L’attività di intermediazione creditizia: LE OPERAZIONI DI IMPIEGO
L’attività di intermediazione creditizia: LE OPERAZIONI DI IMPIEGO
(Operazioni Attive)
I contratti bancari fanno parte della più ampia categoria dei CONTRATTI FINANZIARI ossia quei contratti che si caratterizzano per la funzione di:
✓ Trasferire moneta tra i soggetti economici in un rapporto creditizio;
✓ Attuare una distribuzione del rischio tra i diversi operatori.
Si possono distinguere 3 tipologie di contratti finanziari:
1. CONTRATTO DI XXXXXX;
2. CONTRATTO ASSICURATIVO;
3. CONTRATTO AZIONARIO.
Le caratteristiche comuni sono riconducibili a:
• aspetto monetario
• gestione del rischio associato
Contratto di debito
✓ La finalità del contratto di debito è quella di trasferire capitali tra i soggetti coinvolti nell’operazione;
✓ I soggetti implicati nel contratto sono il debitore e il creditore;
✓ Il creditore si impegna a mettere a disposizione delle somme di denaro per un certo periodo di tempo;
✓ Il debitore promette di restituire a scadenza il capitale prestatogli e gli interessi dovuti proporzionali alla durata e all’entità del finanziamento.
Tipico contratto di debito è il prestito bancario.
Contratto assicurativo
✓ La finalità del contratto assicurativo è il trasferimento nel tempo del rischio tra due soggetti;
✓ I soggetti coinvolti sono l’assicuratore e l’assicurato;
✓ L’assicuratore promette all’assicurato un indennizzo in caso di danno subito dietro il pagamento di un premio che costituisce la remunerazione che l’assicuratore richiede per il trasferimento del rischio.
Contratto azionario
✓ Nel contratto azionario vi è sia il trasferimento del capitale che del rischio;
✓ I soggetti coinvolti sono l’azionista e la società partecipata;
✓ L’azionista conferisce capitale (sottoforma di risorse monetarie o conferimento in natura) alla società, intesa come gruppo di soggetti che attraverso il contratto azionario si co-obbligano a svolgere un’attività economica;
✓ L’azionista ottiene una remunerazione periodica sottoforma di dividendi e, in sede di liquidazione della società o vendita delle azioni, un capitale proporzionale ai risultati dell’attività.
I contratti bancari rientrano all’interno dei
CONTRATTI DI DEBITO
in quanto attraverso di essi si realizza un passaggio di disponibilità monetarie tra le parti a titolo di capitale.
Le attività che le banche sono abilitate a porre in essere con le varie controparti sono esplicitate nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs 1° settembre 1993 N. 385).
In generale, si possono individuare tre grandi aree di operatività delle banche:
1. le OPERAZIONI DI RACCOLTA o operazioni passive, che permettono l’approvvigionamento di risorse finanziarie;
2. le OPERAZIONI DI IMPIEGO o operazioni attive, che realizzano il prestito e l’investimento delle suddette risorse;
3. le OPERAZIONI DI SERVIZIO, con le quali la banca gestisce in senso ampio le risorse finanziarie per conto della clientela (servizi di pagamento, servizi di custodia, servizi su titoli, servizi alle imprese).
N.B. Sia le operazioni attive che quelle passive si possono distinguere in relazione alla clientela di riferimento in:
- wholesale (operazioni all’ingrosso): banche, istituzioni finanziarie,
grandi imprese;
- retail (operazioni al dettaglio): individui, famiglie e piccole/medie
imprese.
Definizione: le Operazioni di Impiego sono costituite dalle attività di erogazione dei prestiti da parte delle banche a favore dei soggetti economici (imprese, famiglie, settore pubblico). Esse si definiscono anche operazioni attive perché permettono all’istituto di credito di ottenere una remunerazione a fronte delle somme prestate. La remunerazione pagata dai soggetti economici che prendono a prestito le somme di denaro costituisce il costo del capitale di terzi.
La remunerazione è generalmente composta da:
✓ Tasso d’interesse;
✓ Giorni valuta;
✓ Commissione di massimo scoperto (CMS);
✓ Commissione di incasso e pagamento;
✓ Commissione di mancato preavviso (CMP);
✓ Spese fisse e variabili di gestione.
DEFINIZIONI DI “TASSO DI INTERESSE”
Tasso di periodo: è le misura degli interessi pagati dalla clientela all’Istituto di Credito, rapportata su base annua ed espressa in forma percentuale.
Tasso annuo: è la misura degli interessi rapportata su base annua ed espressa in forma percentuale tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (tasso effettivo).
Tasso indicizzato: è quel tasso che muta quando varia il parametro cui è legato (indice). Le variazioni dell’indice di riferimento (Euribor, Prime Rate ABI, Tasso BCE, ecc.) sono indipendenti dalla volontà delle parti. L’indice è generalmente aumentato o diminuito di uno scarto (spread).
N.B. Il tasso d’interesse è applicato al “saldo per valuta” del rapporto alla fine del periodo di riferimento.
DEFINIZIONI DI “SALDO”
Saldo contabile: è il saldo che si ottiene elencando le operazioni che si registrano sul rapporto in ordine di data di contabilizzazione (giorno dell’operazione).
Saldo per valuta: è il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di
data valuta (giorno di decorrenza degli interessi).
Saldo disponibile: è il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la banca conosce l’esito o il buon fine dell’operazione posta in essere).
Valuta sui versamenti: indica il numero dei giorni che intercorrono tra la data effettiva in cui avviene l’operazione e la data in cui iniziano ad essere conteggiati gli interessi attivi a credito del cliente.
Valuta sui prelevamenti: numero di giorni che occorrono per il calcolo dell’effettiva data di addebito delle somme prelevate/utilizzate dalla quale decorrono gli interessi passivi a debito per il cliente.
LA COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO (CMS)
− E’ il compenso che la banca richiede a titolo di rimborso del costo della liquidità che essa sopporta per il sostenuto rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente;
− E’ determinata in misura percentuale tra le parti alla stipula del contratto di debito, anche se nella prassi bancaria l’istituto di credito ha facoltà di modificare la percentuale applicata nel corso del rapporto;
− Viene calcolata sul massimo scoperto registrato nell’intervallo temporale di riferimento in cui decorrono gli interessi.
La COMMISSIONE DI INCASSO E PAGAMENTO è quella commissione percepita dalla banca per ogni movimento di denaro registrato sull’operazione a fronte del servizio di incasso o di pagamento offerto al cliente (ad es. nel conto corrente è rappresentata dal costo per il versamento di un assegno bancario).
La COMMISSIONE DI MANCATO PREAVVISO (CMP) è la commissione a favore della banca per prelievi di contante richiesti dal cliente senza preavviso e/o superiori ad una soglia minima.
Le SPESE FISSE DI GESTIONE indicano le spese che il cliente è comunque tenuto a sostenere, indipendentemente dalla modalità e/o dall’intensità di utilizzo delle somme prestate (ad es. nel conto corrente sono rappresentate dalle “spese fisse di tenuta conto”).
Le SPESE VARIABILI DI GESTIONE indicano il totale delle commissioni che variano in funzione della modalità e/o dall’intensità di utilizzo delle somme prestate da parte del cliente (ad es. nel conto corrente sono rappresentate dalle “spese per operazione”).
Le operazioni di impiego (anche definite operazioni attive o operazioni di prestito) possono essere classificate a seconda dei seguenti criteri:
✓ Modalità di utilizzo;
✓ Garanzia collaterale;
✓ Modalità di rimborso;
✓ Modalità di rientro;
✓ Scadenza contrattuale;
✓ Valuta di denominazione.
La distinzione in relazione alla modalità di utilizzo attiene alla certezza e al
timing dell’esborso monetario della banca. Si differenziano in:
✓ PRESTITI PER CASSA, sono quelli in cui la banca, una volta completata l’istruttoria e decisa la concessione del fido, è soggetta ad un esborso monetario certo e, spesso, immediato. E’ quanto avviene, ad esempio, con la concessione di un mutuo o di un’apertura di credito in conto corrente.
✓ PRESTITI DI FIRMA, o non monetari, viceversa, sono quelli in cui l’esborso monetario della banca non assume caratteri di certezza, ma unicamente di eventualità. E’ il caso tipico di una garanzia prestata dalla banca a favore di un suo cliente che deve adempiere a scadenza ad un’obbligazione di pagamento.
I prestiti bancari sono molto spesso assistiti da una GARANZIA REALE o da GARANZIA PERSONALE che, in caso di insolvenza del finanziato, viene utilizzata consentendo alla banca il rientro, totale o parziale, dalla sua esposizione. Si distinguono:
✓ Prestiti garantiti, per i quali è rilasciata una garanzia reale;
✓ Prestiti non garantiti, a fronte dei quali è stata prestata una garanzia generica (garanzia personale, ad es. fideiussione);
✓ Prestiti in bianco, ai quali non si associa alcun tipo di garanzia specifica, né reale né personale, tranne la garanzia generica del patrimonio dell’affidato.
MODALITA’ DI RIMBORSO
• PRESTITI AUTOLIQUIDABILI o a rientro autonomo, ossia quelli che non vengono rimborsati direttamente dall’affidato, bensì da un altro soggetto, come avviene ad esempio nel caso di smobilizzo di crediti commerciali.
• FINANZIAMENTI DIRETTI in cui il rimborso del prestito è operato personalmente da finanziato.
N.B. In realtà si possono distinguere due livelli di autoliquidabilità:
• In senso stretto, se il soggetto designato al rimborso dovesse risultare insolvente la banca NON può rivalersi sul finanziato; fanno parte di tale tipologia le operazioni basate su cessione di credito senza rivalsa quali, ad esempio, il conventional factoring e lo sconto pro soluto;
• In senso lato, se in caso di insolvenza del soggetto designato al rimborso del prestito, la banca HA la possibilità di rivalersi direttamente sul finanziato; rientrano in tale categoria le operazioni pro solvendo quali lo sconto e il factoring senza garanzia.
• FINANZIAMENTI SCADENZIATI, nei quali è previsto un piano di rientro con la precisa individuazione di una o più scadenze alle quali deve essere rimborsato il capitale e/o gli interessi sul prestito (ad. es. il mutuo);
• FINANZIAMENTI VALIDI FINO A REVOCA, nei quali non è prevista alcuna data contrattuale di scadenza entro la quale devono essere rimborsate le somme prestate, fatta salva la possibilità per la banca o per il finanziato di uscire dal contratto mediante revoca, esercitabile previo preavviso alla controparte (è il caso, ad esempio, delle aperture di credito in conto corrente).
• PRESTITI A BREVE TERMINE, sono quelli aventi una scadenza contrattuale fino a 18 mesi e, convenzionalmente, rientrano in questa categoria anche i prestiti a scadenza indeterminata (validi fino a revoca);
• FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE, sono i crediti con durata originario (stabilita contrattualmente) superiore a 18 mesi.
Un’ultima classificazione può essere operata distinguendo i FINANZIAMENTI DENOMINTI IN VALUTA EURO da quelli espressi in un’ALTRA VALUTA. Sotto questo profilo, quindi, le banche possono diversificare significativamente per valuta di denominazione il proprio portafogli impieghi e soddisfare le richieste provenienti dalla clientela.
✓ L’Istruttoria di Fido;
✓ La valutazione delle garanzie accessorie.
definizione
L’ISTRUTTORIA DI FIDO è costituita da quell’insieme di indagini, ricerche, analisi ed elaborazioni destinate a fornire elementi di valutazione ai competenti organi della banca per la formulazione di un giudizio sulla richiesta di affidamento inoltrata dalla clientela, in relazione sia alla sua capacità di rimborso sia ai rischi insiti nell’operazione.