REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ASSISI
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ASSISI
CONVENZIONE PER LA DELOCALIZZAZIONE DI FABBRICATI AI SENSI DELL’ART. 102 DELLA L.R. n° 1 del 21/01/2015
(ex Art. 65 bis DELLA L.R. n° 27/2000
L'anno duemila…….., il giorno ……….. del mese di ………. (00/00/20..), avanti a me Notaio ……….., senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti che sanno e possono scrivere rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Signori:
1) il quale si costituisce e stipula per conto del Comune di Assisi che egli
rappresenta nella qualità di ……………………, ed a ciò autorizzato ai sensi dello Statuto Comunale vigente, domiciliato presso la Sede Comunale;
2)
2a) XXXXXXXXX XXXXX, nato a Perugia il 15/04/1966, residente in Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx xx 00, c.f. CVL FBA 66D15 G478O, in qualità di proprietario degli edifici da delocalizzare;
2b) XXXXX XXXXXX, nato ad Assisi il 02/10/1960, residente in Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx xx 0, c.f. SNI NGL 60R02 A475K, in qualità di comproprietario del terreno di delocalizzazione;
2c) XXXXX XXXXXXX, nato a Perugia il 17/02/1963, residente in Torchiagina di Assisi, Via Xxxxxx Xxxxxx n° 10, c.f. SNI LRT 63B17 G478D, in qualità di comproprietario del terreno di delocalizzazione.
I comparenti, da me Notaio conosciuti, essendo io certo della loro personale identità e capacità giuridica,
P R E M E TTONO
- che i Signori Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, in accordo con il Comune di Assisi, hanno congiuntamente presentato istanza allo stesso Ente, prot. n° 0009476 del 21/03/2014, per la delocalizzazione dei volumi di 405 mc e per una Superficie Utile Coperta (S.U.C.) complessiva di 139,37 mq, relativi a fabbricati siti in Petrignano di Assisi, Via Sant’Xxxxxx, censiti al foglio catastale n° 26, con le particelle n° 2178 (abitazione di Cat. A/4, Cl. 3) e n° 21, sub. 5 (pertinenze di Cat. C/6, Cl. 2), di proprietà del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx;
- che i fabbricati di cui sopra risultano interessati dal P.P.E. dell’Aeroporto Perugia- X.Xxxxxx, approvato con D.P.G.R. n° 581 del 11/01/1991, ed il loro sedime ricade all’interno delle aree di cui all’Art. 4 delle relative N.T.A.;
- che la L.R. n° 1 del 21/01/2015, al comma 1 dell’Art. 102 “Salvaguardia dell’ambito aeroportuale regionale” (ex L.R. n° 27 del 24/03/2000, comma 1, Art. 65 bis), consente che i fabbricati situati anche parzialmente all’interno delle aree di cui al sopra richiamato Art. 4 possano essere delocalizzati fuori dalle medesime, ma comunque all’interno dello stesso territorio comunale, fermo restando i volumi preesistenti (oggi S.U.C. preesistente) e nel rispetto delle altezze massime previste per la zona di nuovo insediamento;
- che la L.R. n° 1 del 21/01/2015, al comma 1 dell’Art. 91 “Interventi relativi agli edifici esistenti” (ex L.R. n° 11/2005, comma 1, Art. 35), per gli edifici destinati alla residenza ed esistenti alla data del 13/11/1997, ammette anche il loro ampliamento, per un massimo di 100 mq di S.U.C., senza limite in base allo stesso disposto legislativo (con il limite per il singolo edificio di complessivi 450 mq di S.U.C., in forza della ex L.R. n° 11/2005, comma 1, Art. 35);
- che la L.R. n° 1 del 21/01/2015, al comma 8 dell’Art. 91 “Interventi relativi agli edifici esistenti” (ex L.R. n° 11/2005, comma 7, Art. 35), per gli edifici di cui al comma 1, consente anche il cambio di destinazione d’uso dell’intero edificio, comprese le parti non residenziali ed incluso l’eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d’epoca, nonché per attività connesse a quella agricola;
- che la L.R. n° 1 del 21/01/2015, al comma 10 dell’Art. 91 “Interventi relativi agli edifici esistenti” (ex Art. 35, comma 8, L.R. n° 11/2005), per gli edifici rurali esistenti alla data del 13/11/1997 e non adibiti a residenza, consente anche il cambiamento della destinazione d’uso, ai fini previsti dal comma 8 (comma 7, ex Art. 35 L.R. n° 11/2005), sino ad un massimo di 200 mq di S.U.C. ed a condizione che tali fabbricati siano in muratura o a struttura in c.a. o metallica, chiusa su almeno tre lati, e che, anche a seguito di ristrutturazione urbanistica, gli stessi ricadano in aree con edifici residenziali o ricettivi posti, anche con i relativi ampliamenti, a distanza non superiore a 50 m;
- che la proposta presentata dai Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, prevede la demolizione dei fabbricati esistenti, insistenti in zona agricola di P.R.G., e la loro delocalizzazione, con ampliamento della S.U.C. ed il cambio di
destinazione d’uso, conformemente ai sopra richiamati disposti della L.R. n° 1/2015 (ex L.R. n° 11/2005), su terreni siti in Mora di Assisi e censiti al foglio catastale n° 31 con le particelle n° 102, n° 120 e n° 502, di proprietà degli Sigg. Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, in zona agricola di P.R.G., ove si prevede la realizzazione di un unico fabbricato, per una S.U.C. complessiva massima assentibile di 239,37 mq, nel rispetto del vigente P.R.G. e dell’Art. 90 “Realizzazione di nuovi edifici”, comma 7, della L.R. n° 1/2015 (ex Art. 34, comma 6, L.R. n° 11/2005);
- che il Comune di Assisi, con atto della Giunta Municipale n° …. del …………, ha approvato la proposta di delocalizzazione, con ampliamento e cambio di destinazione d’uso, unitamente al presente Schema di Convenzione, con / senza prescrizioni che dovranno essere rispettate in sede esecutiva;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
(Oggetto della Convenzione)
Le premesse sono parte integrante del presente atto e devono qui intendersi integralmente riportate.
Oggetto della Convenzione è la definizione della nuova localizzazione dei volumi (S.U.C.) ora insistenti sulle particelle n° 2178 e n° 21, sub. 5, del foglio catastale n° 26 (catasto fabbricati) del Comune di Assisi, in loc. Petrignano, di proprietà del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, e da delocalizzare quindi su terreno di proprietà dei Sigg. Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, censito al foglio catastale n° 31 del medesimo Comune, con le particelle n° 102, n° 120 e n° 502 (catasto terreni), in loc. Xxxx, nonché la conseguente regolamentazione dei rapporti tra i proprietari e/o loro aventi causa, a qualsiasi titolo, e l’Amministrazione Comunale di Assisi.
ART. 2
(Obblighi dei Richiedenti)
a) Si dà atto che i Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx si sono già impegnati a presentare il progetto del nuovo fabbricato in relazione alla S.U.C. massima di 239,37 mq ed all’altezza massima di 6,50 m, per le destinazioni previste, avendo richiesto il necessario Permesso di Costruire in data 24/12/2014, prot. n° 0045276 (pratica edilizia n° 257/2014/PC), e si impegnano a partecipare, ove necessario, a tutti gli atti previsti e/o richiesti per l’approvazione del progetto, il tutto nel rispetto delle prescrizioni (se esistenti) di cui alla Delibera della Giunta
Municipale di Assisi n° … del …., di approvazione della delocalizzazione e conformemente alla documentazione tecnica di riferimento allegata alla richiesta di delocalizzazione, elaborata dai tecnici progettisti Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ed Ing. Lentischio Xxxxxxx, che qui si ricorda essere costituita da:
- Relazione tecnica illustrativa ed N.T.A. (E1);
- Piano particellare delle proprietà con relativi titoli (E2);
- Documentazione fotografica (E3);
- Elaborati grafici (E4, E5, E6, E7, E8), e più precisamente:
TAV. 01 (E4): Inquadramento cartografico fabbricati oggetto di delocalizzazione; TAV. 02 (E5): Piante, prospetti e sezioni fabbricati oggetto di delocalizzazione; TAV. 03n (E6): Inquadramento cartografico ubicazione nuovo fabbricato;
TAV. 04n (E7): Planimetria ubicazione nuovo fabbricato; TAV. 05 (E8): Planimetria siti attuale e di progetto;
- Schema di convenzione (E9).
Tali elaborati, anche se non espressamente allegati al presente atto, vengono controfirmati dalle Parti, avanti a me Notaio, in data odierna e rimarranno depositati agli atti d’Ufficio.
b) I Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx si impegnano nei confronti del Comune di Assisi, per sé stessi e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a completare le opere previste entro il termine di validità del Permesso di Costruire e sue successive varianti, e comunque entro il termine massimo di otto anni dalla data del Permesso di Costruire originario.
c) I Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx si impegnano nei confronti del Comune di Assisi, per sé stessi e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare a proprio carico ed al servizio del nuovo fabbricato tutte le opere necessarie all’allaccio alle reti tecnologiche esistenti, senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione, ed a munirsi di tutte le prescritte relative autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque reflue.
d) La viabilità di accesso e gli allacci ai pubblici servizi dovranno essere realizzati contestualmente all’esecuzione del nuovo fabbricato e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità.
Per quanto concerne la viabilità relativa alla Strada Vicinale di Poderetto, i Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx si impegnano nei confronti del Comune di Assisi, per sé stessi e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a
riattivarne la transitabilità, pedonale e veicolare, per il tratto della stessa che è di collegamento tra la Strada Comunale di Mora e la zona antistante la Chiesa di Mora, come meglio rappresentato nell’Allegato A alla presente, dato che tale percorso, ormai abbandonato da decenni, risulta oggi con superficie in terra e privo delle necessarie scoline. Considerata la classificazione a “Viabilità Storica” di tale tracciato, dettata dal vigente P.R.G., parte Strutturale, del Comune di Assisi, l’intervento di recupero della sede viaria avverrà nel pieno rispetto delle attuali consolidate situazioni di fatto e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, e quindi tramite riprofilatura/livellamento della sua superficie e posa in opera di adeguato sottofondo in materiale arido costipato, con trattamento superficiale in breccia o macadam, mentre lungo tutto il fronte est, al piede della scarpata esistente di separazione della strada dalla proprietà dei Sigg. Siena, sarà ripristinato il fossato di scolo delle acque. Il tutto sarà eseguito secondo lo sviluppo dell’attuale tracciato, nella configurazione planimetrica in cui la sede stradale di fatto ora si presenta, e quindi a prescindere dai confini catastali riportati nella relativa pianta 1:2000, riscontrandosi delle difformità per il naturale evolversi delle scarpate, sia di monte, sia di valle, occorse nei passati decenni e secoli.
e) Ai sensi dell’Art. 102 “Salvaguardia dell’ambito aeroportuale regionale”, comma 1, della L.R. n° 1/2015 (ex Art. 65 bis, comma 1, L.R. n° 27/2000), il nuovo fabbricato, per la parte di S.U.C. ora esistente e pari a 139,37 mq, è esonerato dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, di cui al Titolo V, Capo IV della stessa L.R. n° 1/2015.
f) Resta in facoltà dei Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx di modificare l’intestazione della proprietà, purché i nuovi proprietari, ed in tal caso i nuovi intestatari, subentrino, a tutti gli effetti, nel rispetto dei patti stabiliti con la presente Convenzione e ne diano idonee garanzie di legge.
Art. 3
(Compiti del Comune di Assisi)
Ai fini dell’attuazione della delocalizzazione, con ampliamento e cambio d’uso, il Comune di Assisi si impegna a completare tutti gli atti di propria competenza necessari per il rilascio del Permesso di Costruire, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Delibera della Giunta Municipale di Assisi n° … del …...
Art. 4 (Controversie)
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Perugia.
Art. 5 (Validità ed Efficacia)
La presente Convenzione è impegnativa e produttiva di obbligazioni per i richiedenti sin d’ora, contestualmente alla sua firma da parte loro, mentre per il Comune di Assisi lo diverrà solo dopo la sua approvazione da parte della Giunta Municipale di Assisi.
In caso di mancato rilascio del Permesso di Costruire, in dipendenza dell’annullamento della necessaria autorizzazione, da rilasciarsi ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, il presente atto è da considerare inefficace e nessun diritto potrà essere avanzato dai richiedenti, essendo esclusa esplicitamente qualsiasi richiesta di risarcimento danni o di rimborso per le spese sostenute.
Le Parti si riservano, ove ciò venisse richiesto dalle competenti Autorità, ovvero si rendesse necessario ai fini dell’approvazione ed attuazione della localizzazione, di apportare concordemente alla presente Convenzione le integrazioni del caso.
Letto, confermato e sottoscritto.