PATTO PARASOCIALE
ALLEGATO […] SCHEMA DI
ai sensi dell’art. 5 delD.M. 12 novembre 1997, n. 521 tra
Regione Autonoma della Sardegna
S.F.I.R.S. S.P.A e
[•]
in relazione alla gestione della società Xx.Xx.X.Xx. S.p.A.
ai sensi dell’art. 5 delD.M. 12 novembre 1997, n. 521 tra
Regione Sardegna, Cod. Fisc. e P. IVA [•], con sede in xxxxx Xxxxxx x. 00, Xxxxxxxx, in persona di [•], in qualità di [•], all’uopo autorizzato a mezzo di [•]
(da qui in poi anche la «Regione»)
nonché
S.F.I.R.S. S.P.A., Cod. Fisc. e P. IVA 00206010928, con sede legale in xxx X. Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxx, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del [•], in qualità di [•] e legale rappresentante della società, munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•] qui accluso in copia come allegato
(da qui in poi anche la «SFIRS»)
- da una parte - (Regione e FIRS sono da qui in poi anche collettivamente definite come i «Soci Pubblici»)
e
[•], con sede legale in [•], ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del [•], in qualità di [•] e legale rappresentante della società, munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•] qui accluso in copia come allegato
(da qui in poi anche «[•]», la «Società» o il «Socio Privato»)
- dall’altra parte -
(Soci Pubblici e Socio Privato sono da qui in poi anche collettivamente definiti come le
«Parti»)
PREMESSE
a) S
X.XX.X.XX. S.p.A. (di qui in poi, per brevità, la «Società») è società di diritto italiano affidataria della gestione totale dell’aeroporto di Alghero per la durata di anni quaranta, decorrenti dal 03 agosto 2007, giusto Decreto Interministeriale N. 125/T emesso dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e registrato alla Corte di Conti in data 23 novembre 2007 (da qui in poi, per brevità, la «Concessione»);
b) i
n forza di tale decreto, in data 28 maggio 2007 la Società ha sottoscritto con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) la Convenzione per l’affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell’aeroporto medesimo;
c) in data 17 dicembre 2014, l’Assemblea Straordinaria dei soci di XX.XX.X.XX. S.p.A. ha deliberato all’unanimità:
▪ l
a riduzione del capitale sociale da euro 7.754.000,00 ad euro 2.229.610,00 tramite l'annullamento di numero 1.104.878 delle azioni in circolazione e la proporzionale riduzione delle rispettive quote di partecipazione degli attuali soci;
▪ l
a contestuale ricostituzione del capitale sociale fino all’ammontare di euro 7.754.000,00 attraverso l'emissione di numero 1.104.878 nuove azioni del valore di euro 5 (cinque) ciascuna;
▪ l
a rinuncia da parte degli azionisti all’esercizio dell’opzione di loro spettanza per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e, contestualmente e reciprocamente, la rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione sulle azioni così rimaste inoptate ai sensi dell’art. 2441 co.3 c.c.;
▪ d
i attuare la ricostituzione del capitale con le seguenti modalità:
- a
l Consiglio di Amministrazione della Società è stato conferito incarico di collocare presso terzi, in unica soluzione, le nuove azioni rimaste inoptate, pari al 71,25% del capitale sociale, al prezzo di emissione di euro 5 (cinque) con un sovraprezzo minimo di euro 3,57 (trevirgolacinquantasette) per ciascuna azione (da qui in poi, per brevità, la
«Partecipazione»);
- a
fronte dell’incarico summenzionato, al Consiglio di Amministrazione della Società sono stati conferiti tutti i poteri per l’effettuazione di ogni attività utile o necessaria per collocare le azioni inoptate nell’ambito dell’esperimento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica in conformità della normativa di settore (da qui in poi, per brevità, la
«Procedura di Selezione»);
d) a mezzo di Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura di gara (da qui in poi, per brevità, l’«Avviso»), pubblicato presso [•], la Società ha avviato un’indagine di mercato volta ad appurare l’esistenzadi operatori economici interessati ad acquisire le nuove azioni rimaste inoptate;
e) il Socio Privato, nell’ambito della partecipazione alla Procedura di selezione, ha presentato un’offerta ferma e irrevocabile volta all’acquisto della Partecipazione in via inscindibile e nella sua integralità, ai sensi di quanto previsto dalla Procedura di selezione, per un valore pari a Euro [•] (da qui in poi, per brevità, l’«Offerta»), e contestualmente alla presentazione dell’Offerta ha consegnato alla Società il deposito cauzionale;
f) il medesimo, anteriormente alla presentazione dell’Offerta, direttamente e tramite i propri rappresentanti, consulenti e collaboratori, ha svolto una approfondita ed esaustiva attività di due diligence avente ad oggetto la Società, sulla base della documentazione messa a disposizione
dalla Società secondo le modalità previste dai documenti della Procedura di selezione (da qui in poi, per brevità, l’«Attività di Due Diligence»);
g) a
mezzo di deliberazione del C.d.A. della Società del [•], la Procedura di selezione è stata definitivamente aggiudicata in favore del Xxxxx Xxxxxxx;
h) i
n data contestuale alla sottoscrizione del presente accordo, il Socio Privato sottoscrivel’atto negoziale deputato al trasferimento delle azioni e alla disciplina dei termini, modi e qualità della liberazione dell’aumento del capitale inoptato(da qui in poi, per brevità, l’«Atto di Sottoscrizione»);
i) per effetto dell’Atto di Sottoscrizione, l’attuale capitale sociale della Società risulta ripartito nei seguenti termini:
Socio | Partecipazione | Valore nominale complessivo | Percentuale di partecipazione alla Società |
Regione Autonoma della Sardegna | [•] | [•] | [•] |
S.F.I.R.S. S.p.A. | [•] | [•] | [•] |
[•] | [•] | [•] | 71,25 |
j) l’art. 5, comma 1°, del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 (contenente il «Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato»), prevede che «I rapporti tra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società di capitale, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale»;
k) Il Ministero dei Trasporti ha approvato lo schema di accordo in questione mediante nota prot. n. […] del […], secondo quanto stabilito dal comma 2° del predetto art. 5 del D.M. 521/1997;
l) in attuazione delle previsioni in questione, con il presente accordo (da qui in poi, per brevità, il
«Patto Parasociale» o semplicemente il «Patto»), le Parti intendono disciplinare taluni loro reciproci rapporti con riguardo, tra l'altro, alla nomina degli organi amministrativi e di controllo, e più in generale alla corporate governance della Società, nonché regolare di comune accordo e in modo concertato l’esercizio di taluni rispettivi diritti sociali nell'ambito della Società medesima;
m) tra gli impegni contemplati dal presente Patto, figure quello in base al quale le Parti dovranno modificare lo Statuto della Società adeguandolo alle previsioni del Patto stesso.
Nelle predette premesse, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Oggetto del Patto Parasociale, Premesse e allegati
1.1. Con il presente Patto Parasociale, le Parti si accordano e garantiscono quanto segue:
he il servizio prestato dalla Società sia somministrato nel rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi stabiliti, nonché nell’osservanza delle prescrizioni di legge e delle indicazioni diramate dalle autorità competenti in materia;
he in sede di prima convocazione assembleare straordinaria si provveda alle modifiche statutarie secondo i termini stabiliti dal presente Patto, conformemente alle indicazioni desumibili dal D.M. 521/1997 e dall’ulteriore normativa vigente in materia;
he il governo della Società sia organizzato e gestito secondo le pattuizioni qui contenute, a salvaguardia dell’interesse pubblico del servizio di gestione aeroportuale, e in conformità ai criteri di gestione di cui all’art. 10 del D.M. 521/1997.
1.2. In particolare, il Socio Privato si impegna a che la gestione dell’aeroporto risulti sempre conforme ai seguenti “criteri di gestione”, quali stabiliti dal citato art. 10 del D.M. 521/1997, e che dunque la Società, salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla convenzione:
estisca l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti;
rganizzi e gestisca l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei princìpi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità;
roghi i servizi di competenza con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza;
dotti ogni anno, sulla base dei princìpi definiti nel disciplinare tipo, la Carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante di cui all'articolo 11.
1.3. Le Parti convengono altresì che in sede di approvazione del nuovo atto costitutivo e statuto, nonché nel corso della vita della Società, siano rispettati i seguenti presupposti, in aderenza a quanto specificatamente stabilito nei successivi articoli del presente Patto:
he l'oggetto principale dell'attività societaria consista nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente, come da attuale definizione statutaria, senza alcuna possibilità di variazione del medesimo e della relativa sede sociale attuale;
he i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui alla lettera a) siano separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili;
he la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non sia mai inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
he l'ingresso di altri enti locali nella società avvenga mediante un corrispondente aumento del capitale sociale;
he sia prevista l'esclusione, per il periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto della Partecipazione ad opera del Socio Privato, di atti di cessione della Partecipazione stessa, di costituzione di diritti reali sulla medesima e di ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del Socio Privato;
he vengano previste le modalità e le condizioni per la cessione della Partecipazione, la costituzione di diritti reali sulla stessa e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del Socio Privato, una volta superato il termine di 3 (tre) anni di cui alla precedente lettera e);
he la quota massima delle azioni da riservare, in caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso, sia pari al 2%.
1.4. Ferme le previsioni del presente Patto discendenti dalle finalità pubbliche del servizio prestato dalla Società e dai riconnessi poteri di vigilanza, il Socio Privato gestirà la Società in piena autonomia imprenditoriale, in base alle previsioni del piano industriale e con assunzione dei rischi imprenditoriali a suo carico, in quanto socio di maggioranza. A tal fine, il Socio Xxxxxxx sarà tenuto a fornire o procurare alla Società tutte le risorse finanziarie che dovessero in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo rendersi necessarie ai fini dell’attuazione del piano industriale, nei termini previsti in Offerta e nelle successive integrazioni, varianti e nuove approvazioni di tale piano.
1.5. Le premesse, ed il seguente allegato, formano parte integrante e sostanziale del presente Patto:
▪ A
llegato “A”: Convenzione tra l’ENAC e la Società del 28 maggio 2007.
Articolo 2 – Partecipazione di soci pubblici.
2.1. La misura minima della partecipazione al capitale sociale detenutada soci pubblici, direttamente o indirettamente, non può essere inferiore al quinto del capitale, ai sensi dell’art. 4, comma 1° lett. c), del D.M. n. 521/1997.
Articolo 3– Disposizioni sul governo della Società
3.1. Amministratori e Sindaci. Le Parti garantiscono che, per tutta la durata del presente Patto, sarà assicurato ai Soci Pubblici il diritto di nominare propri candidati nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della Società. In applicazione di quanto sopra, le Parti si impegnano a far sì che:
(i) la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, di cui:
▪ 2 (due) amministratori designati dal Socio Privato, uno dei quali sarà nominato Amministratore Delegato della Società;
▪ 1 (uno) amministratore designato dai Soci Pubblici;
(ii) la Società sia dotata di un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, nominati come segue:
▪ 1 (uno) sindaco effettivo nonché Presidente del Collegio e 1 (uno) membro supplente, saranno designati dal Ministero dell’Economia;
▪ 1 (uno) sindaco effettivo sarà designato dal Ministero dei Trasporti;
▪ 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente saranno designati dalla Regione Sardegna.
3.2. Sostituzioni e rinnovi. Le Parti si impegnano a far sì che gli organi sociali della Società rispettino, per tutta la durata del Patto, la composizione convenuta nel presente Patto in termini di criteri di rappresentatività e diritti di designazione. In particolare:
(i) in caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, da parte di un amministratore, si dovrà procedere all’elezione, sostituzione e/o cooptazione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.1.(i);
(ii) in caso di cessazione della carica da parte di uno dei sindaci effettivi, il medesimo dovrà essere sostituito dal sindaco supplente nominato dal soggetto che aveva nominato quello cessato, anche in deroga a quanto indicato dall’art. 2401, co. 1, cod. civ., o – in mancanza – da un sindaco nuovo nominato dal medesimo soggetto che aveva nominato quello cessato.
3.3. Competenza consiliare esclusiva. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a fare in modo che, con riferimento al Consiglio di Amministrazione della Società, le seguenti materie non siano oggetto di delega (né all’amministratore delegato, né a comitati esecutivi o ad altri organi), e restino pertantonell’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre quelle inderogabilmente demandate al Consiglio di Amministrazione ai sensi di statuto e del codice civile:
a) disamina e approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e/o, ove in futuro esistente, del gruppo societario con riferimento al quale la Società assumerà il ruolo di holding, e delle corrispondenti modifiche, integrazioni e variazioni;
b) approvazione dei progetti di bilancio e di acquisizioni di partecipazioni, aziende e rami di aziende, e delle proposte di deliberazioni verso l'Assemblea;
c) rilascio di garanzie, intese singolarmente o unitamente a quelle già esistenti,di importo superiore ad €[…];
d) affidamento di contratti per servizi per consulenzadi importo superiore ad €[•], Xxx esclusa, fatto salvo quanto previsto in relazione agli atti con parti correlate;
e) assunzione di finanziamenti, richieste di affidamento e concessione di finanziamenti infragruppo superiori a €[…] annui, a breve, medio o lungo termine;
f) richiesta, negoziazione e conseguimento di affidamenti bancari in favore della Società, nonché termini di dettaglio dei medesimi con le banche prescelte,anche con riferimento alle modalità comunque connesse alla concessione dei fidi stessi ed alle formalità necessaria per la concessione dei medesimi;
g) acquisto, permuta, vendita e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari;
costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, permuta, vendita, conferimento o affitto di aziende o rami d’azienda, sia in termini attivi per la Società che passivi; acquisto, permuta, vendita o conferimento di marchi, brevetti o altri diritti su opere dell’ingegno; concessione di diritti reali sui beni della Società, inclusi i diritti reali di garanzia su immobili;
h) nomina di direttori generali, assunzione e licenziamento di dirigenti la cui retribuzione lorda annua sia superiore a €[…], con il potere di determinarne la retribuzione; autorizzare il conferimento delle relative procure institorie;
i) rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore a €[…], per ogni singolo atto e, se nell’interesse di soggetti diversi dalla società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;
j) disamina e approvazione delle operazioni che la Società compie con parti correlate, nonché di operazioni nelle quali un amministratore della società sia portatore di un interesse proprio o di terzi diversi da società controllate;
k) verifica sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del gruppo ad essa facente parte, sulla base di analisi e relazioni predisposte dagli organi delegati;
l) conferimento di deleghe per l’esercizio del voto nelle assemblee delle società controllate, per le delibere relative alla nomina degli amministratori e per le delibere di assemblea straordinaria o di modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto.
3.4. Firma e rappresentanza sociale. Al Presidente del consiglio o al Vicepresidente, se nominato, è attribuita la rappresentanza legale della Società.
3.5. Poteri del Consigliere di Amministrazione nominato dai Soci Pubblici. Il Socio Privato garantisce che il Consigliere di Amministrazione nominato dai Soci Pubblici:
▪ sarà tenuto costantemente informato sui fatti di gestione della Società, di carattere sia ordinario che straordinario;
▪ avrà accesso a tutti i documenti, notizie, dati e informazioni in possesso della Società, entro 7 giorni solari dalla richiesta dei medesimi, o entro 3 giorni solari in caso di urgenza;
▪ godrà di poteri di accertamento ed ispezione, anche a mezzo di incaricati e tecnici, su specifici fatti di gestione.
Articolo 4 – Circolazione della Partecipazione
4.1. Circolazione e godimento della Partecipazione del Socio Privato. Il Socio Xxxxxxx si impegna a procurare l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle previsioni di cui al presente art. 4, in accordo con quanto quivi successivamente e complessivamente disposto.
4.2. Divieto di costituzione di vincoli e gravami. Per il periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di cessione della Partecipazione, il Socio Privato si impegna a non costituire alcun vincolo e/o gravame sulla Partecipazione da esso detenuta nel capitale sociale della Società.
4.3. Trasferimento della Partecipazione. Per il periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di cessione della Partecipazione, e fermo restando l’impegno già assunto nell’Atto di Sottoscrizione, il Socio Privato si impegna altresì:
(a) a non vendere in tutto o in parte, trasferire o disporre a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, la Partecipazione detenuta (neppure, a titolo esemplificativo, mediante fusione, conferimento, trasferimento di azienda o scissione parziale);
(b) a non stipulare, e a fare in modo che non siano stipulati, accordi con cui, direttamente o indirettamente, si trasferisca a terzi (incluse le società controllate, e/o collegate con il Socio), in tutto o in parte, qualsiasi diritto, interesse o beneficio economico derivante dalla titolarità della Partecipazione, o si convenga comunque un trasferimento futuro, entro il termine di validità del suddetto divieto di circolazione.
4.4. I termini “atto di disposizione”, “alienazione” e “trasferimento” qui contemplati devono essere interpretati nel senso più ampio possibile, intendendosi per essi ogni atto su base volontaria o forzosa, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma realizzato, al pari di qualunque fatto, ivi compreso espressamente il conferimento o la destinazione in trust, in forza dei quali si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione a terzi del diritto di proprietà e/o di diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e quello di pegno) o obbligatori aventi ad oggetto in tutto o in parte la Partecipazione ora o in futuro da esso posseduta. Non si considerano atti di disposizione le operazioni della natura effettuate a favore di società controllate, controllanti o soggette a comune controllo. Ai fini di quanto precede, per controllo si intende il controllo solitario e non congiunto ai sensi dell'art. 2359-bis, comma 1, numero 1), c.c.
Articolo 5 – Durata del presente Patto
0.0.Xx presente Patto ha una durata 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Articolo 6 –Cause di scioglimento del vincolo sociale.
6.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1°,del D.M. n. 521/1997, costituirà causa di risoluzione del vincolo sociale ai sensi dell’art. 1456, cod. civ,nonché giusta causa di esclusione del Socio Privato:
a) la comminatoria delle sanzioni di cui all’art. 14.3 della Convenzione di cui all’Allegato “A”;
b) la sopravvenuta perdita, in capo al Socio Privato, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, o dei requisiti speciali previsti dall’Avviso;
c) la cessazione di attività in capo al Socio Privato;
d) l’ammissione del Socio Privato a procedure concorsuali di natura fallimentare o parafallimentare;
e) la revoca o decadenza della Società dalla concessione, a termini dell’art. 13 del D.M. 521/1997;
f) il mutamento della sede sociale della Società da quella attualmente stabilita dal vigente statuto, per effetto di trasferimento sia in Italia che all’estero;
g) l’emanazione di provvedimenti ad opera di autorità amministrative o giudiziarie, di carattere anche cautelare o interinale, che comportino in tutto o in parte la privazione dei poteri gestori del Consiglio di Amministrazione o di quelli decisionali dell’Assemblea, in misura tale da impedire l’attuazione delle previsioni del piano industriale;
h) la violazione, da parte del Socio Privato, dell’obbligo di fornire o procurare alla Società tutte le risorse finanziarie che dovessero in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo
rendersi necessarie ai fini dell’attuazione del piano industriale, nei termini previsti in Offerta e nelle successive integrazioni, varianti e nuove approvazioni di tale piano;
i) la violazione, da parte del Socio Privato, di ciascuno degli obblighi e delle regole in tema di governo della Società, dettate dal precedente art. 3;
j) il mancato adeguamento dello statuto alle previsioni del presente Patto Parasociale;
k) la votazione, in sede di Consiglio di Amministrazione o Assembleare, per l’adozione di atti non conformi alle previsioni del presente Patto Parasociale.
Articolo 7 – Comunicazioni
7.1. Tutte le comunicazioni o notifiche richieste o consentite dalle disposizioni contenute nel presente Patto saranno valide se effettuate per iscritto e consegnate a mano o inviate per raccomandata a.r. o telefax confermato da raccomandata a.r., come segue:
▪ se alla Regione, mediante invio a:
- [….]
- Via […][…]
- […]
- Tel.: +39 […]
- Telefax: +39 […]
- Email: […]
▪ se a Sfirs [•], mediante invio a:
- [….]
- Via […][…]
- […]
- Tel.: +39 […]
- Telefax: +39 […]
- Email: […]
▪ se al Socio Privato [•], mediante invio a:
- [….]
- Via […][…]
- […]
- Tel.: +39 […]
- Telefax: +39 […]
- Email: […]
o all’eventuale diverso indirizzo, numero di fax che (purché in Italia) ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra. In ogni caso, le Parti eleggono il proprio domicilio per tutte le finalità del
presente Patto, ivi comprese le eventuali notificazioni giudiziarie, presso i suindicati indirizzi.
Articolo 8 – Disposizioni generali
8.1. Indici e Rubriche. Gli indici e le rubriche dei singoli articoli e paragrafi contenuti nel presente Patto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stesso. Salvo che diversamente risulti dal contesto, i richiami qui contenuti a punti, articoli, paragrafi od allegati si intendono riferiti a punti, articoli, paragrafi od allegati del presente Patto.
8.2. Fatto del terzo. Le espressioni «si obbliga a far sì che», «farà sì che», «farà in modo che»,
«procurerà che» ed equivalenti adottate nel presente Patto, così come la previsione di contratti da stipulare o atti e negozi giuridici da compiere (ovvero da non compiere) da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.
8.3. Invalidità di singole clausole. Se una previsione di questo Patto dovesse risultare invalida in base alle attuali o future leggi in vigore nel corso della durata del presente Patto, tale previsione sarà da intendersi come se non avesse mai fatto parte di questo Patto; fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1419 del codice civile, le restanti previsioni di questo Patto continueranno ad avere piena efficacia e non saranno inficiate dalla previsione invalida. Inoltre, tale previsione invalida sarà automaticamente sostituita da una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita.
8.4. Rinuncia. La rinuncia di una delle Parti ad un proprio diritto stabilito nel Patto, o l’esecuzione da parte di una delle Parti di un obbligo previsto nel Patto, dovrà avvenire senza arrecare alcun pregiudizio all’altra Parte e non costituirà rinuncia a nessun altro diritto anche in relazione alle prestazioni eventualmente dovute dall’altra Parte.
8.5. Tolleranza. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previsti dal medesimo.
8.6. Legge Regolatrice. Il presente Patto ed i diritti e gli obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno regolati dalle ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
8.7. Cessione del Patto. Il presente Patto ed i relativi diritti, interessi ed obblighi non potranno essere ceduti da alcuna delle Parti ed ogni cessione del Patto sarà ritenuta come invalida ed inefficace.
8.8. Successioni e cessioni autorizzate. Il presente Xxxxx è vincolante e produrrà i suoi effetti nei confronti delle Parti, nonché dei rispettivi successori e/o cessionari autorizzati.
8.9. Modifiche. Qualsiasi modifica a questo Patto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
Articolo 9 – Foro esclusivo
9.1. Tutte le controversie derivanti dal presente Patto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno tutte devolute alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
Alghero, [•].
Per la Regione Autonoma della Sardegna
Per la S.F.I.R.S. S.p.A.
Per [•]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente per iscritto le seguenti disposizioni del presente accordo: Art. 1 (Oggetto del Patto Parasociale, Premesse ed allegati), Art. 2 (Partecipazione di soci pubblici), Art. 3 (Disposizioni sul governo della Società), Art. 4 (Circolazione della Partecipazione), Art. 5 (Durata del presente Patto), Art. 6 (Cause di scioglimento del vincolo sociale), Art. 8 (Disposizioni generali), Art. 9 (Foro esclusivo).
Olbia, [•].
Per [•]