SCHEMA
SCHEMA
CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL COMPLESSO MUSEALE DEL MAXXI
CIG 829821714D TRA
La Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (di seguito, per brevità, anche “Committente”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxx 0x, numero di iscrizione al Registro delle persona giuridiche della Prefettura di Roma
n. 673/2009 C.F. 10587971002, in persona del suo legale rapp.te pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxx C.F. MLNGNN62A68Z404S, in forza dei poteri conferiti con atto a rogito del notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx di Roma in data 18 ottobre 2017, repertorio n. 5956, raccolta n. 4320, domiciliata per la carica presso la Fondazione MAXXI alla Xxx Xxxxx Xxxx 0x, Xxxx;
E
……… (di seguito, per brevità, anche “Fornitore” o “Appaltatore”), con sede legale in Roma, ……….. cap. …………, codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro Imprese e partita I.V.A. ….. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante ………., nato a Roma il ……………. C.F. ………….., domiciliato per la carica presso la sede societaria – in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese comprendente in qualità di mandante
………… con sede legale in …………, Via ……….. n………. codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro Imprese e partita I.V.A. ……….., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante ….…………, nato a Roma il ……..
C.F. …, come da atto di costituzione del notaio dott. ………. Rep. ……… Racc. del
……. ………… il …………. al n… , (All. A) d’ora in poi citato in forma abbreviata
“ATI” o “Appaltatore”;
PREMESSO CHE
a) La Fondazione MAXXI istituita con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 luglio 2009 e costituita con atto rog. notar Xxxxxxxxx di Roma, reg. il 30 luglio 2009 al n. 29115/AT con allegato statuto, con determinazione presidenziale n. 10 del 2020 ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto della fornitura di energia elettrica per il complesso museale MAXXI da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in poi anche Xxxxxx);
b) Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea …….. del ……….. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. , V serie speciale, del …
c) Con determinazione presidenziale n. …. del …. veniva nominata la Commissione di gara che nella seduta pubblica di gara del ……. in base alle risultanze di gara dichiarava l’aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. Codice Appalti e s.m.i., in favore del suddetto Appaltatore;
d) Con determinazione presidenziale n. sono stati approvati i verbali
di gara e dichiarata l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore con presa d’atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti ai sensi e per gli effetti dell’art. ……, del D.Lgs e s.m.i.;
e) La predetta aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai sensi dell’art.
……..
f) È decorso il temine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. …………..
g) Che i documenti citati nel presente atto come parte integrante del medesimo e specificatamente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, l’offerta economica del suddetto aggiudicatario, i verbali di gara tutti, sono noti alle parti e depositati presso la Fondazione e quindi non materialmente allegati al presente contratto.
Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – RICHIAMO DELLE PREMESSE
Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
Art. 2 – NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprese le premesse e gli allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai documenti di gara (bando di gara, capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara, faq e loro successive integrazioni);
c) dall’Offerta Economica;
d) dai Regolamenti emanati dalla Fondazione;
e) dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato e per quanto non regolato dalle disposizioni ivi e sopra richiamate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i.
f) dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI consultabile sul sito internet dello stesso;
g) dal regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali;
h) da tutte le altre disposizioni normative vigenti e applicabili in relazione alla natura del servizio affidato.
Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 La Fondazione MAXXI affida all’Appaltatore, che accetta, la fornitura di energia elettrica per il complesso museale del MAXXI così come dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
3.2 Rientra, inoltre, nell’oggetto del presente contratto, l’esecuzione dei servizi accessori descritti ai paragrafi 5, 6, 7 del Capitolato tecnico e al seguente articolo 3 nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.
3.3. Il consumo annuo massimo stimato della fornitura è pari a complessivi 4.002.827 kWh/anno (fornitura base).
La suddetta quantità è meramente indicativa posto che Fondazione MAXXI non assume alcun impegno in merito al raggiungimento della stessa.
Pertanto anche laddove i consumi effettivi divergano, anche sostanzialmente, dai consumi stimati, il Fornitore non avrà diritto a maggiori compensi, risarcimenti o indennizzi e sarà comunque tenuto a garantire la fornitura per tutta la durata contrattuale.
3.4 Nel corso della durata contrattuale è inoltre facoltà di Fondazione MAXXI aumentare di ulteriori 800.565 kWh/anno la quantità massima della fornitura (fornitura opzionale).
L’attivazione della fornitura opzionale non richiede comunicazioni formali da parte di Fondazione MAXXI ed è da intendersi automaticamente attivata al superamento del quantitativo annuo massimo stimato della fornitura base.
La suddetta quantità di fornitura opzionale è parimenti meramente indicativa posto che Fondazione MAXXI non assume alcun impegno in merito al raggiungimento della stessa.
3.5 Fondazione MAXXI si riserva inoltre la facoltà di richiedere la modifica, sia in aumento che in diminuzione, del valore della potenza disponibile (kW) .
3.6. Per l’esecuzione del presente contratto il Fornitore dovrà stipulare in nome proprio e per conto di Fondazione MAXXI – che con la firma del presente contratto conferisce al Fornitore espresso mandato – i contratti necessari all’attivazione del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno corrisposti al Fornitore da Fondazione MAXXI, come previsto dall’art. 4 del Capitolato tecnico e dal successivo art. 7.
3.7. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per il presente appalto è: 829821714D.
Art. 4 – SERVIZI ACCESSORI
4.1 Comunicazione e analisi curve orarie di prelievo e consumi
1. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore deve mettere a disposizione di Fondazione MAXXI i dati di consumo e di fatturazione in ogni momento. Tale servizio potrà avvenire con report in formato Excel, per il consumo di ciascun mese, e dovrà contenere le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici dell’utenza: codice POD e codice interno Fondazione MAXXI
- i dati di consumo divisi per fasce e totali;
- i dati di lettura per le singole fasce e totali;
- i dati di carico (potenza assorbita);
- il dettaglio di tutti gli elementi tariffari che concorrono alla determinazione dell’importo totale della fattura.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a Fondazione MAXXI di eventuali anomalie relative ai consumi (es. forti aumenti e/o diminuzioni rispetto ai consumi standard), alle curve di carico (picchi di assorbimento) e all’energia reattiva (superamento della soglia di tolleranza).
3. I servizi di cui al presente articolo dovranno essere operativi entro tre mesi dalla data di attivazione della fornitura; l’accessibilità ai dati sul consumo dovrà essere garantita fino a sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto.
4. I dati di consumo dovranno essere aggiornati mensilmente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
5. Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare a Fondazione MAXXI entro un mese dalla scadenza del presente contratto, l’intero database dei consumi – divisi per singolo punto di prelievo - su supporto elettronico (ad esempio CD, DVD).
4.2 Servizio di assistenza per la gestione delle problematiche tecnico- amministrative
1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Fondazione MAXXI un servizio di assistenza per la gestione delle problematiche tecnico-amministrative meglio descritte al paragrafo 7 del Capitolato tecnico, al quale si rinvia.
2. Il servizio dovrà essere attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, con copertura di almeno 8 ore indicativamente nella fascia oraria 9:00 - 17:00.
3. Il servizio dovrà essere attivato entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della fornitura.
Art. 5–DURATA DEL CONTRATTO
5.1. La fornitura deve essere attivata entro e non oltre 31 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
5.2. Il contratto ha durata pari a 30 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (data di passaggio dal precedente venditore al Fornitore).
5.3. Fondazione MAXXI si riserva di prorogare il presente contratto di ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni, per un consumo massimo stimato di fornitura pari a complessivi 2.244.751 kWh per la fornitura base.
5.4. La volontà di avvalersi della suddetta facoltà di proroga sarà comunicata da Fondazione MAXXI al Fornitore entro i 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi precedenti la scadenza del presente contratto a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo …………………………………
5.5. Il luogo di esecuzione della fornitura servizio è stabilito presso il complesso museale MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - MAXXI, sito in Roma, in Xxx Xxxxx Xxxx 0 X/0, xxx. 00000.
Art. 6- MODALITÀ DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI - RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE
6.1. Per l’esecuzione della Fornitura il Fornitore è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.
6.2. Il Fornitore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche della Fornitura affidata la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
6.3. Il Fornitore riconosce che la Fornitura è elemento essenziale per le funzioni e le attività della Fondazione MAXXI e si impegna ad espletarla con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo della Fornitura.
6.4 Per le contestazioni di Fondazione MAXX1 applicano le previsioni di cui all’art. 13 (Risoluzione) del presente Contratto.
6.5 In caso di contestazioni del Fornitore, da inviarsi mediante pec all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xx, lo stesso non potrà sospendere la Fornitura né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
6.6 Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto .
6.7. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a nominare il Responsabile del Servizio, e un sostituto in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l’organizzazione e l’esecuzione della fornitura affidata. Il Responsabile del Servizio ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell’ambito del presente Contratto, rapportandosi con il Responsabile dell’esecuzione del Contratto di Fondazione MAXXI di cui ai commi precedenti, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa dei servizi assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l’esattezza delle prestazioni. La nomina del Responsabile del Servizio dovrà essere comunicata a Fondazione MAXXI, entro 15 (quindici) giorni dall’attivazione della fornitura, a mezzo di posta certificata all’indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxx.xx inoltre, ogni eventuale successiva variazione del Responsabile del Servizio dovrà essere comunicata prima dell’effettiva sostituzione. Unitamente alla nomina del Responsabile del Servizio, il Fornitore dovrà comunicare a Fondazione MAXXI i relativi recapiti (numero di cellulare, indirizzo e-mail e di eventuale posta certificata), per consentire al Responsabile dell’esecuzione del Contratto di poter comunicare con la massima efficacia.
Art. 7 – IMPORTO DELL’APPALTO
7.1. La componente “Y” di cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari a % ( per cento), con arrotondamento alla terza cifra decimale, è di , €/MWh (_
Euro/MWh).
In ragione di quanto sopra, l’importo complessivo massimo stimato del presente contratto è pari a € , (Euro / ) IVA esclusa, di cui:
Il quadro economico stimato del presente contratto è riassunto nella tabella allegata (Allegato “….”).
Dove “Y” è comprensiva:
1) della componente tariffaria di acquisizione dei Certificati di Garanzia di Origine (GO) di
cui al paragrafo 8 del Capitolato tecnico e all’art. 3 del presente contratto;
2) dei costi amministrativi e di gestione del contratto (costi del personale, costi dei servizi
accessori di cui agli art. 5, 6 e 7 del capitolato tecnico e all’art. 3 del presente contratto);
3) delle spese generali (assicurazioni, cauzioni ecc.);
4) della marginalità.
7.2. Il Fornitore espressamente dichiara che il prezzo offerto è stato formulato in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all’esecuzione della Fornitura. Il prezzo offerto, pertanto, compensa il Fornitore di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati a carico del Fornitore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico del Fornitore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della Fornitura affidata.
Art. 8 – PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI RECUPERO DEI CREDITI – COMPENSAZIONI
8.1. Al presente Contratto si applicano le previsioni del D. Lgs. 231/2002, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle condizioni generali di contratto
8.2. Il Fornitore dovrà emettere con cadenza mensile fatture per il punto di prelievo (POD), entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
8.3. Ai sensi della normativa che prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, tutte le fatture dovranno essere trasmesse e ricevute esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Le fatture dovranno essere intestate a: Fondazione MAXXI, Xxx Xxxxx Xxxx 0X/0 00000 Xxxx, PIVA 10587971002 . Il codice destinatario da indicare nella fattura elettronica è: UFM5CR.
8.4 La copia della fattura dovrà essere trasmessa, in formato PDF anche via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
8.5 Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG 829821714D), l’eventuale cessione, delegazione, mandato all’incasso o qualsiasi altro atto di disposizione ed, in tal caso, l’indicazione del cessionario o del beneficiario. In mancanza dei predetti dati, l’importo fatturato non potrà essere liquidato.
8.6 Le fatture dovranno essere calcolate sulla base dei consumi reali. Nel caso in cui non siano disponibili i dati relativi al consumo reale, il Fornitore potrà Emettere la fattura mensile sulla base dei consumi presunti, applicando un criterio di stima improntato alla ragionevolezza, ad esempio basato sul dato storico.
8.7 Nella prima fattura emessa (fattura di cortesia dovrà essere riportata la data e la lettura di switching (attivazione della fornitura) del punto di prelievo.
8.8. Fondazione MAXXI, accertata la conformità della fornitura effettuata, procederà al controllo dei dati indicati in fattura, riservandosi eventuali contestazioni e/o richieste scritte.
8.9 Fermo restando il buon esito della verifica di cui al precedente comma, il pagamento da parte di Fondazione MAXXI sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.
8.10 In caso di errori di fatturazione relativi agli oneri di trasporto, ancorché derivanti da errate fatturazioni da parte del gestore di rete locale ed Indipendentemente dall’esperimento di azioni di rivalsa nei confronti
di quest’ultimo, il Fornitore dovrà rettificare gli addebiti e consentire il rimborso a Fondazione MAXXI a semplice richiesta scritta di quest’ultima. Eventuali conguagli dovranno essere effettuati sulla prima bolletta emessa successivamente al riconoscimento dell’errore da parte del Fornitore.
8.11 Alla Fondazione MAXXI si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/1972 in tema di imposta sul valore aggiunto. Pertanto il Fornitore dovrà riportare nella fattura l’annotazione “Operazione con scissione dei pagamenti – art.
17 ter D.P.R. 633/72” e dovrà esporre l’IVA senza però considerarla nella liquidazione IVA del periodo e del proprio scadenzario perché non gli sarà liquidata da Fondazione MAXXI, ma versata da quest’ultima direttamente all’erario.
8.12 Il Fornitore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.
8.13 Tutti i pagamenti relativi al presente contratto dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e il Fornitore si impegna, pertanto, ad adempiere tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata Xxxxx.
In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore ha comunicato a Fondazione MAXXI gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni relative al presente appalto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso come di seguito riportato.
Cod. IBAN intestato alla presso la . Persone delegate ad operare sul Conto Corrente:
- , c.f. , nato a il , residente in alla via , n.q. _ .
Il Fornitore si impegna a comunicare a Fondazione MAXXI ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
8.14 Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 14 del presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
8.15 I pagamenti saranno, pertanto, effettuati da Fondazione MAXXI sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza della medesima da ogni responsabilità conseguente.
Art. 9 – SUBAPPALTO
9.1 Per l’esecuzione del presente contratto è vietato il ricorso al subappalto.
Art. 10 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA VARIAZIONI AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
10.1. Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui al Disciplinare di gara e Capitolato tecnico.
10.2. Le modifiche, che possono anche comportare l’aumento o la diminuzione delle prestazioni, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto.
Art.11 - CONTROLLO DELLA FORNITURA
11.1Fondazione MAXXI si riserva di effettuare controlli in merito alla rispondenza alle previsioni contrattuali della Fornitura.
Art.12 - PENALITÀ
12.1. In caso di ritardo nella messa a disposizione dell’applicativo via web di cui all’art. 3.2 del presente Contratto, il Fornitore dovrà corrispondere a Fondazione MAXXI a titolo di penale l’importo di € 50,00 (Euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi previsto.
12.2. L’applicazione della penale non esclude la facoltà di Fondazione MAXXI di risolvere il Contratto stesso, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 13 (Risoluzione), e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato da Fondazione XXXXX xxxxxxxx.
12.3. Le penali saranno applicate deducendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
Art.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
13.1. La risoluzione del Contratto è disciplinata, oltre che dal presente articolo, dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dal successivo art. 14.
13.2. Quando il Responsabile dell’esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al
Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Fondazione MAXXI su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto dichiara risolto il Contratto.
13.3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il Responsabile dell’esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con il Fornitore, qualora l’inadempimento permanga, Fondazione MAXXI ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., xxxxx restando il pagamento delle penali.
13.4. Fermo quanto precede, il presente contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. nelle ipotesi di risoluzione previste nel presente contatto e all’art. 14 del presente contratto . La risoluzione si verifica di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel momento in cui Fondazione MAXXI dichiari al Fornitore, a mezzo di posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.
13.5. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
13.6. Fondazione MAXXI, nel comunicare al Fornitore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto curi la redazione dello stato di esecuzione della Fornitura.
Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DI TERZI
14.1 Il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto qualora, ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una
soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:
− affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
− mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
− mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
− sospensione nell’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
− ritardo nell’attivazione della fornitura rispetto al termine stabilito dal Contratto;
− accertamento del mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto;
− applicazione delle penalità in danno del Fornitore per un ammontare superiore al limite massimo complessivo del 20% dell’importo contrattuale.
14.2 Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.
14.3 Si applicano, inoltre, le disposizioni dettate dall’art. 108 del Codice in ordine alle ipotesi di risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia.
ART. 15 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
15.1. Fondazione MAXXI si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata a/r oppure con posta elettronica certificata.
15.2. In caso di recesso, al Fornitore stesso saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso senza che egli possa avere null’altro a pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant’altro, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
15.3 Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 16 - FORO COMPETENTE
16.1 Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui al
del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale.
Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY
17.1 L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Fondazione MAXXI e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
17.2 L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
17.3 L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
17.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione MAXXI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione MAXXI.
17.5 L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Fondazione MAXXI.
17.6 L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.
17.7 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2018, del D.Lgs. n. 101/2018 e delle norme in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito del presente contratto.. Titolare del trattamento è la Fondazione MAXXI.
Art. 18 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
18.1 Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.
18.2 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all’Appaltatore per legge.
18.3 L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
18.4 Sono a carico dell’Appaltatore le spese necessarie per la stipula del presente contratto, gli obblighi di registrazione e gli oneri fiscali, comprese le spese per eventuali copie in bollo.
Il presente contratto è composto da n.12 pagine complete e n. 1 riga sino a questo punto.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì
Per la Fondazione MAXXI Il Presidente | Per l’Appaltatore ………… |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | ……………. |
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 4- Servizi accessori; 6 – Modalità di esecuzione contestazioni, responsabile dell’esecuzione del contratto e rappresentanti del fornitore; 5 – Importo dell’appalto; 8 - Pagamenti - tracciabilità dei flussi finanziari, recupero dei crediti – compensazioni; 10- Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia variazioni aumento o diminuzione delle prestazioni; 11 – Controllo della Fornitura; 12- Penalità; 13– Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità; 14 – Clausola risolutiva espressa, esecuzione delle prestazioni da parte di terzi; 15- Recesso unilaterale dal contratto; 16 – Foro competente; 17- Obblighi di riservatezza e privacy; 18 –Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.
Roma, lì
Per la Fondazione MAXXI Il Presidente | Per l’Appaltatore Rapp.te legale …………… |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx |