ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DI MONTAGNA (S.I.Me.M.)
E
LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA (S.I.M.S.I.)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
La Società Italiana di Medicina di Montagna (nel seguito denominata “S.I.Me.M”), con sede legale in Padova, via Makallé 75. (C.F. della S.I.Me.M 92126640280), rappresentata nelle persone della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Presidente, e della segretaria delle società la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Sposta, residente a Xxxxxx, Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00.
E
La Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica (di seguito denominata S.I.M.S.I.), con sede legale in Padova presso Istituto di Fisiologia dell’Università in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 (C.F. della S.I.M.S.I 80168480103) rappresentata nella persona del Professor Xxxxxxx Xxxxx nellasua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede suindicata;
(S.I.Me.M e S.I.M.S.I nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”).
VISTI:
- l’art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che stabilisce che nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento e il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività;
- l’art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari;
- l’art. 43 comma 1 della legge n. 449/97, che consente di stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fine di lucro, costituite con atto notarile;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni;
- il Regolamento UE N. 2016/679 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- l'art. 1062 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 concernente l'assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi nell’ambito del trattamento dei dati sensibili;
- l’art 53 D. lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. “incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego”;
- il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d’ufficio;
- il D.lgs. 81/2008 concernete le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
PREMESSO CHE:
- la SIMSI, ha manifestato l’interesse di addivenire ad una collaborazione con S.I.Me.M attraverso il suo organo tecnico, S.I.Me.M per le attività di studio e sperimentazione afferenti all’area biologica di fisiologia dell’esercizio in ambienti estremi e sanitaria, quali formazione in materia di medicina subacquea e iperbarica, medicina di montagna, medicina aerospaziale e applicazioni cliniche della ricerca in ambiente straordinario.
- la S.I.Me.M e la SIMSI condividono l’importanza della collaborazione, della formazione e della ricerca quali valori fondamentali per l’adempimento dei doveri inderogabili verso l’individuo e la collettività, convinti che l’interesse pubblico si persegue anche attraverso il miglioramento e l’aggiornamento delle conoscenze medico-scientifiche.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
Art. 2 (Oggetto)
Con il presente atto, le Parti, riconoscendosi reciprocamente nei propri fini istituzionali, concordano di intraprendere un’azione comune mirata a favorire la cooperazione in ordine alla formazione scientifica, della ricerca attraverso collaborazioni per studi su progetti specifici inerenti, la medicina subacquea iperbarica, l’emergenza medica ed il soccorso in ambiente straordinario.
Art. 3 (Obblighi delle Parti)
Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo a tenere informata l’altra Parte sulle attività da sviluppare e svolgere.
La SIMSI in particolare si impegna:
- a mettere a disposizione le proprie professionalità nonché le informazioni di specifico interesse per il conseguimento dell’oggetto di tale Accordo.
- a tener conto delle specificità della S.I.Me.M e di concerto con S.I.Me.M definire e promuovere dei protocolli o procedure operative e sperimentali compatibili con le esigenze della suddetta.
- mettere a disposizione le risorse e competenze tecniche, professionali di propria pertinenza per un coinvolgimento degli specialisti nel contesto anche di attività operative.
S.I.Me.M in particolare si impegna:
- a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifico interesseper la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività.
- a mettere a disposizione la propria rete logistica ed organizzativa al fine di conseguire le
finalità proposte, alle migliori condizioni possibili.
Art. 4
(Accordi attuativi discendenti)
Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti sottoponibili, in ragione della loro tipologia.
Nell’ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:
- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
- il personale coinvolto.
Art. 5
(Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte)
Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell’altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenervisi.
Art. 6 (Attività mediatica)
Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all’esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell’immagine e dell’impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s’impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di
comunicazione istituzionale.
Art.7 (Responsabilità civile)
Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte; in quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
Art.8 (Copertura assicurativa)
Il personale che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso le aree individuate e messe a disposizione dalla S.I.Me.M o dalla S.I.M.S.I, in generale dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.
Art.9 (Riservatezza)
Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori la massima riservatezza sui dati, informazionie sui risultati dell’attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall’Accordo. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima possibilità di compromissione, l’attività dell’Accordo sarà limitata a carattere “non classificato”.
Art. 10
(Diritti di proprietà intellettuale)
Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.
Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva autorizzazione congiunta.
Tutto il materiale ed i documenti prodotti nel corso delle diverse attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti, che si impegnano a non consegnarli o divulgarli a terzi senza le preventive autorizzazioni congiunte. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dal presente accordo di collaborazione.
Art.11 (Trattamento dei dati)
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché del GDPR Reg. UE 2016/679.
Art. 12
(Salvaguardia dei compiti istituzionali)
Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall’altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.
Qualora l’attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti
contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.
Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.
Art. 13
(Referenti per l’attuazione dell’Accordo)
La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.
Il Referente dell’Accordo per la SIMSI è individuato nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (Presidente XXXXX) pro tempore dell’Istituto stesso.
Il Referente dell’Accordo per la S.I.Me.M è individuato nella Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Sposta pro tempore.
Art. 14 (Xxxxxx e recesso)
Il presente Accordo avrà una durata pari ad anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere ulteriormente prorogata per un periodo di un ulteriore anno
previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a 90 (novanta) giorni.
Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Atti esecutivi di cui all’art. 4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art.15 (Modifiche all’Accordo)
Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Art. 16 (Divieto di cessione)
Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.
Art.17 (Monitoraggio)
Allo scopo di monitorare il funzionamento del presente accordo e degli atti discendenti le Parti si impegnano ad indire riunioni dedicate con cadenza almeno semestrale. Eventuali ulteriori incontri ad potranno essere richiesti in ogni tempo da ciascuna delle parti, che dovrà comunicare all’altra l’argomento oggetto di trattazione.
Art.18 (Risoluzione)
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.
Art. 19
(Oneri finanziari e Xxxxx)
Dall’esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio delle parti. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto dipertinenza, i relativi oneri, nell’ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.
Art. 20
(Comitato Tecnico Scientifico)
Le Parti convengono di procedere all’istituzione di un Comitato tecnico – scientifico composto da
4 membri, di cui due per S.I.Me.M e due per la SIMSI coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte cosi come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.
Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.
Il Comitato tecnico – scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l’attuazione dell’Accordo, altresì mediante l’attivazione di appositi Tavoli tecnici, esso “riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese. Esso soggiace comunque ai dettami dell’art. 18 della L. 488 del 2001 e all’art. 5 del D. Lgs. 78 del 2010 convertito con L. 122 del 2010”.
Art. 21
(Legge applicabile e Foro competente)
Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.
Art. 22 (Firma)
Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO digitalmente ai sensi del C.A.D.
Padova,1 Agosto 2021
Per la S.I.Me.M. | Per la S.I.M.S.I. |
La Segretaria | Il Presidente |
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Sposta | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx |