CONTRATTO DI POLIZZA AUTO
Fascicolo Informativo
CONTRATTO DI POLIZZA AUTO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione
e informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere con attenzione la nota informativa.
EDIZIONE 23 APRILE 2018
Sommario
Glossario
Nota Informativa
A – Informazioni sull’impresa di assicurazione 1
1. Informazioni generali 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 1
B – Informazioni sul contratto 1
3. Coperture assicurative offerte 1
3.1 Estensioni di copertura 2
4. Soggetti esclusi dalla garanzia 2
5. Dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 2
6. Premi 2
7. Attestazione dello stato del rischio 3
8. Diritto di recesso – Clausola ripensamento 3
9. Prescrizione e decadenza dei diritti
derivanti dal contratto 3
C – Informazioni sulle procedure liquidative
10. Regime fiscale 3
e sui reclami 3
11. Incidenti stradali con controparti estere 4
12. Facoltà del contraente di rimborsare
l’importo liquidato per un sinistro 4
13. Accesso agli atti dell’impresa 4
14. Reclami 4
14.1 Reclami relativi al comportamento degli agenti, dei loro dipendenti e
collaboratori 5
14.2 Reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alle sezioni B e D del RUI, dei loro dipendenti e
collaboratori 5
15. Sito Internet – Aggiornamenti 5
Condizioni
di assicurazione
Capitolo 1 - Norme generali 1
1.1 Conclusione del contratto 1
1.2 Pagamento del premio 1
1.3 Modalità di stipula della polizza 1
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto 1
1.5 Dichiarazioni del contraente 1
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese
dal contraente 1
1.5.2 Modifica dei dati 1
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze 1
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi 2
1.6 Irregolarità amministrative e contabili
e compensazione del premio 2
1.7 Spese di lavorazione 2
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato 2
1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo 2
1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente
del veicolo 3
1.8.3 Interruzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta 3
1.9 Furto del veicolo assicurato 3
1.10 Diritto di ripensamento 3
1.11 Risoluzione consensuale del contratto 3
1.12 Risoluzione per decesso del proprietario
del veicolo 3
1.13 Trasferimenti di proprietà non comunicati 4
1.14 Contratto stipulato per tramite di intermediari 4
1.15 Legislazione applicabile e foro competente 4
Capitolo 2 – Responsabilità civile auto 4
2.1 Cosa assicura 4
2.2 Soggetti esclusi 4
2.3 Cause di esclusione e rivalsa 4
2.4 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia x.x.xxxx 5
2.5 Estensione facoltativa della garanzia x.x.xxxx - Zero rivalsa in caso di guida
in stato di ebbrezza 5
2.6 Formule di guida 5
2.7 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus 6
2.7.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus 6
2.7.2 Facoltà di rimborso del sinistro 6
2.7.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo 6
2.8 Risarcimento in forma specifica 7
2.9 Attestazione sullo stato del rischio 7
2.10 Estensione territoriale 7
Capitolo 3 – Danni al veicolo 7
3.1 Cosa Assicura 7
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie 8
3.3 Incendio e furto 8
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto 8
3.3.2 Danni per furto di cose trasportate 8
3.4 Perdita delle chiavi 8
3.5 Eventi Naturali 8
3.5.1 Esclusioni specifiche della garanzia
Eventi Naturali 8
3.6 Cristalli 8
3. 6.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli 9
3.7 Kasko 9
3. 7.1 Esclusioni particolari della garanzia Kasko 9
SOMMARIO
3.8 Estensione territoriale 9
Pagina 1 di 2
Capitolo 4 – Infortuni del conducente 9
4.1 Cosa Assicura 9
4.1.1 Morte 9
4.1.2 Invalidità permanete 9
4.2 Esclusioni 10
4.3 Cumulo di indennità 10
4.4 Estensione territoriale 10
Capitolo 5 – Assistenza 10
5.1 Norme Generali 11
Capitolo 7 – Il sinistro 18
7.1 Norme generali 18
7.1.1 Obbligo di denuncia 18
7.1.2 Omessa o ritardata presentazione
della denuncia 18
7.1.3 Gestione delle vertenze 18
7.1.4 Termine di prescrizione 18
7.1.5 Accesso agli atti d’impresa 18
7.1.6 Liquidazione del danno 18
7.1.7 Controllo e repressione delle frodi. 18
5.1.1 Operatività della polizza
11 7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto 18
5.1.2 Esclusioni 11
5.2 Prodotto BASE - Assistenza autoveicoli 11
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo
sul luogo dell’immobilizzo) 11
5.2.2 Soccorso stradale 12
5.2.3 Recupero difficoltoso 12
5.2.4 Servizio di accompagnamento 12
5.3 Prodotto TOP - Assistenza autoveicoli 12
5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) 12
5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) 13
5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) 13
5.3.4 Invio pezzi di ricambio 13
5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del
veicolo 14
5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario 14
5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero 14
5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori
privi di tutela 14
5.3.9 Interprete a disposizione 15
5.3.10 Auto Sostitutiva 15
5.4 Estensione territoriale prodotto base
e prodotto top 15
Capitolo 6 – Tutela legale 15
6.1 Cosa assicura 15
6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 16
6.3 Casi assicurati 16
6.4 Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione 16
6.5 Esclusioni 16
6.6 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00
6.7 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale 17
6.8 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 17
6.9 Gestione del sinistro 17
6.10 Recupero di somme 17
6.11 Estensione territoriale 18
7.2.1 Procedura di risarcimento diretto 18
7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario 19
7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato 19
7.2.4 Lesioni di lieve entità 19
7.2.5 Incidenti con controparti estere 19
7.2.6 Fondo vittime della strada 19
7.3 Sinistro – Danni al veicolo 19
7.3.1 Degrado 19
7.3.2 Somma assicurata 20
7.3.3 Optional 20
7.3.4 Determinazione dell’ammontare
del danno 20
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate 20
7.3.6 Procedure di valutazione del danno
– Nomina dei periti 20
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni
al veicolo 20
7.4 Sinistro Infortuni del conducente 21
7.4.1 Criteri di indennizzabilità 21
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro 22
7.5 Sinistro Soccorso stradale 22
7.6 Sinistro tutela legale 22
Allegato 1 – La disciplina del bonus malus 23
− TABELLA A – Coefficienti di determinazione
del premio 23
− TABELLA A1 - Variazioni percentuali in assenza
di sinistro 23
− TABELLA B – Classe di conversione universale 23
− TABELLA C – Disciplina di assegnazione
della classe di ingresso 24
− TABELLA D – Corrispondenza tra classe CU
e classe interna Direct Assicurazioni 27
− TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Direct
Assicurazioni. 27
− TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus
- scala comune di corrispondenza 27
Allegato 2 –
Tabella di valorizzazione del grado di invalidità 28
Informativa
sul trattamento dei dati personali
SOMMARIO
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Glossario
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione.
− Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
− Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distru- zione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
− Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo as- sicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
− Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universa- le stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
− Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settem- bre 2005, n. 209.
− Compagnia: Axa Global Direct Seguros y Reaseguros
S.A.U. Rappresentanza generale per l’Italia, mar- chio commerciale Direct Assicurazioni.
− Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
− Degrado: percentuale di riduzione che viene appli- cata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuo- vo (di listino o suo equipollente) e il valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro.
− Direct Assicurazioni: marchio commerciale di Xxx Xxx- xxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx X.X.X. Rappresen- tanza generale per l’Italia
− Emissione della polizza: registrazione del contratto nel sistema informatico di Direct Assicurazioni.
− Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
− Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.
− Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili.
− Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in loca- zione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
− Massimali: somme fino a concorrenza delle quali Di- rect Assicurazioni presta l’assicurazione.
− M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Con- cessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
− Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
− P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
− Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
− Proprietario del veicolo: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
− R.C. Auto: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della respon- sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
− Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al ter- zo danneggiato in caso di sinistro.
− Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attua- zione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicu- razioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
− Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assi- curato di recuperare l’importo pagato ai terzi dan- neggiati nei casi in cui l’assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria presta- zione.
− Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
− Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
− Surrogazione: Il diritto della Compagnia di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
− Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assun- zione predisposte da Direct Assicurazioni.
− Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codi- ce delle assicurazioni.
− Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
− Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diver- sa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
GLOSSARIO
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Nota Informativa
Contratto di assicurazione di responsabilità civile e danni autovetture
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’Istituto di vigilanza.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Il contraente ha la possibilità di calcolare un preventivo collegandosi al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il preventivo, rilasciato gratuitamente, è formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula tariffaria bonus/malus.
A – Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con: XXX Xxxxxx Xx- xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx X.X.X. Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 - Xx. X - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Servizio Clienti:
indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; indirizzo PEC: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U., ha la propria sede legale in Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
L’impresa è soggetta al controllo dell’istituto di Vigilan- za Spagnolo, la Dirección General de Seguros y Fon- dos de Pensiones, ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni da tale istituto con il codice C0730 del 04/12/1996.
L’impresa svolge la propria attività assicurativa in Ita- lia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116.
B – Informazioni sul contratto
Il prodotto Direct Assicurazioni è concepito allo scopo di semplificare i processi negoziali, compresa la fase di stipu- la. Tali processi sono basati sull’utilizzo delle comunicazio- ni digitali tra l’utenza e la Compagnia.
Per questo motivo, il contratto a marchio Direct Assicurazioni potrà essere acquistato unicamente on line e, nel caso in cui non sia possibile, il potenziale contraente verrà reindirizzato sul sito di Quixa (xxx.xxxxx.xx) e potrà comunque assicu- rarsi con la Compagnia. Per i contratti a marchio Direct Assicurazioni ogni comunicazione tra l’utenza e la Compa- gnia– ad eccezione dell’apertura e della gestione del sinistro
– avverrà unicamente attraverso canali informatici.
Il contratto si intende di conseguenza pensato e rivolto a un’utenza che disponga di strumenti informatici necessari a interagire in via telematica con la Compagnia.
3. Coperture assicurative offerte
Il contratto prevede coperture per i seguenti rischi:
− Responsabilità Civile:
la garanzia copre danni a terzi causati dal veicolo assicurato.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 2.
Direct Assicurazioni è un marchio commerciale con- cesso in uso da AXA S.A. a AXA Global Direct Segu- ros y Reaseguros S.A.U..
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del capitale sociale di XXX Xxxxxx Xx- xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx X.X.X. sottoscritto e di cui all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2015) è di 122.875.092,20 euro interamente versato, men- tre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 297.090.056,38 euro (comprensivo del risultato di esercizio). L’indice di solvibilità di AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio ap- provato, è pari al (esercizio 2015) 458,02%.
Avvertenza
Le dichiarazioni rese all’atto della stipula del contrat- to hanno massima importanza: a fronte di dichiara-
zioni inesatte o reticenti Direct Assicurazioni si riserva l’e- sercizio di rivalsa nei termini di cui ad art. 144 del Codice delle assicurazioni.
La rivalsa è l’esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:
• 1.5.3 Dichiarazioni inesatte o reticenze
• 2.3 Cause di esclusione e rivalsa;
• 2.6 Formule di guida.
− Danni al veicolo: la garanzia copre i danni diretti al veicolo (danneggiamento del veicolo a seguito di incendio/furto, eventi naturali, , cristalli, kasko, ecc.).
NOTA INFORMATIVA
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Avvertenza
Le garanzie relative ai danni diretti al veicolo, qua- lora concesse, sono prestate con determinate limita-
zioni ed esclusioni.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 3.
− Infortuni del conducente del veicolo assicurato a se- guito di incidente stradale.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 4.
− Soccorso Stradale in caso di guasto o sinistro.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 5.
− Tutela legale.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 6.
Le suddette garanzie prevedono limitazioni ed esclu- sioni di copertura che possono dar luogo a rivalse, a riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:
• 2. 3 Cause di esclusione e rivalsa, per la garanzia responsabilità civile auto;
• 2.7 Formule di guida;
• 3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo
• 3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e Furto
• 3.5.1 Esclusioni specifiche della garanzia Eventi Na- turali
• 3.6.1 Esclusioni specifiche della garanzia Cristalli
• 3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia Kasko
• 4.2 Esclusioni della garanzia Infortuni del conducente
• 5.1.3 Esclusioni della garanzia Assistenza
• 6.3 Esclusioni della garanzia Tutela legale
Avvertenza
Le garanzie sono operanti solo se richiamate in poliz- za e sono prestate con applicazione, per ciascun sini-
stro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indicati in polizza.
Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia viene prestata.
Esempio:
ammontare del danno € 1000, massimale € 500, il rimborso sarà pari ad € 500 ovvero l’importo del massimale
Lo scoperto è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, per ciascun sinistro. L’importo dello scoperto è espresso in base percentua- le sul danno liquidato e viene dedotto dall’indennizzo.
Esempio:
ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l’ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.
La franchigia è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, per ciascun sini- stro. L’importo della franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.
Esempio:
ammontare del danno € 1.000,franchigia € 250
il rimborso sarà pari € 750, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia.
3.1 Estensioni di copertura
Per le informazioni di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:
• 2.4 Estensioni sempre operanti;
• 2.11 Estensione territoriale garanzia Responsabili- tà Civile Auto;
• 3.3.2 Danni per furto di cose trasportate:
• 3.8 Estensione territoriale per le garanzie danni al veicolo
• 4.4 Estensione territoriale Infortuni del conducente
• 5.4 Estensione Territoriale Assistenza
• 6.11 Estensione Territoriale Tutela Legale
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 2.2.
5. Dichiarazioni del contraente
o dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, del Codice Civile, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipula del
contratto, possono comportare in caso di sinistro:
• per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto del- la Compagnia di esercitare azione di rivalsa ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni,
• per le altre garanzie, la mancata operatività delle pre- stazioni stabilite.
6. Premi
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa, per periodi di assicurazione di un anno.
Nel caso in cui la vendita sia avvenuta attraverso in- termediari, l’importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario. Le modalità di pagamento previste sono:
• Carta di credito: la transazione, effettuata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., è eseguita in condi- zioni di sicurezza attraverso il servizio 3D Secure. Nel caso in cui il titolare della carta di credito utilizzata per il pagamento della polizza conte- sti l’addebito presso il proprio istituto di credito e ottenga il riaccredito dell’importo pagato, la Compagnia provvederà ad annullare il contratto dall’origine con contestuale interruzione della co- pertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine. Tale operazione verrà notificata al Contraente secondo le modalità di comunicazio- ne da lui prescelte.
• MyBank.
• Finanziamento in 10 rate mensile erogato da Fin- domestic, nel caso in cui sia previsto dalla Compa- gnia e salvo autorizzazione società finanziaria.
NOTA INFORMATIVA
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Per le informazioni di dettaglio circa le condizioni e le modalità di sottoscrizione del contratto di finanzia- mento si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Avvertenza
In caso di cessazione del rischio assicurato, il contra- ente ha il diritto di ottenere la restituzione della parte
di premio r.c. auto pagata e non goduta al netto dell’im- posta e del contributo del servizio socio sanitario (vedi art.
1.8 del Capitolo 1 delle Condizioni di assicurazione).
In caso di sostituzione di polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione. Nel caso in cui la modifica generi una variazione di premio inferiore a € 3, nessun importo verrà richiesto/rimborsato.
7. Attestato di rischio
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio) certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Direct Assicurazioni in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del ri- schio può essere estesa a cinque anni nei casi previsti dalla normativa e descritte nell’art. 2.9 Attestazione dello stato di rischio.
Per le informazioni di dettaglio circa i meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art.
2.7.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo.
Avvertenza
to tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna
La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, consente il confron-
compagnia.
8. Diritto di recesso – Clausola ripensamento
Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro
14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Direct Assicurazioni – Via Xxxxxx Xxxxxxx 4 - Ed. A – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa al modulo il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazio- ne e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde.
Alla ricezione di tale documento Direct Assicurazioni
provvederà al rimborso del premio pagato e non go- duto al netto dell’imposta e del contributo sanitario na- zionale.
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.
L’esercizio del diritto di recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si pre- scrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 otto- bre 2008, n. 166).
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel ter- mine di due anni dal giorno dell’incidente (art. 2947 del Codice Civile).
Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come re- ato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine pre- visto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
10. Regime fiscale
Alle garanzie presenti in contratto si applicano al pre- mio imponibile le seguenti imposte:
Responsabilità Civile, Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza | Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5% Imposta variabile sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%) |
Furto e Incendio; Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate; Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli: Kasko; Eventi Naturali | 13.5% |
Tutela legale | 12.5% |
Assistenza stradale | 10% |
Infortuni del conducente | 2.5% |
C – Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
La garanzia x.x.xxxx è offerta con la clausola di ri- sarcimento in forma specifica, si rinvia al sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione dell’elenco delle carrozzerie convenzionate.
Avvertenza
zione di premio da un minimo del 2% a un massimo
l’applicazione al contratto della clausola di ri- sarcimento in forma specifica determina una ridu-
del 5%.
In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicare l’e-
vento al Servizio Sinistri di Direct Assicurazioni via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’in- dirizzo di posta elettronica infosinistri@axaglobal- xxxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della docu- mentazione richiesta a seconda della tipologia di sini- stro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 delle Condizioni di assicurazione. In caso di sinistro per la responsabilità civile auto, il
NOTA INFORMATIVA
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contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Direct Assicurazioni in luogo dell’assicuratore del responsabile del sinistro, qualo- ra ricorrano i presupposti previsti dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell’art. 7.2.1 Procedura di risarcimento diretto delle Condizioni di assicurazione.
In tutti gli altri casi si applica la procedura di risarci- mento (art. 148 del Codice delle assicurazioni) ordi- naria e il risarcimento dei danni deve essere richie- sto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 7.2.2 Procedura di risar- cimento ordinario delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Direct Assicurazioni è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro
i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa. I termini sono: 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presen- za di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’art. 148 del Codice delle assicurazioni.).
È possibile consultare i riferimenti dell’ufficio sinistri sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Avvertenza
ce S.A. per le informazioni di dettaglio circa la gestione dei sinistri, si rimanda ai capitoli 5 e 6 delle Condizioni
Per la garanzia Tutela Legale e Assistenza Direct Assicurazioni fa affidamento a Inter Partner Assistan-
di assicurazione.
11. Incidenti stradali con controparti estere
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art.
7.2.5 Incidenti con controparti estere.
12. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indica- zione del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento ordinario, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Direct As- sicurazioni che provvederà a comunicare l’importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal contraente, in ma- niera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono:00.00.00.00.00; Fax:00.00.00.00.00/47; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Direct Assicurazioni che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, potrà effettuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l’importo eventualmente da rimborsare e gli estremi
per effettuare il pagamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.
In ogni caso, Direct Assicurazioni si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato.
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il si- nistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annotazione del sinistro.
13. Accesso agli atti dell’impresa
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Direct Assicurazioni, median- te raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Direct Assicurazioni, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Direct Assicurazioni invia copia della docu- mentazione richiesta entro 60 giorni.
14. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati a AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Rappre- sentanza Generale per l ’Italia - Ufficio Reclami, con le seguenti modalità:
1) Tramite e-mail all’indirizzo email reclami@directassi- xxxxxxxxx.xx
2) Tramite posta all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A – 00000 Xxxxxx
La compagnia fornisce una risposta all’utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 gior- ni, può rivolgersi all’Ivass, Servizio Tutela degli Utenti. Il reclamo deve essere inviato all’Autorità, in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, o trasmesso ai fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000, oppure via PEC
all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx utilizzando il modello di- sponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro.
Quale condizione di procedibilità dell‘eventuale suc- cessiva azione giudiziale il reclamante, in alcuni casi, è tenuto ad avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzio- ne delle controversie, quali:
• Mediazione: per le controversie inerenti il contratto, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
• Negoziazione Assistita: Per le controversie in ma- teria di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a € 50.000, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 del 12 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162.
• Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000.
Per maggiori informazioni vedi il sito internet www.di- xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione gestione sinistri.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo “xxxx://xx.xxxxxx. eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index en.htm”.
NOTA INFORMATIVA
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14.1 Reclami relativi al comportamento degli agenti, dei loro dipendenti e collaboratori
Direct Assicurazioni gestisce i reclami con riferimento al comportamento degli agenti di cui si avvale inclu- si quelli riferiti al comportamento dei loro dipendenti e collaboratori. La gestione avviene entro il termine massimo di 45 giorni che può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le opportune integrazioni istruttorie.
14.2 Reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alle sezioni B e D del RUI, dei loro dipendenti e collaboratori
I reclami relativi al comportamento di Xxxxxx e Ban- che (ossia gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del R.U.I) e dei loro collaboratori e dipendenti, sono gestiti direttamente dall’intermediario stesso entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora il reclamo dovesse pervenire a Direct Assicu- razioni, questa lo trasmetterà tempestivamente all’in- termediario per la gestione informandone contestual- mente il reclamante.
I reclami riferiti sia alla Compagnia che all’interme- diario o suoi collaboratori\dipendenti, ovvero quelli aventi per oggetto sia il contratto o servizio assicura- tivo sia il comportamento dell’intermediario, saranno gestiti in modo congiunto da Direct Assicurazioni e dall’intermediario secondo le proprie spettanze. Il re- clamante viene riscontrato separatamente e secondo competenza sia da Quixa che dall’intermediario entro il termine di 45 giorni.
15. Sito Internet – Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Direct Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U.
Rappresentante Generale
Xxxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Condizioni di Assicurazione
Capitolo 1 – Norme Generali
1.1 Conclusione del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento della co- municazione al contraente dell’avvenuta emissione della polizza a mezzo e-mail.
Contestualmente all’emissione del contratto Direct Assi- curazioni procede alla consegna, secondo la modalità scelta dal contraente, del Certificato di assicurazione. Il prodotto Direct Assicurazioni è concepito allo scopo di semplificare i processi negoziali, compresa la fase di stipula. Tali processi sono basati sull’utilizzo delle comunicazioni digitali tra l’utenza e la Compagnia. Per questo motivo, il contratto a marchio Direct Assicu- razioni potrà essere acquistato unicamente on line e, nel caso in cui non sia possibile, il potenziale contraen- te verrà reindirizzato sul sito di Quixa (xxx.xxxxx.xx) e potrà comunque assicurarsi con la Compagnia.
Per i contratti a marchio Direct Assicurazioni ogni
comunicazione tra l’utenza e la Compagnia– ad ec- cezione dell’apertura e della gestione del sinistro – av- verrà unicamente attraverso canali informatici.
Il contratto si intende di conseguenza pensato e rivolto a un’utenza che disponga di strumenti informatici ne- cessari a interagire in via telematica con la Compagnia.
1.2 Pagamento del premio
Il premio è annuale, qualora concesso della Com- pagnia può essere frazionato in dieci rate mediante finanziamento erogato da Findomestic, salvo autoriz- zazione della società finanziaria.
1.3 Modalità di stipula della polizza
Al salvataggio del preventivo da parte del Contraen- te, Direct Assicurazioni effettua in via telematica gli opportuni controlli circa le dichiarazioni rese, avva- lendosi dell’ausilio delle banche dati istituzionali, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 132 del Co- dice delle assicurazioni private.
L’esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell’acquisto immediato della polizza da parte del Contraente attraverso le modalità di pagamento pre- viste dall’art 6 della Nota Informativa.
Nel caso i controlli telematici abbiano esito negati- vo, il Contraente procede a inviare a Direct Assicu- razioni, tramite fax o e-mail, i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale, Direct Assicurazioni invierà al Contraente la conferma della correttezza del preventi- vo, oppure una nuova proposta modificata.
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto
del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra Compagnia assicurativa.
1.5 Dichiarazioni del contraente
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente Il contraente è tenuto a verificare accuratamente tutti i dati riportati nella polizza e a comunicare tempestiva- mente alla Compagnia ogni dato inesatto.
Inoltre, il contraente ha sempre l’obbligo di comuni- care alla compagnia ogni variazione dei dati interve- nuta nel tempo, in particolare qualora comporti una variazione del rischio assicurato e quindi anche del premio (a mero titolo esemplificativo: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).
1.5.2 Modifica dei dati
Direct Assicurazioni, in caso di variazione dei dati ri- portati nella polizza, una volta esperite le verifiche ne- cessarie, procederà a effettuare le opportune modifiche e, qualora questo comporti una variazione del rischio assicurato, a comunicare al contraente l’eventuale pre- mio ricalcolato a seguito delle rettifiche recepite.
Nel caso in cui la variazione comporti un aggrava- mento del rischio Direct Assicurazioni, ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recede- re dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento.
Tuttavia, al fine di consentire al contraente di evitare gli effetti del recesso e mantenere in vita il contratto, la Compagnia, in deroga alla previsione di legge, potrà proporre al contraente di pagare l’eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.
Il pagamento dell’integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.
In caso di mancato pagamento del conguaglio, Direct Assicurazioni, ferma la facoltà di recedere dal con- tratto, si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro r.c. auto, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termi- ni per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dalla Compagnia, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.
Il recesso comporta l’interruzione della copertura as- sicurativa nella banca dati prevista dal Decreto inter-
ministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza.
Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazio- ne cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.
La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00
Nel caso in cui la variazione dei dati determini una diminuzione del rischio al contratto verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 1897 del codice civile.
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che comportino un
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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aggravamento del rischio possono determinare la cessa- zione del contratto di assicurazione e quindi l’inefficacia dello stesso (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In caso di sinistro, le conseguenze sono le seguenti:
− per la garanzia x.x.xxxx, l’esercizio del diritto di rivalsa da parte di Direct Assicurazioni, in tutto in parte, per le somme che la Compagnia abbia do- vuto corrispondere al terzo danneggiato;
− per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Le menzionate dichiarazioni sono tutte quelle raccol- te in fase di quotazione comprese quelle che danno accesso a sconti e promozioni (a mero titolo esempli- ficativo si citano: i dati riguardanti il proprietario del veicolo o la precedente storia assicurativa).
Le conseguenze sopra descritte si estendono anche ai casi di omessa comunicazione di variazione dei dati tariffari intervenuta successivamente alla stipula della polizza (a mero titolo esemplificativo si citano: la variazione della residenza o dell’identità del pro- prietario del veicolo).
Nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraf- fatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Direct Assicurazioni potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi. In qualunque caso Direct Assicurazioni ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi
Direct Assicurazioni ha predisposto una serie di strumen- ti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a di- chiarazioni mendaci e alla falsifi cazione documentale. La Compagnia utilizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo dei tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
1.6 Irregolarità amministrative e contabili e compensazione del premio
Nel caso di richieste di modifi che del contratto avan- zate dal contraente, Direct Assicurazioni, qualora rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:
− ricalcolare la quota di premio eventualmente dovu- ta al contraente, a seguito dell’operazione xxxxxx- xxx, al netto dell’eventuale credito vantato dalla compagnia nei confronti del contraente stesso (artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
− attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
1.7 Spese di lavorazione
Nel caso di richieste di modifiche del contratto avan- zate dal contraente che comportino una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato
In caso di documentata vendita o demolizione del veicolo assicurato, o in caso di distruzione, definitiva esportazio- ne all’estero o ritiro dalla circolazione del veicolo, il pro- prietario del veicolo deve tempestivamente informare Di- rect Assicurazioni e può scegliere tra le seguenti opzioni:
1. Sostituzione del contratto con trasferimento della co- pertura assicurativa su altro veicolo;
2. Cessione del contratto all’acquirente del veicolo;
3. Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta.
Per la disciplina specifica di ciascuna delle tre suddet- te opzioni si rimanda ai successivi artt. 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3.
Il contraente, a seguito del trasferimento di proprietà del veicolo, si impegna a distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fat- to previamente richiesta, la carta verde.
Nel caso in cui il Contraente non rispetti tale impe- gno, in caso di incidente, sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Direct Assicurazioni ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Il trasferimento di proprietà, in caso di sostituzione di veicolo o di risoluzione di contratto, comporta l’ag- giornamento o l’interruzione della copertura assicura- tiva nella banca dati prevista dal Decreto Interministe- riale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo
Il contratto può essere trasferito su altro veicolo, man- tenendo la classe di merito maturata, solo se il nuovo veicolo è intestato al medesimo proprietario o al co- niuge in comunione dei beni.
Nel caso di società, il trasferimento può essere effet- tuato solo a parità di soggetto giuridico o, solo nel caso di società di persone, anche da società di perso- ne a socio della società stessa e viceversa.
L’operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio.
L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito.
Direct Assicurazioni si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
La classe di merito non potrà invece essere mantenuta:
− nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con vei- colo appartenente ad altra tipologia (es. sostituzione di auto con auto, motociclo con motociclo ecc.);
− se il proprietario del veicolo sostituente è un sogget- to diverso dal proprietario del veicolo da sostituire;
− nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.
In caso di comproprietà, la classe di merito può essere mantenuta solo se il mutamento della titolarità del veicolo comporti il passaggio da una pluralità di inte- statari ad uno soltanto di essi e non viceversa.
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1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente del veicolo La richiesta di cessione di contratto deve avvenire con- testualmente al passaggio di proprietà e comporta la sostituzione di polizza a favore del nuovo proprietario. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di merito CU 14.
1.8.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta
In caso di richiesta di interruzione della polizza da parte del contraente a seguito di trasferimento di pro- prietà, Direct Assicurazioni procederà alla risoluzione del contratto a far data dall’effettiva cessazione del rischio e alla restituzione al contraente del premio pa- gato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.9 Furto del veicolo assicurato
In caso di furto del veicolo il contraente o assicurato deve darne immediata comunicazione a Direct Assi- curazioni, inviando contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Xxxxx non sia presente in polizza.
Direct Assicurazioni procederà alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della de- nuncia del furto e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pa- gata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il contraente può stipulare una nuova polizza per un altro veicolo beneficiando della classe di merito ma- turata, a patto che il proprietario rimanga invariato.
1.10 Diritto di ripensamento
Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Direct Assicurazioni – Via Xxxxxx Xxxxxxx 4 - Ed. A – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa al modulo il contraente dovrà sottoscri- vere una dichiarazioni in cui si impegna a distrugge- re e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde.
Alla ricezione di tale documento Direct Assicurazioni provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale. Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale. L’esercizio del diritto di recesso comporta l’interruzio- ne della copertura assicurativa nella banca dati pre- vista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
1.11 Risoluzione consensuale del contratto
In caso di accordo tra Direct Assicurazioni e il contra- ente, il contratto può essere risolto prima della scaden- za annuale.
Il contraente è tenuto a inviare a Direct Assicurazioni ap- posita richiesta tramite raccomandata. Tale richiesta do- vrà comprendere l’impegno del contraente a distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione e, qualora
ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. Nel- la sezione modulistica del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile il modello che il contraente potrà utilizzare. La data di invio di quest’ultima costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utiliz- zata per il calcolo del rimborso dell’eventuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
La risoluzione consensuale del contratto comporta l’in- terruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
1.12 Risoluzione per decesso del proprietario del veicolo
Nel caso di decesso del proprietario del veicolo assicu- rato, il contratto dovrà essere risolto.
I legittimi eredi dovranno presentare apposita richiesta allegando:
− documentazione idonea a comprovare il decesso;
− documentazione comprovante l’effettiva qualità di erede;
− l’impegno a distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previa- mente richiesta, la carta verde.
La risoluzione del contratto avrà effetto dalle ore 24.00 dalla data di ricezione di tutta la documentazione sopra elencata; Direct Assicurazioni provvederà a rimborsare agli effettivi eredi la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale.
I legittimi eredi sono tenuti a distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione e, qualora ne fosse stata
Nel caso di utilizzo improprio di tali documenti, in caso di incidente, il soggetto responsabile sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Direct Assicurazioni ai terzi come conseguenza
fatta previamente richiesta, la carta verde.
dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Nel caso in cui i legittimi eredi non avvisino la Compagnia entro la scadenza del contratto, Direct Assicurazioni non potrà effettuare nessuna modifica alla polizza e all’attestazione dello stato del rischio
regolarmente rilasciato.
La classe di merito maturata potrà essere mantenuta in un eventuale nuovo contratto solo nel caso in cui il legittimo erede sia il coniuge in comunione dei beni.
Nel caso di decesso del Contraente, se diverso dal proprietario, quest’ultimo è tenuto a darne comunica- zione alla Compagnia che provvederà all’aggiorna- mento della contraenza a suo nome.
Il proprietario del veicolo dovrà presentare apposita richiesta allegando:
− documentazione idonea a comprovare il decesso del contraente;
− l’impegno a distruggere e non utilizzare il certifica- to di assicurazione e, qualora ne fosse stata fatta previamente richiesta, la carta verde.
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1.13 Trasferimenti di proprietà non comunicati
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo nel corso dell’annualità assicurativa e deve scegliere, in modo irrevocabile, una tra le opzioni previste dall’art 171 del Codice delle assicurazioni private (sostituzio- ne del veicolo assicurato, annullamento o cessione del contratto), pena l’invalidità del contratto, così come previsto dall’art 1896 del Codice Civile.
Direct Assicurazioni, avvalendosi dell’utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente speci- fici controlli circa il verificarsi di questa circostanza.
Nel caso in cui la Compagnia rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, richiede all’assicurato di scegliere tempestivamente una delle possibilità previste dalla citata norma.
Qualora il Contraente non dia riscontro entro il termi- ne di 10 giorni, Direct Assicurazioni provvede all’an- nullamento del contratto rimborsando la parte di pre- mio non goduta al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo conte- stualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferi- mento di proprietà non comunicato Direct Assicurazio- ni si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto abbia dovuto pagare ai terzi in virtù dell’inopponibi- lità delle eccezioni derivanti dal contratto.
1.14 Contratto stipulato per tramite di intermediari
Nel caso in cui il contraente decida di avvalersi, per la conclusione del contratto di un proprio broker/me- diatore, quest’ultimo deve dare immediata informazio- ne alla Compagnia.
Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla docu- mentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest’ultimo, in modo che la Compagnia possa accertare i poteri di rappresen- tanza dell’intermediario (art. 1393 del Codice Civile). Direct Assicurazioni consentirà l’acquisto del preven- tivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI).
Nel caso invece venga omessa la suddetta informa- zione e Direct Assicurazioni rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l’attività di intermediazione, l’acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.
1.15 Legislazione applicabile e foro competente
Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di legge. Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
Per tutte le informazioni relative al contratto verrà uti- lizzata esclusivamente la lingua italiana.
Capitolo 2 – Responsabilità civile auto
2.1 Cosa assicura
La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo.
2.2 Soggetti esclusi
In conformità a quanto previsto dall’art. 129 del Codice delle assicurazioni, sono esclusi i danni di qualsiasi natu- ra subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.
In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, gli affiliati, non- ché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente dei soggetti di cui al prece- dente punto 1;
3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
2.3 Cause di esclusione e rivalsa
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili; re, allenamenti, gare.
partecipazione a competizioni sportive a prove libe-
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in
Direct Assicurazioni eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assi- curazioni:
a1) in caso di dolo del conducente;
b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un condu-
cente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti al quale sia stata applicata la sanzione prevista dall’ art. 187 del Codice della Strada oppure per abuso di psicofarmaci;
ma delle disposizioni in vigore;
c1) se il conducente non è abilitato alla guida a nor-
primo causati nell’annualità assicurativa;
Codice della Strada per tutti i sinistri successivi al
applicata la sanzione prevista dall’art. 186 del
ducente in stato di ebbrezza al quale sia stata
d1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un con-
normativa vigente.
fuga omettendo di prestare soccorso come da
e1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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adoperato in modalità viva voce o sia dotato di
telefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia
sinistro, stia utilizzando un apparecchio radio-
f1) nel caso in cui il conducente, al momento del
l’utilizzo delle mani
auricolare e che tali funzionalità non necessitino
applicata la sanzione prevista dall’ art. 186 del
ducente in stato di ebbrezza al quale sia stata
b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un con-
180 giorni ma meno di un anno;
a2) se il conducente ha la patente scaduta da oltre
Direct Assicurazioni eserciterà, inoltre, il proprio di- ritto di rivalsa fino a un massimo di € 15.000 nei seguenti casi:
trasporto non è effettuato in conformità alle dispo-
c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il
stro causato per annualità assicurativa;
Codice della Strada, limitatamente al primo sini-
con lui conviventi soggette alla sua tutela rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000;
e) le spese medico veterinarie sostenute dall’assicurato per la cura di lesioni riportate in caso di incidente dal proprio animale domestico trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che:
- il trasporto dell’animale sia effettuato secondo quanto disposto dall’art. 169 del Codice della strada;
- le lesioni riscontrate siano compatibili con la dina- mica dell’incidente;
- l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla mecca- nica del veicolo assicurato;
un solo incidente durante l’annualità assicurativa.
L’estensione opera fino a un massimale di € 500 per
- l’animale sia identificato e registrato qualora previ- sto dalla legge n. 281 del 1991.
sizioni vigenti previste dal Codice della strada o
più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo
zioni del Codice della Strada ove siano trascorsi
ne per mancata revisione ai sensi delle disposi-
d2) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazio-
alle indicazioni del libretto di circolazione;
getto a provvedimento di fermo amministrativo
f2) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo sog-
mula “guida esperta”;
e2) nel caso in cui il conducente del veicolo abbia
medesima;
stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione meno di 22 anni e in polizza sia presente la for-
ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice della
guida per conseguire la patente nel caso in cui la
h2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla
te nell’art. 1.5 – Dichiarazioni del contraente;
g2) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descrit-
strada;
zioni vigenti.
circolazione avvenga senza osservare le disposi-
2.4 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia x.x.xxxx
La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:
a) la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
b) la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
c) la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali ope- razioni siano effettuate in osservanza delle vigenti di- sposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assi- curato;
d) la responsabilità civile per fatto di figli minori: Xxxxx, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato all’ in- saputa del proprietario da fi gli minori o da persone
f) i danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
2.5 Estensione facoltativa della garanzia x.x.xxxx - Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
Direct Assicurazioni, nel caso in cui il veicolo assicu- rato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l
Il contraente dovrà, di conseguenza, inviare docu- mentazione idonea a dimostrare il mancato raggiun- gimento del tasso alcolemico sopra indicato.
La presente estensione opera solo se espressamente richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto b2) art. 2.3 Cause di esclusione e rivalsa.
2.6 Formule di guida
La garanzia è prestata con la formula “Guida Libera”. Con tale formula, il veicolo assicurato può essere gui- dato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.
Direct Assicurazioni si riserva la possibilità di offrire al Contraente la formula “Guida Esperta”.
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presen- | |
ti i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”, la | |
Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino | |
ad un massimo di € 15.000, fermo restando il risarci- | |
mento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del | |
massimale indicato in polizza. |
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà eser- citato:
− se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
− nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponi- bilità del veicolo in seguito di comportamento col- poso, di furto o di rapina
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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2.7 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus Ma- lus con/senza franchigia, che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1 e l’applicazione di una fran- chigia, il cui importo è indicato in polizza, a carico dell’assicurato, per ogni sinistro.
A ogni classe dalla 18 alla 1 corrisponde un livello di premio decrescente indicato nella tabella A dell’Alle- gato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Fascicolo Informativo.
La franchigia, qualora prevista e richiamata, in polizza è dovuta dal Contraente in caso di incidente con colpa per cui la Compagnia è tenuta a pagare il danneg- giato.
Nel caso in cui l’incidente rientri nella disciplina del risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), Direct Assicura- zioni, successivamente al ricevimento dell’addebito del sinistro, comunica al Gestore della Stanza di compen- sazione (CONSAP) l’importo della franchigia fissata in contratto. Il Gestore della Stanza di compensazione in- forma quindi la Compagnia se l’ammontare del sinistro si collochi al di sopra ovvero al di sotto della soglia di importo della franchigia. Limitatamente a quest’ultima ipotesi, Direct Assicurazioni viene messa a conoscen- za dell’esatto importo del risarcimento corrisposto per suo conto dalla Compagnia Debitrice e assicuratrice del danneggiato; ciò ai fini del recupero dell’importo puntuale della franchigia stessa presso il Contraente. In quest’ultimo caso, il Contraente, per evitare le pe- nalizzazioni derivanti dall’applicazione del bonus malus, potrà esercitare la facoltà di rimborso del sini- stro secondo le modalità descritte al paragrafo 2.7.2 Facoltà di rimborso sinistro. All’esercizio di tale diritto Direct Assicurazioni non richiederà il rimborso della franchigia pattuita e non provvederà all’applicazione del malus con assegnazione di una classe di merito e maggiore e possibile aumento del costo richiesto a titolo di premio per assicurarsi.
Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:
• Primo periodo (prima annualità assicurativa con Direct Assicurazioni):
ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Direct Assicurazioni e termina due mesi prima della sca- denza dell’annualità assicurativa.
• Periodi successivi (annualità con Direct Assicurazio- ni successive alla prima):
ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scaden- za del primo periodo e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.7.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di perti- nenza in base alla tabelle di regole evolutive riportate nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che Direct Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del condu- cente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvol- ti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attesta- to di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumu- lata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sini- strosità.
Le variazioni in diminuzione di premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigo- re, sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1, in ottemperanza all’ art. 34-bis della Legge n.27/2012.
2.7.2 Facoltà di rimborso del sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indica- zione del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento ordinario, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Direct As- sicurazioni che provvederà a comunicare l’importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraver- so la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal contra- ente, in maniera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefo- no:00.00000000; Fax:00.00000000/547; sito inter- net: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Direct Assicurazioni che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, potrà effettuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l’importo eventualmente da rimborsare e gli estremi per effettuare il pagamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.
In ogni caso, Direct Assicurazioni si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato.
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il si- nistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annotazione del sinistro.
2.7.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un con- tratto in corso per assicurare un veicolo appena ac- quistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente e indicato nella certifica- zione dello stato di famiglia.
Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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2.8 Risarcimento in forma specifica
In caso di sinistro:
• gestito secondo la procedura di risarcimento diretto nei casi previsti dall’art. 149 del Codice delle Assi- curazioni;
• totalmente risarcibile (ovvero quando l’assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno);
• con danni al veicolo o con danni al veicolo e perso- ne ma limitatamente ai danni al veicolo;
l’assicurato, nel caso in cui decida di far riparare il veicolo, si impegna a far eseguire la riparazione presso una delle carrozzerie convenzionate con Direct Assicurazioni, usufruendo del servizio di riparazione “diretta”, senza alcun costo aggiuntivo.
Per riparazione “diretta” del veicolo si intende l’impe- gno della compagnia a corrispondere i costi di ripa- razione direttamente alla carrozzeria convenzionata, senza alcun esborso di denaro da parte dell’assicura- to. L’elenco delle carrozzerie convenzionate e’ consul- tabile sulla pagina web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , e potrà essere aggiornato in corso di polizza.
Nella sola ipotesi in cui in corso di riparazione, o a riparazione avvenuta, emerga il concorso di colpa o il torto dell’assicurato, quest’ultimo sarà tenuto a cor- rispondere alla carrozzeria convenzionata, o a rim- borsare a Direct Assicurazioni, i costi a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli. La violazione dell’impegno di cui alla presente clausola comporta l’applicazione a carico dell’assicurato di una penale contrattuale da calcolarsi in misura pari al 30% dell’importo che risulterà dovuto a titolo di risarcimen- to del danno al veicolo. Tale penale, che sarà dunque applicata ogni qualvolta l’assicurato intenda riparare il veicolo presso una carrozzeria diversa da quelle conven- zionate, potrà essere opposta in compensazione nell’am- bito della procedura di risarcimento diretto del danno.
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vici- na si trovi a più di 20 KM di distanza dall’indirizzo di residenza dell’assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare) viene meno l’obbligo per l’assicurato di ri- volgersi a una carrozzeria convenzionata; in tal caso la penale non sarà applicata.
L’assicurato rimane comunque libero di non far ripa- rare il veicolo e chiedere il risarcimento in denaro per equivalente, senza alcuna applicazione di penale.
In ogni caso, se il danno accertato equivale o supe-
Capitolo 3 – Danni al veicolo
ra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, il risarcimento verrà liquidato in denaro per equivalente al netto del valore del relitto.
Nell’ipotesi in cui la carrozzeria convenzionata met- ta a disposizione il servizio “auto di cortesia” nessun risarcimento potrà essere richiesto per spese di noleg- gio/locazione di un auto sostitutiva, anche se giustifi- cate da comprovate esigenze obiettive.
2.9 Attestazione sullo stato del rischio
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio) certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Direct As- sicurazioni in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015 almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.
Contestualmente, l’attestato di rischio sarà messo a dispo- sizione on line nell’area riservata ai contraenti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
A tale area personale è possibile accedere tramite le cre- denziali inviate al salvataggio della proposta o comun- que acquisibili on line.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in caso di:
• cessazione del rischio assicurato (trasferimento di pro- prietà);
• sospensione o mancato rinnovo del contratto;
• mancato utilizzo del veicolo.
2.10 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Lie- chtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
Qualora il contraente ne faccia esplicita richiesta alla Compagnia, potrà ricevere via posta la carta verde: in quest’ultima ipotesi, l’assicurazione vale inoltre per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
L’elenco degli Stati dove Direct garantisce la coper- tura assicurativa è consultabile al sito www.directas- xxxxxxxxxxx.xx.
Le garanzie del presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.
La riparazione del veicolo per danni che comportino l’intervento di una delle garanzie riportate nella presente sezione, se non esplicitamente richiesto da Direct Assicurazioni, non si intende obbligatoria. Qualora l’assicurato decida di provvedere alla riparazione del danno e questa venga effettuata presso una carrozzeria non conven- zionata con la Compagnia, scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
3.1 Cosa Assicura
Le garanzie del presente capitolo prevedono l’ indenniz- zo dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo indica- to in polizza e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata, salvo diverso massimale pre-
visto dal contratto, corrisponde al valore del veicolo come risultante:
− dal prezzo di listino della casa costruttrice al mo- mento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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− dal valore di mercato risultante dai listini della rivi- sta “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti dan- neggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indenniz- zabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in con- seguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di pri- ma immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
d’aria).
g) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere
f) conseguenti ad appropriazione indebita;
se, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommos-
to del sinistro;
d) a cose/animali eventualmente trasportati al momen-
altri eventuali pregiudizi;
ni da mancato godimento ed uso dello stesso o di
c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i dan-
sua riparazione;
o migliorie apportate al veicolo in occasione della
b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte
custodia del veicolo al momento del sinistro;
dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave
Le garanzie non comprendono i danni:
3.3 Incendio e furto
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
• incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di ali- mentazione
• furto (consumato o tentato) e rapina.
Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.
La garanzia comprende altresì i danni causati al vei- colo per il furto consumato o tentato delle cose tra- sportate e degli oggetto eventualmente rubati.
Quest’ultima estensione opera fino a un massimo di €
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in
200 per gli oggetti trasportati e un massimale com- plessivo di € 1000 € con l’applicazione di una fran- chigia pari a € 100.
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto
dio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fe-
a) causati da semplici bruciature non seguite da incen-
b) determinati da incendio doloso.
da incendio,
La garanzia non comprende i danni:
nomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti
La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato | |
dalla presen | za, all’interno del veicolo, delle chiavi di |
accensione. | |
Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veico- | |
lo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comun- | |
que in assen | za di segni di effrazione o di manomissione |
del veicolo. |
3.4 Perdita delle chiavi
fino alla concorren-
Direct Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dall’as- sicurato per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del con- gegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottra- zione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato,
za di € 250 per ogni sinistro.
3.5 Eventi Naturali
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
• grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la vio- lenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
• da fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valan- ghe e slavine, da pressione della neve, da frana- mento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- | |
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in | |
polizza si intendono raddoppiati. | |
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un | |
sinistro per annualità assicurativa. |
3.5.1 Esclusioni della garanzia Eventi Naturali
La garanzia non comprende i danni:
circolazione in zone allagate.
c) al motore e alla trasmissione in conseguenza alla
sismici in genere;
b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni
ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili;
a) causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o
3.6 Cristalli
La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’as- sicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali.
5% e un minimo di € 100.
La garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del
polizza si intendono raddoppiati.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori auto- rizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - www. xxxxxxxx.xx), GLASSDRIVE (Numero Verde 800.010606
- xxx.xxxxxxxxxx.xx), convenzionati con Direct Assicura- zioni, non sarà necessario alcun esborso da parte dell’as- sicurato e scoperti e minimi non saranno applicati.
La sostituzione del cristallo comporta comunque l’applica- zione dello scoperto e del minimo.
In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo pres- so un riparatore non autorizzato CARGLASS oppure GLASSDRIVE, scoperti e minimi si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un si- nistro per riparazione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni annualità assicurativa.
3.6.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli
La garanzia non comprende:
le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli
nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ri-
a)
b) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o
baltamento;
conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
terni ed esterni;
d) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori in-
guito della rottura dei cristalli;
c) i danni determinati ad altre parti del veicolo a se-
e) i danni al tetto apribile e panoramico.
3.7 Kasko
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati
Capitolo 4 – Infortuni del conducente
al veicolo assicurato, a seguito di collisione, urto, usci- ta di strada e ribaltamento.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia Kasko
Le garanzie non comprendono i danni per cui opera- no le cause di cui esclusione e rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.4 delle condizioni contrattuali. Sono altresì esclusi i danni:
a) causati da operazioni di carico e scarico
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l
3.8 Estensione territoriale
Le garanzie del presente capitolo valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Euro- pea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Mo- naco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
fino al massimale indicato.
La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata in polizza ed è prestata, per ciascun sinistro,
4.1 Cosa Assicura
Direct Assicurazioni si obbliga, alle condizioni che se- guono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che determini- no la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all’Allegato 2 del presente Fascicolo Informativo.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità perma- | |
nente di grado pari od inferiore al 5% del totale; | |
se invece l’invalidità permanente risulta superiore a | |
tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per | |
la parte eccedente. La percentuale del 5% si inten- | |
de ridotta al 3% quando il conducente, al momento | |
del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. | |
Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del | |
sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori | |
la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% | |
dell’intera somma assicurata. |
4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i crite- ri della successione legittima del Conducente assicurato.
4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipenden- temente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovu- to qualora l’invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità tota- le, permanente e definitiva, Direct Assicurazioni corri- sponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l’indennizzo viene cal- colato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportate nella tabella di cui all’Alle- gato 2. Si precisa che i valori indicati ivi indicati sono da ritenersi massimi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà rife- rimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni di- verse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla fun- zionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si proce- derà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso,
d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia deter- minabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e C), la stessa viene determinata riferendosi alla com- plessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendente- mente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di ca- rattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Direct Assicura- zioni paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secon- do le norme della successione testamentaria o legittima.
4.2 Esclusioni
giorni;
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180
conducente:
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal
nogeni;
no la guida del veicolo, di stupefacenti, o di alluci-
b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consenta-
Capitolo 5 – Assistenza
c) derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico
d) avvenuti durante la partecipazione a gare competi-
rilevato supera il limite di 0.8 gr/l
zioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal condu-
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzio-
cente oppure in conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
ni vulcaniche;
g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommos- | ||
se, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; | ||
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al condu- cente durante la salita o discesa dal veicolo o durante | ||
le operazioni di carico e scarico. |
4.3 Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumu- labile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortu- nio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
4.4 Estensione territoriale
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Lie- chtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da Direct Assicurazioni af- fidata alla Inter Partner Assistance S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia si è trasferita al seguente indirizzo: xxx Xxxxx Xxxxxxx,000 00000 Xxxx (XX) Xxxxxx- Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel.
+39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) - Fax 00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Le garanzie descritte nel presente capitolo solo ope- | |
xxxxx solo espressamente richiamate in polizza. | |
La garanzia “Assistenza satellitare” è prestata solo nel | |
caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato in- | |
stallato il dispositivo satellitare denominato QuixaBox | |
ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia | |
“Soccorso Stradale”. |
on sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozze- ria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che pos- sono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
DEFINIZIONI
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Sono considerati guasti:
• errore carburante;
• esaurimento carburante;
• gelo carburante;
• rottura e/o smarrimento chiavi;
• blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• tentato furto o furto parziale;
• rottura o foratura del pneumatico;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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un’Autorità pubblica competente.
o una limitazione (anche temporanea) emessa da
o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto
che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi
vocati.
fornitori, nonché per eventuali danni da questi pro-
tuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai
4) La Società non si assume responsabilità per even-
prevedibili.
intervento determinato da circostanze fortuite o im-
come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato
tuali perdite economiche a seguito dell’evento, così
alle merci trasportate a bordo del veicolo, le even-
le Operativa nonché i danni agli effetti personali ed
cheggio diverse da quelle convenute con la Centra-
dazi doganali, le spese di sorveglianza e di par-
veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i
spese di riparazione (manodopera compresa) del
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le
bile giudizio della Società.
causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindaca-
dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a
se per interventi non autorizzati preventivamente
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spe-
Penale);
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice
dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi
mezzo di soccorso ordinario);
corsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un
stradale pubblica o ad essa equivalente (per-
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete
di stupefacenti e allucinogeni;
sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o
colo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
di guida o non abilitata alla conduzione del vei-
xxxx dal proprietario o sprovvista della patente
l) conduzione del veicolo da persona non autoriz-
relative prove;
atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e
k) uso improprio del veicolo e specificatamente:
manutenzione;
j) immobilizzi causati da normali operazione di
struttrice;
tenzione programmata previsti dalla casa co-
i) mancata esecuzione degli interventi di manu-
con acclarato richiamo della casa costruttrice;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione
• esaurimento batteria;
• furto totale e successivo ritrovamento.
Incendio: la combustione con fi amma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fi sso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come defi niti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
5.1 Norme Generali
5.1.1 Operatività della polizza
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle | ||
singole prestazioni, la garanzia opera: | ||
• • • • • • | mediante contatto telefonico con la Centrale Operati- | |
va 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno; | ||
con costi a carico della Compagnia entro il limite di 2 (due) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di | ||
validità della copertura; | ||
a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), inci- | ||
dente e incendio; | ||
senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del | ||
medesimo sinistro; | ||
entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo | ||
di prestazione di assistenza. | ||
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, | ||
qualora non fosse possibile prestare una pronta ri- | ||
sposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successi- | ||
ve 24 (ventiquattro) ore. |
di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto
lizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in po-
copertura;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di
xxxx, compreso il suicidio o tentato suicidio;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeg-
di energia nucleare o di radioattività;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno,
rale;
atmosferici aventi caratteristiche di calamità natu-
gani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, ura-
un paese in pace alla sua partenza);
ra l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in
(dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualo-
smo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni
multi popolari, scioperi, sommosse, atti di terrori-
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tu-
dipendenti da:
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o
5.1.2 Esclusioni
5.2 Prodotto BASE - Assistenza autoveicoli
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare auto- nomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, or- ganizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
5.2.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autono- mamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina al luogo dell’evento. La società terrà a carico i costi entro il limi- te di euro 150 per sinistro.
Si precisa per i soccorsi in autostrada o per alcune tipologie di autoveicoli, il costo del soccorso strada- le potrebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico dell’As- sicurato.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giu- dizio della Centrale Operativa, anche qualora il sini- stro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condi- zioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circola- zione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del normale orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’offici- na stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
Nel massimale sopra indicato sono incluse le even- tuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si in- tende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e della Società per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso ne- cessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura tempo- ranea del punto di assistenza.
Si specifica che:
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’o- peratore della Centrale Operativa fornirà informa- zioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effet- ti personali e della merce trasportata sono a tota- le carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice.
5.2.3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare au- tonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il vei- colo danneggiato. L’intervento sarà effettuato compati- bilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
5.2.4 Servizio di accompagnamento
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assi- curato debba recarsi presso l’officina dove viene trai- nato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi en- tro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazio- ne di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
5.3 Prodotto TOP- Assistenza autoveicoli
Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungo- no le seguenti :
5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/ tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernotta- mento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal nume- ro di persone coinvolte.
Si specifica che:
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico dalla So- cietà sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
• in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Auto- xxxx competenti del luogo;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside- rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva; ASSICURAZIONE
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prose- cuzione del viaggio”.
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeg- geri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.
• Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insin- dacabile giudizio della Centrale Operativa, in
• aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o
• con un’auto in sostituzione.
• La Società, terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chi- lometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
• Si specifica che:
• in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Auto- xxxx competenti del luogo;
• le spese prese in carico dalla Società sono esclusi- vamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicu- rato e degli eventuali passeggeri;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside- rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato ab- bia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immo- bilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo offi- cina secondo i tempari della casa costruttrice, la Cen- trale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola anda- ta entro il limite di euro 100 per sinistro.
• Si specifica che:
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside- rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo;
• le spese prese in carico dalla Società sono esclu- sivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’As- sicurato;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”.
5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giu- dizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fi ne di consentirgli il recupero del veicolo:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola anda- ta entro il limite di euro 100 per sinistro.
• Si specifica che:
• le spese prese in carico dalla Società sono esclu- sivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’As- sicurato;
• la Società potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
5.3.4 Invio pezzi di ricambio
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funziona- mento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più ra- pido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fi no al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.
L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà por- tare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese do- ganali.
La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricam- bio entro il limite di euro 600 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
• fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ri- tenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
• comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, nume- ro di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
• rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezio- nali”.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeropor- to internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; peri tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalen- te comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell’offi- cina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicu- rato.
Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro
1.000 per evento, comprese le eventuali spese di po- steggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso su- perare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abban- dono legale in loco, tenendo a proprio carico i relati- vi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni. La mancata produzione degli stessi comporta la deca- denza del diritto alla prestazione.
5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sa- nitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale
Operativa organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• la necessaria assistenza durante il trasporto con per- sonale medico o paramedico.
• Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
• aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.I ASSICURAZIONE
• Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere
• curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludano all’Assicu- rato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto impli- chi violazione di norme sanitarie nazionali o
• internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe eco- nomica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela Qualora l’Assicurato, in viaggio con fi gli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a segui- to di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabi- le giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spe- se diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato ab- bia già richiesto il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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5.3.9 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.
La Società terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’inter- prete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per periodo di assicurazione.
5.3.10 Auto Sostitutiva
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilome- traggio illimitato, alle seguenti condizioni:
• per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
• di cilindrata 1.600 c.c.;
Si specifica che:
• sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressa- mente previsto, così come il tempo eccedente i gior-
ni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside- rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo;
• Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la
• Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni
• contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previ- sto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
• l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risulti- no le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
5.4 Estensiome territoriale prodotto base e prodotto Top
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verifica- tisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Ver- de, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Capitolo 6 – Tutela legale
La Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
6.1 - Cosa assicura
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia, alle condi- zioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i rela- tivi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al succes- sivo Art. 6.3 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimbor-
so delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliata- rio, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quan- do il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tec- xxxx nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assi- curato se autorizzato dalla Axa Assistance;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione , compre- se le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
6.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’assicurato deve:
regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti ne-
•
cessari per la gestione del sinistro;
• assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541
del Codice di Procedura Penale).
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione for- zata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
6.3 - Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al loca- tario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi con- nessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
la garanzia viene prestata
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civi- le in sede penale) per ottenere il risarcimento di dan- ni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi. Per i danni rientranti nella procedura di risar- cimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private- e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni deri- vanti dalla circolazione)
per l’intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte della Compagnia qualora que- sta non sia stata accettata;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un inci- dente stradale;
c) difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le vio- lazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a col- poso o sia intervenuta archiviazione per infonda- tezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all’este- ro, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospen- sione della patente per eventi derivanti dalla circo- lazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a fa- vore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unica- mente a favore del conducente, salvo contraria dispo- sizione del contraente stesso.
6.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - “Casi assi- curati”, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori convi- venti quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
6.5 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, sal- vo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del vei- colo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbli- gatoria R.C.A., salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non es- sere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da
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di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di prosciogli- mento o assoluzione con decisione passata in giudi- cato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
FMI;
per fatti derivanti da partecipazione a gare o com-
petizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla
g)
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA As- sistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nomi- nare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o con AXA Assistance.
6.8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali
in genere;
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrori- smo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e ser- rate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
j) le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell’Art. 6.3 “Casi Assicurati” relativamente alla procedura del Risar- cimento Diretto.
6.6 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denuncia- te entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel mo- mento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attra- verso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
6.7 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla
data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarci- mento diretto, l’assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione previ- sta alla lett. a) dell’Art. 6.3 - “Casi assicurati” (manca- ta accettazione dell’offerta).
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il le- gale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indican- dolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonchè indicare i mezzi di prova e docu- menti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo com- pleto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procu- rare i documenti necessari.
6.9 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede pe- nale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei ter- mini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
salvo quanto previsto dal successivo comma.
delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto
autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso
sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva
troparte ad alcuna transazione della vertenza sia in
L’assicurato non può giungere direttamente con la con-
AXA Assistance, così come la Compagnia, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecni- ci di parte e di periti in genere.
In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e la Compa- gnia e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicura- to di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedu- ra Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitra- to. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
6.10 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti otte- xxxx ed in genere le somme recuperate o comunque cor-
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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risposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Capitolo 7 – Il sinistro
7.1 Norme generali
7.1.1 Obbligo di denuncia
In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto, ai sen- si dell’art. 1913 del Codice Civile, deve comunicare l’evento al Servizio Sinistri di Direct Assicurazioni via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indi- xxxxx di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
7.1. 2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia
Direct Assicurazioni applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tutte
− rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicura- to in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
−
le altre garanzie.
Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell’invio di documentazione o di atti giu- diziari.
7.1. 3 Gestione delle vertenze
Direct Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interes- se a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provve- dere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per per- mettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamen- te a Direct Assicurazioni gli atti processuali che gli vengono notificati.
Direct Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.
7.1.4 Termine di prescrizione
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale il fatto venga qualificato dalla leg- ge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
6.11 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
7.1.5 Accesso agli atti d’impresa
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno di- ritto di richiedere a Direct Assicurazioni, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del dan- no. Direct Assicurazioni, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Direct Assicurazioni invia copia della docu- mentazione richiesta entro 60 giorni.
7.1.6 Liquidazione del danno
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
7.1.7 Controllo e repressione delle frodi
Direct Assicurazioni, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’atten- ta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Direct Assicurazioni respingerà la richie- sta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto
7.2.1 Procedura di risarcimento diretto
La richiesta di risarcimento del danno può essere effet- tuata direttamente a Direct Assicurazioni se ricorrono i presupposti previsti per l’applicazione dalla proce- dura di risarcimento diretto ai sensi dell’ art 149 del Codice delle assicurazioni e di seguito descritti:
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
• il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli devono essere assicurati con imprese aven- ti sede legale in Italia;
• qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.di-
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xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Modulistica” e deve essere restituita al Servizio Sinistri Direct Assicurazioni congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevo- le di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato. Nel caso in cui la somma sia offerta da Direct Assicu- razioni entro i termini di legge, sugli importi da corri- spondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’ap- plicazione della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art 148 del Codice delle assicurazioni, l’assicurato deve inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile uti- lizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “modulistica”.
7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeg- geri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Direct Assicurazioni, mediante racco- madata a/r.
7.2.4 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicura- zioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno bio- logico permanente.
Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” che potrà essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile la lesione.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di ca- rattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscon- tro medico legale da cui risulti visivamente o strumental- mente accertata l’esistenza della lesione.
La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dal- la certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.
7.2.5 Incidenti con controparti estere
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul ter- ritorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000),
e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenu- to l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore
del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvol- to nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rap- presenta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/ mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazio- ni sulla copertura r.c. auto.
In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Pae- si dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicurato- re, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
7.2.6 Fondo vittime della strada
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
− veicoli non assicurati;
− veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
− veicoli in circolazione contro la volontà del proprie- tario;
− veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
− veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non iden- tificato, sono risarciti:
− i danni alla persona;
− i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, ser- vizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
7.3 Sinistro – Danni al veicolo
7.3.1 Degrado
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indenniz- zabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in con- seguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
La riduzione per degrado viene applicata all’indenniz- zo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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7.3.2. Somma assicurata
La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante:
− dal prezzo di listino della casa costruttrice al mo- mento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
− dal valore di mercato risultante dai listini della rivi- sta “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri in- dicati al par. 7.3.4, salvo diverso massimale indicato in polizza.
7.3.3 Optional
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
7.3.4 Determinazione dell’ammontare del danno
Per la determinazione dell’ammontare del danno val- gono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifi- ca successivamente, l’ammontare del danno è de- terminato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto.;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è
pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione
del degrado.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’in- cidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprova- ta da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’ac- quisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per de- grado non è applicata.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventual-
consentita la detrazione a norma di legge. mente indicato in polizza.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessa- rie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Direct Assicurazioni, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Direct Assicurazioni, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto da Direct Assicurazio- ni per l’anticipata riparazione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto del- la percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazio- ne avverrà entro il limite indicato.
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate
L’elenco delle carrozzerie convenzionate con Direct Assicurazioni è disponibile sul sito www.directassicu- xxxxxxx.xx.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata Direct Assicurazioni scoperti e minimi indicati in polizza si intendono raddoppiati.
7.3.6 Procedure di valutazione del danno –Nomina dei periti
L’ammontare del danno è definito direttamente da Di- rect Assicurazioni, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Direct Assicurazioni e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si ve- rifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiu- vare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giu- risdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, vio- lenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impre- giudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Cia- scuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo Verificata l’operatività della garanzia, Direct Assicura- zioni, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. L’indennizzo del danno è subordinato al ri- cevimento da parte di Direct Assicurazioni di specifica documentazione.
In caso di danno parziale, Direct Assicurazioni si riserva la possibilità di effettuare la liquidazione solo a seguito di riparazione del veicolo richiedendo documentazione fiscale attestante.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le mo- dalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del vei- colo Direct Assicurazioni provvede al pagamento
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dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denuncia presso l’autorità competente e che sia tra- scorso il termine di 30 giorni dalla presentazione del- la ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
• denuncia di sinistro;
• in caso di furto parziale e qualora richiesto, fattura attestante la riparazione del veicolo;
• in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza, fattura di acquisto del veicolo;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verifi- cato all’estero la denuncia deve essere effettuata ol- tre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
• il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal
P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
• libretto di circolazione se disponibile;
• tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
• una procura notarile a vendere intestata a Direct Assicurazioni, per agevolare in caso di ritrovamen- to del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
• quietanza (documento attestante l’importo liquida- bile) debitamente sottoscritta;
• nel caso in cui sia stata dichiarata le presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazio- ne idonea a provare sia l’installazione sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesi- mo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.
In assenza di produzione di quanto precede, o di ino- peratività dell’antifurto al momento del sinistro, l’inden-
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad in- formarne Direct Assicurazioni entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamen- to del veicolo, facendo evidenziare i danni eventual- mente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita
nizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recu- perato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della Direct Assicurazioni se questa ha pa- gato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra
copia alla società.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quan- to venisse recuperato restituendo a Direct Assicurazio-
le Parti in proporzione del danno sopportato. ni l’indennizzo ricevuto.
INCENDIO:
• denuncia di sinistro;
• in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattu- ra comprovante la riparazione del veicolo;
• copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
ESTENSIONI FURTO – PERDITA DELLE CHIAVI
• denuncia di sinistro;
• regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente.
EVENTI NATURALI:
• denuncia di sinistro
• idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Direct As- sicurazioni.
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
CRISTALLI
• denuncia di sinistro;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo;
• regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.
KASKO
• denuncia di sinistro;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
7.4 Sinistro Infortuni del conducente
7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Direct Assicurazioni corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisica- mente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qua- lora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Allegato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
al 70% dell’intera somma assicurata.
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:
− per il caso morte, la somma si intende ridotta dell’80%;
− per il caso di invalidità permanente, la somma si in- tende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l’in- validità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presi- di di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente,al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari
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Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicu- rato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto sol- tanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità perma- nente.
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto a Direct As- sicurazioni. entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indica- zione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decor- so delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte gli
eredi, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e con- trolli medici disposti dalla Società, fornire alla stes- sa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e cura- to, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la do- cumentazione relativa al sinistro e concordato il dan- no, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
7.5 Sinistro Soccorso stradale
Si rimanda al capitolo 5.
7.6 Sinistro tutela legale
Si rimanda al capitolo 6.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Allegato 1 – La disciplina del bonus malus
− TABELLA A
Coefficienti di determinazione del premio
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella:
CLASSI DI BONUS/MALUS | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO |
1 | 1,0281 |
2 | 1,0427 |
3 | 1,0435 |
4 | 1,0447 |
5 | 1,0491 |
6 | 1,068 |
7 | 1,0891 |
8 | 1,1106 |
9 | 1,135 |
10 | 1,1597 |
11 | 1,1753 |
12 | 1,1767 |
13 | 1,1777 |
14 | 1,1787 |
15 | 1,1858 |
16 | 1,1868 |
17 | 1,1877 |
18 | 1,1885 |
− TABELLA B
Classe di conversione universale
Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regola- mento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:
• in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’at- testazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
• in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo par- ziale, con responsabilità principale nell’ultimo quin- quennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
− TABELLA A1
Variazioni percentuali in assenza di sinistro
Le variazioni in diminuzione del premio in assenza di sinistri, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella seguente tabella:
EVOLUZIONE CLASSI DI BONUS MALUS DA – A PER | RIDUZIONE AUMENTO DI PREMIO DI PREMIO CENTUALE PERCENTUALE | |
2 - 1 | -1,40% | 1,50% |
3 - 2 | -1,08% | 0,19% |
4 - 3 | -0,11% | 0,54% |
5 - 4 | -0,42% | 2,24% |
6 - 5 | -1,77% | 3,81% |
7 - 6 | -1,94% | 3,98% |
8 - 7 | -1,93% | 3,21% |
9 - 8 | -2,15% | 4,42% |
10 - 9 | -2,13% | 3,55% |
11 - 10 | -1,32% | 1,47% |
12 - 11 | -0,12% | 0,21% |
13 - 12 | -0,08% | 0,16% |
14 - 13 | -0,08% | 0,69% |
15 - 14 | - 0,60% | 0,69% |
16 - 15 | -0,08% | 0,16% |
17 - 16 | - 0,08% | 0,15% |
18 - 17 | - 0,07% | 0,07% |
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa ripor- ta le sigle N.A.(veicolo non assicurato)
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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− TABELLA C – Disciplina di assegnazione della classe di ingresso
Direct Assicurazioni richiede al Contraente di inviare la documentazione qui di seguito indicata nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall’art 132 del Codice delle assicurazioni in via telematica, attraverso l’accesso alle banche dati di cui agli artt. 134 e 135 del Codice delle assicurazioni. In caso in di mancata consegna della documentazione, qualora richiesta, il contratto è assegnato in classe di merito di bonus/malus diciottesima.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE | CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE | DOCUMENTAZIONE DA INVIARE* |
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione. | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria. | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU). | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Xxxxxxx già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 3 mesi ma meno di 1 anno. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto |
Xxxxxxx già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione. | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo ovvero • documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo. |
Xxxxxxx già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 5 anni. | Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore/ uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore. | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo ovvero • documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo. |
Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione. | • copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente; • copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE | CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE | DOCUMENTAZIONE DA INVIARE* |
Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria. | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU). | • copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente; • copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA con immatricolazione/voltura effettuata entro 12 mesi. | Classe di merito 14. | Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Veicolo assicurato presso compagnia estera. | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU. | • Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno. | Classe di merito 18. | Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con AXA Global Direct SyR SAU. | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato. | • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da assicurare; • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito; • certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato |
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia. | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato. | • copia della polizza r.c. auto stipulata sul veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE | CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE | DOCUMENTAZIONE DA INVIARE* |
Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione. | • documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Xxxxxxx assicurato con contratto temporaneo. | Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione. | • Copia del contratto temporaneo; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Recesso in seguito all’esercizio del diritto di ripensamento. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso. | • dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l’esercizio del diritto di ripensamento; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Risoluzione consensuale prima della scadenza Annuale. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso. | • dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato avente il medesimo proprietario. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio. | • documento comprovante il trasferimento di proprietà del veicolo indicato sul’attestazione dello stato sul rischio; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Xxxxxxx già assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore. | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. |
Direct Assicurazioni si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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− TABELLA D
Corrispondenza tra classe CU e classe interna Direct Assicurazioni
CLASSE CU | CLASSE DIRECT ASSICURAZIONI |
1 | -8 |
1 | -7 |
1 | -6 |
1 | -5 |
1 | -4 |
1 | -3 |
1 | -2 |
1 | -1 |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
CLASSE CU | CLASSE DIRECT ASSICURAZIONI |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
− TABELLA D1
Tabella delle regole evolutive Direct Assicurazioni
CLASSE DI MERITO DIRECT ASSICURAZIONI | CLASSE INTERNA DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
-7 | -8 | -8 | -2 | 1 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -2 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
− TABELLA D2
Regole evolutive del bonus/malus - scala comune di corrispondenza
CLASSE DI MERITO C.U. | CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Allegato 2 – Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente
Perdita anatomica o funzionale di: | |
• un arto superiore | 70% |
• una mano o un avambraccio | 60% |
• un pollice | 18% |
• un indice | 14% |
• un medio | 8% |
• un anulare | 8% |
• un mignolo | 12% |
• falange ungueale del pollice | 9% |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera | 10% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
• al di sopra della metà della coscia | 70% |
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
• un piede | 40% |
• ambedue i piedi | 100% |
• un alluce | 5% |
• un altro dito del piede | 1% |
• la falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
• una vertebra cervicale | 12% |
• una vertebra dorsale | 5% |
• 12a dorsale | 10% |
• una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio | 25% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di un rene | 20% |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 10% |
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati personali”)
1. Finalità del trattamento dei suoi dati personali
1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
In relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo che per fomirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richie- sti, AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U.
- Rappresentanza generale per l’Italia - via Xxxxxx Xxxxxxx 4, 20132 Milano (la “Società”) deve poter disporre di dati personali che La riguardano raccol- ti presso di Lei o presso altri soggetti quali operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente uti- lizzabili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. Rientrano nelle finalità assicurati- ve la preventivazione dei premi, la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; la prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; la costituzione, esercizio e di- fesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche e l’ utilizzo a fini tariffari dei dati rac- colti. Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assi- curativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell’art 24 del Codice Privacy. Nel caso fosse necessario ge- stire dati personali sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, le verrà chiesto specifico consenso al momento della raccolta di tali dati che verranno trattati nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la pro- tezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertan- to limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno essere comunicati ad al- tri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all’estero - e presso paesi che assicurino adeguate ga- ranzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurati- vo appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”.
In particolare nel perseguimento delle finalità assicu-
rative, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assi- curazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; le- gali; periti (indicati nell’invito);
b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquida- zione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbusta- mento, trasporto e smistamento delle comunicazio- ni alla clientela); società di revisione e di consulen- za; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra So- cietà (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
e. IVASS, Ministero dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Inoltre tenuto conto che i dati forniti, nell’ambito del rapporto assicurativo esistente o da costituire, potran- no essere utilizzati per fornire il servizio di preventi- vazione ed emissione di polizze, a tal fine potranno essere elaborati e confrontati con altre banche dati legittimamente disponibili ed adottando adeguate cautele per garantire la massima riservatezza dei dati stessi.
Si precisa che i dati forniti dagli interessati potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili utili per determinare la tarif- fa applicabile e per verificare il possesso di requisiti eventualmente richiesti dalle compagnie per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi specifici.
1.2 Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o ricerche di mercato
In aggiunta alle finalità assicurative sopra menziona- te, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti nostri o di terzi con i quali abbiamo stipulato accordi di collaborazione e partnership. In particolare i dati con il suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti automatici (email, sms, mms, fax, social media, whatsapp), fermo restando che lei potrà in ogni momento esprimere il suo consen- so anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. Precisiamo che il consenso è, in
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso specifico alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre i dati, con il suo ulteriore separato consenso potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i biso- gni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell’inte- ressato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche.
2. Modalità di trattamento dei suoi dati
I Suoi dati saranno trattati dalla nostra Società - Titola- re del trattamento – mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall’articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o co- munque automatizzati e sarà svolto direttamente dal Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all’estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Inoltre i dati potran- no essere resi anonimi ed elaborati su base statistica per desumere informazioni strumentali alla fornitura del servizio assicurativo. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all’interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia
- operanti anche all’estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organiz- zativa. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “tito- lari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. In tale ambito di attività i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, control- late e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicu- razione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
Nel caso in cui Lei presti specifico e separato consenso i suoi dati potranno essere comunicati a società terze appartenenti al settore assicurativo o con i quali la no- stra società abbia sottoscritto rapporti di collaborazione commerciale. In tal caso grazie al suo consenso questi soggetti, agendo quali autonomi titolari del trattamento, fornendo separata informativa potranno utilizzare i dati per inviarle offerte e proposte riservate. Per piena traspa- renza Le precisiamo che l’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati con il suo consenso sono sempre disponibili rivolgendosi al Titolare del trattamento all’indirizzo indicato al punto 4 seguente. In particolare i dati potranno essere oggetto di trattamento anche al di fuori dell’Unione Europea per essere condivisi con altri titolari appartenenti al mede- simo Gruppo assicurativo per svolgere elaborazioni e analisi complessive nel rispetto delle finalità di trattamen- to dichiarate al momento della raccolta dei dati stessi. In ogni caso i suoi dati non saranno diffusi.
4. Ruoli nel trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA Global Di- rect Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza ge- nerale per l’Italia - xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Responsabile preposto alla gestione delle istanze degli interessati è il responsabile pro tempore preposto a tale funzione aziendale. Per piena trasparenza, il sito del Titolare alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ Portals/3/Documents/Privacy/Direct_Elenco_Responsa- bili.pdf pubblica l’elenco dei responsabili del trattamen- to, con le categorie delle aree che vengono a conoscen- za dei dati tramite i rispettivi incaricati del trattamento.
5. Diritti dell’interessato
Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all’in- teressato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottene- re dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per l’e- sercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o in- caricati, potrà rivolgersi al Responsabile preposto alla gestione delle istanze degli interessati, inviando una email a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o una comunicazione scritta a AXA Global Direct Se- guros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza generale per l’Italia Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, 00000 Xxxxxx.
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