DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED712’ del 13/02/2019
1) CERTIFICAZIONE UNICA “CU/2019”
Col presente aggiornamento, rendiamo disponibile la gestione della Certificazione Unica “CU/2019”.
Il termine per l’invio telematico delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate rimane fissato al 7 marzo, con l’eccezione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la “precompilata”: queste ultime possono essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per il 770 (31 ottobre).
La consegna della Certificazione Unica (modello sintetico) ai percipienti rimane fissata al 31 marzo.
Per quanto riguarda la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, le principali novità introdotte sulla CU/2019 sono le seguenti:
• è stata predisposta la gestione della nuova sezione relativa a “particolari tipologie reddituali” (campi da 741 a 746), nella quale vengono riportati automaticamente i redditi derivanti da rapporti di collaborazione;
• sono state maggiormente dettagliate le tipologie di reddito evidenziate sull’annotazione ‘AI’, distinguendo tra collaborazioni e altri tipi di reddito assimilati a lavoro dipendente (tirocinio, amministrazione);
• le erogazioni in natura vengono riportati nel nuovo campo 479, anziché sull’annotazione ‘AH’;
• alcuni campi relativi al welfare aziendale vengono compilati in presenza delle corrispondenti voci;
• nella sezione dell’assistenza fiscale sono stati eliminati i campi relativi al contributo di solidarietà.
Per quanto riguarda la sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la principale novità introdotta sulla CU/2019 è la seguente:
• è stata predisposta la generazione automatica della sezione per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD/SSD).
È disponibile anche la sezione relativa alle locazioni brevi: tale sezione interessa i soggetti che hanno operato come sostituti d’imposta nella gestione dei contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.
Ricordiamo che la Certificazione Unica prevede due modelli ministeriali:
• il modello Ordinario, che comprende anche il Frontespizio ed il quadro CT, sul quale sono riportati tutti i dati che vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposito file telematico;
• il modello Sintetico, che non comprende il Frontespizio ed il quadro CT, sul quale sono riportati soltanto i dati necessari per la dichiarazione dei redditi (ad esempio mancano i dati dettagliati relativi al Tfr); tale modello deve essere consegnato (in doppia copia) ai singoli percipienti.
Sui servizi della CU, ad eccezione del Frontespizio, il numero (in colore verde) che contraddistingue ciascun campo è riportato tra parentesi se il campo figura esclusivamente sul modello Ordinario.
Facciamo presente che il testo completo delle Annotazioni viene riportato esclusivamente sul modello Sintetico, mentre sul modello Ordinario vengono riportati soltanto i codici delle stesse Annotazioni.
1.1) CU/2019 – SERVIZI E PROCEDURE
È stato predisposto il menu ‘Gestione Certificazione Unica 2019’, sul ramo ‘Personale’ →
‘Certificazione Unica’.
Su tale menù sono riportati i servizi per la gestione di tutte le sezioni della CU:
• Frontespizio, descritto al paragrafo 1.4;
• Lavoro Dipendente, composto da varie sezioni descritte al paragrafo 1.7 (la gestione dei dati fiscali è invece descritta dettagliatamente al paragrafo 1.8);
• Lavoro Autonomo, descritto al paragrafo 1.5;
• Xxxxxxxxx Xxxxx, descritto al paragrafo 1.6.
Tramite i suddetti servizi è possibile modificare i dati generati in automatico (attraverso le apposite procedure di seguito descritte) o anche inserire integralmente le dichiarazioni.
Xxxxx stesso menù, alla voce ‘Procedure di elaborazione e stampa’, risultano disponibili le seguenti procedure:
• Conversione dei dati dall’anno precedente, descritta al paragrafo 1.2;
• Generazione dei dati dagli archivi Paghe, descritta al paragrafo 1.3;
• Stampa del modello sintetico, descritta al paragrafo 1.10;
• Invio telematico e stampa del modello ordinario, descritta al paragrafo 1.10.
Le operazioni da effettuare, a seguito del presente aggiornamento, sono le seguenti:
A. Innanzitutto deve essere effettuata la conversione dall’anno precedente (paragrafo 1.2), generando così il frontespizio, gli anagrafici dei percipienti e l’elenco degli intermediari.
B. Dopo la conversione dall’anno precedente, occorre eseguire la generazione dagli archivi Paghe (paragrafo 1.3), per trasferire sulla CU i dati di tutti i soggetti gestiti in ambito Paghe. A questo proposito, occorre tenere presente quanto indicato al paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’. Nella fase di generazione dei dati, vengono prodotte alcune stampe di segnalazioni, che devono essere verificate.
C. Una volta generati i dati, è opportuno utilizzare le stampe di controllo (paragrafo 1.9) per verificare ulteriori condizioni relative ai soggetti gestiti in ambito Paghe.
D. Occorre compilare le informazioni richieste sul Frontespizio (paragrafo 1.4) ed eventualmente inserire i dati relativi a soggetti non gestiti in ambito Paghe (lavoro autonomo, paragrafo 1.5).
E. È possibile produrre il file per l’invio telematico da sottoporre al software di controllo dell’Agenzia delle Entrate (per il momento consigliamo di non inviare il file); viene prodotto anche il modello ordinario ed un riepilogo delle trattenute e dei rimborsi presenti sulle CU (paragrafo 1.10).
F. È anche possibile produrre l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario, da consegnare ai sostituti, e la stampa del modello sintetico, da consegnare ai percipienti (paragrafo 1.10).
Rimane disponibile anche il menu ‘Gestione Certificazione Unica 2018’, sul quale sono riportati i servizi e le procedure relative alla CU dell’anno precedente.
1.2) CU/2019 – CONVERSIONE DA ANNO PRECEDENTE
È disponibile la procedura ‘CU/2019: Conversione da anno precedente’, riportata sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2019’ -> ‘Procedure di elaborazione e stampa’.
Prima di effettuare qualsiasi operazione sui servizi della Certificazione Unica, occorre lanciare la suddetta procedura.
In tal modo, viene predisposto il frontespizio della CU/2019 e vengono convertiti i dati anagrafici dei percipienti e i dati degli intermediari, partendo dall’archivio della CU/2018.
La procedura di conversione effettua anche la cancellazione delle eventuali CU relative all’anno di competenza 2018: tali certificazioni, se prodotte prima del presente aggiornamento, devono comunque essere rigenerate, in quanto non sono conformi al modello CU/2019.
Sulla procedura ‘CU/2019: Conversione da anno precedente’, indicare l’anno di competenza
‘2018’.
In generale, non occorre compilare i campi ditta iniziale / finale ed il campo codice zona: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario lanciare la procedura di conversione per un’azienda o per una zona.
Sempre in generale, non occorre compilare i campi ‘Conversione Intermediari / Dichiarazioni’: in tal modo, vengono adottate automaticamente le opzioni di “default”, corrispondenti ai seguenti criteri:
- vengono trasferiti i dati di tutti gli intermediari dall’archivio della CU/2018 all’archivio della CU/2019;
- vengono considerate le dichiarazioni CU/2018 e 770/2018 aventi la condizione di ‘Definitivo’;
- partendo dalle suddette dichiarazioni, viene generato il frontespizio della CU/2019 e vengono trasferiti i dati anagrafici dei percipienti dall’archivio della CU/2018 all’archivio della CU/2019;
- per le stesse dichiarazioni, vengono eliminati tutti gli altri dati eventualmente già presenti nell’archivio della CU/2019 (a meno che non abbiano la condizione di ‘Definitivo’).
Nel caso in cui si intendesse convertire anche eventuali dichiarazioni non “definitive” nell’anno precedente, occorre selezionare l’opzione ‘Converti tutte (definitive e provvisorie)’ nel campo ‘Conversione Dichiarazioni’.
Se si ha necessità di lanciare una seconda volta la procedura di conversione, consigliamo di disabilitare la conversione degli intermediari, selezionando l’opzione ‘Non convertire’ sulla relativa finestra. In tale condizione, è anche opportuno disabilitare la casella ‘Cancella dichiarazioni provvisorie nell’anno corrente’ nel campo ‘Conversione Dichiarazioni’.
La procedura genera le stampe ‘CU.conversione.dichiarazioni’ e ‘CU.conversione.intermediari’. Sulla stampa ‘CU.conversione.dichiarazioni’ sono riportate sia le dichiarazioni convertite che quelle eventualmente scartate.
In presenza di CU relative all’anno di competenza 2018, viene prodotta la stampa ‘CU.cancellazione’: ricordiamo che tali certificazioni vengono eliminate dall’archivio (a meno che non risultino già definitive).
Sul frontespizio della CU/2019 viene riportato il codice fiscale dell’intermediario e la modalità di invio (campi ‘Invio per conto proprio’ / ‘Impegno a presentare la dichiarazione’) presenti sul frontespizio della CU/2018. In assenza di tali informazioni sulla CU/2018, le stesse vengono rilevate dal frontespizio del modello 770/2018.
Per le società, il rappresentante legale ed il relativo codice carica vengono rilevati dall’anagrafico del sostituto (servizio ‘Ditta – Anagrafico’), prendendo la versione più recente rispetto al termine per l’invio della CU (07/03/2019).
In assenza di tali informazioni sull’anagrafico del sostituto, il rappresentante legale ed il relativo codice carica vengono rilevati dal frontespizio delle dichiarazioni CU o 770 dell’anno precedente (considerando con maggiore priorità, se compilato, il campo ‘Rappresentante legale per il 770’, in quanto più recente rispetto a quello della CU).
Sempre per le società, i campi ‘Stato’, ‘Natura’ e ‘Situazione’ vengono rilevati dal frontespizio delle dichiarazioni relative all’anno precedente (tali informazioni sono necessarie soltanto per il 770). In assenza di tali informazioni sulle dichiarazioni dell’anno precedente, il campo ‘Natura’ viene compilato in base al tipo di società indicato sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’.
I dati anagrafici dei percipienti vengono trasferiti integralmente dall’archivio della CU/2018 a quello della CU/2019.
Ricordiamo che vengono trasferiti anche i dati anagrafici dei percipienti per i quali, sulla CU/2018, non è stato prodotto alcun quadro: per effettuare il trasferimento, è sufficiente che l’anagrafico del percipiente sia presente in archivio (cioè risulti visibile sulla finestra di selezione dei percipienti), sullo stesso sostituto d’imposta.
Restano esclusi soltanto i soggetti, presenti negli archivi Paghe, il cui rapporto di lavoro risulta cessato prima dell’anno di competenza (2018). Precisiamo che gli anagrafici dei soggetti gestiti in ambito Paghe vengono generati (o aggiornati) dalla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, descritta al successivo paragrafo 1.3.
Come già detto, la procedura di conversione trasferisce, nell’archivio della CU/2019, anche i dati degli intermediari, rilevandoli dall’archivio della CU/2018: anche in questo caso, non è necessario che gli intermediari siano stati effettivamente indicati sulle dichiarazioni dell’anno precedente.
ATTENZIONE: Se, dopo aver iniziato a lavorare sulla CU/2019, fosse necessario lanciare nuovamente la procedura di conversione dall’anno precedente, nel campo ‘Conversione dichiarazioni’ sarebbe opportuno disabilitare la casella ‘Cancella dichiarazioni provvisorie nell’anno corrente’. Nel caso in cui tale casella risulti barrata, verrebbero eliminate le CU che non riportano la condizione di ‘Modello Definitivo’ o di ‘Modello Definitivo per quadro Autonomi’.
1.3) CU/2019 – GENERAZIONE DA ARCHIVI PAGHE
È disponibile la procedura ‘CU/2019: Generazione da archivi Paghe’, sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2019’ -> ‘Procedure di elaborazione e stampa’.
Tale procedura deve essere utilizzata DOPO aver eseguito la conversione dei dati dall’archivio
dell’anno precedente, tramite la procedura descritta al precedente paragrafo 1.2.
La procedura consente di generare le sezioni previste sulla CU, relativamente ai soggetti gestiti in ambito Paghe.
Nella sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente vengono riportati i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori ed altri soggetti assimilati, compresi i tirocinanti. Inoltre, nel quadro relativo all’Inail vengono riportati i soci e collaboratori di aziende non artigiane ed i partecipanti all’impresa familiare non artigiana.
Nella sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo vengono riportati gli associati in partecipazione, gli autonomi occasionali e, da quest’anno, anche i collaboratori di associazioni o società sportive dilettantistiche.
Precisiamo che la procedura NON interviene in alcun modo sui dati relativi ad eventuali percipienti riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’ della CU (la sezione ‘Extra-Paghe’ può essere utilizzata per inserire manualmente i redditi da lavoro autonomo, come descritto al paragrafo 1.5).
Sulla procedura ‘CU/2019: Generazione da archivi Paghe’, indicare l’anno di competenza ‘2018’.
In generale, non occorre compilare i campi ditta iniziale / finale: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario lanciare (o rilanciare) la procedura di generazione per una singola azienda.
È possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice; in assenza di tale indicazione, vengono considerate tutte le zone. In generale, non occorre compilare i codici ditta iniziale e finale: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario lanciare la procedura di generazione per specifiche aziende.
Per quanto riguarda le opzioni relative alla selezione dei dipendenti, ricordiamo che vanno utilizzate esclusivamente per generare i dati relativi ai dipendenti cessati nel corso dell’anno, in caso di richiesta della CU da parte degli stessi soggetti. Tali opzioni NON devono essere utilizzate per generare i dati relativi alle CU da inviare all’Agenzia delle Entrate: a tale scopo, occorre generare i dati relativi a TUTTI i soggetti interessati. Nel caso in cui, nel corso dell’anno 2018, sia stata generata la CU per i dipendenti cessati, i dati in questione devono essere comunque rigenerati.
Per abilitare la generazione della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, è sufficiente selezionare l’opzione ‘S’ nel campo ‘Genera dati Lavoro Dipendente’. La procedura genera la sezione dei dati fiscali (Irpef e addizionali, arretrati anni precedenti, somme detassate, assistenza fiscale), la sezione del Tfr, le annotazioni relative ai dati fiscali ed al Tfr, la sezione dei familiari a carico, le sezioni Inps relative ai dipendenti ed ai collaboratori, la sezione Inail.
Relativamente alla generazione dei dati fiscali, sono disponibili le opzioni previste nei campi ‘Opzioni trattamento dati’ e ‘Ulteriori informazioni’, descritte al paragrafo ‘Generazione dati lavoro dipendente’: precisiamo che, in generale, NON occorre compilare tali campi, mantenendo così le opzioni di “default”.
Per la generazione dei dati fiscali relativi ai redditi da lavoro dipendente, occorrono determinate informazioni, descritte dettagliatamente nel paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’.
Per abilitare la generazione della sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, è sufficiente selezionare l’opzione ‘S’ nel campo ‘Genera dati Lavoro Autonomo’. Precisiamo che eventuali dati inseriti sul servizio ‘CU/2019 – Lavoro Autonomo’, utilizzando le matricole della sezione Extra-Paghe, NON vengono sovrascritti né cancellati.
Ricordiamo che la procedura non effettua la generazione dei dati nel caso in cui risulti impostata la condizione di ‘Modello Definitivo’ sul servizio ‘CU/2019 – Frontespizio’: tale condizione vale per l’intera azienda ed inibisce la generazione dei dati dagli archivi Paghe, sia per la sezione Lavoro Dipendente che per la sezione Lavoro Autonomo.
Riguardo alla sezione Lavoro Autonomo, la generazione dagli archivi Paghe viene inibita anche tramite la condizione di ‘Modello definitivo per quadro Lavoro Autonomo’.
Ricordiamo che entrambe le condizioni di “modello definitivo” evitano anche l’eliminazione dei dati, in caso di lancio accidentale della procedura di conversione dall’anno precedente.
La procedura genera, per ogni sezione trattata, l’elenco dei soggetti elaborati (‘CUpag.NomeQuadro.elenco’) e la lista degli errori e segnalazioni (‘CUpag.NomeQuadro.errori’). Nella documentazione in linea sulla procedura (‘Help’) è riportato l’elenco e la descrizione di tutte le stampe prodotte.
Consigliamo di controllare le liste degli errori e segnalazioni: alcune situazioni segnalate possono non rappresentare un problema (ad esempio la segnalazione di assenza di dati utili su soggetti per i quali non deve essere prodotta la CU), mentre altre richiedono un intervento da parte dell’Utente (ad esempio la mancanza del codice fiscale di un familiare, di un ente o di un fondo da indicare sulla CU). Quando l’Utente interviene sugli archivi Paghe per correggere un errore, può rigenerare i dati della CU lanciando nuovamente la procedura di generazione sulla ditta interessata.
Ricordiamo che, in caso di necessità, è possibile rigenerare più volte i dati della CU tramite la procedura di generazione dagli archivi Paghe. Occorre tuttavia tenere presente che, ad ogni lancio della procedura, i dati presenti nell’archivio della CU (per le sole ditte selezionate e relativamente ai soli percipienti presenti nella sezione Paghe) vengono prima cancellati e poi nuovamente generati dalla procedura.
GENERAZIONE DATI LAVORO DIPENDENTE
Per ogni soggetto gestito in ambito Paghe, la procedura aggiorna automaticamente i dati anagrafici nell’archivio della CU, considerando le informazioni sul servizio Dipendente – Anagrafico.
Come negli anni precedenti, il domicilio fiscale al 01/01/2018 e al 01/01/2019 viene aggiornato rilevando l’indirizzo di residenza dal servizio Dipendente – Anagrafico, considerando la decorrenza più recente rispetto alle suddette date (se non esiste una decorrenza anagrafica al 01/01/2018, viene considerata la prima decorrenza successiva a tale data). Ricordiamo che, nell’anagrafico dei percipienti, il domicilio al 01/01/2019 viene compilato soltanto se risulta diverso da quello indicato al 01/01/2018 (nell’archivio dei percipienti è previsto anche il domicilio al 31/12/2018, sebbene tale decorrenza non sia richiesta sul modello o sul file telematico).
Ricordiamo, inoltre, che la procedura considera automaticamente i soli soggetti che sono stati in forza (anche per un solo giorno) nel corso dell’anno di competenza (2018). Vengono esclusi automaticamente tutti i soggetti che risultano cessati negli anni precedenti, oppure che sono stati inseriti con decorrenza successiva all’anno di competenza.
È possibile “forzare” la procedura a considerare, oppure ad escludere, una ditta o un dipendente: a tale scopo, sono disponibili le opzioni ‘Forzato’ e ‘Disabilitato’ sul servizio Ditta – Abilitazione (campo ‘Modello CUD’) e sul servizio Dipendente – Anagrafico (campi ‘Modello CUD’ e ‘Modello CUD – TFR’).
L’opzione ‘Forzato’ consente di generare i dati su soggetti che, altrimenti, resterebbero esclusi (ad esempio dipendenti cessati in anni precedenti, ai quali sono state erogate delle somme nell’anno di competenza); l’opzione ‘Disabilitato’ consente invece di escludere dei soggetti che altrimenti verrebbero considerati (ad esempio aziende alle quali non viene più effettuato il servizio, sebbene siano state elaborate nel corso dell’anno di competenza).
ATTENZIONE: Occorre tenere presente che i soggetti cessati in anni precedenti, rispetto a quello di competenza (2018), sono automaticamente esclusi dalla generazione dei dati relativi alla CU. Nel caso in cui tali soggetti abbiano percepito delle somme nell’anno di competenza (compreso il TFR), per generare i dati della CU occorre impostare l’opzione ‘Forzato’ in almeno uno dei campi previsti, a tale scopo, sul servizio Dipendente – Anagrafico.
In particolare, se nell’anno 2018 è stato erogato il TFR (anche tramite “rateizzazione”) ad un dipendente cessato in anni precedenti, occorre impostare l’opzione ‘Forzato’ nel campo ‘Modello CUD – TFR’, per ottenere la generazione della sezione ‘TFR’ sulla CU/2019. Se, invece, ad un dipendente cessato in anni precedenti sono state erogate somme soggette a tassazione ordinaria o a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti, occorre impostare l’opzione ‘Forzato’ nel campo ‘Modello CUD’, per ottenere la generazione della sezione ‘IRPEF’ sulla CU/2019.
È possibile individuare eventuali soggetti cessati in anni precedenti, ai quali è stata corrisposta una somma soggetta a tassazione ordinaria o a tassazione separata nel corso dell’anno 2018, utilizzando un’apposita stampa di controllo (programma ‘CONCURDP’ sulla procedura Stampe Accessorie, descritto al paragrafo 1.9).
Se viene impostata l’opzione ‘Forzato’ dopo la generazione dei dati della CU, occorre lanciare nuovamente la procedura (selezionando la singola azienda interessata), in modo da ottenere la generazione anche per i soggetti “forzati”.
Ricordiamo che, per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, viene impostato automaticamente il codice ‘2’ nel campo ‘Esclusione da precompilata’ (campo 10 della parte anagrafica), al momento del trasferimento dagli archivi Paghe.
Tramite il campo ‘Opzioni trattamento dati’ è possibile scegliere particolari criteri di compilazione di alcuni campi:
• Includi il valore dei buoni pasto nel punto 479: permette di includere le voci relative ai buoni pasto (06E / 06H), se si ritiene che tali somme debbano essere riportate nel punto 479; precisiamo che, a nostro avviso, i buoni pasto devono rimanere esclusi dal punto 479 (come previsto nella condizione di “default”).
• Escludi le somme non imponibili dal punto 479: permette di escludere le voci relative alle retribuzioni in natura non imponibili (campo Importo Unitario delle voci 063 / 064 / 06F / 06G), nel caso in cui siano state utilizzate per indicare somme diverse da quelle previste nel punto 479.
• Compila i punti 411 e 415 anche in assenza dei punti 412 e 413: abilita la compilazione dei punti 411 e 415, corrispondenti rispettivamente al codice previdenza complementare e data iscrizione al fondo, anche in assenza dei punti 412 e 413, corrispondenti ai contributi versati al fondo previdenza complementare.
• Compila i punti 802 e 806 anche in assenza del punto 801: abilita la compilazione dei punti 802 e 806, relativi rispettivamente agli anticipi di Tfr erogati in anni precedenti ed alle corrispondenti ritenute, anche in assenza del punto 801, relativo al Tfr ed alle altre somme a tassazione separata erogate nell’anno corrente.
• Codice oneri per detrazione: è possibile indicare il codice del tipo di oneri per i quali spetta la detrazione, che sarà riportato nel punto 341 nel caso in cui risultino presenti anche i corrispondenti oneri (punto 342).
Per quanto riguarda i campi relativi alla previdenza complementare, ricordiamo che viene compilato automaticamente il punto 411 (tipologia) soltanto se risultano presenti i relativi contributi (punti 412 e/o 413). In tal modo, si evitano le segnalazioni relative al punto 411 da parte del programma di controllo, nel caso in cui risultasse compilato tale punto in assenza dei punti 412 e/o 413. Precisiamo inoltre che, quando non risulta compilato il punto 411, non può essere compilato neppure il punto 415 (data di iscrizione al fondo).
Le opzioni relative ai punti 411 / 415 ed ai punti 802 / 806 possono essere utilizzate nel caso in cui si ritenga opportuno compilare i campi in questione anche in assenza, rispettivamente, dei punti 412 / 413 e del punto 801. Precisiamo che, a nostro avviso, i campi in questione dovrebbero essere compilati secondo il criterio adottato in automatico (cioè senza attivare le opzioni relative ai punti 411
/ 415 e 802 / 806).
Facciamo inoltre presente che le suddette opzioni sono state aggiunte su richiesta, al solo scopo di comunicare al dipendente le informazioni riportate ai punti in questione. Di conseguenza, le opzioni producono il loro effetto esclusivamente sul modello sintetico, da consegnare al dipendente.
Sul file da utilizzare per l’invio telematico e sul modello ordinario, i punti 411 / 415 vengono automaticamente esclusi in assenza dei punti 412 / 413; analogamente, i punti 802 / 806 vengono automaticamente esclusi in assenza del punto 801. Si evitano così le conseguenti segnalazioni da parte del programma di controllo (che risultano non bloccanti per il punto 411 in assenza dei punti 412 / 413, bloccanti per i punti 802 / 806 in assenza del punto 801).
Sempre per quanto riguarda la generazione dei dati fiscali, è disponibile il campo ‘Ulteriori informazioni’, tramite il quale è possibile fornire le informazioni da riportare in determinati campi della CU:
• Codice fiscale degli enti o casse a fini assistenziali (punto 443): è possibile indicare il codice fiscale dell’ente o della cassa destinatari dei contributi a fine assistenziale; ricordiamo che tale informazione può essere inserita in corrispondenza dei singoli CCNL gestiti (vedere paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’), quindi consigliamo di utilizzare la suddetta opzione soltanto nel caso in cui risulti effettivamente necessario, effettuando il lancio sulle singole aziende interessate.
• Codice sede per ricezione 730: come negli anni precedenti, il codice sede è opzionale e può essere indicato per eventuali esigenze organizzative. Se indicato, il codice sede viene memorizzato nell’anagrafico dei percipienti e riportato sulla CU nel campo 11 dei dati anagrafici del sostituto; se viene indicato il codice sede, quindi, occorre effettuare il lancio sulla singola azienda interessata.
Nella generalità dei casi, non è necessario compilare il campo ‘Ulteriori informazioni’. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA GENERAZIONE DEI DATI FISCALI
Per quanto riguarda la sezione ‘IRPEF’, come negli anni precedenti è richiesto il codice fiscale
dell’ente o cassa destinatario dei contributi per assistenza sanitaria integrativa (punto 443), in presenza dei relativi contributi (punti 441 e 442). Ricordiamo che è possibile inserire preventivamente i codici fiscali degli enti o casse destinatari dei contributi per assistenza sanitaria integrativa, associandoli ai singoli CCNL applicati.
A tale scopo, è disponibile la tabella ‘Enti Assistenziali Contrattuali’, sulla finestra ‘Tabelle’ del menu Amministrazione del Personale (la finestra ‘Tabelle’ si trova nel frame di sinistra). Indicando il codice fiscale dell’ente in corrispondenza di ciascun CCNL gestito, si ottiene la compilazione automatica del punto 443, al momento della generazione dei dati (sulla tabella in questione, gli enti inseriti per le CU degli anni precedenti restano validi anche per le CU dell’anno corrente). Sulla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, l’assenza del codice fiscale dell’ente o cassa genera una segnalazione, nel caso in cui risultino presenti i corrispondenti contributi.
Il codice fiscale dell’ente viene trasferito nell’anagrafico dei percipienti tramite la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe; le procedure di stampa ed invio telematico, quindi, riportano il codice fiscale dell’ente al punto 443 soltanto in presenza dei punti 441 / 442. Precisiamo che, nell’anagrafico dei percipienti, il codice fiscale dell’ente viene anche riportato dalla procedura di conversione dei dati dall’anno precedente (se risultava già avvalorato), mentre la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe valorizza tale campo soltanto nel caso in cui non risulti già avvalorato: in tal modo vengono mantenute eventuali impostazioni “personalizzate” del codice fiscale dell’ente, se effettuate direttamente nell’anagrafico dei singoli percipienti.
Sempre nella sezione ‘IRPEF’, è richiesta l’indicazione del codice fiscale del fondo di previdenza complementare (punto 425), in caso di versamento dei contributi alla previdenza complementare. Anche in questo caso, è possibile inserire preventivamente i codici fiscali dei fondi di previdenza utilizzati.
A tale scopo, occorre utilizzare la tabella ‘Fondi Previdenza Complementare’, sulla finestra ‘Tabelle’ del menu Amministrazione del Personale. In corrispondenza dei fondi utilizzati, è possibile indicare il relativo codice fiscale: in tal modo, si ottiene la compilazione automatica del campo 425, al momento della generazione dei dati (i codici fiscali dei fondi inseriti per le CU degli anni precedenti, restano validi anche per le CU dell’anno corrente). Sulla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, l’assenza del codice fiscale del fondo di previdenza genera una segnalazione, nel caso in cui risulti compilato almeno uno dei punti da 411 a 415.
Il codice fiscale del fondo di previdenza complementare viene trasferito nell’anagrafico dei percipienti tramite la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe; le procedure di stampa ed invio telematico, quindi, riportano il codice fiscale del fondo al punto 425 soltanto in presenza del punto
411. Segnaliamo che, sulla base delle specifiche tecniche ministeriali, l’assenza del codice fiscale del fondo di previdenza complementare non risulta essere bloccante, neppure in presenza dei contributi versati al fondo.
Ricordiamo che, per i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, è necessario che sia stata compilata la data di prima occupazione (servizio ‘Dipendente – Inquadramento’), al fine di ottenere la compilazione automatica dei punti 411 / 415 e, in caso di prima occupazione successiva al 1/01/2007, dei punti da 416 a 420. Per i soggetti di prima occupazione successiva al 1/01/2007 iscritti ad un fondo, è richiesto il totale dei contributi versati alla previdenza complementare nei primi 5 anni di iscrizione (punto 418). Se l’azienda non è stata gestita sulla procedura Paghe nell’intero periodo interessato, il dato relativo al periodo non gestito può essere inserito tramite il servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’, sezione ‘Altri Dati’, compilando i campi ‘Contributi Previdenza Complementare – Totale’ (ditta + dipendente) e ‘Dipendente’ (parte a carico dipendente). L’inserimento può essere effettuato in corrispondenza di un singolo mese del periodo non elaborato (compreso nei primi 5 anni di iscrizione al fondo).
Per la compilazione dei dati richiesti nella sezione ‘TFR’ della CU, è necessario conoscere l’importo degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 e del Tfr accantonato alla previdenza complementare al 31/12/2000 ed al 31/12/2006. Tali informazioni sono necessarie anche nel caso in cui non sia stato erogato il Tfr nell’anno corrente.
Nel caso in cui le suddette informazioni siano già presenti in archivio (si tratta delle stesse informazioni richieste per la generazione dei modelli CU/CUD o 770 degli anni precedenti), non occorre effettuare altre operazioni. Nei casi, invece, in cui tali informazioni non siano presenti in archivio (in particolare per le aziende la cui gestione è iniziata nell’anno corrente), occorre inserirle prima di generare i dati dagli archivi Paghe (è comunque possibile rilanciare la procedura di generazione dei dati, dopo aver inserito le informazioni necessarie).
Ricordiamo che il totale degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 può essere inserito sul servizio Cedolini – Anno Precedente, indicando come periodo di riferimento 12/2000: il totale degli anticipi erogati a tale data deve essere riportato nel campo ‘Anticipi erogati (c/ditta)’, indicando il valore in Lire. Precisiamo che il servizio Xxxxxxxx – Anno Precedente consente di inserire i dati nonostante gli anagrafici ditta e dipendente siano inseriti in data successiva.
Lo stesso criterio può essere adottato per inserire l’eventuale fondo accantonato alla previdenza complementare al 31/12/2000 (periodo 12/2000, importo in Lire) ed al 31/12/2006 (periodo 12/2006, importo in Euro, comprensivo di quanto eventualmente già accantonato al 31/12/2000); in questo caso, il campo da compilare, sul servizio Cedolini – Anno Precedente, è ‘Tfr accantonato a fondo previdenza complementare’.
Ricordiamo inoltre che, in alternativa al criterio sopra indicato, l’importo degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 viene rilevato dal servizio CUD – TFR (menu Amministrazione del Personale) relativo all’anno precedente (2017), con maggiore priorità rispetto al dato presente sul servizio Cedolini – Anno Precedente. Sul servizio CUD – TFR relativo all’anno precedente, il totale degli anticipi erogati al 31/12/2000 si trova nel campo ‘Anticipi al 31/12/2000’ delle sezioni ‘Tfr Accantonato’ e/o ‘Tfr Maturato’.
GENERAZIONE DATI LAVORO AUTONOMO
Per quanto riguarda la sezione ‘Lavoro Autonomo’, precisiamo che la procedura di generazione dei dati dall’archivio Paghe considera i soggetti inquadrati come associati in partecipazione / autonomi occasionali / collaboratori ASD/SSD (campo Lavoro Autonomo sul servizio Dipendente – Inquadramento).
Per tali soggetti, i dati sono riportati nella sezione ‘Paghe’ della CU, in corrispondenza della stessa matricola utilizzata sugli archivi Paghe. In particolare, nel punto 1 (‘Causale’) della sezione lavoro autonomo viene indicata la causale ‘C’ per gli associati in partecipazione, ‘M’ per gli autonomi occasionali, ‘N’ per i collaboratori ASD/SSD.
Per gli associati in partecipazione e per gli autonomi occasionali, la procedura compila i campi relativi all’ammontare corrisposto (punto 4), all’imponibile (punto 8) ed alle ritenute a titolo di acconto (punto 9). Le eventuali somme esenti corrisposte agli autonomi occasionali tramite le voci di rimborso, sono riportate sia al punto 7 (indicando al punto 6 il codice ‘7’) che al punto 20.
Sempre per gli associati in partecipazione e gli autonomi occasionali, i contributi Inps sono riportati ai punti 34 (a carico dell’azienda) e 35 (a carico del percipiente). Gli stessi contributi sono totalizzati nei punti 38 (dovuti) e 39 (versati); occorre intervenire sul punto 39 se i contributi non sono stati interamente versati. Nel punto 29 viene indicato il codice fiscale dell’Inps, nel punto 30 la descrizione ‘INPS’ e nel punto 32 il codice indicato sul modello F24 per il versamento dei contributi (CAP + comune), rilevandolo dal servizio Ditta – Abilitazione. Ricordiamo che non esistono indicazioni, nelle istruzioni ministeriali, in merito alla compilazione dei punti da 29 a 32 per i soggetti in questione.
Ricordiamo inoltre che, sulla base delle istruzioni ministeriali, per gli autonomi occasionali occorre compilare anche la sezione Inps – Collaboratori, rilevando i dati dalla denuncia Uniemens. Di conseguenza, la procedura di generazione dagli archivi Paghe considera anche gli autonomi occasionali, per generare la sezione Inps Collaboratori.
Per i collaboratori XXX/SSD, la procedura compila i seguenti campi:
- ammontare corrisposto (punto 4), al lordo delle somme esenti;
- somme esenti, riportando il codice di esenzione ‘7’ (punto 6);
- valore imponibile (punto 8), al netto delle somme esenti;
- ritenute a titolo di acconto (punto 9) e d’imposta (10);
- addizionale regionale a titolo d’acconto (12) e d’imposta (13);
- addizionale comunale a titolo d’acconto (15) e d’imposta (16).
La gestione dei collaboratori ASD/SSD è stata rilasciata con gli aggiornamenti di novembre 2018 Acred705 e maggio 2018 Acred688: per ottenere la compilazione automatica della sezione lavoro autonomo della CU, è necessario che siano state utilizzate le voci e le codifiche indicate nei suddetti aggiornamenti.
In particolare, ricordiamo che le somme erogate ai collaboratori ASD/SSD risultano esenti fino al limite di E. 10.000 annui, dopodiché sono assoggettate a titolo di imposta per la parte compresa tra
E. 10.000 ed E. 30.658,28 e a titolo di acconto per la parte oltre E. 30.658,28 (le istruzioni della CU/2019 hanno confermato il limite di E. 30.658,28).
Naturalmente, è possibile intervenire sul servizio ‘CU/2019 – Lavoro Autonomo’, nel caso in cui risulti necessario modificare o integrare i dati generati in automatico.
1.4) CU/2019 – SERVIZIO ‘FRONTESPIZIO’
Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2019’ è disponibile il servizio ‘CU/2019 – Frontespizio’.
Su tutti i servizi della Certificazione Unica 2019, viene impostato automaticamente l’anno di competenza ‘2018’.
Prima di tutto, occorre selezionare il sostituto d’imposta su cui si vuole operare: il sostituto d’imposta viene mantenuto quando ci si sposta tra i vari servizi della CU/2019.
Il servizio ‘Frontespizio’, che comprende anche la gestione del quadro CT (comunicazione per la ricezione del 730-4), sarà descritto dettagliatamente con l’aggiornamento relativo all’invio telematico della CU/2019.
Occorre tenere presente che è necessario inserire il frontespizio, nei casi in cui non sia stato predisposto dalla procedura di conversione dall’anno precedente (ossia i sostituti per i quali non è presente la CU/2018 o il 770/2018).
Segnaliamo che, per generare il file telematico da sottoporre al software di controllo, occorre compilare la sezione relativa alla presentazione telematica: se è previsto l’invio tramite un intermediario, per evitare errori “bloccanti” è necessario che la data di impegno non sia successiva alla data corrente
ATTENZIONE: La casella ‘Modello Definitivo’ deve essere barrata DOPO aver eseguito tutti i controlli necessari sui dati generati automaticamente dagli archivi Paghe (tramite la procedura descritta al paragrafo 1.3).
Ricordiamo che, barrando la suddetta casella, viene bloccato il successivo trasferimento dei dati dagli archivi Paghe: non sarebbe quindi possibile ripetere tale operazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario.
È invece possibile (ma non obbligatorio) barrare la casella ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’, nel caso in cui vengano inserite delle certificazioni in tale sezione: tale casella impedisce che venga cancellata la sezione relativa al lavoro autonomo, in caso di lancio “accidentale” della procedura di conversione dall’anno precedente.
Precisiamo che, dopo aver barrato le caselle ‘Modello Definitivo’ o ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’, è comunque possibile continuare ad operare sui servizi della CU/2019, per inserire, modificare o eliminare i dati.
1.5) CU/2019 – SERVIZIO ‘LAVORO AUTONOMO’
Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2018’ è disponibile il servizio ‘CU/2018 – Lavoro Autonomo’.
Come sul servizio del Frontespizio, occorre selezionare il sostituto d’imposta su cui si vuole operare; questo viene poi mantenuto spostandosi tra i vari servizi della CU/2019.
Sul servizio ‘Lavoro Autonomo’ è disponibile la finestra di selezione dei percipienti: attraverso tale finestra, occorre selezionare il percipiente su cui si vuole operare, prima di procedere all’inserimento dei dati previsti.
Tramite la stessa finestra, è anche possibile inserire i dati anagrafici di nuovi percipienti. A tale scopo, occorre cliccare sulla casella ‘Gestione anagrafico’, in corrispondenza della riga ‘Inserimento nuova matricola’ (la riga è riportata in fondo all’elenco dei percipienti). In tal modo, si apre un’apposita finestra che permette di inserire i dati anagrafici previsti. Ricordiamo che i percipienti vengono inseriti in corrispondenza di un determinato sostituto d’imposta.
I percipienti che sono stati inseriti manualmente sulla Certificazione Unica dell’anno precedente, sono riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’ (la sezione è indicata in alto, nella finestra di selezione dei percipienti), mentre quelli provenienti dagli archivi Paghe sono riportati nella sezione ‘Paghe’.
Ricordiamo che è opportuno utilizzare la sezione ‘Extra-Paghe’, per inserire manualmente i soggetti percipienti redditi da lavoro autonomo, in quanto tale sezione non viene interessata dalla procedura di generazione dagli archivi Paghe.
Come già detto, la procedura ‘CU/2019: Conversione da anno precedente’ riporta, sull’anno corrente, i dati anagrafici di tutti i percipienti presenti in archivio (anche in assenza di quadri compilati sulla CU dell’anno precedente).
Sulla finestra di selezione dei percipienti risultano evidenziati (sottolineati) i soggetti per i quali è presente, in archivio, il quadro relativo al lavoro autonomo: per selezionarli, cliccare su ‘Selezione quadro’.
Per convenzione, il primo quadro inserito per ogni percipiente è riportato sul numero quadro ‘10’. Tale numero viene attribuito al solo scopo di consentire l’inserimento di ulteriori quadri, sullo stesso percipiente, attribuendo una numerazione precedente oppure successiva (rispettivamente ‘09’ o ‘11’).
Sempre sulla finestra di selezione dei percipienti, è possibile ricercare i soggetti tramite il cognome o la denominazione (campo ‘Cognome/Denominazione’): la ricerca avviene nell’ambito del sostituto d’imposta selezionato.
Sul servizio del ‘Lavoro Autonomo’, per verificare se un percipiente è presente in archivio, occorre prima di tutto selezionare il sostituto d’imposta (codice ditta), quindi aprire la finestra di selezione dei percipienti ed effettuare una ricerca per Cognome (o Denominazione se si tratta di una società). Se il percipiente è già presente, deve essere selezionato cliccando su ‘Selezione quadro’, dopodiché è possibile procedere all’inserimento dei dati previsti.
Se, invece, il soggetto ricercato non è presente in archivio, viene presentato il rigo ‘Inserimento nuova matricola’. In corrispondenza di tale rigo, cliccando su ‘Gestione anagrafico’ si apre la finestra per l’inserimento dei dati anagrafici del nuovo percipiente. Sulla finestra ‘Gestione anagrafico’, al momento dell’inserimento di un nuovo soggetto, è possibile recuperare i dati anagrafici dall’archivio delle aziende (se presenti), tramite il pulsante ‘Ricerca da anagrafico’ in corrispondenza del codice fiscale del percipiente. Ovviamente, non è detto che il soggetto da inserire sia presente nell’archivio delle aziende: in tal caso, i dati anagrafici devono essere inseriti sulla finestra ‘Gestione anagrafico’.
Ricordiamo che la finestra ‘Gestione anagrafico’, richiamata dalla finestra di selezione dei percipienti, permette anche di modificare i dati anagrafici dei soggetti già presenti in archivio, ad esempio per aggiornare il domicilio fiscale.
Per quanto riguarda il domicilio fiscale dei lavoratori autonomi, precisiamo che è sufficiente compilare i campi relativi al domicilio al 1/01/2018 (i campi Codice Regione e CAP sono facoltativi). Sempre per i lavoratori autonomi, il domicilio fiscale al 1/01/2018, ed in particolare il codice catastale del comune, risulta obbligatorio soltanto in presenza della causale ‘N’, secondo quanto indicato nelle istruzioni ministeriali.
Ricordiamo che, per i lavoratori autonomi, non è necessario compilare i seguenti campi previsti sulla finestra ‘Gestione anagrafico’: codice fiscale dei fondi di previdenza complementare e degli enti o casse assistenziali, categorie particolari (ad eccezione degli eredi), esclusione da precompilata. Per il momento, inoltre, non deve essere considerata la sezione ‘Invio Telematico CU/2019’ (campi relativi al protocollo, progressivo e tipo di invio).
Secondo lo stesso criterio previsto sulla Certificazione Unica dell’anno precedente, nella sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, le somme relative a causali diverse devono essere inserite su certificazioni separate.
Ricordiamo che, sul servizio del ‘Lavoro Autonomo’, ciascun “quadro” inserito corrisponde ad una
certificazione.
Nella sezione del lavoro autonomo, quindi, per ogni percipiente possono essere inserite più certificazioni. Come già detto, in presenza di somme relative a causali diverse, occorre inserire (almeno) una certificazione per ciascuna causale. Precisiamo che le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di inviare più certificazioni anche quando queste si riferiscono ad una stessa causale: tale possibilità può essere utilizzata, ad esempio, per tenere separate le somme derivanti da fatture diverse (benché relative ad una stessa causale). Precisiamo che la gestione di certificazioni separate in presenza di più fatture relative ad una stessa causale, rimane una scelta dell’Utente.
Come già detto, il primo quadro (corrispondente alla prima certificazione) viene automaticamente inserito sul numero quadro ‘10’; tale numero è visibile sulla finestra di selezione dei percipienti e, sul servizio, viene riportato nel rigo del percipiente. Per inserire un ulteriore quadro (corrispondente ad una nuova certificazione), sulla finestra di selezione dei percipienti occorre cliccare su ‘Nuovo quadro precedente / successivo’, ottenendo così l’inserimento del numero quadro ‘09’ (precedente) oppure ‘11’ (successivo). Procedendo in tal modo, è possibile inserire fino a 99 quadri (certificazioni) diverse per ciascun percipiente. Precisiamo che l’ordine di inserimento dei singoli quadri rimane a discrezione dell’Utente – consigliamo comunque di utilizzare sempre l’opzione ‘Nuovo quadro successivo’.
Sul servizio, viene evidenziato il numero della certificazione selezionata, una volta che è stata inserita in archivio; tale numero è riportato nel rigo sottostante a quello del percipiente. In presenza di più certificazioni relative allo stesso percipiente, viene evidenziato anche il numero complessivo delle certificazioni presenti. Per selezionare le singole certificazioni, occorre utilizzare la finestra di selezione dei percipienti, cliccando sulla colonna ‘Selezione quadro’.
Per ogni certificazione, le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di inserire eventuali “moduli” aggiuntivi, sui quali, però, possono essere compilati soltanto i campi definiti “multi-modulo” nelle specifiche ministeriali. In pratica, i diversi moduli servono a compilare più volte un determinato campo, in relazione alla stessa certificazione.
Per gestire eventuali moduli aggiuntivi, sul servizio sono disponibili i pulsanti ‘Avanti’ (passa al modulo successivo), ‘Indietro’ (torna al modulo precedente), ‘Fine’ (passa all’ultimo modulo inserito) e ‘Inizio’ (torna al primo modulo inserito). I pulsanti si attivano e disattivano automaticamente, a seconda del modulo sul quale si è posizionati.
Precisiamo che i suddetti pulsanti servono per spostarsi tra i diversi moduli di una stessa certificazione: come già detto, per spostarsi tra le diverse certificazioni, occorre invece utilizzare la finestra di selezione dei percipienti.
Nella parte centrale del servizio, sulla destra, viene riportato il numero del modulo sul quale si è posizionati e, in presenza di più moduli per una stessa certificazione, anche il numero dei moduli presenti.
Quando si è posizionati su un modulo successivo al primo, i campi che possono essere compilati (“multi-modulo”) sono evidenziati con un colore di sfondo, insieme al numero del modulo su cui si è posizionati.
Su eventuali moduli successivi al primo, possono essere compilati soltanto i seguenti campi:
- punti 2 / 3 / 6 / 7 / 18 / 19 della sezione ‘Dati Fiscali’
- sezione ‘Dati Previdenziali’
- sezione ‘Redditi erogati da altri soggetti’
- sezione ‘Somme liquidate a seguito di pignoramenti’
- sezione ‘Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio’
Precisiamo che il pulsante ‘Elimina’ compare soltanto quando si è posizionati sul primo modulo di una certificazione (già inserita). Tramite tale pulsante, vengono eliminati tutti i moduli della certificazione selezionata.
In merito ai campi riportati nella sezione ‘Dati Fiscali’, vengono effettuati i seguenti controlli:
- il campo Causale (punto 1) deve sempre essere compilato, su ciascuna certificazione che si intende inserire; in presenza di più moduli su una stessa certificazione, occorre compilarlo soltanto sul primo modulo; ovviamente, il codice della Causale deve risultare valido (consigliamo di selezionarlo dall’apposita finestra);
- i campi relativi alle addizionali regionale e comunale (punti da 12 a 17) possono essere compilati soltanto in presenza del codice Causale ‘N’;
- in presenza del punto 7 (‘Altre somme non soggette a ritenuta’), occorre compilare il punto 6, utilizzando uno dei codici riportati nell’apposita finestra;
- nel campo Anno (punto 2) non può essere indicato un anno successivo a quello di competenza (2018); tale campo non è obbligatorio e va compilato solo nei casi previsti dalle istruzioni.
Per quanto riguarda la Causale (punto 1), ricordiamo che, nell’apposita finestra, le tipologie reddituali che possono essere conguagliate sul 730 risultano separate da quelle che non possono essere conguagliate sul 730.
Per quanto riguarda le sezioni ‘Dati Previdenziali’, ‘Redditi erogati da altri soggetti’ e ‘Somme liquidate a seguito di pignoramenti’, vengono effettuati i seguenti controlli:
- validità formale dei codici fiscali (anche in forma di partita Iva) indicati nei campi 29 / 52 / 101
/ 105;
- validità del codice indicato nel campo 33 rispetto all’elenco riportato nell’apposita finestra;
- presenza del campo 52 se risulta compilato almeno un campo da 53 a 62 (su ciascun modulo).
Precisiamo che il servizio non effettua controlli in merito alla correttezza degli importi inseriti: i soli controlli effettuati sono quelli “formali” descritti nei paragrafi precedenti, coerentemente con le indicazioni riportate nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche ministeriali.
Segnaliamo inoltre che è prevista l’indicazione del precedente sostituto d’imposta “estinto”, nei casi di operazioni societarie straordinarie e successioni con “estinzione” del precedente sostituto (i casi in questione devono essere individuati e gestiti secondo i criteri descritti dettagliatamente nelle istruzioni ministeriali).
Per quanto riguarda il quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, il sostituto “estinto” deve essere indicato al punto 71 se la certificazione è stata rilasciata da quest’ultimo, anziché dal soggetto che prosegue l’attività e figura come dichiarante. Se, invece, la certificazione è stata rilasciata dallo stesso soggetto che figura come dichiarante, il punto 71 non deve essere compilato ed i redditi erogati dal sostituto “estinto” devono essere riportati ai punti da 52 a 62.
Precisiamo che il sostituto “estinto” deve essere indicato al punto 72 se si riferisce alla sezione dei pignoramenti, oppure al punto 73 se si riferisce alla sezione delle indennità di esproprio.
Analogamente a quanto previsto nell’anno precedente, quando si ha necessità di indicare un sostituto “estinto”, occorre prima di tutto inserire tale soggetto sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’ del servizio ‘Frontespizio’, selezionandolo dall’elenco dei soggetti presenti nell’archivio anagrafico delle aziende. Una volta inserito sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’, risulta possibile riportare tale soggetto nei campi previsti sul quadro del lavoro dipendente o sul quadro del lavoro autonomo (in quest’ultimo caso, nei campi 71 / 72 / 73 precedentemente descritti).
1.6) CU/2019 – SERVIZIO ‘LOCAZIONI BREVI’
Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2019’ è disponibile il servizio ‘CU/2019 – Locazioni Brevi’.
Tramite tale servizio, è possibile inserire i redditi relativi contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, nei casi previsti dalla Legge n. 96/2017 (vedere le istruzioni ministeriali).
Il servizio opera secondo modalità analoghe a quelle previste per i redditi da lavoro autonomo (descritto al paragrafo 1.5): in particolare, è opportuno inserire i percipienti nella sezione ‘Extra- Paghe’, per evitare che i dati vengano sovrascritti o cancellati dalla procedura di trasferimento dagli archivi Paghe.
Per ciascun percipiente, è possibile inserire uno o più quadri, a partire dal numero quadro ‘10’. Ciascun quadro è composto da 5 sezioni e, in ogni sezione, può essere inserito un solo contratto di locazione oppure più contratti (in quest’ultimo caso, il numero dei contratti va indicato al punto 1).
Precisiamo che il servizio effettua esclusivamente alcuni controlli formali indicati nelle specifiche ministeriali.
1.7) CU/2019 – SEZIONI LAVORO DIPENDENTE
Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2019’ sono disponibili i seguenti servizi per la gestione delle sezioni relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati:
• ‘CU/2019 – IRPEF’: il servizio comprende tutta la sezione ‘Dati Fiscali’ del modello (punti da 1 a 746), con l’esclusione dell’assistenza fiscale (punti da 51 a 333) e dell’elenco dei familiari a carico. Alcuni campi prevedono più occorrenze ed alcune sottosezioni sono gestite tramite apposite finestre.
• ‘CU/2019 – 730’: il servizio comprende i dati relativi all’assistenza fiscale (punti da 51 a 333), corrispondenti alle somme riportate sul 730-4, conguagliate in busta paga da parte del sostituto d’imposta.
• ‘CU/2019 – TFR’: il servizio comprende i dati relativi al Tfr ed alla relativa tassazione (punti da 801 a 920).
• ‘CU/2019 – Familiari’: dati relativi ai familiari a carico per detrazioni ed all’eventuale coniuge non a carico.
• ‘CU/2019 – Annotazioni’: annotazioni obbligatorie, comprendenti il testo da riportare in stampa.
• ‘CU/2019 – Inps Dipendenti’: dati Inps relativi ai dipendenti gestiti tramite Uniemens.
• ‘CU/2019 – Inps Collaboratori’: dati Inps relativi ai parasubordinati gestiti tramite Uniemens.
• ‘CU/2019 – Inpdap’: dati relativi ai soggetti ex-Inpdap (per l’inserimento da parte dell’Utente).
• ‘CU/2019 – Altri enti’: dati relativi ad altri enti previdenziali (per l’inserimento da parte dell’Utente).
• ‘CU/2019 – Inail’: dati assicurativi Inail relativi a dipendenti, collaboratori e soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di imprese non artigiane, partecipanti alle imprese familiari non artigiane).
Su tutti i servizi sopra elencati, i singoli percipienti possono essere selezionati tramite l’apposita finestra, secondo le stesse modalità previste per la sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo (paragrafo 1.5).
I percipienti provenienti dagli archivi Paghe sono riportati nella sezione ‘Paghe’, mentre quelli inseriti direttamente sulla CU tramite il servizio del Lavoro Autonomo (o delle Locazioni Brevi) sono riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’.
Sulla finestra di selezione dei percipienti, i soggetti possono essere ricercati tramite il cognome o la denominazione (compilando il campo ‘Cognome/Denominazione’), oppure tramite il codice fiscale (campo ‘Codice Fiscale’): la ricerca avviene nell’ambito del sostituto d’imposta selezionato.
Su ciascun servizio, nella finestra di selezione dei percipienti risultano evidenziati i soggetti per i quali è presente, in archivio, il corrispondente quadro (per selezionarli, cliccare su ‘Selezione quadro’).
Come negli anni precedenti, il primo quadro generato in automatico (o inserito manualmente) per un percipiente è riportato sul numero quadro ‘10’. Tale numero è puramente convenzionale e viene attribuito al solo scopo di consentire l’inserimento di ulteriori quadri sullo stesso percipiente, attribuendo una numerazione sia precedente che successiva (‘09’ oppure ‘11’ – è comunque opportuno procedere dal numero ‘10’ in avanti).
Sulla finestra di selezione dei percipienti, cliccando su ‘Gestione anagrafico’ si apre la finestra per la visualizzazione o la modifica dei dati anagrafici relativi al singolo percipiente.
Ricordiamo che, nell’anagrafico dei percipienti, sono presenti i campi ‘Fusione comuni’ (punti 23 e 27 della sezione ‘Dati anagrafici’ della CU), in corrispondenza del domicilio al 1/01/2018 e al 1/01/2019. Tali campi vanno compilati (selezionando uno dei codici riportati in finestra) nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali: a tale riguardo, vengono segnalati i dipendenti residenti in comuni interessati da fusione, sulla stampa di controllo ‘CONCURDP’.
Di seguito, sono riportate le indicazioni dettagliate relative alle sezioni ‘TFR’ / ‘Familiari’ / ‘Inps Dipendenti’ / ‘Inps Collaboratori’ / ‘Inpdap’ / ‘Altri enti’ / ‘Inail’, per quanto riguarda i dati generati in automatico.
Relativamente alle sezioni ‘IRPEF’ / ‘730’ / ‘Annotazioni’, le indicazioni dettagliate, in merito ai dati generati in automatico, sono riportate al successivo paragrafo 1.8 ‘Dati fiscali lavoro dipendente’.
Resta inteso che, in ciascuna sezione, occorre compilare eventuali dati non generati in automatico.
SEZIONE ‘TFR’
Relativamente alla sezione ‘TFR’, ricordiamo che viene generato automaticamente un apposito quadro per ogni singolo rapporto di lavoro, compilando sempre i campi relativi al Tfr maturato (punti da 809 a 813) ed eventualmente anche quelli relativi al Tfr erogato e relative ritenute (punti da 801 a 808). Il primo quadro generato (relativo al rapporto di lavoro più recente) viene riportato sul numero quadro ‘10’, mentre gli eventuali quadri aggiuntivi (relativi ai rapporti di lavoro precedenti) vengono riportati sul numero quadro da ‘11’ in poi (la numerazione è convenzionale).
Sul servizio ‘TFR’, i dati riportati sul modello sintetico sono evidenziati con lo sfondo in colore (punti da 801 a 813 e punto 920). Tutti gli altri dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.
ATTENZIONE: Per la generazione dei dati richiesti nella sezione ‘TFR’, occorrono alcune informazioni relative ad eventuali anni precedenti non elaborati sulla gestione Paghe. A questo proposito, occorre fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’.
Ricordiamo che, nella data di inizio rapporto (punto 814), in caso di “passaggio diretto”, deve essere indicata la data di assunzione originaria, relativa al rapporto con il precedente sostituto; in tale situazione, è necessario indicare la stessa data di assunzione anche sul servizio anagrafico del dipendente (aggiornamento Acred298 del 24/11/2006).
Per quanto riguarda la data di fine rapporto (punto 815), in caso di corresponsione di un anticipo sul Tfr, viene automaticamente indicato il mese precedente a quello di erogazione dell’anticipo: tale data corrisponde al termine del periodo preso a riferimento per il calcolo del Tfr accantonato, oltre che del periodo di commisurazione.
Precisiamo che l’importo relativo al T fr erogato nell’anno maturato a partire dal 1/1/2001 (punto 862) non comprende la rivalutazione maturata nello stesso periodo ed assoggettata ad imposta sostitutiva. Tale rivalutazione viene indicata in un apposito punto (911) al netto dell’imposta sostitutiva. Ricordiamo che, in caso di anticipo, la rivalutazione maturata dal 2001 non viene inclusa nel Tfr da erogare (anche al momento dell’elaborazione della busta paga); di conseguenza, la stessa rivalutazione non viene decurtata dall’importo dell’anticipo riportato al punto 862.
Ricordiamo che il punto 920, relativo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, si riferisce al solo anno di competenza (a differenza del punto 911, che riporta invece la rivalutazione relativa all’intero rapporto di lavoro).
Relativamente agli anticipi erogati in anni precedenti, la compilazione automatica della parte maturata fino al 2000 (punto 844) e di quella maturata dal 2001 (punto 866) è possibile a condizione che gli anticipi in questione siano stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura Paghe – in caso contrario occorrerà intervenire per suddividere il totale degli anticipi tra i due periodi. Ricordiamo che, relativamente a tali anticipi, è richiesta anche l’indicazione dell’anno di ultima erogazione, sempre distinguendo tra la parte maturata fino al 2000 e quella maturata dal 2001 (punti 845 e 867). Anche in questo caso, la compilazione automatica è possibile se gli anticipi sono stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura Paghe, oppure se il dato in questione era già stato inserito sugli archivi Paghe (fare riferimento al paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’)
Per quanto riguarda le altre indennità soggette a tassazione separata (indennità di preavviso e altre indennità connesse alla cessazione del rapporto, gestite tramite le voci 130 / 047 / 048), ricordiamo che la ripartizione tra i punti 849 e 869 viene effettuata in proporzione al Tfr maturato in ciascun periodo, come indicato nelle istruzioni ministeriali.
Nella sezione ‘TFR’ vengono riportate anche le altre somme soggette a tassazione separata, erogate ai dipendenti (voci 04R / 74R) o ai collaboratori (voci 04S / 04T / 74S), documentate con gli aggiornamenti di ottobre 2016 Acred624 e dicembre 2016 Acred629. Per i dipendenti, tali somme sono riportate sullo stesso quadro nel quale viene indicato il Tfr maturato e/o erogato. Per i collaboratori, viene generato un apposito quadro con l’indicazione delle somme in questione (corrispondenti al trattamento di fine mandato). In entrambi i casi, le somme erogate sono riportate al netto dei contributi, indicandole al punto 801 e ripartendole tra i punti 849 e 869 in proporzione al Tfr maturato nei due periodi (per i collaboratori sono riportate al solo punto 869). L’imponibile e le ritenute risultanti sono indicati negli appositi punti, sommandole eventualmente a quelle derivanti dal Tfr. L’aliquota applicata (indicata sulle voci 74R / 74S) viene riportata sempre al punto 896, in quanto si tratta di somme non connesse alla cessazione del rapporto. Nel caso in cui tale aliquota risulti diversa da quella applicata sul Tfr, viene emessa una segnalazione di errore relativa all’aliquota, dalla procedura di generazione dati: in tal caso, al punto 896 rimane indicata l’aliquota applicata sul Tfr e le altre somme devono essere spostate manualmente su un quadro aggiuntivo.
La presenza di altre somme soggette a tassazione separata viene segnalata dalla procedura di generazione dei dati, con un’apposita indicazione nell’elenco relativo alla sezione ‘TFR’ (la segnalazione non riguarda l’indennità di preavviso e le altre indennità collegate alla cessazione del rapporto). Nei casi segnalati, è opportuno verificare ed eventualmente integrare i dati riportati in automatico: in particolare, occorre compilare i campi relativi al Titolo (punti 850 / 870). Inoltre, per i collaboratori è necessario compilare i dati relativi al rapporto di lavoro ed al periodo di commisurazione.
In caso di erogazione diretta, da parte dell’Inps, del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria, nella CU compilata dal datore di lavoro occorre barrare la casella 854 e riportare, al punto 862, la sola parte di Tfr eventualmente erogato dal datore di lavoro. Nei casi interessati, la suddetta modalità compilazione deve essere impostata dall’Utente.
Nel caso in cui siano necessarie informazioni più dettagliate sui criteri di generazione dei dati relativi al Tfr (esclusa la rateizzazione, descritta dettagliatamente nel presente aggiornamento), è possibile fare riferimento alla documentazione del modello 770/2014, rilasciata con l’aggiornamento di maggio 2014 Acred533.
RATEIZZAZIONE TFR
La sezione ‘TFR’ viene compilata automaticamente in presenza della rateizzazione gestita tramite le voci 75N / 75R, rilasciate con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623.
Ricordiamo che la voce 75N può essere utilizzata per “bloccare” la liquidazione del Tfr nel mese di cessazione (o nel mese successivo, se il riepilogo del Tfr viene posticipato per attendere l’indice Istat). Utilizzando la voce 75N, viene comunque effettuato il riepilogo del Tfr dovuto ed il calcolo dell’Irpef netta a tassazione separata. Nei mesi successivi, può essere utilizzata la voce 75R per erogare lo stesso Tfr, in una o più “rate”. Ricordiamo che, per ciascuna rata, la ritenuta Irpef viene calcolata proporzionando l’imposta netta (determinata nel mese in cui viene bloccata la liquidazione tramite la voce 75N) al rapporto tra il valore della rata erogata ed il totale del Tfr dovuto.
Le rate possono riferirsi anche a cessazioni avvenute in anni precedenti, rispetto all’anno di competenza della CU.
Ricordiamo che, per abilitare la generazione della sezione ‘TFR’, in caso di cessazione avvenuta negli anni precedenti, occorre impostare l’opzione ‘Forzato’ nel campo ‘Modello CUD – TFR’, sul servizio Dipendente – Anagrafico.
Per gestire automaticamente la rateizzazione, è necessario che la liquidazione del Tfr (nel mese di cessazione del rapporto o nel mese successivo) sia stata bloccata tramite la voce 75N, effettuando così il riepilogo del Tfr ed il calcolo dell’Irpef netta a tassazione separata. Le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:
• Se il riepilogo del Tfr è stato effettuato nell’anno di competenza della CU, la sezione ‘TFR’ viene sempre compilata per i punti da 809 a 813 e per il punto 920. Nel caso in cui, nello stesso anno, siano state erogate delle rate tramite la voce 75R, vengono compilati anche i punti rimanenti della sezione ‘TFR’.
• Se il riepilogo del Tfr è stato effettuato in anni precedenti, la sezione ‘TFR’ viene compilata soltanto se, nell’anno di competenza della CU, sono state erogate delle rate tramite la voce 75R. In questo caso, i punti da 809 a 813 ed il punto 920 vengono ripresi dalla CU dell’anno in cui è stato effettuato il riepilogo del Tfr, mentre i punti rimanenti della sezione ‘TFR’ vengono compilati considerando sia le somme erogate nell’anno corrente che quelle erogate negli anni precedenti.
In presenza di rate erogate (tramite la voce 75R) nell’anno di competenza della CU, nella sezione ‘TFR’ i punti relativi alle somme erogate vengono compilati secondo i seguenti criteri:
• In caso di erogazione totale del Tfr rateizzato (fino ad esaurimento del Tfr dovuto), la sezione ‘TFR’ viene compilata secondo i normali criteri previsti in caso di liquidazione del Tfr. Nei campi relativi al ‘Titolo’ (punti 841 e 863) viene riportato il codice ‘B’ (saldo).
• In caso di erogazione parziale, il Tfr erogato nell’anno viene riportato al punto 801 e le trattenute effettuate nell’anno ai punti 804 e 905. Gli altri importi sono determinati in proporzione al Tfr erogato, in modo da far quadrare le ritenute effettuate rispetto alla tassazione calcolata al momento del riepilogo del TFR. Innanzitutto, la rivalutazione dal 2001 viene scorporata dal Tfr erogato in proporzione rispetto al Tfr spettante; la detrazione (punti 803 e 901) e le riduzioni (punto 898) vengono proporzionate al rapporto tra il Tfr erogato ed il Tfr spettante (entrambi al netto della rivalutazione e, per le riduzioni, considerando il Tfr maturato fino al 2000). L’imposta lorda (punto 900) e l’imponibile (punto 899) vengono determinati partendo dalle ritenute operate e applicando le detrazioni e riduzioni ricalcolate. Infine, l’imponibile al lordo delle riduzioni viene ripartito tra il Tfr (erogato nell’anno) maturato fino al 2000 e dal 2001 (punti 840 e 862), in proporzione al Tfr effettivamente maturato negli stessi periodi (punti 839 e 861). Ricordiamo che non è possibile distribuire il Tfr erogato a rate tra i punti 840 e 862 secondo un ordine cronologico (prima la parte fino al 2000 e poi quella dal 2001), in quanto il punto 862 deve risultare compilato, per poter indicare l’eventuale detrazione che è stata considerata nel calcolo dell’Irpef netta. Nei campi relativi al Titolo (punti 841 e 863) è riportato il codice ‘C’ (acconto).
Se il riepilogo del Tfr (con l’utilizzo della voce 75N) è stato effettuato in anni precedenti a quello di competenza della CU, la procedura di generazione rileva i seguenti dati dalla sezione ‘TFR’ dell’anno precedente:
• punti da 809 a 813, punto 911 e punto 920, i quali restano immutati rispetto all’anno precedente;
• Tfr erogato nell’anno (punti 801, 840, 862), che viene trasferito nei corrispondenti campi relativi agli anni precedenti (punti 802, 844, 866), sommandolo a quanto eventualmente già presente negli stessi campi;
• ritenute effettuate nell’anno (punti 804, 905), che vengono trasferite nei corrispondenti campi relativi agli anni precedenti (punti 806, 903), sommandole a quanto eventualmente già presente negli stessi campi;
• altre indennità erogate nell’anno (punti 849, 869), le quali vengono trasferite nei corrispondenti campi relativi agli anni precedenti (punti 851, 871).
Precisiamo che la rivalutazione riportata al punto 911 rimane quella complessivamente maturata dal 2001, anche in caso di erogazione parziale del Tfr (tale punto deve essere compilato solo in presenza di somme erogate nell’anno corrente).
Ricordiamo che la rateizzazione del Tfr, se gestita tramite le voci 75N / 75R, non interessa l’eventuale liquidazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria o le altre indennità soggette a tassazione separata (aggiornamento di dicembre 2016 Acred629): tali somme vengono quindi considerate interamente erogate nello stesso anno in cui viene effettuato il riepilogo del Tfr (impostando il blocco della liquidazione tramite la voce 75N).
In presenza della rateizzazione del Tfr, gestita tramite le voci 75N / 75R, la procedura di generazione dei dati emette un’apposita segnalazione nell’elenco relativo alla sezione ‘TFR’.
SEZIONE ‘FAMILIARI’
Per quanto riguarda la sezione relativa ai ‘Familiari’, ricordiamo che i dati anagrafici dei singoli familiari (codice fiscale e rapporto di parentela) vengono rilevati dal servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, facendo riferimento a quanto è stato inserito sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’. In particolare, la data di nascita viene considerata per stabilire da quale mese un figlio risulta a carico e se deve essere considerato di età inferiore a 3 anni.
A tale proposito, ricordiamo che il numero di mesi a carico e la relativa percentuale vengono rilevati dal conguaglio fiscale relativo all’anno di competenza; in tal modo, si tiene conto anche degli eventuali interventi effettuati tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in caso di rettifica del numero di mesi a carico. Nel caso in cui si presentino delle discordanze tra i familiari presenti sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ e le detrazioni effettivamente applicate in fase di conguaglio, vengono prodotte apposite segnalazioni dalla procedura di generazione dei dati: in tal caso, potrebbe essere necessario intervenire per rettificare i dati generati in automatico (l’intervento può diventare necessario se sono state effettuate particolari “forzature” in sede di conguaglio fiscale).
Sempre per quanto riguarda il servizio relativo ai ‘Familiari’, precisiamo che la condizione di ‘Primo Figlio’ identifica semplicemente il primo (in ordine cronologico) dei figli che risultano a carico nell’anno di competenza. L’applicazione della detrazione nella misura prevista per il coniuge (se espressamente attribuita al primo figlio in assenza del coniuge), è eventualmente riportata nella corrispondente casella. Sulla stampa della CU, l’applicazione della detrazione nella misura prevista per il coniuge viene indicata riportando la lettera ‘C’ al posto della percentuale di detrazione spettante per il primo figlio (come da istruzioni ministeriali).
Precisiamo, inoltre, che la condizione di ‘Disabile’ viene considerata solo in corrispondenza dei figli a carico (come da istruzioni ministeriali), mentre non viene considerata per il coniuge o per altri familiari.
Ricordiamo che è prevista l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche non a carico, tuttavia tale indicazione non è considerata obbligatoria (nelle istruzioni ministeriali è riportata la seguente indicazione: “Per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico”).
Sul servizio ‘Familiari’, il coniuge non a carico è contraddistinto dall’assenza del numero di mesi a carico.
Il coniuge non a carico, se risulta presente sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2018, viene automaticamente trasferito nella sezione ‘Familiari’ della CU/2019.
Nel caso in cui, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, risulti invece impostata la condizione ‘Ex-coniuge’, tale soggetto non viene trasferito nella sezione ‘Familiari’ della CU (per le situazioni che si possono presentare in caso di divorzio o di decesso, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di febbraio 2016 Extra260).
Inoltre, è prevista l’indicazione dei familiari a carico anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni (nelle istruzioni ministeriali è riportato quanto segue: “Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2018 sono stati fiscalmente a carico del sostituito. L’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico.”).
In pratica, la suddetta condizione si presenta se il dipendente chiede al sostituto di NON applicare le detrazioni per i familiari, ma comunica comunque, allo stesso sostituto, i dati dei familiari a carico. In tale situazione, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ devono essere presenti i familiari a carico per detrazioni: sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’, la casella ‘Detrazioni / deduzioni’ deve risultare barrata. Tuttavia, le detrazioni devono essere disabilitate: nel campo ‘Detrazioni fiscali’ deve risultare selezionata l’opzione ‘Disabilitate’ oppure ‘Disabilitate per familiari a carico’.
Nella situazione sopra descritta, i figli e gli altri familiari a carico vengono trasferiti nella sezione ‘Familiari’ della CU, nonostante le detrazioni non siano state applicate per l’intero anno (ricordiamo che il coniuge viene trasferito comunque nella sezione ‘Familiari’, anche se non risulta a carico, come spiegato nel paragrafo precedente).
In assenza delle voci relative alle detrazioni, il numero di mesi a carico viene azzerato: di conseguenza, sui familiari a carico per i quali non sono stati applicate le detrazioni, diventa necessario indicare il numero di mesi, operando sul servizio ‘Familiari’ della CU. Per individuare eventuali casi interessati, viene emessa una segnalazione sulla stampa ‘CUpag.Familiari.errori’: “Manca numero mesi su familiare a carico”.
Nel caso in cui tale segnalazione riguardasse un familiare (diverso dal coniuge) che non è stato a carico nell’anno, occorrerà eliminarlo dal servizio ‘Familiari’ della CU.
Per il coniuge che risulta a carico anche soltanto per alcuni mesi dell’anno, in assenza della corrispondente detrazione per l’intero anno viene emessa la segnalazione “Manca numero mesi su coniuge a carico” (indipendentemente dalla condizione di detrazioni ‘Abilitate’, ‘Disabilitate’ o ‘Disabilitate per familiari a carico’).
Conformemente alle specifiche tecniche, il software di controllo della CU segnala come errore l’assenza del numero di mesi a carico su tutti i familiari, ad eccezione del coniuge.
Occorre tenere presente che il sostituto d’imposta può indicare, sulla CU, soltanto i familiari a carico che gli sono stati comunicati dai percipienti: di fatto, è improbabile che un dipendente abbia comunicato, al proprio datore di lavoro, i dati dei familiari a carico, se non intendeva far applicare le detrazioni per gli stessi familiari.
DATI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Per quanto riguarda le sezioni ‘Inps Dipendenti’ e ‘Inps Collaboratori’, ricordiamo che la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe (paragrafo 1.3) emette una segnalazione nel caso in cui rilevi una differenza tra l’imponibile risultante dalle buste paga e quello presente sulle denunce Uniemens. La discordanza tra i due imponibili può derivare, per esempio, dall’assenza delle denunce Uniemens relative ad eventuali mesi non elaborati tramite la procedura Paghe: in tale situazione, l’imponibile Inps relativo ai mesi non elaborati viene comunque rilevato dal servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’ (se inserito dall’Utente) e riportato nei dati previdenziali della CU.
Ricordiamo che, nella sezione ‘Inps Dipendenti’, vengono trasferiti automaticamente anche i dati previdenziali relativi ai soggetti ex-Enpals. Per tali soggetti, tuttavia, continua ad essere barrata la casella ‘Ente pensionistico – Altro’, come indicato nelle istruzioni ministeriali. Precisiamo che, in base alle istruzioni della CU, non è del tutto chiaro come debbano essere indicati i dati relativi ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ex-Enpals).
Relativamente alla sezione ‘Inps Collaboratori’ (parasubordinati), ricordiamo che è richiesta anche l’indicazione del Tipo Rapporto (punto 47), nel quale viene riportato l’analogo codice presente sulla denuncia Uniemens.
Nel caso in cui, sulle denunce Uniemens relative all’anno di competenza, risultino presenti valori diversi nel campo Tipo Rapporto (variazione nel corso dell’anno), vengono generate altrettante sezioni sulla CU. Inoltre, se sulle denunce Uniemens è presente un codice Tipo Rapporto non previsto nelle istruzioni della CU, la procedura di generazione dei dati emette un’apposita segnalazione (riportando comunque il codice presente sulle denunce Uniemens).
Ricordiamo che, nella sezione ‘Inps Collaboratori’, vengono trasferiti anche gli autonomi occasionali (corrispondenti al Tipo Rapporto ‘09’, previsto nelle istruzioni ministeriali). Per gli stessi soggetti, tuttavia, i dati previdenziali sono riportati anche nella sezione Lavoro Autonomo (sempre in base a quanto previsto nelle istruzioni ministeriali).
Ricordiamo che i dati previdenziali dei soggetti ex-INPDAP devono essere inseriti sull’apposito servizio (‘Inpdap’).
Anche la sezione ‘Altri enti’, nei casi previsti dalle istruzioni, deve essere compilata manualmente (segnaliamo, in particolare, che tale sezione riguarda i soggetti che versano la contribuzione ad INPGI).
In merito alla sezione ‘Inail’, ricordiamo che vengono compilate sezioni distinte nel caso in cui si sia verificato uno spostamento del soggetto assicurato tra due diverse PAT (non rileva, invece, un eventuale cambiamento di tariffa).
Per i soggetti diversi dai dipendenti, nella sezione ‘Inail’ viene compilata automaticamente la qualifica (punto 71), nelle seguenti casistiche: socio di impresa non artigiana (‘E’) , associato in partecipazione (‘F’), collaboratore familiare di impresa non artigiana (‘G’), partecipante all’impresa familiare non artigiana (‘H’); precisiamo che sono considerate artigiane le aziende per le quali è stata barrata la casella ‘Ditta Artigiana’, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’. Nel caso in cui, per un soggetto, sia stata inserita una diversa qualifica, nella sezione Inail della CU relativa all’anno precedente, lo stesso codice qualifica viene riportato nella sezione Inail della CU relativa all’anno corrente.
Per quanto riguarda i collaboratori che percepiscono compensi (compresi gli amministratori), viene attribuita la qualifica ‘E’ esclusivamente nel caso in cui il soggetto risulti essere anche socio dell’azienda (opzione ‘Socio’ nel campo ‘Tipo di Rapporto’, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’).
Come negli anni precedenti, la qualifica ‘E’ viene attribuita anche a tutti i soggetti inquadrati nei contratti 070 / 083 / 087 (Cooperative Dpr 602/70 e Cooperative Sociali), considerandoli soci lavoratori (viene riportato anche il codice ‘M’ nel campo Categorie Particolari – punto 8 della parte anagrafica); restano esclusi soltanto i soggetti ai quali è stato agganciato il codice situazione contributiva ‘30’ (dipendenti di cooperative).
1.8) CU/2019 – DATI FISCALI LAVORO DIPENDENTE
SEZIONE ‘IRPEF’
I dati fiscali relativi ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (ad eccezione dell’assistenza fiscale) sono gestiti sul servizio ‘IRPEF’. Alcune sezioni per le quali sono previste più occorrenze (cosiddetti campi “multi-modulo”) sono gestite attraverso apposite finestre (redditi e bonus corrisposti da altri sostituti, compensi anni precedenti, redditi prodotti all’estero, somme assoggettate a titolo di imposta). Anche alcuni campi gestiti direttamente sul servizio prevedono più occorrenze (previdenza complementare, oneri detraibili, particolari tipologie reddituali).
Precisiamo che i campi previsti sul servizio ‘IRPEF’ possono essere compilati soltanto in corrispondenza del numero quadro ‘10’ (a differenza del servizio ‘TFR’ e della parte previdenziale, dove invece è consentito operare su tutti i quadri inseriti). Tuttavia, in presenza di ulteriori quadri nelle sezioni ‘TFR’ o ‘INPS dipendenti’, viene generato il corrispondente quadro nella sezione IRPEF: tale quadro rimane vuoto, ma non deve essere cancellato.
Sul servizio ‘IRPEF’, i punti non presenti sul modello sintetico sono individuati tramite il numero del campo indicato tra parentesi: tali dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.
ATTENZIONE: Per la generazione dei dati previsti nella sezione ‘IRPEF’, sono necessari i codici fiscali dei fondi di assistenza sanitaria e di previdenza complementare effettivamente gestiti. A questo proposito, occorre fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’.
Di seguito, riportiamo le principali indicazioni in merito ai dati generati in automatico. Per eventuali approfondimenti in merito ai dati già previsti sui modelli degli anni precedenti (CU/CUD o 770), è possibile fare riferimento alle relative documentazioni (disponibili sull’Indice Documentazioni).
➢ Il reddito imponibile a tassazione ordinaria viene suddiviso tra la parte derivante da periodi di lavoro con contratto a tempo indeterminato (punto 1) e quella derivante da periodi con contratto a tempo determinato (punto 2).
Per suddividere il reddito imponibile tra le due tipologie di contratto, si procede nel modo seguente: si rileva il reddito imponibile complessivo, risultante dal conguaglio fiscale più recente (vedi punti successivi) e si stabilisce il tipo di contratto (tempo indeterminato / determinato) presente al momento di tale conguaglio. Se tutte le buste paga elaborate nell’anno presentano lo stesso tipo di contratto presente al momento del conguaglio, l’intero reddito è attribuito a tale tipo di contratto. In caso contrario, si considerano le buste paga che presentano il tipo di contratto diverso da quello presente al momento del conguaglio: la somma degli imponibili fiscali presenti su tali buste paga viene decurtata dall’imponibile risultante dal conguaglio ed attribuita all’altro tipo di contratto.
Procedendo nel modo sopra indicato, la somma degli imponibili relativi ai due tipi di contratto coincide sempre con il reddito complessivo risultante dal conguaglio fiscale. Precisiamo che eventuali redditi erogati da altri sostituti e considerati in sede di conguaglio, sono attribuiti al tipo di contratto presente al momento del conguaglio (non disponendo di altre indicazioni). Precisiamo inoltre che, in presenza di più buste paga elaborate in uno stesso mese (cambi di qualifica, cessazioni e riassunzioni), nei casi in cui è stata utilizzata la gestione dell’imponibile fiscale “unico” (voce 594), l’imponibile complessivo del mese è riportato sulla busta paga di fine mese, quindi viene attribuito al tipo di contratto risultante da tale busta. Infine, facciamo presente che il tipo di contratto viene ricavato, al momento dell’elaborazione delle buste paga, dal campo ‘Tipo di Contratto’ presente sul servizio Dipendente – Inquadramento (tanto per i dipendenti quanto per i collaboratori e gli amministratori).
➢ Come negli anni precedenti, per la corretta compilazione della sezione ‘IRPEF’ è necessario che sia stato effettuato un conguaglio fiscale. Ricordiamo che il conguaglio viene effettuato automaticamente nel mese di cessazione del rapporto, oltre che nel mese di dicembre dell’anno di competenza. Se attivato tramite le apposite opzioni, il conguaglio può essere effettuato anche nei mesi successivi alla cessazione (ad esempio se vengono corrisposte ulteriori somme imponibili) oppure nel mese di gennaio dell’anno successivo. È possibile che siano stati effettuati diversi conguagli per uno stesso soggetto: in tal caso, i dati verranno rilevati dal conguaglio più recente.
➢ In assenza del conguaglio fiscale (in caso di interruzione, per qualsiasi motivo, delle elaborazioni mensili, senza che sia stato effettuato il conguaglio sull’ultima busta paga), i dati fiscali vengono comunque riportati nella sezione ‘IRPEF’, effettuando una semplice sommatoria di quanto risulta dalle buste paga elaborate. In tali condizioni, il calcolo dell’Irpef dovuta non risulta coerente con l’imponibile; inoltre, non vengono determinate le addizionali regionale e comunale dovute. Quest’ultima condizione, in particolare, comporta un saldo a credito (teorico) per l’addizionale comunale, corrispondente alla differenza tra l’addizionale dovuta (uguale a zero) e l’acconto versato, con il conseguente azzeramento del campo relativo all’acconto (in quanto l’acconto deve essere indicato al netto del saldo a credito). In tale situazione, quindi, occorre rettificare o integrare gli importi delle addizionali.
➢ Al punto 6 viene sempre riportato il numero di giorni utili ai fini della detrazione per lavoro dipendente, anche quando tale detrazione non spetta per effetto di un reddito troppo elevato. Nel caso in cui le detrazioni siano state bloccate tramite l’apposita opzione del servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, il numero di giorni utili viene determinato tenendo conto dei periodi di lavoro intercorsi nell’anno di competenza, riportati sull’annotazione AI (eventualmente indicando 365 se il rapporto è relativo all’intero anno). Ricordiamo che, negli anni bisestili, il numero di giorni utili per le detrazioni viene automaticamente limitato ad un massimo di 365, al momento del conguaglio fiscale (tale criterio è confermato dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche della CU).
➢ I punti 8 (data assunzione), 9 (data cessazione) e 10 (in forza al 31/12) vengono compilati sulla base delle date di assunzione e cessazione presenti sul servizio Dipendente – Anagrafico, tenendo conto delle storicizzazioni presenti in archivio. Il punto 8 viene sempre compilato con la data di assunzione relativa al primo rapporto di lavoro intercorso nell’anno (o in anni precedenti se non risulta alcun rapporto di lavoro nell’anno); ricordiamo che, in caso di “passaggio diretto”, deve essere indicata la data di assunzione relativa all’inizio del rapporto con il datore di lavoro cedente. Il punto 9 viene compilato con la data di cessazione relativa all’ultimo rapporto di lavoro nell’anno (o in anni precedenti se non risulta alcun rapporto di lavoro nell’anno). La casella del punto 10 viene barrata in mancanza della data di cessazione al punto 9; precisiamo che i campi 9 e 10 sono alternativi tra loro, secondo le specifiche ministeriali. Di conseguenza, in caso di cessazione del rapporto al 31/12 dell’anno di competenza, dovendo riportare tale data al punto 9, non è possibile barrare la casella al punto 10 (indipendentemente dal fatto di considerare, o meno, il rapporto cessato entro la fine dell’anno).
➢ Il punto 11 viene compilato con il codice ‘1’ nel caso in cui siano presenti più rapporti di lavoro nell’anno. Se non deve essere attribuito il codice ‘1’, il punto 11 viene compilato con il codice ‘2’ se nell’anno risultano dei giorni di assenza non retribuita per la quale non spettano le detrazioni (voci 187 / 188 / 190 – 194 / 198 / 19A – 19D), oppure se il dipendente è un lavoratore intermittente (codice ‘60’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento) con un numero di giorni per detrazioni inferiore alla durata del rapporto nell’anno. In tutti gli altri casi in cui il numero di giorni per detrazioni non corrisponde a quelli risultanti dalla durata del rapporto nell’anno, il punto 11 viene compilato con il codice ‘4’. Precisiamo che, nel punto 11, è possibile indicare anche il codice ‘3’, nelle particolari situazioni descritte nelle istruzioni ministeriali.
➢ Conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche, viene effettuato il seguente controllo: si determina il numero di giorni di calendario ricadenti nell’anno di competenza, in base alla data di assunzione (punto 8) e alla data di cessazione (punto 9) o alla condizione di lavoratore in forza al 31/12 (punto 10). Se i suddetti giorni di calendario corrispondono a quelli utili per detrazioni (punto 6), allora il punto 11 non viene compilato. Se, invece, gli stessi giorni di calendario non corrispondono a quelli utili per detrazioni, allora il punto 11 viene compilato con il codice ‘4’ (a meno che non sia stato attribuito il codice ‘1’ o ‘2’). Precisiamo che il suddetto controllo non viene effettuato in presenza di un conguaglio rispetto ad un precedente sostituto (dal momento che i giorni per detrazioni attribuiti dal precedente sostituto sono stati considerati nel conguaglio ed inclusi nel punto 6).
➢ Per l’addizionale regionale di competenza dell’anno 2018, viene riportata l’imposta dovuta (punto
22) e la parte eventualmente già trattenuta (punto 24). Se l’addizionale risulta già trattenuta in tutto o in parte, viene generata l’annotazione AL; in caso di trattenuta parziale, sull’annotazione AL viene indicata la parte già trattenuta.
➢ Per l’addizionale comunale di competenza dell’anno 2018, viene riportato l’acconto trattenuto (punto 26), al netto dell’eventuale saldo a credito restituito in fase di conguaglio (come da istruzioni ministeriali). Inoltre, viene indicato il saldo a debito (punto 27) e la parte del saldo eventualmente già trattenuta (punto 28). Se il saldo risulta già trattenuto in tutto o in parte, viene generata l’annotazione AL; in caso di trattenuta parziale, sull’annotazione AL viene indicata la parte già trattenuta.
➢ L’acconto dell’addizionale comunale relativo all’anno di competenza 2019 viene riportato al punto 29. Ricordiamo che quest’ultimo dato viene rilevato dalle busta paga di gennaio 2019 e riguarda esclusivamente i dipendenti ed i collaboratori il cui rapporto di lavoro prosegue dall’anno 2018. Nel caso in cui, per una o più aziende, non fosse prevista l’elaborazione delle buste paga di gennaio 2019 (ad esempio per la cessazione del servizio), ricordiamo che era possibile calcolare l’acconto sulle busta paga di dicembre, tramite la voce opzionale 75D (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707): nel caso in cui sia stata utilizzata tale voce, l’acconto viene riportato automaticamente al punto 29; in caso contrario, per tali aziende occorre compilare manualmente il punto 29.
➢ Relativamente alle addizionali regionale e comunale, sono riportate anche le rate relative
all’anno 2017, trattenute nel corso dell’anno 2018 (punti 23 e 25).
➢ Le detrazioni spettanti sono riportate ai punti 362 (familiari a carico), 367 (lavoro dipendente) e 368 (detrazione per oneri), senza alcuna limitazione rispetto all’imposta lorda. Nel punto 373 (totale detrazioni), viene invece indicato il totale delle detrazioni effettivamente applicate, limitato al valore dell’imposta lorda (punto 361).
➢ Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli, precisiamo che viene indicata al punto 363 per la sola parte che ha trovato capienza sull’imposta al netto delle altre detrazioni. L’eventuale parte eccedente viene riportata al punto 364 (credito riconosciuto) se è stata utilizzata la voce prevista a tale scopo in fase di conguaglio (699 conguaglio anno corrente / 68A conguaglio anno precedente). In caso contrario, la parte eccedente viene riportata al punto 365 (credito non riconosciuto), generando la corrispondente annotazione BH.
➢ Relativamente alla detrazione minima, spettante per rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, viene generata l’annotazione AN, per segnalare la possibilità di usufruire della detrazione relativa all’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi. Tale annotazione non viene generata nel caso in cui sia stata richiesta l’applicazione della detrazione minima per l’intero anno, tramite l’apposita opzione disponibile sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF. In quest’ultima ipotesi, viene riportata l’opzione ‘B’ nella casella Casi Particolari (punto 477).
➢ Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 190/2014, in presenza di un reddito imponibile nei punti 1 o 2, viene sempre compilato il punto 391 (‘Codice bonus’), indicando ‘1’ nel caso in cui il bonus sia stato riconosciuto ed erogato (anche parzialmente) dal sostituto, oppure ‘2’ nel caso in cui il bonus non sia stato riconosciuto o non sia stato erogato dal sostituto (indipendentemente dalla causa del mancato riconoscimento o erogazione). L’importo del bonus effettivamente erogato viene riportato sempre al punto 392 (‘Bonus erogato’), al netto di eventuali recuperi effettuati nel corso dell’anno o in fase di conguaglio, come precisato nelle istruzioni ministeriali. L’importo di tali recuperi viene riportato al punto 394 (‘Bonus recuperato’).
➢ Il punto 393 (‘Bonus non erogato’) viene compilato in presenza di tutte le seguenti condizioni: bonus non erogato (codice ‘2’ nel campo 391 e campo 392 non compilato), reddito imponibile inferiore a 26.600 euro, imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente. Se sussistono tali condizioni, nel punto 393 viene riportato il valore del bonus teoricamente spettante. Precisiamo che tale situazione si può presentare in caso di richiesta, da parte del dipendente, di non erogare il bonus (pur avendo le condizioni reddituali previste).
➢ Il punto 411 (‘Previdenza Complementare’) viene compilato per i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, tenendo conto dell’opzione disponibile sulla procedura di generazione dei dati (paragrafo 1.3). Secondo il criterio adottato in automatico dalla procedura, il punto 411 viene compilato soltanto in presenza dei relativi contributi (punti 412 / 413). Se, invece, viene abilitata l’opzione disponibile sulla procedura, il punto 411 viene compilato anche in assenza dei suddetti contributi. Nel punto 411 viene riportato il codice ‘1’, a meno che la data di prima occupazione (servizio Dipendente – Inquadramento) risulti uguale o successiva al 1/01/2007: in tal caso, viene riportato il codice ‘3’. Per i dirigenti di aziende commerciali, viene riportato il codice ‘2’, sulla base delle indicazioni fornite dal fondo Xxxxx Xxxxx (occorre intervenire nel caso in cui il dirigente risulti iscritto ad un fondo che presenta una situazione diversa da quella del Xxxxx Xxxxx).
➢ I contributi versati ad un fondo di previdenza complementare, gestiti mensilmente tramite le voci 575 – 577 – 580 – 58F (quest’ultima voce solo per alcuni contratti, come descritto al paragrafo successivo), vengono riportati nel campo ‘Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi’ (punto 412). Tale campo viene compilato anche per i dirigenti di aziende industriali e commerciali, in riferimento ai contributi versati rispettivamente al Previndai e al fondo Xxxxx Xxxxx (entrambi gestiti tramite la voce 567).
➢ Per i dipendenti inquadrati in determinati contratti, può essere stato attivato il contributo “contrattuale” al fondo di previdenza complementare previsto dal Ccnl, attraverso l’elaborazione della voce 58F. Tale contributo è stato predisposto per i contratti del settore Edilizia (contratti 036 / 050 / 131, aggiornamenti di gennaio e febbraio 2015 Xxxxx000, Xxxxx000 e Acred563), dei Posteggiatori (contratto 017, aggiornamento di settembre 2016 Acred620) e dei Cinematografi (contratto 110, aggiornamento di febbraio 2017 Acred638). Per il settore Edilizia, la voce 58F è stata attivata in automatico, mentre per gli altri contratti è stata prevista l’indicazione della stessa voce sul servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto). In tutti i casi sopra elencati, il contributo riguarda anche i dipendenti che non si sono iscritti “volontariamente” al fondo di previdenza complementare previsto dal Ccnl. A quanto ci risulta, non sono state emanate disposizioni specifiche in merito all’esposizione di tale contributo sulla CU, per quanto riguarda i soggetti che non si sono iscritti volontariamente al fondo: in assenza di tali disposizioni, possiamo considerare che la voce 58F rappresenta un contributo al fondo di previdenza complementare e, di conseguenza, deve essere riportata nell’apposita sezione della CU, per tutti i dipendenti interessati. In particolare, il contributo calcolato tramite la voce 58F viene riportato al punto 412, mentre al punto 411 viene indicato il codice ‘1’.
Per i soggetti che non si sono iscritti volontariamente al fondo, potrebbe non essere stata compilata la sezione Previdenza Complementare del servizio Dipendente – Inquadramento: in tal caso, non risulta possibile attribuire una data di iscrizione al fondo ed effettuare i trattamenti previsti in caso di prima assunzione successiva al 1/01/2007 (vedere paragrafi successivi). Per i soggetti che si trovano in tale situazione, viene riportato al punto 425, in automatico, il fondo previsto contrattualmente: Prevedi per i contratti 036 e 050, Fondapi per il contratto 131, Astri per il contratto 017, Byblos per il contratto 110. Precisiamo che, anche in questo caso, occorre indicare il codice fiscale del fondo in questione, attraverso la finestra ‘Tabelle – Fondi Previdenza Complementare’.
➢ Per i soli dirigenti di aziende industriali, viene compilato automaticamente anche il campo ‘Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi’ (punto 413), riportando la parte eccedente E. 5.164,57, assoggettata ad Irpef in fase di conguaglio (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707). A tale proposito ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, i contributi previdenza complementare versati al fondo Xxxxx Xxxxx sono invece esenti da Irpef anche per la parte eccedente il limite di E. 5.164,57, secondo le indicazioni pubblicate dallo stesso fondo. Precisiamo che, se è stata assoggettata ad Irpef una parte dei contributi previdenza complementare, utilizzando le voci previste in sede di conguaglio fiscale, occorre compilare manualmente il punto 413 (come già detto, ad eccezione dei dirigenti di aziende industriali, per i quali il punto 413 viene compilato in automatico).
➢ Per i soggetti iscritti alla previdenza complementare, viene considerata la data di prima occupazione inserita sul servizio Dipendente – Inquadramento: se tale data risulta uguale o successiva al 1/01/2007, viene compilato il punto 415 (‘Data iscrizione al fondo’), riportando la data presente sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. La procedura di generazione dei dati compila il punto 415 soltanto quando viene compilato anche il punto 411.
➢ Per i dipendenti di prima occupazione successiva al 1/01/2007, in presenza dei contributi versati alla previdenza complementare, vengono compilati automaticamente i punti 416 (‘Versati nell’anno’) e 418 (‘Totale’), indicando rispettivamente i contributi versati nell’anno 2017 e nei primi 5 anni di iscrizione. Precisiamo che, nel 5° anno di iscrizione, il punto 418 non comprende necessariamente tutti i contributi versati nell’anno di competenza. Nel caso in cui il periodo di 5 anni si concluda entro il 31/12/2018, viene compilato automaticamente anche il punto 419 (‘Differenziale’), indicando la differenza tra il massimale previsto (E. 25.822,85) ed il totale dei contributi versati nei primi 5 anni; nella stessa situazione, viene compilato anche il punto 420 (‘Anni residui’), indicando il numero di anni (arrotondato all’unità inferiore) nei quali è possibile usufruire dell’ulteriore deduzione prevista. Segnaliamo che il punto 417 (‘Eccedenti esclusi dai redditi’) deve essere compilato manualmente, nei casi eventualmente interessati (lavoratori di prima occupazione, se è stata effettivamente usufruita l’ulteriore deduzione per i contributi eccedenti il limite annuale di E. 5.164,57), modificando in tal caso anche il punto 419.
➢ Come risulta dal servizio ‘IRPEF’, i punti da 411 a 420 prevedono due occorrenze (campi “multi- modulo”): sulla prima serie di campi vengono riportati i dati generati in automatico, mentre sulla seconda serie è possibile indicare un’eventuale ulteriore situazione di previdenza complementare (se presente sullo stesso dipendente).
➢ I contributi versati a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa, gestiti tramite le voci 578 – 57E – 57F – 57G e generalmente esclusi dall’imponibile fiscale, sono riportati al punto 441 (‘Contributi a fine assistenziale dedotti’). Per i dirigenti di aziende industriali e commerciali, tale punto viene compilato rispettivamente con i contributi Fasi (voce 566) e fondo Xxxxx Xxxxxxx (Fasdac – voce 568), fino al limite annuale di E. 3.615,20.
➢ Nel caso in cui i contributi per assistenza sanitaria integrativa siano stati assoggettati ad Irpef, la parte assoggettata viene riportata al punto 442 (‘Contributi a fine assistenziale non dedotti’) ed esclusa dal punto 441. Tale situazione si presenta nel caso in cui siano state utilizzate le voci 596 / 598, in fase di conguaglio, per assoggettare i contributi rimasti esenti nel corso dell’anno (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707).
Ricordiamo che, per i Tessili Confindustria e Confapi (contratti 055 e 132), i contributi in questione sono stati assoggettati per una parte dell’anno (nel caso del contratto 055, è stato poi predisposto un recupero automatico in fase di conguaglio). Ricordiamo, inoltre, che al punto 442 viene riportata automaticamente la parte di contributi eccedente il limite annuale di E. 3.615,20 (tale caso si presenta, in particolare, per i dirigenti).
➢ Per i dirigenti di aziende industriali o commerciali, nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 58M per escludere una parte dei contributi Fasi o Fasdac dal controllo del limite di E. 3615,20 (in quanto destinata ai dirigenti pensionati –aggiornamento di dicembre 2018 Acred707), dai punti 441 / 442 viene decurtato lo stesso importo indicato sulla voce 58M. In assenza di indicazioni specifiche da parte degli enti competenti, è logico presumere che la parte dei contributi destinata non al dirigente in forza, ma ai dirigenti pensionati (e come tale esclusa dal controllo del limite annuale), non debba neppure essere indicata sulla CU dello stesso dirigente.
➢ Per i dirigenti di aziende commerciali viene compilato il punto 342 (‘Importo oneri per detrazione’) in relazione al contributo versato al fondo Xxxxxxx Xxxxxxx; la corrispondente detrazione è indicata al punto 368. Rimane da indicare il codice relativo al tipo di oneri (punto 341), compilando il corrispondente campo sul servizio ‘IRPEF’ (in alternativa, tale codice può essere indicato al momento della generazione dei dati, descritta al paragrafo 1.3).
➢ L’eventuale reddito comunicato dal percipiente per il calcolo delle detrazioni deve essere indicato dall’Utente ai punti 463 e/o 464, oltre che sull’annotazione AO. Ricordiamo che i soggetti interessati da tale gestione vengono segnalati tramite il programma ‘CONCURDP’ (paragrafo ‘Stampe di controllo da effettuare’).
➢ La casella relativa alla richiesta di applicazione di una maggiore ritenuta (476) viene barrata nel caso in cui sia stata impostata la voce per l’applicazione di una maggiore aliquota in fase di conguaglio (voci 659 o 664).
➢ L’importo della QUIR relativo all’anno di competenza della CU, assoggettato a tassazione ordinaria (già compreso nel reddito imponibile), viene riportato al punto 478 del modello.
➢ Nel punto 479 vengono riportate le retribuzioni in natura gestite tramite le seguenti: 061 / 062 / 063 / 06F / 0C1 per i dipendenti, 064 / 06G per i collaboratori. Precisiamo che le voci sopra elencate vengono considerate sia per la parte imponibile che per la parte non imponibile. Sulla procedura di generazione dei dati (paragrafo 1.3), è disponibile un’opzione che consente di includere, nel punto 479, le voci relative ai buoni pasto (06E / 06H); come già precisato, a nostro avviso i buoni pasto devono rimanere esclusi dal punto 479. Sulla stessa procedura è disponibile anche un’opzione ch consente di escludere, dal punto 479, le voci relative alle somme non imponibili: quest’ultima opzione deve essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui le voci interessate (063 / 064 / 06F / 06G, campo Importo Unitario) siano state utilizzate per indicare somme di natura diversa da quelle richieste al punto 479. Ricordiamo, infine, che la voce 0C1 si riferisce alle retribuzioni in natura previste dal welfare aziendale (aggiornamento di dicembre 2017 Acred674).
➢ Relativamente ai compensi anni precedenti assoggettati a tassazione separata (campi da 511 a 522), vengono riportati automaticamente gli arretrati previsti nei rinnovi contrattuali, oltre a quelli eventualmente inseriti da parte dell’Utente. In generale, gli arretrati a tassazione separata sono riportati con riferimento al periodo di imposta 2017 (punto 521). Per i contratti di seguito elencati, l’imponibile viene invece suddiviso tra i diversi periodi d’imposta previsti: Commercio (001), Aziende Alberghiere (004), Campeggi (007), Terme (016), Radio Private (022), Panificatori artigianato (024), Panificatori commercio (025), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Area Comunicazione artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Lapidei artigianato (064), Enti Locali (130), Occhiali artigianato (134), Alimentari imprese non artigiane (151).
Su tali contratti, la ripartizione tra i diversi periodi segue gli stessi criteri adottati al momento dell’erogazione: è quindi necessario che tutte le buste paga relative al periodo di competenza degli arretrati siano state elaborate tramite la procedura Paghe.
➢ Il conguaglio fiscale può comprendere eventuali redditi erogati da altri sostituti, oltre alle relative ritenute e bonus fiscali. I dati in questione possono essere stati inseriti tramite il servizio Cedolini
– Anno Corrente, in un mese precedente all’assunzione, oppure possono essere stati indicati nel mese del conguaglio, utilizzando le voci relative ai compensi da terzi. In entrambi i casi, la procedura di generazione dei dati segnala la presenza della sezione ‘Conguagli’, nell’elenco dei soggetti trasferiti (‘CUpag.DatiFiscali.elenco’).
➢ Quando viene compilata la sezione ‘Conguagli’, il codice fiscale dell’altro sostituto d’imposta viene riportato al punto 536 ed il relativo codice causa al punto 537. Tali informazioni vengono rilevate dal servizio Dipendente – Altri Dati: il ‘Codice fiscale altro sostituto’ si riferisce alle somme inserite su un mese precedente all’assunzione, mentre il ‘Codice fiscale compensi da terzi’ riguarda le corrispondenti voci (in entrambi i casi, viene considerato anche il relativo codice ‘Causa’). Ricordiamo che il codice Causa ‘7’, non più in vigore, viene automaticamente “tradotto” nel nuovo codice 11, avente lo stesso significato (‘Altro’). Nel caso in cui, sul servizio Dipendente
– Altri Dati, il campo ‘Causa’ non risulti compilato, nel punto 537 viene riportato automaticamente il nuovo codice ‘9’ (“Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e SENZA estinzione del precedente sostituto”) per le somme inserite su un mese precedente all’assunzione, oppure il codice ‘3’ (“Indennità erogate dall’Inail”) per i compensi da terzi. Ricordiamo che il codice ‘1’ ha il significato di “Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro CON estinzione del precedente sostituto” (ovviamente, anche tale codice può essere attribuito sul servizio Dipendente – Altri Dati).
➢ Le somme erogate da un altro sostituto, insieme alle relative ritenute Irpef e addizionali, vengono riportate nei corrispondenti campi della sezione relativa ai conguagli. In particolare, il reddito imponibile è riportato al punto 538 (tempo indeterminato) oppure al punto 539 (tempo determinato) in base alla presenza del reddito imponibile rispettivamente al punto 1 oppure al punto 2 della certificazione. Se risultano compilati sia il punto 1 che il punto 2, viene emessa un’apposita segnalazione e l’imponibile relativo all’altro sostituto viene ripartito tra i punti 538 e 539 (considerando che deve risultare già compreso nei punti 1 e 2), dando maggiore priorità al tipo di rapporto presente al momento del conguaglio fiscale. È quindi necessario intervenire nel caso in cui il reddito erogato dall’altro sostituto sia relativo ad un tipo di rapporto diverso da quello attribuito in automatico (ovviamente, a condizione che tale informazione sia conosciuta dall’attuale sostituto d’imposta).
➢ Ricordiamo che la sezione ‘Conguagli’ viene generata anche in caso di “passaggio diretto” di un dipendente tra due datori di lavoro. In tale situazione, sul nuovo datore di lavoro deve figurare, come Data Assunzione, l’inizio del rapporto con il precedente datore di lavoro (come precisato nelle istruzioni ministeriali). La data di inizio del rapporto con il nuovo datore di lavoro deve essere invece inserita nel campo Data Passaggio Diretto, sul servizio di Dipendente – Inquadramento. Le somme relative al precedente sostituto devono essere inserite sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in un mese precedente alla data del “passaggio diretto” (tale operazione non è necessaria se sono state utilizzate le procedure per il trasferimento automatico dei dipendenti).
➢ Nel caso in cui il conguaglio fiscale comprenda un precedente rapporto di lavoro, viene compilata automaticamente anche la sezione relativa al bonus erogato da altri soggetti (punti da 395 a 399), secondo modalità analoghe a quelle previste per la sezione ‘Conguagli’ (vedere paragrafi precedenti). In tale situazione, il bonus erogato dal precedente sostituto deve risultare presente sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in un mese precedente alla data di assunzione o di “passaggio diretto”. Tale bonus viene riportato al punto 396, mentre al punto 395 viene riportato il codice ‘1’ ed al punto 399 viene trasferito il codice fiscale del precedente sostituto, rilevandolo dal campo ‘Codice fiscale altro sostituto’ del servizio Dipendente – Altri Dati.
Precisiamo che i punti 397 e 398 (bonus non erogato e bonus recuperato dal precedente sostituto) non vengono compilati in automatico.
➢ Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, secondo le modalità descritte negli aggiornamenti di gennaio 2018 Acred677 e dicembre 2018 Acred707, viene compilata la sezione relativa ai premi di risultato (punti da 571 a 602). Le somme effettivamente detassate sono riportate al punto 572, al netto dei relativi contributi, mentre la corrispondente imposta sostitutiva è riportata al punto 576. Il punto 571 viene compilato in base al limite di reddito impostato sulla voce 47A: se è stato impostato il limite di E. 3.000, al punto 571 viene riportato il codice ‘1’, se invece è stato impostato il limite di E. 4.000, al punto 571 viene riportato il codice ‘2’.
Nel caso in cui le somme erogate non siano state effettivamente detassate (per mancanza dei requisiti soggettivi, per richiesta del dipendente o per tassazione ordinaria più favorevole), l’importo “detassabile” viene riportato al punto 578, entro il limite di reddito previsto. A tale riguardo, occorre tenere presente che le somme in questione, gestite tramite le apposite voci, sono considerate “detassabili” soltanto se, nel mese di erogazione, risulta presente anche la voce 47A (tale voce, ovviamente, può essere stata impostata sulle Voci Fisse a livello di ditta).
Nel caso in cui sia stato effettuato un conguaglio della detassazione applicata da un precedente sostituto, vengono compilati i punti 595 (codice fiscale precedente sostituto), 596 (codice detassazione), 597 (imponibile detassato), 599 (imposta sostitutiva). In tale situazione occorre verificare, ed eventualmente integrare o modificare, i dati riportati in automatico (in particolare: al punto 596 viene riportato lo stesso codice indicato al punto 571).
Nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 0C3 per indicare il valore di un benefit sostitutivo del premio detassabile (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707), il corrispondente importo viene riportato al punto 573.
Nel caso in cui siano state utilizzate le voci 0C4 / 0C5 (aggiornamento Acred707), per indicare rispettivamente il valore dei contributi previdenza complementare / assistenza sanitaria in sostituzione del premio detassabile, i corrispondenti importi vengono riportati ai punti 574 / 575. Precisiamo che gli stessi importi sono inclusi nel punto 573 e (contrariamente a quanto indicato nell’aggiornamento Acred707) non vengono decurtati dai punti 412 e 441.
In presenza delle voci 0C3 / 0C4 / 0C5, è opportuno verificare ed eventualmente integrare i dati richiesti.
➢ In caso di operazioni societarie straordinarie e successioni con estinzione del precedente sostituto, se il conguaglio fiscale è stato effettuato dal sostituto estinto, occorre indicare il codice fiscale di quest’ultimo al punto 611 della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente (precisiamo che i casi interessati dalla suddetta gestione devono essere individuati secondo i criteri descritti nelle istruzioni ministeriali). Per poter compilare il punto 611 sul servizio ‘IRPEF’, occorre prima di tutto inserire il soggetto estinto sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’ del servizio ‘Frontespizio’ (il soggetto estinto deve essere presente nell’archivio anagrafico delle aziende). Una volta inserito sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’, tale soggetto può essere selezionato nel campo 611 del servizio ‘IRPEF’. Segnaliamo che, in tale situazione, occorre anche aggiungere l’annotazione GI, riportandola nel primo riquadro libero del servizio ‘Annotazioni’ (è sufficiente selezionarla dall’apposito elenco).
➢ In caso di “ passaggio diretto” di dipendenti senza estinzione del sostituto cedente, nella sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente compilata dal sostituto cedente, deve risultare barrata la casella 612. Tale casella è gestita sul servizio ‘IRPEF’ e deve essere barrata dall’Utente nei casi interessati.
➢ In presenza di rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (art. 51 TUIR) occorre compilare la relativa sezione (punti da 701 a 713). Nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 0C2 per indicare il valore del welfare corrisposto in forma di beni e servizi (aggiornamento di dicembre 2017 Acred674), tale valore viene riportato al punto 704 e viene emessa un’apposita segnalazione nell’elenco relativo alla sezione ‘IRPEF’.
➢ Nella nuova sezione ‘Particolari tipologie reddituali’ (punti da 741 a 746) vengono riportate automaticamente le somme corrisposte ai collaboratori (xx.xx.xx.), escludendo gli amministratori e altri soggetti con reddito assimilato a lavoro dipendente. Per le sole collaborazioni coordinate e continuative, nel punto 741 viene indicato il codice ‘2’ e nel punto 742 viene riportato il reddito imponibile, considerando sia le somme soggette a tassazione ordinaria (compensi) che quelle soggette a tassazione separata (trattamento di fine mandato); precisiamo che, a questo proposito, è stato tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul forum di Assosoftware. Per compilare il punto 742, la procedura di generazione dagli archivi Xxxxx considera lo stesso reddito riportato sull’annotazione AI in corrispondenza della tipologia “collaborazione” (a riguardo, vedere quanto indicato al paragrafo ‘Annotazioni’), oltre all’eventuale TFM riportato nella sezione ‘TFR’.
SEZIONE ‘730’ (ASSISTENZA FISCALE)
Sul servizio ‘730’ sono gestite tutte le informazioni relative al conguaglio, da parte del sostituto d’imposta, delle somme derivanti dall’assistenza fiscale, riportate sul modello 730-4.
Come sul servizio ‘IRPEF’, anche sul servizio ‘730’ è possibile operare esclusivamente sul numero quadro ‘10’.
Ricordiamo che i dati non presenti sul modello sintetico sono individuati tramite il numero del campo indicato tra parentesi: tali dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.
Tutte le somme a debito o a credito conguagliate dal sostituto d’imposta vengono riportate nei corrispondenti campi della sezione ‘730’, separando le somme relative al dichiarante (punti da 61 a
133) da quelle relative al coniuge (punti da 261 a 333). Fanno eccezione gli interessi (punti da 141 a 153), che non prevedono tale separazione.
➢ Le somme a credito vengono riportate automaticamente nei campi previsti, separando la parte rimborsata da quella eventualmente non rimborsata.
➢ Le somme a debito, al netto degli interessi dovuti per rateazione o incapienza, vengono riportate automaticamente nei campi previsti, separando l’imposta trattenuta da quella non trattenuta. Fanno eccezione gli acconti Irpef, addizionale comunale e cedolare secca, che non prevedono l’indicazione dell’imposta non trattenuta.
➢ Gli interessi vengono riportati automaticamente nell’apposita sezione, raggruppandoli per tipologia (Erario / Regione / Comune) e separando quelli dovuti per rateazione da quelli dovuti per incapienza (si segue lo stesso criterio adottato, mensilmente, per il versamento degli interessi sul modello F24).
➢ In presenza di somme relative all’addizionale regionale o comunale, viene compilato automaticamente il codice regione o il codice catastale del comune, considerando la residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella versione in vigore al 1/01/2017 (saldo 2017) oppure al 1/01/2018 (acconto 2018). Sia per il dichiarante che per il coniuge, è possibile fare riferimento ad un codice regione o ad un codice catastale comune specifici per le addizionali da 730: tali codici possono essere inseriti (alle stesse decorrenze sopra descritte), negli appositi campi previsti sul servizio Dipendente – Anagrafico (aggiornamento di luglio 2018 Acred692). Se sono stati indicati codici regione o comune specifici per le addizionali da 730, tali codici vengono riportati nella sezione ‘730’ della CU, in sostituzione di quelli ricavati dalla residenza anagrafica del dipendente.
➢ Le caselle relative alla ‘Richiesta di minor acconto’ (punti 123 / 128 / 323 / 328) devono essere barrate dall’Utente, nel caso in cui sia stata richiesta una riduzione dell’acconto da parte del soggetto interessato.
➢ In presenza di somme a debito non trattenute (esclusi gli acconti) viene generata automaticamente l’annotazione GL, con l’indicazione delle imposte residue non trattenute. Precisiamo che tale annotazione deve essere modificata, nel caso in cui le somme non
➢ In presenza di somme a debito non trattenute, nel campo Esito (punto 51) viene riportato automaticamente il codice ‘D’ (retribuzione insufficiente). Se, invece, risultano presenti somme a credito non rimborsate, nel campo Esito viene riportato automaticamente il codice ‘E’ (rimborso non effettuato per incapienza del monte ritenute). Se necessario, il campo Esito può essere variato dall’Utente.
Precisiamo che il punto 51 non viene compilato in relazione ad eventuali acconti non trattenuti, in quanto tali somme non vanno indicate sulla CU (nelle istruzioni ministeriali non ci sono indicazioni riguardo alla compilazione del punto 51 in relazione ad eventuali acconti non trattenuti).
La casella ‘Assistenza fiscale diretta’ (punto 52) deve essere barrata nel caso in cui l’assistenza fiscale sia prestata direttamente dal sostituto d’imposta. Tale informazione viene trasferita dal servizio Dipendente – Altri Dati.
In presenza di un modello 730-4 integrativo o rettificativo, occorre riportare sulla CU il codice che identifica il tipo di integrazione o rettifica, indicandolo al punto 54 (730-4 integrativo) oppure al punto 55 (730-4 rettificativo).
Ricordiamo che i suddetti codici possono essere indicati negli appositi campi del servizio Dipendente
– Altri Dati e vengono acquisiti tramite il servizio di importazione dei modelli 730-4 (aggiornamento di luglio 2018 Acred692).
Al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe (paragrafo 1.3), i codici presenti sul servizio Dipendente – Altri Dati vengono trasferiti nei campi 54 e 55 della CU, a condizione che la data di ricezione del modello 730-4 integrativo o rettificativo ricada nell’anno 2018 oppure non sia compilata (se non si compila la data di ricezione, occorre effettuare una storicizzazione sull’anno successivo per annullare il codice). Nell’elenco delle segnalazioni relative alla sezione ‘730’ (‘CUpag.730.errori’), sono evidenziati i soggetti per i quali risulta trasferito il codice del 730-4 integrativo o rettificativo dal servizio Dipendente – Altri Dati ai campi 54 o 55 della CU.
Nel caso in cui i codici del 730-4 integrativo o rettificativo non risultino presenti sul servizio Dipendente – Altri Dati, è possibile indicarli direttamente nella sezione ‘730’ della CU, successivamente alla generazione dei dati.
Nel caso in cui risulti contemporaneamente presente, in relazione alla stessa imposta ed allo stesso soggetto (dichiarante / coniuge), sia una somma a debito che una somma a credito, nella sezione ‘730’ viene riportato automaticamente il risultato della differenza tra la somma trattenuta e quella rimborsata (conformemente a quanto indicato nelle istruzioni ministeriali). Tale situazione, che può presentarsi in caso di 730 rettificativo o integrativo, viene segnalata al momento della generazione dei dati, in modo che l’Utente possa fare le necessarie verifiche.
Ricordiamo che le somme risultanti dal conguaglio dell’assistenza fiscale vengono riportate automaticamente, nella sezione ‘730’, soltanto se i cedolini del periodo da luglio a dicembre 2018 sono stati elaborati tramite la procedura Paghe: se tale condizione non è rispettata, occorre compilare o integrare manualmente la sezione ‘730’.
GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI
Qualsiasi annotazione (comprese quelle generate in automatico) può essere inserita / modificata / eliminata tramite il servizio ‘Annotazioni’. In ogni riquadro del servizio ‘Annotazioni’ è possibile inserire una singola annotazione, indicando il relativo ‘Codice’ nell’apposito campo. Precisiamo che il campo ‘Progressivo’ è utilizzato semplicemente per ordinare le annotazioni presenti e viene avvalorato automaticamente (se necessario, può essere variato).
Per eliminare un’annotazione, è sufficiente annullare i campi ‘Codice’ e ‘Progressivo’. Tramite il
pulsante ‘Elimina tutto’ (nella parte alta del servizio) vengono invece eliminate tutte le annotazioni presenti.
Per inserire una nuova annotazione, è sufficiente posizionarsi sul primo riquadro libero e selezionare un’annotazione dall’elenco riportato nella finestra relativa al campo ‘Codice’: in tal modo, sul servizio
Precisiamo che il codice deve figurare anche nel testo dell’annotazione, per essere riportato sulla stampa del modello sintetico. Ovviamente, è possibile intervenire sul testo, modificandolo secondo le necessità (non occorre seguire alla lettera il testo riportato nelle istruzioni ministeriali). In alcuni casi è necessario completare il testo dell’annotazione indicando un importo o altre informazioni.
Il testo dell’annotazione viene riportato integralmente sulla stampa del modello sintetico, con un massimo di 6 righe, ciascuna di 66 caratteri, per ogni singola annotazione. Lo stesso codice annotazione può essere ripetuto più volte.
Sulla stampa del modello ordinario e sul file per l’invio telematico deve essere riportato esclusivamente il codice delle annotazioni (se un codice è ripetuto, viene riportato una sola volta).
In caso di inserimento o modifica di un’annotazione, consigliamo di separare le righe del testo tramite il ritorno a capo (tasto invio): il servizio sostituisce il ritorno a capo con gli spazi necessari per arrivare a fine riga (66 colonne).
NOTA: È possibile che il testo delle annotazioni venga visualizzato riportando, alla fine di una riga, i primi caratteri della riga successiva. Tale visualizzazione dipende dal browser e non produce alcun effetto sulla stampa.
Per quanto riguarda le annotazioni generate in automatico, riportiamo le seguenti precisazioni, in aggiunta a quanto già indicato nei paragrafi precedenti:
➢ Viene generata automaticamente l’annotazione AI, relativa sia al reddito imponibile (punti 1 e 2) che ai giorni per detrazione (punto 6). In presenza di diversi rapporti di lavoro nell’anno con lo stesso sostituto, vengono indicati separatamente i dati relativi a ciascun rapporto. Nell’annotazione viene riportata l’indicazione del tipo di reddito (come più avanti specificato) e del relativo importo. Precisiamo che l’importo viene rilevato dall’imponibile fiscale presente nelle buste paga elaborate (compresi eventuali compensi da terzi o altre somme conguagliate), in modo tale che la somma degli importi relativi ai diversi periodi coincida sempre con il reddito riportato ai punti 1 e 2 (l’eventuale differenza, derivante da altri redditi considerati in sede di conguaglio, viene attribuita al periodo di lavoro più recente, sul quale è stato effettuato il conguaglio riepilogativo). Precisiamo inoltre che, in presenza di più buste paga in uno stesso mese (cambi di qualifica, cessazioni e riassunzioni), se è stata utilizzata la gestione dell’imponibile fiscale “unico” (voce 594), l’imponibile viene riportato sulla busta paga di fine mese.
➢ Sull’annotazione AI, quest’anno sono stati maggiormente dettagliati i diversi tipi di reddito che possono essere stati corrisposti dal sostituto: per i dipendenti viene sempre riportato “lavoro dipendente”, mentre i redditi assimilati sono stati differenziati tra “amministratore / sindaco / revisore”, “collaborazione (xx.xx.xx.)”, “tirocinio” e “altri redditi assimilati (art.50 c.1 Tuir)”. Il tirocinio viene individuato tramite l’apposita opzione prevista nel campo ‘Lavoro Autonomo’ del servizio Dipendente – Inquadramento, mentre gli altri tipi di reddito assimilato vengono individuati tramite il codice indicato nel campo ‘Tipo Rapporto’ del servizio Dipendente – Altri Dati (sezione ‘Lavoro autonomo – codici Uniemens’). In particolare, i codici tipo rapporto ‘06’ / ‘11’ / ‘18’ identificano la tipologia “collaborazione (xx.xx.xx.)”, mentre i codici ‘1A’ / ‘1B’ / ‘1C’ / ‘1D’ / ‘1E’ identificano la tipologia “amministratore / sindaco / revisore”. Precisiamo che ciascun tipo di reddito è individuato in base alla condizione presente al termine del rapporto o al termine dell’anno di competenza (le tipologie di reddito sopra elencate possono cambiare, nel corso dell’anno, soltanto in presenza di diversi rapporti di lavoro).
➢ Sempre sull’annotazione AI, per ciascun rapporto di lavoro intercorso nell’anno (compreso il primo o unico rapporto) vengono sempre riportate le date iniziale e finale, ricavate dalle date di assunzione e cessazione indicate sul servizio Dipendente – Anagrafico, nelle eventuali storicizzazioni presenti. Come negli anni precedenti, le date in questione vengono limitate al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno di competenza. La generazione automatica prevede un massimo di 25 rapporti di lavoro nel corso dell’anno; i dati relativi ad eventuali ulteriori rapporti di lavoro possono essere indicati manualmente sul servizio Annotazioni.
➢ Seguendo lo stesso criterio degli anni precedenti, in corrispondenza di ogni quadro relativo ad
un’erogazione di Tfr, viene generata l’annotazione AY, con l’indicazione del Tfr erogato nell’anno di competenza (punto 801), suddiviso tra la parte maturata entro il 31/12/2000 e quella maturata a partire dal 1/1/2001. La stessa annotazione viene generata anche in relazione agli anticipi erogati in anni precedenti (punto 802), a condizione che risulti compilato anche il punto 801. In presenza di altre indennità soggette a tassazione separata (preavviso o incentivo all’esodo), nell’annotazione AY viene evidenziata la suddivisione tra i due periodi (fino al 2000 e dal 2001), effettuando una proporzione rispetto al Tfr maturato. Precisiamo che, in presenza di più quadri nella sezione ‘TFR’, vengono generati i corrispondenti quadri nella sezione ‘Annotazioni’ (con la sola annotazione AY), a condizione che risulti compilato il punto 801, corrispondente al Tfr erogato nell’anno.
➢ Per quanto riguarda l’addizionale comunale relativa all’anno 2018 (punto 27) e all’anno 2019 (punto 29), vengono generate le annotazioni BB (anno 2018) e BN (anno 2019), nel caso in cui il comune di residenza abbia deliberato un limite di esenzione ed il reddito imponibile risulti inferiore a tale limite (addizionale non dovuta).
➢ In presenza di detrazioni per familiari a carico, se la durata del rapporto di lavoro risulta inferiore all’intero anno (numero di giorni inferiore a 365), viene generata automaticamente l’annotazione AC, con l’indicazione che le suddette detrazioni sono rapportate alla durata del periodo di lavoro (ricordiamo che tale modalità di calcolo viene adottata automaticamente). Se necessario (ad esempio in caso di “forzature” nel calcolo delle detrazioni), l’annotazione AC può essere aggiunta o eliminata manualmente, intervenendo sul servizio ‘Annotazioni’.
➢ Nei casi in cui risultano compilati i punti 441 e/o 442 (contributi assistenza sanitaria dedotti / non dedotti), viene generata automaticamente l’annotazione AU, nelle diverse modalità previste.
Ovviamente, è possibile inserire eventuali annotazioni diverse da quelle generate in automatico (queste ultime sono descritte, oltre che al presente paragrafo, anche ai precedenti paragrafi ‘Sezione IRPEF’ e ‘Sezione 730’).
Tra le annotazioni non generate in automatico, segnaliamo l’annotazione GI, che deve essere inserita nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal precedente sostituto estinto.
Sempre tra le annotazioni non generate in automatico, segnaliamo anche l’annotazione CF, che deve essere inserita nel caso in cui la certificazione venga rettificata successivamente alla scadenza prevista per l’invio telematico.
1.9) CU/2019 – STAMPE DI CONTROLLO
È possibile effettuare una serie di verifiche di coerenza in merito ai dati trasferiti dagli archivi Paghe.
A tale scopo, occorre utilizzare è disponibile la stampa il programma ‘CONCURDP’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’).
Al lancio della procedura, impostare Data Iniziale ‘01-01-2018’ e Data Finale ‘31-12-2018’.
Il programma ‘CONCURDP’ effettua le seguenti verifiche sui soggetti gestiti in ambito Paghe:
➢ Controllo sulle ritenute fiscali presenti nella sezione lavoro dipendente: Le ritenute presenti nella sezione lavoro dipendente della CU vengono confrontate con le corrispondenti ritenute presenti sulle buste paga elaborate nel corso dell’anno, a livello di singolo dipendente o collaboratore. Sulla stampa prodotta vengono riportati i soli percipienti per i quali risultano delle differenze su una o più ritenute.
Per le addizionali regionale e comunale, vengono controllati i soli importi “dovuti” (indipendentemente dalle trattenute effettive). Viene controllato anche il bonus fiscale L. 190/2014 effettivamente erogato. I casi segnalati devono essere controllati, sebbene non costituiscano necessariamente una condizione di errore.
In assenza di differenze, vengono comunque riportati in stampa i totali delle ritenute a livello di ditta, in questo caso senza l’elenco dei percipienti. La stampa relativa al controllo delle ritenute è ‘contr-CU-percip’.
➢ Controllo su particolari condizioni a livello di singolo percipiente: Vengono segnalate diverse condizioni, che possono richiedere o meno l’intervento dell’Utente:
• l’assenza della CU per dipendenti o collaboratori che risultano in forza nell’anno corrente;
• la presenza delle condizioni di “forzato” o disabilitato nelle opzioni ‘Modello Cud’ o ‘Modello Cud – Tfr’ (valide anche per la CU) sul servizio Dipendente – Anagrafico;
• la presenza di cedolini elaborati nell’anno corrente su dipendenti o collaboratori cessati in anni precedenti, per attribuire la condizione di “forzato” nelle suddette opzioni (se già presente, non viene emessa la segnalazione);
• la presenza di un codice fiscale errato su un dipendente o collaboratore; nei casi segnalati, se il codice fiscale risulta comunque corretto, è opportuno verificare la presenza del codice catastale in corrispondenza del comune o dello stato estero di nascita (finestra ‘Tabelle’);
• la presenza di un reddito considerato nel calcolo delle detrazioni, inserito sul servizio ‘Detrazioni e Anf’ con l’opzione “anche nel conguaglio annuale” (in aggiunta o in sostituzione di quello risultante al datore di lavoro); tale reddito può essere utilizzato per compilare i punti 463 / 464 e l’annotazione AO;
• i soggetti residenti in comuni interessati da “fusione”, relativamente al domicilio fiscale al 1/01/2018 e al 1/01/2019; per i soggetti segnalati, occorre verificare se deve essere compilato il campo ‘Fusione comuni’ nell’anagrafico del percipiente, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni ministeriali;
• l’eventuale presenza di importi negativi nella sezione relativa ai dati fiscali della CU. Tutte le segnalazioni sopra indicate sono riportate sulla stampa ‘segna-CU-percip’.
NOTA: Occorre tenere presente che il programma ‘CONCURDP’ richiede la presenza del Frontespizio della CU/2019, per procedere con i controlli sopra descritti; a tale proposito, ricordiamo che il Frontespizio viene generato dalla procedura di conversione dei dati dall’anno precedente e non deve essere cancellato.
1.10) CU/2019 – INVIO TELEMATICO E STAMPA MODELLI
Tramite la procedura ‘CU/2019: Invio telematico e stampa modello ordinario’ può essere generato il file da utilizzare per il controllo delle certificazioni, insieme alla corrispondente stampa del modello ordinario. Consigliamo di attendere una conferma con il prossimo aggiornamento, prima di procedere all’invio effettivo delle certificazioni.
Utilizzando la procedura ‘CU/2019: Stampa modello sintetico per consegna’, è possibile produrre la stampa del modello sintetico, da consegnare ai percipienti.
Segnaliamo, inoltre, che è possibile produrre l’impegno alla trasmissione telematica da parte
dell’intermediario: quest’ultimo modello, in formato libero, è espressamente previsto nelle istruzioni della CU.
FILE TELEMATICO E MODELLO ORDINARIO
La procedura ‘CU/2019: Invio telematico e stampa modello ordinario’ genera il file da utilizzare
per il controllo e l’invio telematico delle certificazioni; insieme al file, viene prodotta la stampa del modello ordinario.
Le indicazioni dettagliate, da seguire per l’invio effettivo delle certificazioni, saranno documentate con il prossimo aggiornamento (non sono comunque cambiate rispetto all’anno precedente). Per il momento, consigliamo di utilizzare la procedura per generare il file da sottoporre al programma di controllo fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Eventualmente, anche la stampa del modello ordinario può essere utilizzata per controllare i dati da inviare.
Per utilizzare la procedura ‘CU/2019: Invio telematico e stampa modello ordinario’ a scopo di controllo (senza inviare effettivamente il file), occorre compilare i campi previsti secondo le modalità di seguito descritte.
- Anno di competenza: indicare ‘2018’.
- Ditta iniziale / finale: per considerare tutte le aziende, non occorre compilare i campi in questione; tali campi vanno utilizzati nel caso in cui si intenda lanciare la procedura per una singola azienda o un range di aziende.
- Selezione Percipienti se non compilato, vengono selezionati tutti i percipienti; in alternativa, è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe (su tutte le ditte considerate in base alle altre opzioni); è anche possibile selezionare un singolo percipiente, indicandone la matricola e la relativa sezione (in tal caso viene considerata la sola ditta indicata nel campo Ditta Iniziale).
- Selezione zona: se non compilato, vengono selezionate tutte le zone; in alternativa, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice.
- Ordinamento Certificazioni: ordine dei sostituti sulla stampa (per codice ditta oppure alfabetico).
- Condizione di Definitivo: è possibile selezionare i soli sostituti con la condizione di ‘Modello Definitivo’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli non definitivi, oppure entrambi.
- Selezione Certificazioni è possibile selezionare i soli sostituti sui quali non risulta barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli dove risulta barrata, oppure entrambi.
- Trattamento Certificazioni: per effettuare esclusivamente il controllo del file, senza procedere all’invio effettivo, è opportuno selezionare l’opzione ‘N’, in modo che NON venga barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ (servizio Frontespizio), sui sostituti trattati.
- Numerazione Certificazioni per effettuare esclusivamente il controllo del file, senza procedere all’invio effettivo, è opportuno selezionare ‘Non memorizzare progressivo su certificazione’ nella seconda opzione disponibile (la prima opzione può essere lasciata impostata a ‘Seleziona certificazioni numerate e non numerate’);
- Codice Fiscale fornitore: deve essere selezionato lo stesso Intermediario indicato sul servizio Frontespizio.
- Tipo Fornitore: deve essere selezionato il codice ‘10’ (oppure ‘01’ in caso di invio della propria certificazione).
- Modalità di invio: per il lancio a scopo di controllo, indicare ‘N’ (modalità normale).
- Data firma sostituto: per il lancio a scopo di controllo, è possibile indicare una data uguale o precedente al giorno corrente; tale data viene considerata solo se non è stata indicata una diversa data di firma sul servizio Frontespizio o sulla singola certificazione (nella finestra anagrafica del percipiente).
- Generazione PDF: per il lancio a scopo di controllo, indicare ‘N’ se non si desidera stampare il modello ordinario, altrimenti indicare ‘S’; occorre tenere presente che la stampa del modello comporta un tempo di elaborazione più lungo, quindi è consigliabile non richiederla (indicando
‘N’) se non si intende stamparlo effettivamente.
- Altre opzioni di stampa: se si è abilitata la stampa del modello ordinario (opzione ‘Generazione PDF’), è possibile impostare le opzioni di stampa secondo le proprie preferenze.
I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (le istruzioni dettagliate per l’archiviazione saranno inviate con il prossimo aggiornamento – per il momento consigliamo di non effettuare l’archiviazione).
Il file da utilizzare per il controllo tramite il software dell’Agenzia delle Entrate è ‘CUR-telematico.txt’. Viene prodotto anche l’elenco delle singole certificazioni riportate sul file (‘CUR.elenco.telematico’) e degli eventuali errori rilevati (‘CUR.errori.telematico’).
Segnaliamo che, per evitare errori bloccanti al momento del controllo, è necessario compilare preventivamente la sezione relativa alla ‘Presentazione Telematica’, sul servizio Frontespizio.
La stampa del modello ordinario è ‘CU-ordinario-1cp’, prodotta esclusivamente in copia singola e comprendente anche il frontespizio e l’eventuale quadro CT. Facciamo presente che la stampa del modello ordinario riporta tutti i dati presenti nel file telematico – di conseguenza, tale stampa può essere utilizzata anche a scopo di controllo.
STAMPA MODELLO SINTETICO
La procedura ‘CU/2019: Stampa modello sintetico per consegna’ genera la stampa del modello sintetico, in formato PDF, da utilizzare per la consegna ai percipienti.
Ricordiamo che il modello sintetico prevede lo spazio per stampare il testo delle annotazioni e comprende le schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille. Dal modello sintetico sono invece esclusi il frontespizio ed il quadro CT.
Il modello sintetico da consegnare ai percipienti deve essere prodotto in doppia copia: entrambe le copie devono essere consegnate ai percipienti. La stampa in doppia copia è comprensiva delle istruzioni, che vengono accodate alla seconda copia. È comunque possibile produrre il modello in copia singola, a scopo di controllo oppure per conservarlo da parte del sostituto e/o dell’intermediario (rimane comunque necessario conservare anche il modello ordinario).
Se si utilizza una stampante che gestisce la modalità fronte / retro, è possibile generare la stampa appositamente per tale modalità, attraverso una specifica opzione (descritta più avanti).
Sulla procedura ‘CU/2019: Stampa modello sintetico per consegna’, occorre compilare i campi previsti secondo le modalità di seguito descritte.
- Anno di competenza: indicare ‘2018’.
- Ditta iniziale / finale: per considerare tutte le aziende, non occorre compilare i campi in questione; tali campi vanno utilizzati nel caso in cui si intenda lanciare la procedura per una singola azienda o un range di aziende.
- Selezione Percipienti se non compilato, vengono selezionati tutti i percipienti; in alternativa, è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe (su tutte ditte considerate in base alle altre opzioni); è anche possibile selezionare un singolo percipiente, indicandone la matricola e la relativa sezione (in tal caso viene considerata la sola ditta indicata nel campo Ditta Iniziale).
- Selezione zona: se non compilato, vengono selezionate tutte le zone; in alternativa, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice.
- Ordinamento Certificazioni: ordine dei sostituti sulla stampa (per codice ditta oppure alfabetico).
- Ordinamento Percipienti: ordine dei percipienti sulla stampa (per codice matricola oppure alfabetico); i percipienti sono comunque suddivisi tra quelli presenti nella sezione Paghe e quelli presenti nella sezione Extra-Paghe.
- Condizione di Definitivo: è possibile selezionare i soli sostituti con la condizione di ‘Modello Definitivo’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli non definitivi, oppure entrambi.
- Selezione Certificazioni è possibile selezionare i soli sostituti sui quali non risulta barrata la casella ‘Modello stampato per consegna’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli dove risulta barrata, oppure entrambi.
- Trattamento Certificazioni: permette di barrare automaticamente la casella ‘Modello stampato per consegna’ (servizio Frontespizio), oppure non barrare la casella, oppure annullare la stessa casella (se barrata).
- Codice Fiscale fornitore: per la stampa del modello sintetico, il campo è opzionale; se viene compilato, la procedura seleziona i soli sostituti sui quali è stato impostato lo stesso codice fiscale dell’Intermediario (servizio Frontespizio); se il campo non è compilato, vengono selezionati tutti i sostituti.
- Data Firma Sostituto: il campo è opzionale e permette di indicare la data da riportare nel campo relativo alla firma da parte del sostituto. La data della firma può essere indicata anche sul servizio Frontespizio o sulla singola certificazione (nella finestra anagrafica del percipiente): sulla stampa, viene presa con maggiore priorità la data indicata sulla singola certificazione, in sua assenza viene presa quella presente sul Frontespizio, in assenza anche di questa viene presa quella indicata al lancio della procedura. Resta inteso che, sul modello cartaceo, la data della firma può anche essere compilata direttamente dal soggetto che appone manualmente la firma.
- Modalità di Stampa: permette di scegliere se si vuole stampare il modello in doppia copia con istruzioni (come previsto per la consegna ai percipienti), oppure in copia singola senza istruzioni (generalmente a scopo di controllo). È anche possibile produrre la stampa in entrambe le modalità, con un unico lancio della procedura: in tal caso, la copia singola può essere conservata dall’intermediario o dall’azienda.
- Generazione PDF: selezionando l’opzione ‘S’ la stampa non viene suddivisa per ditta, mentre selezionando l’opzione ‘X’ la stampa viene suddivisa per ditta, aggiungendo il codice ditta al nome del file di stampa. In entrambi i casi, ogni 100 certificazioni viene prodotto un ulteriore file di stampa, incrementando il numero progressivo di tre cifre riportato in coda al nome del file. Per il momento, consigliamo di non utilizzare l’opzione ‘Y’, relativa all’archiviazione dei modelli (sarà documentata con il prossimo aggiornamento).
- Altre opzioni di stampa: opzioni che consentono di generare la stampa secondo le proprie preferenze:
• Indicare i codici ditta e matricola sulla prima riga di ciascuna pagina; occorre tenere presente che, prima della matricola, viene riportata l’indicazione della sezione Paghe (P) o Extra- Paghe (E).
• Indicare il numero della copia (1° o 2° copia) su ciascuna pagina delle certificazioni.
• Compilare il campo relativo alla firma del sostituto (prima pagina delle certificazioni), riportando il cognome e nome del sostituto o, per le società, del rappresentante legale indicato sul servizio Frontespizio; ricordiamo che è possibile riportare anche una descrizione aggiuntiva nello spazio della firma, compilando l’apposito campo (opzionale) sul servizio Frontespizio, come più avanti specificato.
• Non stampare la scheda per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille e le istruzioni, per i percipienti sui quali non è presente la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente; precisiamo che la scheda e le istruzioni non vengono comunque stampate nel caso in cui il percipiente sia una società;
• Non stampare le certificazioni dei soggetti “esclusi dalla precompilata”, individuati dalla presenza dei codici ‘1’ o ‘2’ nel campo 10 della parte anagrafica; ricordiamo che tale campo deve essere compilato dall’Utente (nella finestra anagrafica del percipiente), tranne che per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, per i quali viene riportato il codice ‘2’ dalla procedura di generazione dei dati.
• Generare la stampa in modalità fronte / retro: tale opzione può essere utilizzata solo se si ha a disposizione una stampante che prevede la modalità fronte / retro; in tal caso, viene prodotto sempre un numero pari di pagine per ogni percipiente (aggiungendo eventuali pagine bianche), in modo da evitare che su una stessa pagina vengano riportati i dati relativi a due percipienti diversi.
I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (come già detto, le istruzioni dettagliate per l’archiviazione saranno inviate con il prossimo aggiornamento).
Ricordiamo che, sul servizio Frontespizio, è disponibile il campo ‘Descrizione per firma sostituto’, tramite il quale è possibile indicare una descrizione aggiuntiva da riportare nello spazio della firma (prima pagina delle certificazioni). Nel campo in questione può essere indicata la carica che riveste il firmatario (ad esempio “Rappresentante legale: “). Tale descrizione viene riportata, nello spazio della firma, a sinistra del cognome e nome del firmatario.
Precisiamo che la compilazione di tale campo è facoltativa: sulla procedura di stampa, barrando la casella relativa alla firma del sostituto nel campo ‘Altre opzioni di stampa’, vengono comunque riportati il cognome e nome del titolare o del rappresentante legale nello spazio relativo alla firma.
Ricordiamo inoltre che, sul servizio Frontespizio, è disponibile la casella ‘Riporta sede attività principale’, la quale ha effetto unicamente sulla compilazione dell’indirizzo del sostituto, nella prima pagina di ciascuna certificazione.
Nell’indirizzo del sostituto viene riportata automaticamente la residenza (persone fisiche) / sede legale (società) oppure il domicilio fiscale (se compilato), rilevati dal servizio ‘Ditta – Anagrafico’, nella decorrenza valida al 28/02/2019.
Barrando la suddetta casella, nell’indirizzo del sostituto viene invece riportata la sede attività principale, rilevata dal servizio ‘Ditta – Azienda’, sempre nella decorrenza valida al 28/02/2019. Tale criterio può essere utilizzato (se l’Utente lo ritiene opportuno) per indicare l’indirizzo dell’attività dei professionisti o delle aziende individuali, in sostituzione della residenza del titolare. Precisiamo, comunque, che tutti i modelli fiscali prevedono l’indicazione della residenza / sede legale (o eventualmente del domicilio fiscale, se diverso dalla residenza / sede legale).
Precisiamo inoltre che la suddetta casella ha effetto unicamente sulla stampa dei modelli sintetico e ordinario: sul file telematico viene in ogni caso riportata la residenza / sede legale oppure il domicilio fiscale (se diverso).
Relativamente alla stampa dei dati anagrafici del sostituto, facciamo presente che il modello ministeriale non prevede uno spazio sufficiente per riportare la ragione sociale. Di conseguenza, la ragione sociale viene riportata sul modello utilizzando sia lo spazio previsto per la denominazione (o per il cognome, in caso di persone fisiche), sia lo spazio previsto per il nome delle persone fisiche (che resterebbe inutilizzato nel caso delle società).
Per quanto riguarda il modello sintetico, facciamo presente che ciascuna certificazione è composta da:
- quadro relativo ai dati anagrafici del sostituto e del percipiente (1 pagina)
- quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente, se presente una qualsiasi sezione di tale quadro (3 pagine)
- quadro relativo alle annotazioni (1 pagina), ripetuto se lo spazio non è sufficiente per tutte le annotazioni
- quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, se presente (1 pagina)
- quadro relativo alle locazioni brevi, se presente (1 pagina)
- scheda per la scelta del 8/5/2 per mille (2 pagine)
- istruzioni per il contribuente (3 pagine)
Nella sezione lavoro dipendente, in presenza di “moduli” aggiuntivi (ulteriori campi “multi-modulo” nella sezione Irpef, oppure quadri aggiuntivi nelle sezioni Tfr / Inps / Inpdap / Altri enti / Inail), vengono stampate nuovamente le pagine del quadro relativo al lavoro dipendente e la pagina delle annotazioni, incrementando il numero riportato nel campo ‘Mod. N.’ (presente in alto a destra su ogni pagina ad eccezione di quella dei dati anagrafici).
Nel caso in cui le annotazioni non rientrino interamente nello spazio disponibile sulla prima pagina, vengono stampate ulteriori pagine di sole annotazioni, fino ad un massimo di 5, senza incrementare il campo ‘Mod. N.’.
Nella sezione lavoro autonomo, in presenza di “moduli” aggiuntivi viene stampata nuovamente la sola pagina relativa ai dati fiscali, mentre in presenza di ulteriori “certificazioni” viene stampato nuovamente anche il quadro anagrafico del percipiente (conformemente a quanto previsto nel file per l’invio telematico).
Nella sezione locazioni brevi, in presenza di “moduli” aggiuntivi viene stampata nuovamente la sola pagina relativa ai dati fiscali, senza ripetere il quadro anagrafico del percipiente.
Sulla stampa in doppia copia, per ogni certificazione viene prodotta la prima e la seconda copia, ciascuna comprensiva di eventuali “moduli” aggiuntivi presenti in archivio e delle schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille; dopo entrambe le copie, vengono prodotte le istruzioni per il contribuente (queste ultime in copia singola).
Le stampe prodotte sono ‘CU-sintetico-1cp’ (certificazioni in copia singola) e/o ‘CU-sintetico-2cp’ (certificazioni in doppia copia più istruzioni). Se è richiesta la suddivisione per ditta, al nome della stampa viene aggiunto il codice ditta. In ogni caso, al nome della stampa viene aggiunto un numero progressivo di tre cifre, che si incrementa ogni 100 certificazioni (in caso contrario, le dimensioni del file PDF diventerebbero eccessive).
La procedura di stampa genera anche l’elenco dei percipienti ‘CU-consegna-STA’, da utilizzare eventualmente per la consegna ai percipienti da parte dell’azienda (è previsto lo spazio della firma per ricevuta). Anche il suddetto elenco viene suddiviso per azienda, nel caso in cui sia stata richiesta la stampa della CU secondo tale modalità.
La consegna automatica della CU/2019 (modello sintetico) tramite il Portale del Dipendente sarà resa disponibile con il prossimo aggiornamento, per gli Utenti abilitati a tale servizio.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
È disponibile la stampa dell’impegno alla trasmissione della Certificazione Unica da parte dell’intermediario.
Come già precisato, la sottoscrizione dell’impegno è espressamente prevista nelle istruzioni della CU: può essere stampato in formato libero e deve essere sottoscritto e consegnato al sostituto.
Ricordiamo, inoltre, che la data dell’impegno deve essere inserita sul Frontespizio, nella sezione ‘Presentazione telematica’ (si tratta di un dato obbligatorio per effettuare il controllo e/o l’invio del file).
Per stampare l’impegno alla trasmissione è necessario che, nella sezione ‘Presentazione telematica’ del Frontespizio, risulti compilato il codice fiscale dell’intermediario e l’impegno ad inviare le certificazioni, scegliendo tra la condizione di certificazioni predisposte dal sostituto (‘1’) oppure certificazioni predisposte dall’intermediario (‘2’). Tali informazioni sono riportate automaticamente dalla procedura di conversione dall’anno precedente, quindi occorre impostarle sul Frontespizio soltanto per le nuove aziende o in caso di variazione rispetto all’anno precedente.
Come già detto, nella sezione ‘Presentazione telematica’ deve essere inserita la data dell’impegno: tale data, tuttavia, può essere inserita anche successivamente alla stampa dell’impegno, come più avanti precisato.
Per produrre la stampa dell’impegno, selezionare il programma ‘STAIMPCU’ sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 2.1 ‘Modello CU e altre certificazioni’ nell’elenco dei programmi disponibili.
Sulla procedura occorre impostare Data Iniziale ‘01/01/2018’ e Data Finale ‘31/12/2018’. La stampa prodotta è ‘CU-impegno-telem’.
Sulla stampa dell’impegno, vengono sempre predisposte le caselle relative all’invio della CU predisposta dal sostituto oppure predisposta dall’intermediario (viene barrata la casella corrispondente alla condizione che risulta impostata sul servizio Frontespizio).
Per quanto riguarda la CU predisposta dall’intermediario, sulla stampa può essere indicata la scelta del tipo di reddito (lavoro dipendente e/o lavoro autonomo e/o locazioni brevi) che l’intermediario di assume l’impegno di gestire: se, al lancio del programma, risulta impostata l’opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa vengono predisposte le seguenti scelte: redditi di lavoro dipendente / redditi di lavoro autonomo / locazioni brevi (occorrerà barrare una o più caselle al momento della sottoscrizione da parte dell’intermediario).
Se, invece, viene selezionata l’opzione ‘Non riportare l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa non vengono predisposte le caselle per la scelta del tipo di reddito gestito. A tale proposito, occorre tenere presente che, sul Frontespizio della CU, non viene dichiarato il tipo di reddito gestito: a differenza del 770, infatti, lo stesso tipo di reddito può essere inviato da soggetti diversi (in relazione a percipienti diversi dello stesso sostituto).
La data dell’impegno può essere indicata al lancio del programma: tale data sarà considerata in base all’opzione impostata nel campo “utilizza tale data”: soltanto se non è presente la corrispondente data sul Frontespizio, oppure anche in sostituzione della corrispondente data presente sul Frontespizio. In ogni caso, la data riportata sulla stampa dell’impegno dovrà poi essere indicata nell’apposito campo del Frontespizio.
Tramite l’opzione selezione dichiarazioni, è possibile produrre la stampa per le sole certificazioni definitive, oppure per quelle non definitive, oppure per entrambe.
Segnaliamo che è possibile archiviare la stampa dell’impegno alla trasmissione telematica: a tale scopo, è sufficiente indicare il numero del soggetto autorizzato all’archiviazione (tra i parametri previsti al lancio del programma); nel caso in cui si desideri annullare la stampa precedentemente archiviata, è possibile barrare l’apposita casella.
Al momento dell’archiviazione, la stampa viene convertita in formato PDF, suddivisa e classificata per ditta.
Ricordiamo che, per archiviare le stampe, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
2) INVIO TELEMATICO MUT
A seguito del presente aggiornamento e con effetto dal mese di gennaio 2019, è possibile generare il file XML della denuncia MUT sulla base della nuova versione “2.3.6c” delle specifiche tecniche.
Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, le suddette specifiche risultano ancora non definitive, sebbene siano disponibili sul sito della CNCE dal 23/01/2019. Inoltre, diverse Casse Edili territoriali non hanno ancora confermato la possibilità di utilizzare la nuova versione del MUT.
In conseguenza della situazione di incertezza sopra descritta, abbiamo previsto la possibilità di produrre il file XML sia in base alle nuove specifiche, sia in base alle precedenti.
Sulla procedura Invio Telematico MUT, è stata prediposta l’opzione ‘Nuova Versione 2019’: occorre indicare ‘S’ se si intende generare il file XML secondo le nuove specifiche. Se la nuova opzione viene avvalorata con ‘N’ o non viene avvalorata, il file XML viene invece generato secondo le precedenti specifiche.
Sulla procedura è stato aggiunto anche il campo ‘Opzioni varie’: in generale, tale campo non deve essere compilato (sarà utilizzato per eventuali “personalizzazioni” richieste” da singole Casse Edili territoriali).
Riteniamo che sia necessario generare il file XML secondo le nuove specifiche nel caso in cui siano state applicate le nuove contribuzioni sul mese di gennaio 2019 (ricordiamo che le nuove contribuzioni potevano essere attivate impostando la voce 489, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710).
Nel caso in cui non siano state applicate le nuove contribuzioni sul mese di gennaio, occorrerà contattare la Cassa Edile di riferimento per avere indicazioni in merito alla versione del file XML da generare.
Niente è cambiato in merito alla modalità di invio della denuncia: il file XML deve essere importato sul software della Cassa Edile, tramite il quale la denuncia MUT può essere controllata ed eventualmente modificata o integrata con ulteriori informazioni, prima di essere trasmessa alla Cassa Edile.
In merito alle nuove contribuzioni, segnaliamo che alcune Casse Edili territoriali hanno dato indicazioni di applicare i nuovi contributi con aliquote maggiorate per alcuni mesi (da gennaio o febbraio 2019), rispetto a quelle stabilite a livello nazionale, senza tuttavia calcolare i contributi relativi ai mesi pregressi (ottobre – dicembre 2018).
Una gestione analoga è stata prevista nell’accordo del 06/02/2019 relativo al settore artigianato (riportato nella comunicazione CNCE n. 651 del 08/02/2019), anche in questo caso con la possibilità di applicare le nuove aliquote a partire dal mese di gennaio oppure di febbraio 2019.
Per gestire la situazione sopra descritta, è sufficiente indicare le aliquote maggiorate nelle apposite caselle della tabella “personalizzata” relativa alla Cassa Edile territoriale: a tale riguardo, fare riferimento alle indicazioni dettagliate riportate nell’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.
Con il presente aggiornamento, inoltre, segnaliamo che è possibile applicare le nuove contribuzioni (secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred710), bloccando tuttavia il calcolo dei contributi arretrati relativi al periodo ottobre – dicembre 2018: a tale scopo, è sufficiente indicare il valore convenzionale ‘-1’ nel campo Importo Totale della voce 489. Precisiamo che si raggiunge lo stesso risultato bloccando le singole voci relative agli arretrati (elencate nell’aggiornamento Acred710).