CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “LEONELLO GAVINI” SITO IN VIA MONTEPENNOLO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “XXXXXXXX XXXXXX” SITO IN VIA MONTEPENNOLO
L’anno il giorno del mese di nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valore ad ogni effetto di legge
TRA:
Il COMUNE DI ROCCA DI PAPA, con sede in Xxxxx xx Xxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxxx 00, Cod.Fisc.01238260580, che prosieguo del presente atto sarà denominato, per brevità, “concedente” in nome e per conto del quale agiscono, nel presente atto, ognuno secondo le proprie competenze:
− nella sua qualità di Responsabile del Settore Socioculturale;
− nella sua qualità di Responsabile del Settore Patrimonio; e
L’Associazione Sportiva USD Pol Canarini 1926 con sede in Rocca di Papa (RM) nel prosieguo
del presente atto denominata, per brevità, “ concessionario “
PREMESSO:
CHE il Comune di Rocca di Papa è proprietario del Campo di Calcio a 11 sito all’interno dell’impianto sportivo “X. Xxxxxx”, sito in località Campi d’Annibale a Rocca di Papa;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/1999 è stato approvato il
Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 22.10.2020 sono state approvate le linee guida
per l’affidamento del campo a 11 “X. Xxxxxx” mediante pubblicazione di avviso pubblico;
CHE con deliberazione del Commissario Xxxxxxxxxxx n. del avente per oggetto “affidamento della gestione dell’impianto sportivo X .Xxxxxx. linee di indirizzo” ;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE
1.1 Le premesse della presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – OGGETTO
Il Comune di Rocca di Papa concede l’uso temporaneo del campo a 11 sito all’interno della struttura sportiva “X. Xxxxxx” compreso di arredo e attrezzature annesse, allo scopo di promuovere lo sport del calcio senza scopo di lucro, per finalità sociali e aggregative. La struttura non ha rilevanza
imprenditoriale ed è prevista la possibilità di assegnazione in uso per affidamenti temporanei dietro corresponsione di un rimborso spese.
Il Concessionario accetta la struttura come dettagliato nella relazione Tecnica a firma del Responsabile LL.PP. del 04/08/2021 n. prot. 22537 e successiva nota prot. del ;
Il Concessionario avrà la gestione completa del campo a 11 in oggetto, intesa come lo svolgimento dell’insieme delle attività (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apertura e la chiusura dell’impianto, la conduzione di tutti gli impianti tecnologici – elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento- ivi esistenti, l’ammissione all’impianto dell’utenza, la pulizia e la custodia - intesa come bidellaggio e vigilanza - dell’impianto e delle relative attrezzature attuali e future) necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento dell’impianto sportivo per la pratica dello sport del calcio;
Art. 3 - FINALITA’
L’affidamento in uso degli impianti sportivi comunali di cui all’art. 1 del Regolamento comunale viene effettuato per realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:
a) Concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento delle pratiche sportive, sociali ed aggregative;
b) Valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
c) Realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
Il Concessionario si impegna ad utilizzare l’impianto secondo le vigenti regole sportive, garantendone l’uso a chiunque intenda dedicarsi allo sport, nel rispetto delle norme vigenti in materia applicabili e compatibili con la natura dell’impianto stesso e del Regolamento Comunale.
In uno spirito di collaborazione tra diversi soggetti territoriali e tra le associazioni e la stessa Amministrazione, nelle passate stagioni è stato concesso occasionalmente l’utilizzo della struttura a soggetti diversi dal concessionario, previa autorizzazione da parte del concessionario stesso e verificati gli impegni sportivi già in programma.
Escluso pertanto l’obbligo, si auspica di poter collaborare, in tal senso, con il concessionario qualora se ne presenti la possibilità.
Art.4- DURATA DELLA CONVENZIONE
Il Concedente affida l’utilizzo del campo a 11 “X. Xxxxxx” con decorrenza dalla data di sottoscrizione
della presente convenzione e fino al .................
Per l’esecuzione di lavori e/o per ogni evenienza che dovesse sopraggiungere, il Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione comunale, a riconsegnare la struttura sportiva entro sette giorni dalla richiesta inoltrata dall’Amministrazione stessa.
Art. 5 – DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario prende in consegna il campo a 11 sopra citato, nello stato di fatto e di dritto in cui esso attualmente si trova, nell’ubicazione, nella consistenza e nella
vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva di alcun
tipo, confermando che lo stesso è idoneo all’uso oggetto della presente convenzione.
Il concessionario ha l’obbligo di:
1) Custodire con la massima cura l’impianto sportivo oggetto della presente convenzione nella sua consistenza attale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del presente rapporto, la piena funzionalità e fruibilità da parte dell’utenza;
2) Non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell’impianto;
3) Provvedere a proprie cura e spese, alla "manutenzione ordinaria" del campo a 11 e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature di cui nel tempo lo stesso sarà dotato.
4) Effettuare tutte le opere opportuno e/o necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione di quanto sopra, provvedendo anche, qualora sia ritenuto necessario, alla sostituzione degli arredi esistenti, che al termine della presente convenzione resteranno di proprietà comunale. Per "manutenzione ordinaria" s'intende l'insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale e installazione ex novo) comprensivi di materiali e mano d'opera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l'impianto;
5) Per tutto il periodo di durata della convenzione, comunicare al concedente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata, effettuati nel corso del mese precedente, oppure la mancata effettuazione d’interventi;
6) Non apportare innovazione e/o modificazione dell’impianto sportivo in oggetto, senza specifica
preventiva autorizzazione del concedente;
7) Restituire al concedente, alla data d’interruzione del rapporto a prescindere dalla causa dell’interruzione stessa (naturale scadenza del termine o anticipata revoca o risoluzione), senza corresponsione di alcuna somma ed alcun titolo (indennizzo, corrispettivo, ecc.) l’impianto sportivo oggetto della presente convenzione in buono stato di efficienza così come ricevuto al momento della consegna;
8) Rispettare tutte le prescrizioni previste dal vigente “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali” del concedente, nonché gli adempimenti previsti dalla normativa in materia;
9) Consentire al personale espressamente incaricato dal concedente il libero accesso all’impianto in qualunque momento rientrante nell’orario di apertura dello stesso.
10) Far rispettare a tutti coloro che fruiscono del campo le norme di accesso all’impianto previste dall’apposito regolamento comunale e dalla presente convenzione;
11) Eventuali danni ed avarie ad immobili ed attrezzature non rientranti nella manutenzione ordinaria, dovranno essere immediatamente segnalati al Comune;
12) In caso di urgenza e necessità improcrastinabile, qualora la mancata effettuazione di un’immediata manutenzione straordinaria possa compromettere il regolare funzionamento del centro sportivo, il concessionario potrà provvedere incondizionatamente alle manutenzioni e riparazioni del caso, richiedendo al Comune il pagamento delle spese sostenute, mediante l’esibizione della relativa documentazione giustificativa; per “manutenzione straordinaria “
s’intende l’insieme degli interventi ( a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo), comprensivi di materiali e mano d’opera, necessari e/o opportuni a garantire la sicurezza e la destinazione d’uso e non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. Qualora, il concedente, dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che imponessero la chiusura parziale o totale dell’impianto, lo stesso dovrà concordare con il concessionario il periodo d’intervento, ove possibile.
13) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti per il settore di attività e gli accordi locali integrativi dello stesso e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, a gli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; per quanto attiene al personale utilizzato dal concessionario (guardiania, pulizia, funzionamento e custodia dell’immobile), il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori. E’ esclusa qualsiasi responsabilità dell’amministrazione comunale per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione dei lavori previsti nella presente convenzione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza d’infortuni verificatisi nel corso delle opere di manutenzione.
14) pulire e igienizzare gli spoiatoi di calcio tra un allenamento e l’altro, nonché prima e dopo le gare ufficiali e ogni qualvolta se ne presenti la necessità aerando i locali frequentemente, particolare riguardo deve essere posto alla pulizia delle docce;
15) seguire tutta la normativa relativa al contenimento della diffusione del Coronavirus mettendo a
disposizione dei fruitori della struttura la segnaletica necessaria, l’igienizzante per le mani, ecc.
Conservare il registro degli accessi alla struttura per almeno 15 giorni. Se si dovesse verificare all’interno della struttura un caso positivo al Coronavirus il Concessionario dovrà sanificare tutti luoghi comuni;
16) volturare a proprio nome e a proprie spese tutte le utenze (luce, gas e linea telefonica) esonerando il Comune dal pagamento delle stesse;
17) utilizzare il campo a 11 e gli spazi concernenti il funzionamento dello stesso nel rispetto di quanto prescritto nella relazione del Responsabile dei Lavori Pubblici allegata al presente atto – prot. n. 5518 del 23/02/2023;
Il concessionario è responsabile nei confronti dell’A.C. dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali terzi incaricati per l’esecuzione di lavori anche riguardo ai loro rispettivi dipendenti e ospiti.
Art.6 – OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL CONCEDENTE
1) Il concedente provvederà, ove lo riterrà necessario, a proprie cura e spese alla “manutenzione straordinaria” dell’impianto sportivo. In particolare il concedente dovrà effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per garantire la funzionalità e/o la durata dei beni costituenti del campo a 11 nella sua consistenza iniziale. Per “manutenzione straordinaria “s’intende l’insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo), comprensivi di materiali e mano d’opera, necessari e/o opportuni a garantire la sicurezza e la destinazione d’uso e non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. Tali interventi potranno essere rappresentati anche dal concessionario in forma scritta all’Ufficio Lavori Pubblici.
2) Il concedente ha provveduto ad eseguire lavori di adeguamento funzionale finalizzati
all’acquisizione dell’omologazione del manto erboso del campo a 11;
3) Il concedente ha facoltà di effettuare, durante gli orari di apertura dell’impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza dell’impianto sportivo, degli impianti, ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà d’intimare al concessionario il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti a suo insindacabile giudizio, urgenti e improcrastinabili;
Relativamente agli interventi di manutenzione che il concessionario riterrà necessari, si specifica che gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Comune, esclusi interventi con carattere di urgenza e necessità improcrastinabile di cui all’art. 5 punto 12).
Per tutti gli interventi autorizzati sarà riconosciuta la relativa documentazione contabile
Art. 7 – ASPETTI ECONOMICI
1. la Associazione Sportiva USD Pol Canarini 1926 RDP provvederà al pagamento delle utenze relative al consumo di gas e energia elettrica nonché il servizio di guardiania e manutenzione ordinaria e che si impegnerà all’inserimento a titolo gratuito di soggetti indicati dal Servizio Sociale;
ART 8 – RESPONSABILITA’
Con decorrenza della data di efficacia della presente convenzione, il concessionario è responsabile della gestione del campo a 11 ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso del campo e degli spazi concernenti il funzionamento dello stesso e l’incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto dalla data suddetta ogni responsabilità diretta ed indiretta sia nei confronti di terzi che dello stesso concedente, relativa all’attività di gestione dell’impianto sportivo in oggetto, viene assunta dal concessionario.
Il concessionario nell’espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi sanificazione dei rivestimenti, degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc.), dovrà sempre garantire la sicurezza degli utenti anche mediante l’impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l’accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l’accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando. Il personale addetto all’espletamento di tale servizio dovrà inoltre indossare vestiario di massima visibilità ed in regola con le normative vigenti.
Il concessionario solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o cose per effetto della gestione e/o dell’uso del campo e gli spazi concernenti il funzionamento dello stesso e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul concedente o di compenso da parte del concedente stesso.
Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che il campo e gli spazi concernenti il funzionamento dello stesso dovessero subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla decisione insindacabile del concedente ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.
Per l’intera durata della presente convenzione e comunque fino a quando essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal concessionario.
Il Concessionario provvederà alla sottoscrizione delle coperture assicurative a tutela dei fruitori della
struttura sportiva per l’intero periodo della convenzione;
Art. 9 – SANZIONI
In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione il concedente procederà mediante notifica alla risoluzione immediata della convenzione ed il concessionario non avrà nulla a pretendere;
Art. 10 – CONTROVERSIE
Nel caso di insorgenza di controversie, queste devono essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari della presente convenzione, o chi ne esercita le funzioni e, qualora non risolta, può essere adita l’Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente il Foro di Velletri.
Art. 11 – DISPOSIZIONI VARIE
Tutte le spese immediate e future, imposte, tasse e quant’altro occorresse per dare corso legale alla
presente convenzione, saranno a carico del concessionario.
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti della art.1341, comma 2, del codice civile di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli e di approvarle espressamente.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti richiamano alle norme del codice civile ed ogni altra vigente disposizione in materia
Per il concedente Comune di Rocca di Papa
Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
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Il Responsabile del settore Patrimonio
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Per il Concessionario
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