Contratto di finanziamento rimborsabile attraverso cessione “pro solvendo” di quote della retribuzione
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore/Intermediario del credito
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Prev n. [ ]
Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Posta elettronica PEC Sito web | CAP.ITAL.FIN SPA Via Xxxxxx Xxxxxxxxx de Xxxxxxxx, n.55 – 80133 Napoli (NA) Tel. 0000000000 - Servizio clienti 800225566 081.19302695 xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx (di seguito, per brevità, la “Cessionaria” |
Intermediario del Credito Indirizzo | Agente in attività finanziaria Intermediario Finanziario/Banca Mediatore |
Tipo di Contratto | |||
Importo totale del credito Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore | € [ ] | ||
Condizioni di Prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito | L'importo totale del credito sarà erogato al cliente (di seguito “Cedente”) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio del benestare da parte dell'ATC, mediante modalità indicata dal Cedente: 1. Bonifico Bancario 2 Assegno Circolare Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Cliente abbia già ottenuto dal Finanziatore, a titolo di prefinanziamento | ||
Durata del Contratto | Mesi n [ | ] | |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Rate da pagare: n. [ ] importo rata: € [ ] Periodicità della rata: mensile Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Trova applicazione l'art. 1194 c.c. Il Cedente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - Eventuali interessi di mora - Interessi - Spese - Capitale | ||
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito | € [ | ] | |
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito | Il finanziamento personale è garantito dalla cessione della retribuzione e dalle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare così come previsto dalla normativa (D.P.R. 180/1950 e successive modifiche e integrazioni; D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni). |
3. Costi del credito
Tasso di interesse | Tasso annuo nominale (TAN) fisso: [ ]% Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento calcolato in base all’anno civile (365 giorni) a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento alla francese. Il finanziamento si intende concesso all’interesse annuo nominale TAN del [ ]% a scalare mensilmente calcolato con riferimento all’anno civile di 365 giorni, fisso per tutta la durata del finanziamento, pari a complessivi € [ ] per l’intera cessione e trattenuto anticipatamente Gli interessi pattuiti vanno a remunerare il capitale mutuato, le operazioni di reperimento della provvista, la copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse, i costi e gli oneri gravanti sulla Cessionaria per le prestazioni relative alle formalità preliminari e contestuali alla conclusione del Contratto nonché all’esecuzione del Contratto medesimo ed ogni ulteriore costo ed onere, connesso con il finanziamento, ivi compresi quelli derivanti da adempimenti previsti dalla normativa di settore. L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta. |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte | TAEG [ ] % è calcolato a norma del provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni / integrazioni, su base annua con riferimento all'anno civile ipotizzando 12 mesi di durata uguale. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che le Parti adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel Contratto. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora1 di cui alla sezione 3.1 del presente documento. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cedente all’Intermediario del credito/Agente. Del TAEG fanno parte le seguenti componenti: 1. Interessi (calcolati al TAN come indicato) € [ ] 2. Oneri erariali: per la rivalsa degli oneri erariali € [ ] Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata poiché la Cessionaria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge. |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 1. un’assicurazione che garantisca il credito 2. e/o un altro contratto per un servizio accessorio Se la Cessionaria non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | Si: Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiario, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No: non è previsto alcun servizio accessorio |
3.1 Costi Connessi
Eventuali altri costi derivanti dal Contratto | Spese relative alle comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacea a mezzo posta: GRATUITE |
1 Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempienza
dell’ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del Cedente, non provvede a riversarle alla Cessionaria.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto possono essere modificati | Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del Contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cedente ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate |
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più ' difficile ottenere altri crediti in futuro | Per i ritardi di pagamento: potranno essere addebitati al Cedente i seguenti importi: - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario alla Cessionaria; - per azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria non preventivamente commisurabili - interessi di mora2: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata pari al TAN applicato al Contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del Contratto . |
MONTANTE LORDO (Debito complessivo lordo – Somma delle rate da pagare) | € 12.600,00 |
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata) | € 2.562,83 |
CAPITALE FINANZIATO (Montante Lordo decurtato degli interessi) | € 10.037,17 |
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite m caso di estinzione anticipata del finanziamento) | € 0,00 |
COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel Contratto]). | € 0,00 |
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al Cedente ) | € 10.021,17 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO - 24" RATA | |
(+)Debito residuo lordo* | € 10.080,00 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente | € 1.693,38 |
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente | € 0,00 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento | € 8.386,62 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO - 36" RATA | |
(+)Debito residuo lordo* | € 8.820,00 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente | € 1.317,97 |
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente | € 0,00 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento | € 7.502,03 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO - 48" RATA | |
(+)Debito residuo lordo* | € 7.560,00 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente | € 984,07 |
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente | € 0,00 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento | € 6.575,93 |
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. |
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto | SI ed è esercitabile entro 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto mediante comunicazione scritta tramite l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cap.Ital.Fin S.p.A. Via Xxxxxx Xxxxxxxxx de Xxxxxxxx, 55 80133 – Napoli (NA). La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro le 48 ore successive. Il Cedente entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, dovrà rimborsare alla cessionaria in un'unica soluzione, le somme a qualsiasi titolo ricevute, in linea capitale, ivi comprese le somme eventualmente ricevute per l’estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione, oltre al rimborso delle spese e degli oneri non ripetibili sostenuti dalla Cessionaria |
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
4. Altri importanti aspetti legali
2 Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempienza
dell’ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del Cedente, non provvede a riversarle alla Cessionaria.
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. La Cessionaria ha diritto a ricevere un indennizzo in caso di rimborso anticipato | Si. In caso di rimborso anticipato, il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto. Il Cedente sarà altresì tenuto al rimborso di un indennizzo nei confronti della Cessionaria così determinato: - 1% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del Contratto è superiore ad 1 anno - 0,5% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del Contratto è pari o inferiore ad 1 anno In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 €, e in tutti i casi previsti dalla legge. In caso di estinzione anticipata, gli oneri erariali, indicati al punto 3, n. 2), non sono rimborsabili al Cedente poiché la Cessionaria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge. L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta. La Cessionaria emetterà entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta in forma scritta dal Xxxxxxx, il conteggio di anticipata estinzione, in adempimento a quanto sopra. |
Consultazione di una banca dati Se la Cessionaria rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza | La Cessionaria si attiene a detta prescrizione normativa |
Diritto a ricevere una copia del Contratto Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. | La Cessionaria consegna, copia del Contratto attenendosi agli obblighi esposti |
Periodo di validità dell'offerta | La presente offerta resterà valida entro 3(tre) giorni a partire dal [ ] Entro tale termine il Cedente dovrà manifestare la volontà di accettare o meno l'offerta proposta. |
Reclami e tutela stragiudiziale:
Il Cedente deve inviare gli eventuali reclami all’Ufficio Reclami:
• mediante posta ordinaria all’indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx – Mestre;
• mediante posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
L’Ufficio Reclami invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.
Il Cedente che sia rimasto insoddisfatto della risposta fornitagli dall’Ufficio Reclami, o che non l’avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d’Italia nonché un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell’art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d’Italia.
Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all’ABF e sull’ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, o dell’apposita Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Società e di Banca d’Italia.
Il/La Sottoscritto/a [
] [
] nato/a a [
] Il [
], codice fiscale [
] dichiara di aver ricevuto copia del
presente documento prima di essere vincolato dal Contratto .
Data [
]
IL CEDENTE
TIMBRO FIRMA DI CHI PROCEDE
ALL'IDENTIFICAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
La Cessionaria pubblica sul proprio sito internet, sezione Trasparenza, la “Guida al credito ai consumatori” e la “Guida alla centrale rischi” conformi ai modelli Banca d’Italia.
Le Parti possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di
mediazione anch’esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola è stata convenuta esclusivamente in considerazione dell’introduzione della normativa sopra richiamata; convengono pertanto sin d’ora che l’eventuale abrogazione, in tutto o in parte, della norma recante l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, costituirà, senza necessità di previo ulteriore accordo, condizione risolutiva automatica della presente clausola.
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI
Contratto di finanziamento rimborsabile attraverso cessione “pro solvendo” di quote della pensione
Prev. n. [ ]
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
1. Identità e contatti del finanziatore/Intermediario del credito
Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Posta elettronica PEC Sito web | CAP.ITAL.FIN SPA Via Xxxxxx Xxxxxxxxx de Xxxxxxxx, n.55 – 80133 Napoli (NA) Tel. 0000000000 - Servizio clienti 800225566 081.19302695 xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx (di seguito, per brevità, la “Cessionaria”) |
Intermediario del Credito Indirizzo | Agente in attività finanziaria Intermediario Finanziario/Banca Mediatore |
Tipo di Contratto | Contratto di finanziamento rimborsabile attraverso cessione “pro solvendo” di quote della pensione mensile. | ||
Importo totale del credito Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore | € [ ] | ||
Condizioni di Prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito | L'importo totale del credito sarà erogato al cliente (di seguito “Cedente”) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio del benestare da parte dell'Ente Previdenziale mediante modalità indicata dal Cedente: 1 Bonifico Bancario 2 Assegno Circolare 3 Mandato elettronico di pagamento nella forma di bonifico domiciliato tramite Poste Italiane S.p.A.1 Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento. | ||
Durata del Contratto | Mesi n. [ | ] | |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Rate da pagare: n. [ ] importo rata: €[ ] Periodicità della rata: mensile Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Trova applicazione l'art. 1194 c.c. Il Cedente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - Eventuali interessi di mora - interessi - Spese - Capitale | ||
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito | € [ | ] | |
Garanzie richieste | Cessione pro-solvendo: il Cedente deve restituire il finanziamento mediante la cessione pro-solvendo di quote della pensione. Nel caso in cui l'Ente Previdenziale non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cedente sarà tenuto comunque al pagamento del debito residuo. |
1 Modalità di erogazione riservata solo ed esclusivamente al Cedente non titolare di alcun conto corrente bancario ma solo di libretto postale su cui
è impossibile effettuare l’accredito mediante bonifico bancario.
3. Costi del credito
Tasso di interesse | Tasso annuo nominale (TAN) fisso: [ ]% Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento calcolato in base all’anno civile (365 giorni) a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento alla francese. Il finanziamento si intende concesso all’interesse annuo nominale TAN del [ ]% a scalare mensilmente calcolato con riferimento all’anno civile di 365 giorni, fisso per tutta la durata del finanziamento, pari a complessivi € [ ] per l’intera cessione e trattenuto anticipatamente Gli interessi pattuiti vanno a remunerare il capitale mutuato, le operazioni di reperimento della provvista, la copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse, i costi e gli oneri gravanti sulla Cessionaria per le prestazioni relative alle formalità preliminari e contestuali alla conclusione del Contratto nonché all’esecuzione del Contratto medesimo ed ogni ulteriore costo ed onere, connesso con il finanziamento, ivi compresi quelli derivanti da adempimenti previsti dalla normativa di settore. L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta. |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte | TAEG [ ] % è calcolato a norma del provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni / integrazioni, su base annua con riferimento all'anno civile ipotizzando 12 mesi di durata uguale. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che le Parti adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel Contratto Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora2 di cui alla sezione 3.1 del presente documento. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cedente all’ Intermediario del credito/Agente. Del TAEG fanno parte le seguenti componenti: 1. Interessi:(calcolati al TAN come indicato) €[ ] 2. Oneri erariali: per la rivalsa degli oneri erariali €[16,00] a titolo di imposta di bollo. Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata poiché la Cessionaria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge. |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 1. un’assicurazione che garantisca il credito 2. e/o un altro contratto per un servizio accessorio Se la Cessionaria non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | Si: Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No: non è previsto alcun servizio accessorio |
3.1 Costi Connessi
Eventuali altri costi derivanti dal Contratto | Spese relative alle comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacea a mezzo posta: GRATUITE |
2 Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempienza
dell’ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del Cedente, non provvede a riversarle alla Cessionaria.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto possono essere modificati | Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del Contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cedente ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate |
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro | Per i ritardi di pagamento: potranno essere addebitati al Cedente i seguenti importi: - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario alla Cessionaria; - per azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria non preventivamente commisurabili - interessi di mora3: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata pari al TAN applicato al Contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del Contratto. - |
MONTANTE LORDO (Debito complessivo lordo – Somma delle rate da pagare) | € 12.600,00 |
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata) | € 2.562,83 |
CAPITALE FINANZIATO (Montante Lordo decurtato degli interessi) | € 10.037,17 |
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite m caso di estinzione anticipata del finanziamento) | € 0,00 |
COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel Contratto]). | € 0,00 |
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al Cedente) | € 10.021,17 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO - 24" RATA | |
(+) Debito residuo lordo* | € 10.080,00 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente | € 1.693,38 |
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente | € 0,00 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento | € 8.386,62 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO - 36" RATA | |
(+) Debito residuo lordo* | € 8.820,00 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente | € 1.317,97 |
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente | € 0,00 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento | € 7.502,03 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO - 48" RATA | |
(+) Debito residuo lordo* | € 7.560,00 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente | € 984,07 |
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente | € 0,00 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento | € 6.575,93 |
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. |
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del Contratto | SI ed è esercitabile entro 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto mediante comunicazione scritta tramite l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cap.Ital.Fin. S.p.A. Via Xxxxxx Xxxxxxxxx de Xxxxxxxx, 55 80133 – Napoli (NA). La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro le 48 ore successive. Il Cedente entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, dovrà |
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
4. Altri importanti aspetti legali
3 Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempienza
dell’ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del Cedente, non provvede a riversarle all’Cessionaria.
rimborsare alla cessionaria in un’unica soluzione le somme a qualsiasi titolo ricevute, in linea capitale, ivi comprese, le somme eventualmente ricevute per l’estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla pensione, oltre al rimborso delle spese e degli oneri non ripetibili sostenuti dalla Cessionaria. | |
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. La Cessionaria ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato | Si. In caso di rimborso anticipato, il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto. Il Cedente sarà altresì tenuto al rimborso di un indennizzo nei confronti della Cessionaria così determinato: - 1% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del Contratto è superiore ad 1 anno - 0,5% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del Contratto è pari o inferiore ad 1 anno In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 €, e in tutti i casi previsti dalla legge. In caso di estinzione anticipata, gli oneri erariali, indicati al punto 3, n. 2), non sono rimborsabili al Cedente poiché la Cessionaria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge. L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta. La Cessionaria emetterà entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta in forma scritta dal Xxxxxxx, il conteggio di anticipata estinzione, in adempimento a quanto sopra. |
Consultazione di una banca dati Se la Cessionaria rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza | La Cessionaria si attiene a detta prescrizione normativa |
Diritto a ricevere una copia del Contratto Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. | La Cessionaria consegna, copia del Contratto attenendosi agli obblighi esposti |
Periodo di validità dell'offerta | La presente offerta resterà valida entro 3 (tre) giorni a partire dal [ ] Entro tale termine il Cedente dovrà manifestare la volontà di accettare o meno l'offerta proposta. |
Reclami e tutela stragiudiziale: Il Cedente deve inviare gli eventuali reclami all’Ufficio Reclami: • mediante posta ordinaria all’indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx – Mestre; • mediante posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. L’Ufficio Reclami invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Il Cedente che sia rimasto insoddisfatto della risposta fornitagli dall’Ufficio Reclami, o che non l’avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, |
Il/La Sottoscritto/a [
] [
] nato/a a [
] Il [
], codice fiscale [
] dichiara di aver ricevuto copia del
presente documento prima di essere vincolato dal Contratto.
Data [
]
IL CEDENTE
TIMBRO FIRMA DI CHI PROCEDE
ALL'IDENTIFICAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
La Cessionaria pubblica sul proprio sito internet, sezione Trasparenza, la “Guida al credito ai consumatori” e la “Guida alla centrale rischi” conformi ai modelli Banca d’Italia.
decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca
d’Italia nonché un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell’art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d’Italia.
Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all’ABF e sull’ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, o dell’apposita Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Società e di Banca d’Italia.
Le Parti possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di
mediazione anch’esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola è stata convenuta esclusivamente in considerazione dell’introduzione della normativa sopra richiamata; convengono pertanto sin d’ora che l’eventuale abrogazione, in tutto o in parte, della norma recante l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, costituirà, senza necessità di previo ulteriore accordo, condizione risolutiva automatica della presente clausola.
DATI DEL MEDIATORE CREDITIZIO |
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