Accordo
Testo originale
Accordo
tra il Consiglio Federale Svizzero
ed il Governo della Repubblica Italiana
0.414.994.541
sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario
Concluso il 7 dicembre 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2001
(Stato 17 settembre 2002)
Il Consiglio Federale Svizzero e
il Governo della Repubblica Italiana,
qui di seguito denominati "Parti",
desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi ed i loro popoli e di promuovere gli scambi nell’ambito scientifico e la collaborazione in quello univer- sitario;
animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati l’inizio o la continuazione degli studi nell’altro Stato;
consapevoli delle affinità esistenti tra i due Stati per quanto concerne il sistema uni- versitario e la formazione universitaria, nonché nello spirito della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative al- l’Istruzione superiore nella Regione Europea (Lisbona, 11 aprile 1997), firmata da entrambi gli Stati,
visti gli esiti del Gruppo Misto di Esperti di cui all’articolo 3 delle Conclusioni della XVIII sessione della Commissione Consultiva Culturale italo-svizzera, istituita con Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 19821, riunitosi in prima sessione l’11 e 12 novembre 1999 e in seconda sessione il 13 e 14 luglio 2000,
hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami allo scopo di proseguire gli studi universitari, nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado univer- sitario:
Art. 1
Il presente Accordo si applica agli Istituti del settore universitario della Confedera- zione Svizzera, elencati nell’allegato A, ed alle Università, Politecnici ed Istituti universitari statali e alle Università non statali legalmente riconosciute della Repub- blica Italiana, elencati nell’allegato B, di seguito tutte chiamate "Istituzioni univer- sitarie".
Per quanto riguarda le Scuole universitarie professionali svizzere si applica il dispo- sto dell’articolo 4, 2° capoverso.
RU 2002 2904
1 RS 0.440.945.41
Sono ammessi al riconoscimento in base al presente Accordo esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari previsti per la generalità degli studenti e svolti interamente presso le medesime, fatti salvi gli accordi interuniversitari, anche con Istituzioni universita- rie di Paesi terzi, relativi a programmi di mobilità degli studenti per periodi parziali di studio.
Sono esclusi i titoli ed i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso, in base a studi ed esami svolti, anche se parzialmente e/o su base convenzionale, presso centri e istituti non ufficialmente accreditati quali Istituzioni universitarie nei Paesi in cui operano e non autorizzati a rilasciare titoli validi in detti Paesi.
Art. 2
Nel presente Accordo:
L’espressione "titolo" indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione uni- versitaria a conclusione di un ciclo completo di studi.
Per la Parte svizzera, il termine "esame" indica gli esami a conclusione di un ciclo di studi come anche gli esami intermedi o altre forme di controllo delle conoscenze previste dal Regolamento degli studi.
Per la Parte italiana, il termine "esame" si riferisce alla valutazione certificata del profitto in ogni singola disciplina dei curricula studiorum.
Art. 3
Su domanda dello studente, vengono reciprocamente riconosciuti pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami.
Ai fini del riconoscimento dei certificati attestanti esami e periodi di studio svolti in una Università dell’altro Paese si tiene conto del sistema dei crediti formativi adot- tato sia dall’Istituzione universitaria di origine che da quella di accoglienza.
L’Istituzione universitaria presso la quale lo studente intende proseguire gli studi decide in merito alla pertinenza del ciclo di studi svolto.
Art. 4
Titoli rilasciati da una Istituzione universitaria che autorizzano il titolare a conti- nuare gli studi o a intraprendere il successivo ciclo di studi presso le Istituzioni uni- versitarie di uno dei due Stati contraenti, senza esami supplementari, conferiscono lo stesso diritto anche nell’altro Stato contraente.
Per quanto concerne le Scuole universitarie professionali svizzere, l’immatricola- zione alle Istituzioni universitarie italiane è consentita ai possessori di titoli finali rilasciati dalle predette Scuole, che abbiano analogo diritto di accesso alle Università e ai Politecnici svizzeri.
Su domanda dello studente, un titolo conseguito in una Istituzione universitaria della Confederazione Svizzera, che permette l’accesso al Dottorato nella Confedera-
zione Svizzera, viene riconosciuto per l’ammissione al concorso relativo al Dotto- rato di Ricerca in una Istituzione universitaria della Repubblica Italiana, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di titolo accademico italiano.
Il titolo accademico italiano che consente l’ammissione al Dottorato di Ricerca nel sistema universitario italiano, viene riconosciuto, su domanda dello studente, per l’ammissione al Dottorato nelle Istituzioni universitarie svizzere alle stesse condi- zioni previste per i propri studenti.
Art. 5
Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell’altro Stato nella forma prevista nella legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.
Al diritto di fregiarsi del titolo universitario non sono direttamente connessi diritti professionali.
Art. 6
Sono fatte salve le norme del Paese ospite relative alla programmazione/limitazione degli accessi, alla possibilità di condizionare l’accesso alla verifica di competenza linguistica nella/e lingua/e veicolari utilizzate nell’insegnamento nella Istituzione universitaria del Paese ospite, nonché alle eventuali ulteriori condizioni o esigenze speciali.
Art. 7
Le due Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva legislazione, le Convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Stati per l’istitu- zione di corsi concordati di studio con rilascio di titoli finali validi in entrambi i Paesi.
Art. 8
Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano le disposizioni vi- genti nei due Stati sulle competenze nell’ambito dell’istruzione universitaria.
Art. 9
La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso consultazioni di esperti designati dalle due Parti anche nell’ambito degli attuali or- gani bilaterali di consultazione.
Art. 10
Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggior- namenti agli elenchi contenuti nei predetti allegati decisi dalle competenti autorità dei due Paesi sono notificati per le vie diplomatiche.
Art. 11
Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive proce- dure interne all’uopo previste.
Il presente Accordo avrà validità per un periodo di tempo illimitato, a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all’altra Parte.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 7 dicembre 2000 in due esemplari originali, ciascuno in lingua ita- liana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il
Consiglio Federale Svizzero:
Per il
Governo della Repubblica Italiana:
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Allegato A
Istituti del settore universitario
Università
Universität Basel Universität Bern Université de Fribourg Université de Genève Université de Lausanne Universität Luzern Université de Neuchâtel Universität St. Gallen
Università della Svizzera italiana Universität Zürich
Politecnici federali
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Istituti universitari
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI), Genève Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP), Lausanne Institut Universitaire Xxxx Xxxxx (IUKB), Sion
Pädagogische Hochschule (PHS), St. Gallen
Scuole universitarie professionali
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Manno Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), Delémont Fachhochschule Ostschweiz (FHO), St. Gallen
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ), Luzern Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürich
Fachhochschule Nordwestschweiz, Brugg/Windisch – Aargau – Muttenz – Olten Berner Fachhochschule, Bern
Allegato B
Università ed Istituti superiori statali
Università degli Studi di Ancona
Università degli Studi di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi del Sannio Benevento
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi del Molise Campobasso
Università degli Studi di Cassino
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Catanzaro Università degli Studi «Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx» Chieti Università degli Studi della Calabria Cosenza
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di L’Aquila
Università degli Studi di Lecce
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Milano
Seconda Università degli Studi di Milano
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx Modena Università degli Studi «Xxxxxxxx XX» di Napoli
Seconda Università degli Studi di Napoli
Istituto Universitario Navale di Napoli
Istituto Universitario Orientale di Napoli
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Perugia
Università per Stranieri di Perugia
Università degli Studi di Pisa
Università della Basilicata Potenza
Università degli Studi di Reggio Calabria
Università degli Studi «La Sapienza» Roma
Università degli Studi «Tor Vergata» Roma
Terza Università degli Studi di Roma
Istituto Universitario di Scienze Motorie Roma
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Sassari
Università degli Studi di Siena
Università per Stranieri di Siena
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Torino
Politecnico di Torino
Università degli Studi di Trento
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
Università dell’Insubria Varese
Università degli Studi «Cà Foscari» Venezia
Istituto Universitario di Architettura di Venezia Università del Piemonte orientale «Xxxxxx Xxxxxxxx» Vercelli Università degli Studi di Verona
Università degli Studi della Tuscia Viterbo
Scuole superiori riconosciute che rilasciano titoli accademici
Scuola Normale Pisa
Scuola Superiore di studi universitari e di
perfezionamento «S.Xxxx» Pisa
Scuola Internazionale superiore di studi avanzati Trieste
Università ed Istituti universitari non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale
Libera Università Mediterranea «Xxxx Xxxxxx» Bari Libera Università di Bolzano
Libero Istituto Universitario «Xxxxx Xxxxxxxx» Castellanza Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
Università «Xxxxx Xxxxxxx» Milano
Università Vita-Salute «San Xxxxxxxx» Milano Libera Università di lingue e comunicazione IULM Milano Istituto Universitario S.Xxxxxx Xxxxxxxxx Napoli Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
«Xxxxx Xxxxx» Xxxxx Xxxx
Libera Università «Xxxxx SS. Assunta»LUMSA Roma Libera Università «Campus Biomedico» Roma
Libera Università degli Studi «San Pio V» Roma
Libera Università degli Studi di Urbino