Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative ad operazioni sulle azioni e su altri strumenti finanziari compiute da soggetti rilevanti
Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative ad operazioni sulle azioni e su altri strumenti finanziari compiute da soggetti rilevanti
(PROCEDURA DI INTERNAL DEALING)
Adottata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. in data 10 aprile 2019, in sostituzione della precedente versione adottata in data 21 dicembre 2018.
Indice
5. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SOGGETTI RILEVANTI E ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE 14
6. DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ, DELLA CONSOB E DEL MERCATO 15
7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI (“BLACK OUT PERIOD”) 19
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 21
10. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI 21
1. PREMESSA
1.1 Obiettivi, ambito di applicazione, destinatari e modalità di recepimento
Gli obblighi di notifica e le restrizioni relativi a talune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito quotati o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate da soggetti rilevanti degli emittenti i suddetti strumenti quotati e dalle persone a questi strettamente legate (come di seguito individuate e definite) sono disciplinate (i) dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“Market Abuse Regulation” o anche “MAR”), come successivamente modificato nonché (ii) dall’articolo 114, comma 7, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”) e dalle relative norme di attuazione contenute negli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).
La presente procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. in data 10 aprile 2019, su proposta dell’Amministratore Delegato 1, contiene prescrizioni attuative della sopra richiamata disciplina normativa in quanto applicabile a Seri Industrial S.p.A. (“Seri Industrial” o la “Società”), al fine di migliorare la trasparenza e l’omogeneità delle notifiche relative alle operazioni effettuate dai soggetti sopra menzionati e di offrire agli investitori un chiaro segnale circa la percezione che tali soggetti hanno sulle prospettive della Società e/o del relativo gruppo di appartenenza (la “Procedura”).
In particolare, la Procedura è volta a:
(a) individuare i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 19 del MAR e all’articolo 114, comma 7 del TUF;
(b) definire le modalità di comunicazione da parte dei predetti soggetti, nonché le modalità di gestione, da parte della Società, delle notifiche ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione al mercato;
(c) individuare le modalità operative e l’ambito di applicazione del divieto imposto ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, controllo o direzione presso la Società in merito all’esecuzione, in periodi predeterminati, di operazioni sulle azioni e sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati (c.d. “black out period”).
La presente Procedura costituisce una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della stessa, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche nonché del relativo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società medesima.
Le disposizioni contenute nella presente Procedura sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i destinatari, ivi inclusi i Soggetti Rilevanti che non abbiano restituito al c.d. Soggetto Preposto,come di seguito definito, la comunicazione di presa visione e accettazione di cui al successivo Paragrafo 5.1(Comunicazione ai Soggetti Rilevanti).
Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche iscritti nella sezione Titolari di Accesso Permanente, di cui all’articolo 18 del MAR (“Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate”), le disposizioni di cui alla presente Procedura devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate di cui alla “Procedura per la gestione delle informazioni Privilegiate”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial in data 10 aprile 2019.
1 La presente Procedura sostituisce il “Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2006 e successivamente modificata in data 4 agosto 2011 e 16 settembre 2016).
Rimane inteso che la Procedura intende disciplinare gli obblighi di comunicazione concernenti le operazioni lecite, ossia compiute dai predetti soggetti in condizioni di parità informativa rispetto al mercato, ferma restando, quindi, l’applicazione delle norme, di rango comunitario e nazionale, che prevedono l’obbligo di astenersi dall’abuso di informazioni privilegiate nonché dal porre in essere comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato.
Pertanto, l’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non esonera, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come di seguito definiti) dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli abusi di mercato e all’abuso di informazioni privilegiate nonché ogni altra normativa applicabile2. Conseguentemente, la conoscenza del contenuto della presente Xxxxxxxxx non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile, cui necessariamente si rimanda.
1.2 Aggiornamento
Fermo restando quanto precisato al capoverso che segue, la Procedura è sottoposta periodicamente all’esame del Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare la necessità o l’opportunità di apportare eventuali modifiche, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa maturata e della prassi di mercato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Delegato di Seri Industrial introducono nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell’assetto organizzativo delle società del gruppo facente capo a Seri Industrial. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Delegato di Seri Industrial sono delegati ad apportare al presente documento e ai relativi allegati tutte le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in conseguenza (i) dell’emanazione di ulteriori atti normativi e/o orientamenti interpretativi a livello italiano e/o europeo, connessi o comunque relativi, rispettivamente, al TUF e al MAR e alle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell’emanazione di disposizioni normative/regolamentari da parte del Legislatore italiano e/o della Consob, volte a recepire previsioni di livello europeo contenute nel MAR o comunque connesse o relative a quest’ultimo, e/o a coordinare tali previsioni con il quadro normativo e regolamentare italiano; (iii) della pubblicazione di eventuali orientamenti interpretativi da parte della Consob e/o di altre Autorità competenti connessi o comunque relativi al MAR e/o (iv) delle best practice che si dovessero creare in sede di recepimento del MAR e delle relative disposizioni di attuazione.
Il Preposto (come di seguito definito) provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) le modifiche e/o integrazioni della Procedura e ad ottenere, dagli stessi, l’accettazione della Procedura così come modificata e/o integrata.
1.3 Principi di riferimento
Le persone coinvolte nel processo di Internal Dealing, come disciplinato dalla presente Procedura, operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo, dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute a operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati:
- “conformità alle leggi e coerenza con il quadro normativo di riferimento generale”: il processo è definito nel rispetto delle normative applicabili e in coerenza con il quadro di riferimento interno composto, a
2 In particolare, l’ottemperanza alle previsioni contenute nella presente Procedura non esonera i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dal rispetto della normativa relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’articolo 120 del TUF.
titolo esemplificativo, dallo Statuto, dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e dal sistema di poteri e deleghe;
- “tracciabilità”: le persone coinvolte nel processo devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività. Inoltre, devono assicurare la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, appositi sistemi informativi.
1.4 Riferimenti normativi
Di seguito, si riportano le principali disposizioni normative (interne ed esterne) cui la presente Procedura fa riferimento:
(a) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione), come successivamente modificato ( “Market Abuse Regulation” o “MAR”);
(b) Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2016/522, del 17 dicembre 2015, che integra il Regolamento 596/2014 per quanto riguarda, tra l’altro, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (“Regolamento Delegato 522”);
(c) Regolamento di Esecuzione della Commissione Europea n. 2016/523, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (il “Regolamento di Esecuzione 523”);
(d) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2006 e s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati (il, “Regolamento UE 2016/679”);
(e) Guidelines on the Market Abuse Regulation, pubblicate dall’ESMA (European Securities and Markets Authority);
(f) Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (il “TUF”);
(g) Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”);
(h) Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 in tema di “Modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e dai relativi atti normativi di livello 2, a decorrere dal 3 luglio 2016”;
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (come successivamente modificato) (il “D.lgs. 231/2001”);
(i) Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate, adottata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial in data 10 aprile 2019; e
(j) Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, adottata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial in data 10 aprile 2019.
2. DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri paragrafi della presente Procedura, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo, peraltro, precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:
Azioni: le azioni emesse da Seri Industrial;
Azionisti Significativi: i soggetti come individuati al Paragrafo 3.1.1(1-c) (Soggetti Rilevanti) che segue;
Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
Esponenti Aziendali: i soggetti come individuati al Paragrafo 3.1.1(1-b) (Soggetti Rilevanti) che segue;
Xxxxxx Xxxxxxxxxx: tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali3;
Informazione Privilegiata: ai sensi dell’articolo 7 del MAR (cui si rinvia per una più dettagliata definizione), un’informazione di carattere preciso, che non è state resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Seri Industrial o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati Collegati.
Un’informazione si ritiene di carattere “preciso” se: (i) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; ed (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Collegati.
Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un “effetto significativo” sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli Strumenti Finanziari Derivati si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;
Lettera di Informativa: la comunicazione sottoscritta dal Soggetto Preposto e redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1, in forza della quale la Società trasmette la Procedura ai Soggetti Rilevanti, informandoli degli obblighi di legge in materia di Internal Dealing;
Lettera di Presa d’Atto e di Accettazione: la lettera di presa d’atto ed accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della lista delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di presa d’atto ed accettazione della Procedura;
Lista delle Persone Strettamente Legate: l’elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
Lista dei Soggetti Rilevanti: l’elenco dei Soggetti Rilevanti;
3 Le festività nazionali non sono considerate Giorni Lavorativi neanche nel caso in cui, in occasione di tali festività, i mercati finanziari siano aperti.
Operazioni Rilevanti: le operazioni rilevanti soggette agli obblighi informativi ai sensi della Procedura, come individuati al Paragrafo 3.2 (Ambito di applicazione oggettivo – Operazioni Rilevanti) che segue;
Persone Strettamente Legate: le persone strettamente legate agli Esponenti Aziendali, ovvero, a seconda del caso, agli Azionisti Significativi, come individuate al Paragrafo 3.1.2 (Persone Strettamente Legate) che segue;
Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate: il registro predisposto e aggiornato dal Soggetto Preposto, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone Strettamente Legate;
SDIR-NIS: il circuito di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) di cui si avvale la Società per la trasmissione delle Regulated Information;
Sede di Negoziazione: una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della Direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
Soggetto Preposto: il Responsabile Investor Relation della Società, al quale, ai sensi della Procedura, sono attribuite le funzioni di soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione alla Consob e al mercato delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 19 del MAR, nonché dell’articolo 114, comma 7, del TUF e delle relative disposizioni attuative di cui agli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, nonché le funzioni indicate al Paragrafo 4 (Soggetto Preposto) che segue;
Soggetti Rilevanti: congiuntamente, gli Esponenti Aziendali e gli Azionisti Significativi;
SSA: il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle Regulated Information pubblicate;
Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società come definiti nell’articolo 4, Paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e citati nella sezione C dell’allegato I della predetta Direttiva (ivi comprese le Azioni)4 ;
Strumenti Finanziari Collegati: i prodotti finanziari della Società, compresi quelli non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore è determinato in relazione al prezzo di uno Strumento
4 La Sezione C dell’Allegato I alla Direttiva MiFID II indica quali Strumenti Finanziari i seguenti strumenti: (1) valori mobiliari, (2) strumenti del mercato monetario, (3) quote di un organismo di investimento collettivo, (4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, (5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione), (6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, (7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, (8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, (9) contratti finanziari differenziali,
(10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri
contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; (11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
Finanziario (inclusi gli Strumenti Finanziari Derivati). In particolare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lett. b) del MAR, per Strumenti Finanziari Collegati si intendono:
(a) i contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
(b) gli Strumenti Finanziari Derivati su valori mobiliari;
(c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
(d) gli strumenti emessi o garantiti dalla Società o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
(e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.
Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni: ai sensi dell’articolo 152-sexies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti:
(a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
(b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
(c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF;
(d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.
Strumenti Finanziari Derivati: ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera
c) della Direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, dello stesso (cfr. Nota 4).
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
3.1 Ambito di applicazione soggettivo – Soggetti obbligati
Sono oggetto di comunicazione, ai sensi dell’articolo 19 del MAR e dell’articolo 114, comma 7, del TUF, le Operazioni Rilevanti, come individuate nel Paragrafo 3.2 (Ambito di applicazione oggettivo – Operazioni Rilevanti) che segue, eseguite dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate.
3.1.1 Soggetti Rilevanti
(1) Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 1, punto 25), del MAR, nonché dell’articolo 114, comma 7 del TUF e 152-sexies del Regolamento Emittenti, devono intendersi Soggetti Rilevanti:
(a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Seri Industrial;
(b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Seri Industrial medesima, che, pur non essendo componenti degli organi di cui al capoverso (a) che precede, siano iscritti nella sezione “Titolari di Accesso Permanente”, secondo quanto previsto dal Paragrafo 3.2 della “Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate”, avendo regolare accesso a Informazioni Privilegiate, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di Seri Industrial (congiuntamente con i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui alla lettera (a) che precede, gli “Esponenti Aziendali”); e
(c) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Seri Industrial rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (gli “Azionisti Significativi”)5.
(2) L’individuazione dei dirigenti della Società, aventi regolare accesso alle Informazioni Privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura dell’Amministratore Delegato. L’individuazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri: (i) valutazione relativa all’accesso ad Informazioni Privilegiate da parte del dirigente in relazione alle funzioni affidate; (ii) struttura organizzativa e sistema di deleghe e procure adottato dalla Società; e (iii) sussistenza, in capo al dirigente, di poteri per adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni e/o sull’evoluzione e sulle prospettive future di Seri Industrial.
(3) Sulla base di quanto sopra e tenuto conto dell’attuale struttura organizzativa e delle deleghe conferite, con riguardo a Seri Industrial, sono da considerare Soggetti Rilevanti:
(a) i Consiglieri di Amministrazione;
(b) i Sindaci;
(c) il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
(d) l’Investor Relator e
(e) gli azionisti che detengono almeno il 10% del capitale sociale di Seri Industrial, rappresentato da azioni con diritto di voto, o che controllano Seri Industrial medesima.
(4) Il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial potrà individuare ulteriori Soggetti Rilevanti, in aggiunta a quelli di cui sopra indicati, in relazione all’attività da essi svolta o all’incarico ad essi conferito, dando successivamente istruzioni al Soggetto Preposto ai fini dell’aggiornamento del Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.
3.1.2 Persone Strettamente Legate
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 1, punto 26) del MAR, nonché dell’articolo 114, comma 7 del TUF e 152-sexies, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti, devono intendersi Persone Strettamente Legate a ciascuno dei Soggetti Rilevanti:
(a) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge, ai sensi delle applicabili disposizioni di diritto italiano;
5 La predetta partecipazione è calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, in forza del quale sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario; b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo. […] Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto sono computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell’articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell’articolo 117. Sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione. Nell’ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell’assolvimento degli obblighi è quella risultante dall’ultima operazione effettuata. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale” .
(b) i figli, anche del coniuge, a carico, ai sensi delle applicabili disposizioni di diritto italiano;
(c) se conviventi da almeno un anno dalla data dell’Operazione Rilevante, i genitori, i parenti e gli affini;
(d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate ai precedenti punti (a), (b), o (c) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(e) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai precedenti punti (a), (b), o (c)
(f) la società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai precedenti punti (a), (b), o (c);
(g) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai precedenti punti (a), (b), o (c).
3.2 Ambito di applicazione oggettivo – Operazioni Rilevanti
3.2.1 Operazioni soggette all’obbligo di comunicazione
Ai sensi dell’articolo 19 del MAR e dell’articolo 114, comma 7, del TUF, gli obblighi di comunicazione si applicano alle seguenti Operazioni Rilevanti:
(a) con riferimento agli Esponenti Aziendali e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, ai sensi dell’articolo 19 del MAR, le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati, dagli stessi effettuate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciarie o società controllate; ai fini esemplificativi, un elenco delle tipologie di Operazioni Rilevanti, individuate in forza dell’articolo 19, paragrafo 7, del MAR e dell’articolo 10 del Regolamento Delegato 522, è riportato nell’Allegato 3; e
(b) con riferimento agli Azionisti Significativi e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni di Seri Industrial o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, restando inteso che devono ritenersi escluse dagli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura le operazioni contemplate dall’articolo 152-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti. Come previsto dall’art. 114, comma 7 del TUF gli obblighi di comunicazione sono previsti sia con riferimento agli Azionisti Significativi e alle Persone Strettamente Legate agli stessi.
3.2.2 Casi di esenzione
(1) Ai sensi dell’art. 152-septies, 3 comma del Regolamento Emittenti e dell’art. 19, comma 1-bis del MAR, gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura non si applicano agli Esponenti Aziendali e alle Persone Strettamente Legate agli stessi in caso delle operazioni di seguito elencate:
(a) operazioni che non raggiungano l’importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila) nell’arco dell’anno civile. Tale importo viene calcolato sommando le varie operazioni, senza compensare quelle di segno opposto, effettuate dall’Esponente Aziendale o da una Persona Strettamente Legata allo stesso, direttamente o per suo conto6. Successivamente al superamento della predetta soglia di euro 20.000,00 (ventimila), non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 entro la fine del medesimo anno7;
6 Cfr. articolo 152-septies, comma 3 del Regolamento Emittenti.
7 Ai fini del raggiungimento della soglia di euro 20.000, l’European Securities and Markets Authority (ESMA), nel documento “Questions and Answers on the Market Abuse Regulation” – da ultimo aggiornate in data 6 luglio 2017) ha chiarito che: (i) non si sommano tra loro
(b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
(c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
(d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
− tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
− sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker
− sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell’attività di market making;
− fornisca alla Consob l’accordo di market making con il gestore del mercato e/o con l’emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
− notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell’Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni.
(e) transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(i) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
(ii) lo Strumento Finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
(iii) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e l’Esponente Aziendale o la Persona Strettamente Legata allo stesso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che gli Strumenti Finanziari superino le soglie di cui ai punti (i) o (ii) che precedono8.
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, l’Esponente Aziendale o la Persona Strettamente Legata allo stesso compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
le Operazioni Rilevanti compiute direttamente dagli (o per conto degli) Esponenti Aziendali con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone Strettamente Legate agli stessi; e (ii) con specifico riferimento alle operazioni rappresentate dall’accettazione o dall’esercizio di opzioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento Delegato 522, deve essere preso in considerazione il valore economico attribuito dall’emittente a tali opzioni al momento della relativa assegnazione, fermo restando che (a) se le opzioni sono state assegnate gratuitamente, il valore è zero, mentre (b) ove il valore non dovesse essere noto, lo stesso dovrà essere determinato sulla base di un modello di pricing delle opzioni che sia considerato generalmente accettato secondo il giudizio ragionevole dell’Esponente Aziendale beneficiario delle opzioni.
8 Cfr. articolo 19, paragrafo 1-bis del MAR.
(2) Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura non si applicano agli Azionisti Significativi e alle Persone Strettamente Legate agli stessi nei casi contemplati dall’articolo 152- septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.
4. SOGGETTO PREPOSTO
Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
(a) in conformità alle disposizioni di cui al Paragrafo 5 (Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate) che segue:
(i) identificare i Soggetti Rilevanti e senza indugio informare per iscritto i medesimi, tramite invio della Lettera di Informativa, della loro avvenuta identificazione nonché degli obblighi connessi in materia di Internal Dealing (ivi incluso l’obbligo di fornire un’informativa alle Persone Strettamente Legate circa la loro identificazione e gli obblighi a loro carico, conservando copia di tale notifica); la Lettera di Informativa contiene, inter alia, copia della presente Procedura;
(ii) sottoporre ed ottenere, da ciascun Soggetto Rilevante, la Lettera di Presa d’Atto e Accettazione, avente ad oggetto, inter alia, la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Procedura, la presa di conoscenza dell’inclusione del proprio nominativo nella Lista dei Soggetti Rilevanti e la dichiarazione attestante l’impegno, sugli stessi gravante, di comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura;
(b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate per l’espletamento degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti richiesti in caso di negoziazione durante il c.d. black- out period;
(c) predisporre e aggiornare il Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;
(d) informare tempestivamente per iscritto i Soggetti Rilevanti della cancellazione dei medesimi e/o delle rispettive Persone Strettamente Legate, per qualsivoglia motivo, dal Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nonché della cessazione dei relativi obblighi in materia di Internal Dealing di cui alla presente Procedura;
(e) ricevere le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura;
(f) gestire le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura: tale attività di gestione comprende la conservazione delle informazioni in apposito archivio, anche elettronico, nonché le attività di verifica e selezione del complesso delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalla Persone Strettamente Legate, necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui al Paragrafo 6 (Disciplina della trasparenza sulle Operazioni Rilevanti nei confronti della Società, di Consob e del mercato) che segue;
(g) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A., nonché mettere a disposizione la stessa sul sito internet della Società, ai sensi della presente Procedura, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile in materia di Internal Dealing;
(h) vigilare sull’applicazione della presente Procedura e monitorare il mantenimento dei requisiti di efficacia e funzionalità della stessa, formulando, a tal fine, al Consiglio di Amministrazione, proposte di modifiche e/o integrazioni alla Procedura medesima, volte ad assicurarne il costante
adeguamento alla normativa, anche regolamentare, vigente e ai migliori standard della prassi nazionale;
(i) informare i Soggetti Rilevanti in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 1.2 (Aggiornamento) e dal Paragrafo 5 (Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate) che segue;
(j) conservare tutta la documentazione conseguente all’applicazione della presente Procedura; i luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire integrità e tempestiva reperibilità; e
(k) informare tempestivamente l’Amministratore Delegato, il Comitato Controllo e Xxxxxx e l’Organismo di Vigilanza delle comunicazioni eventualmente pervenute fuori termine e di ogni altra violazione della presente Procedura.
Il Soggetto Preposto ha il diritto di chiedere, mediante posta elettronica o a mezzo telefax, a ciascun Soggetto Rilevante, ogni chiarimento, informazione e/o integrazione – anche con riferimento alle Persone Strettamente Legate – necessari e/o utili ai fini dell’attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a dare tempestivamente riscontro alle richieste del Soggetto Preposto, mediante comunicazione scritta trasmessa con le modalità indicate al Paragrafo 5.1 (Comunicazione ai Soggetti Rilevanti) che segue, entro e non oltre cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a due Giorni Lavorativi in caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.
In caso di assenza o impedimento del Soggetto Preposto, le funzioni di cui al presente Paragrafo 4 sono svolte dalla persona individuata dal Soggetto Preposto medesimo.
Il Soggetto Preposto svolgerà il presente incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando, pertanto, qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi e, in particolare, con assoluto divieto di:
(a) comunicare o diffondere, con qualsiasi mezzo, le informazioni sulle Operazioni Rilevanti, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura;
(b) compiere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati della Società; e
(c) utilizzare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, tali informazioni, per raccomandare o indurre altri ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati della Società.
Il Soggetto Preposto deve adottare le cautele necessarie ad assicurare che le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) trattate e/o ricevute con riferimento alle Operazioni Rilevanti non siano accessibili a soggetti non autorizzati.
Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o, se del caso, delle Persone Strettamente Legate.
5. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SOGGETTI RILEVANTI E ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
5.1 Comunicazione ai Soggetti Rilevanti
Il Soggetto Preposto consegnerà la Lettera di Informativa (che contiene altresì una copia della presente Procedura) ai Soggetti Rilevanti e, in particolare:
(a) agli Esponenti Aziendali, all’atto dell’accettazione della nomina ovvero, a seconda del caso, all’atto dell’assunzione o nomina in qualità di dirigente ovvero del conferimento dell’incarico (la “Nomina”), e comunque entro e non oltre dieci Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data della Nomina;
(b) agli Azionisti Significativi, per i quali risulti – dalle comunicazioni alla Consob, richieste ai sensi dell’articolo 120 del TUF e degli articoli 117 e seguenti del Regolamento Emittenti, ovvero da altre informazioni altrimenti disponibili – la titolarità di una partecipazione al capitale sociale della Società con diritto di voto almeno uguale o superiore al 10% (la “Partecipazione”), entro e non oltre dieci Giorni Lavorativi dalla notizia, comunque acquisita, circa la titolarità della Partecipazione.
In sede di prima applicazione della Procedura, i termini sopra stabiliti per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto, decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura.
All’atto di accettazione della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti sottoscrivono la Lettera di Presa d’Atto e Accettazione di cui all’Allegato 2, contenente, in allegato, la Procedura, sottoscritta e siglata in ogni pagina e attestante, inter alia, l’impegno a rendere nota, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti e a far sì – ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi.
I Soggetti Rilevanti provvederanno a comunicare al Soggetto Preposto qualsiasi variazione inerente ai dati comunicati in forza della Lettera di Presa d’Atto e Accettazione tempestivamente e, comunque, entro cinque Giorni Lavorativi dalla data in cui tale variazione si è verificata.
Le comunicazioni alla Società, effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura, sono dirette all’attenzione del Soggetto Preposto, con le seguenti modalità:
• con consegna a mano, presso la sede legale della Società;
• a mezzo fax, al numero: x00 (0)000.000000;
• via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx_@xxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx ed anche all’indirizzo xxxxxx@xxxxxx.xxx;
• in ogni caso con preavviso telefonico dell’invio al numero: (x00) 0000 000000.
In caso di variazione di tali recapiti, il Soggetto Preposto dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti un documento che indichi eventuali aggiornamenti dei suddetti recapiti.
5.2 Comunicazione alle Persone Strettamente Legate
I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:
(a) fornire, tempestivamente, alla Società, l’elenco delle Persone Strettamente Legate, compilando il “Modello di comunicazione dei dati relativi alle Persone Strettamente Legate” di cui all’Allegato 1(A) e provvedere a comunicare, tempestivamente, alla Società, eventuali variazioni di detto elenco, con
apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata ovvero inviata al Soggetto Preposto, all’indirizzo e ai numeri indicati al Paragrafo 5.1 (Comunicazione ai Soggetti Rilevanti) che precede.
(b) notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate, sulla base del modello di cui Allegato 1(B), le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché al rispetto della presente Procedura, conservando copia della relativa lettera di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili ai Soggetti Rilevanti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.
Sulla base degli elenchi delle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante e degli elenchi dei Soggetti Rilevanti, il Soggetto Preposto predispone e aggiorna, rispettivamente, la Lista delle Persone Strettamente Legate e la Lista dei Soggetti Rilevanti contenute nel Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto registro nell’archivio di cui al Paragrafo 4 (Il Soggetto Preposto) che precede.
Ciascun Soggetto Rilevante e Persona Strettamente Legata, mediante specifica sottoscrizione, come prevista nella dichiarazione di cui all’Allegato 2 e all’Allegato 1(A), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 fornisce il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali richiesti che la Società tratterà, in applicazione della presente Procedura, ai soli fini (i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana S.p.A., come richieste dalla normativa di legge e regolamentare applicabile e (ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società, in applicazione delle vigenti normative di legge e regolamentare.
Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
6. DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ, DELLA CONSOB E DEL MERCATO
6.1 Comunicazione alla Società e alla Consob
I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Esponenti Aziendali sono tenuti a comunicare alla Società e alla Consob le Operazioni Rilevanti, con le modalità e i termini di seguito contemplati:
(a) gli Esponenti Aziendali e le Persone Strettamente Legate agli stessi, tempestivamente e, comunque, non oltre tre Giorni Lavorativi successivi alla data della relativa effettuazione9, comunicano alla Società e alla Consob le Operazioni Rilevanti effettuate, mediante invio del “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016” di cui all’Allegato 4 e, in particolare:
(i) alla Società, all’attenzione del Soggetto Preposto, con preavviso telefonico, ai recapiti indicati al Paragrafo 5.1 (Comunicazione ai Soggetti Rilevanti) che precede;
(ii) alla Consob, via posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC), o a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Internal Dealing”, ovvero con le altre modalità di trasmissione di tempo in tempo stabilite dalla Consob10;
9 Il termine di tre Giorni Lavorativi per la comunicazione si calcola escludendo il giorno di compimento dell’Operazione Rilevante.
10 Cfr. Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016.
assicurando, comunque, in entrambi i casi, che la predetta trasmissione avvenga con mezzi elettronici idonei ad assicurare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione;
(b) gli Azionisti Significativi comunicano alla Consob le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante, avvalendosi del “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti” di cui all’Allegato 5, tramite (i) telefax al numero 00.00.00.000, ovvero (ii) via posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o altre modalità stabilite dalla Consob, ovvero (iii) tramite la procedura utilizzata dalla Società, ai sensi dell’articolo 65-septies del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell’accordo con la Società.
Nell’ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni Rilevanti riferibili allo stesso Soggetto Rilevante ovvero, a seconda dei casi, alla stessa Persona Strettamente Legata, questo dovrà effettuare un’unica comunicazione contenente il riepilogo di tutte le Operazioni Rilevanti effettuate. Nel caso di più Operazioni Rilevanti della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, nella comunicazione dovrà essere indicato il volume di tutte le predette Operazioni Rilevanti come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione Rilevante. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni Rilevante11.
Gli Esponenti Aziendali e le Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, nonché gli Azionisti Significativi potranno conferire mandato alla Società di provvedere direttamente, per loro conto, alle comunicazioni alla Consob delle rispettive Operazioni Rilevanti, previa sottoscrizione del “Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura Internal Dealing” di cui all’Allegato 1(C), da trasmettere in originale alla Società, con preavviso telefonico, all’attenzione del Soggetto Preposto ai recapiti indicati al Paragrafo 5.1 (Comunicazione ai Soggetti Rilevanti) che xxxxxxx00. In tal caso, la Società effettua le predette comunicazioni entro i termini e secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 6.2 (Comunicazioni a carico della Società nei confronti della Consob) che segue.
L’eventuale mandato conferito alla Società per la trasmissione, da parte di quest’ultima, delle comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità degli Esponenti Aziendali, delle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili e degli Azionisti Significativi in relazione agli obblighi su di essi gravanti. Ogni adempimento e/o obbligo inerenti al rispetto della presente Procedura da parte degli Esponenti Aziendali, delle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili e degli Azionisti Significativi resta, infatti, a carico di tali soggetti.
Affinché la Società esegua le comunicazioni dovute a Consob, per conto degli Esponenti Aziendali, delle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili e degli Azionisti Significativi che ne abbiano fatto espressa richiesta, è condizione essenziale che (i) il mandato a favore della Società sopra indicato non risulti essere successivamente revocato e (ii) gli Esponenti Aziendali, le Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili e gli Azionisti Significativi trasmettano, di volta in volta, alla Società, per ogni singola Operazione Rilevante da comunicarsi alla Consob, le rispettive comunicazioni e, in particolare:
(a) gli Esponenti Aziendali e le Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili il “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016” di cui all’Allegato 4, entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla data di compimento dell’Operazione Rilevante da comunicarsi; e
11 Cfr. Considerando (2) del Regolamento di Esecuzione 523.
12 Con la ricezione da parte della Società del “Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura Internal Dealing” debitamente sottoscritto, si perfeziona l’accordo tra la Società medesima, da una parte, e il soggetto interessato, dall’altra, affinché il primo effettui in loro vece le comunicazioni dovute.
(b) gli Azionisti Significativi, il “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti” di cui all’Allegato 5, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’Operazione Rilevante.
Laddove una o più delle condizioni di cui al precedente capoverso non si sia verificata, l’obbligo di comunicazione alla Consob di cui al presente Paragrafo 6.1 grava unicamente sull’Esponente Aziendale e/o sulla Persona Strettamente Legata allo stesso ovvero, a seconda dei casi, sull’Azionista Significativo e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione alla Consob. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione alla Società da parte di uno dei predetti soggetti, in violazione di quanto sopra previsto, la Società provvederà a notificare l’Operazione Rilevante alla Consob, sulla base delle informazioni ricevute, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l’eventuale mancato rispetto del termine per la notifica alla Consob, posto a carico dei soggetti obbligati in forza della normativa vigente.
Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro all’Esponente Aziendale, alla Persona Strettamente Legata allo stesso e all’Azionista Significativo, del ricevimento della comunicazione, mediante conferma telefonica ovvero via fax o via e-mail, rispettivamente, al numero di fax o all’indirizzo e-mail riportati nella Lettera di Presa d’Atto e Accettazione.
Qualora il Soggetto Rilevante non abbia consegnato al Soggetto Preposto la Lettera di Presa d’Atto e Accettazione, lo stesso (ovvero, a seconda del caso, la Persona Strettamente Legata all’Esponente Aziendale) non potrà inviare alla Società la comunicazione avente ad oggetto un Operazione Rilevante e, qualora inviata, dovrà considerarsi irricevibile dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata all’Esponente Aziendale, ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle Operazioni Rilevanti.
La possibilità di effettuare le comunicazioni a Consob, nei limiti e con le modalità sopra indicate, non esclude la facoltà in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli Esponenti Aziendali di effettuare, a propria cura, tali comunicazioni. Resta in ogni caso fermo, in tal caso, l’obbligo in capo ai predetti soggetti di segnalare tempestivamente alla Società: (i) l’Operazione Rilevante; e (ii) la volontà di provvedere in proprio ai predetti adempimenti.
Gli obblighi di comunicazione previsti a carico degli Azionisti Significativi o delle Persone Strettamente Legate agli stessi non si applicano qualora i predetti soggetti siano tenuti a notificare le Operazioni Rilevanti effettuate in ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 19 del MAR.
6.2 Comunicazioni a carico della Società nei confronti della Consob
Ove richiesto dagli Esponenti Aziendali e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, ovvero, a seconda del caso, dagli Azionisti Significativi, la Società effettua per conto dei predetti soggetti le comunicazioni a Consob di cui al precedente Paragrafo 6.1(Comunicazione alla Società e alla Consob), nei termini e con le modalità di seguito indicate:
(a) con riferimento alle Operazioni Rilevanti effettuate dagli Esponenti Aziendali e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, le comunicazioni a Consob sono effettuate dalla Società, per conto dei predetti soggetti, entro il terzo Giorno Lavorativo successivo all’effettuazione dell’Operazione Rilevante, a condizione che siano rispettate le condizioni contemplate al paragrafo 5.1 che precede, ivi compreso l’invio alla Società medesima del “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016” di cui all’Allegato 4, debitamente compilato, entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla data dell’effettuazione dell’Operazione Rilevante; la comunicazione è effettuata tramite trasmissione del suddetto “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016” mediante SDIR e SSA, nonché la pubblicazione sul sito internet
in un’apposita sezione “Internal Dealing”, accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori;
(b) relativamente alle Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Significativi e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, le comunicazioni alla Consob sono effettuate dalla Società, per conto degli Azionisti Significativi, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni, a condizione che siano rispettate le condizioni contemplate al Paragrafo 5.1 che precede, ivi compreso l’invio alla Società medesima del “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti” di cui all’Allegato 5, debitamente compilato, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è stata effettuata l’Operazione Rilevante; la comunicazione è effettuata tramite trasmissione del suddetto “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti” mediante SDIR e SSA, nonché la pubblicazione sul sito internet in un’apposita sezione “Internal Dealing”, accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori;
6.3 Comunicazioni nei confronti del mercato
Le Operazioni Rilevanti sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e i termini di seguito contemplati:
(a) le Operazioni Rilevanti compiute dagli Esponenti Aziendali e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi sono pubblicate:
(i) dalla Società, tramite l’invio del “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016” di cui all’Allegato 4, mediante SDIR e SSA, nonché la pubblicazione
sul sito internet in un’apposita sezione “Internal Dealing”, accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori; ovvero
(ii) dagli Esponenti Aziendali e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, in mancanza di accordo con la Società, tramite invio del “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016” di cui all’Allegato 4 ad almeno due agenzie di stampa (in tale ipotesi, la Società provvede alla pubblicazione del menzionato schema sul sito internet);
(b) le Operazioni Rilevanti compiute dagli Azionisti Significativi o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi sono pubblicate:
(i) dalla Società, tramite l’invio dello schema di cui “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti” di cui all’Allegato 5, mediante SDIR e SSA, nonché la pubblicazione sul sito internet in un’apposita sezione “Internal Dealing”, accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori; ovvero
(ii) dagli Azionisti Significativi, in mancanza di accordo con la Società, tramite invio “Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti” di cui all’Allegato 5, ad almeno due agenzie di stampa (in tale ipotesi, la Società provvede alla pubblicazione del menzionato schema sul sito internet).
6.4 Successiva conferma ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli Esponenti Aziendali
Il Soggetto Preposto fornirà conferma ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli Esponenti Aziendali circa le avvenute comunicazioni e pubblicazioni, ai sensi dei Paragrafi 6.2 (Comunicazioni a carico della Società nei confronti della Consob) e 6.3(Comunicazioni nei confronti del mercato) che precedono, delle Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione.
6.5 Esonero da Responsabilità
Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa da detti soggetti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura e/o dall’articolo 19 del MAR, e/o dalla normativa interna di tempo in tempo applicabile.
7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI (“BLACK OUT PERIOD”)
È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni Rilevanti, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei trenta giorni di calendario antecedenti l’annuncio 13 di ogni rapporto finanziario di fine anno o intermedio che la Società è tenuta a rendere noto al pubblico a norma dell’articolo 154-ter del TUF, secondo le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione o il diritto nazionale (ivi inclusi il progetto di bilancio e la relazione semestrale).
Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del Xxxxxxxx Preposto, circa le date previste per l’approvazione e l’annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della relazione finanziaria semestrale, nonché del conseguente avvio dei relativi periodi di chiusura, sia in occasione della diffusione al mercato del calendario finanziario della Società sia di eventuali successive variazioni dello stesso.
Il black-out period termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabili.
Si precisa che, qualora la Società pubblichi dati preliminari relativi ai predetti rapporti e/o informative (a seconda dei casi), il black-out period viene anticipato con riferimento alla data dell’annuncio di tali dati preliminari, non trovando, quindi, applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi.
È facoltà della Società autorizzare una deroga alle predette limitazioni, su richiesta scritta e motivata del Soggetto Rilevante, nei seguenti casi:
(a) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, quando si tratta di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di, un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di Azioni, o ancora di operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni (in quanto non muta la titolarità di uno Strumento Finanziario), il tutto nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento Delegato 52214; e
(b) sulla base di una valutazione condotta caso per caso, quando si tratta di Operazioni Rilevanti in presenza di situazioni eccezionali, estremamente urgenti e impreviste, non imputabili al Soggetto Rilevante in questione e al di fuori del suo controllo (quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni), purché – in entrambi i casi di cui ai precedenti punti (a) e (b) – il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare per iscritto che la specifica operazione non possa essere effettuata in un altro momento se non durante il black out period.
Il Soggetto Rilevante dovrà, in particolare, trasmettere al Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial motivata richiesta scritta, almeno cinque Giorni Lavorativi prima della data prevista per l’esecuzione
13 Il giorno dell’annuncio che coincide, di norma, con il giorno della loro approvazione da parte consiglio di amministrazione, rappresenta il trentesimo giorno del Black-Out Period.
14 Il testo del suddetto articolo 9 è riportato nell’Allegato 6 della Procedura.
dell’Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere: (i) nell’ipotesi sub (a) di cui sopra, la descrizione dell’Operazione Rilevante, una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l’unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita e oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai suddetti profili; e (ii) nell’ipotesi sub (b) di cui sopra, indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l’esecuzione dell’Operazione Rilevante in un black out period.
Le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un periodo di chiusura devono essere trasmesse tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx_@xxxxxxxxx.xx indicando nell’oggetto: “Richiesta di negoziazione durante un periodo di chiusura”.
Il consiglio di amministrazione di Seri Industrial nel valutare se consentire la negoziazione durante un Black Out Period dovrà uniformarsi ai criteri e alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato 522, come riportati nell’Allegato 6.
La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro alla Persona Rilevante in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti paragrafi, entro cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell’informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro alla Persona Rilevante entro tre Giorni Lavorativi dal ricevimento della documentazione integrativa.
Il Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, l’Amministratore Delegato, potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti in conformità con la normativa vigente in materia di Internal Dealing15. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo:
(a) il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, darà tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto delle date previste per le approvazioni dei dati contabili, e di ogni correlativa variazione, in modo da consentire al Soggetto Preposto di informare debitamente i Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura;
(b) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, mediante invio di una e-mail o messaggio inviato via telefax, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
(c) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (b) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Paragrafo, il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante con preavviso telefonico, seguito da messaggio via telefax oppure a mezzo e-mail, dei periodi di limitazione o divieto delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.
15 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si rinvia all’articolo 9 del Regolamento Delegato 522 (riportato nell’Allegato 6 alla presente Procedura), per un elenco non esaustivo di situazioni in cui la Società ha il diritto di autorizzare la negoziazione per conto proprio o di terzi durante un periodo di chiusura.
8. SANZIONI
È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dalla presente Procedura.
Ferme le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria in materia di abusi di mercato, di tempo in tempo vigente, l’inosservanza degli obblighi prescritti dalla Procedura da parte degli Esponenti Aziendali può essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti, tenendo conto delle specifiche circostanze.
Per i soggetti destinatari della presente Procedura, che siano dipendenti della Società o di sue controllate, l’inosservanza della Procedura medesima costituisce un comportamento illecito sanzionabile anche a livello disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell’infrazione commessa, tenendosi anche conto dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
L’applicazione delle predette sanzioni da parte delle competenti Autorità preposte non pregiudica la possibilità, per la Società, di rivalersi, per ogni conseguenza pregiudizievole, nei confronti dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, a seconda dei casi.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE 2016/679, essendo edotte di quanto segue:
(a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
(b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
(c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
(d) i diritti di cui all’articolo 15-22 del Regolamento UE 2016/679;
(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
(i) titolare: Seri Industrial S.p.A., con sede legale in San Potito Sannitico (CE) Via Provinciale per Gioia Sannitica s.n.c., Centro Aziendale Quercete;
Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Presa d’Atto e Accettazione da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del Regolamento UE 2016/679 .
10. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI
La presente Procedura, nella versione aggiornata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2019, entra in vigore in pari data, e sostituisce il precedente testo adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2006 e da ultimo modificato in data 21 dicembre 2018.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni normative, anche regolamentari, pro tempore vigenti, in materia di Internal Dealing.
11. ALLEGATI
Costituiscono allegati alla presente Procedura, i seguenti documenti:
• Allegato 1 – Lettera di Informativa e Appendice normativa.
• Allegato 1(A) – Modello di comunicazione dei dati relativi alle Persone Strettamente Legate.
• Allegato 1(B) – Esempio di Lettera di Notifica alle Persone Strettamente Legate.
• Allegato 1(C) – Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura di Internal Dealing.
• Allegato 2 – Lettera di Presa d’Atto e di Accettazione
• Allegato 3 – Operazioni Rilevanti
• Allegato 4 – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate
• Allegato 5 – Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti.
• Allegato 6 – Esenzioni dai divieti di Black out period.
ALLEGATO 1
LETTERA DI INFORMATIVA E APPENDICE NORMATIVA
LETTERA DI INFORMATIVA
[Luogo e data]
Egregio/Gentile/Spett.le
[•] [nome e cognome / ragione sociale- denominazione sociale]
con la presente, Le comunichiamo che, il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. ha adottato una “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari compiuti da soggetti rilevanti” (la “Procedura”), in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (i “MAR”), integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.
La invitiamo, pertanto, a prendere visione della normativa riportata in appendice alla presente comunicazione nonché della Procedura allegata alla presente comunicazione sub Allegato 0.
Come stabilito dall’articolo 4 della Procedura, in vigore dal 10 aprile 2019, il Soggetto Preposto è il Responsabile Investor Relation.
La informiamo che, in virtù del ruolo ricoperto, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del MAR e della normativa nazionale, anche regolamentare, vigente in materia di Internal Dealing, Lei rientra tra i Soggetti Rilevanti di Seri Industrial S.p.A. e, come tale, è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza nell’esercizio della Sua attività e, più in generale, è obbligato al rispetto di quanto disposto dalla Procedura.
Al riguardo, Le comunico la Sua iscrizione, a far tempo dalla data della presente comunicazione, in qualità di “Soggetto Rilevante”, nel registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi della Procedura.
Ove volesse richiedere alla Società di effettuare, in Sua vece, le comunicazioni dovute ai sensi della normativa vigente in materia di Internal Dealing, La prego di volermi inviare - nei tempi e secondo le modalità indicate nella Procedura – l’Allegato 1(C) (“Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura InternalDealing”), da Lei debitamente sottoscritto. Una volta ricevuto il predetto modulo, si intenderà perfezionato l’accordo con la Società affinché quest’ultima provveda per Suo conto alle predette comunicazioni, ai termini e alle condizioni meglio specificate nella Procedura.
Le chiedo, inoltre, di comunicarmi tempestivamente, per iscritto, l’elenco delle Persone Strettamente Legate, come definite nella Procedura, trasmettendo il modello di cui all’Allegato 1(A) (“Modello di comunicazione dei dati relativi alle Persone Strettamente Legate”) debitamente compilato:
• con consegna a mano, presso la sede legale della Società;
• a mezzo fax, al numero: x00 (0)000.000000;
• via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxx_@xxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx;
• in ogni caso con preavviso telefonico dell’invio al numero: (x00) 0000 000000.
Al riguardo, Le chiedo altresì di comunicarmi tempestivamente per iscritto ogni successiva variazione che dovesse intervenire ai predetti dati nonché, sempre mediante trasmissione del modello di cui all’Allegato 1(A)
(“Modello di comunicazione dei dati relativi alle Persone Strettamente Legate”), debitamente compilato, ogni nuovo nominativo da includere nel predetto Registro.
Grava, inoltre, su di Lei l’obbligo di rendere edotte le Persone Strettamente Legate degli obblighi di comunicazione a loro carico, conservando copia della relativa notifica ed esibendo la stessa a semplice richiesta scritta della Società e/o delle autorità competenti. A tal fine, si allega un esempio di lettera di notifica sub Allegato 1(B) (“Esempio di lettera di Notifica alle Persone Strettamente Legate”).
Le chiedo, pertanto, di restituirmi la presente (ai recapiti e con le modalità sopra indicate) debitamente sottoscritta in segno di integrate accettazione di quanta precede e, in particolare, della Procedura, anche al fine di fornire il Suo consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento da parte di Seri Industrial
S.p.A. dei dati richiesti ai sensi della Procedura stessa.
Cordiali saluti.
Il Soggetto Preposto di Seri Industrial S.p.A.
* * *
Allegati:
• Allegato 0 Procedura
• Allegato 1(A) – Modello di comunicazione dei dati relativi alle Persone Strettamente Legate.
• Allegato 1(B) – Esempio di Lettera di Notifica alle Persone Strettamente Legate.
• Allegato 1(C) – Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura di Internal Dealing.
APPENDICE NORMATIVA
* * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)
Articolo 19 MAR
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx:
a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati
b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.
Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.
1-bis. non devono essere comunicate le transazioni relative a strumenti finanziari collegati alle azioni o alle obbligazioni emesse da Seri Industrial S.p.A. se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Seri Industrial S.p.A. non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
(b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Seri Industrial S.p.A. non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
(c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e il soggetto rilevante o la persona strettamente associata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni di Seri Industrial S.p.A., e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Seri Industrial S.p.A. superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.
Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione all’autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l’emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all’autorità competente della sede di negoziazione.
2. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, lettera a).
L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.
In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.
3. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.
5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.
6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) Il nome della persona;
b) il motivo della notifica;
c) la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
d) la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario;
e) la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
f) la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché
g) il prezzo e il volume dell’operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b, le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.
10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all’asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d’asta, ai commissari d’asta e al sorvegliante d’asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d’asta, il banditore o il sorvegliante d’asta, a seconda dei casi. L’informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d’asta, dai commissari d’asta, dal sorvegliante d’asta o dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 3.
11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:
a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o
b) il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l’emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l’obbligo di cui al paragrafo 1.
15. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010”.
Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative Articolo 30 MAR
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché
b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) L’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
(i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
(ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
(iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
(i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15% del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
(ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2% del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
(iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.
I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; oppure
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
Articolo 31 MAR
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e
g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.
Articolo 34 MAR Pubblicazione delle decisioni
1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;
c) non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
* * *
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“ITS 523”) Articolo 1 ITS 523
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
Articolo 2 ITS 523 Formato e modello della notifica
1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.
2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi
elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.
3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.
* * *
La presente appendice normativa è inoltre integrata dagli Allegati 3 (Operazioni Rilevanti) e 6 (Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare nei blocking period).
ALLEGATO 1(A)
MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
(da trasmettere debitamente compilato all’indirizzo e-mail di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx_@xxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx ed anche all’indirizzo xxxxxx@xxxxxx.xxx o a mezzo fax, al numero: x00 (0)000.000000)
[Luogo e data]
AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione - sotto la propria responsabilità e ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 - in merito ai dati/rapporti afferenti la sfera del [Soggetto Rilevante]/[Azionista Rilevante] (o comunque a diretta conoscenza dello stesso) relativi ai soggetti da considerarsi “Persone Strettamente Legate” ai sensi [dell’articolo 3 del Regolamento UE n. 596/2014]/[dell’articolo 152-sexies, lettera d), del Regolamento Emittenti]:
Per i suddetti dati/ rapporti di cui il [Soggetto Rilevante]/[Azionista Rilevante] non è a diretta conoscenza e per i quali lo stesso funge da semplice dichiarante di informazioni fornite da terzi (e come tali non direttamente verificabili e non rientranti nelle fattispecie di cui al DPR n. 445/2000), il soggetto segnali (con “asterisco” apposto accanto al singolo dato/rapporto) la ricorrenza di tale circostanza.
DATI ANAGRAFICI DEL [SOGGETTO RILEVANTE]/[AZIONISTA RILEVANTE] | ||
La Sottoscritta/Il Sottoscritto [COGNOME E NOME] | ||
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO) | CODICE FISCALE | |
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA | SESSO | CITTADINANZA |
IN QUALITÀ DI: |
DICHIARA
1) di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Persone Xxxxxxxxxx (indicare anche le Persone Giuridiche costituite a proprio beneficio o i cui interesse economici siano sostanzialmente equivalenti ai propri interessi):
SOCIETA’/ENTE | D I C | 1 | 2 | 3 | P.IVA/CODICE FISCALE |
D = Controllo diretto -I = Controllo Indiretto - C= Controllo Congiunto
1 = percentuale di controllo - 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) - 3 = Società quotata si/no
2) di essere titolare (da solo o congiuntamente con Persone Strettamente Legate) della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti persone giuridiche, società di persone e trust:
SOCIETA’/ENTE | FUNZIONE | P.IVA/CODICE FISCALE |
DICHIARA INOLTRE
1) che le Persone Strettamente Legate sono:
PROG. | COGNOME E NOME/ DENOMINAZIONE | TIPO DI LEGAME | P.IVA/CODICE FISCALE |
2) che gli stessi controllano (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Persone Xxxxxxxxxx (indicare anche le Persone Giuridiche costituite a loro beneficio o i cui interesse economici siano sostanzialmente equivalenti ai loro interessi:
SOCIETA’/ENTE | D I C | 1 | 2 | 3 | P.IVA/CODICE FISCALE | STRETTO FAMILIARE DI |
D = Controllo diretto -I = Controllo Indiretto - C = Controllo Congiunto
1 = percentuale di controllo -2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) -3 = Società quotata si/no
3) e che gli stessi sono titolari (da soli o congiuntamente con il Soggetto Rilevante/ Azionista Rilevante o altre Persone Strettamente Legate) della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti persone giuridiche, società di persone e trust:
SOCIETA’/ENTE | FUNZIONE | P.IVA/CODICE FISCALE | STRETTO FAMILIARE DI |
II sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.
Firma
Informativa privacy
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ss.mm.ii. (il “GDPR”) e delle leggi italiane e europee che lo integrano ss.mm.ii. (di seguito, congiuntamente la “Normativa Privacy Applicabile”).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Seri Industrial, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) Via Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete
Il Titolare del trattamento ha designato un Data Protection Officer (“DPO”), come previsto dal GDPR, con compiti di sorveglianza, vigilanza e consulenza specialistica in ambito privacy contattabile, per eventuale supporto, al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per la Sua iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti: in mancanza di esso, Lei e/o Seri Industrial S.p.A. potreste incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di riferimento. Le rendiamo noto, in particolare, che i Suoi dati personali saranno trattati e conservati da Seri Industrial S.p.A., per il periodo richiesto dalla normativa di riferimento, con l’ausilio di supporti informatici e/o manuali, in conformità alle, e con le garanzie previste dalle disposizioni contenute nella Normativa Privacy Applicabile, al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate, per le sole finalità previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014.
I dati personali acquisiti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione, salvo i casi in cui ciò sia imposto dalla legge.
ALLEGATO 1(B)
ESEMPIO DI LETTERA DI NOTIFICA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
[Luogo e data]
Egregio/Gentile [•], [indirizzo]
OVVERO
Spett.le [Denominazione della società ] [indirizzo]
Oggetto: Comunicazione relativa agli obblighi in materia di Internal Dealing
Egregio/Gentile [Nome della Persona Strettamente Legata] / Spett.le [Denominazione della Persona Strettamente Legata], ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 [o, in caso di persona strettamente legata a un Azionista Rilevante, ai sensi dell’articolo 152-octies, comma 6, del “Regolamento di attuazione de/ decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti”, adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 999, come successivamente modificato)], Ti/La informo che, in ragione dell’incarico da me ricoperto di [•]16 di Seri Industrial S.p.A. (la “Società”), trovano applicazione nei miei confronti, in qualità di c.d. “Soggetto Rilevante”, le disposizioni in materia di Internal Dealing di cui all’articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, e di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523 [o, in caso di Azionista Rilevante: in ragione della mia qualifica di “Azionista Rilevante”, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni in materia di Internal Dealing di cui agli articoli 152-sexies e seguenti del “Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti”, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato].
Tenuto canto di quanto sopra, stante la Tua/Sua natura di [•]17,Tu/Lei risulti/a qualificabile come “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del Regolamento (UE) n. 596/2014 [o, in caso di persona strettamente legata a un Azionista Rilevante, ai sensi dell’articolo 152- sexies, comma 1, lett. d), del “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti”, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato].
In ragione di ciò, Xx/La informo anzitutto che ho provveduto a comunicare alla Società le Tue/Sue generalità unitamente ai Tuoi/Suoi dati anagrafici, per consentire alla stessa di adempiere a sua volta all’obbligo di iscriverTi/La, quale “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a, nell’apposito Registro delle persone che hanno acceso a informazioni privilegiate.
Ti/La invito inoltre a:
(a) esaminare con cura l’allegata Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari compiuti da soggetti rilevanti” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 1° agosto 2017 (la “Procedura”), che
16 Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di "Soggetto Rilevante" ai fini della disciplina Internal Dealing.
17 Precisare la natura del rapporto che lega in concreto ii “Soggetto Rilevante” alla “Persona Strettamente Legata” ai sensi della Procedura.
descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l’altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate”;
(b) esaminare parimenti con cura i contenuti del filing model di cui all’Allegato 4 (“Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione da persone a loro strettamente associate” ) [o, in caso di persona strettamente legata a un Azionista Rilevante, all’Allegato 5 (“Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti”)], che potrai/potrà utilizzare per adempiere agli obblighi di reportistica conseguenti all’eventuale compimento di Operazioni Rilevanti (come definite nella Procedura);
(c) restituirmi la presente comunicazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa e dei relativi allegati.
[In caso di Persona Strettamente Legata all’Esponente Aziendale: Senza pregiudizio di quanto precede, La informo in particolare che, ai sensi dell’articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, grava su di Lei l’obbligo di comunicare alla Società e a Consob le Operazioni Rilevanti (come definite nella Procedura, in conformità con il suddetto Regolamento) compiute direttamente o per Suo canto. Al riguardo, Le comunico che la Società - salvo diversa comunicazione di Consob in materia - riconosce alle Persone Strettamente Legate la facoltà di richiedere alla medesima di effettuare in loro vece le comunicazioni dovute in materia di Internal Dealing. Pertanto, ove Lei volesse avvalersi di tale facoltà, dovrà inviare alla Società - nei tempi e secondo le modalità indicate nella Procedura - il modulo di cui all’Allegato 1(C) (“Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura Internal Dealing”) da Lei debitamente sottoscritto e, una volta che la Società avrà ricevuto il predetto modulo, si intenderà perfezionato l’accordo affinché la stessa provveda per Suo conto alle predette comunicazioni. E tuttavia condizione essenziale affinché la Società esegua il predetto accordo, che Lei trasmetta di volta in volta alla Società, per ogni singola Operazione Rilevante compiuta, le informazioni di cui all’Allegato 4 (“Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione da persone a loro strettamente associate”'), entro ii primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx (come definito nella Procedura) successivo alla data di effettuazione di ciascuna Operazione Rilevante da comunicarsi. Per maggiori dettagli, si rinvia al contenuto della Procedura.)]
[In caso di Persona Strettamente Legata all'Azionista Rilevante: In ogni caso, qualora si intenda da parte Tua/Sua procedere al compimento di Operazioni Rilevanti, essendo previsto un termine assai ristretto per la relativa notifica in base alla normativa vigente e fermi gli obblighi informativi previsti in proposito dalla medesima normativa in capo a Te/Lei quale “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a, Ti/La invito a prendere tempestivo contatto con ii/la sottoscritto/a per coordinare le modalità di invio della relativa comunicazione alla Società. A tal fine e necessario che la Società riceva tassativamente il modello di cui all’Allegato 5 (“Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti”) entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui e stata effettuata l'Operazione Rilevante].
* * *
Informativa privacy
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ss.mm.ii. (il “GDPR”) e delle leggi italiane e europee che lo integrano ss.mm.ii. (di seguito, congiuntamente la “Normativa Privacy Applicabile”).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Seri Industrial, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete
Il Titolare del trattamento ha designato un Data Protection Officer (“DPO”), come previsto dal GDPR, con compiti di sorveglianza, vigilanza e consulenza specialistica in ambito privacy contattabile, per eventuale supporto, al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per la Sua iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti: in mancanza di esso, Lei e/o Seri Industrial S.p.A. potreste incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di riferimento. Le rendiamo noto, in particolare, che i Suoi dati personali saranno trattati e conservati da Seri Industrial S.p.A., per il periodo richiesto dalla normativa di riferimento, con l’ausilio di supporti informatici e/o manuali, in conformità alle, e con le garanzie previste dalle disposizioni contenute nella Normativa Privacy Applicabile, al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate, per le sole finalità previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014.
I dati personali acquisiti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione, salvo i casi in cui ciò sia imposto dalla legge.
La informiamo, infine, che, in merito al trattamento dei dati personali che la riguardano, ha la facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR.
Cordiali saluti. [Data e Firma]
ALLEGATO 1(C)
MODELLO DI RICHIESTA ALLA SOCIETÀ DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA PROCEDURA INTERNAL DEALING
(da trasmettere debitamente compilato all’indirizzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx_@xxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx ed anche all’indirizzo xxxxxx@xxxxxx.xxx)
[Luogo e data]
Il/La sottoscritto/a [•], nato/a [•], residente in [•],Via [•] nella propria qualità di [•]
CHIEDE
a Seri Industrial S.p.A. di adempiere, in sua vece, agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento UE
n. 596/2014 nonché dall’articolo 114, comma 7, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Emittenti), e dalla “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari compiuti da soggetti rilevanti” approvata dal consiglio di amministrazione della Società, in data 1° agosto 2017, così come successivamente modificata e integrata (la Procedura).
A tale fine, si impegna a comunicare al Responsabile Investor Relation – nella sua qualità di Soggetto Preposto ai sensi della Procedura – nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura medesima, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Seri Industrial S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.
La sottoscrizione della presente non esclude che le dovute comunicazioni alla Commissiona Nazionale per le Società e la Borsa (la “Consob”) siano effettuate a cura del sottoscritto, fermo restando l’impegno di quest’ultimo a segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l’Operazione Rilevante, sia la volontà di provvedere in proprio ai predetti adempimenti nei confronti di Consob.
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 ss.mm.ii., al trattamento da parte di Seri Industrial S.p.A. dei dati richiesti in applicazione alla Procedura, anche ai fini (i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana S.p.A. come richieste dal Regolamento Emittenti, dal Regolamento di Borsa e, in generale, dalla normativa applicabile e (ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti contabili della Società, in applicazione delle vigenti normative.
Firma
ALLEGATO 2
LETTERA DI PRESA D’ATTO E DI ACCETTAZIONE
[Luogo e data]
Spett.le
Seri Industrial S.p.A.
Via Provinciale per Gioia Sannitica, s.n.c. San Potito Sannitico (CE
Alla c.a. del Responsabile Investor Relation, nella sua qualità di Soggetto Preposto ai sensi della Procedura (come di seguito definita).
Il sottoscritto/La sottoscritta
− preso atto di essere stato/a inserito/a nel registro dei c.d. “Soggetti Rilevanti” ai sensi della “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari compiuti da soggetti rilevanti” adottata dal consiglio di amministrazione della Società (la Procedura)
− attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni; consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi
TUTTO CIÒ PREMESSO
(a) dichiara di conoscere le disposizioni della Procedura e di impegnarsi all’osservanza delle stesse, allegando alla presente copia della Procedura medesima, sottoscritta in segno di integrale presa d’atto e accettazione;
(b) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. , n. fax e indirizzo e-mail ;
(c) si impegna a rendere nota, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti e a far sì che – ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile – le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi;
(d) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, le Operazioni Rilevanti, come definite dalla Procedura, con le modalità e nei termini dalla stessa contemplati, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob;
(e) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.
* * *
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui alla Procedura, ai fini (i) delle comunicazioni a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al mercato e (ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società, in applicazione delle vigenti normative di legge e regolamentari nonché farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.
[Data e firma]
ALLEGATO 3 OPERAZIONI RILEVANTI
(A) Operazioni soggette a notifica
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (MAR) e dell’articolo 10 del Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522 le operazioni soggette a notifica includono:
(a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari18;
(b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un soggetto rilevante o di una persona strettamente associata, anche quando è esercitata la discrezionalità19;
(c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell’assicurazione è un soggetto rilevante o una persona strettamente associata; ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
(d) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
(e) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai soggetti rilevanti di Seri Industrial S.p.A. o a dipendenti di Seri Industrial S.p.A. in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
(f) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
(g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
(h) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Seri Industrial S.p.A.;
(i) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
(j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un’emissione obbligazionaria di Seri Industrial S.p.A.;
18 Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, secondo capoverso, del MAR, non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
19 Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento n. 1011/2016, le transazioni eseguite su azioni o obbligazioni di Seri Industrial S.p.A. o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
(k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un’obbligazione di Seri Industrial S.p.A., compresi i credit default swap;
(l) le operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
(m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
(n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
(o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
(p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (“FIA”) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE;
(q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il soggetto rilevante o una persona strettamente associata;
(r) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un soggetto rilevante o di una persona strettamente associata; e
(s) l’assunzione o la concessione in prestito di azioni o obbligazioni di Seri Industrial S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati.
(B) Operazioni esenti
Ai sensi del paragrafo 1-bis dell’articolo 19 del MAR20, non devono essere comunicate le transazioni relative a strumenti finanziari collegati alle azioni o alle obbligazioni emesse da Seri Industrial S.p.A. se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Seri Industrial S.p.A. non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
(b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Seri Industrial S.p.A. non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
(c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e il soggetto rilevante o la persona strettamente associata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni di Seri Industrial S.p.A., e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Seri Industrial S.p.A. superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
20 Introdotto dall’articolo 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016.
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, il soggetto rilevante o la persona strettamente associata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
ALLEGATO 4
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indi- care la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, − indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; − nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministra- zione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l’errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di opera-zione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | ||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [− Indicare la natura dello strumento: un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. − Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnala- zione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | |
b) | Natura dell’operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dal- l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19,paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 00, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x), xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000, xxxx- care se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] | |
c) | Prezzo/i e volume/i | ||
Prezzo/i | Volume/i | ||
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della |
quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n.600/2014]. | ||
d) | Informazioni aggregate Volume aggregato Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: − — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; − — sono della stessa natura; − — sono effettuate lo stesso giorno e − — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: − — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; − — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'Inter analizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale). |
ALLEGATO 5
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ALLEGATO 6 AL REGOLAMENTO EMITTENTI
1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a)21 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Motivo della notifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: Soggetto che controlla l’emittente quotato: Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
21 Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile].
b)22 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: | |||
3 | Dati relativi all'emittente | ||||
a)23 | Nome | ||||
b)24 | LEI | ||||
4 | Dati relativi all'operazione: | sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) | |||
ciascun tipo di operazione sono state effettuate | ; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni | ||||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | ||||
b)25 | Natura dell'operazione | ||||
c)26 | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i | ||
d) 27 | Data dell'operazione |
22 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica].
23 [Nome completo dell'entità].
24 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442].
25 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
26 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
27 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
ALLEGATO 6
ESENZIONI DAI DIVIETI DI BLACK-OUT PERIOD
REGOLAMENTO DELEGATO 2016/522
Articolo 7. Negoziazione durante un periodo di chiusura
1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all’articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
2. Nelle circostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all’emittente, tramite richiesta scritta motivata, l’autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.
Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
Articolo 8. Circostanze eccezionali
1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all’articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
Articolo 9. Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la
possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.