CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ RELATIVO ALLA
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza-Brianza
Settore: Lavori Pubblici -
OGGETTO:
CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ RELATIVO ALLA
“COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO DEL NUOVO POLO CULTURALE”
da realizzarsi ai sensi degli artt. 3, comma 00-xxx, x 000xxx xxx X.Xxx. x. 000 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 2
C.I.G. 652470226C
SCHEMA DI CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ RELATIVO ALLA ”COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO DEL NUOVO POLO
CULTURALE”, da realizzarsi ai sensi degli artt. 3, comma 15bis, e 160ter del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
C.I.G. 652470226C
L'anno ………., addì ………., del mese di …........, in Vedano al Lambro (MB) e nella Residenza Municipale sita in …..................................................... n........
Avanti al Dott. notaio sono comparsi:
- il Sig. …................, nato a Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di
Vedano al Lambro (MB), domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale, con sede in Vedano al Lambro (MB), Largo Repubblica n. 3, Codice Fiscale del Comune n. 03131650156, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vedano al Lambro, che rappresenta, ai sensi degli artt. 107 e 109 del X.X.xx. n. 267/2000, in forza del Decreto di nomina n. ….
del , di seguito nel presente atto denominato “STAZIONE APPALTANTE
o UTILIZZATORE”.
- il Sig............, nato a …........ (….), il ..../....../… , il quale interviene nel presente
atto nella sua qualità di ….........., della Società/Ditta............., con sede in
.............., via ................., C.F/P.IVA ..............., di seguito nel presente atto denominato “… o AFFIDATARIO”.
D'ora innanzi la Società/Ditta …...................... e la Stazione Appaltante vengono congiuntamente chiamate anche “Parti” e, singolarmente, anche la “Parte”.
I comparenti, convengono quanto segue:
Premesse
Premesso che:
con Deliberazione di C.C. n. ............... del................. è stato approvato il Programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 all’interno del quale è stato inserito l'intervento di costruzione e messa a disposizione del Comune di Vedano al Lambro di un nuovo Polo Culturale;
con Deliberazione di G.C. n 162 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione convenzione tra il comune di Vedano al Lambro e ANCI ER per le attività di supporto, coordinamento e predisposizione degli atti inerenti la
procedura per la realizzazione di un centro polifunzionale, con l’utilizzo del contratto di disponibilità” al fine di poter realizzare un intervento di costruzione e messa a disposizione del Comune del nuovo Polo Culturale; di conseguenza è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vedano al Lambro, di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti da destinare a tale scopo;
con Deliberazione del C. C. n. ………...., del , avente ad oggetto “Contratto
di disponibilità per la realizzazione del Polo Culturale – Concessione del diritto di superficie di un’area di proprietà comunale sita nel Comune di Vedano al Lambro tra via Xxxx Xxxxxxx e piazza Xxxxxxxx”, l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di cedere il diritto di superficie inerente alla predetta area necessaria per la realizzazione dell'intervento summenzionato riservandosi di esercitare il diritto di riscatto;
In data …………… è stata bandita la gara con determina a contrattare n. …. del …… con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la “Costruzione e messa a disposizione a favore del Comune di Vedano al Lambro del nuovo Polo Culturale”, ai sensi dell’art. 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006;
come risulta dai verbali di gara del ..................... e dalla Determinazione n.
…………. del ………, la Commissione di gara ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria del contratto in oggetto alla Società …........., con sede in ; per
il canone annuo di Euro , oltre IVA, a seguito del ribasso d'asta del
...........%, per un totale complessivo di Euro ........................., oltre IVA (canone annuale Euro................... per 30 anni) e con un ribasso temporale di giorni naturali consecutivi ……. rispetto ai 900 (novecento) giorni messi a gara per la realizzazione e messa a disposizione del Polo Culturale;
con Determinazione n. …....., del............, della Stazione Appaltante il suddetto contratto è stato aggiudicato definitivamente alla Società/Ditta ;
tramite SINTEL del................... è stata comunicata alla Ditta ,
l'aggiudicazione definitiva;
come specificato al successivo art. 13, l'Utilizzatore corrisponderà un contributo in corso d'opera di Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila), oltre IVA, pari al 37,70 % del costo di costruzione dell'opera stimato dalla Stazione Appaltante;
l'importo contrattuale complessivo netto (XXX xxxxxxx) è dato dalla somma del canone trentennale, come risulta dall’offerta economica presentata dall’Affidatario, e del contributo sul costo di costruzione di cui all’art. 13 del presente contratto: Euro ……… + Euro ……… = Euro ;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 2 (Oggetto del contratto)
L’Affidatario, come sopra rappresentato, si obbliga con il presente contratto, ad abbattere la struttura e a rimuovere la cisterna che attualmente insistono nell’area dove dovrà sorgere il nuovo Polo Culturale, provvedendo inoltre a bonificare l'intera area oggetto dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
L’Affidatario con il contratto di disponibilità concede all'Utilizzatore, che accetta, l'utilizzo del nuovo Polo Culturale che verrà realizzato secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Prestazionale e negli allegati posti a base di gara. L’Affidatario si obbliga a redigere la progettazione definitiva e quella esecutiva, nonché a realizzare l'intervento alle condizioni indicate nel presente contratto.
L’Affidatario si obbliga, assumendo ogni rischio, a sue spese, a mettere a disposizione l'opera realizzata, ai fini del collaudo, entro il ………….., (… ) giorni, (comunque
entro e non oltre il ) dalla sottoscrizione del presente contratto.
L'opera che verrà realizzata sarà di proprietà dell’Affidatario fino alla scadenza del presente contratto e fino al completo pagamento da parte dell'Utilizzatore di tutti i canoni di disponibilità pattuiti nonché alla corresponsione di quanto pattuito per il riscatto. Riscatto non oneroso e compreso nel canone di disponibilità.
L’Utilizzatore potrà riscattare l’opera, dietro versamento dell’importo previsto, anche prima della scadenza stabilita dal contratto di disponibilità. Una volta realizzata l'opera, in seguito al collaudo, sarà messa a disposizione dell'Utilizzatore e dovrà essere garantita, da parte dell’Affidatario, la costante fruibilità della stessa. L’Affidatario, in particolare, è tenuto ad effettuare, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti, la manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 1576 c.c., quella
straordinaria, nonchè a risolvere tutti gli eventuali vizi rilevati, anche sopravvenuti, idonei ad impedire o diminuire la fruibilità dell’opera da parte dell’Utilizzatore.
Art. 3 (Diritto di superficie)
La realizzazione del nuovo Polo Culturale verrà eseguita su un'area di proprietà del Comune di Vedano al Lambro posta tra via Xxxx Xxxxxxx e Piazza Xxxxxxxx, individuata catastalmente al foglio n. 6, particella n. 361, come meglio indicato nella planimetria allegata al Capitolato Prestazionale, sulla quale l’Utilizzatore stesso, con atto a rogito del notaio …. rep…/racc…., del …., ha costituito in favore dell’Affidatario un diritto di superficie dietro corresponsione di una somma pari ad Euro 10 (dieci) totali.
Il diritto di superficie avrà una durata pari a quella del contratto di disponibilità. Qualora la durata del presente contratto fosse per qualsivoglia ragione prorogata, la durata del diritto di superficie sarà anch'essa prorogata di diritto per il medesimo termine.
Come precisato all’art. 2 del presente contratto, la proprietà dell’opera realizzata non sarà ceduta all'Utilizzatore fino a quando lo stesso non abbia provveduto al totale pagamento dei canoni e al riscatto dell’opera.
Nel caso di riscatto anticipato, il corrispondente diritto di superficie si estingue per confusione, previo pagamento di quanto contrattualmente pattuito, comprensivo dei canoni ancora da corrispondere e dell’importo del riscatto.
L’Affidatario non potrà trasferire a terzi la proprietà dell’opera, il diritto di superficie di cui al presente articolo, né cedere la gestione del presente contratto di disponibilità senza espressa autorizzazione dell’Utilizzatore.
L’Utilizzatore potrà concedere in uso a terzi, anche a titolo oneroso, l’intera opera o sue parti, successivamente alla data di messa a disposizione e per tutta la durata residua del presente contratto, senza che l’Affidatario possa vantare alcun credito e senza che sia necessario acquisire all’uopo un’autorizzazione da parte dell’Affidatario. L’Utilizzatore resta in ogni caso responsabile per le obbligazioni assunte con il presente contratto.
La costituzione del diritto di superficie è sottoposta alla condizione risolutiva che il contratto di disponibilità si risolva, si sciolga o perda efficacia per qualsiasi ragione prima della scadenza prevista dal medesimo.
Le parti convengono che, in ogni caso, il presente contratto e quello avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie in favore dell’Affidatario devono intendersi avvinti da collegamento negoziale, nel senso che risultano complessivamente preordinati alla realizzazione dell’opera di cui al presente contratto, alla fruizione ed al riscatto della medesima da parte dell’Utilizzatore.
Art. 4 (Decorrenza e durata del contratto)
Il presente contratto di disponibilità decorre ed è efficace dalla data della sua stipulazione ed avrà termine decorsi anni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del verbale di messa a disposizione dell’opera da parte dell’Utilizzatore, a seguito del collaudo della medesima.
Art. 5 (Documenti facenti parte del contratto e disposizioni normative applicabili)
Il presente contratto di disponibilità viene sottoscritto e accettato dalle Parti, le quali si impegnano ad osservare tutte le disposizioni, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:
1. il capitolato tecnico prestazionale allegato al presente contratto, come sottoscritto in sede di gara;
2. il progetto preliminare offerto in sede di gara dall’Affidatario e il relativo cronoprogramma;
3. l'offerta economica;
4. l'offerta riguardante i tempi di realizzazione dell’opera;
5. le polizze di garanzia.
I documenti sopraindicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione.
Al presente contratto comprensivo degli allegati che ne costituiscono parte integrante si applicano gli artt. 3, comma 15-bis e 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i principi e le disposizioni applicabili, in generale, ai contratti pubblici e le disposizioni del Codice Civile, per quanto compatibili. L’Affidatario è tenuto, inoltre, al rispetto di ogni normativa applicabile attinente la realizzazione e la gestione dell'opera, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza, di igiene ed ogni altra prescrizione, condizione o adempimento cogenti.
Art. 6 (Obblighi e responsabilità dell’Affidatario)
L’Affidatario assume il rischio della costruzione e il rischio della gestione tecnica dell'opera per tutto il periodo inerente alla messa a disposizione dell’Utilizzatore, ai sensi dell'art. 160-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
In particolare, sono poste a carico dell’Affidatario:
1. la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo nonché delle eventuali varianti in corso d'opera, in conformità alla normativa applicabile all'attività edilizia.
Detti progetti e le relative varianti, dopo essere stati approvati dall’Affidatario, sono comunicati all’Utilizzatore. L’Affidatario risulta tuttavia esonerato dalla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 in quanto “ente istituzionalmente competente” ai sensi del Regolamento edilizio comunale. L’opera oggetto del presente contratto è qualificata quale “opera di urbanizzazione secondaria”, di tal che non sono dovuti i relativi oneri;
2. l’acquisizione dei necessari atti autorizzativi inerenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera dall’Amministrazione comunale e, ove prescritto, da altre Autorità pubbliche competenti. L’Affidatario ha facoltà di introdurre eventuali varianti finalizzate al conseguimento di una maggiore economicità nella realizzazione e nella gestione dell’opera, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle disposizioni normative e dei provvedimenti di pubbliche autorità cogenti, anche sopravvenuti, senza alcun aggravio di tipo economico per l'Utilizzatore. Il rischio inerente alla ritardata o mancata approvazione da parte di terze autorità competenti con riferimento alla progettazione e alle eventuali varianti apportate è posto a carico dell’Affidatario. Inoltre, l’Affidatario è tenuto ad acquisire ogni autorizzazione, permesso e/o nulla osta dalle competenti autorità, necessari alla costruzione e alla messa a disposizione dell’Utilizzatore del nuovo Polo Culturale di Vedano al Lambro;
3. l'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera, nel rispetto del capitolato prestazionale, nonché la prima fornitura e/o installazione di tutti gli arredi, attrezzature e complementi d'arredo come definiti o, comunque, sulla base dei parametri indicati nel capitolato prestazionale. Tutti gli arredi e le attrezzature, obbligatoriamente forniti dall’Affidatario, dovranno comunque possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia. L’Affidatario è altresì tenuto ad eseguire le modificazioni e ad operare le varianti prescritte dall'Utilizzatore affinchè vengano garantite le caratteristiche funzionali essenziali previste dal capitolato prestazionale e dai relativi allegati del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso. L’Affidatario non ha diritto di ottenere alcuna maggiorazione rispetto al corrispettivo stabilito nel contratto laddove nell’offerta siano indicati standard superiori a quelli previsti dal capitolato prestazionale per l’accettazione dell'opera;
4. la nomina del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza nonché la nomina del Responsabile della gestione dell’opera;
5. la messa a disposizione, per tutto il periodo previsto dal presente contratto, dell'opera e l’assunzione da parte dell’Affidatario dell'onere di assicurare
all'Utilizzatore la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, dal capitolato prestazionale e dai relativi allegati;
6. la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera messa a disposizione dell’Utilizzatore nonché la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. In particolare, l’Affidatario è tenuto a presentare in sede di gara anche un piano di gestione dell’opera avente ad oggetto il programma delle attività di manutenzione. L'attuazione di detto programma delle attività di manutenzione dovrà essere concordata con l'Utilizzatore all'inizio di ogni anno solare prevedendo specificatamente i giorni in cui verranno effettuati gli interventi manutentivi;
7. l’adeguamento della struttura e dell’impiantistica del nuovo Polo Culturale alle normative sopravvenute.
Inoltre, spetta all’Affidatario finanziare la costruzione e la gestione tecnica dell'opera per tutto il periodo di messa a disposizione dell’opera a favore dell'Utilizzatore, fermo restando il contributo in corso d’opera che sarà erogato dall’Utilizzatore.
L’Affidatario potrà avvalersi del subappalto relativamente all’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera, nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R n. 207/2010;
L’Affidatario è responsabile del corretto adempimento delle disposizioni del presente contratto e della corretta esecuzione del medesimo. Resta inteso che le disposizioni e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state dall’Affidatario accettate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
L’Affidatario è responsabile del danno o del pregiudizio di qualsiasi natura che sia cagionato all'Utilizzatore e/o ai suoi dipendenti e/o consulenti e agli utenti del nuovo Polo culturale, come conseguenza delle attività che l’Affidatario si è impegnato a svolgere finalizzate alla realizzazione e alla messa a disposizione dell’opera, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari e, in genere, di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di durata del contratto. Tuttavia l’Affidatario non è responsabile per fatti dolosi o colposi imputabili all’Utilizzatore o ad altri soggetti cui quest’ultimo abbia concesso l’utilizzo dell’opera o di sue parti, come conseguenza delle attività dai medesimi svolte nella/e stessa/e.
L’Affidatario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Utilizzatore in relazione a:
- ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, con indicazione della relativa causa e delle misure che si intendono adottare per limitare i danni o rimediare ai ritardi che si sono verificati;
- l'instaurazione di procedimenti giurisdizionali o arbitrali promossi dall’Affidatario o nei confronti del medesimo, nei casi in cui detti procedimenti possano comportare l'impossibilità o l'incapacità di adempiere efficacemente alle obbligazioni previste dal presente contratto;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa pregiudicare la corretta esecuzione del contratto di disponibilità, ovvero la capacità dell’Affidatario di adempiere alle obbligazioni assunte.
Le predette comunicazioni sono trasmesse al Responsabile del contratto, nominato dall’Utilizzatore.
8. L’Affidatario è tenuto ad agire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, anche in materia ambientale, contributiva, previdenziale e fiscale.
L’Affidatario deve inoltre autorizzare, entro 24 ore dalla richiesta e con efficacia del silenzio assenso e senza possibilità di diniego, l’Utilizzatore:
a. a manutenere tutto quanto previsto come prima fornitura (tutti gli arredi, attrezzature e complementi d'arredo come definiti o, comunque, sulla base dei parametri indicati nel capitolato prestazionale).
b. ad aggiungere attrezzature per far fronte a nuove esigenze (per tutti gli arredi, attrezzature e complementi d'arredo come definiti o, comunque, sulla base dei parametri indicati nel capitolato prestazionale)
c. a completare tutte quelle parti dove sia prevista per l’Affidatario, nel capitolato prestazionale, la sola predisposizione dell’impianto e delle infrastrutture.
Le operazioni previste al punto 8 lett. a), b) e c) dovranno essere svolte da personale specializzato scelto dall’Utilizzatore in base al proprio ordinamento interno. L’Utilizzatore dovrà comunicare e concordare con l’Affidatario l’inizio delle attività per evitare la sovrapposizione di eventuali ulteriori cantieri interni. Per operazioni di modifiche, di aggiunte o di completamento si intendono quelle che rivestono, una volta realizzate, carattere di permanenza.
Le aggiunte o le modifiche apportate per esigenze legate agli allestimenti scenici, espositivi ed in generale per qualsiasi evento all’interno del Polo Culturale sono comunque e sempre autorizzate e non necessitano di comunicazione all’Affidatario.
Art. 7 (Oneri a carico dell’Affidatario)
Oltre a tutti gli adempimenti di cui l’Affidatario si fa carico, derivanti dai propri obblighi e dalle responsabilità contrattuali di cui al precedente art. 6, il medesimo è tenuto a corrispondere all’Utilizzatore tutti gli altri oneri, individuati nelle spese derivanti, a titolo indicativo ma non esaustivo, dall’espletamento dei servizi tecnici (collaudo tecnico).
Art. 8 (Obblighi dell'Utilizzatore)
L'Utilizzatore corrisponderà, in corso d'opera, un contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 160-ter, comma 1, lett. b), secondo le modalità e i termini indicati al successivo art. 13.
Intervenuti il collaudo delle opere e la messa a disposizione del nuovo Polo culturale, l'Utilizzatore si impegna a:
- corrispondere all’Affidatario con regolarità il canone di disponibilità, ai sensi dell'art. 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006, come determinato al successivo articolo 12 del presente contratto;
- esonerare l’Affidatario da qualsiasi responsabilità per danno o pregiudizio di qualsiasi natura che sia stato cagionato dagli utenti del nuovo Polo Culturale, dal medesimo Utilizzatore o da altri soggetti cui quest’ultimo abbia concesso l’utilizzo dell’opera o di sue parti, come conseguenza delle attività dai medesimi svolte, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei collaboratori e degli ausiliari, per l'intera durata del contratto;
- provvedere ad eventuali sostituzioni o aggiunte di tutti gli arredi, attrezzature e complementi d'arredo sulla base dei parametri indicati nel capitolato prestazionale forniti dall’Affidatario nonché a svolgere le eventuali manutenzioni, soltanto con riguardo ai medesimi, fermo restando che nelle ipotesi in cui l’Utilizzatore conceda in uso a terzi l’opera o sue parti, la disciplina di detto aspetto potrà costituire oggetto di espressa pattuizione con i medesimi;
- provvedere ad eventuali aggiunte di attrezzature per far fronte a nuove esigenze (tutti gli arredi, attrezzature e complementi d'arredo sulla base dei parametri indicati nel capitolato prestazionale) o per completare tutte quelle parti dove sia prevista per l’Affidatario, nel capitolato prestazionale, la sola predisposizione dell’impianto e delle infrastrutture.
- provvedere alla pulizia dei locali del Nuovo Polo culturale, delle aree esterne nonché del parcheggio;
- provvedere al pagamento delle bollette per le utenze di luce, acqua, gas ecc. che saranno intestate all'Utilizzatore;
- individuare il Responsabile del contratto il quale è tenuto a verificare il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario per tutta la durata del contratto;
- individuare la Commissione (nel presente documento chiamata Commissione) composta di tre tecnici abilitati di cui all’art. 10 del presente contratto, incaricati del collaudo statico delle strutture, nonché di quello tecnico funzionale degli impianti tecnici (i.e. elettrico, idraulico ecc.).
Art. 9 (Progettazione e realizzazione dell'opera)
L’opera è realizzata a totale rischio e spese dell’Affidatario, il quale assume interamente gli oneri inerenti alla progettazione, all’esecuzione e alla manutenzione straordinaria e ordinaria dell’opera. L’Affidatario si impegna altresì a redigere la progettazione definitiva e quella esecutiva dell’opera, coordinandosi comunque con l’Utilizzatore e partecipando alle eventuali riunioni tecniche di comune interesse, da questi richieste. La progettazione è approvata esclusivamente dall’Affidatario, il quale è comunque tenuto a darne previa comunicazione all’Utilizzatore.
L’Affidatario può apportare le varianti finalizzate ad assicurare una maggiore economicità della realizzazione e/o della gestione dell’opera, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle disposizioni normative e dei provvedimenti cogenti e sopravvenuti di pubbliche autorità, senza alcun aggravio economico per l'Utilizzatore. Le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvate dall’Affidatario previa comunicazione all'Utilizzatore e, ove prescritto, ad altre autorità pubbliche competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di dette autorità in relazione alla progettazione e alle eventuali varianti apportate è posto a carico dell’Affidatario.
L'Utilizzatore può chiedere all’Affidatario di apportare modificazioni, variazioni e/o di procedere al rifacimento dei lavori che siano stati motivatamente individuati come non conformi dalla Commissione, al solo fine di garantire il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle disposizioni applicabili ai fini dell’accettazione dell’opera. L’Affidatario non avrà diritto a percepire alcuna maggiorazione rispetto al corrispettivo pattuito nel presente contratto laddove nell’offerta siano stati indicati standard superiori a quelli previsti dal Capitolato prestazionale.
Tutte le variazioni e le modifiche sopraindicate che possono essere chieste, sono da porre in relazione all’attività di collaudo spettante all'Utilizzatore, avente ad oggetto la verifica del puntuale rispetto del capitolato prestazionale, degli allegati, nonché delle disposizioni cogenti.
L'Utilizzatore non ha diritto di imporre ulteriori modifiche progettuali e varianti tranne quelle finalizzate all'accettazione dell'opera, ferma la facoltà dell’Affidatario di accettare le eventuali ulteriori varianti che siano chieste dall'Utilizzatore nel corso della progettazione e/o della realizzazione dell'opera, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006. In tale ipotesi l'esecuzione della/e variante/i resta comunque subordinata alla sottoscrizione da parte dell’Affidatario e dell'Utilizzatore di apposito atto aggiuntivo e/o atto di sottomissione, in conformità a quanto previsto dall'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010.
L’Affidatario dovrà consegnare all’Utilizzatore a titolo gratuito tutti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo e delle eventuali varianti del Polo Culturale stesso non appena approvati (elettrici, meccanici, acustici, canaline libere, capacitá di carico delle strutture, ecc). Tali elaborati progettuali saranno in formato elettronico e l'Utilizzatore potrà disporne liberamente.
Art 10 (Collaudo in corso d'opera)
L’attività di collaudo è affidata ad una commissione composta di tre tecnici abilitati designati dall’Utilizzatore.
La Commissione è incaricata del collaudo statico delle strutture, nonché di quello tecnico funzionale degli impianti tecnici (i.e. elettrico, idraulico ecc.). Le spese del collaudo sono a carico dell’Affidatario.
La nomina della Commissione è effettuata dall’Utilizzatore entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto ed è comunicata all’Affidatario entro i successivi 30 giorni.
L’Affidatario è tenuto a rendere edotto la Commissione circa le informazioni generali dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la data di fine dei lavori, il cronoprogramma, gli atti autorizzativi e relative scadenze e, in generale, tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, coincideranno con la conclusione delle principali lavorazioni e che verranno stabilite previo accordo tra le Parti a mezzo di comunicazione scritta trasmessa mediante PEC.
Alle visite debbono essere presenti oltre alla medesima Commissione, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza individuati dall’Affidatario e un rappresentante dell'Impresa esecutrice, i quali sottoscriveranno il relativo verbale di visita. Al termine di ciascuna visita la Commissione trasmette, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, all’Affidatario e per conoscenza all'Utilizzatore, una relazione in ordine al rispetto o meno, da parte dell’Affidatario, delle prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale, allegando i relativi verbali di visita.
Nella predetta relazione la Commissione, su indicazione dell’Utilizzatore, può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, le modificazioni, le varianti e il rifacimento dei lavori che sono ritenuti necessari, con indicazione delle relative motivazioni. Nella medesima relazione, la Commissione deve altresì dar conto delle osservazioni eventualmente formulate dal rappresentante dell’Affidatario e dal rappresentante dell’impresa esecutrice nel corso della visita, illustrando le proprie valutazioni in relazione a queste ultime.
L’Affidatario è tenuto ad adeguare l’opera alle prescrizioni comunicate dalla Commissione, nei tempi dal medesimo indicati, che dovranno comunque essere congrui tenuto conto della natura e della tipologia delle stesse. Qualora l’Affidatario non intenda adeguarsi alle prescrizioni comunicate entro il termine indicato dalla Commissione, sarà tenuto a trasmettere all’Utilizzatore una relazione contenente le controdeduzioni, il quale, in caso di gravi difformità che comportino il mancato rispetto del 40% dei requisiti minimi indicati nel capitolato prestazionale, determinerà la risoluzione del presente contratto.
L’ultima visita, che precede il collaudo finale, deve essere effettuata successivamente alla conclusione dei lavori ma prima che l’Affidatario abbia effettuato la dichiarazione di fine lavori, in modo da evitare che le eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione comportino la riapertura di un nuovo procedimento edilizio.
Una volta comunicata la fine dei lavori, la Commissione, dopo aver acquisito tutti i documenti relativi alla medesima, ed attestanti la conformità dell'opera alle disposizioni cogenti (certificato di agibilità), entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi effettua una visita per il collaudo finale dell’opera. Entro 15 (quindici) giorni dalla predetta visita finale, la Commissione redige l'attestazione di conformità dell’opera al capitolato prestazionale, allegandovi una relazione di collaudo finale, che trasmette all'Utilizzatore.
Nell’ipotesi in cui l’opera presenti caratteristiche prestazionali inferiori rispetto alle prescrizioni minime previste dal capitolato prestazionale sottoscritto, l’Utilizzatore, su indicazione della Commissione, prescriverà, ove possibile, le modificazioni, le variazioni da apportare o i rifacimenti dei lavori da eseguire al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni minime contenute nel capitolato prestazionale, assegnando all’Affidatario un congruo termine. Ove a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive permangano delle non conformità al capitolato prestazionale, la Commissione proporrà una decurtazione del canone.
Nel caso in cui il deprezzamento dell'opera non superi il 10% del valore della stessa, il canone di disponibilità sarà ridotto proporzionalmente, come previsto dall’art. 160- ter DLgs. n. 163/2006.
In sostituzione della predetta decurtazione del canone di disponibilità, l’Utilizzatore, in base ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle riserve da parte della Commissione, procede all’escussione della polizza inerente alla cauzione definitiva in fase di esecuzione dell’opera nella misura massima del 10% dell’importo assicurato pari a Euro
………………., come precisato nel capitolato prestazionale.
Tuttavia, qualora il deprezzamento dell’opera ecceda il 10%, la medesima non potrà essere collaudata e il contratto è automaticamente risolto.
In detta ipotesi di risoluzione del contratto l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento del valore dei lavori regolarmente eseguiti, come verificati dalla Commissione, decurtato dagli oneri aggiuntivi gravanti sull’Utilizzatore in ragione della risoluzione del contratto e fatto salvo il maggior danno. In tal caso, il pagamento da parte dell’Utilizzatore avverrà in 50 (cinquanta) rate semestrali da corrispondersi al 30.06 (data valuta Affidatario) e al 31.12 (data valuta Affidatario) di ogni anno fino al completo pagamento della somma stimata corrispondente al valore dei lavori regolarmente eseguiti, decurtata dei predetti oneri.
Spetta alla Commissione, durante la visita di collaudo finale, accertare altresì gli eventuali vizi sopravvenuti tra l’ultima visita e quella finale. Laddove siano rilevati eventuali vizi sopravvenuti la Commissione indicherà le prescrizioni in corso d’opera da osservare, fermo restando che gli oneri aggiuntivi, derivanti dall’eventuale presentazione di una nuova istanza di permesso edilizio/SCIA, saranno a carico dell’Affidatario.
L'approvazione del certificato finale di collaudo da parte dell'Utilizzatore deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla trasmissione del verbale di collaudo da parte della Commissione.
Approvato il certificato finale di collaudo ed evasi positivamente tutti i controlli, l’Affidatario e l'Utilizzatore sottoscrivono il verbale di messa a disposizione dell'opera, nel quale individuano altresì i rispettivi Responsabili ai fini di cui all'art. 11 del presente contratto.
Dalla data di sottoscrizione del verbale di messa a disposizione dell’opera l’Utilizzatore è tenuto all’adempimento degli obblighi indicati all'art. 8 del presente contratto.
Ai fini del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono quelli compresi dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi.
Art. 11 (Esercizio dell'opera)
La fase di esercizio dell'opera inizia a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione della stessa. Spetta all’Affidatario la gestione tecnica dell'opera per tutto il periodo di messa a disposizione, tenuto conto che la stessa comporta l’obbligo di assicurare il corretto funzionamento del Polo Culturale in tutte le sue parti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle strutturali, architettoniche, impiantistiche e, più in generale, funzionali. In particolare, l’Affidatario deve assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e di tutte le sue parti, nell’osservanza delle disposizioni del codice civile in ragione della natura privatistica dell'opera realizzata e sulla base di quanto previsto dal programma di manutenzione. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria debbono essere programmati ogni anno e concordati con l’Utilizzatore, al fine di ridurre il più possibile il disagio per gli utenti del nuovo Polo Culturale. Nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, o comunque allorquando l'esecuzione della manutenzione, al di fuori dei periodi concordati, risulti incompatibile con l’utilizzo di alcune parti del Polo Culturale, all’Affidatario sarà applicata una penale.
A garanzia dell'applicazione delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, l’Affidatario è tenuto a prestare una cauzione secondo le modalità indicate all'art. 16 del presente contratto.
Con la messa a disposizione dell’opera l’Utilizzatore ne ha la piena disponibilità e potrà concederla in uso a soggetti terzi, anche a titolo oneroso, senza che l’Affidatario possa vantare alcun credito e senza che sia tenuto ad acquisire alcuna autorizzazione dal medesimo. L’Utilizzatore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà creare parcheggi a pagamento, autorizzare l’apertura di bar e locali ristorativi, organizzare spettacoli o eventi di qualunque natura a pagamento. L’utilizzatore potrà affidare in gestione qualunque spazio del Polo Culturale a persone fisiche, associazioni, fondazioni, società, enti, comunque denominati, terzi sia rispetto all’Utilizzatore che all’Affidatario.
Il nuovo Polo Culturale, così come qualunque suo spazio, potrà essere intitolato a persone o ad enti, sulla basi di criteri stabiliti dall’Utilizzatore.
A fronte della gestione o dell’utilizzo, nonché dell’intitolazione dei locali del nuovo Polo Culturale, l’Utilizzatore potrà stabilire la corresponsione di un corrispettivo. Tutte le somme eventualmente percepite in ragione della concessione in uso degli
spazi del nuovo Polo Culturale e/o dell’intitolazione dei locali entrano a far parte del patrimonio dell’Utilizzatore.
Prima dell’inizio della fase di esercizio dell'opera, l'Utilizzatore procederà ad individuare un referente tecnico, responsabile del contratto, il quale è tenuto a verificare il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario prima del collaudo, nonché durante l’attività compiuta dalla Commissione e nella fase di messa a disposizione dell'opera. In particolare il Responsabile del contratto deve:
a) verificare il rispetto degli obblighi contrattuali durante la fase di realizzazione dell’opera fino all’accettazione della medesima;
b) in seguito alla messa a disposizione dell’opera, verificare periodicamente lo stato di fruibilità della medesima sulla base del fascicolo del fabbricato;
c) rilevare eventuali guasti e/o vizi sopravvenuti, dandone comunicazione all’Affidatario e chiedendo il suo pronto intervento;
d) segnalare situazioni di grave rischio e pericolo per gli utenti delle parti dell'opera realizzata e dichiarare lo stato di indisponibilità parziale o totale delle stesse.
Il responsabile del contratto è tenuto a rapportarsi con il responsabile della gestione dell’opera individuato dall’Affidatario ed indicato nel verbale di messa a disposizione dell'opera.
La situazione di grave rischio e pericolo di cui alla precedente lett. d) sussiste nelle ipotesi in cui si verifichino cedimenti strutturali o, comunque, altri eventi tali da incidere sulla stabilità dell’edificio con conseguente pregiudizio per l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose nonché nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, vengano meno i requisiti indispensabili per l’ottenimento e il mantenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
Nelle ipotesi previste dal precedente comma del presente articolo, al di fuori dei casi in cui gli eventi ivi contemplati impongano l’adozione di provvedimenti d’urgenza da parte delle Autorità amministrative competenti che prescrivano anche l’inaccessibilità dei luoghi e fatto comunque salvo – negli altri casi – l’esercizio dei poteri amministrativi previsti per far fronte a situazione di pericolo incombente, l’Affidatario è tenuto a garantire un intervento entro tre ore dalla segnalazione, effettuata a mezzo posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, presso i locali del nuovo Polo Culturale, ai fini della valutazione della situazione e del pronto apprestamento delle misure necessarie a farvi fronte, anche in via provvisoria.
L’intervento cui l’affidatario è tenuto si considera omesso nel caso in cui il mancato rispetto del termine prescritto dal precedente comma si protragga oltre un’ora dalla
sua scadenza: in tal caso, il contratto si risolve di diritto e l’affidatario applicherà, in ogni caso, una penale pari a 10.000,00 (diecimila) Euro, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
In tutti gli altri casi in cui si verifichino eventi tali da impedire o diminuire la fruibilità dell’opera da parte dell’Utilizzatore, l’Affidatario deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione per ripristinarne la piena fruibilità.
Decorsi 5 giorni, in caso di mancato intervento risolutivo da parte dell’Affidatario, il responsabile del contratto individuato dall’Utilizzatore farà eseguire un intervento in via sostitutiva dandone preavviso all’Affidatario e rivalendosi sul medesimo dei costi sostenuti mediante escussione della polizza fideiussoria di cui all'art. 16 lett. c) del presente contratto.
Per tutto il periodo, in cui non si conteggiano le prime 24 ore, di ridotta o mancata disponibilità dell’opera da parte dell’Utilizzatore verrà applicata una penale giornaliera all’Affidatario di 500 €. Tale penale si applica sia nel caso di intervento risolutore da parte dell’Affidatario che dell’Utilizzatore. La seguente penale sarà decurtata dalla rata del canone di disponibilità.
In caso di reiterato inadempimento, l'Utilizzatore potrà risolvere il contratto, con conseguente escussione della polizza fideiussoria di cui all'art. 16 lett. c) del presente contratto.
È consentito all'Utilizzatore apportare migliorie all'immobile che debbono essere previamente concordate di volta in volta tra l’Affidatario e l'Utilizzatore, fermo restando che le spese sono poste a carico di quest’ultimo o dei soggetti ai quali abbia concesso l’utilizzo dell’opera o di sue parti.
Salvo accordo con l’Affidatario, l’Utilizzatore non potrà chiedere variazioni che possano comportare mutamenti delle strutture portanti.
In conformità a quanto previsto dall'art. 160-ter del d.lgs. n. 163/2006, i rischi relativi alla gestione tecnica derivanti da ritardato o mancato rilascio di pareri, nulla osta o ogni altro atto amministrativo, ovvero da mutamenti delle disposizioni cogenti, sono a carico dell'Utilizzatore.
È a carico dell’Affidatario l’adeguamento della struttura e dell’impiantistica del nuovo Polo Culturale alla normativa sopravvenuta cogente.
Art. 12 (Canone di disponibilità)
All’Affidatario deve essere corrisposto un corrispettivo, soggetto a rivalutazione monetaria, come qui di seguito specificato:
il canone di disponibilità, come da offerta economica presentata dall’Affidatario, è fissato in Euro/anno …….. ( ), oltre IVA di legge, per anni 30 da pagarsi mediante
rate semestrali posticipate al 30/06 (data di valuta Affidatario) e al 31/12 (data valuta Affidatario) di ogni anno. La prima rata sarà corrisposta alla prima scadenza successiva a quella di sottoscrizione del verbale di messa a disposizione dell'opera. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'indice ISTAT FOI, rilevato alla data del 1° gennaio di ogni anno. Il primo adeguamento del canone verrà effettuato al pagamento della prima rata e dovrà riguardare il periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando e la data di pagamento della prima rata. Qualora non vi sia coincidenza tra la messa a disposizione e la data del 30 giugno o quella del 31 dicembre, esclusivamente in relazione alla prima rata, la stessa deve essere corrisposta in misura proporzionale per il periodo intercorrente tra la messa a disposizione e la prima scadenza utile di pagamento. Con riguardo all'ultima rata, in caso di risoluzione del contratto, la stessa è dovuta in misura proporzionale per il periodo intercorrente tra l'ultima scadenza utile di pagamento e la data di risoluzione del contratto.
In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all’Affidatario esclusivamente gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.
Tutti i pagamenti debbono essere effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall’Affidatario nel rispetto della Legge n. 136/2010.
Art. 13 (Finanziamenti e contributo in corso d’opera)
Il Comune di Vedano al Lambro, laddove nel corso del rapporto contrattuale risultasse beneficiario di contributi, finanziamenti o altre erogazioni destinabili all'opera, si riserva la facoltà di attribuire gli stessi al fine di diminuire proporzionalmente l'entità dei canoni dovuti o il periodo di corresponsione dei medesimi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 160-ter, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, il Comune di Vedano al Lambro corrisponde, a titolo di contributo in corso d’opera, una somma pari ad Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila), oltre IVA, per un totale di Euro 1.210.000,00 (unmilioneduecentodiecimila) IVA compresa. Tale somma sarà corrisposta dietro rendicontazione delle spese sostenute per la costruzione, in modo proporzionale allo stato d’avanzamento dei lavori, nella misura dell’importo dello stato di avanzamento, come indicato nel prospetto descritto nel presente articolo, certificato dal Direttore dei Lavori, nominato dall’Affidatario, e vistato dalla Commissione, nominata dall’Utilizzatore, fino alla concorrenza del contributo stabilito e comunque non oltre al 50% del costo totale dell’opera stimato dalla Stazione Appaltante.
Sulla base di quanto indicato nel Contratto, l’Utilizzatore si riserva la possibilità di corrispondere all’Affidatario ulteriori contributi in denaro sia in corso d’opera sia in un momento successivo fino ad un massimo del 50% del valore dell’opera. Il valore dell’opera stimato dalla Stazione Appaltante è pari a 2.917.000,00 (duemilioninovecentodiciassette) Euro. Tale ulteriore contributo comporterà la riduzione dell’importo dei canoni di disponibilità residui dell’offerta fatta in sede di gara. L’effetto in termini di riduzione del canone di disponibilità di un eventuale ulteriore contributo è il seguente: ogni 50.000 (cinquantamila) euro (IVA esclusa) di ulteriore contributo in denaro i canoni di disponibilità annui residui dovuti sono ridotti di un importo pari a 3.500 (tremilacinquecento) euro (IVA esclusa) per ogni anno. A titolo di esempio, partendo dai dati a base di gara, a fronte di un ulteriore contributo di 350.000,00 (trecentocinquantamila) euro (IVA esclusa) il canone di disponibilità scenderebbe a 155.500 (centocinquantacinquemilacinquecento) euro/anno (IVA esclusa).
La riduzione deve essere effettuata sull’importo iniziale del canone al netto dell’effetto inflativo.
Tale rapporto tra canone di disponibilità e contributo in denaro rimane costante anche se il contributo in denaro viene erogato in un momento successivo al completamento dell’opera; in questo caso la riduzione dei canoni di disponibilità si applica a partire dal primo canone dovuto successivamente all’erogazione.
L’Affidatario fornirà i documenti inerenti alla contabilità dei lavori, ai sensi del D.P.R.
n. 207/2010, alla Commissione, la quale procederà alla verifica di quanto realizzato accertando l’effettiva esistenza dell’opera realizzata. Resta in capo al Direttore dei Lavori la responsabilità di quanto certificato in ordine alla contabilità dei lavori emessa. Il pagamento del contributo in corso d’opera avverrà ogniqualvolta la consistenza dei lavori eseguiti raggiunga l’importo di almeno Euro 100.000,00 (centomila) nei termini di cui all’art. 143 del D.P.R. n. 207/2010 e secondo il seguente prospetto:
Voci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ipotesi di realizzazione | 10,00% | 35,00% | 55,00% | 85,00% | 100,00% | Collaudo |
Erogazione del contributo (%) | - | 10,00% | 25,00% | 20,00% | 30,00% | 15,00% |
Erogazione del contributo (K€) | - | 110,00 | 275,00 | 220,00 | 330,00 | 165,00 |
Trovano comunque applicazione l’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e gli artt. 142 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 14 (Penali)
L’Utilizzatore è tenuto a dare comunicazione formale delle inadempienze rilevate, assegnando all’Affidatario un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere e/o inviare le proprie controdeduzioni. Qualora l’Affidatario non presenti entro il predetto termine assegnato una relazione esaustiva sulle cause che hanno determinato le inadempienze, oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze rilevate, l’Utilizzatore applicherà le penali previste dal presente contratto:
a) penali applicabili in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al programma di esecuzione
Nel caso in cui non venga rispettato il termine massimo, come risultante dall’offerta presentata in sede di gara, comprensivo dei tempi previsti, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, per l’esecuzione dei lavori e per la messa a disposizione del Nuovo Polo Culturale, verrà applicata una penale giornaliera dell’1 per mille del valore dell’opera, e comunque complessivamente non superiore al 10% del medesimo. Su richiesta dell’Affidatario è ammessa la totale o parziale disapplicazione delle penali, qualora si riconosca che il ritardo non è imputabile al medesimo. Nel caso in cui l’inadempimento permanga, l’Utilizzatore, delibera la risoluzione del contratto.
b) penali applicabili in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali indicati nell’offerta presentata dall’Affidatario con riguardo alla fase di realizzazione dell’opera.
Nei casi in cui, in base alle risultanze del certificato di attestazione di conformità al capitolato prestazionale, si rilevi che l’opera realizzata non è conforme agli standard indicati nell’offerta presentata in sede di gara sono applicate le penali, come stabilito nel capitolato prestazionale, mediante escussione della polizza inerente alla cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, proporzionalmente alla riduzione del valore dell’opera in termini quantitativi e qualitativi come indicato nel capitolato prestazionale all’art. 7 cap. 2. Deve comunque essere assicurato il soddisfacimento delle caratteristiche essenziali dell’opera indicate nel Capitolato prestazionale che ne consentano l’accettazione da parte dell’Utilizzatore, pena la risoluzione del contratto.
c) penali applicabili in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali in fase di esercizio dell’opera
Durante il periodo di messa a disposizione dell’opera, l’Utilizzatore procederà all’escussione della polizza inerente alla cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento in proporzione all’entità del medesimo, come stabilito qui di seguito, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
1) nei casi di omessa manutenzione e/o di interventi manutentivi non previamente concordati con l’Utilizzatore, si avrà l’escussione della polizza pari a tanti punti in percentuale quanti sono quelli attribuiti alla riduzione delle efficienze/funzionalità delle prestazioni da garantire o da manutenere, come conseguenza del mancato intervento, per ciascuna delle categorie previste dal Capitolato prestazionale e secondo le prescrizioni ivi indicate nella seconda parte “Fase di esercizio dell’opera” (capitolato prestazionale – art. 9 cap. 2)
2) nei casi di mancato intervento a seguito di chiamata, si avrà escussione della polizza per una somma di importo pari a quello corrisposto dall’Utilizzatore al fine di garantire l’intervento sostitutivo, maggiorato del 10% a titolo di indennizzo.
Art. 15 (Cessione dei crediti)
L'Utilizzatore acconsente, sin dalla sottoscrizione del presente contratto, alla cessione, da parte dell’Affidatario, dei crediti derivanti dal medesimo a un istituto di credito autorizzato o ad altro intermediario finanziario autorizzato ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993.
Art. 16 (Garanzie)
Si individuano quali garanzie da prestarsi con riferimento al presente contratto le seguenti:
a) una cauzione definitiva in fase di esecuzione dei lavori. L’Affidatario, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, costituisce, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale mediante atto di fidejussione n. ………… del ……….. Nel caso siano accertati degli inadempimenti contrattuali da parte dell’Affidatario, l’Utilizzatore avrà diritto di escutere la suddetta fideiussione. Allorquando l’Utilizzatore proceda alla detta escussione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione nel termine di 15 (quindici) giorni.
b) Xxxxxxxx e coperture assicurative per l’esecuzione dei lavori:
l’Affidatario, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Utilizzatore da tutti i rischi di esecuzione del contratto, da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla messa a disposizione dell’opera. La polizza assicurativa è prestata da primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Tale polizza assicurativa deve coprire tutti i danni che possono essere cagionati all’area concessa in diritto di superficie a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi ai fini della realizzazione dell’opera, con i massimali non inferiori:
- al valore dell’opera risultante dal Quadro Tecnico-Economico del progetto esecutivo al lordo dell’IVA;
- a Euro 500.000,00 con riferimento a impianti e opere preesistenti
- a Euro 50.000,00 con riferimento a costi di demolizione e sgombero
La polizza deve inoltre:
assicurare l’Utilizzatore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della realizzazione dell’opera, con massimale almeno pari ad Euro 2.000.000,00.
La copertura di dette polizze decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.
c) Cauzione definitiva per tutta la fase di messa a disposizione dell’opera:
Dalla data di inizio della messa a disposizione dell’opera l’Affidatario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, pari al valore del canone annuo, e con le modalità di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale e dà luogo a risoluzione del contratto.
d) Polizza danni
Dalla data di inizio della messa a disposizione dell’opera l’Affidatario è tenuto a prestare una polizza assicurativa, di importo pari al valore dell’opera stipulata, per il periodo decorrente dalla data di messa a disposizione dell’opera a quello di scadenza del contratto, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, atti vandalici o dolosi, terremoto, alluvioni, fulmini, eventi atmosferici, incendio, perimento, rovina totale o parziale dell’opera che possono incidere negativamente sulla fruibilità dell’opera o su porzioni di essa, successivamente alla messa a disposizione della stessa.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Affidatario, coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici che intervengono sia in fase di costruzione che in fase di manutenzione dell’opera per la durata del presente contratto. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento con responsabilità solidale, con copertura, senza alcuna riserva, anche dei danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 17 (Estinzione anticipata prima della messa a disposizione dell'opera) Premesso che il recesso dal presente contratto o la sua risoluzione o scioglimento, per qualsivoglia ragione, comporta l’estinzione per confusione del diritto di
superficie di cui al precedente art. 3 con conseguente acquisizione in proprietà dell’area concessa in diritto di superficie e di tutto quanto realizzato sulla medesima al momento dell'estinzione del diritto di superficie da parte dell’Utilizzatore, in caso di scioglimento del presente contratto prima della messa a disposizione dell'opera si applicano le seguenti disposizioni:
a) Recesso dell'Utilizzatore:
l’Utilizzatore ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, prima della messa a disposizione dell’opera, previo pagamento all’Affidatario dei lavori regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il pagamento da parte dell’Utilizzatore avverrà in 6 (sei) rate semestrali da corrispondersi al 30.06 (data valuta Affidatario) e al 31.12 (data valuta Affidatario) di ogni anno fino al completo pagamento della somma stimata corrispondente al valore dei lavori regolarmente eseguiti. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo complessivo, come risultante dal canone annuale posto a base di gara moltiplicato per il numero di anni in cui il medesimo è dovuto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori regolarmente eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Aggiudicatario da comunicarsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l’Utilizzatore prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il collaudo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall’Utilizzatore sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori nominato dall’Affidatario prima della comunicazione del suindicato preavviso. L’Utilizzatore può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso
l’Utilizzatore corrisponderà all’Aggiudicatario, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'Affidatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’Utilizzatore nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
b) Risoluzione per inadempimento dell’Affidatario:
in caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell’Affidatario, il medesimo avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, come verificati dalla Commissione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno prodotto. Il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti avverrà mediante 50 (cinquanta) rate semestrali posticipate al 30/06 (data di valuta Affidatario) e al 31/12 (data valuta Affidatario) di ogni anno fino a concorrenza della somma dovuta. L'Utilizzatore avrà facoltà di procedere all'escussione della polizza di cui all'art. 16 lett. a) del presente contratto.
c) Risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore:
in caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, - fermo restando che l'Utilizzatore riacquisterà la piena proprietà dell’area che era stata concessa in diritto di superficie, che si estingue per confusione, ed acquisterà, per tale effetto, la proprietà dell’opera realizzata - il medesimo dovrà rimborsare all’Affidatario:
- tutte le somme che lo stesso avrà anticipato a qualsiasi titolo per l'esecuzione dei lavori e/o le spese, imposte e tasse connessi al presente contratto;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere come conseguenza della intervenuta risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire;
d) Risoluzione per impossibilità sopravvenuta:
in caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del presente contratto si applica l'art. 1672 del Codice Civile.
e) Risoluzione per fallimento:
in caso di fallimento dell’Affidatario, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo del medesimo o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006, prima della messa a disposizione dell’opera, l’Utilizzatore potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs.
n. 163/2006, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori e per la gestione dell’opera per il periodo rimanente, in ogni caso pari ad anni 30 (trenta) dalla messa a disposizione dell’opera. In tali casi, l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, come verificati dalla Commissione di Collaudo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto, fatto salvo il maggior danno. Il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti avverrà mediante 50 (cinquanta) rate semestrali di pari importo posticipate al 30/06 (data di valuta Affidatario) e al 31/12 (data valuta Affidatario) di ogni anno fino a concorrenza della somma dovuta. L’Affidatario sarà tenuto a rimborsare all’Utilizzatore le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione nonché a corrispondere un indennizzo, a titolo di risarcimento del danno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire.
L'Utilizzatore avrà facoltà di procedere all'escussione della polizza di cui all'art. 16 lett. a) del presente contratto.
Art. 18 (Obblighi in caso di risoluzione del contratto)
Nei casi di risoluzione del contratto di disponibilità disposta dall’Utilizzatore nelle ipotesi cui alle lettere b) ed e) dell’art. 17, l’Affidatario deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Utilizzatore; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Utilizzatore provvede d'ufficio addebitando all’Affidatario i relativi oneri e spese. L’Utilizzatore, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Affidatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’Affidatario di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 19 (Estinzione anticipata dopo la messa a disposizione dell'opera)
Premesso che, in caso di risoluzione, recesso o scioglimento per qualsivoglia ragione del presente contratto successivamente alla messa a disposizione dell’opera, anche il diritto di superficie di cui al precedente art. 3 si estingue per confusione, con conseguente trasferimento all'Utilizzatore dell’area sulla quale era stato costituito il diritto di superficie e della proprietà dell’opera realizzata sulla medesima area, lo scioglimento del vincolo contrattuale dopo la messa a disposizione dell'opera è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
a. Risoluzione per inadempimento dell’Affidatario
In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell’Affidatario, il medesimo avrà diritto unicamente al pagamento del valore delle opere realizzate non ancora ammortizzato alla data della risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto, fatto salvo il maggior danno. Il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti avverrà mediante corresponsione di 50 (cinquanta) rate semestrali posticipate al 30/06 (data di valuta Affidatario) e al 31/12 (data valuta Affidatario) di ogni anno fino a concorrenza della somma dovuta.
L'Utilizzatore avrà facoltà di procedere all'escussione della polizza di cui all'art. 16 lett. c).
b. Risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore
In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, intervenuta successivamente alla messa a disposizione dell'opera - fermo restando che l'Utilizzatore riacquisterà la piena proprietà dell’area che era stata concessa in diritto di superficie, che si estingue per confusione, ed acquisterà, per tale effetto, la proprietà dell’opera realizzata - l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare all’Affidatario:
- il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto del contributo versato dall'Utilizzatore in corso d'opera e degli ammortamenti;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere come conseguenza della risoluzione o del recesso;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dei canoni di disponibilità residui.
c. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
In caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del presente contratto, l’Affidatario avrà diritto al pagamento del valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto del contributo versato dall'Utilizzatore in corso d'opera e degli
ammortamenti. Il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti avverrà mediante 50 (cinquanta) rate semestrali posticipate al 30/06 (data di valuta Affidatario) e al 31/12 (data valuta Affidatario) di ogni anno fino a concorrenza della somma dovuta.
d. Fallimento dell’Affidatario e altri casi di risoluzione del contratto
In caso di fallimento dell’Affidatario, di liquidazione coatta o di concordato preventivo del medesimo o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006, successivamente alla messa a disposizione dell’opera, si determineranno i seguenti effetti:
- la risoluzione del presente contratto;
- l’estinzione del diritto di superficie;
- la possibilità di procedere all'escussione della polizza di cui all'art. 16 lett. c).
In tali casi, l’Affidatario avrà diritto unicamente ad ottenere una somma corrispondente al valore dell’opera realizzata, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto, fatto salvo il maggior danno. Il pagamento di detta somma avverrà mediante 50 (cinquanta) rate semestrali posticipate al 30/06 (data di valuta Affidatario) e al 31/12 (data valuta Affidatario) di ogni anno fino a concorrenza della somma dovuta. L’Affidatario sarà tenuto a rimborsare all’Utilizzatore le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, nonché a corrispondere un indennizzo, a titolo di risarcimento del danno, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio per il periodo di tempo che residua alla scadenza del presente contratto.
Art. 20 (Prevenzione della corruzione: Obblighi di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001)
L’Affidatario ha prodotto dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165 del 2001 avente ad oggetto l’attestazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 21 (Xxxxx di comportamento di collaboratori e/o dipendenti dell’Affidatario) L’Affidatario si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Utilizzatore la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione di detta
violazione, la stessa sia ritenuta grave. A tal fine, entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento della violazione, quest’ultima viene contestata per iscritto all’Affidatario il quale, entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della contestazione, può presentare osservazioni difensive, anche tramite un proprio procuratore. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione delle osservazioni, l’Utilizzatore darà comunicazione scritta all’Affidatario in merito al loro accoglimento ovvero motivata comunicazione scritta in merito al loro mancato accoglimento; in tale ultimo caso, sarà data all’Affidatario contestuale comunicazione della volontà dell’Utilizzatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
I termini previsti dal presente articolo devono intendersi come perentori, di tal che la loro scadenza senza che gli atti cui si riferiscono siano posti in essere ne preclude il compimento, fatta salva la ricorrenza successiva dei medesimi presupposti.
Ai fini del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono quelli compresi dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi.
Art. 22 (Trasferimento di proprietà)
Alla scadenza del contratto di disponibilità e con il pagamento dell'ultimo canone dovuto, il diritto di superficie si estingue e l’Utilizzatore, ai sensi dell'art. 953 c.c., rientra automaticamente nella piena proprietà dell'opera, con la conseguenza che l’Affidatario non può vantare più alcun credito con riferimento agli obblighi che hanno costituito oggetto del presente contratto. Il riscatto del valore dell’opera è a titolo gratuito poiché già inserito nel canone di disponibilità. È fatta salva la facoltà da parte dell’Utilizzatore di riscattare il Polo Culturale di Vedano al Lambro, dopo la sua messa a disposizione e prima della scadenza naturale del contratto di disponibilità, previo pagamento dell’importo del riscatto parametrato tenuto conto dei canoni già versati e dell’eventuale contributo in corso d’opera, al valore di mercato residuo dell’opera.
Alla scadenza del contratto dovrà essere stipulato un atto per il trasferimento della proprietà dell’opera, entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento dell’ultimo canone e del riscatto dovuti o dal versamento dell’eventuale riscatto anticipato. Laddove una delle parti non adempia alla predetta stipulazione entro la scadenza del termine indicato, l’opera realizzata sarà di diritto acquisita in piena proprietà dal Comune di Vedano al Lambro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno determinato come conseguenza di detto inadempimento. Le spese inerenti all’atto di trasferimento sono poste interamente a carico dell’Utilizzatore, nonché ogni altro onere di carattere fiscale, ivi inclusa l’imposta di registro.
Art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, dopo aver provveduto a comunicare all’Utilizzatore (si v. lettera prot. n. …….. del ) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
di cui al comma 1, dell’art. 3, L. n. 136/2010, nonché gli estremi identificativi delle persone delegate ad operare su di essi. L’Affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010, debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla L. n. 136/2010, oltre alla nullità o alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla predetta legge.
L’Utilizzatore verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nell’esecuzione del presente contratto di disponibilità sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 24 (Foro competente in via esclusiva)
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente contratto o comunque derivanti dal contratto medesimo e non risolvibili in via transattiva sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza.
Art. 25 (Spese contrattuali e registrazione)
Le spese di questo contratto e conseguenti al medesimo sono poste, in via esclusiva, a carico dell’Affidatario, fatta eccezione per l'Iva. A fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Iva, di tal che le Parti chiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1086. L'imposta di bollo relativa al presente contratto deve essere assolta mediante
registrazione con procedura telematica, ai sensi dell'art. 3-Bis del D.Lgs. n. 463/1997, estesa a tutti gli atti dal D.L. n. 2/2006, conv. con mod. dalla L. n. 81/2006, e dai Decreti interdirigenziali emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell'Agenzia del Territorio rispettivamente in data 06.12.2006 e in data 14.03.2007.
Art. 26 (Elezione di domicilio)
Le Parti eleggono domicilio come segue:
…..........................................................................
Art. 27 (Modifiche)
Il presente contratto costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse. Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente contratto deve essere convenuta per iscritto tra le Parti stesse.
Art. 28 (Trattamento dei dati personali)
I dati e le informazioni acquisite da ciascuna delle Parti nell’ambito del rapporto saranno trattate esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all’esecuzione del contratto secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e (Xxxxxx in materia di protezione dei dati personali). L’Utilizzatore informa l’Affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Ente Appaltante informa la Ditta Appaltatrice che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Vedano al Lambro e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è l’Arch. Xxxxxxx XXXXXX.
Art. 29 (Regime fiscale)
Il presente contratto, a tutti gli effetti di legge, è soggetto al regime fiscale di applicazione dell’imposta IVA ai sensi e per gli effetti della Legge n. 248/2006, tenuto conto che il medesimo ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività di impresa.
L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza dei documenti allegati, il cui contenuto si dà per letto e approvato.
Letto, confermato e sottoscritto. Vedano al Lambro, lì …………..