Contratto di assicurazione incendio in forma collettiva
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e di Informativa sulla Privacy
Modello AMAD0129 Ed.01/2019
Contratto di assicurazione incendio in forma collettiva
Mutuo Coperto Incendio Casa
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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GLOSSARIO
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
Aderente - Assicurato: il titolare di mutuo che aderisce all’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.
AXA MPS Xxxxx: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.. Contraente: la Banca mutuante.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Fabbricato: l’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di allarme, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.
Incendio: combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autestendersi e propagarsi. Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Lettera di conferma: documento che prova l’accettazione della copertura assicurativa secondo la richiesta e le dichiarazioni dell’Assicurato.
Capitale o Massimale Assicurato: è l’importo massimo che l’Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato nel modulo di adesione.
Franchigia/Scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.
La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
Modulo di Adesione: documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. Nel modulo di adesione sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
Polizza Collettiva: contratto di assicurazione stipulato dal Contraente nell’interesse di terzi al quale l’assicurato abbia aderito. Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
Scoperto: vedi Franchigia / Scoperto.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (in una garanzia per il rischi di infortuni, ad esempio, il sinistro è rappresentato dall’infortunio nel quale l’assicurato può subire un danno che, dopo la guarigione della lesione, determini menomazioni permanenti (Invalidità Permanente).
Somma Assicurata: importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l’importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell’assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita.
Data ultimo aggiornamento del presente documento gennaio 2019
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: info@axa- xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041..
Pagina 1 di 1 Mutuo Coperto Incendio Casa
Mutuo Coperto Incendio Casa Condizioni di Assicurazione
Mod. AMAD0129 Ed.01/2019
Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è riferita a Fabbricati e/o loro porzioni finiti o in ristrutturazione, vuoti e inoccupati o in corso di costruzione, adibiti, a
civili abitazioni, uffici e studi professionali
AXA MPS Xxxxx, qualora sulla Lettera di Conferma risulti indicata la relativa somma assicurata e sia stato pagato il relativo premio, garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal fabbricato, anche se causati da colpa grave, in conseguenza dei seguenti eventi:
1. incendio, fulmine, scoppio o esplosione, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
2. fumi, gas, vapori, sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia, anche se derivanti da enti diversi da quelli assicurati;
3. bang sonico;
4. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi ordigni esplosivi;
5. urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
6. fenomeno elettrico, limitato a impianti elettrici ed elettronici considerati fabbricato, per effetto di correnti, scariche, altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La garanzia è prestata a “primo Rischio Assoluto” fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia fissa di € 200,00 per sinistro;
7. eventi atmosferici: AXA MPS Danni indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
- grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
Agli effetti della garanzia eventi atmosferici, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 1.000,00.
8. atti vandalici dolosi e sabotaggio anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.
Per i danni derivanti da atti vandalici è previsto un limite di indennizzo pari all’80% del Capitale assicurato risultante nel Modulo di Adesione. L’Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.
AXA MPS Xxxxx indennizza inoltre, purché conseguenti dagli eventi di cui sopra:
9. guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
10. spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro indennizzabile al più vicino scarico, fino ad un massimo del 10% dell’importo liquidato, nei limiti della somma assicurata;
11. onorari dei periti: AXA MPS Xxxxx xxxxxxxx le spese ed onorari del perito che l’Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla concorrenza dell’importo di € 5.000,00;
12. spese straordinarie: AXA MPS Xxxxx, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’inagibilità totale del fabbricato assicurato, rimborsa, fino alla concorrenza di € 5.000,00, le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per:
x. xxxxxxx di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
b. rimuovere, trasportare e ricollocare le cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate (comprese quelle di montaggio e smontaggio), esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;
c. affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;
x. xxxxx e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Relativamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a, b e c è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all’autorizzazione di AXA MPS Xxxxx e dell’Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro.
13. spese di ospitalità alberghiera per il tempo necessario alla riparazione dei danni che derivino dal mancato godimento dell’abitazione qualora, a seguito del sinistro indennizzabile, l’abitazione assicurata non sia agibile. Il limite d’indennizzo per questa garanzia è di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Estensione di garanzia per fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione
La garanzia è prestata anche per i fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimenti combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
- vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precisamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 metri cubi;
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- non sia consentito di fumare.
Art. 2. - Ricorso Terzi
AXA MPS Xxxxx si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del 25% della somma assicurata per il fabbricato con il
massimo di € 100.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato; quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del c.c., nonché gli amministratori delle medesime.
Relativamente al ricorso terzi il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una franchigia pari ad € 1.000,00
Art. 3. - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che si provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti;
c. causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
e. alla macchina od all'impianto del fabbricato nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
f. di fenomeno elettrico ad elettrodomestici, apparecchi audiofonovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche non al servizio del fabbricato assicurato, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
g. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
h. da spargimento d’acqua, anche se conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture, pluviali o elettrodomestici; nonché le spese per ricercare e riparare il guasto;
i. danni da furto;
Limitatamente alla garanzia eventi atmosferici, AXA MPS Danni non risponde dei danni:
1. causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.
2. subiti da, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinzioni (non metalliche e non in muratura), cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
- pannelli solari e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Limitatamente alla garanzia fenomeno elettrico, AXA MPS Danni non risponde dei danni:
- causati da usura, logorio o graduale deterioramento;
- per mancata o difettosa manutenzione, corrosione, ossidazione;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- alle lampadine in genere, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
Limitatamente alla garanzia atti vandalici dolosi e sabotaggio anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, terrorismo , AXA MPS Danni non risponde dei danni:
- da furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da imbrattamento dei muri esterni dell’Abitazione e delle sue dipendenze;
- avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, loro parti o Cose da essi trasportate;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
Art. 4. - Operatività della garanzia
L'assicurazione è operante a condizione che l'abitazione sia ubicata in fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta
complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.; l’abitazione deve, inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i ¾ della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.
Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.
Art. 5. - Capitale
L’importo indicato nella Lettera di Conferma che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del c.c., per nessun titolo AXA MPS Xxxxx potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 6. - Deroga alla Proporzionale
Si conviene che non si terrà conto del maggior valore dei beni in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior
valore si mantenga entro il limite del 20% delle somme assicurate alle partite stesse.
Se invece il limite del 20% di cui sopra risultasse oltrepassato si applicherà allora la regola proporzionale solo per l’eccedenza del predetto 20%.
Art. 7. - Durata della copertura- Effetto- Decorrenza
La durata della copertura assicurativa è pari alla durata originaria del finanziamento ed è indicata nel modulo di adesione; alla
scadenza non è tacitamente rinnovabile.
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di adesione, o dalla data di erogazione del finanziamento se successiva, ancorché il premio non sia stato regolato o addebitato all’Aderente.
Art. 8. - Recesso
L’Aderente può recedere dalle coperture assicurative:
− entro 60 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Contraente. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative sin dall’origine e la restituzione all’Aderente, tramite la Contraente, dell’intero premio eventualmente versato.
− per le coperture danni il cui contratto superi i cinque anni, trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Viene rimborsato al Cliente la parte di premio pagato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.
Art. 9. - Premio
Il premio, da pagarsi in unica soluzione, è pari all’importo indicato sulla Lettera di Conferma ed è comprensivo delle imposte,
nell’attuale misura del 22,25%.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Xxxxx, tramite la Contraente, restituisce all’Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate, come di seguito calcolata: giorni pagati e non goduti * premio imponibile unico anticipato/durata totale in giorni.
In alternativa, su richiesta dell’Aderente, AXA MPS Xxxxx fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale.
Art. 10. - Modifiche al modulo di adesione
Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall’aderente nel modulo di adesione, devono essere approvate per iscritto da
parte di AXA MPS Danni e dell’Aderente.
Art. 11. - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA MPS Xxxxx secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del c.c.;
b. darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del c.c.;
c. presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere diritto ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA MPS Xxxxx o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 12. - Liquidazione dei sinistri
AXA MPS Xxxxx si impegna, se indennizzabile, a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione completa comprovante il sinistro.
Art. 13. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c.
Art. 14. - Aggravamento del rischio
L’Aderente o l’Assicurato devono dare comunicazione ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del
rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Xxxxx possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art.1898 del c.c..
Art. 15. - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio a seguito della comunicazione dell’Aderente o
dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 16. - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente o Assicurato ad AXA MPS Danni dovranno essere fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte di AXA MPS Danni saranno indirizzate al domicilio indicato dall’Aderente sul modulo di adesione.
Art. 17. - Imposte e altri oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono a carico dell’Aderente.
Art. 18. - Arbitrato
L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA MPS Xxxxx, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto.
Nel caso le Parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l’immobile assicurato. Ogni Parte nominerà il proprio Xxxxxx, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai Periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’indicazione del terzo Perito, la nomina verrà eseguita dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio.
Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio Xxxxxx, mentre concorre per la metà alle spese del terzo. I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.11 - Obblighi in caso di Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti nel successivo Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 19. - Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno
Premesso che:
1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se procede alla riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene, AXA MPS Danni limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).
Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA MPS Danni pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbiano proceduto, sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l’assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.
Art. 20. - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le parti, mediante
lettera raccomandata, possono recedere dall’assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato da AXA MPS Xxxxx, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 21. - Legge applicabile
La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.
Art. 22. - Foro competente
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell’Aderente, o quello da lui preferito.
Art. 23. - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 24. - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di
risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 25. - Glossario
I termini indicati nel glossario sono da intendersi come precisi significati convenzionali, vincolanti per le Parti.
Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2019
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: info@axa- xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA o AXA MPS Danni”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
− riassicurazione e coassicurazione;
− prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
− adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
− analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
− gestione e controllo interno;
− attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
− valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
− attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
− utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
− utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
− servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
− valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici. 5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM
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Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Xxxxx, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” , in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
− comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
− effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
− attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
− realizzare ricerche di mercato;
− effettuare indagini statistiche;
− proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
− inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
− comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
− tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all’estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
7 Cfr. nota 2
In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
− invio di materiale pubblicitario,
− vendita diretta,
− compimento di ricerche di mercato,
− comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
− inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati. Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Xxxxx, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA MPS Xxxxx, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
− assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
− società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
− società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Xxxxx avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio .
Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Xxxx Xxxxxxx, 9 – 00000 Xxxx
c.a. Data Protection Officer - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx-xxx.xx
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: info@axa- xxxxxxxx.xx, PEC: axampsdanni@ xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: info@axa- xxxxxxxx.xx, PEC: axampsdanni@ xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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