzione;
e) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni od operazioni di trasloco, lavori di straor- dinaria manutenzione o di ristrutturazione dei locali ove si svolge l’attività esercitata.
Inoltre le rigature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente polizza.
GUASTI MACCHINE
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonchè i limiti d’indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l’importo massimo indennizzabile per sinistro e anno assicurativo. La Società si obbliga ad indennizzare i danni ma- teriali e diretti causati da guasti accidentali alle apparecchiature ed impianti elettronici nonchè alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche, delle attrezzature e/o dei macchinari strumen- tali all’esercizio dell’attività o al servizio del fabbricato, posti nell’ubicazione indicata in polizza, comprese le cose mobili di proprietà di terzi, gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, videogiochi, homecomputers, contenuti nell’abitazione dell’Assicurato comunican- te con l’Azienda, derivanti da:
• errata manovra, negligenza, imperizia;
• mancato o difettoso funzionamento d’apparecchiature di comando o controllo, di condiziona- mento dell’aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;
• errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, purchè siano tra- scorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell’apparecchiatura o dell’impianto e risulti scadu- ta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
• correnti scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro, salvo quanto diversamente stabilito per i seguenti danni:
a) a conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali POS assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attra- versate da corrente dei conduttori assicurati. Nell’ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione, sostenuti per la ripa- razione e/o sostituzione di detti conduttori esterni;
b) pannelli solari e fotovoltaici.
Il danno è garantito sino ad un importo massimo di € 3.000,00 previa applicazione di una fran- chigia di € 250,00 per sinistro.
La Società indennizza inoltre:
c) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo con il limite di € 3.000,00;
d) le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
Art. 4.2 - Aumento dell’indennizzo
La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente artico- lo 4.1 - Oggetto dell’assicurazione - per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per:
• la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
• la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 150.00;
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da:
• spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroni- che, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro ripara- zione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini del presente Settore;
• le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l’uso di apparecchiature so- stitutive, applicazione di altri metodi di lavoro e per l’utilizzo di servizi effettuati da terzi, al fine di proseguire l’attività interrotta a causa del mancato funzionamento, totale o parziale, delle apparecchiature o degli impianti;
• spese per le ore straordinarie di lavoro connesse alla riparazione o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate;
• spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sosti- tutive;
• spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
La garanzia è prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.
Art. 4.3 - Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni e/o guasti:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una per- sona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi, trasporti o trasferimenti fuori dall’Azienda e le relative operazioni di carico e scarico;
e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
f) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano con- nessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
g) causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purchè il sinistro sia in relazione ai predetti eventi;
h) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavora- zione, telefoni cellulari, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l’olio di trasformatori e degli interruttori;
i) assicurati o assicurabili con altri Settori della presente polizza, salvo quanto previsto dall’art. 4.1 quarto punto: correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purchè il sinistro sia in relazione ai predetti eventi;
m) a veicoli a motore in genere;
n) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi
altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all’art. 4.2 - Aumento dell’indennizzo - lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:
o) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
p) a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
q) a perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono inden- nizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.
In relazione alla garanzia prestata dall’art. 4.2 - Aumento dell’indennizzo lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:
r) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
s) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
t) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.
CONDIZIONI SPECIALI GUASTI MACCHINE
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Guasti Macchine)
1) Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzabili anche i danni determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.
2) Beni in leasing
Sono esclusi dall’assicurazione – salvo diversa pattuizione - i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
RESPONSABILITÁ CIVILE
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interes- si e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verifica- tosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)
La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifi- cazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modi- ficazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata.
La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell’Assicurato, purché regolarmente iscritti all’INAIL, ma limitatamente:
• all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
• alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua mor- te per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l’Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infor- tunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi perl’assicurazione di legge, a condizione che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria, errata, interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligato- ria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro entro il limite R.C.O. per danni a persona indicato in polizza:
• da dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;
• da lavoratori a progetto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La garan- zia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice;
• da persone che stipulano con l’Assicurato un contratto d’opera saltuaria o occasionale per gli infortuni subiti sempre che dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall’art. 583 del Codice Penale;
• da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, prestino la loro opera a favore dell’Assicurato sempre che dall’evento derivi all’Assicurato stesso una responsabilità civile;
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice.
4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limite del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte, per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs n 38 del 23/02/2000.
La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pie- no rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice.
Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globa- le di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporanea- mente più garanzie previste dal presente Xxxxxxx.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rival- sa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 5.2 - Estensioni di garanzia
La garanzia comprende, nell’ambito dei massimali assicurati in polizza e nei limiti e percentuali indicati alle singole estensioni, che costituiscono il massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo, anche la responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:
1) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza e nei quali si svolge l’attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.
La garanzia comprende i danni:
• da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;
• da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture acci- dentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua il risarcimento è corrisposto con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
2) da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
3) da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività e comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente dei lavori;
4) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands; qualora i lavori di allestimento, montag- gio e smontaggio siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente;
5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
6) dall’uso, nell’ambito dell’ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti
l’attività;
7) dall’esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei;
8) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all’interno dell’Azienda;
9) dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall’intervento diretto degli addetti dell’azienda per tale scopo;
10) dall’organizzazione di visite guidate all’interno dell’azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
11) dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di traspor- to a mano, sia all’interno che all’esterno delle aree occupate dall’Assicurato;
12) dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
13) dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato;
14) dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 15% del massimale stabilito in polizza.
L’assicurazione di cui al presente Settore è inoltre estesa ai danni:
15) diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato;
16) subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna o custodia dall’Assicurato, nel corso di opera- zioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione. La garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro e fino ad un massimo risarcimento di € 10.000,00;
17) diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e
quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di
€ 200,00 per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell’Assicurato;
18) conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori, restando comunque esclusi i rischi della circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiorna- menti e/o modifiche;
19) cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelli deri- vanti da loro vizio originario. Tuttavia per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell’azienda, l’assicurazione s’intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Sono comunque esclusi dall’assicu- razione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo;
20) derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono og- getto dell’attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 100.000,00 e con applicazione di una franchigia di
€ 500,00 per sinistro;
21) cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomo- tori e motocicli, di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. L’assicurazione è valida purchè i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all’Assi- curato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
22) derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgi- mento degli incarichi loro attribuiti in qualità di RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurez- za e ciò ai sensi della legge 81/2008;
Restano pertanto esclusi dalla presente garanzia i responsabili esterni per la sicurezza identificati in figure professionali e/o paraprofessionali. Sono inoltre escluse dall’assi- curazione le sanzioni, le multe e le ammende direttamente o indirettamente imputabili all’inadempimento totale e/o parziale delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del servizio di prevenzione e/o protezione;
23) derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti anche all’esterno delle aree dove viene svolta l’attività. Sono compresi l’uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell’ambito delle aree private dell’azienda, restando comunque esclusi i casi in cui è obbligatoria l’assicura- zione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
24) da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, arti- gianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il limite di € 100.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di € 250,00 per sinistro;
25) a cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell’attività indicata in polizza con un limite di risarcimento di € 100.000,00. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
26) da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, por- tate o in deposito nell’ambito dell’Azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di legge. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli - salvo quanto previsto al precedente punto 17 - del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute;
27) da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento € 50.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 1.000,00 per ogni sinistro;
28) da errato trattamento dei dati personali da parte dell’Assicurato, ai sensi della legge 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conse- guenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La garanzia è prestata sino ad un mas- simo risarcimento di € 30.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro.
Art. 5.3 - Responsabilità personale di tutti i dipendenti
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, per danni in- volontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, cosí come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 5.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.
Per quanto riguarda il rischio della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) la garanzia vale in tutto il mondo.
Art. 5.5 - Variazione del numero degli addetti
La Società, qualora nel corso del contratto, l’Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero degli addetti dichiarati in polizza, rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti:
• superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti non sia superiore a 10 (dieci) unità;
• superiore di due unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti sia pari o superiore a 11 (undici) unità.
Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante il presente Settore, ma senza l’indicazione del numero degli addetti, sarà considerato convenzionalmente un numero non su- periore a quattro unità compreso il titolare.
Art. 5.6 - Buona fede
L’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità del presente con- tratto, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesattezze o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio risultino accettabili dalla Società in base alle vigenti norme assuntive ed ai criteri tariffari. Il Contraente e/o l’Assicurato avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroat- tiva dal momento in cui la circostanza aggravante haavuto inizio.
Art. 5.7 - Esclusioni e delimitazioni
L’assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende i danni derivanti da:
a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di parti- celle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) malattie professionali da qualunque causa determinate.
L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
d) da furto o rapina;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, car- relli o macchine operatrici - salvo quanto previsto dall’art. 5.2 – punto 23; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) da umidità, stillicidio insalubrità dei locali del fabbricato;
h) da spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all’esterno del fabbricato;
i) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 5.2 – Estensioni di garanzia punti 14) 16) 17) 25) e 26);
l) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
m) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
n) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
o) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoveri- mento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde ac- quifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 27) dell’art.5.2 – Estensioni di garanzia;
p) da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, provocato da:
• produzione diretta di organismi geneticamente modificati;
• produzione, manipolazione, estrazione, manutenzione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti e sostanze contenenti in qualsiasi forma o natura l’amianto;
• dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
q) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di stra- ordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto previsto dall’art. 5.2 punto 3) lavori di manutenzione straordinaria;
r) derivanti da amianto o Crysothile;
s) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagneti- che da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
t) derivanti da sostanze o organismi in genere genicamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
u) subiti da persone che, ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
• i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
• i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE
(che integrano le Condizioni Generali della Sezione Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)
1) Imprese Edili
A parziale deroga dell’art. 5.6 ) lettera q) sono compresi i danni causati a terzi dallo svolgimento di lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonchè di manutenzione straordinaria rientranti nel campo di applicazione del DLgs 81/2008.
2) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. L’assicurazione comprende i danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che per natura, volume e peso non possano essere agevolmente rimosse.
L’assicurazione è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per sinistro.
3) Danni cagionati da lavanderie e stirerie
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 5.7 - Esclusioni e delimitazioni – lett i) e l) – l’assi- curazione è operante per i danni alle cose in consegna e custodia sottoposte a lavorazione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di € 5.000,00.
4) Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lett i) e l) qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi suindicati, la garanzia comprende i danni:
• cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
• subiti dai veicoli in consegna e custodia all’Assicurato, per lavori di manutenzione e riparazione. La garanzia è operante purchè detti danni si verifichino nell’ambito del luogo dove si esercita l’attività, intendendosi per tale il locale e le eventuali pertinenze non aperte al pubblico, a cui si riferisce l’assicurazione.
Sono esclusi i danni:
• alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
• da incendio e furto nonchè quelli derivanti da circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
• alle cose trasportate o rimorchiate;
• alle cose trovantisi sui veicoli stessi.
Tale garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 40.000,00, per sinistro e anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo € 250,00 per sinistro.
5) Insegne e cartelli pubblicitari – produzione e installazione
L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate insegne e cartelli.
6) Ascensori-montacarichi – montavivande – scale mobili – pedane mobili
La garanzia comprende i danni che si verifichino durante l’esecuzione dei lavori di manuten- zione dei suddetti impianti esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.
L’assicurazione è valida solo per impianti regolarmente collaudati.
7) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato
(valida solo se espressamente richiamata nella scheda di xxxxxxx)
Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbrica- to nell’ambito del Settore Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, gli spazi adibiti a giardino compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.
Pertanto l’operatività del presente Settore è limitata ai rischi previsti dall’art. 5.2 ai punti
1) proprietà e/o conduzione di fabbricati, 2) ordinaria manutenzione, 3) straordinaria ma- nutenzione, 14) incendio di cose di terzi e 24) interruzioni o sospensioni di attività. Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile e per il locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, sono considerati terzi tra loro.
Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti egli stesso tale azione nei confronti del medesimo.
8) Esercizio con vendita all’ingrosso e per corrispondenza
Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all’ingrosso o per corrispon- denza, l’assicurazione non comprende il rischio di cui all’art. 5.2 – punto 19) smercio.
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
K) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai
A parziale deroga dell’art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – la garanzia è limitata i soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, pertanto le garanzie previste dall’art. 5.1 – ai punti 2) 3) e 4) non sono operanti.
L) Franchigia assoluta su danno biologico
A parziale deroga dell’art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – al punto 2 lett. b), l’assicurazio- ne riguarda il risarcimento ai sensi del Codice Civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 38 del 23 febbraio 2000 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni dai quali sia derivata un’invalidità permanente – escluse le malattie professionali –
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00.
M) Cessione di lavori in subappalto
Premesso che l’Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese – regolarmente costituite – la- vori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti l’attività assicurata dichiarata in polizza, in misura non superiore al 30% di ogni singola opera, a parziale deroga di quanto previsto dall’ art.
5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lett u) l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato:
• per danni cagionati a terzi dai subappaltatori ed i loro dipendenti mentre eseguono i lavori medesimi;
• per gli infortuni subiti in occasione di lavoro dai subappaltatori e loro dipendenti in con- seguenza della loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’assicurazione, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
N) Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera n) danni a condutture e impianti, l’assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per sinistro.
O) Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera n) danni a condutture e impianti, l’assicurazione comprende i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, l’estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a
€ 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto pari al 10% del risarci- mento con il minimo di € 1.500,00 per sinistro.
Per i danni ad altre cose in genere, è applicata una franchigia di € 250,00 per sinistro.
P) Danni da furto
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera d) danni da furto, l’assi- curazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l’azione delittuosa – di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 250,00.
Q) R.C. postuma per officine di veicoli a motore, carrozzerie, elettrauto e gommisti (Legge
n.122 del 5 febbraio 1992)
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera m) danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori, qualora l’assicurazione sia riferita ad assicurati che effet- tuano lavori di autoriparazione come previsto dall’art. 1 delle Legge n 122 del 5 febbraio 1992, la garanzia comprende i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge.
La garanzia è prestata purchè l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge stessa e purchè detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro un anno dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento.
Sono esclusi i danni:
• alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsia- si spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
• da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
• da mancato uso o disponibilità del veicolo;
• derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati.
Per i danni a cose, l’estensione è operante sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% sull’im- porto liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.
R) R.C Postuma per attività diverse
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera m) danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose da lui non installate, purchè lo stesso sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione dei lavori.
Sono esclusi i danni:
• agli impianti, apparecchiature e/o cose istallate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate e i danni conseguenti al loro mancato uso;
• da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali sono destinati;
• da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.
• derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.
L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque:
• entro due anni, dalla data di ultimazione lavori, per attività rientranti nel campo di applicazione D. Lgs. del 22/1/2008 n.37, con i seguenti limiti: per i danni a cose, ve- rificatisi entro il primo anno dall’ultimazione dei lavori, sino ad un importo massimo di
€ 100.000,00, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per sinistro; per danni a cose e persone, verificatisi nel corso del secondo anno dall’intervento, sino ad un massimo risarcimento di € 50.000,00, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro;
• entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, per le altre attività, con i seguenti limiti: per danni a cose, sino ad un importo massimo € 100.000,00, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.
In entrambi i casi la garanzia riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.
U) Franchigia su tutte le garanzie previste dal Settore F) Responsabilità Civile verso Terzi L’assicurazione di cui al presente Settore F) Responsabilità Civile verso Terzi è prestata, limi- tatamente ai danni a cose, con applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per sinistro.
Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indenniz- zo sarà effettuato con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non sarà dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 1.000,00.
V) Malattie Professionali
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera c) l’assicurazione di Re- sponsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all’art. 5.1 punto 2) del Settore F) Re- sponsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, escluse comunque in ogni caso l’asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del 25% del massimale RCO per sinistro indi- cato nella scheda di polizza:
a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rap- presentanti legali dell’impresa;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adatta- menti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazio- ne della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a con- sentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l’assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
ASSISTENZA
800 015711
Per usufruire del servizio di Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Opera- tiva contattabile tramite il seguenti recapiti telefonici attivi 24 ore 24, tutti i giorni dell’anno:
dall’Italia
000 00.00.00
dall’estero
x00 000.000.00.00
fax
x00 000.000.00.00
per la protezione della Vostra attività 24 ore su 24
Per richiedere l’Assistenza è necessario comunicare:
- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l’indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA
CENTRALE OPERATIVA
La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con Sede in Corso Svizzera, 185 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap nr.12 del 9 genaio 2008.
Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all’attività indicata in polizza e oggetto della copertura, ovvero:
a) invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’esercizio assicurato che provo- chino un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un idraulico per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite mas- simo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse im- possibile reperire l’idraulico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso soste- nute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
b) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un elettricista per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Cen- trale Operativa risultasse impossibile reperire l’elettricista, la Società rimborserà all’As-
sicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
c) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rot- tura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l’ingresso nell’ubi- cazione assicurata; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia pos- sibile chiudere la porta d’ingresso della medesima. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un fabbro per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di
€ 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà del- la Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborse- rà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
d) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricerche- rà un artigiano che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’Assicurato stesso;
e) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell’ubicazione assicurata, la Centrale Ope- rativa provvederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
f) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’ubicazione assicurata, ovvero qua- lora l’Assicurato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio entro il limite massimo di € 225,00 per evento;
g) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodichè il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.
Art. 6.2 - Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro
La Società garantisce le prestazioni relative all’assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell’azienda assicurata durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell’attività, dei dipendenti, nonchè dei visitatori dell’azienda, ovvero:
1) reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
2) trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione ovunque nel mondo (costi a carico dell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza.
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo che l’Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, ae- reo di linea, autoambulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l’Assicurato.
I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l’Assicurato.
Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l’attivazione da parte di quest’ultima.
Art. 6.3 - Esclusioni e delimitazioni
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a) disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assi- curativa;
b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmuta- zioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particel- le atomiche;
d) sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato;
e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
f) sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi;
g) per xxxxx conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b), e
c) dell’art. 6.1. Oggetto dell’assicurazione.
TUTELA LEGALE
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i docu- menti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte,
semprechè siano state autorizzate da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto de- rivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.
L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
AMBITO DELLE PRESTAZIONI
Art. 7.2 - Difesa Penale ed Opposizione Sanzioni Amministrative – Opzione A
Con riferimento all’art. 7.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività d’impresa dichiarata in polizza:
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compre- si, a parziale deroga dell’art. 7.6 – Esclusioni e delimitazioni - i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi, a parziale deroga dell’art. 7.6 – Esclu- sioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
• xxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministra- tiva di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800-341143 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonian- za davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
Art. 7.3 - Difesa Penale e Civile - Opzione B
Con riferimento all’art. 7.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività d’impresa dichiarata in polizza:
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compre- si, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 7.6 - Esclusioni e delimitazioni -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed ammi- nistrativa;
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 7.6 - Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da viola- zioni in materia fiscale ed amministrativa;
• xxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministra- tiva di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integra- zioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni.
• subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
• debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00 relative a:
- contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
- le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardante l’immobile identificato in polizza ove è svolta l’attività;
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente;
• debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrat- tuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La
garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resi- stenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C..Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l’esibizione della polizza di Respon- sabilità Civile verso terzi, in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800-341143 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonian- za davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE
Y) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – 5 CASI (in estensione all’Opzione B)
In estensione a quanto previsto all’Art. 7.3, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxx- xxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professio- nisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad una denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizie- voli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsua- le, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudizia- le (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
DISPOSIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE
Art. 7.4 - Estensione territoriale
Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trat- tati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
• nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Sviz- zera nella ipotesi di vertenze contrattuali;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx nell’ipotesi di opposizione alle sanzio- ni amministrative.
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 7.5 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.
Inoltre:
• se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una dura- ta minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
• la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
• la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrat- tuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
• nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura con- trattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e suc- cessivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
• il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o con- tro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
• in caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 7.6 - Esclusioni e delimitazioni La garanzia non comprende:
1) i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
2) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;
4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello ove viene svolta l’attività indicata in polizza;
6) vertenze con i clienti, salvo se espressamente previsto come estensione di garanzia;
7) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costru- zione di beni immobili;
8) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
9) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
10) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasforma- zione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
11) controversie e procedimenti quando il Contraente sia un’azienda edile.
NORME IN CASO DI SINISTRO
(Non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale)
Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicura- te;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve inoltre:
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, spe- cificando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno, trasmettendone copia all’Agenzia o alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile.
Art. 8.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiede- re a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l’Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.
Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno inter- venire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 8.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 8.1;
c) verificare I’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art.
8.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime det- tagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impu- gnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 8.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fer- mi i limiti previsti; l’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla ripara- zione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come diffe- renza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del con- tenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è pre- stata unicamente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del con- tenuto entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di peri- zia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazio- ne di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commer- ciale, compresi gli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre, l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodo- pera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per i Guasti Macchine:
• in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
• in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico;
in caso di danno a:
• trasformatori ed alternatori, relativamente agli avvolgimenti e ai pacchi lamellari;
• nastri trasportatori non metallici;
• tappeti di trascinamento dei tessuti nelle macchine da stampa in quadro e continue;
la liquidazione sarà effettuata applicando il deprezzamento per vetustà e stato di conservazione e uso.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento sarà effet- tuato sulla base del valore allo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomi- tante.
Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 8.6.- Assicu- razione parziale - Deroga alla proporzionale.
Art. 8.6 - Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risul- tasse inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto, escluse le Merci, inferiore al valore a nuovo, la Società risponderà dei danni nel rapporto esi- stente tra i due suddetti importi.
Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 10% le somme assicurate, elevato al 15% se trattasi di polizza soggetta ad adeguamento automatico, non si darà luo- go all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.
Art. 8.7 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d’indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 8.8 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispet- tive scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 8.9 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 8.10 - Recupero delle cose rubate - (valida solo per il Settore Furto)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Art. 8.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento
ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assi- curato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 8.12 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società, presso la propria sede, ovvero preso quella dell’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.6 - lett. a) e dell’art.
2.5 – lettera d) – 3.2 – lett. a) – 4.3 lett. a) – dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:
• l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 8.13 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell’indennizzo di cui all’ art. 4.2 – Aumento dell’indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all’art. 1908 del Codice Civile.
Art. 8.14 - Anticipo indennizzi (valido per il solo settore incendio)
La Società anticipa un importo fino al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 500.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d’uso, purché:
• non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
• l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presen- tazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;
• il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00;
• non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicurato.
Art. 8.15 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle So- cietà controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.
NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÁ CIVILE
Art. 8.16 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
1) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
a. esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
b. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giu- diziari o amministrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonchè, se la Società lo richiede, per un componimento ami- chevole;
2) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
a. denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;
b. dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l’infortunio è iniziato un procedimento penale;
c. dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’in- fortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per con- seguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del
X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del pre- sente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazio- ne obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qua- lunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 8.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.
Art. 8.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiu- diziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assi- curato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 8.19 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 8.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento
(valida solo se il tipo di rischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati) Qualora l’assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda ope- rante la Condizione Speciale 7) del Settore F) Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza, si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, a condizione che la stessa superi il 10% e per la sola parte eccedente; tale percentuale si intende elevata al 15% se trattasi di polizza soggetta ad adeguamento automatico.
NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. 8.21 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’av- vio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.o con la Società.
Art. 8.22 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stra- giudiziale, D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 8.21.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’ero- gazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle presta- zioni previste in polizza;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicu- rato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire diretta- mente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudizia- le che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgen- za - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare
- i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 8.23 - Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questio- ne, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccom- bente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 8.24 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizial- mente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti riferiti al contraente - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Italia
S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX) (di seguito, la “Società”) – titolare del trattamento (di se- guito, il “Titolare”) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per le seguenti finalità:
A) per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all’attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Rientra in tale finalità anche l’attività post-vendita legata alla verifica della soddisfazione dell’assicurato relativamente al servizio fornito dalla Compagnia e/o dai suoi intermediari In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell’assicurato per ragioni connesse all’esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.
B) Ad eccezione di quelli sensibili, il cui trattamento sarà in ogni caso sempre finalizzato alla sola gestione del rapporto assicurativo con l’interessato, i dati raccolti potranno anche essere trattati, solo nel caso in cui Le venga effettivamente richiesto e Lei esprima il Suo consenso, per finalità dirette all’espletamento da parte del Titolare di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa o di altre società appartenenti al Gruppo Aviva, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (in particolare telefonate con o senza ausilio di operatore, email, fax, sms, mms, social media). Con il consenso dell’interessato il Titolare sarà così in grado di:
- realizzare ricerche di mercato per finalità promozionali;
- effettuare indagini statistiche e analisi sui comportamenti dell’interessato;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di interesse per l’assicurato. Conseguentemente solo prestando il consenso - che potrà eventualmente esserLe richiesto - Lei potrà ricevere offerte, promozioni ed informazioni che tengano conto dei Suoi interessi e delle Sue esigenze specifiche. Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate dal Titolare - anche a vantaggio di società appartenenti allo stesso Gruppo - dai suoi intermediari, agenti e collaboratori, anche mediante tecniche di comunica- zione a distanza (telefono, fax, email sms, social media) avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che la Società e, più in generale, il Gruppo AVIVA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei Suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso richiesto riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue suc- cessive modifiche e/o integrazioni.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esem- pio quelle relative all’antiriciclaggio, al Casellario centrale infortuni, alla Motorizzazione civile. Viceversa è facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti, può comportare l’impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato e di fornirLe informa- zioni su offerte, iniziative e promozioni svolte dal Titolare, dalle società del Gruppo o da società partners.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici le- gali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono venire a co- noscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collabo- ratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del mede- simo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione. L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei “re- sponsabili” potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Italia
S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all’utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate e potrà in ogni momento esercitare la facoltà di ricevere comunicazioni commer- ciali attraverso uno specifico canale di comunicazione tra quelli sopra citati nella presente informativa.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione euro- pea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare
degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Xxxxx restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Xxx potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati ven- gono trattati, richiederne l’integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX).
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1). Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono dispo- nibili presso la sede legale della Società.
L’elenco completo dei “responsabili” in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.
Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva
Mod. 13558 - 10.000 - 03/2015 - GMG
Aviva Italia S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx xxx.xxxxx.xx
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: xxxxx_xxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx
Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva
Sede legale e sede sociale in Italia Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding
S.p.A. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005
Mod. 13558 - 10.000 - 10/2015 - GMG