Contract
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito concernente il mutuo riconoscimento nel settore dei servizi finanziari («Berne Financial Services Agreement»)
I punti principali
Per la prima volta, due piazze finanziarie internazionali hanno riconosciuto mutualmente l’equivalenza del proprio regime giuridico e prudenziale in un trattato internazionale vincolante, rendendo possibile e agevolando l’attività transfrontaliera. Contemporaneamente vengono garantite la stabilità e l’integrità del mercato finanziario come pure la protezione dei clienti. L’accordo intende rafforzare la competitività della piazza finanziaria a livello internazionale.
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Applicazione del principio di equivalenza
Per consentire e agevolare l’accesso transfrontaliero al mercato è stata mutualmente riconosciuta l’equivalenza del regime giuridico e prudenziale per i servizi finanziari. In aggiunta è stata rafforzata la cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione. Tale equivalenza è stata stabilita mediante verifiche («assessments») fondate su criteri concordati congiuntamente per la stabilità finanziaria, l’integrità dei mercati finanziari nonché per la protezione dei clienti e degli investitori.
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Accesso per le banche svizzere a facoltosi clienti privati nel Regno Unito
L’accordo permette a istituti finanziari svizzeri di fornire servizi finanziari a facoltosi clienti privati (con un patrimonio superiore a £ 2 mio.) e a clienti professionali nel Regno Unito per via transfrontaliera o nell’ambito di impieghi temporanei in loco. In linea di massima, gli istituti finanziari elvetici possono continuare ad applicare il diritto svizzero.
A beneficiare di simili agevolazioni sono in particolare le banche, le società di intermediazione mobiliare, i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e i gestori patrimoniali. Consentire l’esercizio dell’attività transfrontaliera implica l’adozione di una serie di meccanismi di sicurezza, come l’osservanza degli obblighi di comunicazione e di rendicontazione.
Già oggi i fornitori britannici di servizi finanziari
possono svolgere gran parte dell’attività
transfrontaliera in Svizzera, soprattutto per i clienti professionali. Quest’aspetto viene esplicitamente stabilito nell’accordo. Inoltre, a determinate condizioni, i consulenti alla clientela britannici possono assistere temporaneamente in loco clienti privati facoltosi in Svizzera senza doversi registrare nel Paese.
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Accesso transfrontaliero per le imprese di assicurazione
Attualmente le imprese di assicurazione svizzere possono già esercitare un’ampia parte dell’attività transfrontaliera nel Regno Unito. L’accordo contiene precisazioni in merito a quest’aspetto. Il Regno Unito conferma inoltre espressamente che le medesime attività transfrontaliere che gli assicuratori britannici possono svolgere in Svizzera in base all’accordo sono eseguibili anche da assicuratori svizzeri nel Regno Unito.
D’ora in poi gli assicuratori britannici potranno effettuare in Svizzera operazioni a livello transfrontaliero in settori chiaramente definiti delle assicurazioni non vita. L’accordo, per contro, non include né le assicurazioni malattie e quelle contro gli infortuni né le assicurazioni che detengono un qualunque tipo di monopolio o le assicurazioni a tutela del bilancio. La stipulazione di assicurazioni di responsabilità civile è consentita unicamente in singoli settori determinati, come nelle operazioni con stipulanti professionisti. Inoltre i servizi assicurativi previsti dall’accordo possono essere forniti esclusivamente a stipulanti professionisti di grande entità (imprese). Già oggi il mercato svizzero è aperto alle riassicurazioni. Infine, in base all’accordo gli intermediari assicurativi
britannici non vincolati saranno esonerati dall’obbligo di localizzazione conformemente alla riveduta legge sulla sorveglianza degli assicuratori che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Per la gestione dell’accordo verrà istituito un
comitato misto.
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Regolamentazione e adeguamenti
futuri dell’accordo
Gestione degli investimenti («asset management»)
4
Poiché il mercato nel settore della gestione degli investimenti ha già un forte orientamento internazionale, nell’accordo viene definito lo status quo
vigente, in particolare i rispettivi regimi in vigore in Svizzera e nel Regno Unito concernenti la pubblicità e l’offerta di investimenti collettivi di capitale come pure la delegazione delle decisioni di investimento e la gestione del rischio dei portafogli.
5
Borse e altre infrastrutture del mercato finanziario
L’accordo contiene norme su sedi di negoziazione, controparti centrali e derivati negoziati al di fuori di una sede di negoziazione. In questo contesto vengono mutualmente riconosciuti i generali regimi giuridici e prudenziali, viene concordato un rafforzamento della cooperazione e agevolata l’osservanza di determinati obblighi.
6
I principali effetti positivi
dell’accordo
L’accordo migliora l’accesso delle imprese svizzere al mercato del Regno Unito, uno dei più importanti per l’attività di gestione patrimoniale transfrontaliera in Europa. Nel settore assicurativo, le grandi imprese professionali dovrebbero beneficiare, in qualità di clienti delle assicurazioni, di una vasta scelta di prodotti in determinati settori assicurativi.
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Garanzia della stabilità finanziaria, dell’integrità e della protezione degli investitori
In caso di rischi imprevisti per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato o la protezione degli investitori e dei consumatori, entrambe le parti possono reagire adeguatamente nel quadro delle procedure e delle clausole di salvaguardia previste. L’accordo conterrà inoltre disposizioni sulla risoluzione delle controversie.
Ciascuna parte continua ad avere il diritto di modificare la propria regolamentazione in qualsiasi momento e indipendentemente dall’altra parte. In vista dei possibili effetti che queste modifiche potranno avere sull’accordo, verrà istituito un meccanismo d’informazione e consultazione. L’accordo e la sua attuazione saranno esaminati al più tardi dopo cinque anni. Previo consenso di entrambe le parti, l’accordo può essere esteso ad altri settori, ad esempio ai servizi finanziari digitali.
9
Collaborazione in materia di vigilanza e regolamentazione
Le autorità di vigilanza di entrambi i Paesi (la FINMA e la BNS in Svizzera, mentre la Financial Conduct Authority e la Bank of England nel Regno Unito) definiscono i principi per la collaborazione, al fine di garantire la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato e la protezione degli investitori e dei consumatori. Laddove si crea un nuovo accesso al mercato, si stabiliscono modalità e obblighi aggiuntivi. Analogamente all’attività di vigilanza, anche nella regolamentazione è necessaria una stretta collaborazione. Se una parte prevede adeguamenti legislativi che possono incidere sul funzionamento dell’accordo, l’altra parte deve essere informata tempestivamente e, se del caso, consultata.
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Finanza sostenibile
I due Paesi collaboreranno più strettamente in questo settore all’avanguardia ed elaboreranno un programma di lavoro sulla possibilità di un futuro riconoscimento reciproco delle norme e degli
standard pertinenti.
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Approvazione e attuazione
Per poter entrare in vigore, l’accordo deve essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati. Inoltre, non conterrà diritti e obblighi direttamente applicabili alle parti private.
Di conseguenza, le parti private non potranno appellarsi direttamente all’accordo.
Dicembre 2023