Accordo
Traduzione1
Accordo
sugli appalti pubblici
Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994
Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 19942
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996
(Stato 1° gennaio 2013)
0.632.231.422
Le Parti contraenti del presente Accordo (qui di seguito denominate le «Parti»);
riconosciuta la necessità di creare un quadro multilaterale efficace di diritti e obbli- ghi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appal- ti pubblici, al fine di realizzare l’espansione e una più avanzata liberalizzazione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il com- mercio mondiale;
riconosciuto che le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici non dovrebbero essere elaborati, adottati o applicati ai prodotti e ai servizi esteri o nazionali, né ai fornitori esteri o nazionali, in modo da accordare una protezione ai prodotti o ai servizi nazionali o ai fornitori nazionali e che non dovreb- bero creare discriminazioni tra i prodotti o i servizi esteri o tra fornitori esteri;
riconosciuta l’opportunità di assicurare la trasparenza delle leggi, dei regolamenti, delle procedure e delle pratiche in materia di appalti pubblici;
riconosciuta la necessità d’istituire procedure internazionali di notifica, consulta- zione, sorveglianza e composizione delle controversie, al fine di assicurare un’attua- zione equa, pronta ed efficace delle disposizioni internazionali concernenti gli appal- ti pubblici e di mantenere il maggior equilibrio possibile tra diritti e obblighi;
riconosciuta la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in sviluppo, e in particolare di quelli meno pro- grediti;
desiderose, conformemente all’articolo IX, 6b) dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso il 12 aprile 19793, nella sua versione modificata del 2 febbraio 1987, di estendere e migliorare l’Accordo su una base di reciprocità e di estendere il suo campo d’applicazione agli appalti relativi ai servizi;
desiderose di incoraggiare i Governi che non sono Parte al presente Accordo ad accettarlo e ad aderirvi;
avendo avviato nuovi negoziati conformemente a questi obiettivi;
hanno convenuto quanto segue:
RU 1996 609; FF 1994 IV 1
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 n. del DF dell’8 dic. 1994 (RU 1995 2116).
3 RS 0.632.231.421
Art. I Portata e campo d’applicazione
1. Il presente Accordo si applica a qualsiasi legge, regolamento, procedura o pratica concernente appalti conclusi tra le entità considerate nel presente Accordo, come sono specificate nell’Appendice I4.
2. Il presente Accordo si applica agli appalti conclusi mediante un contratto, com- presi compera, leasing, locazione o locazione-vendita, con o senza opzione d’acquisto, comprendenti qualsiasi combinazione di prodotti e servizi.
3. Nei casi in cui le entità, per quanto riguarda gli appalti considerati dal presente Accordo, esigano da imprese non menzionate nell’Appendice I la conclusione di contratti conformemente a particolari prescrizioni, l’articolo III si applica mutatis mutandis a tali prescrizioni.
4. Il presente Accordo si applica a qualsiasi appalto di valore non inferiore ai limiti applicabili, specificati nell’Appendice I.
Art. II Valutazione degli appalti
1. Le disposizioni seguenti si applicano per determinare il valore degli appalti5, ai fini dell’attuazione del presente Accordo.
2. La valutazione tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, compresi premi, retribuzioni o commissioni e interessi da ricevere.
3. Il metodo di valutazione non è scelto dall’entità e le quantità da acquistare non devono essere suddivise con l’intenzione di eludere l’applicazione del presente Accordo.
4. Se la quantità da acquistare è tale per cui è concluso più di un appalto o gli appal- ti sono ripartiti in lotti separati, la base di valutazione è costituita:
a) dal valore reale dei successivi contratti analoghi convenuti nel corso di dodi- ci mesi o dell’esercizio precedenti, rettificato, se possibile, per tener conto delle modifiche di quantità e valore che dovessero intervenire durante i dodi- ci mesi successivi;
b) dal valore di stima dei contratti successivi nel corso dell’esercizio o dei dodici mesi seguenti al contratto iniziale.
4 Per ogni Parte, l’Appendice è suddivisa in cinque All.:
– l’All. 1 contiene la lista delle entità del Governo centrale;
– l’All. 2 contiene la lista delle entità dei Governi sub-centrali;
– l’All. 3 contiene la lista di tutte le altre entità che concludono appalti conformemente alle disp. del presente Acc.;
– l’All. 4 specifica, sia in positivo sia in negativo, i servizi considerati dal presente Acc.;
– l’All. 5 specifica i servizi di costruzione considerati.
I valori limite applicabili sono specificati negli All. di ogni Parte.
Le appendici e gli All. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati su Internet al sito: xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx_x/xxxxx_x/xxxxxxxxxx_x.xxx nella versione originale francese.
5 Il presente Acc. si applica a qualsiasi contratto il cui valore sia uguale o superiore al valore limite al momento della pubblicazione dell’avviso menzionato nell’art. IX.
5. Per gli appalti di prodotti o servizi conclusi sotto forma di leasing, locazione o locazione-vendita o gli appalti che non prevedono espressamente un prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata, il valore totale degli appalti per tut- ta la loro durata, se essa è inferiore o uguale a dodici mesi, o il loro valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la loro durata supera dodici mesi;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l’acconto mensile moltiplicato per 48.
Nei casi dubbi si applica la seconda base, vale a dire b).
6. Qualora un progetto di appalto preveda espressamente opzioni, la base di valuta- zione è costituita dal valore totale dell’appalto massimo autorizzato, comprese le opzioni.
Art. III Trattamento nazionale e non discriminazione
1. Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte riserva imme- diatamente ed incondizionatamente ai prodotti e servizi delle altre Parti nonché ai loro fornitori che offrono questi prodotti o servizi, un trattamento non meno favore- vole:
a) di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali, né
b) di quello riservato ai prodotti e servizi di qualsiasi altra Parte ed ai loro for- nitori.
2. Riguardo a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte si adopera affin- ché:
a) le sue entità non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio, secondo il grado di controllo o di partecipazione esteri; e
b) le sue entità non esercitino discriminazione alcuna nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale a seconda del Paese di produzione del pro- dotto o del servizio fornito, a condizione che il Paese di produzione sia Parte all’Accordo conformemente alle disposizioni dell’articolo IV.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e ai tributi percepiti sulle importazioni o in occasione dell’importazione, né al metodo di riscos- sione di tali dazi e tributi, né ad altri regolamenti o formalità d’importazione, né alle misure riguardanti il commercio di servizi, diverse da leggi, regolamenti, procedure e pratiche relativi agli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo.
Art. IV Regole d’origine
1. Una Parte non applica ai prodotti importati o ai servizi forniti nell’ambito di un appalto pubblico considerato nel presente Accordo e provenienti da altre Parti regole d’origine diverse da quelle che si applicano, in occasione di operazioni commerciali normali e al momento della transazione di cui si tratta, alle importazioni degli stessi prodotti o ai fornitori degli stessi servizi provenienti dalle stesse Parti.
2. Dopo la conclusione del programma di lavoro ai fini dell’armonizzazione delle regole d’origine delle merci che viene eseguito nel quadro dell’Accordo sulle regole d’origine figurante nell’Allegato 1A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio6 (di seguito denominato «Accordo OMC») e dopo la con- clusione dei negoziati sul commercio dei servizi, le Parti tengono adeguatamente conto dei risultati di questo programma di lavoro e di questi negoziati in occasione dell’eventuale modifica del paragrafo 1.
Art. V Trattamento speciale e differenziato a favore dei Paesi in sviluppo
Obiettivi
1. Nell’attuazione e nell’amministrazione del presente Accordo, le Parti tengono debitamente conto, per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, delle esigenze dei Paesi in sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno progre- diti, in materia di sviluppo, finanze e commercio, data la loro necessità di:
a) salvaguardare la loro bilancia dei pagamenti e assicurare un volume suffi- ciente di riserve per la realizzazione di programmi di sviluppo economico;
b) promuovere la creazione o lo sviluppo di settori della produzione nazionale, compreso lo sviluppo delle piccole industrie e di industrie artigianali nelle zone rurali o arretrate, nonché lo sviluppo di altri settori economici;
c) sostenere gli stabilimenti industriali finché dipenderanno totalmente o sostanzialmente dagli appalti pubblici; e
d) incoraggiare il loro sviluppo economico promuovendo intese di portata regionale o mondiale tra Paesi in sviluppo, che siano state presentate alla Conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominata l’«OMC») e che non siano state disapprovate dalla stes- sa.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, nell’elaborare e nell’ap- plicare leggi, regolamenti o procedure riguardanti gli appalti pubblici, ciascuna Parte agevola l’incremento delle importazioni provenienti dai Paesi in sviluppo, tenendo presente gli speciali problemi dei Paesi meno progrediti e di quelli il cui sviluppo economico si trova ad uno stadio iniziale.
Campo d’applicazione
3. Al fine di permettere ai Paesi in sviluppo di aderire al presente Accordo a condi- zioni compatibili con le loro esigenze in materia di sviluppo, finanze e commercio,
6 RS 0.632.20
si tiene debitamente conto degli obiettivi enunciati nel paragrafo 1 nel corso dei negoziati relativi agli appalti pubblici dei Paesi in sviluppo ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo. Nel compilare gli elenchi delle loro entità e servizi interessati ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, i Paesi sviluppati si sforzano di includere le entità che concludono appalti riguardanti pro- dotti e servizi la cui esportazione interessi i Paesi in sviluppo.
Deroghe concordate
4. Un Paese in sviluppo può negoziare con gli altri partecipanti ai negoziati nell’ambito del presente Accordo deroghe mutuamente accettabili alle norme del trattamento nazionale, per quanto concerne talune entità o taluni prodotti o servizi ripresi nei suoi elenchi di entità e servizi interessati, tenuto conto delle circostanze particolari di ciascun caso. Nel corso di questi negoziati, vengono debitamente tenute presenti le considerazioni menzionate nei paragrafi 1a)-1c). Un Paese in svi- luppo aderente alle intese regionali o mondiali tra Paesi in sviluppo di cui al para- grafo 1d) può pure negoziare deroghe ai suoi elenchi di entità e servizi interessati, tenuto conto delle circostanze particolari di ogni caso, delle disposizioni relative agli appalti pubblici contenute nelle predette intese regionali o mondiali e, segnatamente, dei prodotti o servizi che fossero oggetto di programmi comuni di sviluppo indu- striale.
5. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, un Paese in sviluppo che ne è Parte può modificare i suoi elenchi di entità e servizi interessati conformemente alle disposizioni dell’articolo XXIV paragrafo 6 relative alla modifica di detti elenchi, in considerazione delle sue esigenze in materia di sviluppo, finanze e commercio, o chiedere al Comitato degli appalti pubblici (di seguito denominato il «Comitato») di ammettere alcune deroghe alla regola del trattamento nazionale per quanto riguarda talune entità o taluni prodotti o servizi ripresi nei suoi elenchi di entità e di servizi interessati, tenuto conto delle circostanze particolari di ogni caso nonché tenute debitamente presenti le disposizioni dei paragrafi 1a)-1c). Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, un Paese in sviluppo che ne è Parte può parimenti chiedere al Comitato di ammettere deroghe per quanto riguarda talune entità o taluni prodotti o servizi ripresi nelle sue liste di entità e di servizi interessati, data la sua partecipa- zione ad intese regionali o mondiali tra Paesi in sviluppo, tenuto conto delle circo- stanze particolari di ogni caso e tenute debitamente presenti le disposizioni del para- grafo 1d). Qualsiasi richiesta di modifica di un elenco rivolta al Comitato da un Paese in sviluppo Parte all’Accordo viene corredata da una pertinente documenta- zione e da ogni informazione che possa rivelarsi necessaria all’esame della que- stione.
6. I paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis ai Paesi in sviluppo che aderiranno al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore.
7. Le deroghe concordate di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 sono oggetto d’esame confor- memente alle disposizioni del paragrafo 14 più sotto.
Assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo Parti all’Accordo
8. Ogni Paese sviluppato Parte al presente Accordo fornisce, su richiesta, l’assisten- za tecnica che ritiene adeguata ai Paesi in sviluppo Parti all’Accordo, al fine di risolvere i problemi di questi Paesi in materia di appalti pubblici.
9. Questa assistenza, fornita secondo il principio della non discriminazione tra Paesi in sviluppo Parti al presente Accordo, riguarda tra l’altro:
– la soluzione di problemi tecnici particolari concernenti la conclusione di determinati appalti; e
– qualsiasi altro problema che la Parte richiedente e un’altra Parte ritengano opportuno trattare nel quadro di detta assistenza.
10. L’assistenza tecnica di cui ai paragrafi 8 e 9 può comprendere la traduzione in una lingua ufficiale dell’OMC, designata dall’entità, dei documenti di qualificazione e delle offerte di fornitori di Paesi in sviluppo Parti all’Accordo, a condizione che i Paesi sviluppati Parti all’Accordo non ritengano la traduzione un onere eccessivo; in tal caso, una spiegazione viene fornita ai Paesi in sviluppo Parti all’Accordo che ne fanno domanda ai Paesi sviluppati Parti all’Accordo o alle loro entità.
Centri d’informazione
11. I Paesi sviluppati Parti al presente Accordo creano, individualmente o congiun- tamente, centri d’informazione incaricati di rispondere a ragionevoli domande di ragguagli presentate da Paesi in sviluppo Parti al presente Accordo, e concernenti, tra l’altro, le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, gli avvisi relativi ai progetti di appalto che sono stati pubblicati, gli indi- xxxxx delle entità considerate nel presente Accordo, nonché la natura ed il volume dei prodotti o servizi che sono stati o saranno oggetto di un appalto, incluse le informa- zioni disponibili sulle future gare d’appalto. Il Comitato può parimenti creare un centro d’informazione.
Trattamento speciale a favore dei Paesi meno progrediti
12. Considerato il paragrafo 6 della Decisione del 28 novembre 1979 delle Parti contraenti del GATT del 1947 concernente il trattamento differenziato e più favore- vole, la reciprocità e la partecipazione più completa dei Paesi in sviluppo (IBDD, S26/223-225), un trattamento speciale è accordato ai Paesi meno progrediti che sono Parte al presente Accordo e ai fornitori stabiliti in queste Parti, per quanto concerne i prodotti o servizi originari di dette Parti, nel quadro di qualsiasi misura generale o specifica in favore dei Paesi in sviluppo Parti al presente Accordo. Una Parte può parimenti accordare i benefici del presente Accordo ai fornitori stabiliti nei Paesi meno progrediti che non ne sono Parte, per quanto riguarda i prodotti o servizi ori- ginari di detti Paesi.
13. Ciascun Paese sviluppato Parte al presente Accordo fornisce, su richiesta, l’assistenza che ritiene opportuna ai potenziali offerenti stabiliti nei Paesi meno pro- grediti per la presentazione delle loro offerte d’appalto e la selezione di prodotti o servizi suscettibili di interessare le sue entità ed i fornitori stabiliti nei Paesi meno progrediti e li aiuta inoltre a conformarsi ai regolamenti tecnici e alle norme concer- nenti i prodotti o servizi oggetto dell’appalto previsto.
Esame
14. Il Comitato esamina annualmente l’applicazione e l’efficacia delle disposizioni del presente articolo e, sulla base di rapporti presentati dalle Parti, procede ogni tre anni ad un esame approfondito al fine di valutarne gli effetti. Nel quadro di tali esami triennali e in vista di realizzare un’applicazione quanto più vasta possibile delle disposizioni del presente Accordo, compreso in particolare il suo articolo III, e tenuto conto della situazione in materia di sviluppo, finanze e commercio dei Paesi in sviluppo interessati, il Comitato vaglia la necessità di modificare o prorogare le deroghe previste conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4–6 del presente articolo.
15. Nel corso dei nuovi negoziati avviati conformemente alle disposizioni del- l’articolo XXIV paragrafo 7, ciascun Paese in sviluppo Parte al presente Accordo prende in considerazione la possibilità di aggiungere ai suoi elenchi nuove entità e nuovi servizi, tenendo conto della sua situazione economica, finanziaria e commer- ciale.
Art. VI Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come la qualità, le proprietà d’impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l’imballaggio, la marcatura e l’etichetta- tura, o i processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle pro- cedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto.
2. Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso:
a) definite in funzione delle proprietà d’impiego del prodotto piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e
b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su regolamenti tecnici nazionali7, su norme nazionali riconosciute8 o su codici delle costruzioni.
3. Non devono essere richiesti o menzionati marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intel-
7 Per il presente Acc., un R tecnico è un doc. che enuncia le caratteristiche di un prodotto o servizio o i processi e metodi di produzione relativi a tale prodotto o servizio, comprese le disp. amministrative ad esso applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura, per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produ- zione dati.
8 Per il presente Acc., una norma è un doc. approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce per uso comune e ripetuto talune regole, direttive o
caratteristiche per prodotti o servizi processi e metodi di produzione connessi, la cui osservanza non è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia,
i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura, per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione dati.
leggibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché nel fascicolo di gara figu- rino espressioni quali «o l’equivalente».
4. Le entità non sollecitano né accettano, in modo che possa pregiudicare la concor- renza, un avviso che possa essere impiegato per l’allestimento delle specifiche rela- tive a un determinato appalto da parte di una società che possa avere un interesse commerciale nel medesimo.
Art. VI Procedure per le gare d’appalto
1. Ciascuna Parte si adopera affinché le procedure per le gare d’appalto seguite dalle entità siano applicate in modo non discriminatorio e siano conformi alle dispo- sizioni degli articoli VII-XVI.
2. Le entità non devono dare ad un fornitore informazioni su un appalto determi- nato, tali da pregiudicare la concorrenza.
3. Ai fini del presente Accordo:
a) per procedura di gara libera s’intende quella in cui tutti i fornitori interessati possono presentare un’offerta;
b) per procedura di gara mediante preselezione s’intende quella in cui, confor- memente all’articolo X paragrafo 3 e alle altre disposizioni pertinenti del presente Accordo, sono ammessi a presentare un’offerta di appalto soltanto i fornitori invitati dall’entità;
c) per procedura di gara a trattativa privata s’intende quella in cui l’entità si rivolge individualmente a determinati fornitori, nelle sole circostanze men- zionate nell’articolo XV.
Art. VIII Qualificazione dei fornitori
Nella fase di qualificazione dei fornitori, le entità non devono fare discriminazioni tra i fornitori delle altre Parti, né tra i fornitori nazionali ed i fornitori delle altre Parti. Le procedure di qualificazione devono essere conformi alle seguenti disposi- zioni:
a) le condizioni di partecipazione alle procedure di gara vengono rese pubbli- che in tempo utile per permettere ai fornitori interessati di avviare e, purché questo sia compatibile col buon funzionamento del meccanismo delle gare d’appalto, di espletare le formalità di qualificazione;
b) le condizioni di partecipazione alle gare d’appalto si limitano a quelle indi- spensabili per garantire che l’impresa sia capace di eseguire l’appalto. Le condizioni di partecipazione imposte ai fornitori, incluse le garanzie finan- ziarie, le qualificazioni tecniche e le informazioni necessarie per stabilire la loro capacità finanziaria, commerciale e tecnica, nonché la verifica delle qualificazioni, non devono essere meno favorevoli per i fornitori delle altre Parti rispetto ai fornitori nazionali né fare discriminazioni tra i fornitori delle altre Parti. La capacità finanziaria, commerciale e tecnica di un fornitore è valutata secondo la sua attività commerciale globale e secondo la sua attività
sul territorio dell’entità contraente, in debita considerazione dei vincoli giu- ridici esistenti tra gli organismi fornitori;
c) la procedura di qualificazione dei fornitori ed il tempo necessario a tal fine non sono utilizzati per escludere i fornitori delle altre Parti dall’elenco dei fornitori o per impedire che questi siano presi in considerazione in occasione di un particolare appalto previsto. Le entità riconoscono come fornitori qua- lificati i fornitori nazionali o i fornitori delle altre Parti che soddisfino le condizioni di partecipazione fissate per un particolare appalto previsto. I for- nitori che chiedono di partecipare a una gara per un particolare appalto pre- visto e non sono ancora qualificati vengono ugualmente presi in conside- razione a condizione che le procedure di qualificazione possano essere com- xxxxx nel termine voluto;
d) le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati fanno in modo che i fornitori possano chiedere in ogni momento di essere qualificati e che tutti i fornitori qualificati che ne facciano richiesta vengano iscritti su tali elenchi entro un periodo di tempo ragionevolmente breve;
e) se, dopo la pubblicazione dell’avviso menzionato all’articolo IX paragrafo 1, un fornitore non ancora qualificato chiede di poter partecipare a una gara per un appalto previsto, l’entità avvia senza indugio la procedura di qualifica- zione;
f) chiunque abbia richiesto di divenire fornitore qualificato viene avvisato dalle entità interessate circa la decisione presa al riguardo. I fornitori qualificati che sono stati iscritti in un elenco permanente dalle entità vengono anche informati dell’annullamento di tale elenco o della loro esclusione;
g) ciascuna Parte si adopera affinché:
i) ciascuna entità e i suoi diversi servizi seguano una procedura di qualifi- cazione unica, salvo nei casi in cui la necessità di seguire una procedura differente sia debitamente accertata;
ii) si facciano sforzi per ridurre al minimo le differenze tra le procedure di qualificazione delle entità;
h) nessuna disposizione dei paragrafi a)-g) deve impedire l’esclusione di un fornitore per motivi quali il fallimento o false dichiarazioni, purché tale misura sia compatibile con le disposizioni del presente Accordo relative al trattamento nazionale e alla non discriminazione.
Art. IX Invito di partecipazione a gare per appalti previsti
1. Conformemente ai paragrafi 2 e 3, le entità pubblicano un invito di partecipa- zione ad ogni gara per appalti previsti, salvo disposizione contraria dell’articolo XV (gara ristretta). Questo avviso viene diffuso nella rispettiva pubblicazione, indicata nell’Appendice II.
2. L’invito di partecipazione può assumere la forma di un avviso di progetto di appalto, descritto nel paragrafo 6.
3. Le entità enumerate negli Allegati 2 e 3 possono utilizzare per l’invito di parteci- pazione un avviso di appalto programmato, descritto nel paragrafo 7, o un avviso concernente un sistema di qualificazione, descritto nel paragrafo 9.
4. Le entità che utilizzano per l’invito di partecipazione un avviso di appalto pro- grammato pregano in seguito i fornitori che si sono dichiarati interessati a darne conferma sulla base di informazioni che comprendono almeno quelle enumerate nel paragrafo 6.
5. Le entità che utilizzano per l’invito di partecipazione un avviso concernente un sistema di qualificazione forniscono, fatte salve le considerazioni dell’articolo XVIII paragrafo 4 e nel termine voluto, informazioni che permettano a tutti coloro che si sono dichiarati interessati di avere un’occasione valida per valutare l’opportunità di presentare un’offerta. Tali informazioni comprendono quelle contenute negli avvisi di cui ai paragrafi 6 e 8, sempre che queste informazioni siano disponibili. Le infor- mazioni rilasciate a un fornitore interessato sono comunicate in modo non discrimi- natorio agli altri fornitori interessati.
6. Ogni avviso di progetto di appalto di cui al paragrafo 2 deve contenere i seguenti dati:
a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni concernenti contratti comple- mentari e, se possibile, termine presunto per l’esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti ricorrenti, natura e quantità e, se possibile, termine presunto della pubblicazione degli avvisi di ulteriori gare per prodotti o servizi og- getto dell’appalto;
b) tipo di procedura: libera, con preselezione o con trattativa;
c) eventuale data di inizio o di fine della fornitura di prodotti o servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per depositare le domande intese ad ottenere un invito a presentare un’offerta o la qualificazione per l’iscrizione sull’elenco dei fornitori, o per il ricevimento delle offerte, nonché la lingua o le lingue da usare;
e) indirizzo dell’entità che deve assegnare l’appalto e fornire le informazioni necessarie per l’ottenimento del capitolato d’oneri e di altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie ed informa- zioni richieste ai fornitori;
g) importo e modalità di versamento di qualsiasi somma da pagare per ottenere il fascicolo di gara; e
h) forma dell’appalto oggetto della gara: compera, leasing, locazione o loca- zione-vendita, oppure combinazioni di queste forme.
7. Ogni avviso di appalto programmato di cui al paragrafo 3 contiene il massimo di indicazioni disponibili, enumerate nel paragrafo 6. Esso deve prevedere in ogni caso le indicazioni di cui al paragrafo 8 e menzionare:
a) il fatto che i fornitori dovrebbero informare l’entità che sono interessati al contratto;
b) la persona o il servizio in contatto con l’entità presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
8. Per ogni appalto previsto, l’entità pubblica un compendio dell’avviso in una delle lingue ufficiali dell’OMC. L’avviso deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) oggetto dell’appalto;
b) termine per la presentazione delle offerte o delle domande intese ad ottenere l’invito di partecipazione; e
c) indirizzi presso i quali possono essere richiesti i documenti relativi all’appalto.
9. Nel caso di procedure di gara mediante preselezione, le entità che tengono elen- chi permanenti di fornitori qualificati diffondono ogni anno, in una delle pubblica- zioni indicate nell’Appendice III, un avviso contenente i dati seguenti:
a) enumerazione degli elenchi esistenti, con i loro titoli, in relazione con pro- dotti o servizi o categorie di prodotti o servizi oggetto di appalti sulla base di questi elenchi;
b) condizioni che i potenziali fornitori devono soddisfare per essere iscritti su questi elenchi e metodi di verifica di ciascuna condizione da parte dell’entità interessata; e
c) durata di validità degli elenchi e delle formalità per il loro rinnovo.
Nei casi in cui tale avviso sia utilizzato per l’invito di partecipazione, con- formemente al paragrafo 3, l’avviso deve contenere inoltre le indicazioni seguenti:
d) natura dei prodotti o servizi interessati;
e) menzione del fatto che l’avviso costituisce un invito di partecipazione.
Tuttavia, nei casi in cui il sistema di qualificazione duri almeno tre anni e se tale durata è menzionata nell’avviso in cui si precisa pure che non saranno pubblicati altri avvisi, è sufficiente pubblicare un solo avviso all’inizio del periodo di applicazione del sistema. Un tale sistema non dev’essere utiliz- zato per eludere le disposizioni del presente Accordo.
10. Se, dopo la pubblicazione di un invito di partecipazione per un qualsiasi appalto previsto, ma prima della data fissata per l’apertura o il ricevimento delle offerte e precisata nell’avviso o nel fascicolo di gara, sorge la necessità di modificare l’avviso o di pubblicarlo nuovamente, la modifica o il nuovo avviso avrà la stessa diffusione dei documenti originari oggetto della modifica. Qualsiasi dato importante comuni- cato ad un fornitore in merito ad un particolare appalto previsto dev’essere comuni- cato simultaneamente a tutti gli altri fornitori interessati, in tempo utile per permet- tere loro di tenerne conto e di agire di conseguenza.
11. Le entità precisano negli avvisi di cui al presente articolo o nella pubblicazione in cui appaiono detti avvisi che l’appalto è retto dall’Accordo.
Art. X Procedure di preselezione
1. Al fine di garantire una concorrenza internazionale effettiva e ottimale nel caso delle procedure di gara mediante preselezione, per ogni appalto previsto le entità inviteranno a presentare offerte il maggior numero di fornitori nazionali e di fornitori delle altre Parti, compatibile con il buon funzionamento del meccanismo delle gare d’appalto. Esse selezionano in modo leale e non discriminatorio i fornitori ammessi a partecipare a tali procedure.
2. Le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono selezio- nare i fornitori, che saranno invitati a presentare le loro offerte, tra quelli che figu- rano su detti elenchi. Ogni selezione deve fornire eque possibilità ai fornitori che figurano sugli elenchi.
3. I fornitori che chiedono di partecipare alla gara per un particolare appalto previ- sto sono autorizzati a presentare le loro offerte e vengono presi in considerazione purché, qualora si tratti di fornitori non ancora qualificati, la procedura di qualifica- zione possa essere conclusa a tempo debito conformemente agli articoli VIII e IX. Il numero dei fornitori supplementari autorizzati a partecipare viene limitato unica- mente dalla necessità di salvaguardare il buon funzionamento del meccanismo di gara.
4. Le domande di partecipazione a procedure di preselezione possono essere pre- sentate per telescritto, telegramma o telecopia.
Art. XI Termine di presentazione delle offerte e di fornitura
Disposizioni generali
1. a) Ogni termine fissato deve essere sufficiente per permettere ai fornitori delle altre Parti come pure ai fornitori nazionali di approntare e depositare le loro offerte prima della chiusura delle procedure di gara. Nel fissare detto ter- mine, le entità tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esi- genze, di fattori quali la complessità dell’appalto previsto, la portata dei pre- vedibili subappalti ed il tempo normalmente necessario per inviare le offerte, per posta, dall’estero e dal Paese stesso.
b) Ciascuna Parte si adopera affinché le entità tengano debitamente conto dei termini di pubblicazione quando fissa la data limite per il ricevimento delle offerte o per il deposito di domande intese ad ottenere un invito di partecipa- zione.
Termini
2. Nella misura in cui il paragrafo 3 non disponga altrimenti:
a) nelle procedure di gara libere, il termine fissato per il ricevimento delle offerte d’appalto non può essere inferiore a 40 giorni a decorrere dalla pub- blicazione dell’avviso di cui all’articolo IX paragrafo 1;
b) nelle procedure di gara con preselezione che non comportano l’utilizzazione di un elenco permanente di fornitori qualificati, il termine per la presenta- zione di una domanda intesa ad ottenere l’invito di partecipazione non può
essere inferiore a 25 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo IX paragrafo 1; il termine per il ricevimento delle offerte non può essere in alcun caso inferiore a 40 giorni a decorrere dalla data d’invio dell’invito di partecipazione;
c) nelle procedure di gara con preselezione che comportano l’utilizzazione di un elenco permanente di fornitori qualificati, il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni a decorrere dalla data dell’invio iniziale degli inviti di partecipazione, indipendentemente dal fatto che la data di tale invio coincida o no con quella di pubblicazione del- l’avviso menzionato nell’articolo IX paragrafo 1.
3. I termini menzionati nel paragrafo 2 possono essere ridotti in presenza delle seguenti circostanze:
a) se un avviso separato è stato pubblicato anticipatamente in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12 mesi al massimo e tale avviso contiene alme- no:
i) il maggior numero di indicazioni disponibili, menzionate nell’articolo IX paragrafo 6;
ii) le indicazioni menzionate nell’articolo IX paragrafo 8;
iii) la menzione del fatto che i fornitori dovrebbero informare l’entità che sono interessati all’appalto; e
iv) la menzione della persona o del servizio in contatto con l’entità presso cui si possono ottenere informazioni supplementari;
il termine di 40 giorni fissato per il ricevimento delle offerte può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo per permettere agli interessa- ti di presentare offerte valide e che, in linea di massima, non può essere infe- riore a 24 giorni, ma in nessun caso inferiore a 10 giorni;
b) se si tratta di una seconda pubblicazione o di una pubblicazione ulteriore riguardante appalti ricorrenti ai sensi dell’articolo IX paragrafo 6, il termine di 40 giorni fissato per il ricevimento delle offerte può essere ridotto a 24 giorni al minimo;
c) qualora l’urgenza debitamente accertata dall’entità non permetta di osservare i termini di cui si tratta, i termini specificati nel paragrafo 2 possono essere ridotti, ma non possono in nessun caso essere inferiori a 10 giorni a decor- rere dalla pubblicazione dell’avviso menzionato nell’articolo IX paragrafo 1; o
d) se si tratta di appalti conclusi dalle entità enumerate negli Allegati 2 e 3, i termini menzionati nel paragrafo 2c) possono essere fissati in base ad una mutua intesa tra entità e fornitori selezionati. In mancanza di tale intesa, l’entità può fissare termini sufficientemente lunghi per permettere agli inte- ressati di presentare offerte valide e che in nessun caso possono essere infe- riori a 10 giorni.
4. Compatibilmente con le ragionevoli esigenze dell’entità, ogni data di consegna deve essere fissata tenendo conto di elementi come la complessità dell’appalto pre-
visto, l’importanza di eventuali subappalti e del tempo oggettivamente necessario alla produzione, al prelievo dai depositi e al trasporto delle merci dai diversi luoghi d’invio o alla fornitura dei servizi.
Art. XII Fascicolo di gara
1. Se, nelle procedure di gara, un’entità autorizza la presentazione delle offerte in diverse lingue, una di queste dev’essere una lingua ufficiale dell’OMC.
2. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori contiene tutte le indicazioni necessarie affinché questi possano presentare offerte valide, segnatamente le informazioni che devono essere pubblicate nell’avviso relativo all’appalto previsto, ad eccezione di quelle menzionate nell’articolo IX paragrafo 6g), come pure le indicazioni seguenti:
a) l’indirizzo dell’entità alla quale dovrebbero essere inviate le offerte;
b) l’indirizzo a cui dovrebbero essere inviate le richieste di informazioni sup- plementari;
c) la lingua o le lingue da usare per la presentazione delle offerte e dei relativi documenti;
d) la data limite e il termine di ricevimento delle offerte, nonché il periodo durante il quale ogni offerta dovrebbe poter essere accettata;
e) le persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte nonché la data, l’ora ed il luogo di questa apertura;
f) le condizioni di carattere economico e tecnico, le garanzie finanziarie e le informazioni o documenti richiesti ai fornitori;
g) la completa descrizione dei prodotti o servizi richiesti o di qualsiasi requi- sito, comprese le specifiche tecniche e la certificazione di conformità, che occorre soddisfare, nonché i piani, i disegni e le necessarie istruzioni;
h) i criteri di aggiudicazione, compresi tutti gli elementi, diversi dai prezzi, che sono considerati al momento della valutazione delle offerte e gli elementi dei costi di cui si tiene conto per la valutazione dei prezzi indicati nell’offerta, quali spese di trasporto, d’assicurazione e d’ispezione e, nel caso di prodotti o servizi di altre Parti, dazi doganali e altri tributi d’importazione, tasse e moneta di pagamento;
i) le modalità di pagamento;
j) qualsiasi altra modalità e condizione;
k) conformemente all’articolo XVII, le modalità e condizioni, se sono date, secondo cui sono ammesse le offerte provenienti da Paesi che non sono parte al presente Accordo, ma che applicano le procedure previste in tale articolo.
Comunicazione del fascicolo di gara da parte delle entità
3. a) Nelle procedure di gara libere, le entità trasmettono il fascicolo di gara a tutti i fornitori partecipanti che ne facciano richiesta, e rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di spiegazioni relativa a detta documentazione.
b) Nelle procedure di gara mediante preselezione, le entità trasmettono il fasci- colo di gara ad ogni fornitore che chieda di partecipare e rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di spiegazioni relativa a detta docu- mentazione.
c) Le entità rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di informa- zioni pertinenti sulla gara d’appalto fatta da un fornitore partecipante, purché dette informazioni non favoriscano questo fornitore rispetto ai suoi concor- renti nella procedura di aggiudicazione.
Art. XIII Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte e aggiudicazione degli appalti
1. La presentazione, il ricevimento e l’apertura delle offerte, nonché l’aggiudica- zione degli appalti sono disciplinati come segue:
a) normalmente, le offerte vengono presentate per scritto, direttamente o per posta. Le offerte per telescritto, telegramma o telecopia, qualora siano ammesse, devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valuta- zione, in particolare il prezzo definitivo proposto dall’offerente ed una dichiarazione con la quale l’offerente accetta tutte le modalità, condizioni e disposizioni contenute nell’invito di partecipazione alla gara. L’offerta dev’essere confermata senza indugio per lettera o con l’invio di una copia firmata del telescritto, del telegramma o della telecopia. Non è ammessa la presentazione di offerte per telefono. Il telescritto, il telegramma o la teleco- pia fanno fede in caso di divergenza o contraddizione tra il loro contenuto e qualsiasi documento ricevuto dopo la scadenza del termine; e
b) le possibilità che possono essere accordate ai concorrenti di correggere errori involontari di forma tra l’apertura delle offerte e l’aggiudicazione dell’appal- to non devono generare pratiche discriminatorie.
Ricevimento delle offerte
2. Nessun fornitore è penalizzato se, in seguito ad un ritardo imputabile unicamente all’entità, l’offerta perviene al servizio designato nel fascicolo di gara dopo la sca- denza del termine. Le offerte possono pure essere prese in considerazione in altre circostanze eccezionali qualora le procedure dell’entità interessata dispongano in tal senso.
Apertura delle offerte
3. Tutte le offerte richieste dalle entità nel quadro di procedure di gara libere o con preselezione sono ricevute ed aperte conformemente alle procedure e condizioni che garantiscono la regolarità dell’apertura. Il ricevimento e l’apertura delle offerte devono inoltre essere conformi alle disposizioni del presente Accordo in materia di trattamento nazionale e di non discriminazione. Le informazioni relative all’apertura delle offerte sono conservate dall’entità interessata e rimangono a disposizione delle autorità pubbliche da cui questa dipende, allo scopo di essere utilizzate all’occorren- za per le procedure previste negli articoli XVIII, XIX, XX e XXII.
Aggiudicazione degli appalti
4. a) Per essere considerate ai fini dell’aggiudicazione, le offerte devono essere conformi, al momento della loro apertura, alle condizioni essenziali specifi- cate negli avvisi o nel fascicolo di gara ed essere state depositate da un for- nitore che soddisfi le condizioni di partecipazione. Qualora abbia ricevuto un’offerta anormalmente inferiore alle altre, l’entità può informarsi presso l’offerente per assicurarsi se sia in grado di soddisfare le condizioni di parte- cipazione e adempiere le modalità dell’appalto.
b) Xxxxxx quando, per ragioni di interesse pubblico, decida di non concludere l’appalto, l’entità lo aggiudica all’offerente che sia stato ritenuto pienamente capace di eseguire il contratto e la cui offerta, che può riguardare sia prodotti o servizi nazionali sia prodotti o servizi di altre Parti, risulti inferiore alle altre o sia ritenuta più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione precisati negli avvisi o nel fascicolo di gara.
c) Le aggiudicazioni avvengono secondo i criteri e le condizioni essenziali spe- cificate nel fascicolo di gara.
Opzioni
5. Le opzioni non devono essere utilizzate per eludere le disposizioni dell’Accordo.
Art. XIV Negoziazione
1. Una Parte può prevedere che le entità procedano a negoziazioni:
a) nell’ambito degli appalti pubblici per i quali esse hanno fatto osservare di averne l’intenzione, vale a dire nell’avviso menzionato nell’articolo IX para- grafo 2 (l’invito di partecipazione alla procedura per il progetto di appalto rivolto ai fornitori); o
b) qualora dall’esame delle offerte appaia che nessuna di esse è la più vantag- giosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara.
2. Le negoziazioni servono principalmente per determinare i punti forti e quelli deboli delle offerte.
3. Le entità trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare, esse non forni- scono informazioni destinate ad aiutare determinati partecipanti a conformare le loro offerte al livello di quelle degli altri partecipanti.
4. Nel corso delle negoziazioni, le entità non operano alcuna discriminazione tra i diversi fornitori. In particolare, esse si adoperano affinché:
a) l’eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri enunciati negli avvisi e nel fascicolo di gara;
b) le modificazioni apportate ai criteri e alle prescrizioni tecniche siano comu- nicate per scritto a tutti i partecipanti alle negoziazioni rimasti in gara;
c) tutti i partecipanti rimasti in gara abbiano la possibilità di presentare offerte nuove o modificate sulla base di prescrizioni rivedute;
d) a negoziazione conclusa, tutti i partecipanti rimasti in gara siano autorizzati a presentare offerte finali entro un termine uguale per tutti.
Art. XV Gara ristretta
1. Le disposizioni degli articoli VII-XIV, che si applicano alle procedure di gara libere o con preselezione, non si applicano necessariamente nelle circostanze defi- nite qui di seguito, a condizione che non si ricorra alla gara ristretta al fine di ridurre al massimo la concorrenza o in modo da discriminare i fornitori delle altre Parti o proteggere i produttori o fornitori nazionali:
a) quando non sia stata depositata nessuna offerta a seguito di un bando fatto secondo una procedura di gara libera o con preselezione, oppure quando le offerte depositate siano state concertate o non siano conformi alle condizioni essenziali precisate nel bando o emanino da fornitori che non soddisfano le condizioni di partecipazione fissate conformemente al presente Accordo, purché le condizioni del bando iniziale non vengano sostanzialmente xxxx- ficate per l’appalto che sarà aggiudicato;
b) quando, trattandosi di lavori artistici o per ragioni connesse con la protezione di diritti di esclusiva, quali diritti su brevetti o riproduzioni, o in assenza di concorrenza per ragioni tecniche, i prodotti o servizi possano essere forniti soltanto da un particolare fornitore e non esista alcun prodotto o servizio di ricambio o di sostituzione, ragionevolmente soddisfacente;
c) nel caso in cui sia rigorosamente necessario, quando, per ragioni di estrema urgenza dovute ad avvenimenti che non potevano essere previsti dall’entità, le procedure di gara libere o con preselezione non permettano di ottenere prodotti o servizi nel termine voluto;
d) quando si tratti di consegne supplementari che devono essere assicurate dal fornitore iniziale in sostituzione di forniture già effettuate o di impianti già forniti, o come complemento di queste forniture, di questi servizi o di questi impianti, e quando un cambiamento di fornitore comporterebbe la fornitura di materiale o servizi che non soddisfano le condizioni di interscambiabilità con un materiale o servizio già esistente9;
e) quanto un’entità conclude un appalto per procurarsi prototipi o un nuovo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso dell’esecuzione di un particolare contratto di ricerca, di sperimentazione, di studio o di svi- luppo originale e ai fini di detto contratto. Una volta eseguiti tali contratti, gli appalti ulteriori di prodotti o servizi sono soggetti alle disposizioni degli articoli VII-XIV10;
9 Resta inteso che l’espressione «materiale esistente» comprende il software nella misura in cui l’Acc. si applichi all’appalto iniziale di software.
10 Lo sviluppo originale di un nuovo prodotto o servizio può richiedere una certa limitazione della produzione o fornitura allo scopo di incorporare i risultati delle prove pratiche e di
dimostrare che il prodotto o servizio si presta ad una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità accettabili. Esso non riguarda la produzione o la fornitura di massa allo scopo di accertare la validità commerciale del prodotto o ad am- mortizzare le spese di ricerca e di messa a punto.
f) quando servizi supplementari di costruzione, che non erano inclusi nel- l’appalto iniziale ma che corrispondevano agli obiettivi del fascicolo di gara per l’appalto iniziale, si rendano necessari in presenza di circostanze impre- vedibili al fine di terminare la fornitura di servizi di costruzione descritti nel predetto appalto, e quando l’entità debba aggiudicare all’imprenditore che fornisce i servizi di costruzione interessati appalti riguardanti servizi sup- plementari di costruzione, poiché una separazione di questi ultimi dal- l’appalto iniziale comporterebbe problemi tecnici o economici o le cause- rebbe serie difficoltà. Tuttavia, il valore totale degli appalti aggiudicati per i servizi supplementari di costruzione non può superare il 50 per cento del- l’importo dell’appalto principale;
g) per nuovi servizi di costruzione che consistono nella ripetizione di servizi analoghi di costruzione, conformi ad un progetto di base per il quale un appalto iniziale è stato aggiudicato secondo gli articoli VII-XIV e per il qua- le l’entità ha indicato nell’avviso di appalto previsto relativo al servizio ini- ziale di costruzione che la procedura di gara ristretta può essere utilizzata ai fini dell’aggiudicazione degli appalti per nuovi servizi di costruzione;
h) per prodotti acquistati su un mercato di prodotti di base;
i) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente favorevoli che si pre- sentano soltanto a breve termine. La presente disposizione si applica allo smercio inusuale di prodotti da parte di imprese che non sono solitamente fornitori, o la cessione di averi di imprese in liquidazione o sotto ammini- strazione giudiziaria. Essa non si applica di per sè agli acquisti correnti effet- tuati presso i fornitori ordinari;
j) nel caso di appalti aggiudicati al vincitore di un concorso, a condizione che quest’ultimo sia stato organizzato in modo conforme ai principi del presente Accordo, segnatamente per quanto riguarda la pubblicazione, ai sensi del- l’articolo IX, di un invito rivolto ai fornitori debitamente qualificati a parte- cipare a tale concorso che viene giudicato da una giuria indipendente in vista dell’aggiudicazione dell’appalto al vincitore.
2. Le entità redigono un verbale per ogni appalto aggiudicato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Ciascun verbale indica il nome dell’entità contraente, il valore e la natura delle merci o dei servizi oggetto dell’appalto, nonché il loro Paese d’origine e precisa quali circostanze fra quelle menzionate nel presente articolo hanno accompagnato l’aggiudicazione dell’appalto. Questo verbale è conservato dall’entità interessata e rimane a disposizione delle autorità pubbliche da cui essa dipende, al fine di essere utilizzato, se necessario, per le procedure indicate negli articoli XVIII, XIX, XX e XXII.
Art. XVI Operazioni di compensazione
1. In occasione della qualificazione e selezione dei fornitori, prodotti o servizi o della valutazione delle offerte nonché dell’aggiudicazione degli appalti, le entità non impongono né richiedono né prevedono operazioni di compensazione11.
2. Tuttavia, alla luce di considerazioni di politica generale, comprese quelle riguar- danti lo sviluppo, un Paese in sviluppo può, al momento della sua adesione, nego- ziare talune condizioni per l’impiego di operazioni di compensazione quali prescri- zioni per l’incorporazione di un certo contenuto di origine nazionale. Tali prescri- zioni sono utilizzate unicamente ai fini della qualificazione per la partecipazione al processo di stipulazione degli appalti e non come criterio per l’aggiudicazione. Le condizioni sono oggettive, chiaramente definite e non discriminatorie. Esse sono enunciate nell’Appendice I del Paese in questione e possono comprendere limiti precisi all’imposizione di operazioni di compensazione in qualsiasi appalto conside- rato nel presente Accordo. L’esistenza di tali condizioni è notificata al Comitato e indicata nell’avviso di appalto previsto e in altra documentazione.
Art. XVII Trasparenza
1. Ciascuna Parte incoraggia le entità a indicare le modalità e condizioni, comprese eventuali differenze rispetto alle procedure di gara basate sulla concorrenza o alle possibilità di ricorrere a procedure di contestazione, secondo cui sono ammesse le offerte di fornitori stabiliti in Paesi che non sono Parte al presente Accordo, i quali, tuttavia, al fine di rendere trasparenti le loro aggiudicazioni:
a) danno talune specificazioni per i loro appalti conformemente all’articolo VI (specifiche tecniche);
b) diffondono gli avvisi di appalto di cui all’articolo IX, compresa, nella ver- sione dell’avviso menzionato nell’articolo IX paragrafo 8 (compendio dell’avviso di appalto previsto) pubblicato in una lingua ufficiale dell’OMC, un’indicazione delle modalità e condizioni secondo cui sono ammesse offer- te di fornitori stabiliti in Paesi Parte al presente Accordo;
c) sono disposti a fare in modo che i loro regolamenti in materia di conclusione di appalti non vengano normalmente modificati nel corso della conclusione di un appalto e, nel caso in cui tale modificazione risulti inevitabile, a fare in modo che vi sia una possibilità di risarcimento soddisfaciente.
2. I Governi che non sono Parte al presente Accordo e che rispettano le condizioni enunciate nei paragrafi 1a)-1c) hanno il diritto, se ne informano le Parti, di parteci- pare in qualità di osservatori alle riunioni del Comitato.
11 Le operazioni di compensazione nell’ambito degli appalti pubblici sono misure utilizzate per incentivare lo sviluppo locale o migliorare la bilancia dei pagamenti mediante prescrizioni relative al contenuto di elementi di origine nazionale, concessione di licenze per tecnologie, prescrizioni in materia d’investimento, scambi compensati o prescrizioni simili.
Art. XVIII Informazione e esame degli obblighi delle entità
1. Al più tardi 72 giorni dopo l’aggiudicazione di un appalto ai sensi degli articoli XIII-XV, le entità diffondono un avviso nella rispettiva pubblicazione indicata nell’Appendice II. Tale avviso contiene le informazioni seguenti:
a) natura e quantità dei prodotti o servizi oggetto dell’aggiudicazione;
b) nome e indirizzo dell’entità che conclude l’appalto;
c) data dell’aggiudicazione;
d) nome e indirizzo dell’aggiudicatario;
e) valore dell’aggiudicazione o dell’offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione;
f) all’occorrenza, mezzi per identificare l’avviso pubblicato conformemente all’articolo IX paragrafo 1 o giustificazione del ricorso a tale procedura secondo l’articolo XV; e
g) tipo di procedura utilizzata.
2. Su richiesta di un fornitore di una Parte, le entità devono fornire senza indugio:
a) spiegazioni sulle loro pratiche e procedure di conclusione degli appalti;
b) informazioni pertinenti riguardanti le ragioni per cui la domanda di qualifi- cazione del fornitore è stata respinta e per cui il fornitore è stato escluso dal- la qualificazione e non è stato prescelto;
c) ad un offerente non prescelto, informazioni pertinenti riguardanti le ragioni per cui la sua offerta non è stata accolta nonché le caratteristiche ed i van- taggi dell’offerta scelta, come pure il nome dell’aggiudicatario.
3. Le entità comunicano senza indugio a tutti i fornitori partecipanti le decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto, su richiesta per scritto.
4. Tuttavia, le entità possono decidere che talune informazioni riguardanti l’aggiudi- cazione dell’appalto, menzionate nei paragrafi 1) e 2c), non vengano comunicate nel caso in cui la loro divulgazione ostacoli l’applicazione delle leggi, sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, pregiudichi interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o possa nuocere a una concorrenza leale tra fornitori.
Art. XIX Informazione e esame degli obblighi delle Parti
1. Ciascuna Parte pubblica senza indugio qualsiasi legge, regolamento, decisione giudiziaria, decisione amministrativa d’applicazione generale, nonché qualsiasi pro- cedura (comprese le clausole contrattuali tipo), relativi agli appalti pubblici contem- plati nel presente Accordo, nelle rispettive pubblicazioni il cui elenco figura nell’Appendice IV, e in modo da permettere alle altri Parti e ai fornitori di prenderne conoscenza. Ciascuna Parte si tiene pronta a fornire spiegazioni alle Parti che ne fanno richiesta sulle sue procedure in materia di stipulazione di appalti pubblici.
2. Il Governo di una Parte al presente Accordo di cui sia cittadino un offerente non prescelto può, fatte salve le disposizioni dell’articolo XXII, richiedere le informa- zioni supplementari sull’aggiudicazione dell’appalto che potessero rivelarsi necessa-
rie al fine di accertare che il medesimo è stato concluso in condizioni di equità e d’imparzialità. A tale scopo, l’autorità pubblica contraente fornisce informazioni sulle caratteristiche e sui relativi vantaggi dell’offerta prescelta nonché sul prezzo dell’aggiudicazione. Normalmente quest’ultima informazione può essere divulgata dal Governo dell’offerente non prescelto a condizione che esso si avvalga di questo diritto con discrezione. Qualora vi sia il rischio che la diffusione di tali informazioni possa nuocere alla concorrenza in occasione di successive gare di appalto, questa informazione viene divulgata soltanto previa consultazione e con l’accordo della Parte che l’ha comunicata al Governo dell’offerente non prescelto.
3. Le informazioni disponibili sulla conclusione di appalti da parte delle entità inte- ressate e sugli appalti che esse hanno aggiudicato sono comunicate a qualsiasi altra Parte che ne faccia richiesta.
4. Le informazioni confidenziali fornite ad una Parte, la cui divulgazione potrebbe ostacolare l’applicazione delle leggi, sarebbe comunque contraria all’interesse pub- blico o arrecherebbe pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese pub- bliche o private, o potrebbe nuocere ad una leale concorrenza tra i fornitori, verranno divulgate soltanto con l’autorizzazione formale della Parte che le ha rilasciate.
5. Ciascuna Parte allestisce le sue statistiche annuali riguardanti gli appalti conside- rati nel presente Accordo e le comunica al Comitato. Queste comunicazioni devono essere corredate dei dati seguenti sugli appalti aggiudicati da tutte le entità contraenti contemplate dal presente Accordo:
a) per le entità menzionate nell’Allegato 1, statistiche indicanti globalmente e per entità il valore di stima degli appalti aggiudicati, al di sopra e al di sotto del valore limite; per le entità menzionate negli Allegati 2 e 3, statistiche indicanti globalmente e per categoria di entità il valore di stima degli appalti aggiudicati al di sopra del valore limite;
b) per le entità menzionate nell’Allegato 1, statistiche indicanti il numero e il valore totale degli appalti aggiudicati al di sopra del valore limite, distinte per entità e per categoria di prodotti e servizi secondo classificazioni uni- formi; per le entità menzionate negli Allegati 2 e 3, statistiche indicanti il valore di stima degli appalti aggiudicati al di sopra del valore limite, distinte per categorie di entità e per categorie di prodotti o servizi;
c) per le entità menzionate nell’Allegato 1, statistiche indicanti il numero e il valore totale degli appalti aggiudicati in ciascuna delle circostanze di cui all’articolo XV, distinte per entità e per categoria di prodotti e servizi; per le categorie di entità menzionate negli Allegati 2 e 3, statistiche indicanti il valore totale degli appalti aggiudicati al di sopra del valore limite in ciascuna delle circostanze menzionate nell’articolo XV; e
d) per le entità menzionate nell’Allegato 1, statistiche, distinte per entità, indi- canti il numero e il valore totale degli appalti aggiudicati in virtù delle dero- ghe all’Accordo enunciate negli Allegati pertinenti; per le categorie di entità menzionate negli Allegati 2 e 3, statistiche indicanti il valore totale degli appalti aggiudicati in virtù delle deroghe all’Accordo enunciate negli Allega- ti pertinenti.
Nella misura in cui queste informazioni siano disponibili, ciascuna Parte comunica statistiche indicanti il Paese d’origine dei prodotti e servizi acqui- stati dalle sue entità. Per assicurare che queste statistiche siano comparabili, il Comitato fornisce indicazioni riguardanti i metodi da utilizzare. Al fine di garantire una sorveglianza efficace degli appalti contemplati nel presente Accordo, il Comitato può decidere all’unanimità di modificare le prescri- zioni enunciate nei paragrafi a)-d) per quanto concerne la natura e la portata delle informazioni statistiche da comunicare, come pure le distinzioni e clas- sificazioni da adottare.
Art. XX Procedure di contestazione
Consultazioni
1. In caso di reclamo da parte di un fornitore per violazione del presente Accordo riguardo all’aggiudicazione di un appalto, ciascuna Parte incoraggia questo fornitore a risolvere la questione mediante consultazione dell’entità contraente. In un simile caso, l’entità contraente esamina il reclamo con imparzialità e celermente, in modo da non ostacolare l’adozione di misure correttive nel contesto del meccanismo di contestazione.
Contestazione
2. Ciascuna Parte adotta procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed effi- caci che permettano ai fornitori di contestare presunte violazioni dell’Accordo nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti per i quali hanno, o hanno avuto, un certo interesse.
3. Ciascuna Parte adotta procedure di contestazione per scritto e le rende general- mente accessibili.
4. Ciascuna Parte si adopera affinché la documentazione relativa ai diversi aspetti inerenti all’aggiudicazione degli appalti contemplati dal presente Accordo sia con- servata per tre anni.
5. Il fornitore interessato può essere tenuto ad avviare una procedura di contesta- zione e ad indirizzare una notifica all’entità contraente nei termini specificati che decorrono dal momento in cui il fondamento del reclamo è noto o dovrebbe ragio- nevolmente esserlo e che non possono essere in nessun caso inferiori a dieci giorni.
6. Le contestazioni sono sottoposte ad un tribunale o a un organo di esame impar- ziale e indipendente, che non ha alcun interesse per il risultato dell’aggiudicazione e i cui membri non subiscono influenze esterne durante il mandato. Nei casi in cui non sia un tribunale, l’organo di esame è oggetto di un esame giudiziario o applica pro- cedure in virtù delle quali:
a) i partecipanti possono essere sentiti prima che sia resa un’opinione o una decisione;
b) i partecipanti possono farsi rappresentare e assistere;
c) i partecipanti hanno accesso a tutta la procedura;
d) la procedura può essere pubblica;
e) le opinioni o decisioni sono rese per scritto, con un esposto indicante i loro motivi;
f) i testimoni possono essere sentiti;
g) i documenti sono comunicati all’organo di esame.
7. Le procedure di contestazione devono prevedere:
a) misure transitorie rapide per rimediare alle violazioni dell’Accordo e preser- vare le possibilità commerciali. Tale azione può comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, le procedure possono prevedere che si tenga conto delle conseguenze sfavorevoli primordiali per gli interessi in questione, compreso l’interesse pubblico, qualora si debba decidere circa l’applicazione di dette misure. In simili casi, qualsiasi deci- sione di non agire dev’essere motivata per scritto;
b) una valutazione e una possibilità di decisione riguardante le ragioni della contestazione;
c) la correzione della violazione dell’Accordo o la compensazione delle perdite o dei danni subiti, che può essere limitata alle spese di preparazione del- l’offerta o della contestazione.
8. Al fine di proteggere gli interessi in gioco, commerciali e di altra natura, la pro- cedura di contestazione viene normalmente conclusa senza indugio.
Art. XXI Istituzioni
1. Viene istituito un Comitato degli appalti pubblici composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il Comitato elegge il suo presidente e il suo vice-presidente; esso si riunisce quando è necessario, ma almeno una volta all’anno, per offrire alle Parti la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione riguardante l’applicazione dell’Accordo o il perseguimento dei suoi obiettivi, come pure per esercitare altre attribuzioni conferitegli dalle Parti.
2. Il Comitato può formare gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che esercite- ranno le attribuzioni conferite loro dal Comitato.
Art. XXII Consultazioni e composizione delle controversie
1. Le disposizioni dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie nell’ambito dell’Accordo OMC12 (di seguito denomi- nata «Intesa sulla composizione delle controversie») sono applicabili, salvo esplicita disposizione contraria dei paragrafi seguenti.
2. Nel caso in cui una Parte ritenga che un vantaggio risultante per essa direttamente o indirettamente dal presente Accordo sia annullato o compromesso, o che la realiz- zazione di uno degli obiettivi dell’Accordo sia ostacolata dall’inosservanza di un’altra Parte o di talune Parti degli obblighi contratti conformemente al presente Accordo, o che una misura contraria o meno alle disposizioni del presente Accordo
12 RS 0.632.20
sia applicata da un’altra Parte o talune Parti, essa può, per giungere ad una composi- zione reciprocamente soddisfacente della questione, redigere rimostranze o allestire proposte scritte all’indirizzo dell’una o delle altre Parti che, a suo avviso, sono coin- volte. Una simile azione è notificata senza indugio all’Organo di risoluzione delle controversie, istituito in virtù dell’Intesa sulla composizione delle controversie (di seguito denominato «ORC»), come specificato di seguito. Ciascuna Parte sollecitata esamina con comprensione le rimostranze o proposte che le sono state rivolte.
3. L’ORC ha la facoltà di formare gruppi speciali, di adottare i rapporti di tali grup- pi speciali e dell’organo d’appello, di formulare raccomandazioni o di statuire sulla questione, di assicurare la sorveglianza dell’esecuzione delle decisioni e rac- comandazioni e di autorizzare la sospensione di concessioni e di altri obblighi risultanti dal presente Accordo o l’apertura di consultazioni concernenti i rimedi di diritto, qualora la revoca delle misure di cui si è constatata la non conformità alle disposizioni dell’Accordo non sia possibile, fermo restando che solo i Membri dell’OMC che sono Parte al presente Accordo partecipano al processo decisionale o di adozione di misure, avviato dall’ORC per le controversie sorte nell’ambito del presente Accordo.
4. I gruppi speciali riceveranno il mandato seguente, sempre che le parti in causa non convengano altrimenti entro un termine di 20 giorni a decorrere dall’istituzione del gruppo speciale:
«Esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente Accordo e del (nome di un altro accordo interessato menzionato dalle parti in causa), la questione presentata all’ORC da (nome della parte) nel documento ...; fare constatazioni atte ad aiutare l’ORC a formulare raccomandazioni o a statuire sulla questione, come è previsto nel presente Accordo.»
Se si tratta di una controversia in cui una delle parti in causa invoca le disposizioni sia del presente Accordo sia di uno o diversi altri Accordi figuranti nell’Appendice 1 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, il paragrafo 3 si applica soltanto alle parti del rapporto del gruppo speciale riguardanti l’interpretazione e l’applica- zione del presente Accordo.
5. I gruppi speciali istituiti dall’ORC per esaminare le controversie che sorgono nell’ambito del presente Accordo sono composti di persone qualificate nel settore degli appalti pubblici.
6. Si deve fare tutto il possibile per accelerare al massimo la procedura. Nonostante le disposizioni dell’articolo 12 paragrafi 8 e 9 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, il gruppo speciale si adopera per presentare il suo rapporto finale alle parti in causa al più tardi quattro mesi, e in caso di ritardo sette mesi, dalla data in cui sono stati decisi composizione e mandato del gruppo speciale. Di conseguenza, si deve fare il possibile anche per ridurre di due mesi i termini previsti nell’articolo 20 paragrafo 1 e nell’articolo 21 paragrafo 4 dell’Intesa sulla composizione delle controversie. Inoltre, nonostante le disposizioni dell’articolo 21 paragrafo 5 della predetta Intesa, il gruppo speciale si sforza di rendere la sua decisione in un termine di 60 giorni, in caso di disaccordo in merito all’esistenza o alla compatibilità con un Accordo dato di misure adottate per conformarsi alle raccomandazioni e decisioni.
7. Nonostante le disposizioni dell’articolo 22 paragrafo 2 dell’Intesa sulla composi- zione delle controversie, ogni controversia che sorge nel quadro di un Accordo qual- siasi figurante nell’Appendice 1 della predetta Intesa, diverso dal presente Accordo, non comporta la sospensione di concessioni o di altri obblighi risultanti dal presente Accordo, e qualsiasi controversia che sorge nel quadro del presente Accordo non implica la sospensione di concessioni o di altri obblighi risultanti da qualsiasi altro Accordo figurante nella predetta Appendice 1.
Art. XXIII Eccezioni all’Accordo
1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte qualsiasi di attuare misure o di mantenere riservate determi- nate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela di interessi essen- ziali della sua sicurezza, nel caso di appalti in materia di armi, di munizioni o di materiale bellico o di acquisti indispensabili alla sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.
2. Purché queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui sono date le stesse condi- zioni, o una restrizione dissimulata al commercio internazionale, nessuna disposi- zione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte qualsiasi di istituire o applicare misure necessarie alla protezione della mora- lità pubblica, dell’ordine pubblico o della sicurezza pubblica, alla protezione della salute e della vita di persone e animali o alla preservazione dei vegetali, o alla tutela della proprietà intellettuale oppure misure concernenti articoli fabbricati o servizi forniti da persone minorate, in istituti filantropici o nelle prigioni.
Art. XXIV Disposizioni finali
1. Accettazione e entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1996 per i Governi13 per i quali il campo d’applicazione convenuto figura negli Allegati 1–5 dell’Appendice I del pre- sente Accordo e che hanno accettato l’Accordo mediante firma il 15 aprile 1994 o che, a tale data, l’hanno firmato con riserva di ratifica e ratificato ulteriormente prima del 1° gennaio 1996.
2. Adesione
Ogni Governo che è Membro dell’OMC o che, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC14, è Parte contraente del GATT del 194715 e che non è Parte al presente Accordo può aderirvi alle condizioni da convenire tra tale Governo e le Parti, depositando presso il Direttore generale dell’OMC uno strumento d’adesione che enunci le condizioni concordate. L’Accordo entra in vigore per un Governo che
13 Ai fini del presente Acc., il termine «Governo» comprende anche le autorità competenti delle Comunità europee.
14 RS 0.632.20
15 RS 0.632.21
vi abbia aderito il trentesimo giorno che segue la data della sua adesione all’Accordo.
3. Disposizioni transitorie
a) Hong Kong e la Corea possono differire l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, ad eccezione degli articoli XXI e XXII, non oltre il 1° gennaio 1997. La data alla quale inizieranno ad applicare le disposizioni, se è anteriore al 1° gennaio 1997, dev’essere notificata al Direttore generale dell’OMC 30 giorni in anticipo.
b) Nell’intervallo tra la data di entrata in vigore del presente Accordo e quella della sua applicazione da parte di Hong Kong, i diritti e gli obblighi tra Hong Kong e le altre Parti al presente Accordo che il 15 aprile 1994 erano Parti all’Accordo sugli appalti pubblici fatto a Ginevra il 12 aprile 197916, nella sua versione emendata del 2 febbraio 1987 («Accordo del 1988»), sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali17 dell’Accordo del 1988, compresi i suoi Allegati nelle loro versioni modificate o rettificate; dette disposizioni sono incorporate nell’Accordo in riferimento a tale scopo e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1996.
c) Tra le Parti al presente Accordo che sono pure Parti all’Accordo del 1988, i diritti e gli obblighi conformemente al presente Accordo sostituiscono quelli che risultano dall’Accordo del 1988.
d) L’articolo XXII entra in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Nell’attesa, le disposizioni dell’articolo VII dell’Accor- do del 1988 si applicano alle consultazioni e alla composizione delle contro- versie nel quadro del presente Accordo; queste disposizioni sono incorporate nell’Accordo in riferimento a tale scopo. Dette disposizioni sono applicate sotto l’egida del Comitato istituito in virtù del presente Accordo.
e) Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i riferimenti agli organi dell’OMC devono essere interpretati come rinvii all’organo corrispondente del GATT, mentre i riferimenti al Direttore generale dell’OMC e al Segreta- riato dell’OMC come rinvii rispettivamente al Direttore generale delle Parti contraenti del GATT del 1947 e al Segretariato del GATT.
4. Riserve
Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente Accordo.
5. Legislazione nazionale
a) Ogni Governo che accetti il presente Accordo o che vi aderisca provvede, al più tardi entro la data d’entrata in vigore di detto Accordo per quanto lo con- cerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie pro- cedure amministrative, nonché le norme, procedure e pratiche applicate dalle
16 RS 0.632.231.421
17 Tutte le disp. dell’Acc. del 1988, ad eccezione del preambolo, dell’art. VII e dell’art. ticolo IX, esclusi i par. 5 a) e b) e il par. 10.
entità enunciate negli elenchi allegati al presente Accordo, con le disposi- zioni di detto Accordo.
b) Ogni Parte informa il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e ai suoi regolamenti in rapporto con le disposizioni del presente Accordo, nonché all’amministrazione di dette leggi e regolamenti.
6. Rettifiche o modifiche
a) Le rettifiche, i trasferimenti di un’entità da un Allegato ad un altro o, in casi eccezionali, le altre modifiche relative alle Appendici I-IV devono essere notificate al Comitato, accompagnate da informazioni riguardanti le proba- bili conseguenze del cambiamento per il campo d’applicazione mutuamente convenuto del presente Accordo. Se sono di natura meramente formale o di modesta portata, le rettifiche, i trasferimenti o le altre modifiche entrano in vigore salvo obiezioni entro 30 giorni. Negli altri casi, il Presidente del Comitato convoca senza indugio il Comitato. Il Comitato esamina la propo- sta e qualsiasi domanda di aggiustamento compensatorio, al fine di preserva- re l’equilibrio dei diritti e obblighi e di mantenere il campo d’applicazione mutuamente convenuto del presente Accordo ad un livello paragonabile a quello vigente prima della notifica. Se è impossibile giungere ad un’intesa, la questione può essere trattata in seguito secondo le disposizioni dell’arti- colo XXII.
b) Nei casi in cui una Parte, avvalendosi di un suo diritto, desideri ritirare un’entità dall’Appendice I per il fatto che il controllo o l’influenza esercitati dal Governo su detta entità è stato eliminato in modo effettivo, questa Parte ne informa il Comitato. Questa modifica entra in vigore il giorno che segue la fine della riunione successiva del Comitato, a condizione che detta riunio- ne abbia luogo non prima di 30 giorni a contare dalla notifica e che non sia- no state sollevate obiezioni. In caso di obiezione, la questione può essere trattata successivamente secondo le procedure relative alle consultazioni e alla composizione delle controversie enunciate nell’articolo XXII. In occa- sione dell’esame della modifica prevista dell’Appendice I nonché di ogni aggiustamento compensatorio che ne potrebbe risultare, si tiene conto degli effetti d’apertura dell’appalto derivanti dall’eliminazione del controllo o dell’influenza esercitati dal Governo.
7. Xxxxx, negoziati e lavori futuri
a) Il Comitato procede ogni anno ad un esame dell’attuazione e dell’applica- zione del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Esso informa annualmente il Consiglio generale dell’OMC sugli avvenimenti succeduti durante il periodo oggetto d’esame.
b) Al più tardi alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, ed in seguito periodicamente, le Parti avviano nuovi negoziati al fine di migliorare l’Accordo e di estenderne il più possibile la portata tra le Parti su una base di reciprocità, tenuto conto delle disposizioni dell’arti- colo V relativo ai Paesi in sviluppo.
c) Le Parti si sforzano di non adottare o di non mantenere in vigore misure e pratiche discriminatorie che falsano le procedure di gara libere e, nell’ambito dei negoziati di cui al paragrafo b), di eliminare quelle che sussistono al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo.
8. Tecnologie d’informazione
Allo scopo di assicurare che l’Accordo non costituisca un ostacolo non necessario al progresso tecnico, le Parti tengono in seno al Comitato regolari consultazioni riguar- danti l’evoluzione dell’impiego di tecnologie d’informazione nell’ambito degli appalti pubblici e, all’occorrenza, negoziano modifiche dell’Accordo. Dette consul- tazioni intendono garantire in particolare che l’utilizzazione delle tecnologie d’informazione contribuisca alla creazione di procedure aperte, non discriminatorie ed efficaci basate sulla trasparenza nell’ambito degli appalti pubblici, ad una chiara designazione degli appalti considerati nell’Accordo nonché all’identificazione di tutte le informazioni disponibili riguardanti un determinato appalto. Qualora una Parte preveda innovazioni, si adopererà per tener conto dei punti di vista espressi da altre Parti in merito ai problemi che possono presentarsi.
9. Emendamenti
Le Parti possono modificare il presente Accordo, in particolare in funzione del- l’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle Parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato entrano in vigore per ogni Parte soltanto quando questa li ha accettati.
10. Recesso
a) Ogni Parte può recedere dal presente Accordo. Il recesso ha effetto allo sca- dere di un termine di 60 giorni dalla data in cui il Direttore generale dell’OMC ne ha ricevuto notifica per scritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni Parte può chiedere l’immediata riunione del Comitato.
b) Se una Parte al presente Accordo non diviene Membro dell’OMC entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC o cessa di essere Membro dell’OMC, essa cessa di essere Parte al presente Accordo con effetto dalla stessa data.
11. Non applicazione del presente Accordo tra determinate Parti
Il presente Accordo non si applica tra due Parti qualora l’una o l’altra, al momento della sua accettazione o adesione, non consenta alla sua applicazione.
12. Note, Appendici e Allegati
Le note, le Appendici e gli Allegati del presente Accordo sono parti integranti dello stesso.
13. Segretariato
Il Segretariato dell’OMC espleta i compiti di segretariato per il presente Accordo.
14. Deposito
Il presente Accordo viene depositato presso il Direttore generale dell’OMC, che tra- smette senza indugio a ciascuna Parte una copia certificata conforme dell’Accordo e di ogni rettifica o modifica che vi è apportata conformemente al paragrafo 6, di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 9, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente ai paragrafi 1 e 2, e di ogni recesso confor- memente al paragrafo 10 del presente articolo.
15. Registrazione
Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell’arti- colo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Fatto a Marrakech il 15 aprile millenovecentonovantaquattro, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti fede, salvo indicazione contraria riguardante le Appendici in allegato.
(Seguono le firme)
Note
Il termine «Paese» utilizzato nel presente Accordo e nelle Appendici deve essere interpretato come includente qualsiasi territorio doganale distinto Parte al presente Accordo.
Trattandosi di un territorio doganale distinto Parte al presente Accordo, nei casi in cui l’epiteto «nazionale» accompagni un’espressione utilizzata nel presente Accor- do, detta espressione dev’essere considerata, salvo indicazione contraria, in relazione con questo territorio nazionale.
Art. 1 paragrafo 1
Tenuto conto delle considerazioni di politica generale relative all’aiuto vincolato, e segnatamente all’obiettivo dei Paesi in sviluppo di ritornare ad un tipo di aiuto non vincolato, il presente Accordo non si applica agli appalti conclusi nel quadro di un aiuto vincolato prestato ai Paesi in sviluppo, fintantoché questo viene praticato da talune Parti.
Campo d’applicazione il 1° gennaio 1996
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore
Belgio | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Canada | 22 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Xxxxx (Sud) | 22 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Finlandia | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Francia | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Giappone | 5 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Israele | 31 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Norvegia | 7 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Spagna | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Stati Uniti | 1° | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Svezia | 22 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Svizzera | 19 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
CE | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |