REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI POSTI D'ORMEGGIO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI POSTI D'ORMEGGIO
Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 5.5.2003
ART. 1 (OGGETTO)
Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei Comuni aderenti alla Gestione Associata del Lario e dei Laghi Minori con decorrenza dal 01.01.2004, facenti parte degli adempimenti previsti per l'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della L.R. n. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'accordo di programma conseguente sottoscritto il 29 ottobre 1999 e delle disposizioni contenute nelle direttive regionali emanate in materia, con D.G.A. n. VII/10487 in data 30 settembre 2002.
Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia e le disposizioni dell'Autorità Demaniale.
ART. 2 (BANDO)
L'Autorità Demaniale assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione d'apposito bando, che è predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.
Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio è pubblicato almeno nei quindici giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.
Il bando contiene:
• la durata dell'assegnazione dei posti d'ormeggio, che non potrà essere inferiore ad un anno. L'Autorità Xxxxxxxxx potrà con apposito prOVVedimento rinnovare tale assegnazione di anno in anno sino ad una durata massima di sei anni;
• il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l’indicazione dei porti (tenendo presenti i posti destinabili a ormeggio temporaneo);
• le procedure d'assegnazione di posti d'ormeggio e di formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve dei posti;
• le modalità e i termini di presentazione delle domande;
• i termini di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio dei singoli Comuni nonché della Provincia di Como o di Lecco secondo la zona interessata, che non possono essere superiori a 90 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande;
• gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
• le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
• le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
• le responsabilità dell'Autorità Demaniale e degli assegnatari.
ART. 3
(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, in bollo, su apposito modello fornito dall'Autorità Demaniale - Gestione Associata del Lario e dei Laghi Minori presso le Province di Lecco e di Corno - entro i termini previsti dal relativo bando, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata direttamente a mano alla sopraccitata Gestione Associata.
La domanda deve riguardare una singola unità di navigazione e pertanto non è ammesso presentare ulteriori domande da eventuali comproprietari. L'inosservanza della disposizione che precede comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione.
La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata, Controfirmata in modo leggibile.
L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura (sportelli provinciali della Gestione Associata).
La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento.
La domanda deve contenere:
• i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e n .fax);
• i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.); . i dati relativi alla disponibilità di alloggio (affitto o proprietà) presso il comune nel quale si trova il posto d'ormeggio richiesto (via e numero civico, comune, provincia, c.a.p., copia del contratto di affitto);
• i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico – il domicilio eletto in Italia);
• i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo d'ente o società, partita iva e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e n. fax);
• il porto nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio (lago, comune e porto), fino al massimo di tre porti indicati in ordine di preferenza.
Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:
• la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (servizio pubblico di vigilanza e di soccorso; servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici; servizio di appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazione nautica con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; esposizione e prova ad uso clienti di unità prodotte da cantieri nautici locali con esclusione di quelli che già possiedono proprie
strutture di ormeggio in concessione; esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche; diporto; altro);
• la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costrutto re e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm.);
• l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela - deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entrobordo, fuoribordo, entrofuoribordo) .
Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:
• d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
• di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
• di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto negli stessi porti;
• di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
• di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
• di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio agli uffici della Gestione Associata, presso le Province di Corno o di Lecco secondo la zona, entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
• di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio.
Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione;
• copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
Per i diritti di precedenza, di cui al successivo art. 5, deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:
• per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: copia del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.;
• altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.
Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista d'attesa da utilizzare in caso d'esaurimento delle graduatorie.
Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata agli sportelli territorialmente competenti dell'Autorità Demaniale.
La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.
ART. 4
(RISERVA DEI POSTI D'ORMEGGIO)
L'Autorità Demaniale riserva una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", in caso di specifiche richieste.
L'Autorità Xxxxxxxxx può stabilire nel bando altre quote di riserva dei posti d'ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle domande presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.
ART. 5
(PROCEDURE D'ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO)
Per assegnare i posti d'ormeggio l'Autorità Demaniale procede dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:
• unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti o a privati autorizzati a detti servizi;
• unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
• unità di navigazione delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a un posto d'ormeggio, per porto od approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
• unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione dei cantieri che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
• unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.
ART. 6 (MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE)
I posti d'ormeggio saranno assegnati, per ogni porto, mediante sorteggio.
Per la definizione della graduatoria è costituita la seguente Commissione, con il compito di espletare le operazioni di sorteggio, aperte al pubblico, composta da:
• 2 dirigenti, responsabili del procedimento (Provincia di Corno, Provincia di Lecco);
• 2 funzionari (Provincia di Corno, Provincia di Lecco);
• 1 istruttore degli uffici provinciali con funzioni di segreteria. Presiede a turno uno dei due dirigenti, responsabili del procedimento.
ART. 7 (GRADUATORIA E PUBBLICITÀ)
Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti d'ormeggio, gli uffici provinciali della Gestione Associata redigono per ogni porto o approdo lacuale. ricadente nel proprio territorio una graduatoria ufficiale; indicante per ciascun richiedente l'eventuale numero d'Assegnazione del posto d'ormeggio.
Tale elenco è pubblicizzato presso l'albo pretorio e nel sito web dei Comuni interessati, delle Province di Corno e di Lecco per 30 giorni consecutivi.
Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione l'autorità demaniale provvede con proprio prOVVedimento alla concessione dei posti d'ormeggio.
La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.
Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver esaurito la graduatoria.
Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo è assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.
Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a imbarcazioni che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti disponibili.
ART. 8 (ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI)
Agli assegnatari dell'ormeggio è rilasciato dall'Autorità Xxxxxxxxx un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dalla stessa, da esporre sull'imbarcazione.
Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente.
Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, facendo pervenire all'Autorità Demaniale, entro e non oltre i successivi 20 giorni l'attestazione di versamento.
In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.
E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare agli sportelli provinciali territorialmente competenti della Gestione Associata tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione. Per le modalità di pagamento del canone concessorio si fa riferimento alla L.A. 22/98 e successive
modificazioni.
ART. 9 (NORME GENERALI)
1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
5. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Autorità Demaniale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata all’autorità Demaniale, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
7. Il concessionario deve mantenere "imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
8. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dall'Autorità Xxxxxxxxx; in caso contrario, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
9. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
10. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
11. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto.
12. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali di cui alla X.X.X. x. XXX/0 0487 del 30/09/2002 e successive integrazioni e modificazioni.
Qualora sia ravvisato uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, l'Autorità Demaniale può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio.
Dette inadempienze o comportamenti dovranno essere rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.
Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a comunicare agli sportelli provinciali territorialmente competenti della Gestione Associata ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.
ART. 10 (RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI)
La Provincia territorialmente competente o il Comune interessato d'intesa con la stessa potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione ove per qualsiasi motivo:
1. non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
2. occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
4. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
5. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido.
La rimozione, gestita dalla medesima Provincia e disposta dal Comune competente territorialmente, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.
L’imbarcazione, trascorsi 30 gg. di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, al netto delle spese sostenute per la rimozione e la custodia oltre ad una quota del 20% di dette spese per coprire i costi della procedura, sarà introitato per conto del Comune interessato dalla Provincia di Lecco quale ente di riferimento per la Gestione Associata, fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi.
Entro detto termine il concessionario o il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto al comma precedente, oltre alla sanzione disposta dall'art. 11 ter della L.A. 22/98 (attualmente da e 51,00 a e 516,00).
Qualora l'asta non avesse esito, l'imbarcazione sarà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune che ne ha disposto la rimozione, da altro Comune associato o dalle Province di Corno o di Lecco per conto della Gestione Associata con le sole spese di rimozione e custodia.
Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smalti mento saranno posti a carico dell'Autorità Demaniale.
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.
Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.
ART. 11 (RESPONSABILITÀ)
Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri è assunta dall'autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino in porto.
Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Autorità Demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggia menti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.
ART. 12
(SPAZI PER ORMEGGIO)
Le Province di Corno e di Lecco per conto della Gestione Associata, di concerto con i Comuni, nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento, predispongono e aggiornano periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi. Nel piano sono definite le aree dedicate ad ormeggi continuativi e le aree dedicate a campi boa. Il piano degli ormeggi è approvato dal Comune territorialmente competente.
Le aree comprese in porti e approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall'unità medesima.
L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, senza concessione, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell'Autorità Demaniale, dell'unità abusiva. I proprietari dell'unita abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.
nei porti ed approdi pubblici è facoltà dell'Autorità Demaniale riserVare degli spazi per l'ormeggio "a ore" e stabilire la durata massima e la tariffa oraria per tale tipo di ormeggio.
E' fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.
La mancata segnalazione dell'orario d'inizio dell'ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti, comporta il pagamento di una sanzione attualmente da 8. 25,00 a 8. 154,00.
L'abbandono per un periodo superiore a 24 ore di un'imbarcazione in un ormeggio "a ore" comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione del mezzo di navigazione e l'applicazione aggiuntiva della sanzione prevista per la rimozione.
E' facoltà dell'Autorità Demaniale riservare, altresì, degli spazi per ormeggi temporanei prolungati (non superiori a sei mesi). La tariffazione per tali ormeggi sarà esposta presso i Comuni e gli uffici provinciali della Gestione Associata.
Nei porti ed approdi pubblici può essere riservato un massimo del 30% dei posti d'ormeggio prioritariamente a:
1) residenti,
2) proprietari di alloggio,
3) affittuari nel Comune ove si trova il posto d'ormeggio richiesto, per il loro uso diretto.
In tutti i porti ed approdi pubblici l'Autorità Demaniale riserva da un minimo dell'1 % e sino ad un massimo del 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio (con il minimo di uno spazio) per fronteggiare situazioni d'emergenza meteomarina.
Ove necessario, secondo verifiche da effettuarsi dall'Autorità demaniale, sono riservati spazi nei porti pubblici e concessi senza esborso di onere alcuno per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.
Nei porti e approdi pubblici siti nella località di ISOLA COMACINA, su isole lacuali o in ambiti in ogni modo raggiungibili solo via acqua, i residenti, per il toro uso diretto, hanno precedenza nell'assegnazione.
ART. 13 (CONTROLLI E VIGILANZA)
Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità Xxxxxxxxx, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente art. 8, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè: porto e numero del posto barca.
Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile. L'Autorità Demaniale garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati ad alaggio.
La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità Demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale.
ART. 14 (RESPONSABILI)
Ogni provvedimento dell'Autorità demaniale relativo alle competenze regolate dal presente atto dovrà riportare l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria nei termini di legge.