COMUNE DI TREVISO
COMUNE DI TREVISO
- REGOLAMENTI -
TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento 2
Art. 2 - Definizioni dei servizi 2
Art. 3- Determinazione dei contingenti 3
TITOLO II - CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 3
Art. 4 - Titoli per l’esercizio dei servizi 3
Art. 5 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 3
Art. 6 - Idoneità morale 4
Art. 7 - Idoneità professionale 4
Art. 8 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi 4
TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 5
Art. 9 - Commissione consultiva comunale - funzioni 5
Art. 10 - Commissione consultiva comunale - composizione e nomina5 Art. 11 - Commissione consultiva comunale - funzionamento 5
TITOLO IV - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ 6
Art. 12 - Previsioni generali 6
Art. 13 - Commissione di concorso 6
Art. 14 - Bando di concorso 6
Art. 15 - Titoli valutabili 7
Art. 16 - Titoli di preferenza 7
Art. 17 - Materie d’esame 7
Art. 18 - Validità delle graduatorie 8
Art. 19 - Presentazione delle domande 8
Art. 20 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni e delle licenze 8
Art. 21 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni 9
Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi 9
Art. 23 - Trasferibilità per causa di morte del titolare 9
Art. 24 - Tariffe 10
TITOLO V - ESERCIZIO DEL SERVIZIO 11
Art. 25 - Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura
da noleggio 11
Art. 26 - Collaboratore familiare di titolare di licenza
o autorizzazione 11
Art. 27 - Obblighi dei titolari e dei conducenti 12
Art. 28- Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio 13
Art. 29- Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio 14
Art. 30 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente 15
Art. 31 - Posteggi di stazionamento taxi 15
Art. 32 - Turni, orari, ferie, assenze ed aspettativa del servizio taxi 15 Art. 33 - Trasporto promiscuo o con mezzi speciali 16
Art. 34 - Qualità dei servizi 16
TITOLO VI - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE 17
Art. 35 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture 17
Art. 36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi 17
Art. 37 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente 17
Art. 38 - Tassametro per il servizio taxi 18
Art. 39 - Scorta e sostituzione dei veicoli 18
Art. 40 - Radiotaxi 19
TITOLO VII - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA 19
Art. 41 - Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione 19
Art. 42 - Decadenza della licenza o autorizzazione 20
TITOLO VIII - ILLECITI E SANZIONI 20
Art. 43 - Sanzioni 20
TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE 21
Art. 44 - Norma finale 21
Art. 45 - Norma transitoria 21
Art. 46 - Abrogazione di precedenti disposizioni 21
Art. 47 - Entrata in vigore 21
NOTE: 21
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla legge 15.1.1992, n. 21:
a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all’art 3 della L.R. 22/96 e dell’art. 86 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285;
b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all’art. 4 della L.R. 22/96 e all’art. 85, lett. b), del D. Lgs. 285/92.
Art. 2 - Definizioni dei servizi
1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto
collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge a una clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno delle aree comunali, la prestazione del servizio è obbligatoria all’interno delle aree comunali, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l’assenso del conducente.
3. Il servizio di noleggio autovettura con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio; lo stazionamento avviene all’interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La prestazione del servizio non è obbligatoria; l’inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell’autovettura.
Art. 3 - Determinazione dei contingenti
1. Il numero delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi ed il numero delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinati con deliberazione consiliare in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e soggetta ad approvazione dell’Autorità di Bacino (Provincia di Treviso), con facoltà del Comune di proporre la modifica dei contingenti ove si riscontrasse un cambiamento degli indicatori previsti dall’art. 6 della L.R. 22/96.
TITOLO II - CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 4 - Titoli per l’esercizio dei servizi
1. L’esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla L.R. 22/96.
Art. 5 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea;
b) idoneità morale di cui all’art. 6;
c) idoneità professionale di cui all’art. 7;
d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
e) proprietà o disponibilità giuridica dell’autovettura (anche nella forma del
leasing) per la quale sarà rilasciata la licenza o autorizzazione;
f) non cumulabilità di licenze per l’esercizio del servizio di taxi rilasciate da altri Comuni (nel caso del servizio taxi);
g) non avere trasferito precedente licenza o l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti e rilasciata dallo stesso Comune;
h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con una copertura conforme ai massimali previsti dalla legge;
i) disporre nel territorio comunale di una sede o di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza. Detta rimessa può essere ubicata fuori Comune a condizione che la Commissione comunale, di cui all’art. 9 del presente regolamento, abbia espresso parere favorevole a tale deroga.
Art. 6 - Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito della idoneità morale chi:
a) non abbia riportato condanna definitiva per i xxxxxxx e i reati di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630 del Codice penale e per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.2.1958, n. 75.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito dev’essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all’esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
3. Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 7 - Idoneità professionale
1. Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti autovetture, istituito presso la
C.C.I.A.A. di Treviso.
2. Nel caso di iscrizione al ruolo presso altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l’iscrizione anche presso la C.C.I.A.A. di Treviso, previo superamento di apposito esame integrativo.
3. In caso di società il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
Art. 8 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all’art. 14 della L.R. 22/96.
2. E’ consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito su presentazione, all’ufficio comunale competente, dei documenti sottoindicati e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) denuncia scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, specificando altresì che si ritiene consentito l’esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell’autorizzazione in capo al conferente;
b) autocertificazione attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea (o copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.);
c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione (o copia della documentazione);
d) autocertificazione riportante gli estremi del contratto di comodato dell’autovettura registrato (o copia del contratto);
e) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente (o copia della documentazione).
4. L’ufficio comunale competente, accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in possesso dell’autorizzazione.
5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3, lett. a) di cui al comma precedente, la data di conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l’autorizzazione non potranno ritornare in possesso del socio conferente se non siano trascorsi almeno due anni dal recesso.
TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 9 - Commissione consultiva comunale - funzioni*
*commissione soppressa con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 10.6.2002
Art. 10 - Commissione consultiva comunale - composizione e nomina*
*commissione soppressa con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 10.6.2002
Art. 11 - Commissione consultiva comunale - funzionamento*
*commissione soppressa con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 10.6.2002
TITOLO IV - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
Art. 12 - Previsioni generali
1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate a seguito pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto dalla Giunta comunale, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’Autorità di Bacino del provvedimento consiliare con cui sono stati determinati o aumentati i contingenti o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di licenze e autorizzazioni e/o in presenza di richieste per ottenerle.
Art. 13 - Commissione di concorso
1. Per l’espletamento dei concorsi di cui al precedente art. 12, la Giunta nomina apposita Commissione comunale di concorso.
2. La Commissione è composta dal Dirigente responsabile da cui dipende il servizio attività produttive, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame di cui almeno uno esterno all’Amministrazione e dalla stessa designato.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla VI^ o equivalente, nominato dal Dirigente di Settore.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell’esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l’espressione del proprio giudizio: l’eventuale giudizio positivo, ottenuto dall’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
7. Alle eventuali prove d’esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
8. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l’approvazione alla Giunta comunale.
Art. 14 - Bando di concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio e le modalità di assegnazione;
b) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d) l’indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e) le materie d’esame;
f) la valutazione dei titoli;
g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
2. Il bando, approvato dalla Giunta comunale contestualmente all’indizione del concorso, va pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 15 - Titoli valutabili
1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o di licenza per il servizio di taxi;
b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
d) i titoli di studio.
Art. 16 - Titoli di preferenza
1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, a parità di punteggio nella prova d’esame di cui all’art. 17, le seguenti condizioni:
a) per l’ottenimento della licenza taxi, l’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b) per l’ottenimento dell’autorizzazione N.C.C. essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
c) residenza nel Comune di Treviso da almeno tre anni;
d) valutazione di altri titoli.
Art. 17 - Materie d’esame
1. L’esame verterà su una prova nelle materie sotto elencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente alla prova d’esame.
Art. 18 - Validità delle graduatorie
1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.
3. In caso di ampliamento del contingente, decade la graduatoria esistente e va bandito un nuovo concorso.
Art. 19 - Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze devono essere presentate al Sindaco, in carta legale, secondo le modalità previste dal bando e dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea;
b) idoneità morale di cui all’art. 6;
c) idoneità professionale di cui all’art. 7;
d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
e) non avere trasferito l’unica autorizzazione o licenza all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti e rilasciata dallo stesso Comune o altro Comune;
f) di possedere idonea autovettura, recapito nel Comune e autorimessa per lo svolgimento del servizio o di impegnarsi a possederli entro il rilascio dell’autorizzazione o della licenza.
Art. 20 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni e delle licenze
1. La Giunta comunale, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla apposita Commissione. Il Dirigente responsabile del servizio provvede, in base alla graduatoria, all’invio della comunicazione di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione agli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla notifica dell’assegnazione della licenza o dell’autorizzazione l’interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti rese nella domanda, e inoltre:
a) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autoveicolo con i dati identificativi del veicolo ed il numero di telaio ai fini del rilascio della licenza o dell’autorizzazione;
b) per l’autorizzazione all’autonoleggio, prova della disponibilità di una sede o rimessa nel territorio comunale, salvo deroga di cui all’art. 5, lett. i).
3. Il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere per cause a lui non imputabili la disponibilità dell’autoveicolo.
4. All’acquisizione di tutta la documentazione, il Dirigente responsabile provvede al rilascio della licenza o dell’autorizzazione ed all’invio in Provincia del nulla osta all’immatricolazione, indicando i dati identificativi del mezzo (tipo-telaio).
5. Entro 30 giorni dalla data di notifica del rilascio della licenza o dell’autorizzazione l’intestatario ha l’obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio presentando all’ufficio comunale competente copia della carta di circolazione del veicolo destinato al servizio di taxi o di noleggio con
conducente ed immatricolato per tali usi.
6. L’ufficio comunale competente provvederà immediatamente ad annotare nella licenza o nell’autorizzazione i dati identificativi del veicolo (targa) e dell’immatricolazione e rilascia il titolo; successivamente provvederà ad acquisire d’ufficio visura camerale del Registro Imprese relativa alla ditta autorizzata all’esercizio del servizio di noleggio o di taxi.
Art. 21 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e sono sottoposte a controllo periodico ad avvio d’ufficio, con rinnovo tacito in assenza di motivi ostativi accertati dall’Amministrazione. La verifica d’ufficio avviene con periodicità triennale, da parte del Comune, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento.
2. Ove i controlli evidenzino il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.
3. E’ comunque fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione comunicare al Comune il venire meno dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.
4. E’ fatta salva la possibilità di procedere in qualsiasi momento agli accertamenti d’ufficio ove sorgano ragionevoli dubbi sulla permanenza dei requisiti.
Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi
1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell’Azienda stessa.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autorizzato dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2 deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all’ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall’accertamento dell’impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o autorizzazione per servizio svolto con autovettura, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l’esercizio del medesimo servizio conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.
Art. 23 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita:
a) ad uno degli eredi interessato a subentrare nella titolarità dell’autorizzazione o della licenza, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio e documentando la rinuncia degli altri eventuali aventi diritto;
b) ad un soggetto designato dagli eredi, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. 22/1996 - sezione conducenti di autovetture, e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio;
c) nel caso di eredi minori o privi dei requisiti prescritti, a persone in possesso di tutti i requisiti prescritti da essi designate a sostituirli fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età o dell’acquisizione dei requisiti.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo famigliare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento. Entro sei mesi devono comunque comunicare di quale delle facoltà previste al comma precedente intendono usufruire.
3. Il subentro di cui al precedente comma 1 deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso del dante causa, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, idoneamente documentati.
4. Nel caso gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 24 - Tariffe
1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune previo parere della Commissione Consultiva e in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell’attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate, sulla base dell’indice ISTAT e di altri elementi legati ai costi di gestione del servizio, con deliberazione della Giunta comunale. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell’ambito del territorio comunale, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono
determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
3. Le tariffe (espresse in lire ed in euro per il periodo transitorio previsto dal D. Lgs. 213/98) e le varie condizioni di trasporto deliberate dall’autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno della vettura in lingua italiana ed in lingua inglese, facoltativamente, anche francese e tedesca.
TITOLO V - ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 25 - Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura da noleggio
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Treviso, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di autoveicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Treviso e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18.4.1962, n. 230.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi o di due anni per i casi di sostituzione in favore di eredi minori o non in possesso dei requisiti.
5. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’ufficio competente , in carta legale. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione a ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.
Art. 26 - Collaboratore familiare di titolare di licenza o autorizzazione
1. I titolari di licenza o autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3. L’istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell’azienda né la qualità di coimprenditore.
4. In conformità di quanto disposto, la possibilità di avvalersi della collaborazione di un familiare per l’esercizio del servizio di taxi o noleggio con
conducente con autovettura, può essere attivata presentando all’ufficio comunale competente apposita denuncia corredata delle seguenti dichiarazioni, dalle quali risultino:
a) gli estremi dell’atto notarile comprovante la costituzione dell’impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2.12.1975, n. 576 (o copia del documento);
b) gli estremi della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti (o copia del documento);
c) gli estremi della posizione INAIL e INPS del collaboratore (o copia della documentazione);
d) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell’art. 4 della L. 15/1968:
- che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare;
- che non esistono motivi ostativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. 8.8.1994, n. 490 (antimafia);
- che non è incorso in condanne penali;
- che non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che è intervenuta la riabilitazione;
- che non è stato sottoposto a misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423;
5. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari autocertificati, l’ufficio comunale competente annota apposito nulla osta nella licenza o autorizzazione.
6. La sussistenza dell’impresa familiare è verificata ad ogni rinnovo triennale e la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.
Art. 27 - Obblighi dei titolari e dei conducenti
1. Gli esercenti i servizi disciplinati dal presente regolamento devono:
a) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
b) comunicare entro quindici giorni all’ufficio comunale competente l’eventuale variazione dell’indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull’autorizzazione;
c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
e) conservare nell’autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l’autorizzazione comunale all’esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della forza pubblica;
f) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
g) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza).
2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente, gli esercenti il servizio di noleggio e taxi devono altresì:
a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
c) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione o di licenza;
d) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l’interno dell’autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all’ufficio oggetti smarriti;
e) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l’ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffusive; in caso di successivo accertamento contrario, l’autovettura dovrà essere sottoposta ad idonea disinfezione;
f) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
g) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall’art. 169, comma 6, del D. Lgs. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti.
3. Oltre agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, gli esercenti il servizio di taxi hanno l’obbligo di:
a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale;
b) avere il segnale “taxi” illuminato nelle ore notturne, quando l’autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
d) richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi o applicazione di tariffe agevolate approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa in vigore;
f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
g) rilasciare a richiesta dell’utente fattura o ricevuta indicante in modo leggibile il numero della licenza, la data, l’importo ed il percorso effettuato.
Art. 28- Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l’espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a) essere informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
b) richiedere al cliente un anticipo non superiore ai 2/3 dell’importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall’art. 28, comma 1, lett. m) del presente regolamento.
2. In particolare il taxista ha diritto di:
a) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro,
ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura o sia risultato insolvibile;
c) in caso di attesa richiedere al cliente il corrispettivo della corsa indicato sul tassametro in quel momento.
3. L’avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all’ufficio comunale competente in caso di contestazioni.
Art. 29- Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
1. E’ fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:
a) fermare l’autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all’atto della definizione del servizio;
c) far salire sull’autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d) fumare e mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell’autovettura;
g) ostacolare l’opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92;
i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
l) trasportare animali di loro proprietà;
m) consentire la conduzione dell’autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
2. Oltre ai divieti di cui al comma precedente all’esercente il servizio taxi è fatto divieto di:
a) mangiare durante la sosta all’interno dell’autovettura;
b) adibire l’autovettura a vendita ambulante di merci;
c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale “vettura libera”;
d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differenti;
f) effettuare corse che comportino l’allungamento del proprio orario di servizio oltre 30 minuti, nel caso in cui vi siano altre autovetture libere che possano effettuare il servizio richiesto, salvo che abbia iniziato la corsa;
g) sollecitare l’utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicite richieste;
h) prelevare la clientela senza preventivo inizio del servizio all’interno del territorio comunale.
3. Oltre ai divieti di cui al comma 1 esercente il servizio di noleggio autovettura
con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell’art. 8 della L.R. 22/96.
Art. 30 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della L.R. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo all’esterno delle stazioni ferroviarie site nell’ambito comunale, nelle aree appositamente individuate, diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa, individuate con apposito provvedimento di Giunta analogamente a quanto disposto nel successivo art. 30, comma 1.
Art. 31 - Posteggi di stazionamento taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all’uopo predisposte nelle località che saranno individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale. Spettano comunque esclusivamente al Comune l’allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92.
2. I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E’ tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall’ordine sopraddetto. E’ altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. E’ facoltà del Sindaco l’interdizione dall’uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l’eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un’ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l’ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l’ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l’autovettura.
5. E’ consentito l’accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero.
Art. 32 - Turni, orari, ferie, assenze ed aspettativa del servizio taxi
1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previo parere vincolante della Commissione di cui all’art. 10. Spetta all’ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l’organizzazione del servizio stesso.
2. I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
3. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, ecc.) possono definire diverse modalità dell’effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di
attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:
a) prolungamento dell’orario;
b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.
4. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 3 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i taxisti ed è facoltativa. Qualora l’emergenza possa essere affrontata dall’ufficio comunale competente spetterà a quest’ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.
5. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali, previa comunicazione al Comune. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l’interessato deve dare comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all’ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
6. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
Art. 33 - Trasporto promiscuo o con mezzi speciali
1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l’accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune individua, in misura almeno pari al 5% del numero complessivo delle licenze di taxi, i mezzi di scorta sia per il noleggio con conducente e per taxi, da adibire dagli esercenti stessi al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, (adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina).
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 24.4.1978, n. 384.
4. Il trasporto effettuato con ambulanze adibite ad uso di terzi è assoggettato alla disciplina di cui alle seguenti norme sanitarie: art. 193 del X.X.XX.XX., approvato con X.X. 00.0.0000, n. 1265, art. 83 del X.X. 0.0.0000, n. 45 e art. 43, ultimo comma, della L. 833/1978. L’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio con conducente viene effettuata previa verifica dei requisiti professionali di cui all’art. 7 del presente regolamento e, comunque, non è assoggettata al contingente determinato in base all’art. 6 della L.R. 22/1996.
5. Nei casi suindicati, il numero di autorizzazioni rilasciabili deve essere ragionevolmente rapportato alle specifiche esigenze di mobilità riscontrate nell’area servita.
Art. 34 - Qualità dei servizi
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio
dalla qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
TITOLO VI - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 35 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolate a partire dall’1.1.1992.
Art. 36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 35, le autovetture adibite al servizio taxi devono:
a) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
b) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all’art. 38 del presente regolamento;
c) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
d) essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.1992;
e) recare nelle fiancate un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
f) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura “taxi”;
g) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sulle fiancate, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
h) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell’eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.
Art. 37 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 35, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
a) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
b) recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” nonché una targa metallica, collegata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
c) essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
Art. 38 - Tassametro per il servizio taxi
1. Il tipo di tassametro, omologato, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento di relativa tariffa;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l’inserimento di altre tariffe;
c) indicare l’esatto importo in lire italiane ed in euro (nel periodo di transizione).
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista che il cliente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del Comando Polizia Municipale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all’adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
a) essere posto in azione solo al momento in cui l’autovettura viene impiegata in servizio e bloccato non appena l’autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l’importo della corsa in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
8. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all’ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
9. Il taxista è tenuto inoltre a notificare al Servizio anzidetto (Polizia Municipale) ogni eventuale modificazione degli pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.
Art. 39 - Scorta e sostituzione dei veicoli
1. Nell’ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell’avventura. Tale previsione troverà applicazione nei soli casi in cui le autorizzazioni o le licenze siano gestite in forma associativa.
2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. L’autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.
4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell’autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l’autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d’idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.
Art. 40 - Radiotaxi
1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotaxi cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell’autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell’autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.
3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi.
4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.
TITOLO VII - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
Art. 41 - Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione
1. L’autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia;
d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall’autorizzazione o licenza;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
g) non applica le tariffe in vigore;
h) esercita, se titolare della licenza o dell’autorizzazione, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
i) contravviene all’obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all’interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l’accertamento, fissa le sanzioni da comminare all’autore della violazione.
4. La sospensione della licenza o dell’autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E’ facoltà del Comune sospendere la licenza o l’autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all’art. 6 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell’autorizzazione essa deve essere riconsegnata al Servizio Attività Produttive.
7. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., e per conoscenza alla Provincia, l’avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o di revoca della licenza o autorizzazione l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 42 - Decadenza della licenza o autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l’adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all’iscrizione al ruolo dei conducenti.
TITOLO VIII - ILLECITI E SANZIONI
Art. 43 - Sanzioni
Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi dalla legge regionale.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83 a euro 329 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel
provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o di licenza di taxi, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.
TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 44 - Norma finale
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizione di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Art. 45 - Norma transitoria
1. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti con provvedimento del Consiglio comunale di cui all’art. 3 sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.
2. In attesa di nuova determinazione di contingenti, valgono i contingenti attualmente in vigore, fissati con delibera consiliare n. 23512/370 in data 30.9.1974.
Art. 46 - Abrogazione di precedenti disposizioni
Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti:
a) Taxi, approvato con deliberazione consiliare n.24750/682 in data 3.9.1979;
b) Xxxxxxxx con conducente, approvato con deliberazione n. 4930 del 27.3.1939.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 47 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall’esecutività della delibera approvativa.
NOTE:
Settore / Servizio responsabile: Settore Sportello unico per le imprese e i cittadini / Servizio Attività produttive
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 28.5.2014
Contenuto ultima modifica: modifica articoli 21 e 43, comma 2.