CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2021/31.12.2025
ALLEGATO C)
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2021/31.12.2025
TRA
Il Comune di Xxxxxxxx con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 00/X - Xxxxxxxx (XX) - Codice Fiscale e Partiva IVA 00289060386, in seguito denominato “Ente”, rappresentato da XXXXXXX nato a xxxxxxx il, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanza, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Voghiera, ai sensi degli artt.107 e 109 del D. Lgs. 267/00, in forza di formale nomina e funzioni attribuite con decreto del Sindaco n. xx del xxxx e che sottoscrive il presente atto mediante forma digitale,
E
XXXXXX, in seguito denominata “Tesoriere”, rappresentata da XXXXXXXXX, nato a XXX, il XXX, che interviene in questo atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione / Legale Rappresentante della Banca XXXX, Codice Fiscale: XXXX - Partita Iva: XXXX, iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993 con codice meccanografico n. XXX e numero di matricola XXX, iscritta al Registro delle Imprese di XXXX con numero REA XXX, con sede legale in XXXX, via XXX, , che firma il presente atto mediante firma digitale,
PREMESSO
- Che il comune di Xxxxxxxx è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- che l’Ente è sottoposto al regime di Tesoreria Unica di cui alla Legge n. 720/1984, e che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , esecutiva ai sensi di sensi di legge, il Comune di Xxxxxxxx ha disposto di affidare mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, la concessione del Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025 sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio;
- che con Determinazione si è disposto l’affidamento del servizio di cui sopra a risultata aggiudicataria a seguito della procedura sopraindicata, giusti corrispondenti verbali del ;
- l’affidamento viene concesso sotto l’osservanza piena ed incondizionata anche dell’offerta della , del Bando di Gara, e della presente Convenzione;
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
b) CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
c) PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;
d) PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
e) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
f) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d’Italia;
g) OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
h) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
i) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con XXXXXx in nome per conto dell’Ente che ha conferito l’incarico;
j) PEC: posta elettronica certificata;
k) CIG: codice identificativo di gara;
l) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l’attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
m) Ordinativo: documento emesso dall’Ente per richiedere al Tesoriere l’esecuzione di una Operazioni di Pagamento;
n) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall’Ente in favore di terzi;
o) SDD: Sepa Direct Debit;
p) Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
q) Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;
r) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
s) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
t) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell’Ente;
u) Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
v) Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
w) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
x) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
y) Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l’effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione;
z) Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti–SPC;
aa)RT: ricevuta telematica come definita nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Art. 2 Affidamento del servizio
1. L’Ente concede la gestione del servizio di Tesoreria all’Istituto , per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025
2. Il servizio dovrà essere svolto con l’organizzazione di personale e mezzi dell’Istituto Bancario.
Le funzioni di Tesoriere verranno esercitate per mezzo della propria filiale di Voghiera (FE), nei locali dell’Istituto stesso in Via , con orario identico a quello osservato per gli sportelli bancari.
Il Tesoriere deve garantire che nel territorio del Comune di Voghiera sia operativa almeno una filiale/agenzia, ovvero si impegna ad attivare a propria cura e spese (compresi gli oneri per il regolare espletamento del servizio nelle more dell’attivazione stessa) l’apertura e piena funzionalità di una filiale/agenzia entro 6 mesi dall’aggiudicazione del servizio.
Qualora, anche per cause non imputabili al Tesoriere, non si effettui l’apertura dello sportello entro 6 mesi dall’aggiudicazione il presente contratto si intenderà risolto di diritto.
3. I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico e nel caso in cui i locali sede del servizio presentino barriere architettoniche, l’Istituto di credito dovrà procedere entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione all’adeguamento dei locali alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L’orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.
4. Il Tesoriere deve impiegare personale, mezzi e modalità organizzative tali da consentire ai dipendenti/operatori dell’Ente che si recano in Tesoreria di effettuare senza attese operazioni connesse alle mansioni di ufficio, dando possibilmente loro accesso prioritario rispetto a qualsiasi altra tipologia di servizio reso alla clientela.
5. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto e al regolamento di contabilità dell’Ente nonché dai patti della seguente convenzione.
6. Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici ai sensi della normativa vigente, ivi comprese circolari AGID e Banca d’Italia.
7. Ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera C) della legge 12.6.1990 n. 146 il Tesoriere è tenuto ad assicurare, anche in caso di sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti.
8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l’utilizzo della PEC.
9. Nell’eventualità che lo sportello presente nel comune di Voghiera venga chiuso l’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in essere senza oneri a suo carico;
Art. 3
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie.
2. Esula dall’accordo l’esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. L’esazione, pertanto, è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. Esula dall’accordo anche la riscossione delle entrate assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso, previo esperimento di indagine comparativa fra banche, le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
4. Il Tesoriere nell’ambito del servizio di cui alla presente convenzione si impegna inoltre a gestire, anche presso agenzie o sportelli diversi dalla sede della Tesoreria, da concordare con l’Ente, fondi di anticipazione a render conto (es. Conto Economale), erogati dall’Ente mediante mandati, sui quali vengono emessi da parte di responsabili dell’ente appositamente autorizzati, ordinativi di pagamento da evadere mediante pagamento allo sportello a mani proprie del beneficiario (o suo delegato) o con accredito sul c/corrente bancario del beneficiario stesso. A tali conti si applicano le medesime condizioni del conto di tesoreria;
5. Le Parti prendono atto dell’obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell’armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4 Caratteristiche del servizio
1. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti,
- del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza.
2. L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
6. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito
l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 7.
7. I flussi inviati dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
8. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’Operazione di Pagamento.
9. A seguito dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli Ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
Art. 5 Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.
Art. 6 Riscossioni
1. Il Tesoriere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Reversali firmate digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.
2. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all’ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti -SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali, l’Ente provvede a regolarizzare l’entrata tramite emissione della relativa reversale, nei termini previsti al comma 4 dell’art. 180 del TUEL.
3. Ai sensi dell’art. 180 del TUEL, le Reversali, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• l’importo da riscuotere;
• l'indicazione del debitore;
• la causale del versamento;
• la codifica di bilancio (l’indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
• il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
• l’eventuale indicazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” nel caso in cui le disponibilità dell’Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.
5. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore dell'Ente stesso. Tali Riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando le relative Reversali all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; dette Reversali devono recare l’indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
6. Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell’Ente, sono versate sul conto di tesoreria. Il Tesoriere considera libere da vincoli di destinazione le somme incassate senza reversale.
7. Riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 5, le corrispondenti Reversali a regolarizzazione.
8. Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.
9. Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un
apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.
10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere.
11. L’Ente provvede all’annullamento delle Reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo.
12. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l’Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 8, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito; l’importo di tali interessi viene addebitato all’Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.
Art. 7
Gestione incassi extratributari
1. Gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento di rette, tariffe o contribuzioni tramite il Tesoriere dietro presentazione del documento predisposto dall’Ente (fatture, avvisi di pagamento etc..).
2. Il Tesoriere, se richiesto dall’Ente, cura:
la riscossione volontaria delle entrate patrimoniali e dei contributi di spettanza del Comune sulla base di liste di carico fornite dall’Ente. Le liste di carico ed i relativi avvisi di pagamento, o fatture commerciali, devono essere compilati a cura dell’Ente;
la distribuzione e la vendita a gli utenti di buoni forniti dall’Ente da utilizzarsi per l’acquisto dei servizi (es. blocchetti per la refezione scolastica);
Tali attività sono remunerate nell’ambito del costo annuo di cui al successivo art. 21 della presente convenzione;
Art. 8 Pagamenti
1. I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
• l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare;
• la causale del pagamento;
• la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa)
• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
• il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
• la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
• l’eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL, in caso di “esercizio provvisorio”;
• l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL.
• le informazioni integrative (CIG e CUP) nei casi previsti dalla legge, che dovranno poi essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati, ai sensi delle disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i;
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo.
5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere.
6. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 14, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli.
7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI tempo per tempo vigenti.
8. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
9. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS
n. 22 del 15 giugno 2018.
10. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.
11. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre. Tuttavia, considerato che:
a) possono esserci pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data;
b) le entrate affluiscono nelle casse degli Enti fino al 31.12;
c) il servizio è svolto mediante l’utilizzo di strumenti telematici che permettono l’invio di ordinativi firmati digitalmente;
d) le regole imposte dal legislatore sul tema della tempestività dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche;
il Tesoriere è tenuto ad accettare mandati di pagamento anche oltre il predetto termine del 15 dicembre in caso di pagamenti ritenuti dall’Ente urgenti e/o indifferibili.
12. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
13. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
14. Il pagamento delle retribuzioni o di altre competenze al personale dipendente e le indennità agli amministratori di cui all’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 verrà effettuato, salvo diversa comunicazione da parte dell’ente, il giorno 27 di ciascun mese. Nel caso in cui la data del 27 coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere
anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Per il pagamento dello stipendio di dicembre unitamente alla tredicesima mensilità, il Tesoriere provvederà entro la data comunicata annualmente dall’Ente. Nel caso in cui gli stessi abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente, aperto presso una qualsiasi dipendenza del tesoriere oppure presso altri istituti di credito, il pagamento verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di effettivo accredito ad ogni conto corrente nel giorno indicato dall’ente con valuta compensata e senza spese.
15. Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l’intestatario del Mandato e l’intestazione del conto di accredito.
Art. 9 Valute
1. I giorni di valuta per i pagamenti effettuati con bonifico su c/c intestati ai beneficiari, salvo quanto previsto per il pagamento delle retribuzioni di cui al precedente art. 8 punto 15, su filiali del Tesoriere vengono stabiliti, come indicato in sede di gara, in
……….. giorni dalla data di ricezione delle disposizioni di pagamento da parte del Tesoriere e quelli su altri istituti vengono stabiliti, come indicato in sede di gara, in ……. giorni dalla data di ricezione delle disposizioni di pagamento da parte del Tesoriere.
2. Sui versamenti e prelevamenti verrà praticata la valuta dello stesso giorno dell’esecuzione dell’operazione.
Art. 10
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei Pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione,
le somme giacenti presso il Tesoriere, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei Pagamenti. L’effettuazione dei Pagamenti ha pertanto luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere; in assenza totale o parziale di dette somme, il Pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli presso il Tesoriere e nelle contabilità speciali, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14- L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli presso il Tesoriere.
2. In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 14.
Art. 11 Trasmissione di atti e documenti
1. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.
Art. 12
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI/OIL e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.
Art. 13 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 14 Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo
- concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa
tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
2. Al Tesoriere sarà dovuta, dal momento in cui verrà richiesta l’anticipazione di cassa, una commissione di disponibilità fondi nella misura del ……% trimestrale.
3. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi e della suddetta commissione nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6, comma 6 e 7, provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
6. Il Tesoriere gestisce l’anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria.
7. Nel caso in cui l’anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l’esercizio contabile di riferimento, l’utilizzo dell’anticipazione all’inizio dell’esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell’anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell’importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell’anticipazione concedibile per l’esercizio di riferimento.
8. Ai sensi dell’art. 1, comma 878, della Legge n. 205/2017, che ha incluso le anticipazioni di tesoreria tra le fattispecie non incise dalla normativa inerente il dissesto e risanamento finanziario, la disciplina di cui ai precedenti commi si applica in toto agli Enti in stato di dissesto ex artt. 244 e seguenti del TUEL.
Art.15 Garanzia fideiussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 14.
2. Il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi comporteranno una commissione annua, indicata in sede di gara, pari ad un massimo del ……%
Art. 16
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 14, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
3. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL.
4. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza”.
4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria.
Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
5. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere.
6. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.
Art. 17
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al Pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per effetto della predetta normativa, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al Pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall’apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l’obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la
sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.
Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d’ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell’importo corrispondente sui conti dell’Ente, anche in utilizzo dell’eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i Pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si fa carico di emettere i Mandati seguendo l’ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle delibere di impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei Pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 18
Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 14, viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: Euribor 3 mesi (divisore 360), media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così rilevato dal Sole
24 ore aumentato di ……………punti percentuali, con liquidazione annuale. L’Ente autorizza fin d’ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l’Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell’Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il tasso dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”;
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.
3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: Euribor 3 mesi (divisore 360) media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così rilevato dal Sole 24 ore aumentato di ……………punti percentuali con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette al più presto le relative Reversali. Nei periodi in cui il tasso dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0” (salvo che il Tesoriere non preveda un tasso minimo superiore a zero che in tal caso verrà applicato a favore dell’Ente).
Art. 19
Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del TUEL, rende all'Ente il “conto del tesoriere”, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011, corredato, solo per l’eventuale fase preventiva all’adozione dell’OPI dalle Reversali e dai Mandati. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da
apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall’Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. L’Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20/1994.
Art. 20
Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità
1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente o in altra normativa.
4. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all’occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.
La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.
Art. 21 Corrispettivo e commissioni
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo: euro (non assoggettabile ad IVA).
2. Il Tesoriere procede all’emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito. L'Ente emette il relativo mandato per il pagamento tramite bonifico entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. Trascorso tale termine il Tesoriere addebita all’Ente quanto spettante di propria iniziativa.
3. Il tesoriere non applicherà ai conti correnti dell’Ente alcuna spesa di tenuta conto e per operazione effettuata.
4. Il Tesoriere accetta tutte le operazioni di versamento effettuate, dall’utenza a favore dell’Ente.
5. Il Tesoriere introita senza alcuna spesa i versamenti in contanti dell’Economo Comunale e degli agenti contabili interni all’Ente e non applica alcuna spesa ad eventuali bonifici effettuati dall’Economo Comunale.
6. Il tesoriere svolge gratuitamente per l’ente e per il beneficiario l’estinzione di mandati con modalità di pagamento “allo sportello”. Il tesoriere estingue i mandati con modalità diverse dallo sportello, ponendo i costi di eventuali commissioni, spese e tasse, ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 e 18 del D. Lgs. n. 11/2010, così come modificato dalla Circolare del MEF- Dipartimento RGS n. 22 del 15.06.2018, a carico dell’Ente pagatore. Le somme dovute al Tesoriere ai sensi del precedente paragrafo sono remunerate nell’ambito del costo annuo del presente articolo della presente convenzione.
7. Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per operazioni di pagamento con oneri a carico dell’Ente (es. pagamenti tramite bollettino postale) e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l’Ente e il Tesoriere.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, ferma restando l’applicazione dell’art. 22, comma 3.
Art. 22
Garanzie per la regolare gestione del servizio
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 23 Imposta di bollo
1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 6 e 8.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.
Art. 24
Servizi accessori del tesoriere
1. Il tesoriere si impegna, a richiesta dell’ente a realizzare e a provvedere alla manutenzione di n. punti per pagamenti automatici (P.O.S.) presso gli uffici indicati dall’Ente e si impegna altresì ad implementarne altri su richiesta dell’ente.
IL tesoriere si impegna a favorire, eventualmente con il concorso o l’apporto diretto di società specializzate, l’automatizzazione dei seguenti processi:
- Il rapporto dell’ente con il cittadino per il quale occorre contribuire ad ampliare i canali di pagamento dei servizi comunali.
- L’integrazione fra il sistema della Banca e quello dell’ente con gli altri sistemi a disposizione che permettano di effettuare tutte le operazioni di pagamento sia delle entrate patrimoniali dell’ente che delle entrate tributarie,
- La semplificazione amministrativa e la dematerializzazione delle informazioni.
2. Per i pagamenti con Carte di Credito su terminali POS si prevede una commissione, indicata in sede di gara, pari al ……%.
3. Per i pagamenti con Carte Bancomat su terminali POS si prevede una commissione, indicata in sede di gara, pari al ……%.
4. Per l’installazione e la gestione di terminali POS si prevede un costo una tantum, indicato in sede di gara, pari ad € ;
5. In caso di richiesta di terminali POS non tradizionali e fissi, gli eventuali costi di installazione, gestione e attivazione saranno oggetto di trattazione economica tra le parti.
Art. 25
Durata della convenzione
1. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata su espressa richiesta dell’Ente ricorrendo i seguenti presupposti:
- previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx;
- vigenza del contratto;
- avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.
2. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.
Art. 26
Servizio di Home banking
1. Il tesoriere fornirà gratuitamente una procedura di home banking di tesoreria appositamente dedicata, che permetta la visualizzazione in tempo reale dei dati relativi al servizio di tesoreria, al giornale di cassa , nonché diverse elaborazioni informatiche circa i mandati e le reversali emesse, i provvisori di entrata e di uscita, etc…
Art. 27 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.
Art 28 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.
Art. 27
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. A garanzia del corretto espletamento del servizio, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti dell’ente e dei terzi ai sensi degli artt. 211 e 217 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per eventuali danni e per la regolarità delle operazioni di pagamento; è inoltre responsabile di tutti i depositi comunque intestati all’ente.
2. È fatto, in ogni caso, divieto al tesoriere di procedere all’affidamento anche parziale del servizio di tesoreria ad enti o società esterne.
Art. 28
Procedure di contestazione di inadempimento
1. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta dall’Ente al Referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il Referente dovrà far pervenire entro i 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate l’Ente applicherà le penali previste.
Art. 29
Modifiche delle condizioni offerte in sede di gara
1. Poiché le condizioni offerte in sede di gara hanno determinato l’affidamento della presente concessione è vietata la modifica unilaterale delle stesse da parte della banca per tutta la durata contrattuale.
2. Le parti si impegnano, nel caso di ripristino del regime di tesoreria unica “mista”, ad incontrarsi e ad individuare le condizioni economicamente più vantaggiose per l’Ente sulla base di apposite indagini di mercato da quest’ultima condotta sugli istituti di credito presenti sul territorio comunale. Il Tesoriere si impegna a proseguire il servizio alle migliori condizioni accertate con la suddetta indagine di mercato ovvero a recedere dal contratto nel caso in cui non ritenga accettabili le condizioni proposte.
Art. 30 Penali
1. Il mancato o parziale svolgimento del servizio, ovvero l’inosservanza delle disposizioni della presente convenzione comporta il pagamento da parte del Tesoriere delle sotto riportate penali, a titoli esemplificativo e non esaustivo, salvo cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al Tesoriere stesso, opportunamente documentate:
a) Mancato funzionamento delle procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili: € 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento;
b) Mancato rispetto delle condizioni di valuta offerte in sede di gara: 1% dell’importo lordo dell’’ordinativo;
c) Applicazione di commissioni maggiori a carico dei beneficiari: penale pari al doppio del maggior onere e comunque inferiore ad € 10,00, per ogni operazione;
d) Mancato funzionamento degli sportelli nel numero richiesto: € 50,00 per ogni giorno di mancato funzionamento per ciascun sportello;
e) Mancata installazione dei POS o loro mancato funzionamento: € 50,00 per ogni giorno di mancato funzionamento per ogni POS.
f) per ogni altro inadempimento rispetto al puntuale e corretto assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, l’ente potrà applicare, ogni volta, una penale di € 100,00.
2. Non si dà luogo all’applicazione delle suddette penali nel caso in cui gli inadempimenti derivino da cause di forza maggiore, non dipendenti dal Tesoriere stesso, opportunamente documentate.
3. L’applicazione, nei confronti dell’Ente, di commissioni o tassi diversi da quelli offerti in sede di gara è illegittima e pertanto si intende come non avvenuta; il Tesoriere è obbligato a restituire quanto eventualmente indebitamente prelevato in eccesso.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, alla terza inadempienza nel corso di un semestre alle condizioni offerte in sede di gara, l’Ente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Tesoriere; alla sesta inadempienza il contratto è risolto di diritto sempre in danno del Tesoriere.
5. Le inadempienze dovranno essere contestate dall’Amministrazione tramite l’invio di apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Pec contenente l’importo della sanzione comminata, alla quale il Tesoriere dovrà far fronte nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
6. In ogni caso, il Tesoriere è tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dall'Ente per effetto del proprio inadempimento.
Art. 31 Risoluzione del contratto
1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l’espletamento del servizio concesso, nonché dalla normativa vigente.
2. L’Ente, previa diffida in forma scritta e notificata al tesoriere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale da questi indicata, fatto salvo quanto previsto negli altri articoli, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt.1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) applicazione di almeno 3 (tre) penalità di cui all’art. 26;
c) mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;
d) inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro;
e) cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del
D. Lgs. 105/2016, ovvero subconcessione, in quanto non previste ai sensi dell’art. 32 della convenzione;
f) fallimento, avvio della procedura per il concordato preventivo o di altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Tesoriere;
3. La risoluzione anticipata diventerà efficace a seguito della comunicazione scritta di cui al punto 2) del presente articolo. La risoluzione anticipata consente all’Ente di concedere a terzi il servizio di tesoreria, ferma restando la richiesta di risarcimento per il danno subito. In caso di risoluzione anticipata, al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
4. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso di almeno 30 giorni solari, presso la sede legale indicata dal tesoriere, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di uno dei sotto indicati eventi:
a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere;
b) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti di gara;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto; in tale caso al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio;
e) per pubblico interesse.
5. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione della concessione del servizio ad altro soggetto indicato dall’Ente, per un periodo minimo di 30 giorni.
6. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute.
7. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. n. 267/2000.
Art. 32
Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici
1. L’appaltatrice dà atto dell’avvenuto recepimento del Codice di comportamento del Comune di Xxxxxxxx approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 19.12.2013 consultabile sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali – Atti generali – Xxxxx), dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare.
Art. 33 Referenti
1. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio Referente Tecnico dandone contestuale comunicazione scritta all’Ente. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al Referente presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al Tesoriere.
2. Il Tesoriere dovrà nominare, inoltre, un proprio Referente delle tecnologie informatiche dandone contestuale comunicazione scritta all’Ente. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. A tale referente tecnico dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.
3. Qualora l’Ente rilevasse gravi inadempimenti dei referenti del Tesoriere di cui ai commi 1 e 2, potrà chiedere la tempestiva sostituzione degli stessi.
Art. 34
Divieto di cessione del contratto e di subconcessione del servizio
1. E’ vietato al Tesoriere sub-concedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo l’eventuale sub appalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale.
2. È vietata al Tesoriere la cessione del contratto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs . n. 50/2016.
3. La cessione dei crediti derivanti dalla presente convenzione è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 35
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e della eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere. Agli effetti della registrazione, si
richiede l’applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 36 Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla legge bancaria ed alle norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’ente, con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000 ed ai regolamenti che disciplinano la materia. L’emanazione di eventuali norme che disciplinassero diversamente la materia della presente convenzione comporteranno il suo adeguamento automatico e senza ulteriori oneri per l’ente.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione l’offerta presentata dal tesoriere aggiudicatario del servizio, con particolare riguardo alle condizioni di svolgimento del servizio offerto.
Art. 37
Foro Competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.
Art. 38 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’ente e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
Il Comune di Xxxxxxxx (codice fiscale: 00289060386) presso la propria sede legale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 00/x - 00000 Xxxxxxxx (XX);
Il Tesoriere presso la sede di
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