EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO
EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO
Articolo I
Emendamento
Articolo 1, paragrafo 4
All'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase:
«nell'allegato C o allegato E» è sostituita dalla seguente:
«nell'allegato C, allegato E o allegato F»
Articolo 2, paragrafo 5
All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo, la parte di frase:
«e all'articolo 2H» è sostituita dalla seguente:
«e agli articoli 2H e 2J»
Articolo 2, paragrafo 8, lettera a), paragrafo 9, lettera a) e paragrafo 11
All'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11 del protocollo, la parte di frase:
«gli articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente:
«gli articoli che vanno da 2A a 2J»
Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a), del protocollo è aggiunto il testo seguente:
«Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui all'articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli fissati dall'articolo 2J.»
All'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto i), del protocollo, dopo la seconda occorrenza delle parole:
«dovrebbero essere;»
è eliminata la parola seguente:
«e»
All'articolo 2, paragrafo 9, la lettera a), punto ii) del protocollo è rinumerata come lettera a), punto iii). All'articolo 2, paragrafo 9, del protocollo dopo la lettera a), punto i) è aggiunta la seguente lettera a), punto ii):
«Se occorre adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell'allegato A, dell'allegato C e dell'allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; e»
Articolo 2J
Dopo l'articolo 2I del protocollo è inserito il seguente articolo
«Articolo 2J: Idrofluorocarburi
1. Ciascuna parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come indicato all'articolo 2F, paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:
(a) dal 2019 al 2023: 90 %
(b) dal 2024 al 2028: 60 %
(c) dal 2029 al 2033: 30 %
(d) dal 2034 al 2035: 20 %
(e) 2036 e anni successivi: 15 %
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti possono decidere che una parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 1, espresso CO2 equivalente:
(a) dal 2020 al 2024: 95 %
(b) dal 2025 al 2028: 65 %
(c) dal 2029 al 2033: 30 %
(d) dal 2034 al 2035: 20 %
(e) 2036 e anni successivi: 15 %
3. Ciascuna parte che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso CO2 equivalente:
(a) dal 2019 al 2023: 90 %
(b) dal 2024 al 2028: 60 %
(c) dal 2029 al 2033: 30 %
(d) dal 2034 al 2035: 20 %
(e) 2036 e anni successivi: 15 %
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le parti possono decidere che una parte che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all'allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti alo gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso in tonnellate di CO2 equivalente:
(a) dal 2020 al 2024: 95 %
(b) dal 2025 al 2028: 65 %
(c) dal 2029 al 2033: 30 %
(d) dal 2034 al 2035: 20 %
(e) 2036 e anni successivi: 15 %
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle parti, beneficiano di una deroga.
6. Ciascuna parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o delle sostanze dell'allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi.
7. Ciascuna parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecnologie approvate dalle parti.»
Articolo 3
Il preambolo dell'articolo 3 del protocollo è sostituito dal testo seguente:
«1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all'allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:»
All'articolo 3 del protocollo, alla fine della lettera a), punto i), viene aggiunto il testo seguente:
«, salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;»
Il testo seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 3 del protocollo:
«; e
d) delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F, includendovi, tra l'altro, le emissioni provenienti da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio.
2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO2 equivalente, della produzione, del consumo, delle importazioni, delle esportazioni e delle emissioni di sostanze dell'allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C ai fini dell'articolo 2J, dell'articolo 2, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), ciascuna parte utilizza i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell'allegato A, nell'allegato C e nell'al legato F.»
Articolo 4, paragrafo 1 septies
All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 1 sexies è inserito il paragrafo seguente:
«1. septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato F dagli Stati non aderenti al presente protocollo.»
Articolo 4, paragrafo 2 septies
All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 2 sexies è inserito il paragrafo seguente:
«2 septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato F verso gli Stati non aderenti al presente protocollo.»
Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7
All'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7 del protocollo, la parte di frase:
«Allegati A, B, C ed E» è sostituita dalla seguente:
«Allegati A, B, C, E e F»
All'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, la parte di frase:
«articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente:
«articoli da 2A a 2J»
Articolo 4B
All'articolo 4B del protocollo, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Ciascuna parte istituisce e attua, entro il 1o gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. Le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema entro il 1o gennaio 2019 possono rinviare l'adozione di questi provvedimenti al 1o gennaio 2021.»
Articolo 5
All'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase
«2I»
è sostituita dalla seguente:
«2J»
All'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del protocollo, la parte di frase:
«articolo 2I»
è sostituita da:
«articoli 21 e 2J»
All'articolo 5, paragrafo 5, del protocollo, prima delle parole:
«in eventuali misure di regolamentazione» è inserita la parola:
«con»
All'articolo 5 del protocollo, dopo il paragrafo 8 ter è inserito il paragrafo seguente:
«8 quater
(a) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare l'osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:
(i) dal 2024 al 2028: 100 %
(ii) dal 2029 al 2034: 90 %
(iii) dal 2035 al 2039: 70 % (iv) dal 2040 al 2044: 50 %
(v) 2045 e anni successivi: 20 %
(b) In deroga alla lettera a) di cui sopra, le parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:
(i) dal 2028 al 2031: 100 %
(ii) dal 2032 al 2036: 90 %
(iii) dal 2037 al 2041: 80 % (iv) dal 2042 al 2046: 70 %
(v) 2047 e anni successivi: 15 %
(c) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
(d) In deroga alla lettera c) di cui sopra, le parti possono decidere che una parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'al legato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
(e) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
(f) In deroga alla lettera e) di cui sopra, le parti possono decidere che una parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
(g) Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non si applichi una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle parti.»
Articolo 6
All'articolo 6 del protocollo, la parte di frase
«negli articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente:
«negli articoli da 2A a 2J»
Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 3 ter
All'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo dopo la frase «- all'allegato E, per l'anno 1991,» è aggiunto il testo seguente:
«— all'allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, retando intesi che le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, cui si applicano le lettere d) e f) del paragrafo 8 quater dell'articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al 2026;»
All'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del protocollo, le parole:
«C e E»
sono sostituite da:
«C, E e F»
All'articolo 7 del protocollo, dopo il paragrafo 3 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3 ter. Ogni parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al gruppo II dell'allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del protocollo.»
All'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo, dopo le parole:
«dati statistici su» e «fornisce dati su» si aggiungono le parole seguenti:
«la produzione,»
Articolo 10, paragrafo 1
All'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la parte di frase:
«e articolo 2I»
è sostituita dalla seguente:
«, articolo 2I e articolo 2J»
All'articolo 10 del protocollo, dopo il paragrafo1 è aggiunto il testo seguente:
«Se una delle parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sceglie di avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 10 del presente protocollo.»
Articolo 17
All'articolo 17 del protocollo, la parte di frase:
«articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente:
«articoli da 2A a 2J»
Allegato A
La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'allegato A del protocollo:
Gruppo | Sostanza | Potenziale* di riduzione dello strato di ozono | Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni |
Gruppo I | |||
CFCl3 | (CFC-11) | 1,0 | 4 750 |
CF2Cl2 | (CFC-12) | 1,0 | 10 900 |
C2F3Cl3 | (CFC-113) | 0,8 | 6 130 |
C2F4Cl2 | (CFC-114) | 1,0 | 10 000 |
C2F5Cl | (CFC-115) | 0,6 | 7 370 |
Allegato C e allegato F
La tabella riportata di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'allegato C del protocollo:
Gruppo | Sostanza | Numero di isomeri | Ozono Riduzione Potenziale** | 100 anni Potenziale Mondiale di riscalda mento*** |
Gruppo I | ||||
CHFCl2 | (HCFC-21)** | 1 | 0,04 | 151 |
CHF2Cl | (HCFC-22)** | 1 | 0,055 | 1 810 |
CHFCl | (HCFC-31) | 1 | 0,02 | |
C2HFCl4 | (HCFC-121) | 2 | 0,01-0,04 | |
C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 3 | 0,02-0,08 | |
C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 3 | 0,02-0,06 | 77 |
CHCl2CF3 | (HCFC-123)** | — | 0,02 | |
C2HF4Cl | (HCFC-124) | 2 | 0,02-0,04 | 609 |
CHFClCF3 | (HCFC-124)** | — | 0,022 | |
C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 3 | 0,007-0,05 | |
C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 4 | 0,008-0,05 | |
C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 3 | 0,02-0,06 | |
C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 3 | 0,005-0,07 | |
CH3CFCl2 | (HCFC-141b)** | — | 0,11 | 725 |
C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 3 | 0,008-0,07 | |
CH3CF2Cl | (HCFC-142b)** | — | 0,065 | 2 310 |
C2H4FCl | (HCFC-151) | 2 | 0,003-0,005 | |
C3HFCl6 | (HCFC-221) | 5 | 0,015-0,07 | |
C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 9 | 0,01-0,09 | |
C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 12 | 0,01-0,08 | |
C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 12 | 0,01-0,09 | |
C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 9 | 0,02-0,07 | |
CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca)** | — | 0,025 | 122 |
CF2ClCF2CHClF | (HCFC-225cb)** | — | 0,033 | 595 |
C3HF6Cl | (HCFC-226) | 5 | 0,02-0,10 | |
C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 9 | 0,05-0,09 | |
C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 16 | 0,008-0,10 | |
C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 18 | 0,007-0,23 | |
C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 16 | 0,01-0,28 |
Gruppo | Sostanza | Numero di isomeri | Ozono Riduzione Potenziale** | 100 anni Potenziale Mondiale di riscalda mento*** |
C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 9 | 0,03-0,52 | |
C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 12 | 0,004-0,09 | |
C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 18 | 0,005-0,13 | |
C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 18 | 0,007-0,12 | |
C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 12 | 0,009-0,14 | |
C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 12 | 0,001-0,01 | |
C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 16 | 0,005-0,04 | |
C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 12 | 0,003-0,03 | |
C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 9 | 0,002-0,02 | |
C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 9 | 0,002-0,02 | |
C3H6FCl | (HCFC-271) | 5 | 0,001-0,03 |
* Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del protocollo si considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più elevato, e il valore inferiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più basso.
** Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del protocollo.
*** Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto ii).
L'allegato seguente è aggiunto al protocollo, dopo l'allegato E:
«Allegato F: Sostanze controllate
Gruppo | Sostanza | Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni |
Gruppo I | ||
CHF2CHF2 | HFC-134 | 1 100 |
CH2FCF3 | HFC-134a | 1 430 |
CH2FCHF2 | HFC-143 | 353 |
CHF2CH2CF3 | HFC-245fa | 1 030 |
CF3CH2CF2CH3 | HFC-365mfc | 794 |
CF3CHFCF3 | HFC-227ea | 3 220 |
CH2FCF2CF3 | HFC-236cb | 1 340 |
CHF2CHFCF3 | HFC-236ea | 1 370 |
Gruppo | Sostanza | Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni |
CF3CH2CF3 | HFC-236fa | 9 810 |
CH2FCF2CHF2 | HFC-245ca | 693 |
CF3CHFCHFCF2CF3 | HFC-43-10mee | 1 640 |
CH2F2 | HFC-32 | 675 |
CHF2CF3 | HFC-125 | 3 500 |
CH3CF3 | HFC-143a | 4 470 |
CH3F | HFC-41 | 92 |
CH2FCH2F | HFC-152 | 53 |
CH3CHF2 | HFC-152a | 124 |
Gruppo II | ||
CHF3 | HFC-23 | 14 800» |
Articolo II
Relazioni con l'emendamento del 1999
Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all'emendamento adottato in occasione dell'undicesima riunione delle parti, tenutasi a Pechino il 3 dicembre 1999.
Articolo III
Relazioni con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo di Kyoto
Questo emendamento non è destinato ad escludere gli idrofluorocarburi dal campo di applicazione degli impegni di cui agli articoli 4 e 12 della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o agli articoli 2, 5, 7 e 10 del relativo protocollo di Kyoto.
Articolo IV
Entrata in vigore
1. Il presente emendamento entra in vigore il 1o gennaio 2019, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
2. I cambiamenti all'articolo 4 del protocollo, «Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non parti del protocollo» di cui all'articolo I del presente emendamento entrano in vigore il 1o gennaio 2033, a condizione che siano stati depositati almeno settanta strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emen damento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato ai paragrafi 1 e 2, questo entra in vigore per tutte le altre parti aderenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo V
Applicazione provvisoria
Ogni parte può, in qualsiasi momento, prima che il presente emendamento entri in vigore, dichiarare che applicherà provvisoriamente le misure di regolamentazione, di cui all'articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all'articolo 7, in attesa dell'entrata in vigore l'emendamento.
Dichiarazione dell'Unione europea resa conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono con riferimento all'estensione delle sue competenze riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione e dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
In virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, l'Unione è competente per stipulare accordi internazionali, e per adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
— protezione della salute umana,
— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
L'Unione ha esercitato le sue competenze nel settore disciplinato dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal adottando strumenti giuridici, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) (1), che ha sostituito la normativa precedente in materia di protezione dello strato di ozono, e il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006 (2). L'Unione è competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal relativamente ai quali le disposizioni degli strumenti giuridici dell'Unione, in particolare quelle menzionate sopra, stabiliscono norme comuni e se e nella misura in cui tali norme comuni siano condizionate o modificate da disposizioni della convenzione di Vienna o del protocollo di Montreal o da un atto adottato per la loro attuazione; altrimenti la competenza dell'Unione continua ad essere concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri.
L'esercizio delle competenze da parte dell'Unione europea ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. L'Unione si riserva pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione.
Nel settore della ricerca, citato dalla convenzione, l'Unione è competente per svolgere attività, in particolare per definire e attuare programmi, senza tuttavia che l'esercizio di tale competenza abbia per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.