ATTO DI TRANSAZIONE
ATTO DI TRANSAZIONE
Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in persona degli amministratori giudiziari, dott.ri TIZIO e CAIO, assistiti dall'Avv. Filano;
e
la SOCIETÀ Z s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i.
**** ) in persona degli amministratori giudiziari, dott.xx XXXXX e CAIO, assistiti dagli avv.ti Calpurnio e Mevio;
PREMESSO
che la SOCIETÀ Z S.R.L. in liquidazione è proprietaria di quattro opifici e piazzali antistanti siti nella zona industriale di New York alla Via Boston, nonché di diversi macchinari;
che con contratto del I 0.5.2009 registrato al n. *** la S OCIET À Z s. r . l . ha concesso in locazione alla SOCIETÀ X s.r.l. due dei quattro opifici per un canone annuo di € 90.000,00 oltre i.v.a.;
che in pari data, con contratto registrato al *** la Società Z, ha ceduto in locazione alla S o c i e t à X s.r.l. il complesso dei beni mobili per la produzione e lavorazione di poliuretano espanso analiticamente indicati nella convenzione, stabilendo un corrispettivo mensile di E 4.200,00;
che con successivo contratto del 30.11.20 I O, registrato al n. *** la Z s.r.l. ha concesso in locazione alla X s.r.l. altri beni mobili analiticamente indicati nella convenzione per un canone mensile di € 2.000,00;
che in relazione ai suddetti contratti, tutti regolarmente registrati, sono sorte
tra le due società diverse controversie ed in particolare:
l. Tribunale di Matera, G.U. dott.ssa *** - r.g. ***** - ud. 10.01.2014. Tale giudizio è sorto a seguito del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il *** dalla Z
s.r.l. al fine di «a) accertare che il negozio giuridico posto in essere tra le parti integra perfettamente gli estremi delfitto d'azienda e per l'effetto dichiarare nulli e/o annullare i contratti di locazione degli immobili e dei mobili stipulati tra la società Z s.r.l. e X s.r.l. per essere stati conclusi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (peraltro comune) senza che questi ne avesse il potere; b) in subordine annullare gli stessi contratti per evidente conflitto di interesse in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione di entram•bIe le società versava al momento della definizione; e) dichiarare comunque annullati i contratti de quibus per dolo ovvero violazione dei principio di buona fede ed abuso di diritto della X
s.r.l. in danno della Z s.r.l.; d) in via ulteriormente gradata annullare gli stessi contratti ex art. 1448 c.c.; e) in ogni caso dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la X s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, al rilascio immediato in favore della società ricorrente degli immobili e dei mobili di cui ai citati contratti di locazione; j) condannare la X s.r.l. al pagamento della somma di € 160.000,00 o di quella maggiore o min•oIre a titolo di risarcimento del danno;
g) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio».
Nell'ambito di tale giudizio la medesima Z s.r.l. ha chiesto un provvedimento cautelare al fine di conseguire la restituzione dei beni mobili ed immobili og- getto dei contratti di locazione stipulati inter partes nel 2009. Quindi, con provve-
dimento del 3.2.2011 la dott.ssa *** ha rigettato il ricorso. Successivamente, reclamato il decreto di rigetto della misura cautelare, il Tribunale di Matera ha concesso il sequestro giudiziario dei medesimi beni eseguito e attualmente in esse- re;
2. Tribunale di Bari, articolazione Altamura, G.U. dr. *** - r.g. *** ud. 03.04.2014. Giudizio di opposizione al d.i. (provvisoriamente esecutivo) n. *** del *** ottenuto dalla Z s.r.l. nei confronti della X s.r.l. per canoni di locazione non corrisposti. La provvisoria esecutorietà è stata sospesa con provvedimento del
***.
3. Tribunale di Bari sez. dist. Altamura. G.U. dott. *** - r.g.e. *** - procedimento sospeso. Procedura esecutiva presso terzi avviata dalla Z s.r.l. alla stregua del decreto ingiuntivo di cui al punto che precede, avviata prima della sospensione della provvisoria esecutorietà inizialmente concessa. Nell'ambito di tale procedura sono state rese dichiarazioni positive da parte dei terzi per circa € 500.000,00. La procedura è attualmente sospesa in attesa che venga definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione ese- cutiva;
- che con nota del 05.04.2013 le società, congiuntamente, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto la definizione transattiva di tutte le suddette controversie nei termini di cui in seguito si dirà;
- che, effettuate le verifiche del caso, gli Amministratori giudiziari si sono espressi favorevolmente ed hanno sottoposto la proposta transattiva all'Autorità Giudiziaria competente;
che da ultimo, in data *** la Corte di Assise di Bari, con provvedimento pubblicato il *** - allegato alla presente e da intendersi parte integrante e sostanziale di questa scrittura privata - ha autorizzato la transazione nei termini proposti;
- che le parti, intendono regolare i propri rapporti allo scopo di definire parte delle suddette controversie;
tutto ciò premesso, si conviene che
a) quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
b) le parti, Z s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria e X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria, dichiarano, riconoscono e accertano in € 160.639,79 l'importo ancora dovuto da X s.r.l. alla Z s.r.l. a saldo dei rapporti di cui alla premessa;
e) pertanto, nella controversia pendente innanzi il Tribunale di Bari articola- zione di Altamura sub r.g. *** sarà proposta istanza congiunta di definizione del giudizio nei termini di cui al punto b) che precede nelle forme che saranno ri tenute più opportune come mezzo al fine non esclusa anche la proposizione di istanza di revoca del d.i. n. *** e contestuale pronuncia di ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. per il minor importo di €160.639,79 con integrale compensazione delle spese di lite;
d) conseguentemente alla stregua del suddetto titolo sarà chiesta l'assegnazione fino alla concorrenza del medesimo importo di € 160.639,79 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi pendente innanzi al Tribunale di
Bari articolazione di Altamura. G.U. dott. * * * , r.g.e. ***;
e) nella controversia giudiziaria penderne innanzi il Tribunale di Matera sub
r.g. *** sarà proposta congiuntamente istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa delle definizione dei procedimenti penali pendenti;
f) le eventuali spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, saranno a carico della parte che si renderà inadempiente;
g) la presente scrittura viene sottoscritta anche dagli avv.ti Filano, Calpurnio e Mevio per la rinunzia al vincolo di solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Xxxxx, approvato, sottoscritto e dichiarato conforme alla propria volontà