Contract
PON Metro 2014-2020 – Asse 3 – Progetto CT.3.5.1d “ Safety Work 1 Acquisto e distribuzione di dispositivi di protezione individuale e collettivi a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA DA COVID-19.
CUP: D69J20005190006
n. gara
CIG Lotto 1: 90241872B2 CIG Lotto 2: 9024490CBA
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE.
L’appalto ha ad oggetto la fornitura, per le esigenze del Comune di Catania, di prodotti igienizzanti e di dispositivi di protezione individuali (DPI) utili alla prevenzione del contagio da COVID-19, ed in particolare di:
• Gel igienizzante mani con colonnina per la distribuzione dotata di termoscanner;
• Spray disinfettante per superfici;
• Guanti monouso in nitrile;
• Mascherine filtranti senza valvola FFP2.
• Mascherine chirurgiche
• Visiere
Unitamente alla fornitura, il presente appalto prevede, altresì, l’elaborazione degli ordini e la con- segna, a carico dell’aggiudicatario, presso i “punti di consegna” che verranno indicati dall’Amministrazione.
L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti funzionali, come di seguito specificato:
LOTTO 1:
1. Gel igienizzante mani con colonnina per la distribuzione dotata di termoscanner;
2. Spray disinfettante superfici
LOTTO 2:
1. Guanti monouso in nitrile
2. Mascherine filtranti senza valvola FFP2
3. Mascherine chirurgiche
4. Visiere
L’operatore economico può presentare offerte e risultare aggiudicatario di tutti i lotti del presente appalto, senza alcuna limitazione.
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente appalto decorrerà dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall’eventuale esecuzione in via d’urgenza qualora disposta, fino al 31.03.2022, salvo l’esaurimento anticipato dell’importo contrattuale. Potranno essere disposte più date di consegna visto il protrarsi dell’emergenza Covid fermo restando il quantitativo complessivo
Art. 3 – VALORE DELL’APPALTO.
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è stimato in € 1.224.819,00 .(iva esclusa) così suddiviso: Lotto 1 € 306.377,00– Lotto 2) € 918.442,00. Il valore del singolo contratto sarà quello risultante dall’applicazione dei prezzi unitari offerti per il singolo lotto alle quantità stimate indicate. L'aggiudicazione avverrà per lotti col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, lettera
b) in quanto, stante gli atti messi a disposizione dell'OE, la fornitura può essere considerata standardizzata.
Le ditte possono partecipare per ciascun lotto o per entrambi.
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai fini dell’esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, indicati nell’offerta economica, costituiscono i prezzi contrattuali. I corrispettivi saranno quindi determinati di volta in volta sulla base di tali prezzi unitari e delle quantità ordinate. I prezzi dovranno essere formulati dal fornitore
I prezzi unitari sono da intendersi comprensivi anche di confezionamento, imballaggio, trasporto e consegna a destinazione dei prodotti presso i vari punti di consegna indicati dall'Amministrazione.
Art. 4 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII del D.Lgs 50/2016, il partecipante deve dimostrare la sua capacità economico finanziaria attestando un fatturato globale di impresa realizzato nell'ultimo triennio 2018-2020 per un importo non inferiore ad € 600.000,00.
In caso di ATI, i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere posseduti nel suo complesso dal raggruppamento, con il possesso da parte della capo gruppo di almeno il 60% e da parte delle singole mandanti di almeno il 20% del fatturato globale.
Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI.
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.
I prodotti oggetto della presente fornitura devono:
• essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste nella descrizione di cui a seguire;
• essere corredate delle necessarie informazioni per garantire un’utilizzazione in totale sicurezza;
• essere dotati di marcatura CE o, in alternativa, di validazione INAIL ovvero dell’Istituto Superiore della Sanità, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. 14 aprile 2020 n. 27.
LOTTO 1
• Spray disinfettante superfici
Confezionamento del prodotto: minimo 500ml massimo 1litro Ciascun pezzo deve essere dotato di autonomo erogatore
Specifiche tecniche: Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Il prodotto non deve necessitare di risciacquo. Tot: 20.000 litri
• Gel igienizzante mani; Confezionamento del prodotto: 500 ml
Ciascun pezzo deve essere dotato di autonomo erogatore. Specifiche tecniche: Soluzione idroalcolica con almeno il 70% di alcol con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani
Il contenuto di ogni flacone deve essere compreso tra un minimo di 500 ml e un massimo di
1.000 ml. Il flacone deve essere provvisto di dispenser (elemento per l’erogazione separata di dosi composte da una quantità di prodotto idonea per una singola igienizzazione)
Tot. 30.000,00
Colonnine dispenser automatiche igienizzante mani con salvagoccia e termoscanner, tot. n. 100
LOTTO 2
• Guanti in scatole da 100
Guanto monouso non sterile, in nitrile, senza polvere, ambidestro Confezionamento del prodotto: Disponibilità di tutte le seguenti taglie: S-M-L Il prodotto offerto deve essere conforme a:
- requisiti stabiliti dalla normativa per i Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria (DPI); devono quindi possedere la marcatura CE in conformità al Regolamento europeo UE
• norme tecniche dei guanti di protezione possesso della certificazione (UNI EN 374- 1: 2018 ; UNI EN 374-5:2017); Tot. 10.000 scatole da 100 pz
• Facciale filtrante senza valvola FFP2- NR
Il prodotto offerto deve essere conforme a:
- requisiti stabiliti dalla normativa per i Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria (DPI); devono quindi possedere la marcatura CE in conformità al Regolamento europeo UE 2016/425. La rispondenza a suddetta norma deve essere dimostrata con certificazione; norme tecniche: possesso della certificazione UNI 149:2001+A1:2009; Xxxxxxx non riutilizzabile, durevole per almeno 8 ore
Forma: pieghevole
Bardatura: costituita da almeno due elastici
Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro sistema per la aderenza al viso; Senza valvola di espirazione: tot. 1.800.000 in confezioni da 50 pz
• Mascherina chirurgica: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 “Medical face masks - Requirements and test methods” e dotata di marcatura CE. Monouso non riutilizzabile durevole per almento 8 ore. Almeno 3 strati (due strati esterni di tessuto non tessuto e almeno uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante); almeno due elastici: TOT.
3.650.000 in scatole da 50 pz
Art. 6 – REFERENTE DEL CONTRATTO PER L’APPALTATORE
All’avvio del contratto l’aggiudicatario dovrà indicare la persona designata come referente incaricato dall’impresa che si renderà disponibile nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del presente appalto e reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, festivi esclusi.
Il referente dovrà essere dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità per le attività ricomprese nel presente appalto.
In caso di temporanea assenza del referente designato, al fine di garantire comunque la continuità della fornitura, l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo e i recapiti di una persona delegata a sostituire il referente designato.
L’Amministrazione, da parte sua, individuerà i propri referenti dedicati ai vari aspetti inerenti la gestione del presente appalto.
Art. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il Comune di Catania inoltrerà due ordinativi di fornitura, contenenti il dettaglio dei prodotti richiesti, le relative quantità e la destinazione.
In fase di esecuzione l’amministrazione indicherà i punti di consegna (xxxxxxx xxxxxx), previo congruo preavviso all’appaltatore, che saranno ubicati sempre presso uffici del Comune di Catania. I prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre 15 giorni consecutivi dall’invio dell’ordine al fornitore.
I prodotti dovranno essere consegnati con idonei automezzi, confezionati in pacchi di volume e di peso non eccessivi, adeguatamente imballati e comunque ben maneggevoli per il trasporto e l’immagazzinamento. L’imballo dovrà essere di idonea robustezza, resistente alle manovre di carico e scarico per evitare il deterioramento dei prodotti ivi contenuti. L’imballaggio utilizzato sarà a carico dell’appaltatore e dovrà essere costituito di materiale facilmente separabile onde consentire un agevole smaltimento differenziato da parte degli uffici riceventi.
Sul fronte di ogni pacco dovrà essere applicata un’etichetta recante l’indicazione esatta del contenuto nonché i dati della struttura ordinante.
Le operazioni di carico e scarico della merce, nonché di consegna al piano, sono a carico dell’appaltatore che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.
L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’Amministrazione all’atto della consegna della merce. Il documento di trasporto dovrà indicare obbligatoriamente:
• destinatario,
• data e luogo di consegna,
• numero di riferimento della Richiesta di Consegna,
• elenco dettagliato del materiale consegnato (quantità, codici, descrizione, etc.),
• numero di colli totali/numero bancali,
• il numero del lotto di produzione dei singoli prodotti e scadenza.
La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei colli inviati. L’Amministrazione si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima nel più breve tempo possibile, senza alcun aggravio di spesa, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”.
Art. 8- STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, tra il presidente/legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e l’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all’Amministrazione, si procederà alla revoca dell’affidamento e ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria, salva ogni altra azione prevista dalla legge e dal presente capitolato.
Le spese di registrazione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.
In applicazione di quanto disposto dall'art, 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n° 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n° 221 le spese per la pubblicità dei bandi e degli avvisi promossi dalle stazioni appaltanti sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate prima della stipula del contratto.
Art. 9 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 è ammessa ai sensi dell’art. 8, comma 1, L. 120/2020. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.
Art. 10 - CESSIONE DEI CREDITI.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Art.11 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Il fornitore presenterà una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per danni arrecati a terzi e per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed autorizzata in base al presente contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il fornitore dalle responsabilità di qualunque genere sullo stesso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni di
anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate il fornitore presenterà alla stazione appaltante idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto
sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto.
Art.12 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
L’appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.
L’appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L’appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Art.13 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.
In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.
Resta fermo l’obbligo per l’esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
L’appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all’informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
L’appaltatore è altresì tenuto nei confronti dei propri collaboratori e del personale addetto alla consegna della merce, ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione dal contagio da coronavirus (COVID-19).
Art.14 - SUBAPPALTO
E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021 ”A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”
Art. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.
Le verifiche sulla corretta esecuzione dell’appalto sono effettuate dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto e dal Responsabile unico del procedimento e i propri referenti per la gestione dell’appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto valuta l’applicazione delle penali di seguito indicate. Le
verifiche sulla correttezza della merce consegnata sono effettuate anche direttamente dai referenti incaricati per i vari uffici e servizi destinatari delle consegne.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.
Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto e di volta in volta specificati dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP sarà ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione.
Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.
Art.16 - PENALI
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.
In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali.
Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.
In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.
Penali:
1) in caso di ritardi nella consegna dei prodotti richiesti rispetto ai termini perentori indicati nel presente capitolato, potrà essere applicata, con riferimento alla consegna tardiva e ai disagi da ciò provocati, una penale per ogni giorno di ritardo di importo compreso fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille calcolato sull'ammontare netto del contratto da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
2) In caso di ogni altro inadempimento o inosservanza degli obblighi stabiliti a carico dell’appaltatore dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà applicare una penale da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 2.000 Euro secondo la gravità dell’inadempimento e i disagi e disservizi arrecati.
Sono ammessi ritardi per le sole cause di forza maggiore derivanti da scioperi o da eventi eccezionali comunque non imputabili all’appaltatore, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto alla stazione appaltante.
Nel caso in cui il ritardo nella consegna sia superiore a 15 giorni rispetto alle tempistiche previste, l’amministrazione si riserva la facoltà, senza ulteriori adempimenti, di risolvere il contratto e procedere ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Codice. L'amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di altro operatore e di procedere nei confronti dell'appaltatore inadempiente per il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
L’ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore.
Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs.
n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
6) grave danno all'immagine del Comune;
7) ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente contratto.
Nel caso di cui al n. 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Qualora le centrali di committenza nazionale e regionale - Consip spa e Intercent-ER - dovessero aggiudicare tramite convenzione la fornitura in oggetto a condizioni migliorative rispetto a quelle dedotte nel contratto stipulato, e l'appaltatore non acconsenta ad adeguare le condizioni contrattuali a quelle previste dalla suddetta convenzione, l'amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. 135/2012 previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.
Art. 18 - VERIFICA FINALE
Per il presente contratto, trattandosi di prestazioni a richiesta, sono previste attestazioni di regolare esecuzione al termine di ogni prestazione ai fini dell'emissione della relativa fattura.
Al termine del contratto sarà emesso il certificato di regolare esecuzione.
Art.19 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Catania.
Il RUP
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/93