Accordo Quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato
Accordo Quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il giorno , in Palermo, presso la sede dell’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., sita in Palermo, Via Caduti senza croce n. 28,
TRA
L’AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A., con sede in Palermo Via Caduti Senza Croce n. 28, Codice Fiscale e Partita IVA 00110790821, di seguito denominata “Azienda utilizzatrice”, in persona del , giusta delega .
E
la società con sede legale in , Piazza/ Via
- Codice Fiscale e Partita IVA n. , iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di - Ufficio Registro delle Imprese - con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) il , nonché iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sezione 1°, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera
a) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 e titolare dell’autorizzazione ministeriale definitiva n. , di seguito denominata “Impresa somministratrice”, la quale interviene per mezzo del Sig. , nato a in data , domiciliato per la carica presso la sede legale di , nella qualità di
, delegato alla firma del presente Accordo Quadro dal , nella qualità di Legale Rappresentante della società , giusta procura speciale rilasciata in data ;
Premesso che:
- l’Impresa utilizzatrice ha effettuato, in data una gara per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, da aggiudicarsi con il criterio di cui ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la gara predetta è stata aggiudicata alla società che ha offerto l’importo di €
, come margine orario per ciascuna ora di lavoro somministrato; tale margine orario di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per ciascuna figura professionale somministrata e per tutta la durata del contratto, come da capitolato di fornitura qui richiamato;
- il presente accordo quadro viene stipulato in coerenza con le norme legali e contrattuali vigenti in materia;
- la fornitura riguarda l’ipotesi prevista dal capo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 recante la disciplina della "Somministrazione di lavoro".
Si conviene quanto segue:
art. 1
Oggetto della fornitura
La fornitura riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del capo IV del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, nell’ambito di tutte le figure professionali previste nella classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità, di cui all’art. 2 del Contratto Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000; qualora siano prescritti, dalle normative in vigore, particolari requisiti, idoneità o abilitazioni per lo svolgimento delle mansioni afferenti ad alcune delle figure professionali per le quali viene richiesta la somministrazione di lavoro, oggetto del presente capitolato, sarà cura e responsabilità della società di somministrazione procedere all’accertamento preventivo del possesso di tali requisiti, idoneità o abilitazioni del personale somministrato. È fatto, comunque, obbligo alla società di somministrazione di sottoporre i lavoratori alle visite mediche di idoneità alla mansione richiesta, e di trasmettere il certificato di idoneità alla mansione all’Azienda utilizzatrice, prima dell’avviamento del lavoratore. L’onere economico relativo a tutti gli accertamenti previsti resta a carico della società aggiudicataria, ad eccezione della visita di idoneità ex Decreto Ministro dei trasporti e della navigazione n° 88/1999, obbligatoria per gli Operatori di Esercizio, il cui costo verrà rimborsato alla società di somministrazione da parte della Azienda utilizzatrice, previa presentazione, in allegato, della fattura emessa dal soggetto che ha espletato le predette visite. La fornitura in oggetto rientra nell’ambito dei limiti previsti dalla normativa vigente.
art. 2
Quantità e durata della somministrazione
La fornitura prevista riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato, come meglio specificato all’art. 1. L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 6.000.000,00 per il triennio ovvero pari ad un importo presunto annuo di € 2.000.000,00, in esso compreso il costo orario del lavoro somministrato ed il margine orario di aggiudicazione. Il contratto avrà la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro tra AST Spa e la società aggiudicataria e avrà comunque efficacia fino al raggiungimento dell’importo complessivo dell’appalto. AST SpA si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora non dovesse essere più titolare dei contratti di TPL relativi sia ai servizi di trasporto extraurbano regionale che dei servizi di trasporto urbano, in seguito ad omesso affidamento degli stessi nonché qualora dovessero mutare le esigenze Aziendali e l’interesse di AST SpA al mantenimento del contratto stesso.
Le prestazioni richieste entro la data di scadenza dell’accordo quadro potranno riferirsi anche a periodi successivi. Le quantità e gli importi a base di gara sono da considerarsi meramente indicativi e pertanto potranno subire variazioni nel corso della fornitura entro il quinto, in più o in meno, rimanendo invariati i prezzi e le condizioni contrattuali.
art. 3
Modalità di richiesta delle somministrazioni
La fornitura dovrà essere svolta con cura e diligenza nel rispetto delle seguenti modalità:
a) Sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro, l’Azienda procederà alla richiesta di singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato all’Impresa di fornitura, tramite apposita nota scritta, firmata dal Direttore Generale dell’Azienda o da suo delegato. Le predette richieste dovranno prevedere le quantità, le dislocazioni e i periodi delle forniture di lavoro. Nel corso della fornitura, l’Azienda utilizzatrice si riserva di richiedere, con apposite note scritte, eventuali modifiche alla dislocazione dei lavoratori secondo le esigenze di servizio che si dovessero manifestare nelle diverse sedi, previo preavviso non inferiore a 48 ore, trasmesso a mezzo fax o e-mail. La somministrazione dovrà essere esitata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, o, se inferiore, entro il periodo indicato nell’offerta tecnica, con la messa a disposizione del lavoratore presso il luogo indicato dall’Azienda, compreso nel territorio delle Province Siciliane di cui al superiore art. 5;
b) l’Azienda utilizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato ovvero di rifiutarne l’assegnazione; in tale ipotesi la sostituzione e/o la nuova assegnazione dovrà essere assicurata entro le 72 ore successive alla richiesta o, se inferiore, entro il periodo indicato nell’offerta tecnica;
c) in caso di assenza del lavoratore per qualunque motivo, l’Azienda utilizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato; in tale ipotesi la sostituzione dovrà essere assicurata entro le 72 ore successive alla richiesta o, se inferiore, entro il periodo indicato nell’offerta tecnica;
d) l’Azienda utilizzatrice, a prescindere dalle verifiche circa il possesso dei requisiti professionali dei lavoratori avviati dall’impresa di somministrazione, si riserva il diritto di effettuare, anche attraverso una apposita commissione aziendale, ulteriori e più puntuali accertamenti finalizzati alle proprie esigenze funzionali.
art. 4
Rischi per l’integrità fisica e la salute
I lavoratori somministrati sono sottoposti ai rischi per l’integrità fisica e la salute di carattere ordinario che possono dipendere dalle attività di impresa connesse alla gestione di servizi di trasporto pubblico locale, rischi che l’impresa utilizzatrice previene mediante il rispetto delle norme in vigore in materia di antinfortunistica ed igiene del lavoro.
art. 5
Trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e normativo dovuto dall’impresa somministratrice ai lavoratori somministrati è quello previsto dalle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli autoferrotranvieri in vigore e dalla contrattazione di secondo livello, in quanto applicabile, riconosciuta ai dipendenti di pari figura professionale della impresa utilizzatrice.
Detto trattamento economico e normativo, riconosciuto ai lavoratori somministrati, sarà specificato nell’ambito di ciascun contratto di somministrazione stipulato in applicazione del presente Accordo Quadro, nell’ambito delle figure professionali stabilite nella classificazione del personale prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri del 27.11.2000 e successive modifiche ed integrazioni; le mansioni saranno quelle previste nelle declaratorie indicate per ciascuna figura professionale in detto CCNL.
L’impresa di somministrazione si obbliga a tenere il personale somministrato in regola dal punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo INAIL.
L’orario di lavoro previsto è di 39 ore medie settimanali.
Ai fini dell'organizzazione del lavoro vale quanto disposto dall'art. 27 del CCNL del 28.11.2015 che deve intendersi quì di seguito ripetuto e trascritto.
art. 6
Contenuto dei contratti di somministrazione
I contratti di somministrazione dovranno contenere le informazioni di seguito indicate:
1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
6) il luogo, l'orario di lavoro ed il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
7) il costo orario lordo delle prestazioni lavorative;
8) la classe di rischio INAIL e relativa percentuale;
9) le eventuali misure di sicurezza necessarie allo svolgimento delle attività lavorative;
10) il nome dei responsabili di riferimento della impresa utilizzatrice;
11) il nome dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda utilizzatrice, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, e quelli dei medici competenti aziendali.
art. 7
Obblighi dell’impresa somministratrice
L’impresa somministratrice si obbliga a garantire che le condizioni di somministrazione di lavoro siano conformi alle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
L’impresa somministratrice si obbliga in particolare a:
1) dare corso, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, o, se inferiore, entro il periodo indicato nell’offerta tecnica, come da capitolato, alla richiesta di somministrazione effettuata dall’Azienda utilizzatrice;
2) verificare che le competenze e l’esperienza del personale somministrato sia adeguata alla puntuale esecuzione delle prestazioni richieste dall’Azienda utilizzatrice;
3) produrre, per ciascun lavoratore somministrato, il certificato medico di idoneità alla mansione richiesta, in coerenza con quanto riportato all’art. 1;
4) informare i lavoratori somministrati sulle caratteristiche della mansione;
5) erogare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché versare i relativi contributi previdenziali;
6) inviare all’Azienda utilizzatrice, entro 15 giorni lavorativi dalla eventuale richiesta, la documentazione comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto al lavoratore a titolo di trattamento economico e a fornire evidenza dei versamenti previdenziali effettuati, mediante idonea documentazione quale, ad esempio, copia del modello DM10 e copia dell’ultima busta paga consegnata;
7) informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, in generale, che il prestatore svolgerà presso l’Azienda;
8) riportare in fattura alla scadenza mensile il costo del lavoro effettivamente sostenuto per la retribuzione e la contribuzione dei lavoratori somministrati;
9) sostituire il personale risultato inidoneo all’espletamento della mansione richiesta, a insindacabile giudizio dell’Azienda utilizzatrice; in tale ipotesi la sostituzione dovrà essere assicurata entro le 72 ore successive alla richiesta o, se inferiore, entro il periodo indicato nell’offerta tecnica;
10) sostituire il lavoratore, in caso di assenza per qualunque motivo, su richiesta dell’Azienda utilizzatrice e a suo insindacabile giudizio; in tale ipotesi la sostituzione dovrà essere assicurata entro le 72 ore successive alla richiesta o, se inferiore, entro il periodo indicato nell’offerta tecnica;
11) nominare uno o più responsabili della fornitura, al fine di garantire il necessario coordinamento e raccordo tra le esigenze organizzative/operative dell’Azienda utilizzatrice e la gestione dei singoli lavoratori; agli stessi referenti potranno rivolgersi anche i responsabili dell’Azienda utilizzatrice, allo scopo di risolvere criticità relazionali e disciplinari relative al personale somministrato.
art. 8
Obblighi dell’Azienda utilizzatrice
L’Azienda utilizzatrice, si obbliga a:
1) utilizzare i lavoratori somministrati nel rispetto delle normative vigenti;
2) comunicare all’impresa somministratrice i trattamenti retributivi, previdenziali ed assistenziali applicabili, nonché eventuali differenze maturate e/o maturabili, in rapporto alla durata della prestazione del lavoratore somministrato;
3) comunicare in forma scritta, anche via fax, all’impresa somministratrice, durante il periodo di prova, l’inidoneità del lavoratore somministrato allo svolgimento delle mansioni affidate e/o inidoneità dovuta al generale comportamento che ne imponga la sostituzione;
4) informare l’impresa somministratrice ed i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla mansione ed all’ambiente di lavoro, in conformità al D.Lgs. 81/2008;
5) comunicare in forma scritta, anche via fax, all’impresa somministratrice ogni situazione che giustifichi l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore somministrato. A tal fine, porta a conoscenza del lavoratore somministrato, il regolamento disciplinare vigente, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
6) fornire al lavoratore somministrato, ove necessario, l’equipaggiamento di sicurezza per l’effettuazione della prestazione lavorativa;
7) applicare ai lavoratori somministrati tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai propri dipendenti, ove ne ricorrano le condizioni.
8) In caso di inadempienza, da parte dell’impresa di somministrazione, degli oneri a suo carico, l’Azienda utilizzatrice si obbliga a corrispondere in via diretta al lavoratore somministrato il trattamento economico spettante, nonché a versare i contributi
previdenziali, fermo restando il diritto a rivalersi nei confronti dell’impresa di somministrazione.
art. 9
Gestione delle presenze
Entro il quarto giorno feriale del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state effettuate, l’Azienda utilizzatrice trasmetterà all’impresa somministratrice (su supporto cartaceo e/o informatico) apposita documentazione attestante la prestazione giornaliera resa da ciascun lavoratore somministrato.
art. 10
Dati statistici
L’impresa somministratrice invierà mensilmente all’Azienda utilizzatrice uno schema riassuntivo relativo a :
il numero dei lavoratori somministrati;
il numero di ore somministrate;
la spesa per lavoratore somministrato, complessivamente sostenuta in ciascun mese; L’impresa somministratrice dovrà produrre, su richiesta e secondo termini da concordare, ulteriori informazioni o dati statistici eventualmente richiesti dall’Azienda utilizzatrice.
art. 11
Pagamento della somministrazione
L’Azienda utilizzatrice verserà all’impresa somministratrice, a titolo di corrispettivo, il margine orario di €. , per ogni ora di lavoro somministrata, in aggiunta al costo orario determinato in ciascun contratto di somministrazione, in relazione alla figura professionale oggetto della somministrazione medesima.
art. 12
Fatturazione della somministrazione
L’impresa somministratrice provvederà ad emettere una fattura periodica mensile relativa alle prestazioni oggetto del contratto di somministrazione stipulato; ciascuna fattura dovrà indicare, per ciascun contratto, il costo delle prestazioni fornite, calcolato sulla base del costo orario indicato nel rispettivo contratto e il margine orario spettante alla società di fornitura, calcolato sulla base del valore unitario indicato al precedente art. 11. Alla fattura dovrà essere allegato un prospetto contenente, per ciascun lavoratore, le voci e i dati retributivi delle prestazioni mensili alle quali si fa riferimento. I termini di pagamento dei corrispettivi sono convenuti 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura; il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario, con le modalità indicate in fattura.
art. 13
Non esclusività
L’Azienda utilizzatrice si riserva il diritto di stipulare accordi con terzi riguardanti le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
art. 14
Riservatezza
Qualsiasi notizia, documento, informazione, concetto o know-how concernente in modo diretto o indiretto il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione o l'attività dell’Azienda utilizzatrice, che dovesse venire a conoscenza del personale dell’impresa somministratrice, per qualsiasi motivo, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, dovrà essere tenuto riservato, e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione scritta da parte dell’Azienda utilizzatrice stessa.
E' in ogni caso esclusa la duplicazione o riproduzione o asportazione di documentazione di proprietà dell’Azienda utilizzatrice, anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente Accordo per un periodo di cinque anni.
art. 15
Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente accordo, a conformarsi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).
L’impresa somministratrice è titolare del trattamento dei dati personali del lavoratore somministrato, ai sensi del suddetto regolamento.
L’Azienda utilizzatrice è titolare del trattamento dei dati che il lavoratore somministrato effettuerà su suo incarico, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
L’impresa somministratrice, in relazione al suddetto trattamento ed a quello che effettuerà il lavoratore somministrato presso l’Azienda utilizzatrice, si impegna a:
a) fornire al lavoratore somministrato idonea informativa per conto proprio e dell’Azienda utilizzatrice sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, ivi inclusi quelli particolari di cui al citato regolamento, effettuato dall’impresa somministratrice, dall’Azienda utilizzatrice e da eventuali soggetti terzi che svolgano per conto dell’Azienda utilizzatrice le attività di amministrazione del personale relativamente all’esecuzione del contratto di lavoro somministrato. In tale informativa dovrà inoltre essere esplicitato che il lavoratore potrà essere nominato dall’Azienda utilizzatrice “incaricato del trattamento dei dati personali” di clienti, fornitori, collaboratori, ecc., detenuti dall’Azienda utilizzatrice e che il lavoratore medesimo dovrà trattare, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, con l’obbligo di attenersi alle istruzioni contenute nella lettera di nomina a incaricato. In difetto di accettazione della suddetta nomina non si potrà dar luogo alla prestazione lavorativa presso l’Azienda utilizzatrice;
b) acquisire, per i successivi trattamenti, il consenso scritto del lavoratore somministrato che autorizzi l’impresa somministratrice a comunicare i suoi dati personali, ivi inclusi quelli particolari di cui al suddetto regolamento, all’Azienda utilizzatrice e ad eventuali soggetti terzi che svolgono, per conto di questa, le attività di amministrazione del personale.
L’impresa somministratrice si impegna inoltre a fornire all’Azienda utilizzatrice, in anticipo rispetto al primo giorno di lavoro, copia datata e sottoscritta dal lavoratore somministrato per accettazione, della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b); la mancata o incompleta ricezione della predetta documentazione determina l’impossibilità ad iniziare le prestazioni da parte del lavoratore stesso.
L’impresa somministratrice si obbliga a rifondere all’Azienda utilizzatrice, in tutto o in parte a seconda delle valutazioni effettuate da quest’ultima, le somme che la stessa dovesse essere tenuta a versare a terzi in caso di risarcimento del danno conseguente a qualsiasi comportamento illecito del lavoratore somministrato ed all’inosservanza, delle istruzioni di cui alla precedente lettera a).
art. 16
Divieto di cessione
L’oggetto del presente Accordo Quadro ha natura strettamente personale; in nessun caso l’impresa somministratrice potrà cedere a terzi il presente Accordo.
art. 17
Recesso
L’Azienda utilizzatrice si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) cessione/locazione dell’azienda o del ramo d’azienda dell’impresa somministratrice o cambiamento del ramo d’azienda interessato dalle prestazioni cui l’impresa somministratrice è obbligata ai sensi del presente Accordo;
b) rinvio a giudizio di un rappresentante dell’impresa somministratrice per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità incidano sull'affidabilità e moralità dell’impresa medesima o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
c) comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardante l’impresa somministratrice e/o i componenti del consiglio di amministrazione nonché dell'amministratore unico o del legale rappresentante, ai sensi di quanto disposto dal codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
d) fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione dell’impresa somministratrice.
L’impresa somministratrice dovrà informare l’Azienda utilizzatrice, a mezzo raccomandata A.R., del verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’evento.
L’Azienda utilizzatrice potrà esercitare la facoltà di recesso di cui al presente comma, dandone comunicazione all’impresa somministratrice a mezzo raccomandata A.R.. Il recesso avrà effetto dalla data indicata da parte dell’Azienda utilizzatrice nella relativa comunicazione.
art. 18
Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono espressamente che l’inadempimento da parte dell’impresa somministratrice anche di uno solo degli obblighi previsti dagli articoli del presente Accordo Quadro di seguito specificati, consentirà all’Azienda utilizzatrice di risolvere l’Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e precisamente:
e) art. 7 (Obblighi dell’impresa somministratrice);
f) art. 14 (Riservatezza);
g) art. 15 (Trattamento dei dati personali);
h) art. 16 (divieto di cessione).
art. 19
Efficacia integrativa dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro integra ogni singolo contratto applicativo di somministrazione di lavoro a tempo determinato per tutto quanto non espressamente in esso previsto.
art. 20
Legge applicabile e foro competente
Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana. Per tutte le controversie inerenti o relative all’interpretazione, all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente Accordo sarà competente a giudicare, in via esclusiva, il Foro di Palermo, con ciò escludendo specificatamente la competenza di Fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di negoziazione interamente ed in ogni singola sua parte, pertanto, nel presente Accordo non trovano applicazione i dettami dell’art. 1341 c.c.
art. 21
Modifiche
Il presente Accordo Quadro non potrà essere modificato e/o integrato se non per atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
art. 22
Norma di rinvio
per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge applicabili all’oggetto del presente Accordo Quadro.
Per l’Impresa somministratrice:
Per l’Azienda utilizzatrice: