The Lawrence Life Assurance Company Limited – Gruppo assicurativo Unipol
The Xxxxxxxx Life Assurance Company Limited – Gruppo assicurativo Unipol
Offerta al pubblico di
“UNIT VALORE PERFORMANCE”
prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked
(Codice prodotto:V285.10716)
Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell’investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d’offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell’Investitore- contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.
Il Prospetto d’offerta è volto ad illustrare all’Investitore-contraente le principali caratteristiche dell’investimento proposto.
Data di deposito in Consob della presente Copertina: 30/06/2016 Data di validità della presente Copertina: dal 04/07/2016
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.
Mod. 2850816 Xx. 00.0000
SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI
La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO | |||
IMPRESA DI ASSICURAZIONE | The Xxxxxxxx Life Assurance Company Limited (di seguito “Società”), società regolarmente costituita ed operante sulla base della legge irlandese, con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, appartiene al Gruppo Assicurativo UNIPOL (iscritto nell’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046) . | CONTRATTO | Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato “UNIT VALORE PERFORMANCE” – Contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico con capitale espresso in quote di fondi interni e riscatti parziali programmati – tariffa 285. |
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI | “UNIT VALORE PERFORMANCE” è un Contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico di tipo Unit Linked le cui prestazioni finanziarie e assicurative [capitale in caso di decesso dell’Assicurato oppure capitale al momento del riscatto totale] dipendono dal valore delle quote dei Fondi Interni a cui il Contratto è collegato. In particolare, a partire dalla data di decorrenza del Contratto (di seguito decorrenza), le prestazioni saranno collegate direttamente al valore delle quote del Fondo Interno “VALORE PERFORMANCE” (di seguito Fondo 1), mentre, in conseguenza ad uno switch automatico totale, le prestazioni saranno collegate direttamente al valore delle quote del Fondo Interno “LIQUIDITY FUND” (di seguito Fondo 2). Lo switch automatico totale è previsto dal Contratto al raggiungimento del settimo anniversario della decorrenza, con effetto dal giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade detto anniversario. Il Contratto prevede inoltre la corresponsione di riscatti parziali programmati con conseguente riduzione del numero delle quote del Fondo 1 assegnate al Contratto stesso in una misura determinata dal valore di dette quote rilevato al relativo giorno di riferimento. Non è previsto l’investimento neanche parziale in altre attività finanziarie. Per le informazioni di dettaglio sul Fondo 1 e sul Fondo 2, si rinvia alla parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica e alla Sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta. | ||
PROPOSTE D’INVESTIMENTO FINANZIARIO | Il prodotto prevede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile, di importo pari ad almeno 5.000,00 euro. Il presente Prospetto d’offerta riguarda una sola proposta d’investimento finanziario, che si identifica con l’investimento, a fronte del versamento del premio unico, nel Fondo 1 a partire dalla data di decorrenza e, in conseguenza dello switch automatico totale, di cui al precedente par. “ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI”, con l’investimento nel Fondo 2. La proposta d’investimento viene illustrata nella parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica. | ||
FINALITÀ | Il Contratto intende soddisfare, nel lungo periodo, esigenze di: ❖ investimento del risparmio, prevedendo la corresponsione di un capitale in unica soluzione ai Beneficiari designati al momento in cui si verifica il decesso dell’Assicurato (prestazioni caso morte di cui al successivo par. “CASO MORTE”, Sezione “LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI”). ❖ copertura assicurativa, prevedendo, sempre in caso di decesso dell’Assicurato in qualunque momento esso avvenga, la corresponsione ai Beneficiari designati di un ulteriore capitale in un’unica soluzione (prestazioni caso morte di cui al successivo par. “CASO MORTE”, Sezione “LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI”). |
OPZIONI CONTRATTUALI | Il prodotto non prevede opzioni contrattuali |
DURATA | Il Contratto è a vita intera, pertanto la durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicurato. |
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI | |
CASO MORTE | In caso di decesso dell’Assicurato in qualunque momento esso avvenga è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale pari alla somma dei seguenti importi: a) il controvalore delle quote, dato dal numero di quote del Fondo 1 o del Fondo 2, che risultano assegnate al Contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso corredata dal certificato di morte dell’Assicurato; b) la Maggiorazione per il caso di morte, il cui ammontare è ottenuto applicando all’anzidetto controvalore delle quote la percentuale, indicata nella tabella che segue, che dipende dall’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso. L’errata dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, della Maggiorazione per il caso di morte. Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, l’importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l’ammontare di 50.000,00 euro. Resta comunque inteso che, fermo l’onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari all’importo sopra determinato al netto dei riscatti parziali programmati di cui al paragrafo “RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO)”, Sezione “INFORMAZIONI ULTERIORI” della parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica, eventualmente accreditati successivamente alla data di decesso. Per i necessari approfondimenti sulle esclusioni e sulle limitazioni di copertura dei rischi previste dal Contratto, si rinvia alla Parte I, Sezione B.3) del Prospetto d’offerta. Poiché la Società, fatta eccezione per l’importo relativo alla Maggiorazione per il caso di morte, non garantisce alcun importo per le suddette coperture assicurative, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe risultare inferiore al capitale investito pur considerando l’importo dei riscatti parziali programmati percepiti. |
ALTRI EVENTI ASSICURATI | Il prodotto non prevede altri eventi assicurati. |
ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI | Il prodotto non prevede altre opzioni contrattuali. |
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali”: 30/06/2016. Data di validità della parte “Informazioni Generali”: dal 04/07/2016. La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. |
Età assicurativa al momento del decesso | Percentuale di maggiorazione |
18 – 45 | 30,00% |
46 – 55 | 15,00% |
56 – 65 | 8,00% |
66 – 75 | 0,50% |
Oltre 75 | 0,10% |
SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Proposta d’Investimento “UNIT VALORE PERFORMANCE”.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | |
NOME | Denominazione della proposta d’investimento: UNIT VALORE PERFORMANCE caratterizzata dalla combinazione predefinita dei seguenti Fondi interni: VALORE PERFORMANCE (di seguito Fondo 1) Investimento nel Fondo 1: dalla data di decorrenza del Contratto (di seguito decorrenza) alla data di effetto dello switch automatico totale nel Fondo 2, di cui alla successiva sezione SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI. Lo switch automatico totale nel Fondo 2 è previsto al raggiungimento del settimo anniversario della decorrenza, con effetto dal giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade detto anniversario (di seguito switch automatico totale). LIQUIDITY FUND (di seguito Fondo 2) Investimento nel Fondo 2: dalla data di effetto dello switch automatico totale alla data di risoluzione del Contratto. Domicilio dei Fondi interni: Irlanda |
GESTORE | La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo 1 e del Fondo 2 secondo la normativa irlandese vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società. La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite. Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il gestore del Fondo 1 è Banca Aletti & C. S.p.A. Il gestore del Fondo 2 sarà la Società. |
ALTRE INFORMAZIONI | Codice della proposta dell’investimento finanziario: VALOREPERFORMANCE201601 Codice del Fondo 1: VALOREPERFORMANCE01 Codice del Fondo 2: LIQUIDITY01 Valuta: Euro. Inizio operatività del Fondo 1: 18/07/2016 o la prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo 1. Inizio operatività del Fondo 2: 01/07/2019. Valore unitario delle quote iniziale (Fondo 1): 10 Euro. Politica di distribuzione dei proventi: i Fondi interni sono ad accumulazione dei proventi. Modalità di versamento del premio: il prodotto “UNIT VALORE PERFORMANCE” prevede, a fronte delle prestazioni assicurative, il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile, di importo pari ad almeno 5.000,00 euro. L’Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società: • con addebito su un conto intestato/cointestato all’Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A., • con addebito su un conto intestato/cointestato all’Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto intestato/cointestato all’’Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del Contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio. E’ comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento |
del premio. La presente proposta d’investimento finanziario si riferisce all’investimento nel Fondo 1, alla data di decorrenza, del premio al netto dei costi di emissione di cui alla successiva sezione “DESCRIZIONE DEI COSTI”; in conseguenza dello switch automatico totale, di cui alla successiva sezione “SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI”, le attività finanziarie verranno investite nel Fondo 2. Finalità della proposta d’investimento finanziario: La proposta di investimento finanziario è finalizzata alla rivalutazione graduale del capitale con obiettivi di crescita nel lungo periodo e mirando, nel periodo di investimento nel Fondo 2, a massimizzare il rendimento rispetto al benchmark di riferimento, attraverso una gestione attiva degli investimenti. Non è presente alcuna garanzia di restituzione del capitale. |
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | ||
Tipologia di gestione | La tipologia di gestione del Fondo 1 è flessibile e quella del | |
Fondo 2 è a benchmark di tipo attivo. | ||
TIPOLOGIA DI GESTIONE | Obiettivo della gestione | Con riferimento al Fondo 1, lo stile della gestione è attivo e basato sul controllo del rischio. Date le caratteristiche della tipologia gestionale adottata, il benchmark non costituisce un parametro significativo; viene invece adottato il Value at Risk (VaR). L’obiettivo del gestore è contenere il VaR entro il livello obiettivo in modo da ridurre – con un grado di confidenza molto elevato – la probabilità di perdita del Fondo interno, nell’orizzonte temporale prefissato. Il livello del VaR obiettivo – fissato per questo Fondo interno a 10% – costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo interno può subire in seguito all’attività di gestione. |
Con riferimento al Fondo 2, la tipologia di gestione si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo interno rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti. | ||
Benchmark di riferimento: 100% indice EONIA | ||
ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO | In relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investimento finanziario è consigliato un orizzonte temporale pari a 20 anni | |
CONSIGLIATO | ||
PROFILO DI RISCHIO | Grado di rischio Scostamento dal benchmark | Il grado di rischio connesso all’investimento finanziario nella proposta “UNIT VALORE PERFORMANCE“ è: medio-alto. Il grado di rischio è un indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio dell’investimento finanziario nella proposta “UNIT VALORE PERFORMANCE”. Può assumere valori in una scala crescente: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto- alto. A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti dei Fondi interni. Con riferimento al Fondo 2, la gestione attiva del fondo potrebbe comportare rilevanti scostamenti rispetto all’andamento del benchmark, investendo anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzione diverse. Lo scostamento dal benchmark è un indicatore che qualifica il contributo delle scelte di gestione alla rischiosità complessiva del fondo rispetto alla fonte di rischio esogena derivante dall’evoluzione del benchmark. L’indicatore può assumere valori qualitativi crescenti in base alla seguente scala: contenuto, significativo, rilevante. |
Categoria | Il Fondo 1 è un fondo Flessibile, il Fondo 2 è un fondo di Liquidità area euro. | |
POLITICA DI INVESTIMENTO | In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo 1, nonché con la normativa applicabile, gli investimenti sono rappresentati principalmente da quote e/o azioni di OICR obbligazionari e di liquidità armonizzati, da titoli di debito e da strumenti monetari, inclusi i depositi bancari, denominati prevalentemente in Euro e in altre valute di Paesi OCSE e in misura contenuta in altre valute. Sono presenti in misura contenuta investimenti in OICR azionari, ETC, titoli azionari e strumenti finanziari non quotati sui mercati regolamentati. L’investimento in titoli obbligazionari emessi dal medesimo emittente sono previsti in misura significativa, ferma l’assenza di limiti massimi di investimento per i titoli governativi italiani. Gli investimenti in quote e/o azioni di OICR in parti di uno stesso OICR possono raggiungere il 100% del totale delle attività, come previsto dalla normativa irlandese. Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari (inclusi quelli derivati) e gli strumenti monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. Tali investimenti potranno essere presenti anche in misura significativa. L’area geografica di riferimento degli investimenti è l’Europa, Nord America, Giappone, Pacifico, in misura contenuta vi potranno essere investimenti nei Paesi Emergenti. In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo 2, nonché con la normativa applicabile, gli investimenti sono rappresentati principalmente da strumenti del mercato monetario, inclusi OICR monetari ed esclusi i depositi bancari, ed in misura residuale da strumenti finanziari di tipo obbligazionario, denominati prevalentemente in Euro. Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari (inclusi quelli derivati) e gli strumenti monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. Tali investimenti potranno essere presenti anche in misura principale. L’area geografica di riferimento degli investimenti è l’Area Euro. Inoltre, con riferimento alla politica d’investimento di entrambi i Fondi, si precisa che: ⮚ sono ammessi investimenti in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma previsti dalla normativa irlandese cui la Società stessa è sottoposta ai fini di vigilanza; ⮚ potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa irlandese vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nei Fondi, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato; ⮚ la categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali. |
GARANZIE | La Società non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso (per riscatto totale o per decesso dell’Assicurato), un ammontare inferiore al capitale investito pur considerando l’importo dei riscatti parziali programmati percepiti. |
Si rinvia alla Sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario. |
COSTI | |
TABELLA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito. I dati riportati sono stati calcolati ipotizzando un premio, versato in unica soluzione, pari a 5.000,00 euro (premio minimo contrattualmente previsto). (*) Valore medio rispetto all’orizzonte temporale d’investimento consigliato, calcolato come media aritmetica dei costi indirettamente a carico dell’Investitore-contraente, di cui alla successiva sezione “DESCRIZIONE DEI COSTI “,- Costi di gestione dell’investimento finanziario, ponderata in ragione della frazione di detto orizzonte in cui sono rispettivamente applicabili e ipotizzando una permanenza di 7 anni nel Fondo 1 e di 13 anni nel Fondo 2. (**) Il valore riportato rappresenta l’incidenza percentuale sul premio versato minimo delle spese di emissione, pari a 25,00 euro. Tale incidenza decresce al crescere dell’importo del premio effettivamente corrisposto. Si precisa che nel calcolo dei dati non si è tenuto conto dei costi degli OICR sottostanti i Fondi interni e degli ulteriori costi non quantificabili a priori. Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta. |
UNIT VALORE PERFOMANCE | Momento della sottoscrizione | Orizzonte temporale d’investimento consigliato (valori su base annua): 20 anni | |
VOCI DI COSTO | |||
A | Costi di Caricamento | 0,00% | 0,00% |
B | Commissioni di Gestione(*) | 0,60% | |
C | Costi delle Garanzie e/o immunizzazione | 0,00% | 0,00% |
D | Altri costi contestuali al versamento | 0,00% | 0,00% |
E | Altri costi successivi al versamento | 0,00% | |
F | Bonus, premi e riconoscimenti di quote | 0,00% | 0,00% |
G | Costi delle Coperture Assicurative | 0,00% | 0,10% |
H | Spese di emissione (**) | 0,50% | 0,025% |
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | |||
I | Premio versato | 100,00% | |
L=I-(G+H) | Capitale Nominale | 99,50% | |
M=L- (A+C+D-F) | Capitale Investito | 99,50% |
DESCRIZIONE DEI COSTI | ONERI DIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE: | |
Spese di emissione | 25,00 euro. | |
Costi di Caricamento | Il Contratto non prevede costi di caricamento. | |
Costi di rimborso del capitale (Riscatto Totale) | Il Contratto prevede un costo di riscatto totale in misura percentuale, variabile in ragione degli anni e mesi interamente trascorsi dalla decorrenza alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto. Il prelievo di detto costo avviene secondo quanto dettagliatamente precisato al par. 14.2, Sezione B.2), Parte I del Prospetto d’offerta, mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella Tabella A dell’Allegato 1 alla presente parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica: | |
ONERI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE: | ||
Costi di gestione dell’investimento finanziario | Il contratto prevede una commissione di gestione calcolata sul valore complessivo netto di ciascun Fondo interno, la cui misura annua è pari a: (*) In luogo della misura annua indicata, sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati), viene applicata una misura annua pari a 0,63% per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti. La Società preleva dalle commissioni di gestione il costo per finanziare l’importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla Scheda Sintetica – Informazioni Generali, Sezione “LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI”, lettera b). Tale costo è pari allo 0,10%. | |
Altri costi | Sono a carico dei Fondi interni gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo medesimo. Gli OICR in cui investono il Fondo 1 ed il Fondo 2, non saranno gravati da commissioni di ingresso e di uscita ma da commissioni di gestione e di overperformance; viene di seguito riportata la |
Periodo di durata contrattuale | Misura annua | Fondo interno |
Sino alle ore 24 della data coincidente con il settimo anniversario della decorrenza | 1,27% (*) | Fondo 1 |
Oltre le ore 24 del settimo anniversario della decorrenza | 0,40% | Fondo 2 |
Tipologia OICR | Misura massima delle commissioni annue in percentuale del patrimonio gestito | |
Fondo 1 | Fondo 2 | |
Azionari | 3,00% | n.a (*) |
Obbligazionari | 3,00% | n.a. (*) |
Monetari | 3,00% | 2,50% |
misura massima delle commissioni di gestione e overperformance.
⮚ Commissioni di gestione degli OICR:
(*) Nel Fondo 2 non sono presenti OICR azionari e obbligazionari.
Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione all’ Investitore - contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.
⮚ Commissioni di overperformance
Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance nella misura massima del 30%.
Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale, si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta. | |
DATI PERIODICI | |
RENDIMENTO STORICO | Poiché l’attività di gestione del Fondo 1 e del Fondo 2, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, non ha ancora avuto inizio, i dati storici di rendimento ad essi relativi non sono disponibili. |
TOTALE ESPENSE RATIO (TER) | Il TER è un indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno medesimo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso. Poiché l’attività di gestione del Fondo 1 e del Fondo 2, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, non ha ancora avuto inizio, i dati storici relativi al TER non sono disponibili. |
RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI | Di seguito viene riportata la quota-parte del totale dei costi dell’investimento finanziario retrocessi ai Soggetti distributori. (*) Dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione. (**) La Società riconosce ai Soggetti distributori una percentuale, pari al 2,50% del premio al netto delle spese di emissione. |
Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici, si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta. | |
INFORMAZIONI ULTERIORI | |
INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE | La sottoscrizione del Contratto si effettua presso uno dei Soggetti incaricati della distribuzione; per la stipulazione è necessario sottoscrivere l’apposita Scheda Contrattuale, il cui fac-simile è allegato al Prospetto d’offerta, compilata in ogni sua parte. Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall’Investitore-contraente e dall’Assicurato. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del Contratto, a condizione che a tale data il Contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto. Nel caso in cui la conclusione del Contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, l’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del Contratto. |
Tipo costo | Misura costo | Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori (*) |
Spese di emissione | 25,00 euro | 0,00% |
Costi di caricamento | 0,00% | (**) |
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale) | Per l’indicazione della misura di costo si rimanda all’Allegato 1 alla presente parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica. | 0,00% |
Costi di gestione dell’investimento finanziario | Sino al quinto anno di durata contrattuale: 1,27% | 0,00% |
Oltre il quinto e sino al settimo anno di durata contrattuale: 1,27% | 50,39% | |
Oltre il settimo anno di durata contrattuale: 0,40% | 0,00% |
Si rinvia alla Sezione D), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione. | |
SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI | Il Contratto non prevede: • operazioni di passaggio tra Fondi interni (c.d.Switch) facoltative. • la possibilità di corrispondere premi aggiuntivi successivamente al versamento del premio unico iniziale. Al raggiungimento del settimo anniversario della data di decorrenza con effetto dal giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade detto anniversario, a condizione che il Contratto medesimo sia in vigore, senza applicazione di alcun onere e senza necessità della relativa richiesta da parte dell’Investitore-contraente, è previsto il trasferimento automatico (switch automatico totale) dal Fondo 1 al Fondo 2. L’operazione consiste nel disinvestimento del totale delle quote del Fondo 1 che risultano assegnate al Contratto e nel contestuale reinvestimento del relativo controvalore in quote del Fondo 2. Si rinvia alla Sezione D), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio circa le modalità di switch automatico totale. |
RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA) | Il contratto è a vita intera e poiché la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato, non è previsto il rimborso del capitale a scadenza (caso vita) ma al verificarsi del decesso dell’Assicurato (caso morte). Si rinvia pertanto al par. “CASO MORTE”, Sezione “LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI”, Scheda Sintetica Informazioni Generali del Prospetto d’offerta. |
1. Riscatto parziale programmato Nel corso della durata contrattuale, purché l’Assicurato sia in vita, a ciascuna delle sei Date di riscatto parziale programmato – fissata il quindicesimo giorno successivo al termine del trimestre solare in cui cadono rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anniversario della decorrenza – è prevista la corresponsione all’Investitore-contraente di un importo a titolo di riscatto parziale programmato, senza necessità da parte dello stesso di presentare la relativa richiesta. L’ammontare di ciascuno dei sei riscatti parziali programmati è pari al prodotto dell’aliquota fissa dell’1,50% per il capitale investito. Ciascun riscatto parziale programmato comporta il disinvestimento di un numero di quote del Fondo 1 che risultano assegnate al Contratto, con conseguente calcolo del numero di quote residue. Qualora il numero di quote residue assegnate al Contratto sia negativo o nullo, si procederà al pagamento di un importo pari al numero di dette quote assegnate al Contratto per il valore unitario delle stesse relativo al giorno di riferimento immediatamente precedente alla Data di ciascun riscatto parziale programmato. A seguito di tale operazione, il numero di quote residue assegnate al Contratto è pari a zero ed il riscatto parziale programmato è da intendersi quale riscatto totale, senza l’applicazione dei costi previsti alla Sezione “COSTI” - “DESCRIZIONE DEI COSTI”, paragrafo “Costi di rimborso del capitale (Riscatto totale)” della presente parte ““Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica, con risoluzione del Contratto. | |
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO) | 2. Riscatto totale Nel corso della durata contrattuale, purchè sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso dal Contratto, ai sensi della successiva sezione “DIRITTO DI RECESSO”, e l’Assicurato sia in vita, l’Investitore-contraente ha diritto, su richiesta scritta e debitamente firmata dall’Investitore- contraente medesimo, di richiedere il riscatto totale del Contratto medesimo. La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del Contratto con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta medesima e consiste nel disinvestimento del totale delle quote assegnate al Contratto. |
Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote del Fondo 1 o del Fondo 2, che risultano assegnate al Contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, un’aliquota di detto prodotto. Tale aliquota è indicata nella Tabella A dell’Allegato 1 alla presente parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica. | |
In caso di risoluzione anticipata del Contratto (c.d. riscatto totale) nei primi anni di durata contrattuale, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall’Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito, pur considerando l’importo dei riscatti parziali programmati percepiti. | |
Inoltre, poiché la Società, fatta eccezione per l’importo relativo alla Maggiorazione per il caso di morte dell’Assicurato, di cui alla lettera b) del par. “CASO MORTE”, Sezione “LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI” della parte Informazioni Generali della Scheda Sintetica, nel corso della durata del Contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell’investimento finanziario, per effetto dei rischi connessi all’investimento finanziario, indicati nel par. 2, Sezione A) della Parte I del Prospetto d’offerta, vi è la possibilità che l’Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito, pur considerando l’importo dei riscatti parziali programmati percepiti. | |
Per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto totale e parziale programmato si rinvia alla Sezione B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta. |
REVOCA DELLA PROPOSTA | Il Contratto non prevede l’adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale. |
DIRITTO DI RECESSO | L’Investitore-contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd, Servizio Clienti, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx (Irlanda). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa all’Investitore- contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo le spese effettivamente sostenute per l’emissione del Contratto, a condizione che queste siano quantificate nel Contratto stesso e nella Scheda Contrattuale che ne forma parte integrante. Il loro ammontare è precisato nella precedente Sezione “COSTI” alla voce “Spese di emissione”. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote assegnate al Contratto. Tale decremento/incremento si ottiene moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di recesso e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio. |
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE | Attraverso il sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx la Società mette a disposizione, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d’offerta aggiornato nonché i Regolamenti dei Fondi interni cui sono collegate le prestazioni dovute in forza del Contratto. Ulteriori informazioni - cui è tenuta la Società ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita – saranno reperibili attraverso il sito Internet della Società medesima, su indicato. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all’Investitore-contraente le variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio. |
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO | Al Contratto si applica la legge italiana. |
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO | Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. |
RECLAMI | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati: •Per posta: The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd Servizio Reclami Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx 00 X0X0 Xxxxxxx •Via fax: x000 0 00 00 000 •Per email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, anche utilizzando l’apposito facsimile reperibile sul sito dell’IVASS o disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx . Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, codice fiscale (o partita IVA) e domicilio dell’Investitore-contraente e del reclamante, oltre che una breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Qualora il reclamante non sia soddisfatto dell’esito del reclamo oppure non abbia ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo da parte di Xxxxxxxx Life, si prega di fare riferimento alle modalità qui sotto descritte: Per questioni inerenti al contratto nonché al comportamento di Agenti, mediatori, broker (e loro collaboratori), produttori diretti, e al comportamento della Compagnia, esclusi i casi di vendita diretta rivolgersi a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, Numero Verde 800 486661 I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS contengono: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per questioni attinenti alla trasparenza informativa nonché al comportamento di soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (intermediari diversi da quelli richiamati più sopra) e al comportamento della Compagnia in caso di vendita diretta rivolgersi a: CONSOB - Xxx X. X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, telefono 00 00000, oppure Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, telefono 00 000000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. E’ possibile presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società. L’ACF conosce delle controversie tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa di cui all’articolo 83 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per ulteriori questioni: alle altre Autorità amministrative competenti. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx . Si rinvia alla Sezione A), Parte I del Prospetto d’offerta per ulteriori dettagli. |
VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO | Il valore unitario delle quote del Fondo 1 e del Fondo 2 è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo interno per il rispettivo numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (giorno di riferimento). Il valore unitario iniziale delle quote del Fondo 1 è fissato in 10 Euro. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno di riferimento, esso sarà determinato in relazione al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo interno. In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti. |
Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 01/08/2106 Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 02/08/2016. La proposta di investimento UNIT VALORE PERFORMANCE è offerta dal 04/07/2016. La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. | |
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ | |
L’Impresa di assicurazione The Xxxxxxxx Life Assurance Company Limited si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità. The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxxxxx |
ALLEGATO 1
Aliquota da applicare in caso di rimborso del capitale (Riscatto Totale) (Sezione “COSTI” – “DESCRIZIONE DEI COSTI”, paragrafo “Costi di rimborso del capitale” (Riscatto totale) della parte “Informazioni Specifiche” della “Scheda Sintetica”):
Anno (*) | Mese (**) | Aliquota |
0 | 0 | Non applicabile |
1 | 3,600% | |
2 | 3,530% | |
3 | 3,470% | |
4 | 3,410% | |
5 | 3,340% | |
6 | 3,280% | |
7 | 3,220% | |
8 | 3,150% | |
9 | 3,090% | |
10 | 3,030% | |
11 | 2,960% | |
Anno (*) | Mese (**) | Aliquota |
1 | 0 | 2,900% |
1 | 2,830% | |
2 | 2,770% | |
3 | 2,700% | |
4 | 2,630% | |
5 | 2,570% | |
6 | 2,500% | |
7 | 2,430% | |
8 | 2,370% | |
9 | 2,300% | |
10 | 2,230% | |
11 | 2,170% | |
Anno (*) | Mese (**) | Aliquota |
2 | 0 | 2,100% |
1 | 2,040% | |
2 | 1,980% | |
3 | 1,910% | |
4 | 1,850% | |
5 | 1,790% | |
6 | 1,730% | |
7 | 1,660% | |
8 | 1,600% | |
9 | 1,540% | |
10 | 1,480% | |
11 | 1,410% | |
Anno (*) | Mese (**) | Aliquota |
3 | 0 | 1,350% |
1 | 1,300% | |
2 | 1,240% | |
3 | 1,190% | |
4 | 1,130% |
5 | 1,080% | |
6 | 1,030% | |
7 | 0,970% | |
8 | 0,920% | |
9 | 0,860% | |
10 | 0,810% | |
11 | 0,750% | |
Anno (*) | Mese (**) | Aliquota |
4 | 0 | 0,700% |
1 | 0,640% | |
2 | 0,580% | |
3 | 0,530% | |
4 | 0,470% | |
5 | 0,410% | |
6 | 0,350% | |
7 | 0,290% | |
8 | 0,230% | |
9 | 0,180% | |
10 | 0,120% | |
11 | 0,060% |
Tabella A
(*) Anno di durata contrattuale interamente trascorso dalla data di decorrenza del Contratto alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale.
(**) Mese interamente trascorso dall’inizio del relativo Anno di durata contrattuale alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale,
Condizioni Contrattuali
ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA
A PREMIO UNICO CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI FONDI INTERNI E RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI
(UNIT VALORE PERFORMANCE - Tariffa n° 285)
I) OGGETTO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE
In caso di decesso dell’Assicurato in qualunque momento esso avvenga, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
a) il controvalore delle quote:
• del Fondo Interno denominato “VALORE PERFORMANCE” (di seguito Fondo 1), oppure, a seguito dello switch automatico totale di cui al successivo Articolo 10,
• del Fondo Interno denominato “LIQUIDITY FUND” (di seguito Fondo 2),
dato dal numero di quote che risultano assegnate al Contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.2;
b) la Maggiorazione per il caso di morte, il cui ammontare, fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 2 e 5, è ottenuto applicando all’anzidetto controvalore delle quote la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Età assicurativa al momento del decesso | Percentuale di maggiorazione |
18 – 45 | 30,00% |
46 – 55 | 15,00% |
56 – 65 | 8,00% |
66 – 75 | 0,50% |
Oltre 75 | 0,10% |
Tabella A
Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, la Maggiorazione per il caso morte di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l’ammontare di 50.000,00 euro.
Resta comunque inteso che, fermo l’onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari all’importo sopra determinato al netto dell’importo dei riscatti parziali programmati di cui al successivo Articolo 9 paragrafo 9.2 eventualmente accreditati successivamente alla data di decesso.
La comunicazione del decesso dell’Assicurato deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione completa prevista all’Allegato A richiamato nel successivo Articolo 15 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx (Irlanda).
ARTICOLO 2 – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DI COPERTURA PER LE PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, per il decesso cagionato direttamente o indirettamente da:
▪ dolo dell’Investitore-contraente o del Beneficiario;
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
▪ atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
▪ atti contro la persona dell’Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione,
la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Articolo 1, lettera b) non sarà corrisposta.
ARTICOLO 3 – PREMIO
A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dall’Investitore-contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, riportato sulla Scheda Contrattuale, non può risultare inferiore a 5.000,00 euro.
L’Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
• con addebito su un conto intestato/cointestato all’Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
• con addebito su un conto intestato/ cointestato all’Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto intestato/ cointestato all’Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del Contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio.
É comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall’Investitore- contraente e dall’Assicurato.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del Contratto, a condizione che a tale data il Contratto medesimo sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.
Nel caso in cui la conclusione del Contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, l’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del Contratto.
La durata del Contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del Contratto e la data di decesso dell’Assicurato.
La data di decorrenza del Contratto è indicata sulla Scheda Contrattuale che forma parte integrante del Contratto medesimo.
Il Contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:
▪ recesso (secondo quanto previsto al successivo Articolo 6);
▪ riscatto totale (secondo quanto previsto al successivo Articolo 9, paragrafi 9.1 e 9.2);
▪ decesso dell’Assicurato (con effetto dalla data di decesso).
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
L’errata dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso, in base ai dati reali, la rettifica della Maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Articolo 1, lettera b).
ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO
L’Investitore-contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx (Irlanda).
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore
24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa all’Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del Contratto, la somma di 25,00 euro. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote assegnate al Contratto ai sensi del successivo Articolo 8, paragrafo 8.1. Tale decremento/incremento è dato dall’importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento per il recesso di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.4 e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento per l’assegnazione del numero di quote a seguito del versamento del premio unico di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.1.
III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 7 – SPESE E COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO
7.1. Spese di emissione
E’ prevista una spesa per l’emissione del Contratto in misura fissa pari a 25,00 euro prelevata dal premio unico versato.
7.2. Costi di riscatto totale
Il Contratto prevede un costo di riscatto totale in misura percentuale, variabile in ragione degli anni e mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza del Contratto alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto. Il prelievo di detto costo avviene mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella Tabella B sotto riportata, secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, paragrafo 9.1:
Anno (*) | Mese (**) | Aliquota | Anno (*) | Mese (**) | Aliquota | Anno (*) | Mese (**) | Aliquota |
0 | 0 | n.a | 1 | 0 | 2,900% | 2 | 0 | 2,100% |
1 | 3,600% | 1 | 2,830% | 1 | 2,040% | |||
2 | 3,530% | 2 | 2,770% | 2 | 1,980% | |||
3 | 3,470% | 3 | 2,700% | 3 | 1,910% | |||
4 | 3,410% | 4 | 2,630% | 4 | 1,850% | |||
5 | 3,340% | 5 | 2,570% | 5 | 1,790% | |||
6 | 3,280% | 6 | 2,500% | 6 | 1,730% | |||
7 | 3,220% | 7 | 2,430% | 7 | 1,660% | |||
8 | 3,150% | 8 | 2,370% | 8 | 1,600% | |||
9 | 3,090% | 9 | 2,300% | 9 | 1,540% | |||
10 | 3,030% | 10 | 2,230% | 10 | 1,480% | |||
11 | 2,960% | 11 | 2,170% | 11 | 1,410% |
Anno (*) | Mese (**) | Aliquota | Anno (*) | Mese (**) | Aliquota |
3 | 0 | 1,350% | 4 | 0 | 0,700% |
1 | 1,300% | 1 | 0,640% | ||
2 | 1,240% | 2 | 0,580% | ||
3 | 1,190% | 3 | 0,530% | ||
4 | 1,130% | 4 | 0,470% | ||
5 | 1,080% | 5 | 0,410% | ||
6 | 1,030% | 6 | 0,350% | ||
7 | 0,970% | 7 | 0,290% | ||
8 | 0,920% | 8 | 0,230% | ||
9 | 0,860% | 9 | 0,180% | ||
10 | 0,810% | 10 | 0,120% | ||
11 | 0,750% | 11 | 0,060% |
Tabella B
(*) Anno di durata contrattuale interamente trascorso dalla data di decorrenza del Contratto alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale.
(**) Mese interamente trascorso dall’inizio del relativo Anno di durata contrattuale alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale,
7.3. Costi gravanti sui Fondi
Sul Contratto gravano indirettamente le spese e gli oneri di cui all’Articolo 5 dei rispettivi Regolamenti del Fondo 1 e del Fondo 2.
ARTICOLO 8 – QUOTE ASSEGNATE AL CONTRATTO
8.1 A fronte del premio unico corrisposto:
• la Società determina il capitale investito sottraendo dal premio versato le spese di cui al paragrafo 7.1 del precedente Articolo 7;
• con riferimento al Fondo 1, la Società assegna al Contratto un numero di quote dato dal rapporto tra il capitale investito ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.1.
8.2 A fronte di ogni riscatto parziale programmato di cui al successivo Articolo 9, paragrafo 9.2, con riferimento al Fondo 1:
• la Società determina il numero di quote da disinvestire dato dal rapporto tra l’importo del riscatto parziale programmato, determinato ai sensi del successivo Articolo 9, paragrafo 9.2, ed il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.3;
• la Società determina il numero di quote residue assegnate al Contratto, dato dalla differenza tra il numero di quote assegnate al Contratto immediatamente prima del riscatto parziale programmato in corso ed il numero di quote da disinvestire per la medesima operazione.
8.3 A fronte dello switch automatico totale di cui al successivo Articolo 10:
• la Società determina, in conseguenza del disinvestimento totale delle quote del Fondo 1 assegnate al Contratto, il numero di quote da assegnare al Contratto, con riferimento al Fondo 2, ai sensi del successivo Articolo 10.
ARTICOLO 9 – RISCATTO
9.1 Riscatto totale
Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso dal Contratto ai sensi del precedente Articolo 6 e l’Assicurato sia in vita, l’Investitore-contraente può richiedere il riscatto totale del Contratto.
La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dall’Investitore-contraente medesimo e corredata dalla documentazione completa prevista all’Allegato A richiamato nel successivo Articolo 15 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx (Irlanda).
La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del Contratto con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta medesima e consiste nel disinvestimento del totale delle quote assegnate al Contratto ai sensi del precedente Articolo 8. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.
Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote assegnate al Contratto, ai sensi del precedente Articolo 8, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.4, un’aliquota di detto prodotto. Tale aliquota, variabile in ragione degli anni e mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza del Contratto alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale, è indicata nella Tabella B riportata al precedente Articolo 7, paragrafo 7.2.
9.2 Riscatti parziali programmati
Nel corso della durata contrattuale, purché l’Assicurato sia in vita, a ciascuna delle sei Date di riscatto parziale programmato di seguito individuate, è prevista la corresponsione all’Investitore-contraente di un importo a titolo di riscatto parziale programmato, senza necessità da parte dello stesso di presentare la relativa richiesta..
Ciascuna delle sei Date di riscatto parziale programmato è fissata il quindicesimo giorno successivo al termine del trimestre solare in cui cadono rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anniversario della data di decorrenza del Contratto.
L’ammontare di ciascuno dei sei riscatti parziali programmati è pari al prodotto dell’aliquota fissa dell’1,50% per il capitale investito definito al precedente Articolo 8, paragrafo 8.1 ed il loro pagamento comporta il disinvestimento di un numero di quote del Fondo 1 determinato ai sensi del precedente Articolo 8, paragrafo 8.2.
Qualora il numero di quote residue assegnate al Contratto, determinato ai sensi del precedente Articolo 8, paragrafo 8.2, sia negativo o nullo, si procederà al pagamento di un importo pari al numero di dette quote assegnate al Contratto per il valore unitario delle stesse relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.3. A seguito di tale operazione, il numero di quote residue assegnate al Contratto è pari a zero ed il riscatto parziale programmato è da intendersi quale riscatto totale, senza l’applicazione dei costi previsti e riportati nella Tabella B al precedente Articolo 7, paragrafo 7.2, con risoluzione del Contratto dalle ore 24 della data del riscatto parziale programmato.
Qualora una o più delle Date di riscatto parziale programmato suddette coincidano con un giorno non lavorativo, in base al calendario italiano, le Date dei riscatti parziali programmati saranno posticipate al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, immediatamente successivo.
ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DAL FONDO 1 AL FONDO 2 (SWITCH AUTOMATICO TOTALE)
Al raggiungimento del settimo anniversario della data di decorrenza del Contratto, senza necessità da parte dell’Investitore-contraente di presentare la relativa richiesta, è previsto il trasferimento del totale delle quote, che risultano assegnate al Contratto ai sensi dell’Articolo 8, dal Fondo 1 al Fondo 2, con effetto dalla data coincidente con il giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.5.
A tale scopo, la Società provvede:
a) a disinvestire il numero di quote del Fondo 1, che risultano assegnate al Contratto, ai sensi del precedente Articolo 8, alla data del giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.5;
b) a determinare l’ammontare da trasferire, dato dal prodotto del numero di quote, di cui alla precedente lettera a), per il loro valore unitario, relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.5;
c) ad assegnare al Contratto un numero di quote del Fondo 2, dato dal rapporto tra l’ammontare da trasferire, di cui alla precedente lettera b), ed il valore unitario delle quote del Fondo 2 relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 11, paragrafo 11.5.
La Società, a seguito dell’operazione di switch automatico totale, provvederà ad inviare all’Investitore-contraente apposita comunicazione con i dettagli dell’operazione di trasferimento effettuata.
ARTICOLO 11 - GIORNO DI RIFERIMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
In conformità a quanto previsto all'Articolo 7 dei rispettivi Regolamenti, il valore unitario delle quote del Fondo 1 e del Fondo 2 è calcolato dalla Società con riferimento al primo giorno lavorativo di ogni settimana definito “giorno di riferimento”.
Per l’assegnazione o il disinvestimento del numero di quote del Fondo 1 o del Fondo 2, a seguito delle operazioni previste dal presente Contratto, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:
11.1 Assegnazione del numero di quote a seguito del versamento del premio unico- Articolo 3
giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.
11.2 Liquidazione in caso di decesso dell’Assicurato – Articolo 1
giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso, corredata dal certificato di morte dell’Assicurato.
Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.
11.3 Riscatti parziali programmati - Articolo 9
giorno di riferimento immediatamente precedente alla Data di ciascuno dei sei riscatti parziali programmati, individuata secondo quanto precisato al precedente Articolo 9, paragrafo 9.2.
11.4 Recesso – Articolo 6 / Riscatto totale - Articolo 9
giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di recesso/riscatto.
Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.
11. 5 Switch automatico totale - Articolo 10
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade il settimo anniversario della data di decorrenza del Contratto.
Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle quote, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per le ulteriori precisazioni ed eccezioni relative al giorno di riferimento, si rimanda all'Art. 7 dei rispettivi Regolamenti del Fondo 1 e Fondo 2.
Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti da effettuarsi ai sensi del successivo Articolo 15 e le operazioni che comportano l’assegnazione o il disinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.
ARTICOLO 12 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
L’Investitore-contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati da tutte le parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto totale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
ARTICOLO 13 – DUPLICATO DI POLIZZA
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, l’Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
ARTICOLO 14 – BENEFICIARI
L’Investitore-contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
▪ dopo che l’Investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
▪ dopo la morte dell’Investitore-contraente;
▪ dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di recesso, riscatto totale, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica.
In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del Contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.
La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce in parti uguali tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte dell’Investitore-contraente.
In caso di designazione o variazione dei Beneficiari disposta per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dall’Investitore-contraente e comunicata alla Società – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx (Irlanda).
ARTICOLO 15 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
I pagamenti della Società in esecuzione del Contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.
Qualora gli aventi diritto non intrattengano un rapporto di conto presso uno dei Soggetti distributori, i pagamenti vengono effettuati dalla Società esclusivamente mediante disposizione di pagamento su conto corrente bancario intestato/cointestato agli aventi diritto medesimi.
Per i pagamenti effettuati mediante disposizione di pagamento su conto intestato/cointestato agli aventi diritto, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.
Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata a The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx (Irlanda), i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri
della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° comma del Codice Civile.
Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Articolo 11, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di assegnazione/disinvestimento delle quote.
V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITA’ E FORO COMPETENTE
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DELL’INVESTITORE- CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE
Gli obblighi della Società e dell’Investitore-contraente risultano esclusivamente dal Contratto e dalle relative appendici da Xxxx firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal Contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.
ARTICOLO 17 – TASSE E IMPOSTE
Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico dell’Investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l’Investitore-contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto.
ALLEGATO A
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA’ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA. | |
Riscatto totale | • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dall’Investitore-contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx o richiedibile direttamente alla Società). • Copia di un documento di identità in corso di validità dell’Investitore-contraente (in cui siano visibili la fotografia e la firma dello stesso). • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dall’avente diritto. • Nel caso in cui l’Investitore-contraente chieda di ricevere il pagamento su un conto diverso da quello dal quale è stato pagato il premio, prova dell’ intestazione del conto (es. testata dell’estratto conto o lettera della banca) riportante i codici IBAN/BIC/SWIFT della banca. |
Decesso dell’Assicurato | • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dagli aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare l’apposito modulo disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx o richiedibile direttamente alla Società). • Copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun Beneficiario/avente diritto (in cui siano visibili la fotografia e la firma dello stesso). • Certificato di morte dell’Assicurato. • Codice fiscale di ciascuno dei Beneficiari/aventi diritto. • Nel caso in cui l’Investitore-contraente coincida con l’Assicurato, originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul Contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l’atto di notorietà dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l’atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di Beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Prova dell’intestazione/cointestazione a ciascuno dei beneficiari dei conti sui quali si richieda di ricevere il pagamento, (es. testata dell’estratto conto o lettera della banca) riportante i codici IBAN/BIC/SWIFT della banca. |
Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di |
pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VALORE PERFORMANCE
Art.1 - Denominazione
The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd., Compagnia di assicurazione vita di diritto irlandese (di seguito Società), costituisce un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato “VALORE PERFORMANCE” (di seguito Fondo), caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento come precisato al successivo Art. 3.
Il Fondo è gestito in conformità alla normativa irlandese sugli investimenti delle compagnie di assicurazione sulla vita. Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro.
Art. 2 – Durata, scopo e caratteristiche del Fondo
La data di decorrenza del Fondo è il 18/07/2016 o la prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo; non è prevista alcuna data di scadenza.
Il Fondo è finalizzato alla rivalutazione del capitale nel medio lungo periodo, con disponibilità ad accettare una limitata variabilità nel breve termine, con un livello di rischio alto.
Non è presente alcuna garanzia di restituzione del capitale.
La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa irlandese vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società. La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.
In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo, nonché con la normativa applicabile, gli investimenti sono costituiti da quote e/o azioni di OICR armonizzati, da ETC, da titoli di debito, da titoli azionari e da strumenti monetari, inclusi i depositi bancari. Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa irlandese vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.
Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari (inclusi quelli derivati) e gli strumenti monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.
Art. 3 - Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento
Il Fondo è flessibile.
Il profilo di rischio del Fondo, connesso alla sua volatilità, esprime la variabilità del rendimento in una scala compresa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto.
Il profilo di rischio finanziario del Fondo è alto.
Date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, il benchmark non costituisce un parametro significativo di riferimento. La Società utilizza come parametro il Value at Risk (VaR).
Obiettivo della gestione del Fondo sarà contenere il VaR entro il livello obiettivo fissato massimo del 10% su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Per VaR mensile con intervallo di confidenza al 99% si intende che, nel 99% dei casi, la perdita mensile non sarà superiore al valore sopra indicato. Si precisa altresì che tale misura di rischio non configura in alcun modo garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente sempre inferiore al livello di VaR indicato.
Gli investimenti, denominati prevalentemente in Euro e in altre valute di Paesi OCSE e in misura contenuta in altre valute, sono rappresentati principalmente da titoli di debito, OICR obbligazionari e di liquidità nonché da strumenti monetari.
Sono presenti in misura contenuta investimenti in OICR azionari, ETC, titoli azionari e strumenti finanziari non quotati sui mercati regolamentati.
Gli investimenti in quote e/o azioni di OICR in parti di uno stesso OICR possono raggiungere il 100% del totale delle attività, come previsto dalla normativa irlandese.
La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali. La componente del Fondo in titoli obbligazionari ha una duration media non superiore a 8 anni.
L’area geografica di riferimento degli investimenti è l’Europa, Nord America, Giappone, Pacifico; in misura contenuta vi potranno essere investimenti nei Paesi Emergenti.
Art. 4- Parametro di riferimento
Per la politica di investimento del Fondo flessibile, la Società si basa sul livello di Value at Risk (VaR) obiettivo.
Il livello di VaR obiettivo costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dall’attività di gestione, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il portafoglio può subire in seguito all’attività di gestione.
Art. 5 - Spese ed oneri a carico del Fondo
Sono a carico del fondo:
a) la commissione di gestione annua, pari alla percentuale dello 1,27% . La suddetta commissione è calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo in base al calendario italiano.
La commissione di gestione annua è ridotta allo 0,63% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati);
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo.
In particolare, l’investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio non supera il 3%. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperfomance, nella misura massima del 30%.
Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione agli Investitori-contraenti e concedendo a loro stessi il diritto di recesso senza penalità.
Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione tra le attività del Fondo.
Art. 6 - Valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività. La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
• per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
- per le quote e/o azioni di OICR non quotati, ovvero non negoziati sui mercati regolamentati, all’ultimo valore ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, così come definita al successivo Art. 7;
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli e le quote e/o azioni di OICR quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, in base al calendario italiano, così come definito al successivo Art 7;
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art. 5 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.
Art. 7 - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento
Il valore unitario delle quote è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (giorno di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
E’ fissato un valore iniziale delle quote pari a EUR 10.
Il valore unitario delle quote unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento), vengono pubblicati giornalmente sul sito internet della Società e sul quotidiano indicato nel Prospetto d’offerta.
In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione agli Investitori- contraenti.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno di riferimento, esso sarà determinato in relazione al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 8 – Liquidazione, incorporazione/fusione o scissione del Fondo - Modifiche al Regolamento
La Società può effettuare le seguenti operazioni se opportune nell’interesse degli Investitori-contraenti:
a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione oppure procedere a incorporazione o fusione dello stesso con altri Fondi interni della Società che abbiano caratteristiche similari, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale.
b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo interno della Società che abbia caratteristiche similari.
La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche:
⮚ derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente; oppure,
⮚ conseguenti alle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero a fronte di una richiesta formulata dall’Attuario incaricato per preservare l’equilibrio tecnico, finanziario e patrimoniale della Società, nell’interesse della generalità degli Investitori-contraenti;
oppure
⮚ a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Investitore-contraente.
Le modifiche al presente Regolamento sono preventivamente comunicate a ciascun Investitore-contraente ai sensi della normativa vigente.
In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento o degli oneri e delle spese a carico del Fondo, gli Investitori- contraenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO LIQUIDITY FUND
Art.1 - Denominazione
The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd., compagnia di assicurazione vita di diritto irlandese (di seguito Società), costituisce un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato “LIQUIDITY FUND ” (di seguito Fondo), caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento come precisato al successivo Art. 3.
Il Fondo è gestito in conformità alla normativa irlandese sugli investimenti delle compagnie di assicurazione sulla vita. Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro.
Art. 2 – Durata, scopo e caratteristiche del Fondo
La data di decorrenza del Fondo è il 1 luglio 2019, non è prevista alcuna data di scadenza.
Il Fondo è finalizzato alla crescita contenuta del capitale nel medio periodo, razionalizzando il rapporto rischio/rendimento e massimizzando il rendimento del fondo interno rispetto al benchmark di riferimento attraverso una gestione attiva degli investimenti.
Non è presente alcuna garanzia di restituzione del capitale.
La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa irlandese vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società. La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite. In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo, nonché con la normativa applicabile, gli investimenti sono costituiti da quote e/o azioni di OICR monetari armonizzati e non armonizzati, titoli obbligazionari governativi e corporate e da strumenti monetari.
Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa irlandese vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.
Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari (inclusi quelli derivati) e gli strumenti monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.
Art. 3 - Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento
Il profilo di rischio del Fondo, connesso alla sua volatilità, esprime la variabilità del rendimento in una scala compresa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto.
Il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-basso.
Obiettivo della gestione del Fondo sarà massimizzare il rendimento del fondo interno rispetto al benchmark costituito al 100% dall’indice EONIA.
Gli investimenti sono rappresentati principalmente da strumenti del mercato monetario, incluse quote e/o azioni di OICR monetari, ed in misura residuale da strumenti finanziari di tipo obbligazionario, denominati in Euro.
La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali. La componente del Fondo in titoli obbligazionari ha una duration media inferiore a 1 anno.
L’area geografica di riferimento degli investimenti è l’Area Euro.
Art. 4- Parametro di riferimento
La Società seleziona strumenti finanziari rappresentativi delle migliori opportunità di investimento dell’Area Euro, massimizzando il rendimento del capitale investito rispetto al benchmark di riferimento.
L’indice EONIA (Ticker Bloomberg: EONCAPL7 index) rappresenta il tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a brevissima scadenza (overnight), svolte sul mercato interbancario europeo.
Qualora il benchmark, alla data di decorrenza del Fondo, non risultasse disponibile, la Società adotterà, in suo luogo, un indice equivalente e rappresentativo della politica di investimento di cui all’ art. 3.
Art. 5 - Spese ed oneri a carico del Fondo
Sono a carico del Fondo:
a) la commissione di gestione è pari alla percentuale dello 0,40% per l’amministrazione dei contratti e per l’asset allocation.
La suddetta commissione è calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo.
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo.
In particolare, l’investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera il 2,5% per gli OICR di tipo monetario. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperfomance, nella misura massima del 30%.
Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione agli Investitori-contraenti e concedendo a loro stessi il diritto di recesso senza penalità.
Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione tra le attività del Fondo.
Art. 6 - Valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività. La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
• per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
- per le quote e/o azioni di OICR non quotati, all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, così come definito al successivo Art. 7;
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli e le quote e/o azioni di OICR quotati al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art 7;
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art. 5 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.
Art. 7 - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento
Il valore unitario iniziale delle quote è pari a EUR 10.
Il valore unitario delle quote è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo della settimana (giorno di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario delle quote unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento), vengono pubblicati giornalmente sul sito internet della Società e sul quotidiano indicato nel Prospetto d’offerta.
In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione agli Investitori- contraenti.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato con riferimento al giorno di riferimento, esso sarà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 8 - Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure da una richiesta formulata dall’Attuario incaricato per preservare l’equilibrio tecnico, finanziario e patrimoniale della Società nell’interesse della generalità della clientela, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelli meno favorevoli per l’Investitore-contraente.
Le modifiche al presente Regolamento sono preventivamente comunicate a ciascun Investitore-contraente ai sensi della normativa vigente.
In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento o degli oneri e delle spese a carico del Fondo, gli Investitori- contraenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste.
Modulo per la richiesta di riscatto totale
Spett.le
The Xxxxxxxx Life Assurance Company Limited Xxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx 0 X0X0 XXXXXXX
Oggetto: Riscatto totale della Polizza n.
Investitore-Contraente:
residente a_ _ in Via_ (CAP ), Prov.
Il sottoscritto Legale rappresentante dell’ Investitore-Contraente richiede il riscatto totale della polizza in oggetto.
(cancellare se non pertinente)
Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale sugli eventuali proventi, si dichiara che la polizza sopra indicata ed i capitali assicurati:
sono relativi ad un contratto stipulato nell’ambito delle attività commerciali; non sono relativi ad un contratto stipulato nell’ambito delle attività commerciali.
Vogliate effettuare il relativo pagamento sul conto intestato/cointestato all’Investitore-Contraente a voi già noto. (*)
Si allegano i seguenti documenti:
⮚ originale di polizza e delle eventuali appendici contrattuali;
⮚ copia del documento di identità in corso di validità dell’Investitore–Contraente in cui sia visibile la fotografia e la firma dello stesso;
⮚ svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza rispettivamente vincolata o ceduta in pegno;
⮚ documento attestante la legale rappresentanza dell’Investitore-Contraente (per persone giuridiche);
⮚ modulo per il riconoscimento e l'adeguata verifica della clientela, compilato e firmato dall’Investitore- Contraente;
⮚ documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dall’Investitore-Contraente.
Distinti saluti
,
(Luogo) (Data)
(Firma)
*Nel caso in cui la banca di appoggio dell’Investitore-Contraente sia cambiata, allegare alla presente il modulo per la variazione delle coordinate bancarie debitamente compilato e firmato, corredato dalla documentazione richiesta.
INFORMATIVA PRIVACY
La presente informativa è rilasciata da The Xxxxxxxx Life Assurance Company Limited (di seguito “la Società”), in quanto parte del contratto di assicurazione.
La Società, con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx - Xxxxxx 0 X0X0, Xxxxxxx, è “Titolare” del trattamento dei dati personali raccolti dai clienti secondo quanto previsto dal Data Protection Xxx 0000, come modificato dal Data Protection (Amendement) Xxx 0000, (di seguito “DP Acts”) e li tratterà in conformità a tale normativa.
La Società è iscritta nel registro del Data Protection Commissioner (numero di registrazione 8662/A) che è l’autorità Irlandese garante per la protezione dei dati personali.
La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie, registra e tratta le seguenti tipologie di dati dell’ Investitore-contraente, dell’Assicurato, dei Beneficiari e di tutte le parti interessate (di seguito gli Interessati o l’Interessato):
• “dati personali” quali, a titolo esemplificativo, dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero di documento identificativo, dati bancari;
• “dati personali sensibili” quali, ad esempio, dati risultanti dalle perizie mediche.
Per il trattamento dei dati sensibili, la Società richiede una specifica manifestazione di consenso sulla scheda contrattuale.
1. NATURA DEI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La Società tratta i dati personali per mezzo di operazioni di:
• raccolta in Italia dei dati personali per il tramite di intermediari ivi residenti, quali, ad esempio, banche e broker;
• registrazione e organizzazione/elaborazione dei dati personali in Irlanda, utilizzando anche fornitori esterni di servizi.
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
• adempimento degli obblighi (ad esempio obblighi fiscali, contabili ed amministrativi) imposti dalla normativa italiana, da quella Irlandese nonché’ da regolamenti o normative comunitarie;
• stipulazione e gestione delle polizze, adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ovvero, nella fase precontrattuale, di specifiche richieste dell'interessato, nonché esecuzione delle prestazioni connesse o accessorie alla polizza;
• redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione. (Il trattamento dei dati personali per scopi di coassicurazione o riassicurazione risponde agli interessi economici e finanziari della Società).
La comunicazione dei dati avverrà anche mediante l’uso di fax, telefono, posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
La Società non trasferirà i dati personali a soggetti terzi non strettamente connessi all’emissione e/o gestione delle polizze né li userà con finalità d’informazione e promozione commerciale senza aver ottenuto esplicito consenso.
2. MISURE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
In aggiunta alle finalità di cui sopra ed in conformità alla legge sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo - ovvero il Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (as amended) - la Società ha l’obbligo di richiedere, direttamente o per il tramite di intermediari, le informazioni necessarie a verificare l'identità dell’Investitore-contraente, del beneficiario e di ogni altro soggetto che abbia titolo a percepire la prestazione economica prevista dalla polizza, e di adottare le misure richieste nel caso in cui uno o più di tali soggetti sia classificabile come persona politicamente esposta ("PEP"). Per PEP si intendono le persone che occupano o hanno occupato, nel corso dell'anno precedente, importanti cariche pubbliche, i loro familiari diretti e coloro con i quali tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
La Società non potrà accettare la richiesta di sottoscrizione ed il versamento del premio da quegli Investitori- contraenti che omettano di comunicare le informazioni necessarie alla Società stessa ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa di cui sopra.
La Società, inoltre, ha l’obbligo di ottenere dagli interessati, direttamente o per il tramite di intermediari, tutte le ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie al fine di monitorare il rapporto contrattuale in essere ai sensi della normativa sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati dalla Società in Italia ed in Irlanda, manualmente o mediante strumenti elettronici idonei alla conservazione, custodia e trasmissione degli stessi e nel pieno rispetto dei DP Acts.
La Società si impegna a rispettare gli otto principi disposti dai DP Acts e dal “Codice di Condotta sulla protezione dei dati personali per il settore assicurativo” (Code of Practice on Data Protection for the Insurance Sector), ovvero:
Principio 1. Consenso
I dati richiesti devono essere adeguati e pertinenti al prodotto o al servizio e devono essere ottenuti con il consenso dell’interessato.
Principio 2. Dichiaratezza degli scopi
I dati devono essere mantenuti per scopi specificamente dichiarati e legali.
Principio 3. Uso
I dati non possono essere usati con fini diversi da quelli per i quali è stato dato il consenso.
Principio 4. Sicurezza
I dati devono essere protetti da appropriate misure di sicurezza che non ne consentano l’accesso non autorizzato, la modifica, comunicazione a terzi non autorizzati o la distruzione/perdita degli stessi.
Principio 5.Aggiornamento
I dati raccolti devono essere accurati, completi ed aggiornati.
Principio 6. Adeguatezza
I dati raccolti devono essere proporzionati allo scopo.
Principio 7. Tempo di mantenimento
I dati raccolti saranno conservati dalla Società per un periodo di almeno 6 anni dalla cessazione del rapporto con gli interessati, fatti salvi i casi previsti da ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari che ne dispongano la conservazione per un tempo maggiore.
Principio 8. Accesso
L’Interessato ha diritto di richiedere la cancellazione, la modifica o la rettifica dei suoi dati nonché di ottenerne copia su richiesta.
La Società adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali dagli accessi non autorizzati e dalla perdita o distruzione accidentale degli stessi. A tal fine, l'accesso ai database ed ai documenti della Società sarà limitato agli incaricati per la gestione dei rapporti con i clienti e ai responsabili del trattamento dei dati personali. Il Compliance Officer effettuerà controlli per verificare che solo gli incaricati per il trattamento dei dati personali abbiano accesso agli stessi. Le procedure di trattamento dei dati personali adottate dalla Società sono conformi ai codici di condotta emanati dal Data Protection Commissioner ovvero il “Code of Practice on Data Protection for the Insurance Sector” ed il “Personal Data Security Breach Code of Practice”.
Previo consenso, i dati personali potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di tali prodotti e servizi e di ricerche di mercato anche mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di vario tipo, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, fax o tramite altri strumenti elettronici. In tali casi il conferimento dei dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un eventuale rifiuto da parte degli interessati non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
4. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali raccolti dalla Società potranno essere trasmessi all’estero ai soli fini connessi con la predisposizione, la conclusione, la gestione o il riscatto del contratto. Inoltre, previo consenso degli interessati, i dati personali potranno essere trasmessi dalla Società al di fuori dell’Irlanda ai fini della promozione commerciale dei prodotti e dei servizi. Data l’uniformazione della normativa sulla protezione dei dati personali all’interno dell’Area Economica Europea (AEE), e la conseguente analogia dei relativi criteri di protezione degli stessi in vigore negli Stati membri, il trasferimento dei dati personali in un altro paese dell’AEE è permesso. La Società potrà trasmettere i dati personali degli Interessati al di fuori dell’AEE solo nei limiti e secondo i modi previsti dalle leggi Irlandesi e, ove necessario, previo consenso degli Interessati.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
La Società potrà comunicare i dati personali degli Interessati solo per le finalità sopra descritte ed esclusivamente ai seguenti soggetti:
• organi pubblici quali ad esempio IVASS, Central Bank of Ireland, l’Amministrazione Finanziaria Italiana o l’Office of the Revenue Commissioners (il Fisco Irlandese);
• altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la cosiddetta Catena Assicurativa), quali ad esempio gli intermediari, i coassicuratori, i riassicuratori;
• revisori dei conti della Società;
• fornitori esterni di servizi quali: consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza; cliniche convenzionate; società di revisione e di consulenza; rappresentanti fiscali; altre società che svolgono i seguenti servizi: quietanzamento, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; servizi informatici e telematici o di archiviazione; servizi postali.
In aggiunta a quanto sopra, si precisa che:
• la Società potrà comunicare i dati personali degli Interessati a società controllanti, controllate e collegate, (anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• in considerazione delle complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società potranno venire a conoscenza dei dati personali per l’adempimento delle rispettive mansioni. Tali soggetti sono incaricati del trattamento dei dati personali ed opereranno in conformità alle istruzioni ricevute.
• Nell’ambito della trasmissione dei dati personali alle autorità fiscali, con la firma dell’Accordo Multilaterale fra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (avvenuta il 29 ottobre 2014) l’Irlanda ha aderito all’implementazione dello standard comune per la comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20 per lottare contro l’evasione e la frode fiscale e migliorare il rispetto degli obblighi fiscali (noto anche come Common Reporting Standard, CRS). Pertanto la Compagnia è obbligata, ai sensi della Sezione 891F del Taxes Consolidation Xxx 0000 (introdotta dal Finance Act 2014), a raccogliere informazioni di natura finanziaria relative ai clienti non residenti che verranno poi trasmesse all’Office of the Revenue Commissioners (il Fisco Irlandese) il quale, a sua volta, scambierà queste informazioni con le autorità fiscali dei Paesi partecipanti all’Accordo di cui sopra.
I dati personali non saranno diffusi a soggetti non autorizzati al trattamento.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato può:
• ottenere dalla Società conferma in merito alla detenzione da parte della medesima dei propri dati personali e richiederne copia;
• conoscere l'origine dei perdetti dati personali, nonché la logica e le finalità su cui si basa il relativo trattamento;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali detenuti dalla Società e trattati in violazione dei DP Acts;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati personali detenuti dalla Società;
• opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale o invio di materiale pubblicitario o vendita diretta ovvero compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Tali diritti possono essere esercitati tramite richiesta scritta alla Società, da inviare al seguente indirizzo: The Xxxxxxxx Life Assurance Company Ltd
Xxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx 0 X0X0 Xxxxxxx
Si fa presente che possono essere previste spese amministrative per ogni richiesta evasa in misura non eccedente € 6.35 per ogni richiesta.