Servizio
Municipio Roma VIII Direzione Socio educativa Servizio Sociale
SCHEMA di CONVENZIONE
Servizio
“ Centro Diurno per Xxxxxxx Xxxxxxx”
CIG: 7213352660
La presente Convenzione è regolata da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D. Lgs. n. n.50/2016 ;
- il D.P.R. n. 207/2010, limitatamente agli articoli in vigore ;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
-
Il giorno ….. del mese di dell’anno 2017, nella sede del Municipio Xxxx XXXX ,
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 00
TRA
Il Municipio Roma VIII (C.F. 02438750586) nella persona nella qualità di
Direttore della Direzione Socio educativa , domiciliato in Roma in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 00 E
L’Organismo ………….. con sede in …… Via ……, nella persona del legale rappresentante…………….., il quale dichiara, come da attestazione in atti, di avere la piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1. Finalità
Il Municipio Roma VIII intende realizzare il “Centro Diurno per Xxxxxxx Xxxxxxx ” che offre azioni di sostegno agli utenti ed alle famiglie e che rappresenta da anni un punto di riferimento significativo per persone anziane in condizioni di grave fragilità socio sanitaria .
Art. 2. Durata e corrispettivo contrattuale
Il Municipio Roma VIII, per il conseguimento delle finalità sopra descritte, affida a
………….. la gestione del servizio che prenderà avvio dalla data di sottoscrizione della
Convenzione e si concluderà il 31.12.2019.
L’Amministrazione ha la facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 8 , c. 8, lett.a , del D. L. 24.04.2014 n. 66 , come convertito con modificazioni nella L. n. 88 del 23.06.2014.
L’offerta presentata dall’Organismo affidatario, in quanto coerente con gli interessi dell’utenza e dell’Amministrazione, è da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
L’importo totale massimo messo a disposizione per la realizzazione del progetto è pari ad
€. 447.996,38 al netto dell’IVA dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2019 .
Art. 3. Titolarità dei servizi
Titolare del servizio “Centro Diurno per Anziani Fragili “ è la Direzione Socio Educativa, di seguito indicata come Stazione Appaltante, che affida all’organismo l’esecuzione delle attività.
La presente convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e i singoli operatori dell’organismo gestore impiegati nell’espletamento del servizio.
Art. 4. Organizzazione di base del servizio e tipologia degli interventi
Il Centro Diurno per Xxxxxxx Xxxxxxx è un servizio che opera con competenze specifiche nell’area del sostegno alla persona anziana ed alla sua famiglia.
Si configura come luogo di accoglienza, assistenza e socializzazione per le persone anziane, residenti nel territorio del Municipio, che hanno problemi di parziale o totale non autosufficienza, dovuti alla compresenza di alcune patologie comportanti l’alterazione delle capacità motorie e/o il decadimento cognitivo o anche forme depressive acute.
Il servizio pertanto, ha lo scopo di favorire il recupero e/o il mantenimento delle residue capacità psico-fisiche della persona anziana, evitando il più possibile un suo ulteriore decadimento, e di offrire un concreto sostegno alla sua famiglia ove presente evitando o ritardando il ricorso all’istituzionalizzazione.
Il servizio intende, inoltre, prevenire le conseguenze di un prolungato isolamento per coloro che non hanno né la motivazione né le capacità motorie per frequentare autonomamente i Centri Sociali per Anziani o altri contesti di aggregazione socializzante. A tal fine il servizio si adopera per far superare alla persona anziana le condizioni di limitazione delle capacità relazionali ed affettive, mediante un accentuato programma di socializzazione che faccia leva, nella misura del possibile, sulle reti parentali e amicali nonché sull’apporto delle realtà solidaristiche e di volontariato presenti nel territorio.
Il progetto ha la finalità di mantenere, potenziare e/o compensare le abilità personali, a livello cognitivo e relazionale, delle persone anziane in condizioni di fragilità sociale, prevenendo il ricorso all’istituzionalizzazione e favorendo la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, migliorando quindi la qualità della vita degli utenti, attraverso le seguenti azioni:
- favorire la partecipazione alla vita sociale e comunitaria e stimolare le capacità residue;
- contrastare le condizioni di isolamento/esclusione sociale;
- dare l’opportunità di mantenere e recuperare le potenzialità residuali;
- sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi di animazione e di socializzazione, evitando l’esclusione e l’isolamento dalla società nella quale sono inseriti;
- favorire il sostegno alle famiglie e alle loro reti sociali, al fine di garantire supporto nella cura, anche attraverso un’attività di orientamento e informazione, finalizzata ad una facilitazione nell’accesso ai servizi territoriali.
L’aggiudicatario ogni qualvolta intenda attivare iniziative promozionali o pubblicitarie, che possano avere implicazioni dirette o indirette con l’oggetto del presente Avviso, deve preventivamente concordarle formalmente con il/i Responsabile/i Municipale del Progetto.
Art. 5. Utilizzo delle risorse professionali e di mezzi e strutture
L’Organismo dovrà prevedere una dotazione organica corrispondente agli standard regionali stabiliti con Legge Regionale n. 41/2003 e D.G.R. Lazio n.1305/2004, così come modificata dalla D.G.R. Lazio n. 375 del 02/09/2011 e dalle D.G.R. Lazio n. 124 e n. 126 del 24/03/2015 o a quelli che la Regione medesima dovesse stabilire nel corso della decorrenza contrattuale.
Per il regolare svolgimento del servizio, l’Organismo affidatario dovrà impiegare il seguente personale:
Un Coordinatore Responsabile con la qualifica di assistente sociale o educatore professionale o psicologo, che deve possedere i seguenti requisiti:
- per i laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle arre sociali, pedagogico- educative, psicologiche o sanitarie;
- per i laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata.
L’esperienza deve essere stata maturata presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica nell’area anziani.
Tale figura professionale ha la responsabilità sia della struttura che del servizio prestato. In particolare, è il responsabile della programmazione, dell’organizzazione e della gestione del servizio, dell’elaborazione, attuazione e verifica dei piani personalizzati di assistenza, del raccordo sistematico con i servizi territoriali (Municipio e ASL) e della gestione del personale.
Egli assicurerà presso il Centro Diurno una presenza per un tempo adeguato alle necessità della struttura in rapporto anche ai bisogni dell’utenza, garantendo la reperibilità per l’intero orario di funzionamento del Centro.
Un Educatore Professionale, formato ai sensi della vigente normativa, è la figura professionale che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto di assistenza. In particolare, nell’ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli utenti, nonché alla loro integrazione sociale, in stretto rapporto con il Coordinatore Responsabile.
La funzione di Educatore Professionale dovrà essere svolta esclusivamente da educatori professionali formati nell’ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione.
L’Educatore professionale dovrà garantire una presenza programmata di almeno n. 6 ore settimanali.
Operatori Socio Sanitari con la qualifica di OSS o con titolo equiparato ai sensi della D.G.R. 126/2015, ai quali saranno affidati i seguenti compiti:
- Assistenza tutelare delle persone ospiti del centro con attenzione alla cura della persona e all’igiene personale;
- Somministrazione dei pasti con attenzione alle esigenze dietetiche dei singoli utenti;
- Aiuto nella corretta assunzione dei farmaci prescritti;
- Attività ricreative e di socializzazione volte al conseguimento di una riacquisizione di abilità manuali e creative.
L’Organismo dovrà garantire il rapporto minimo di un operatore socio sanitario ogni 6 utenti.
Autista: l’Organismo dovrà garantire, su richiesta dell’interessato o dei suoi familiari, il servizio di trasporto da casa al Centro e viceversa, impiegando il personale addetto per almeno 2 ore giornaliere e assicurando, oltre l’autista, la presenza di personale a bordo per l’assistenza .
I mezzi di trasporto dovranno essere impiegati anche per iniziative esterne, proposte nell’ambito della programmazione annuale delle attività.
I mezzi di trasporto dovranno altresì essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in regola con gli adempimenti assicurativi per RCA; dovranno essere inoltre abilitati al trasporto anche di persone parzialmente autosufficienti, nonché idonei alla circolazione anche in situazioni di restrizione del traffico automobilistico.
L’Organismo aggiudicatario per le tutte le attività che verranno svolte all’interno del Centro Diurno per Xxxxxxx Xxxxxxx relazionerà mensilmente al Servizio Sociale Municipale
L’Ente gestore dovrà garantire la continuità delle prestazioni da parte degli operatori impegnati nel progetto al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.
Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del titolo XII (dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.
Per ciascuna figura professionale andranno specificate le ore di attività settimanali previste per ciascuno.
L’Organismo affidatario è tenuto ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione, all’Amministrazione Comunale i nominativi degli operatori e l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio con i relativi diplomi attestanti le qualifiche professionali e i curricula dei singoli operatori impiegati.
Ogni eventuale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica professionale e dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio sociale del Municipio Roma VIII.
È a carico dell’Organismo affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività convenzionate e dovrà essere esibita in proposito, idonea documentazione contributiva nel rispetto di quanto previsto dalle Delibere del Consiglio Comunale n. 135/2000 e n. 259/2005.
L’ Organismo affidatario solleva fin d’ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli operatori, nei confronti degli utenti e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.
L’Organismo affidatario è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e quantità dei rischi verificabili, adeguato alle valutazioni economiche correnti in materia di liquidazione di danni.
In caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impegnati nel servizio l’Organismo assicurerà la sostituzione immediata con operatori di pari professionalità.
È compito dell’equipe dell’Organismo effettuare un costante monitoraggio dell’attività svolta e una periodica analisi valutativa dell’efficacia del servizio.
Art. 6. Compensi e modalità di erogazione
Per i servizi resi, il Municipio provvederà – entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura – al pagamento della stessa.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento dello svolgimento del lavoro secondo quanto stabilito dal in termini di quantità e qualità, da parte del R.U.P. della prestazione effettuata, attraverso la compilazione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione.
Il Municipio Roma VIII provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Qualora l’Amministrazione riscontrasse delle irregolarità, provvederà a chiederne la risoluzione. Solo a seguito di tale adempimento si procederà alla liquidazione del compenso dovuto.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con la presente Convenzione, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
In caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa al soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.
Art. 7. Cauzione e garanzie
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione della Convenzione è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 103 del D. Lg.vo 50/0000.Xx caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario, può essere :
1) in contanti o in titoli di Stato, oppure garantiti dallo Stato, alla quotazione media del semestre precedente fissata dal Ministero del Tesoro presso la Tesoreria Comunale;
2) mediante fideiussione bancaria, di pari importo;
3) mediante polizza assicurativa di pari importo;
4) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’ art. 103 comma 4 del D. Lg.vo 50/2016 ;deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui. all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo ,nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: "II sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare la presente convenzione ".
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 8. Protezione dei dati personali
In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Roma Capitale è “Titolare”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del trattamento del dati personali riguardanti gli utenti dei servizi e vigila sul corretto utilizzo di tali dati.
Il Direttore apicale della struttura interessata designa, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.1gs. 196/2003, l'Organismo gestore, Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 4, comma l, lett. f), del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, quale Responsabile del trattamento dati in ordine al Contratto stipulato con il Municipio, in esecuzione di determinazione dirigenziale.
Nell'atto di designazione sono dettagliatamente elencati gli adempimenti a carico dell'Organismo gestore.
Roma Capitale effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell'Organismo gestore di tutte le disposizioni contenute nell'atto di designazione.
I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Organismo da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati, saranno restituiti a Roma Capitale titolare del trattamento ai sensi dell’art.4, comma 1, del Decreto Legislativo 196/2003.
Art. 9. Verifiche e controlli sulle prestazioni erogate
Il Servizio Sociale esplica, nei confronti delle attività svolte, un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, finalizzato all’ottimizzazione degli interventi.
Il Municipio Roma VIII, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi previsti dalla presente convenzione. A tale scopo, verrà rilasciata dal RUP, sulla presentazione di ogni fattura, apposita attestazione di regolare esecuzione. Se di contro, a riscontro effettuato, l’esecuzione non risulterà regolare, il Municipio sospenderà il pagamento fino a quando l’organismo non avrà sanato l’irregolarità.
In caso di inadempienze e/o irregolarità rilevate nell'esecuzione in corso d’opera delle prestazioni, saranno comminate sanzioni a carico dell'Organismo che potranno
prevedere, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle stesse:
- un richiamo formale;
- l'applicazione di penali, in caso di constatata recidiva.
Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi, sono effettuate anche in collaborazione con l'Osservatorio sulle condizioni del Lavoro di Roma Capitale (come da Deliberazione C. C. n. 259 del 17/10/05).
Art. 10. Subappalto
È vietata ogni forma di cessione a terzi, a titolo gratuito od oneroso, dell’attività oggetto della presente Convenzione. All’Organismo è fatto espresso divieto, pertanto, di subappaltare e/o comunque cedere a terzi, anche in parte, il servizio affidato ai sensi del combinato disposto di cui agli art 4 e 142 ed Allegato IX del d. Lg.vo 50/2016.
Art. 11. Sanzioni
Qualora dal controllo di cui agli articoli precedenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo.
Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.
L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.
Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali:
- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza.
comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 12. Risoluzione della Convenzione
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ;
il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, specificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa contestazione dell’infrazione, potrà disporre la risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della Convenzione.
Art. 13. Oneri a carico dell’Organismo affidatario
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nella presente intesa formale e nelle relative direttive progettuali, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’Organismo affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Municipio Roma VIII. L’Organismo affidatario si impegna a comunicare tempestivamente al Municipio Roma VIII, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’Organismo affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Organismo affidatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L’Organismo affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Organismo affidatario si obbliga a cooperare con la stazione appaltante in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento ai controlli a campione .
L’Organismo affidatario è tenuto osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’affidatario si impegna, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’esecutore .
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità indicate in sede di proposta progettuale.
Art. 14. Riservatezza dati
L’Organismo affidatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del progetto oggetto del presente atto. Le notizie relative all’attività dell’amministrazione Comunale e le informazioni comunque a conoscenza del personale dell’Organismo affidatario, in relazione all’esecuzione del progetto non devono essere utilizzate da parte del l’Organismo stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per i fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
L’ Organismo affidatario è responsabile del possesso dei dati personali e sensibili ed è
tenuto all’osservanza di quanto previsto dal D. Lg.vo 196/2003 e ss. mm. ii.
Art. 15. Assicurazioni a carico dell’impresa
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a €. 500.000,00.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 16. Tracciabilità finanziaria
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17. Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 15, commi 1 e 2 e nell’art. 12 comma 1 della presente Convenzione .
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerato il Municipio Roma VIII ”.
“Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”.
Art. 18 - Interpello ai sensi dell’art.110 del D. Lg.vo 50/2016
Ai sensi art 110 del D. Lg.vo 50/2016 , successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 108 del D. Lg.vo 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 19. Spese imposte e tasse
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente quali quelle di bollo, quietanza, registro, ecc. sono a carico dell’esecutore.
Art. 20. Pretese di terzi
L’Organismo garantisce, in ogni tempo, il Municipio Roma VIII da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall’Organismo per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione
Art. 21. Controversie - Foro competente
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 22. Norme finali
La presente convenzione viene firmata digitalmente ed è soggetta a registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
per L’Organismo per il Municipio Roma VIII
Allegato
PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
(Approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018- 2019 approvato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017)
Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, l'art. l comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti'' (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4- bis e 46, comma l-bis, del D.Lgs. 163/2006").
Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità
dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.[1]
Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.
Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:
rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d’impresa l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d’Integrità) da parte del legale rappresentante dell’impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario
titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d’interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.[2]
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Per accettazione:
L’operatore economico concorrente