Contract
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA Provincia di Verona Capitolato speciale d’appalto Il Responsabile del settore LLPP Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx Il Collaboratore Xxx. Xxxx Xxxxxxx | PROGETTO PER L’ASFALTATURA E RIBITUMATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017 PROGETTO ESECUTIVO |
Capitolato Speciale d’Appalto
OPERE STRADALI
S O M M A R I O
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Art. | 1 | - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori |
Art. | 2 | - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto |
Art. | 3 | - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione |
Art. | 4 | - Categorie dei lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili |
Art. | 5 | - Indicazione delle lavorazioni omogenee |
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Art. 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)
Art. 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali
Art. 8 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori ex art. 106, comma 3, d.P.R. n. 207/2010 – Responsabilità dell’esecutore
Art. 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere Art. 10 - Direttore del Cantiere – Requisiti e competenze
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Art. 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere Art. 14 - Giornale dei lavori
Art. 15 - Ispezioni
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Art. 16 - Consegna ed inizio dei lavori
Art. 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali Art. 18 - Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
Art. 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità Art. 20 - Proroghe dei termini contrattuali
Art. 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’esecutore Art. 22 - Inderogabilità del termine di esecuzione finale e dei termini parziali Art. 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale
Art. 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo
Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 26 - Cauzione provvisoria
Art. 27 - Cauzione definitiva - importo ordinario e ridotto Art. 28 - Riduzione progressiva delle garanzie
Art. 29 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo
Art. 30 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalità di svincolo Art. 31 - Coperture assicurative speciali
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 32 - Anticipazione e pagamenti di materiali da costruzione Art. 33 - Pagamenti in acconto
Art. 34 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo Art. 35 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo
Art. 36 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo Art. 37 - Revisione dei prezzi
Art. 38 - Prezzo chiuso
Art. 39 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione Art. 40 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Art. 41 - Disciplina delle varianti progettuali
Art. 42 - Determinazione di nuovi prezzi
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
Art. 43 - La contabilizzazione dei lavori a corpo Art. 44 - La contabilizzazione dei lavori a misura
Art. 45 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura Art. 46 - La contabilizzazione dei lavori in economia
Art. 47 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori
Art. 48 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Art. 49 - Avvalimento dei requisiti SOA - Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria Art. 50 - Sub-appalto e cottimo
Art. 51 - Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo Art. 52 - Responsabilità dell’appaltatore nel sub-appalto
Art. 53 - Pagamento dei sub-appaltatori
Art. 54 - Sub-forniture e relative comunicazioni
Art. 55 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 56 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene Art. 57 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
Art. 00 - Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XXX) Art. 59 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
Art. 60 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Art. 61 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni Art. 62 - Sede contributiva
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
Art. 63 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore Art. 64 - Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti Art. 65 - Spese contrattuali, imposte e tasse
DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Art. 66 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti Art. 67 - Ritrovamenti archeologici
Art. 68 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore Art. 69 - Fallimento dell’appaltatore
Art. 70 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice
Art. 71 - Risoluzione del contratto per ritardo o per grave inadempimento - obbligo di ripiegamento Art. 72 - Rapporti economici nel caso di secuzione d’ufficio dei lavori
Art. 73 - Recesso
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Art. 74 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 75 - Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione) Art. 76 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
Art. 77 - Operazioni di collaudo
Art. 78 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 79 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti Art. 80 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)
Art. 81 - Definizione delle controversie di natura economica
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
Art. 82 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
Art. 83 - Premessa;
Art. 84 - Qualità dei materiali: Provenienza - Prescrizioni generali
Art. 85 - Qualità ed impiego dei materiali: Accettazione – Certificazioni di conformità
LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE
Art. | 86 | - Operazioni preliminari circa demolizioni e rimozioni sgomberi e ripristini |
Art. | 87 | - Tracciamenti verifiche e misurazioni |
Art. | 88 | - Scavi e rilevati - Generalità |
Art. | 89 | - Scavi di sbancamento |
Art. | 90 | - Scavi di fondazione o a sezione obbligata |
Art. | 91 | - Esecuzione dei piani di posa dei rilevati e delle fondazioni stradali in trincea |
Art. | 92 | - Formazione del corpo del rilevato |
LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE
Art. | 93 | - Premessa |
Art. | 94 | - Esecuzione dello strato di fondazione |
Art. | 95 | - Esecuzione dello strato di base |
Art. | 96 | - Esecuzione dello strato di collegamento e di usura |
Art. | 97 | - Conglomerati bituminosi ad elevate prestazioni per tappetini di usura |
ALTRE LAVORAZIONI SULLA PIATTAFORMA STRADALE
Art. | 98 | - Cordolature in elementi prefabbricati |
Art. | 99 | - Cunette e canalette di deflusso delle acque |
Art. | 100 | - Barriere stradali di sicurrezza |
Art. | 101 | - Scavi per posa di condutture interrate |
Art. | 102 | - Posa in opera di condotte per fognature |
Art. | 103 | - Posa in opera di altre tubazioni interrate |
Art. | 104 | - Richiusura degli scavi |
Art. | 105 | - Camerette di ispezione |
Art. | 106 | - Pozzetti di raccolta d’acqua |
Art. | 107 | - Scarificazione e fresatura su strade esistenti |
Art. | 108 | - Principali requisiti di un impianto di pubblica Illuminazione |
Art. | 109 | - Segnaletica stradale orizzontale e verticale |
Art. | 110 | - Sistemazione a verde delle aiuole spartitraffico |
OPERE D’ARTE MINORI- MATERIALI
Art. 111 - Malte e conglomerati cementizi semplici Art. 112 - Muratura di mattoni
Art. 113 - Materiali ferrosi e metalli vari
Art. 114 - Conglomerato cementizio armato e precompressoCordolature in elementi prefabbricati
NORME DI MISURAZIONE DELLE LAVORAZIONI
Art. 115 - Generalità
Art. 116 - Applicazioni varie
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori
1. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei LAVORI DI ASFALTATURA E RIBITUMATURA STRADE COMUNALI – ANNO 2017
2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole d’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a
€ 183.402,75 (diconsi euro centottantatremilaquattrocentoduevirgolasettantacinque). Tale importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Tabella 1
Colonna A | Colonna B | Colonna C (A+B) | |||||
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | |||||
1 | a misura | € 180.402,75 | € 2.706,04 | € 183.108,79 | |||
3 | a corpo | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
4 | in economia | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
1+2+3 | TOTALE | € 180.402,75 | € 2.706,04 | € 183.108,79 |
2. L’importo dei lavori (di cui al totale della colonna A), corrisponde all’importo risultante dall’offerta complessiva (per lavori a corpo, a misura ed in economia) presentata dall’aggiudicatario in sede di gara ed è pertanto al netto del ribasso d’asta offerto.
3. L’importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C. Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza definito nella colonna B (non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 senza che l’esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.
Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione
1. Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il contratto è stipulato: A misura
A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari offerti scaturenti
dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente pari al %
(diconsi …………………………..………….............. virgola percento);
B) Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, ancorchè rettificata o integrata dal concorrente. Questo poichè, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, così come previsto dall’art. 43, comma 6, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è indicato nel successivo art. 5.
Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili
1. Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguanti classi e categorie (principale e scorporabili):
Tabella 2
lavorazione | Cate- goria d.P.R. 207/10 | qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile (P/S) | Subap- paltabile (si/no) | |||||
Asfaltatura di strade comunali | OG3 | SI | € 180.402,75 | 100 | P | SI |
TOTALI | € 180.402,75 |
Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee
1. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’art. 43, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, sono indicate nella seguente tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto.
Tabella 3
GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE | |||
DESCRIZIONE GRUPPO CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE | Importo al netto della sicurezza | Importo al lordo della (eventuale) sicurezza su singolo gruppo | percentuale d'incidenza sul totale |
Opere d’arte | 0 | - | 0 % |
Bitumature | € 180.402,75 | - | 100,00 % |
Totale | € 180.402,75 | - | 100,00 % |
Oneri per la sicurezza generali | € 2.706,04 | ||
Totale | € 183.108,79 |
2. A norma dell’art. 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’identificazione delle categorie ritenute omogenee dei lavori di cui alla soprariportata tabella rileva anche ai fini della verifica dell’ammissibilità delle varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)
1. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal Capitolato Generale per Opere Pubbliche e dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:
a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le relative relazioni di calcolo;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;
e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’"Appaltatore", con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del D.Lgs. n. 81/2008;
f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
g) [solo per i contratti a misura] l’elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta);
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Per le prestazioni a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).
Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Xxxxxx (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in ordine ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero all’interesse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 8 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori ex art. 106, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 – Responsabilità dell’esecutore
1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti sui lavori approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei si ti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L’esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Articolo 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere
1. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante.
2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).
4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’esecutore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante.
5. L’esecutore elegge ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.
6. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:
a) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
b) le generalità delle persone autorizzate dall’esecutore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
7. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
Articolo 10 - Direttore del Cantiere – Requisiti e competenze
1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall’impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).
4. Il Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di doppia turnazione. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constaterà l’assenza, anche temporanea, troverà applicazione una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno.
Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, comma 15, del d.P.R. n. 207/2010 e 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).
3. L’esecutore è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il collaudo e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata
12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi
1. L’esecutore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo.
2. Il suddetto obbligo vincola l’esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
3. Se l’esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’Art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia .
4. L’esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento) e se l’esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’esecutore.
7. L’esecutore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.
9. Non si farà luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima l’esecutore non presenterà all’ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi
10. L’esecutore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi.
f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Xxxxx Xxxxx di provenienza sono iscritti.
g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.
h) deve comunicare in caso di : Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
12.3 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno
11. L’orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.
12. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
13. All’infuori dell’orario normale – come pure nei giorni festivi – l’esecutore non potrà a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione Lavori autorizzerà il prolungamento dell’orario, l‘esecutore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori.
14. Nessun compenso infine sarà dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l’opportunità della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.
12.4 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali
15. Vista la natura e la durata dei lavori, l’esecutore accetta l’organizzazione stabile delle rappresentanze sindacali firmatarie del CCNL di settore per tutta la durata del cantiere, il numero minimo è stabilito in 3, salvo disposti di legge o accordi più favorevoli.
16. A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto già vigente, pari a 20 ore mensili totali per tutta la durata dei lavori, utilizzabili per le attività di tutela della sicurezza ed incolumità dei lavoratori impiegati. La seguente clausola deve essere rispettata da tutte le imprese, che a qualunque titolo sono impiegate in cantiere. I dipendenti delle imprese che effettueranno lavorazioni temporalmente limitate potranno essere rappresentati dalla rappresentanza di cui al presente comma, attribuendo loro il monte ore spettante.
12.5 Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni.
17. Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l’accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale.
18. Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi -a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;
b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale;
c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.
19. Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.
12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del sub-appaltatore
20. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di inottemperanza degli obblighi contributivi, accertati dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto (ad esempio desunto dal D.U.R.C.), la Stazione Appaltante medesima comunica all’esecutore l’inadempienza accertata e procede, alla trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale.
Il pagamento in quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributivaè disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile.
Nel solo caso in cui l’entità economica dell’inadempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od assicurativi, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione del 20 % (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Nei casi ritenuti più gravi la Stazione Appaltante potrà sospendere completamente il pagamento degli stati d’avanzamento. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.
12.7 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del sub- appaltatore
21. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, da parte dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere
1. La Stazione Appaltante ha costituito un Ufficio di Direzione Lavori composta da un Direttore Lavori, i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. L’esecutore ha la facoltà di richiedere formalmente al Direttore Lavori l’elencazione (anche scritta) dei compiti assegnati, rispettivamente ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.
3. L’esecutore può e deve rifiutare di eseguire attività o assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore Xxxxxx. Del fatto dovrà esserne data comunicazione al Direttore Lavori.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’esecutore.
5. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovrà essere tenuto al corrente l’esecutore.
Articolo 14 - Giornale dei lavori
1. Il giornale dei lavori è tenuto a cura del Direttore Xxxxxx, o da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatur a tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, così come previsto dall’art. 182 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
2. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.
Articolo 15 - Ispezioni
1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità del Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
2. L’esecutore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Xxxxxx, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali
1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali l’esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Xxxxxx, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.
Articolo 18 - Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (diconsi NOVANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrerà dall’ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo).
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.
3. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Xxxxxxxx riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.
5. Un ritardo di oltre 45 (quarantacinque) giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui all’art. 22, comma 2 darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
6. L’esecutore, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.
Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità
1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l’ha determinata.
Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura e firma del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato anche dall’esecutore ed inviato al Responsabile del Procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore Xxxxxx dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.
3. Per ogni altro aspetto procedimentale e sostanziale per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori troveranno applicazione gli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l‘art. 182 del D.L.207/2010.
4 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’esecutore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui all’art. 34.
Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali
1. L’esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 18.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 (quaranta) giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che l’ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.
3. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.
Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore
21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori
1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve considerarsi vincolante per l’esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).
2. Tuttavia l’esecutore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per l’ultimazione dei lavori, come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante stessa.
3. In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’impresa dovrà garantire lavorazioni in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche festivi.
4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovrà provvedere a garantirne lo svolgimento dandone l’apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.
5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per l’emissione di appositi ordini di servizio da parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per l’applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell’importo contrattuale.
21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore
1. L’esecutore è tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovrà essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’art. 43, comma 10, del
d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potrà comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dell’importo contrattuale.
2. Al programma esecutivo dovrà essere allegato un grafico che metta in evidenza l’inizio, l’avanzamento mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualità, quantità dei materiali e tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro necessario al compimento dell’opera, che in ogni caso l’esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sarà rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalità di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilità del prodotto fornito.
3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterrà opportuno senza che ciò comporti, da parte dell’esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che potrà ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), è impegnativo per l’esecutore che ha l’obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalità prescritta.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. L’esecutore è obbligato ad aprire e mantenere anche più cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di lavoro, ciò come suo normale onere, onde terminare l’opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.
7. La Direzione Lavori procederà a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non venisse rispettato anche in minima parte l’esecutore è tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l’effettivo andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.
8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’esecutore qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente articolo.
9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione e all’approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dell’impresa, sarà cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.
Articolo 22 - Inderogabilità del termine di esecuzione finale e dei termini parziali
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (o in sua assenza o mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo), deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.
2. Oltre al termine finale di cui all’art. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed inderogabili:
tutti i termini parziali previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall’ultimo cronoprogramma approvato (o in sua mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);
3. Ai fini della inderogabilità dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.
2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
5. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.
7. Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.
9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.
Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo
1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel precedente articolo 22, comma 2;
2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’esecutore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21.
3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 1, lettera c) è applicata all’importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 72 del presente capitolato.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.
2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72.
3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.
7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 23 comma 7.
8. Alla Stazione Appaltante sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo quali quelli specificati dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri individuati.
CAUZIONI E GARANZIE
Articolo 26 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, l’Impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% (DUE PER CENTO) dell’importo del prezzo base indicato nel bando o nell’invito al momento della presentazione delle offerte, con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Articolo 27 - Cauzione definitiva – importo ordinario e ridotto
1. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% (DIECI PER CENTO) sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (DIECI PER CENTO) la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali.
3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. A norma dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 93 e dall’art. 103 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.
6. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
7. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
Articolo 28 - Riduzione progressiva delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del medesimo articolo, è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, deve permanere fino alla data di approvazione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Articolo 29 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo
1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 235, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.
2. Detta garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comma 6, dovrà essere di entità pari all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).
Articolo 30 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalità di svincolo
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro (cinquecentomila euro) ed un massimo di
5.000.000 di euro (cinquemiliioni di euro); tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
5. L’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, la polizza assicurativa di cui ai commi precedenti. Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:
a. Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore del contratto I.V.A. compresa e con validità dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante e deve essere così ripartito:
partita 1 - importo contrattuale maggiorato dell’IVA: 206.418,02 €; partita 2 - valore di opere ed impianti preessistenti fissato in 10.000€;
partita 3 – sgombero cantiere, valore fissato i 2.000€;.
b. Responsabilità civile verso terzi
Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% (cinque per cento) dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000) ed un massimo di
5.000.000 di euro (cinquemiliioni di euro).
Tale polizza d’assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.
N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
6. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l’impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l’intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
7. Non si provvederà alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].
8. Le assicurazioni prestate, qualora l’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Articolo 31 - Coperture assicurative speciali [eventuali]
1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo:
non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie.
DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 32 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione
Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 35, comma 18, sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
Articolo 33 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 50.000 (diconsi Euro cinquantamila/00).
2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 186 del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194 del
D.P.R. n. 207/2010).
3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi tramite P.E.C. e/o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Qualora l’esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolaciquanta percento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.
6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.
7. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………..........» con l’indicazione della relativa data.
8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 20).
9. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’esecutore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
11. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
12 . In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
13 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
14. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 34 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo
1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, dovrà essere emesso l’ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 33.
2. Il Direttore Xxxxxx, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo. L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (art. 201 D.P.R. n. 207/2010).
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 29, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Xxxxxxxx provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall’art. 102, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Xxxxxxxx o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.
5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilità” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per l’ultimo stato d’avanzamento e per il Conto Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 33.
Articolo 35 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo
1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui ai precedenti articoli e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dalla normativa vigente.
2. Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’appalto, spettano all'esecutore gli interessi, legali e moratori, (questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, all’ esecutore è riconosciuta la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 36 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo
1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. In particolare in forza dell’obbligo di verifica da effettuarsi in sede di gara da parte dei candidati, l’ esecutore non avrà alcun titolo a richiedere maggiori compensi per la necessità di integrare quantità o entità delle lavorazioni al fine di realizzare l’opera, perché tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui è diretta l’opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).
2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. I prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’offerta dell’esecutore in sede di gara.
3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l’ esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Articolo 37 - Revisione dei prezzi
1. Non è possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Articolo 38 - Prezzo chiuso
1. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
2. Il prezzo chiuso non troverà applicazione per il maggior termine di esecuzione dovuto a ritardi o cause imputabili all’ esecutore.
3. A pena di decadenza, l’esecutore deve presentare alla Stazione Appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3 dello stesso decreto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3 (sempre dello stesso decreto).
Articolo 39 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 37, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse disponibili sul quadro economico per imprevisti, ribassi d’asta e/o altre somme disponibili.
2. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 1 nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e ad esso si farà riferimento per la quantificazione dell’entità eventualmente dovuto per la compensazione.
4. A pena di decadenza, l’esecutore deve presentare alla Stazione Appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dello stesso decreto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 6 (sempre dello stesso decreto).
5. Il calcolo delle quantità da sottoporre a compensazione e le modalità di richiesta e di determinazione dei relativi incrementi compensativi dovranno rispettare le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Circolare 4 agosto 2005, n. 871/D e successive.
Articolo 40 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
3. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
4. Ai fini dell’opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione debitrice.
5. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso richieste di cessione del credito successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte.
6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.
7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Articolo 41 - Disciplina delle varianti progettuali
41.1 Variazioni al progetto appaltato
1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’ esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’ esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle c.d. varianti-non varianti di cui al successivo comma 7.
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’ esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx.
6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
7. Il Direttore Lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibil i alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cen to per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti).
8. Nel caso in cui le varianti progettuali siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ovvero dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo) e il valore della modifica ecceda il 15% (quindici percento) del valore iniziale del contratto, la Stazione Appaltante, a norma di legge, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’ esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
41.2 Valutazione economica delle varianti
9. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 42.
10. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvederà a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si farà riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B) del presente capitolato.
41.3 Quinto d’obbligo ed equo compenso
11. Come stabilito dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 42).
12. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso comunicazione P.E.C. // A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso comunicazione P.E.C. // A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’ esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.
13. Qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso (art. 1664, comma secondo, C.C.). Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento dell’importo originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del 20 per cento).
41.4 Diminuzione dei lavori
14. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’a esecutore a titolo di indennizzo.
15. L’intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere comunicata formalmente all’ esecutore (con comunicazione P.E.C.//A.R. anticipata a mezzo telematico o a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità.
16. Nel caso in cui venga superato il limite di cui sopra, all’ esecutore è riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi stabiliti dalla normativa opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva.
41.5 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore
17. L’impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Articolo 42 - Determinazione di nuovi prezzi
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell’ elenco prezzi o variazioni degli stessi prezzi, ai sensi del primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
Articolo 43 - La contabilizzazione dei lavori a corpo
1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo è effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalità di determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 36; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità dei lavori previsti nel progetto.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all’art. 5. [Nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate all’atto dell’aggiudicazione sulla base dei prezzi offerti dall’offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omogenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale.
3. Ai fini contabili, in particolare, si procederà ai sensi dell’art. 184 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure), dovrà stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinerà la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”.
4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale così come eventualmente specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i più specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.
2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dei precedenti artt. 41 e 42. Nel caso opposto l’esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.
4. Per quanto attiene alle modalità di determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 36.
Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i principi contabili di cui ai precedenti articoli 43 e 44 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a misura.
Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con i prezzi unitari sotto specificati per ciascuna prestazione ordinata di manodopera, noli e trasporti secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall’impresa stessa. I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:
1) Per la manodopera, saranno applicate le relative tariffe vigenti, di cui al Prezziario C.C.I.A.A. di Verona.
2) Per i noli, trasporti e materiali a piè d’opera, i prezzi saranno desunti dai prezziari di cui al Prezziario C.C.I.A.A. di Verona;
2. Ai prezzi come sopra determinati si applicherà:
a) al costo della manodopera di cui al precedente comma 1 punto 1), la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’ esecutore in sede di gara, limitatamente alla quota relativa all’utile d’impresa ed alle spese generali (come quantificati dal tariffario di riferimento);
b) al costo dei noli, trasporti e forniture, di cui al precedente comma 1 punto 2), la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’ esecutore in sede di gara sull’intero importo del prezzo unitario della lavorazione (salvo una percentuale di ribasso più alta diversamente concordata).
Articolo 47 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura è affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilità deve essere comunicato per iscritto all’ esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalità di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 33, commi 3 e 4.
2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’ esecutore o dal tecnico incaricato dall’ esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’ esecutore, se diverso dal rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore.
3. L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per l’appalto, devono avvenire contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.
4. Il Direttore Xxxxxx non potrà mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a eseguite regola d’arte.
5. Dagli importi dovuti all’ esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformità esecutive poste in essere dall’ esecutore.
Articolo 48 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Ai sensi dell’art. 180, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente ai manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilità prima della loro posa “prezzi a piè d’opera”, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Nella contabilità all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera purchè facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali ed i manufatti inseriti in contabilità rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell’esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore Xxxxxx.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Articolo 49 - Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria
1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della cerificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all’impresa ausiliaria.
2. In particolare l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art. 18.
3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte dell’ esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Articolo 50 - Subappalto e cottimo
1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi.
2. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Non costituiscono comunque subappalto: le forniture senza prestazione di manodopera; le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Prima dell’inizio della prestazione, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. L'affidatario deposita presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, assieme alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 51 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo
1. Qualora l’esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
2. La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l’autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Articolo 52 - Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto
1. L' esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (arresto da sei mesi ad un anno e ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto).
3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase eecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
4. L’ esecutore è tenuto nei confronti del sub-appaltatore ad esercitare tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 inserendo nel contratto di sub-appalto le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché le clausole di risoluzione del contratto nel caso di mancato rispetto della medesima norma.
5. La Stazione appaltante verificherà il rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma.
Articolo 53 - Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; L’ esecutore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dai subappaltatori o cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento. Tale richiesta dovrà pervenire entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione di ciascuno Stato d’Avanzamento. L’importo da erogare direttamente ai subappaltatori e cottimisti verrà defalcato dalle somme a credito dell’impresa nel relativo Certificato di Pagamento. Qualora tale comunicazione non pervenga nei termini sopra specificati, ciò costituisce titolo di sospensione, per fatto imputabile all’esecutore, nell’emissione del Certificato di Pagamento.
Articolo 54 - Sub-forniture e relative comunicazioni
1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi del precedente art. 50 e dell’art. 105 comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono soggette ad “informazione”.
2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’ esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, la camera di commercio con la posizione antimafia, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
Articolo 55 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub- forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinameno (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 56 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L’ esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
– Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
– D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
– Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“;
– ………………………………………………………………………………………………………………............
4. L’ esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L’ esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
7. L' esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicura tivi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
Articolo 00 - Xxxxx xx Xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxxx (XXX)
Per effetto del D.Lgs. 81/2008 art. 90 commi 2-3-4 e allegato XV° punto 1.1.1.i, il (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 art. 100, è sostituito dal (PSS) Piano di Sicurezza Sostitutivo, predisposto dall’Appaltatore
Articolo 58 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)
1. L'esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 59 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l’esecutore è comunque tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".
Articolo 60 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
4. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. L’ esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori:
– il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
– il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
– ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l’impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
7. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Articolo 61 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni
1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) Dopo l’affidamento e prima della stipula del contratto d’appalto;
b) Prima della erogazione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento;
c) Dopo l’ultimazione dei lavori e prima del Collaudo amministrativo;
2. L’inosservanza da parte dell’ esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’ esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarità emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
b) situazione di non correttezza contributiva dell’ esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà, a seconda della gravità dell’irregolarità riscontrata, con l’accantonamento fino a un massimo del 20% dell’importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi ovvero, nei casi più gravi, alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;
c) Posizione di non regolarità emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto e si attuerà la sospensione del pagamento del 50% (del subappalto eventualmente già eseguito in opera) nel SAL.
Articolo 62 - Sede contributiva
1. L’esecutore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
2. Per l’iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versam enti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE
Articolo 63 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.
2. L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall’ esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spetterà quindi alcun compenso all’ esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l’importo di appalto subisse variazioni (sia pure nei limiti stabiliti dal precedente art. 42).
63.1 Obblighi generali dell’appaltatore
3. L' esecutore è tenuto:
1. ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, così come indicato all’art. 9 del presente capitolato. Ciò per l’intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.
2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l’orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovrà essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
3. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;
4. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.
63.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
4. La ditta appaltatrice dovrà:
a) eseguire l’appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi del precedente art. 42;
c) curare il coordinamento tra le sue necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
e) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pubblica, ecc.…..) nei termini più dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all’individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione.
f) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature, ecc….. che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l’assistenza necessaria.
g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalità di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore.
h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.
i) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’ esecutore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l’ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l’accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori.
l) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali.
m) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori.
n) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
o) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla
Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), l’esecutore è tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive.
p) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Xxxxx diverse disposizioni del Direttore dei Lavori l’esecutore dovrà effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;
q) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora l’esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo.
r) omissis.
s) mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
t) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’ esecutore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;
u) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli già presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;
v) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.……) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante , l’ esecutore non potrà pretendere compensi di sorta , tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
w) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;
z) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in prossimità dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovrà essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di inadempienza.
aa) omissis;
bb) provvedere all’ esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne l’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;
cc) garantire l’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l’illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico.
dd) omissis;
ee) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
gg) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà della Stazione Appaltante che saranno consegnate all’ esecutore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, l’esecutore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verrà sanzionata con una penale di € 300 per ogni giorno;
hh) garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’ esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
ll) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovrà essere integrata con riprese filmate;
mm) omissis; nn) omissis;
oo) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che l’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.
63.3 Obblighi specifici sulle maestranze
5. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’esecutore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:
I) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio;
II) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L’impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.
6. Inoltre l’esecutore dovrà attenersi alle seguenti misure:
– esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’ esecutore, contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
– obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata
- conservando l’originale presso la sede aziendale - qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo:
– obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.
– obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
– tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da:
nome e cognome fotografia
impresa di appartenenza numero di matricola
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l’ esecutore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.
– con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l’ esecutore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.
– con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL, l’esecutore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti, dovrà garantire le attestazioni positive di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.
– affinchè l’INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n.
27 del 30 gennaio 1992, l’appaltatore dovrà trasmettere all’INPS medesima le dichiarazioni riguardanti l’effettuazione delle operazioni contributive.
63.4 Altri Obblighi
7. L’ esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per l’esecuzione dei lavori.
8. È fatto divieto di installare pubblicità sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di esclusiva competenza della stazione appaltante.
Articolo 64 - Materiali di risulta o di scavo – ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento:
1. Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. l’esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese dell’ esecutore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.
3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’art. 62.2 lett. u).
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 34 del capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal successivo art. 67.
Articolo 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto;
2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell’esecutore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Articolo 66 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti
1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficoltà esecutive che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (così come specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile), l’esecutore deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori.
2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge.
4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici troverà applicazione l’articolo seguente.
Articolo 67 - Ritrovamenti archeologici
1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, l’appaltatore è tenuto a denunciare al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell’oggetto o dell’area alle competenti autorità (Soprintendenza).
2. Sotto il profilo contrattuale troverà applicazione l’art. 65, comma 2 e 3.
3. Qualora l’opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilità (dovuta alle prescrizioni ed ai divieti della competente soprintendenza) si procederà a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.
Articolo 68 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore
1. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.
3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore l’esecutore ne deve fare denuncia al Direttore Xxxxxx nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Xxxxxx procederà alla redazione di specifico processo verbale di accertamento.
5. L’esecutore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.
6. L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.
7. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.
8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno, l’interramento delle cunette e l’allagamento degli scavi di fondazione.
Articolo 69 - Fallimento dell’esecutore
1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 108 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.
2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 70 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Articolo 71 - Risoluzione del contratto per ritardo o per grave inadempimento – obbligo di ripiegamento
71.1 Cause e procedimento di risoluzione
1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:
a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’ esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23 del presente Capitolato;
e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) perdita, da parte dell’ esecutore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
h) frode accertata dell’ esecutore nell’esecuzione dei lavori;
i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;
m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d’appalto;
n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.
2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l’inadempimento, l’irregolarità o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.
5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell’organo di collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente eseguite.
6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore Lavori e l’ esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell’incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all’interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell’esecutore
71.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione
1. Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 72 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio
1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento dell’ esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l’ esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’ esecutore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ esecutore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Articolo 73 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all' esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.
3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all' esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Articolo 74 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso P.E.C., ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta tramite P.E.C., il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta tramite P.E.C.), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.
4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’ esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 75.
Articolo 75 - Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione)
1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Xxxxxxxx deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Xxxxxxxx sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 237 del D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause, l’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata telematicamente o PEC, all’esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l’esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82.
Articolo 76 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
1. Ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare in tutto od in parte l’opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera dovrà darne comunicazione all’ esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L’ esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:
a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro;
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovrà essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in contraddittorio dall’ esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:
1) la verifica circa l’esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
2) la certificazione circa il fatto che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell’immobile oggetto di anticipata consegna;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell’esecutore.
Articolo 77 - Operazioni di collaudo
1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 75.
2. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione
3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile l’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 227 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Il Certificato di Xxxxxxxx, in forza dell’art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine, qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo, dal 180° giorno successivo all’ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.
6. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Articolo 78 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati
1. Dopo l’avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Xxxxxxxx, la Stazione Appaltante prende quanto prima in consegna l’opera liberando l’impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilità civile verso terzi.
2. La presa in consegna dell’immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato di Xxxxxxxx previa comunicazione formale all’ esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e l’esecutore (o loro rappresentanti).
3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo dell’immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno l’effetto surrogatorio della presa in consegna dell’immobile se contraddistinti da una comunicazione dell’impresa (o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.
4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ritardare motivatamente la presa in consegna dell’immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio. In questo caso all’ esecutore è riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell’importo di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 79 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti
1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l’esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al Direttore Lavori e all’ esecutore i quali hanno l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l’esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.
Articolo 80 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)
1. Per opere o lavori di particolare complessità, su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento sentito l’esecutore, potrà essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre membri di comprovata esperienza tecnica nel campo delle opere oggetto del presente appalto. L’esecutore e la Stazione Appaltante, previo gradimento reciproco, designano un membro ciascuno; il terzo membro, con funzioni di Presidente, dovrà essere designato dai primi due e gradito da entrambe le parti.
2. Il Collegio ha il compito di fornire pareri non vincolanti per le parti e raccomandazioni tecniche allo scopo di completare l’opera nei tempi e secondo i costi contrattualmente previsti su problematiche di ordine tecnico afferenti questioni insorte nel corso dei lavori, sottopostegli da una delle parti, che deve inviare copia completa della relativa documentazione alla controparte.
3. Detti pareri e le relative raccomandazioni, espresse a maggioranza dei membri del Collegio, verranno comunicati per iscritto alle parti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della documentazione.
4 Se attivato, il Collegio ha facoltà di esaminare qualsivoglia parere, istruzione, decisione, valutazione certificato o ordine di servizio del Direttore Lavori, in relazione alla questione insorta.
5. In nessun caso, il ricorso di una delle parti al Collegio può giustificare da parte dell’esecutore il fermo dei lavori che proseguiranno secondo quanto stabilito nel contratto e nei relativi allegati.
6. L’incarico dei membri del Collegio termina con il collaudo oppure in qualsiasi altro momento deciso di comune accordo tra le parti.
7. Le condizioni per la nomina dei membri del Collegio nonché le modalità di retribuzione e i relativi compensi e rimborsi verranno concordate dalle parti. Il compenso verrà ripartito tra la Stazione Appaltante e l’esecutore in parti uguali; il relativo onere sostenuto dall’ esecutore si deve ritenere compreso e compensato sull’importo di cui all’articolo 2 del presente contratto.
Articolo 81 - Definizione delle controversie di natura economica
81.1 Procedimento per il tentativo di accordo xxxxxxx
1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimen to volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
5. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
81.2 Controversie
7. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
m ancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute
all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
Articolo 82 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:
x. Xxxxxx dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);
c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per quanto non abrogato);
d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
e. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677;
f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
j. Leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione e Provincia nella quale sono eseguite le opere in appalto;
k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
Art. 83 – Premessa
Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e corrispondere a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale. Attualmente essi dovranno rispondere alle norme di cui al Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE recepite con d.P.R. nr. 246 del 21/04/1993. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si stabilisce tra le parti che si farà riferimento nell’ ordine, alle Norme U.N.I, alle Norme C.E.I. e a quelle del C.N.R.
In riferimento ai materiali che saranno adoperati dall’ appaltatore dovrà essere preteso che gli stessi, prima di essere approvigionati in cantiere, debbano essere approvati dalla Direzione Lavori, la quale ha la facoltà di richiedere la presentazione di varie campionature
L’ Amministrazione Appaltante può chiedere all’ appaltatore, a spese di quest’ultimo, tutte le prove che ritenga utili a comprovare e stabilire composizione e caratteristiche dei singoli elementi costituenti le miscele che si intendono adoperare quali ad esempio quelle per i conglomeraiti bituminosi e cementizi. Una volta accettati dal Direttore dei Lavori i materiali, sarà redatto apposito verbale attestante l’idoneità all’uso degli stessi. Se i materiali invece non saranno riconosciuti idonei dovranno essere allontanati a cura e spese dell’appaltatore. La ditta appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali.
Nella realizzazione di opere provvisionali, l’impresa dovrà adottare il sistema e tecnica che riterrà più opportuno, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi compreso strade e camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.
La Direzione Lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio l’impiego dei materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l’esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in Elenco Prezzi.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura dell’appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come per gli scavi in genere.
Art. 84 – Qualità dei materiali: Provenienza - Prescrizioni generali
L’ appaltatore potrà reperire i materiali occorrenti per la costruzione delle opere da località da essa ritenuta di sua convenienza purchè riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Quando quest’ultima abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra di comprovata idoneità.
In fase di esecuzione l’utilizzo da parte dell’appaltatore di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché lo stesso rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. In tal caso la loro presenza deve essere espressamente dichiarata alla Direzione Lavori.
a) acqua
L’acqua dovrà essere limpida, dolce, priva di sali aggressivi, esente da materie terrose, da materie organiche e/o comunque dannose all’uso cui l’acqua medesima è destinata.
b) pozzolane e calci
Le pozzolane e le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate nel X.X. 00 xxxxxxxx 0000, xx. 0000 x xx. 0000.
c) leganti idraulici
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26 maggio 1965, nr. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.
d) ghiaia, pietrisco e sabbia
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie ossia gli inerti da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi del D.M. 9 gennaio 1996 – Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, non friabili, privi di sostanze organiche, limose, argillose e di gesso.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere valori massimi commisurati alle caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità silicea. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’ appaltatore dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali e/o da quanto indicato dalla Direzione Lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo nr. 4/1953.
Le definizioni dei vari elementi scaturiscono dal passaggio di una serie di xxxxxxxx definiti da norme U.N.I.
I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. nr. 93/82.
In generale i materiali inerti impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, non gelivi, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche
C.N.R. – B.U. nr. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico.
L’additivo (filler) deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata.
e) laterizi
Omissis
f) cubetti di pietra
Omissis
g) acciai
Omissis
h) legnami
Omissis
i) bitumi – emulsioni bituminose
Dovranno corrispondere alle caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. –B.U. nr. 68 del 23 maggio 1978 e alle «Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali»,
Fascicolo nr. 3 - ed. 1958 del C.N.R.
l) bitumi liquidi
Debbono soddisfare le “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al Fascicolo nr. 7 del C.N.R. Edizione 1957.
m) tubazioni
Omissis
n) caratteristiche dei geotessili non tessuti
Omissis
o) geogriglie
Omissis
p) materiali per opere a verde.
Omissis
Art. 85 – Qualità ed impiego dei materiali: Accettazione – Certificazioni di conformità
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e veriche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione Appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:
– apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
– barriere di sicurezza;
– barriere fonoassorbenti;
– impianti elettrici;
– impianti di illuminazione;
– impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale;
– segnaletica verticale e orizzontale;
l’impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 (art. 1 e all.) nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE
Art. 86 – Operazioni preliminari circa demolizioni e rimozioni sgomberi e ripristini
Nella esecuzione di rimozioni e demolizioni saranno adottate dall’ appaltatore, tutte le cautele necessarie, l’ordine e le precauzioni, in modo da prevenire ogni tipo di infortunio alle persone. In particolare inoltre nelle demolizioni si dovrà adottare ogni accorgimento in modo da non rovinare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione Lavori, essere riutilizzati. Per i materiali non riutilizzabili invece resta inteso che l’appaltatore dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi alle norme vigenti in materia di trasporto a rifiuto di materiali provenienti da cantieri stradali.
Durante l’esecuzione dei lavori a cura e spese dell’appaltatore dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, provvedere alla corretta manutenzione dei sottoservizi interessati dai lavori, assicurare la circolazione
pedonale e, per quanto possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori medesimi. Per cui l’appaltatore provvederà a tutte le opere provvisionali necessarie con la costruzione di passarelle, recinzioni, transennamenti, deviazioni opportunamente evidenziate con apposita segnalatica stradale.
Ad opere ultimate l’appaltatore dovrà procedere alla rimozione di tutti gli impianti di cantiere, le recinzioni e a liberare le aree occupate rimettendo lo stato in pristino.
Art. 87 – Tracciamenti verifiche e misurazioni
L’appaltatore è tenuto ad eseguire la picchettazione completa del lavoro. A tale scopo provvederà a procurarsi tutta la documentazione progettuale prima di iniziare i lavori di scavo e/o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare delle xxxxxx, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla Direzione Lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate tanto degli scavi che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, l’appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle xxxxxx, come per i lavori in terra.
Eseguiti i tracciamenti gli stessi saranno sottoposti al controllo della Direzione Lavori. L’appaltatore resta comunque responsabile della esattezza dei risultati, come sarà carico dello stesso le spese di rilievi, tracciamenti, misurazioni, materiali, personale e mezzi d’opera occorrenti per tutte le operazioni.
Art. 88 – Scavi e rilevati - Generalità
Gli scavi ed i rilevati in genere occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare cunette, fossi, passaggi, rampe, cassonetti e simili, nonché per la predisposizione di opere d’arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e da eventuali variazioni che l’Amministrazione Appaltante è in facoltà di adottare all’atto esecutivo, restando a completo carico dell’ appaltatore ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie.
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l’appaltatore è tenuto a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
L’appaltatore nella esecuzione degli scavi in genere, dovrà ricorrere all’impiego di adeguati mezzi meccanici e alla giusta mano d’opera in modo da completare opportunamente le sezioni di scavo di progetto.
Altresì dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nel configurare le scarpate, nel profilare i cigli della strada, nell’appianare e sistemare le banchine.
Nell’eseguire le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere adottati appropriati accorgimenti per impedire scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche meccaniche del terreno. L’appaltatore rimane il solo responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere. Sarà altresì obbligato a provvedere a sue spese alla eventuale rimozione del materiale scosceso.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte eseguire dalla Direzione Lavori presso Laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. – U.N.I. 10006/1963 e/o norme successive ed aggiornate.
Sarà ancora l’appaltatore ad effettuare a propria cura e spese l’estirpamento di arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.
Tutti i materiali provenienti da scavi e demolizioni restano di proprietà della Stazione Appaltante e dovranno essere condotti in luogo indicati dalla Direzione Lavori o trasportati in discariche autorizzate a qualsiasi distanza.
La Direzione Lavori in corso d’opera in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali in trincea, potrà ordinare gli accorgimenti ritenuti necessari per ottenere sempre un lavoro a regola d’arte, quale per esempio l’adozione di geosintetici, quando ravveda il pericolo di inquinamento dei terreni in sito di scarse caratteristiche con quello del materiale costituente il corpo stradale.
Art. 89 – Scavi di sbancamento
La definizione usuale di scavo di sbancamento è quella che si intende per quei scavi eseguiti al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Si considerano scavi di sbancamento principalmente quelli per spianamento del terreno per apertura della sede stradale, e per la formazione dei cassonetti. Inoltre quelli per il taglio delle scarpate delle trincee o delle scarpate dei rilevati, per formazione dei piani di posa dei rilevati, per formazione di fossi, canali e cunette, e ancora tagli di scarpate per costruir vi opere di sostegno e per incassature di opere d’arte, eseguiti superiormente al piano orizzontale di cui sopra.
Art. 90 – Scavi di fondazione o a sezione obbligata
Riprendendo quanto sopra riportato per gli scavi di sbancamento, si definiscono invece scavi di fondazione quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Tali scavi vengono normalmente eseguiti con pareti verticali e l’appaltatore dovrà, all’occorrenza, sostenerle con armature o sbadacchi anche opportunamente calcolati in quanto ogni danno eventuale a persone o cose, verificati per franamento delle pareti nello scavo, saranno ad
esso imputati. Laddove le condizioni lo permettano, e con l’accordo della Direzione Lavori, gli scavi potranno anche essere eseguiti con pareti a scarpata.
I piani di posa degli scavi di fondazione sono generalmente orizzontali. Prima di iniziare le opere di fondazione la Direzione Lavori dovrà verificare ed accettare tali piani e solo quando ciò avverrà con esito positivo si potrà procedere con le altre lavorazioni.
Onde evitare l’immissione nello scavo di fondazione di acque provenienti da qualunque origine, l’appaltatore dovrà usare ogni accorgimento. Nel caso si avessero delle invasioni di tale genere resterebbero infatti a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti. Quando però la presenza di acqua negli scavi si elevi rispetto al fondo di un limite che superi quello massimo di cm 20, gli scavi si considerano subacquei e la eliminazione di tale acqua (con ad esempio impianti Well-point) va computata a parte.
Art. 91 – Esecuzione dei piani di posa dei rilevati e delle fondazioni stradali in trincea
Omissis
Art. 92 – Formazione del corpo del rilevato
Omissis
LA FORMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE
Art. 93 – Premessa
Per quanto riguarda le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade si fa riferimento principalmente alle Norme del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 05.11.2001. Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. nr. 169 del 1994 e s.m.i. Le parti del corpo stradale sono così suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato);
b) sovrastruttura, così composta:
1) fondazione
2) base
3) strato superficiale (conglomerati bituminosi di collegamento e tappetino).
In linea generale la sovrastruttura stradale sarà realizzata in fase di progettazione, basandosi sui risultati derivanti da indagini geologiche-geotecniche e di laboratorio, (e salvo diversa disposizione della Direzione Lavori in fase di esecuzione), intesa come tipo e spessore dei vari strati.
La sagoma dello strato superficiale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2,5 % (come dal Decreto di cui sopra). Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenze derivanti in fase di progettazione secondo le indicazioni di cui ancora allo stesso Decreto.
L’Impresa indicherà alla Direzione Lavori, secondo i dettami del progetto, i materiali, la loro provenienza e le granulometrie che intende impiegare strato per strato.
La Direzione Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione Appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
La pavimentazione stradale sui ponti o sugli attraversamenti, per esempio con manufatti scatolari, deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva. Si possono a tale scopo adoperare anche delle geogriglie sintetiche.
Art. 94 – Esecuzione dello strato di fondazione
Lo strato di fondazione sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni di progetto, e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione Lavori in base alle reali condizioni in sito. Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione Lavori, in strati successivi, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
Fondazione in misto granulare stabilizzato a stabilizzazione meccanica
Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale reperito fuori cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà quello derivante dal progetto eventualmente corretto dalla Direzione Lavori in relazione alla portata del sottofondo.
La stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà di norma avere uno spessore finito superiore a cm 30 e non inferiore a cm 10.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti, riprese dalle richieste tipo dell’ Anas :
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso F max 71 mm | Miscela passante: % totale in peso F max 30 mm |
Crivello 71 | 100 | 100 |
Crivello 30 | 70 ¸ 100 | 100 |
Crivello 15 | 50 ¸ 80 | 70 ¸ 100 |
Crivello 10 | 30 ¸ 70 | 50 ¸ 85 |
Crivello 5 | 23 ¸ 55 | 35 ¸ 65 |
Xxxxxxxx 0 | 15 ¸ 40 | 25 ¸ 50 |
Setaccio 0,42 | 8 ¸ 25 | 15 ¸ 30 |
Setaccio 0,075 | 2 ¸ 15 | 5 ¸ 15 |
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
5) equivalente in sabbia misurato sulla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);
6) indice di portanza CBR (C.N.R. – U.N.I. 10009 – Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento;
7) limite di liquidità Lliq 25%, limite di plasticità Lplast 19, indice di plasticità Ip 6.
Se le miscele contengono oltre il 60 % in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
b) Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di laboratorio sui campioni che l’impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
c) Modalità operative
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale, come già detto, verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatore.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata:
AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾". Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:
dr=(di x Pc x (100 – Z))/(100 x Pc – Z x di)
dove
dr: densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella AASHO modificata determinata in laboratorio;
di: densità della miscela intera;
Pc: peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
Z: percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25mm.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovrà essere dato il valore di 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).
Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato con il metodo di cui all’ art. 9 del presente Capitolato, ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq, non dovrà essere inferiore ad 80 N/mmq (valori per strade tipo Autostrade e Anas).
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori, un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
Art. 95 – Esecuzione dello strato di base Strato di base in misto cementato Omissis
Art. 96 – Esecuzione dello strato di collegamento e di usura
a) Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dagli elaborati progettuali.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle "Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
Si riportano di seguito le raccomandazioni riportati nei Capitolati Anas.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione Lavori accetterà il materiale o provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei. Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato.
Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante. b) Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettu ato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. nr. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Miscela inerti per strati di collegamento:
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96 inferiore al 25 % ;
– tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;
– dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a 30 mm;
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 75/80, non superiore all’1%;
– indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 95/84, non superiore al 20%;
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Miscela inerti per strati di usura:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96 inferiore od uguale al 20 % ;
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:
Miscela inerti per strati di collegamento:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. Miscela inerti per strati di usura:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Xxxxxx-Xxxxx con concentrazione non inferiore a 6.
Additivo minerale (filler):
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx. 00 ASTM e per almeno il 65% al setaccio nr. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
c) Legante bituminoso
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere di penetrazione 60 ÷ 70 salvo diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
d) Miscele
Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 25 | 100 |
Crivello 15 | 65 ¸ 100 |
Crivello 10 | 50 ¸ 80 |
Crivello 5 | 30 ¸ 60 |
Xxxxxxxx 0 | 20 ¸ 45 |
Setaccio 0,42 | 7 ¸ 25 |
Setaccio 0,18 | 5 ¸ 15 |
Setaccio 0,075 | 4 ¸ 8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il metodo Xxxxxxxx di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
– la stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percenutale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%.
– la prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 15 | 100 |
Crivello 10 | 70 ¸ 100 |
Crivello 5 | 43 ¸ 67 |
Xxxxxxxx 0 | 25 ¸ 45 |
Setaccio 0,4 | 12 ¸ 24 |
Setaccio 0,18 | 7 ¸ 15 |
Setaccio 0,075 | 6 ¸ 11 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
– resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 000 X [0000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300;
– la percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%;
– la prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovran no infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx;
– il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 39/73 – dovrà comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo "Skid Resistance Tester (secondo la norma
C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
• inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
• dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. nr. 147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Ad un anno dall’apertura del traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, il permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 - 6 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Xxxxxxxx venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i xxxxxxx Xxxxxxxx. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
e) Controllo dei requisiti di accettazione Strato di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. f) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
– strato di collegamento: ± 7 mm,
– strato di usura: ± 5 mm. h) Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume aggregato ("dopes" di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori:
1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa;
2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quelli che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la
Art. 97 – Conglomerati bituminosi ad elevate prestazioni per tappetini di usura
In corrispondenza di opere quali rotatorie, ove il tappetino di usura è sottoposto ad elevate tensioni tangenziali ed a frequentissimi passaggi di mezzi pesanti, si adoperano conglomerati bituminosi ad elevate prestazioni ottenute con l’impiego di graniglie basaltiche.
Per la buona esecuzione di tale tipo di pavimentazione bisogna eseguire una mano di attacco al sottostante manto esistente, realizzata con emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 1,00 al mq, data con apposita spanditrice automatica o con lancia a mano con a seguire l’immediata granigliatura con inerti di pezzatura 8/12 mm in ragione di 5 -6 lt/mq e successiva rullatura.
Per la esecuzione di conglomerati bituminosi per tappetini di usura 0-15 mm, dello spessore di circa cm 3, ottenuto con l’impiego di graniglie basaltiche di pezzatura 10/15 e 5/10, la percentuale in peso delle graniglie stesse, trattenute al vaglio U.N.I. da 5 mm dovrà risultare superiore al 30 %, confezionato a caldo con bitume modificato con polimeri termoplastici SBS del tipo Soft nella percentuale compresa tra il 5,5 ed il 6,5 %. La perdita in peso alla prova Los Angeles dovrà risultare inferiore al 20 %.
Il conglomerato dovrà inoltre avere i seguenti requisiti :
- Il valore della stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60° C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare in tutti i casi di almeno 1200 kg e scorrimento compreso fra 2 e 5 mm; inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm dovrà essere in ogni caso superiore a 250. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno:
- presentare una percentuale di vuoti compresa tra 2-7 %;
- elevatissima resistenza all’usura superficiale ;
- buona ruvidezza della superficie ,
- i valori di zona S.R.T. mediante la prova col pendolocostituiti dalla media dei valori misurati in 5 punti, dovranno risultare superiori a 60 ;
- il volume dei vuoti residui a cilindratura finita dovrà essere compreso tra 4-8%.
-
ALTRE LAVORAZIONI SULLA PIATTAFORMA STRADALE
Art. 98 – Cordolature in elementi prefabbricati
In fase di progetto sarà stata determinata la sezione dei diversi tipi di cordoli del tipo prefabbricato in calcestruzzo di cemento. Saranno normalmente di lunghezza standard pari ad 1 ml, salvo nei tratti a raggio corto o casi particolari. La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovrà essere non inferiore a 300 kg/cmq.
Particolare cura dovrà avere l’ Impresa nel rispettare gli allineamenti di progetto.
Gli elementi saranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10-15 cm di spessore e opportunamente rinfiancati sui due lati. I giunti saranno normalmente sigillati con malta di cemento fine a meno che non siano previsti in progetto dei cordoli affiancati ad incastro.
Art. 99 – Cunette e canalette di deflusso delle acque
Saranno normalmente dei manufatti prefabbricati con calcestruzzo cementizio vibrato. Le loro sezioni si dedurranno dai disegni di progetto. Sono pertanto eseguiti in stabilimento con valori di Rck tra 250 e 300 kg/cmq, stagionati in ambienti appositi e trasportati in cantiere in confezioni.
Le cunette e le canalette avranno sezione trapezoidale o ad L sagomate ad imbuto in modo che possano raccogliere le acque superficiali. La posa sarà eseguita su letto di materiale arido costipato di spessore 10-15 cm. E’ compresa e compensata la stuccatura dei giunti con malta di cemento.
Art. 100 – Barriere stradali di sicurrezza
Omissis
Art. 101 – Scavi per posa di condutture interrate
Gli scavi per la posa dei diversi tipi di condotte avranno sezione come da disegni relativi e saranno spinti alla profondità di progetto, salvo diversa precisazione, data per iscritto, da parte della Direzione Lavori all’atto dell'esecuzione, con
fondo ben regolarizzato. In genere non saranno tollerate sporgenze od infossature superiori ai 3 cm misurati dal piano delle livellette indicate nel profilo longitudinale allegato al contratto.
Le pareti dello scavo non dovranno presentare blocchi sporgenti x xxxxx pericolosi che, in ogni caso, dovranno essere tempestivamente abbattuti e sgomberati a cura e spese dell'appaltatore.
L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare nel modo più assoluto i picchetti dei tracciamenti. Ove occorra, per ragioni imprescindibili di lavoro, spostare qualche picchetto, egli ne preparerà, a tutte sue spese un’altro nella posizione più opportuna scelta dall'Appaltante e provvederà a quotare questo nuovo picchetto o caposaldo.
Con gli scavi per la posa delle condotte si dovranno realizzare pendenze sempre superiori al necessario minimo dello 0,10% ed il fondo dovrà risultare ben livellato con le dovute inclinazioni secondo le livellette stabilite dal progetto, il livellamento comunque dovrà essere effettuato smussando e non colmando le cavità.
Nei punti dove cadono i giunti dei tubi si dovranno scavare, all'atto della posa di questi, nicchie larghe e profonde tali da permettere di lavorare con comodità alla perfetta esecuzione dei giunti medesimi ed alla loro completa ispezione durante le prove.
Il materiale di risulta dagli scavi, non riutilizzato, sarà portato a rifiuto in discariche autorizzate ai sensi delle leggi vigenti, a qualunque distanza esse siano, a cura e spese dell'appaltatore.
Le materie estratte, se reimpiegabili a giudizio esclusivo della Direzione Lavori, dovranno essere depositate a distanze tali dal ciglio degli scavi da non produrre eccessivo carico, con diverse opere adatte per lo smaltimento provvisorio delle acque a valle dello scavo.
In ogni caso dette materie riutilizzabili non dovranno arrecare intralcio né alla viabilità né allo scolo delle acque.
Durante l'esecuzione degli scavi l'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese e con qualsiasi mezzo, allo smaltimento delle acque da monte; deve aggottare tutte le acque che vi affluiscono, al caso installando e tenendo in esercizio idonee stazioni di pompaggio.
Gli scavi dovranno, possibilmente, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento delle acque a deflusso naturale, in particolare quelli per ospitare le fognature bianche.
Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purché, dopo il completo prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte, eseguito a cura e spese dell'appaltatore, lo scavo possa essere mantenuto asciutto o con l'apertura di brevi canali di fuga e/o con funzionamento intermittente di pompe di prosciugamento.
Scavi in presenza di acqua sono quelli durante i quali l'acqua si mantiene costantemente di altezza non superiore a cm 10 sul fondo dello scavo, pur provvedendosi contemporaneamente al suo allontanamento nei modi come sopra descritto. A suo insindacabile giudizio la Direzione Lavori potrà sempre prescrivere che gli scavi siano mantenuti asciutti tanto durante la loro esecuzione, quanto durante la costruzione delle murature, dei getti e delle altre opere di fondazione. In questo caso l'appaltatore ha l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, le macchine, gli attrezzi e gli operai occorrenti per il completo esaurimento dell'acqua ivi compreso anche la fornitura, messa in opera e smontaggio di impianto well-point.
L'appaltatore è obbligato ad adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i provvedimenti atti a mantenerli tali per tutta la durata dell'impiego.
Dovendo scaricare nella fognatura stradale le acque di aggottamento, si dovranno adottare gli accorgimenti atti ad evitare interramenti o ostruzioni dei condotti.
In ogni caso, ad immissione ultimata, l'appaltatore dovrà tempestivamente provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati.
Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, l'appaltatore a richiesta della Direzione Lavori e senza alcun particolare compenso oltre quelli stabiliti dall'Elenco Prezzi, dovrà procedere all'esecuzione delle opere con turni giornalieri e con squadre rafforzate allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli impianti.
L'Appaltatore sarà inoltre tenuto responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.
Col procedere dei lavori l'appaltatore può recuperare i legnami costituenti le eventuali armature. Quelli però che a giudizio della Direzione Lavori non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi, né all'Appaltatore spetterà per questo alcun speciale compenso.
E' obbligo dell'appaltatore osservare le norme per il traffico stradale e quindi di disporre di tutti i ripari occorrenti e tu tte le segnalazioni diurne e notturne atte a garantire l'incolumità del traffico curandone la manutenzione.
Art. 102 – Posa in opera di condotte per fognature
Omissis
Art. 103 – Posa in opera di altre tubazioni interrate
Omissis
Art. 104 – Richiusura degli scavi
Omissis
Art. 105 – Camerette di ispezione
Omissis
Art. 106 – Pozzetti di raccolta d’acqua
Omissis
Art. 107 – Scarificazione e fresatura su strade esistenti
Per interventi su strade esistenti quando dovrà procedersi a risagomature o ricariche di pavimentazioni, sotto le direttive della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà adoperare appositi mezzi per scarificare la massicciata stradale esistente fino alla profondità ritenuta necessaria dalla stessa D.L., provvedendo quindi alla successiva vagliatura e raccolta cumuli del materiale riutilizzabile, su aree di deposito procurate a spese e cure dell’appaltatore.
Quando la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, l’Impresa dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto d ei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali.
La fresatura, sempre di pavimentazioni esistenti, consiste nella rimozione di parte della sovrastruttura stradale e cioè di quella costituita dai conglomerati bituminosi. Anche questa operazione dovrà essere eseguita con appositi mezzi, muniti di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. La pulizia del piano di scarifica dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti in gradi di dare un piano perfettamente pulito. Normalmente lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti. Le pareti dei tagli longitudinali dovranno essere perfettamente verticali. Solo quando il piano fresato e le pareti saranno perfettamente puliti si potrà procedere alla posa in opera di nuovi strati di riempimento in conglomerati bituminosi. Anche in questo caso l’Impresa dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali.
Art. 108 – Principali requisiti di un impianto di pubblica Illuminazione
Omissis
Art. 109 – Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Omissis
Art. 110 – Sistemazione a verde delle aiuole spartitraffico
Omissis
OPERE D’ARTE MINORI- MATERIALI
Art. 111 – Malte e conglomerati cementizi semplici
Omissis
Art. 112 – Muratura di mattoni
Omissis
Art. 113 – Materiali ferrosi e metalli vari
Omissis
Art. 114 – Conglomerato cementizio armato e precompresso
Omissis
NORME DI MISURAZIONE DELLE VARIE LAVORAZIONI
Art. 115 – Generalità
I lavori andranno liquidati in base a quanto definito negli elaborati progettuali anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà debito conto nella contabilizzazione.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nelle varie voci del progetto.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione Lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con sufficiente preavviso.
Art. 116 – Applicazioni varie
Scavi e rilevati
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori, verrà determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, salvo la facoltà della Direzione Lavori di interporne altre o aumentarne il numero per meglio adattarle alla configurazione dei terreni.
All’atto della consegna dei lavori, l’Impresa eseguirà in contraddittorio con la Direzione Lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative quote dello stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e di quelli da effettuarsi ad opera terminata , con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà computato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la realizzazione dell’opera.
La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo diversa indicazione impartita per iscritto dalla Direzione Lavori, verrà computata per il volume di scavo rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento.
La compattazione meccanica dei piani di posa verrà compensata a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. Con le voci di Xxxxxx Xxxxxx relative alla preparazione del piano di posa della fondazione stradale, si intendono compensati tutti gli oneri previsti per ottenere la densità ed il modulo di compressibilità prescritti.
Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura, la Direzione Lavori ordinasse la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una determinata profondità al di sotto del piano del cassonetto, lo scavo sarà pagato con il prezzo dello scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo d’elenco.
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell’Amministrazione appaltante. L’Impresa appaltatrice potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, nei limiti previsti per l’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui è stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l’approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.
Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terrà conto del maggior lavoro eseguito, ma l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in più, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.
Il prezzo relativo agli scavi di sbancamento comprende, tra gli oneri particolari: l’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti; lo smaltimento dell’acqua negli scavi di sbancamento.
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, l’Impresa dovrà provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spetterà all’Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e sbadacchiature.
Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed il loro volume sarà detratto da quello degli scavi in terra.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurate a partire dal piano dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che l’Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata nell’Elenco Prezzi, verrà applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.
Le materie di scavo che risultassero esuberanti dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per l’occupazione delle aree di deposito.
L’area delle sezioni in rilevato verrà computata rispetto al piano di campagna senza tenere conto né dello scavo di scoticamento, per una profondità media di cm 30; né dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.
Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione Lavori, il maggiore rilevato non verrà contabilizzato, e l’Impresa, se ordinato dalla Direzione Lavori, rimuoverà, a cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dalla Direzione Lavori.
Murature in genere e conglomerati cementizi
Omissis
Acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato
Omissis Casserature
Omissis Opere in ferro
Omissis
Xxxxxxxxx, cunette e fossi di guardia
Omissis
Sovrastruttura stradale: fondazione e strato di base
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di base, da impiegarsi nelle sovrastrutture stradali, saranno valutati per volume a metro cubo di materiale steso in opera ed a costipamento ultimato. Si intenderanno compresi e compensati nei relativi prezzi in particolare:
- I trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasiasi impiego.
Sovrastruttura stradale: conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta.
Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore Lavori, ai fini della contabilizzazione dell’opera, dovrà eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovrà procedere al prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di calcolo del singolo rilevamento.
Il numero e l’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati a insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera è superiore a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori non verranno riconosciuti in sede di contabilità dei lavori stessi.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera è minore di quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori ci si dovrà comportare nel seguente modo:
- si tollera un valore minimo assoluto pari al % (es. 95÷98) nei singoli rilevamenti, a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori, salvi i casi particolari indicati dalla stessa D.L.;
- per scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la buona riuscita dell’opera, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, daranno luogo a proporzionali detrazioni sull’importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile dei lavori o sul conto finale;
Si intenderanno compresi e compensati nei relativi prezzi in particolare:
- i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego.
Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici
Omissis
Segnaletica orizzontale Omissis