CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DI DUE EVENTI L’ANNO: FORUM DI PREVIDENZA E PREVIDENZA IN TOUR” IN FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)
CIG 8981381610 TRA
la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, con sede in Xxx Xxxxxxx x. 0, 00000, Xxxx, C.F. n. 80021670585, rappresentata dal Presidente pro tempore e legale Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato ad Aosta, il 18/02/1967 codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica presso la sede della CNPADC in Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx, che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito “CNPADC” o “Cassa”);
E
[ ], con sede legale in [ ], [ ], [ ], iscritto nel Registro delle Imprese di [ ], n. REA [ ] C.F./P.I. [ ], in persona di [ ], nato a [ ]il [ ] (C.F. [ ]) e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, giusta procura [ ] rilasciata il [ ] dal [ ] (di seguito l’“Appaltatore” o “Aggiudicatario” o “Società”);
di seguito congiuntamente anche “parti” e disgiuntamente “parte”
PREMESSO CHE
− la CNPADC, con decisione assunta in Consiglio di Amministrazione del 10/11/2021, ha proceduto all’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di progettazione organizzazione e realizzazione di due eventi l'anno: Forum in Previdenza e Previdenza in Tour” in favore della CNPADC con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo Decreto;
− il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), relativo a tale procedura di gara, è il seguente: 8981381610;
− con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del [ ] l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva a [ ], con sede in [ ] , [ ] n° [ ], cap [ ] sono state effettuate le verifiche di legge con esito positivo;
− che a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 32, commi 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. ed in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot. n. [ ] del [ ], l’Impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del Contratto;
− l’Appaltatore prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da
intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1. Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: Capitolato tecnico, Offerta Economica e Offerta Tecnica.
L’esecuzione del presente Contratto è disciplinata:
a) da tutte le clausole in esso contenute, dai documenti indicati in precedenza e dai suoi allegati, i quali tutti costituiscono la integrale manifestazione degli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali affidate;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., di seguito anche Xxxxxx;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni richiamate;
d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
e) dal Codice Etico della CNPADC;
f) dal D. Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81 e s. m. i.
g) dai protocolli sanitari e dalle eventuali successive modifiche/integrazioni normative collegate
all’emergenza Coronavirus COVID-19.
Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto dell’entrata in vigore di nuove norme, leggi o regolamenti durante l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.
Articolo 2. Oggetto
La Cassa affida all’Appaltatore, che accetta e si obbliga ad eseguirlo con personale e attrezzature proprie, il Servizio di progettazione organizzazione e realizzazione di due eventi l'anno: Forum in Previdenza e Previdenza in Tour, da realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute, oltreché nel presente Contratto, anche nel Capitolato, che forma parte integrante e inscindibile del presente atto.
Oggetto del presente affidamento è il servizio di progettazione organizzazione e realizzazione di due eventi
l’anno: Forum in Previdenza e Previdenza in Tour realizzati da CNPADC.
Le attività affidate all’aggiudicatario sono quelle descritte nel Capitolato tecnico al Paragrafo 2 – Oggetto e descrizione del servizio, laddove sono enunciate sia le caratteristiche inerenti ciascun evento che i servizi da espletarsi, esposti nei punti dal n. 1 al n. 13.
L’Appaltatore ha rappresentato nell’Offerta tecnica presentata in fase di gara, in corrispondenza di quanto prescritto e richiesto nei documenti di gara (Disciplinare e Capitolato tecnico ed allegati), la propria struttura
organizzativa; le proprie modalità operative di gestione del servizio; le esperienze aziendali conseguite nel settore e quelle relative al personale che sarà impiegato per l’espletamento del servizio affidato col presente contratto; il proprio programma operativo delle attività e le migliorie proposte al fine di garantire un maggiore livello qualitativo del servizio.
L’Offerta tecnica è stata oggetto di valutazione della Commissione di gara e, pertanto, l’Appaltatore sarà
obbligato ad osservarne in toto l’intero contenuto.
Articolo 3. Modalità di esecuzione
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A tal fine, l’Appaltatore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente contratto. L’Appaltatore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla CNPADC e di quelli migliorativi eventualmente offerti.
L’Appaltatore garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce attività che svolge ordinariamente con propria autonomia organizzativa e gestionale, con capacità operativa, con propri capitali, mezzi ed attrezzature, caratteristiche tutte necessarie per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
Per le attività oggetto del presente contratto l’Appaltatore si è obbligato a mette a disposizione della CNPADC:
- una piattaforma avente caratteristiche di massima affidabilità di invio e ricezione, con la quale effettuare l’invio di mail in forma massiva (a titolo meramente esemplificativo: MailUp, MailChimp). La stessa dovrà essere abilitata al rilascio di dettagliati report di monitoraggio delle comunicazioni, così come descritta nel Capitolato tecnico al Paragrafo 2 – Oggetto e descrizione del servizio, laddove nei punti n. 6 n. 7.
L’Appaltatore si è impegnato ad attivare un gruppo di lavoro composto da un adeguato numero di figure professionali esperte nello svolgimento dei servizi richiesti e, nello specifico, ha individuato nella figura dell’event manager (con esperienza pluriennale), il proprio referente nei confronti della CNPADC.
L’Appaltatore riconosce, altresì, alla CNPADC la facoltà di richiedere la sostituzione di una o più figure professionali, compresa la figura dell’event manager, presenti nel team, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Appaltatore dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte della CNPADC di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
Ove la CNPADC ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Contratto anche ai propri collaboratori.
L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CNPADC di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la CNPADC sullo svolgimento delle attività del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla CNPADC in relazione alla complessità delle attività in questione.
Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, tra l’altro, a:
(i) garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CNPADC al fine di organizzare, programmare e gestire il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
(ii) assicurare la partecipazione dei componenti del gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento del Contratto;
(iii) dare tempestiva e dettagliata informativa alla CNPADC circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto del Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato;
(iv) fornire a CNPADC, se richieste, tutte le informazioni raccolte ed i report elaborati, mantenendone la disponibilità per almeno i 90 giorni successivi alla conclusione dell’evento.;
Al fine di consentire all’Appaltatore di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, la CNPADC - tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e la documentazione disponibili che possano essere ragionevolmente richieste.
L’Appaltatore si impegna a fornire i servizi oggetto di affidamento, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico e nell’offerta Tecnica nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica nello stesso indicata e/o successivamente, comunque, concordata con la CNPADC e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima.
La CNPADC verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, i servizi resi dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della CNPADC, assumendosene ogni relativa alea.
Articolo 4. Durata
Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e cesserà i propri effetti alla data del 31/12/2024, salvo
esaurimento anticipato dell’importo di aggiudicazione pari ad € [ ].
Nel caso in cui il valore stimato del contratto non sia stato ancora esaurito alla data di scadenza, la sua durata potrà essere prorogata di ulteriori =6= (sei) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della
Committente che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine. In ogni caso tale proroga non comporterà l’aumento del valore complessivo dell’importo dell’affidamento.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’importo di eventuali proroghe, è pari ad € 420.000,00 (euro: quattrocentoventimila/00) IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza quantificati in € 2.170,00 (euro duemilacentosettanta/00).
Articolo 5. Corrispettivo – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore dalla Cassa per le prestazioni contrattuali è pari ad € [ ] ([ ]), al netto di IVA, come risulta dall’Offerta economica dell’Appaltatore che deve intendersi di seguito integralmente trascritto.
Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni altra attività strettamente legata allo svolgimento dei servizi oggetto del predetto affidamento e comunque enunciata nel Capitolato tecnico ed è corrisposto all’Appaltatore a seguito dell’esecuzione a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattualmente convenute dalle parti.
Tutti gli obblighi ed oneri che dovessero sorgere a carico dell’Appaltatore durante l’esecuzione del presente contratto, nonché quelli derivanti dall’osservanza di nuove leggi e regolamenti o da nuove disposizioni emanate dalle competenti autorità, devono considerarsi compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, da considerarsi fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi evento dovesse verificarsi in corso di esecuzione. L’Appaltatore assume a proprio carico, pertanto, ogni relativo rischio e/o alea derivante dallo svolgimento del presente affidamento.
L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 6. Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla CNPADC ogni fine evento - sulla base della
rendicontazione che l’operatore economico si impegna prontamente ad inviare alla CNPADC - entro 30 gg.
f. m., a mezzo bonifico bancario, in favore dell’Appaltatore a fronte della corretta esecuzione delle attività – sulla base della fattura emessa da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché al presente Contratto.
Il corrispettivo sarà pagato dalla CNPADC all’Appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Si evidenzia che quota parte del corrispettivo totale, potrà essere liquidato direttamente dal partner, individuato dalla CNPADC, per la sponsorizzazione dell'evento.
Fatturazione Elettronica
L’Aggiudicatario dà atto che la Cassa, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal D.L. 24 Aprile 2017 n° 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment).
Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.
Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, quindi, il Fornitore dovrà trasmettere fatture elettroniche ai sensi dal DM 3 aprile 2013 n. 55, in proprio (dotandosi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici) o avvalendosi eventualmente di intermediari per la trasmissione. Il Servizio Acquisti della CNPADC invierà formale Autorizzazione all’emissione della fattura elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [ ] e solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla:
✓ corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto;
✓ regolarità contributiva;
✓ documentazione prescritta da specifiche normative.
Si evidenzia che l’invio anticipato della fattura rispetto alla ricezione della suddetta Autorizzazione
comporterà il rifiuto automatico della fattura stessa.
La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:
✓ il numero dell’OdA;
✓ il numero CIG;
✓ esigibilità IVA: scissione dei pagamenti (codice “S”).
✓ Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP;
✓ Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
✓ Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.
L’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx è messo a disposizione dalla CNPADC per l’invio
di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.
Tracciabilità dei Flussi Finanziari
La CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a. r., nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia
modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
A tal fine e ai sensi della Legge n. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a comunicare il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto con il modello facsimile Allegato 2 al presente Contratto.
Articolo 7. Identificazione del personale
L’Appaltatore si obbliga a far indossare al personale addetto all’espletamento delle prestazioni contrattuali il cartellino identificativo, il quale dovrà contenere: le generalità, l’indirizzo, la posizione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. del personale in questione. La Cassa si riserva di istituire diverse modalità di registrazione presenze e si riserva altresì di allontanare, ad insindacabile giudizio, quegli elementi che non osservassero un contegno irreprensibile. La comunicazione delle generalità ed indirizzo dovrà essere effettuata ogni qualvolta si provvedesse alla rotazione del personale.
Articolo 8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad osservare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s. m. i.), nonché quelli derivanti dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’espletamento delle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria di riferimento e nelle località di svolgimento delle attività, nonché ad adeguarsi alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di irregolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del suo subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, operanti nell’esecuzione del contratto, la Cassa tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente dell’inadempienza per provvedere al successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice, modificato dall’art. 49 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 77/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 108/2021, l’Appaltatore e il suo subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della CNPADC in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
In ogni caso sull’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, il cui importo complessivo sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell’approvazione della Cassa del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Aggiudicatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Qualora non sia stata contestata formalmente né motivata la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Cassa pagherà direttamente ai dipendenti, anche in corso d’opera, le retribuzioni arretrate, decurtando il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente per il quale sia stato autorizzato il pagamento diretto ai sensi dell’articolo
105.
L’Appaltatore si assume l’onere di comprovare in qualsiasi momento, a semplice richiesta della Cassa, l'adempimento a favore dei propri dipendenti di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dai rispettivi CCNL di categoria e dalla normativa vigente in materia giuslavoristica.
Articolo 9. Subappalto
[da inserire se L’Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l’Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[da inserire se l’Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice le seguenti prestazioni devono essere eseguite a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni oggetto del contratto, in quanto facenti parte di un’unica tipologia di prestazione, la cui esecuzione a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari:
• Ricerca della location (Punto 2- pag. 4 del Capitolato speciale d’appalto);
• Organizzazione e gestione dei servizi di comunicazione (Punto 5 - pag. 5 del Capitolato speciale
d’appalto);
• Servizi di segreteria organizzativa (Tabella a pag. 8 del Capitolato speciale d’appalto);
• Gestione dell’evento in raccordo anche con le istituzioni locali co-organizzatrici (Punto 13 - pagina 7
del Capitolato speciale d’appalto).
Il concorrente per le prestazioni non comprese nel precedente elenco, all’atto dell’offerta indica i servizi o
parti di servizi che intende subappaltare.
Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dal comma 4 del precitato art. 105.
Articolo 10. Penali
In caso di mancato, inesatto, o ritardato adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
L’Appaltatore prende atto che in caso di mancato o inesatto adempimento, di difformità o solo parziali esecuzioni delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto enunciato nel Capitolato e nei suoi allegati, descritto nell’Offerta tecnica, riportato nel presente accordo, la CNPADC gli applicherà una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
Sarà valutata come mancato e/o inesatto adempimento delle prestazioni la mancata disponibilità/utilizzo della piattaforma necessaria ai fini gestione e del resoconto delle attività, come espressamente descritto e richiesto nel Capitolato al Paragrafo 2 – Oggetto e descrizione del servizio, laddove sono enunciati i vari servizi, punti 6 e 7.
La CNPADC potrà applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell’importo totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale dell’affidamento, la CNPADC ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla CNPADC all’Appaltatore. In tale ipotesi l’Appaltatore dovrà comunicare sempre per iscritto le proprie deduzioni alla CNPADC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile della CNPADC, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
In caso di applicazione delle penali, la CNPADC provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La CNPADC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi sulla cauzione definitiva, senza alcun bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Articolo 11. Recesso
La CNPADC si riserva, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 109 d.lgs. 50/2016 s. m. i., il diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, comunicandolo all’Appaltatore per iscritto con un preavviso di 15 giorni.
In tale ipotesi all’Appaltatore saranno riconosciute e liquidate tutte le attività svolte ed opportunamente documentate fino a quel momento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, restando escluse, ora per allora, qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e/o ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 12. Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva
Il presente Contratto potrà essere risolto dalla CNPADC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o per inosservanza delle prescrizioni impartite da CNPADC sulle modalità di espletamento delle attività.
In tali casi la CNPADC invierà all’Appaltatore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, con l’avviso che, in caso di mancato riscontro il Contratto in essere si intenderà risolto di diritto per inadempienza dell’Appaltatore.
La CNPADC si riserva, inoltre, il diritto di risolvere ipso iure il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento e procedendo mediante semplice comunicazione scritta, inviata tramite PEC, nella quale si manifesta la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di pretendere il risarcimento dei danni, ivi incluso il maggior danno nelle seguenti ipotesi:
a) mancato adempimento a quanto previsto all’art. 19 in materia di “Proprietà intellettuale”;
b) mancata disponibilità e/o utilizzo della piattaforma per la gestione delle attività;
c) violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 15;
d) inosservanza del divieto di cui all’art. 17;
e) violazione della disposizione in materia di conflitto di interessi di cui all’art. 18;
f) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
g) mancato rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.Lgs. n. 231/2001;
h) qualora nei confronti dell’Appaltatore intervenga - in sede di esecuzione - uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita dei requisiti speciali. In tale ipotesi, il Contratto si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In caso di avveramento della condizione, gli effetti del presente Contratto si risolveranno retroattivamente e l’Appaltatore dovrà restituire a CNPADC il corrispettivo ricevuto.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto è esclusa qualunque responsabilità di CNPADC nei confronti dell’Appaltatore, il quale a richiesta della CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti. Inoltre, non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali CNPADC non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
Articolo 13. Cauzione definitiva
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € [ ] [ ] , mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data [ ] da [ ].
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio oggetto del presente affidamento e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 14. Articolo 14. Polizza RCT/RCO
L’Appaltatore è obbligato, ai fini della stipula del presente Contratto, a presentare idonee coperture
assicurative, per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività come di seguito indicato:
⮚ Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) afferente all’appalto aggiudicato con indicazione dell’oggetto dei servizi e del CIG assegnato alla procedura, con i seguenti massimali:
- Sezione RCT - € 2.500.000 per sinistro/anno
- Sezione RCO - € € 2.500.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.000.000 per persona.
In particolare, l’Appaltatore potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate:
- produrre una polizza assicurativa contratta specificatamente per l’appalto;
ovvero (in via alternativa)
- produrre la polizza di cui è provvisto, già integrata e/o modificata con l’oggetto del presente
affidamento e con il CIG identificativo della procedura.
Articolo 15. Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto è stipulato con scrittura privata e soggetto a imposta di bollo e imposta di registro
(quest’ultima solo in caso d’uso), ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del D.P.R. 642/1972.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e
registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A.
Articolo 16. Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza
A. Trattamento dei dati personali
In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché́dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno
trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità̀ di esecuzione del presente Accordo ed in
modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché́ per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità̀ manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità̀ e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure
di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui, per l’esecuzione del presente Accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del
Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell’Accordo emergesse una forma di contitolarità̀ dei
trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità̀ a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli
interessati.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché́ i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività̀ di cui al presente Accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità̀ di Titolare per finalità̀ strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell’Accordo stesso ed in conformità̀̀ con l'informativa resa da ognuna ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.
Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), la Società̀ prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito
internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine dell’Accordo e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà̀ dichiarare risolto automaticamente di diritto l’Accordo, fermo restando che la Società̀ sarà̀ tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.
B. Obblighi di riservatezza
Ai sensi del presente Contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione comunicata da CNPADC (la “Parte Comunicante”) all’Appaltatore (la “Parte Ricevente”) e non accessibile al pubblico o a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell’altra in relazione all’esecuzione del Contratto stesso.
La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle Informazioni Confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le Informazioni Confidenziali da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione.
In particolare, la Parte Ricevente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo alla Parte Ricevente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Parte Xxxxxxxxx dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.
Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.
La Parte Xxxxxxxxx si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al Contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo segreto sull’oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a CNPADC e/o aI Contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC.
Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.
Articolo 17. Manleva
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne CNPADC da ogni e qualsiasi azione, pretesa e/o richiesta risarcitoria che, in relazione all’esecuzione del Contratto, dovesse essere a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della stessa da qualsivoglia terzo, obbligandosi a surrogarsi a CNPADC in eventuali giudizi promossi contro di essa.
Articolo 18. Divieto di cessione del contratto
Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 comma 1 lett. d punto 2 del codice è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all'art. 106 comma 13.
Articolo 19. Conflitto di interessi
L’Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in conflitto di interessi nell'assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per tutta la durata del Contratto stesso.
Articolo 20. Proprietà intellettuale di CNPADC
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà di CNPADC o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente Contratto e/o sviluppati o acquisiti da CNPADC successivamente, rimarranno di proprietà della stessa.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti del presente Contratto, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di CNPADC che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di CNPADC.
Articolo 21. Legge applicabile e foro competente
Il presente atto è interamente regolato dalla Legge italiana e in base ad essa deve essere interpretato. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 22. Responsabile unico del procedimento e Responsabile del Contratto
Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona di Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Il Responsabile del Servizio (Event Manager) è individuato nella persona di [ ] nominato dall’Appaltatore quale referente responsabile nei confronti della CNPADC per l’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la CNPADC stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
Articolo 23. Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della corruzione
CNPADC si è dotata di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 (“Modello”), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 (“Decreto”) e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di CNPADC, la disponibilità, in relazione al presente Contratto, di copia del Codice Etico, pubblicato nel sito web di CNPADC, e delle Sezioni dei protocolli comportamentali e/o delle procedure aziendali inerenti alle attività da svolgere, nonché della “Policy in materia di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità, ospitalità e intrattenimenti”.
L’Appaltatore dichiara inoltre di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a suo carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza di rapporto, l’Appaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva
comunicazione a CNPADC, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, fra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla Cassa.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme alla normativa di cui al
D. Lgs. 231/01 ed alle disposizioni, ai principi, alle regole di comportamento ed ai valori indicati nei documenti come sopra resi disponibili. In quest'ambito, si obbliga più in particolare: (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di CNPADC; (ii) a far osservare ai soggetti che operano in suo conto, nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto, le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel Codice Etico e negli altri documenti che gli saranno messi a disposizione
(iii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre CNPADC al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità di CNPADC sulla base di quest’ultimo.
L’Appaltatore si impegna infine ad informare immediatamente e direttamente l’Organismo di Vigilanza di CNPADC (xxx@xxxxxx.xx) nel caso in cui venga a conoscenza di condotte illecite di richieste effettuate da personale di CNPADC che potrebbero determinare una violazione delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico o del Modello. L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni. L’Appaltatore dichiara altresì:
• di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito “SGPC”);
• di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione”, la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;
• di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;
• di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I ‘attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione della normativa di cui sopra, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 24. Norme di chiusura
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
L’Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Modalità di esecuzione), Articolo 5 (Corrispettivo – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Penali), , Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva), Articolo 15 (Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza), Articolo 16 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 19 (Legge applicabile e Foro competente), Articolo 22 ( Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della corruzione).
La CNPADC L’APPALTATORE