ACCORDO DI PROGRAMMA
(STIPULATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 e s.m.i.) TRA
l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (di seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”) con sede legale in Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx (Codice Fiscale 01320740580 e P.IVA 00985801000) rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliato, per la carica, presso la suindicata sede
E
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito “INGV”) con sede legale in xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx (P.IVA 06838821004) rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato, per la carica, presso la suindicata sede
(“ENEA” o “Agenzia” e “INGV” nel seguito, singolarmente, anche la Parte e, congiuntamente, anche le Parti)
PER
la realizzazione di un progetto denominato European Infrastructure Simulation and Analysis Centre, nodo Italiano (nel seguito XXXXX.xx) concernente l’attuazione del Programma Tecnico- Scientifico congiunto sull’Analisi e la Protezione delle Infrastrutture Critiche Nazionali (ICN) e di Interesse Europeo (ICE)con le seguenti finalità:
- supportare gli Operatori delle Infrastrutture Critiche e gli organi della Pubblica Amministrazione competenti ad assicurare il loro corretto funzionamento, al fine di sostenere la loro azione rivolta ad assicurare una corretta e costante fornitura dei servizi vitali per i cittadini;
- adeguarsi ed essere in contatto con le parallele iniziative intraprese da altri Stati Membri della EU nel quadro degli impegni richiesti per la Protezione delle Infrastrutture Critiche
PREMESSO CHE:
- la EU con la Direttiva 2008/114/CE stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle Infrastrutture Critiche di Interesse Europeo (ICE), demandando agli Stati Membri l’onere di individuare potenziali ICE, secondo quanto indicato nella Direttiva, nonché l’onere di effettuare un controllo e una protezione al fine di salvaguardare i servizi primari per i cittadini ed omogeneizzare la resilienza di sistemi di interesse transnazionale. In Italia tale Direttiva è
stata recepita con il D.Lgs. 11 aprile 2011 n.61 che ha identificato il Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione (NISP) come agente “...per l’individuazione e la designazione delle ICE..” (art.4). I compiti del NISP per l’individuazione delle ICE (art. 6) fanno riferimento a valutazioni volte ad identificare i danni al sistema Paese, alla sua popolazione e all’economia arrecati in caso di danneggiamento o distruzione delle Infrastrutture Critiche, che richiedono strumenti complessi in grado di esaminare in profondità la risposta delle Infrastrutture a eventi perturbativi di vario tipo;
- l'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 37 della l. n. 99/2009, come novellato dalla l. n. 221/2015 art. 4). L’ENEA dispone di personale altamente qualificato, laboratori avanzati, impianti sperimentali e strumentazioni di eccellenza per la realizzazione di progetti, studi, prove, valutazioni, analisi, nonché per l’esecuzione di attività di formazione nei settori di competenza, con particolare riferimento all’innovazione di prodotto e di processo e alla valorizzazione dei risultati per contribuire allo sviluppo e alla competitività del Sistema Paese. I settori di specializzazione sono le tecnologie energetiche (fonti rinnovabili, accumuli, reti intelligenti) per le quali l’Agenzia è anche il coordinatore del Cluster Tecnologico Nazionale Energia, la fusione nucleare (dove l’Agenzia è coordinatore nazionale per la ricerca), l’efficienza energetica (l’ENEA svolge le funzioni di Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica), le tecnologie per il patrimonio culturale, la protezione sismica, la sicurezza alimentare, l’inquinamento, le scienze della vita, le materie prime strategiche, il cambiamento climatico;
- l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), costituito con Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ha Missione e Obiettivi di Ricerca indicati nell’articolo 2 dello Statuto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 2/02/2018 ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”) “… (omissis)… tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee d’indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica ;
- il mandato istituzionale dell’Ente comprende il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul Sistema Terra nel suo complesso, in forte interazione con l’attività tecnologica, la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e la realizzazione di attività con potenziale significativo impatto sulla popolazione e sulle diverse componenti della Società. Tutte le suddette attività necessitano di un’azione amministrativa che è di supporto e facilitazione ai ricercatori e tecnologi INGV.
In quanto componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nonché Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi della normativa vigente nonché dei DPCM 27 febbraio 2004 e DPCM del 17 febbraio 2017, all’INGV è affidata la Sorveglianza
della sismicità dell’intero territorio nazionale e dell’attività dei vulcani attivi italiani e dei maremoti nell’area mediterranea, attraverso la gestione di Reti di osservazione con strumentazione tecnologicamente avanzata, distribuite sul territorio nazionale o concentrate intorno ai vulcani attivi e tramite il presidio h24 di n. 3 Sale operative a Roma, Napoli e Catania. Obiettivo primario dell’INGV è contribuire alla comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati. In particolare, le attività dell’Ente possono suddividersi in tre grandi categorie:
• attività di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito delle Geoscienze, con particolare riguardo alla Sismologia, Vulcanologia e alle tematiche ambientali;
• attività di ricerca istituzionale e di servizio per la Società, per le Pubbliche amministrazioni e l’Industria; in particolare, si mettono in evidenza le attività svolte in Convenzione annuale, nell’ambito di un Accordo Quadro decennale con il Dipartimento della Protezione Civile, relativamente al rischio sismico, vulcanico e da maremoto, e le attività di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo in aree sede di sfruttamento di geo-risorse, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le attività di ricerca istituzionale comprendono, inoltre, quelle relative alla progettazione, sviluppo e mantenimento delle Infrastrutture di ricerca, alcune delle quali di prestigio internazionale e di dimensione europea;
• attività di Terza Missione, comprendenti la formazione, la divulgazione, il trasferimento tecnologico, gli spin-off e i brevetti, i poli museali e il public engagement;
- ENEA è coinvolta, in ambito nazionale e internazionale, in attività specifiche riguardanti lo sviluppo di tecnologie di varia natura (hardware, software, integrazione di sistemi) per l’analisi e la protezione delle Infrastrutture Critiche (reti elettriche, di telecomunicazione, strade e ferrovia, reti di trasporto e di distribuzione dell’acqua e del gas) e dei servizi primari che esse trasportano. Le attività in questo ambito sono estremamente interdisciplinari e coinvolgono competenze sia riguardanti gli stessi sistemi tecnologici (modelli di reti, simulatori fisici dei sistemi, database, geomatica), sia le problematiche connesse ai pericoli fisici (meteo-climatici, idraulico-idrologici, geodinamici) e antropici (provenienti dal cyberspace o da altre attività dell’area digitale). In questo settore, ENEA ha realizzato, nel corso degli anni, una serie di sistemi applicativi e tecnologie che possono, utilmente, essere portate dal livello prototipale, con test su scala operativa, a maturità industriale e utilizzati per realizzare servizi per il Paese, per aumentare la resilienza di tali sistemi e supportare Operatori e Pubblica Amministrazione con lo sviluppo di nuovi sistemi e servizi per migliorarne la resilienza, garantendone la migliore continuità di servizio. ENEA inoltre è membro Fondatore dell’Associazione Internazionale 2E!SAC (Association for improving vital infrastructure resilience in Europe), una Verein (associazione senza scopi di lucro) nel Diritto tedesco (Bonn 22.11.2016) che si propone, in coerenza con le indicazione della Commissione Europea, tra l’altro: (a) la creazione di condizioni per la realizzazione di una piattaforma collaborativa in grado di fornire expertise e servizi alla comunità internazionale degli operatori delle Infrastrutture Critiche per aumentare la resilienza dei propri sistemi e prepararli a tutti i tipi di pericoli; (b) promuovere la realizzazione di una piattaforma europea collaborativa, formata da nodi nazionali, dedicata all’Analisi e alla
simulazione delle Infrastrutture (EISAC, European Infrastructure Simulation and Analysis Centre); (c) promuovere la realizzazione di progetti di Ricerca e Sviluppo in questa area (d) Scambio e diffusione di temi specifici nel settore della Protezione delle Infrastrutture;
- INGV ha competenze in numerose linee tecnico-scientifiche che sono di grande rilevanza ai fini della protezione delle Infrastrutture Critiche, in particolare le competenze in geodinamica e nella sismica, nell’analisi di dati satellitari per il controllo e l’analisi costante del territorio, nella climatologia e nella meteorologia, costituiscono il complemento alle competenze di ENEA necessario alla realizzazione di attività nelle quali è richiesta una forte interdisciplinarietà;
- ENEA e INGV hanno congiuntamente ideato e presentato (a valere sull’Avviso n.1735 del 13.07.2017 del MIUR per la “Presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020”) il progetto XXXXXX per lo sviluppo ulteriore di attività tecnologiche per fornire ulteriori servizi da integrare con quelli già realizzati nella esistente collaborazione tra gli Enti e finalizzata al Progetto XXXXX.xx. e il progetto SCIRES (Supporting Critical Infrastructures Resilience from Space) all’ESA Invitation To Tender for Space-based Services to Support resilient and sustainable Critical Infrastructure (Ref. ESA AO/1-9189/18/NL/MM/ra);
CONSIDERATO CHE:
- il succitato D. Lgs. n. 61 dell’ 11 aprile 2011, sebbene individui la catena di responsabilità della Protezione (dai Ministeri ai Prefetti sulla scala operativa locale, art.11), non arriva ad identificare le modalità, le strutture e gli strumenti di supporto necessari per lo svolgimento delle azioni, demandandole agli operatori delle stesse (art.12);
- esiste un ampio spazio di azione per la valutazione delle Infrastrutture, delle loro eventuali vulnerabilità e degli impatti negativi sul Paese in caso di danneggiamenti o incidenti (art.6 D.Lgs. 11 aprile 2011 n.61 ) per lo sviluppo e la gestione di attività volte a soddisfare:
o la necessità di una maggiore e più attenta opera di miglioramento della resilienza dei sistemi tecnologici avanzati offrendo servizi di supporto, sia agli Operatori delle ICN stesse che alla Pubblica Amministrazione (in particolare alla Protezione Civile nelle sue differenti articolazioni geografiche);
o una crescente domanda di servizi tecnologici avanzati non facilmente disponibili sul mercato, tantomeno in forma sistematizzata e integrata, che necessitano di competenze fortemente interdisciplinari reperibili solo in ambito del sistema della Ricerca Pubblica anche con riferimento alla loro fase di rapida evoluzione delle stesse con conseguente necessità di messa a punto e validazione;
- ENEA e INGV dispongono di competenze per realizzare tecnologie e servizi avanzati che, con l’ulteriore apporto dell’industria nazionale dell’alta tecnologia, possono svolgere un ruolo di integrazione e valorizzazione sia dei prodotti della Ricerca, sia di quelli del Sistema Industriale nazionale per sviluppare nuovi prodotti/servizi da mettere a disposizione di tutti gli attori nazionali ai quali è demandato l’onere e la responsabilità della salvaguardia delle Infrastrutture Critiche, sia nella gestione ordinaria che durante le fasi emergenziali (di varia natura e di differente entità).
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Premesse e allegato tecnico)
Le premesse e l’Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Art. 2
(Disciplina dei rapporti tra le Parti)
I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute:
- nel presente Accordo di Programma che identifica le regole generali dell’Accordo;
- nell’Allegato denominato “Programma” che definisce gli obiettivi dell’Accordo, le tipologie di attività che verranno eseguite per il raggiungimento degli stessi, la relativa durata;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 19, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del suindicato Accordo.
Art. 3
(Oggetto)
Con il presente Atto le Parti concordano di realizzare congiuntamente il Progetto XXXXX.xx concernente l’attuazione del Programma di Attività tecnico-scientifiche rivolto alla realizzazione di nuove tecnologie e servizi per l’Analisi e la Protezione delle Infrastrutture Critiche di cui all’Allegato. Tale Progetto verrà realizzato integrando le competenze di entrambe le Parti per consentire lo sviluppo di nuove tecnologie rivolte al miglioramento degli strumenti a disposizione della Pubblica Amministrazione e degli Operatori delle Infrastrutture Critiche per la gestione di questi sistemi.
Art. 4
(Modalità operative)
Le Parti concordano, annualmente, di realizzare le attività proposte dal Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 5, e provvedono alla loro esecuzione in forma coordinata ed in relazione alle loro rispettive competenze, finalizzandole al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo di Programma.
Art. 5
(Comitato di Gestione)
Ai fini della corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo verrà costituito un Comitato di Xxxxxxxx nominato dalle Parti e composto da:
- un Presidente che coordinerà i lavori del Comitato e le interazioni tra le Parti e svolgerà funzioni promozionali finalizzate al dialogo con gli Organismi internazionali e alla promozione delle attività di sviluppo e a favore di terzi;
- due Membri, uno per ciascuna delle Parti, che avranno anche il compito di supervisionare l’attività amministrativa;
- due Responsabili Operativi, uno per ciascuna delle Parti, che cureranno il coordinamento delle attività e ne riporteranno gli esiti al Comitato di Gestione.
Il funzionamento del Comitato di Gestione non comporta oneri per le Parti. Il Comitato di Gestione si potrà dotare di un Regolamento di funzionamento.
Art. 6
(Tipologia di attività)
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto XXXXX.xx (come da Allegato 1
“Programma XXXXX.xx”), le Parti potranno effettuare attività di diversa natura, comprendenti:
1. attività di R&D per lo sviluppo di nuovi strumenti/tecnologie/servizi da porre sul mercato dei servizi avanzati;
2. fornitura di servizi avanzati ad utenti finali quali (in via descrittiva e non esclusiva): società di gestione di ICN, Protezioni Civili nelle differenti articolazioni (municipali, regionali, nazionale) sia in Italia che in altri Paesi;
3. attività di studio e supporto di varia natura (test, valutazione di scenari, progettazione) per conto dei suddetti utenti finali;
4. attività di formazione e diffusione dei risultati, attraverso l’organizzazione di eventi, la partecipazione del proprio personale ad attività di formazione (in ambito pubblico e/o privato).
Tali tipologie di attività potranno essere svolte in modalità “di sviluppo” e in modalità “di servizio a terzi”, come meglio illustrate nel successivo art. 7.
Art. 7
(Modalità di esecuzione delle attività)
L’esecuzione delle attività previste dal Progetto XXXXX.xx, attraverso la stipula di successivi Atti di cui all’art. 19, potrà avvenire in due modalità:
- modalità “di sviluppo”;
- modalità “di servizio a terzi”.
Con la modalità “di sviluppo”, le Parti (insieme o singolarmente) si impegnano ad effettuare (con risorse proprie o attraverso progetti a finanziamento pubblico sia unilaterali, sia congiunti), attività di Ricerca & Sviluppo per la realizzazione di nuove tecnologie/prototipi relative all’area di attività e alle Linee Programmatiche di XXXXX.xx. Ciascuna delle due Parti utilizzerà le procedure previste dal proprio sistema amministrativo per l’esecuzione e la rendicontazione delle attività previste.
Con la modalità “di servizio a terzi”, consistente nella prestazione di un servizio tra quelli identificati nell’Allegato, lo svolgimento delle attività sarà regolata da un apposito Contratto, che l’utente finale stipulerà con una o con entrambe le Parti. Le attività relative al Contratto saranno deliberate secondo il sistema di deleghe vigente all’interno di ciascuna delle Parti.
Art. 8
(Strutture e personale)
Per le attività concernenti il Progetto XXXXX.xx, le Parti si avvarranno delle rispettive strutture e delle risorse di personale aventi le specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle attività.
Art. 9
(Durata e recesso)
Il presente Accordo di Programma ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La durata potrà essere prorogata mediante atto scritto che dovrà intervenire prima della data di scadenza.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Atti esecutivi di cui al successivo art. 19 dovranno essere, comunque, portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 10
(Riservatezza)
Le Parti si impegnano al reciproco rispetto e alla massima riservatezza dei dati e/o informazioni, non di dominio pubblico, di cui sono venute in possesso durante la collaborazione, in particolare delle informazioni riguardanti i dati relativi alla dislocazione e alla tecnologia degli impianti delle differenti Infrastrutture Critiche contenute nei database del Progetto XXXXX.xx. il cui diritto d’uso per la Parte diversa da quella che ha conferito i dati è limitato esclusivamente alle attività relative al presente Accordo.
Art. 11
(Trattamento dei dati)
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, ai sensi del Codice Privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 12
(Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte)
Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell’altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.
I dipendenti di una delle Parti che, eventualmente, si dovessero recare presso la sede dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 ed, altresì, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Codice dei dipendenti.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi,
dei comportamenti e della disciplina vigenti presso la Parte ospitante e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la stessa riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.
Art. 13 (Responsabilità civile)
Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso, la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
Art. 14 (Copertura assicurativa)
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell’altra Parte.
Art. 15 (Modifiche)
Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo e all’Allegato per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Art. 16 (Divieto di cessione)
Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente.
Art. 17 (Risoluzione)
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.
Art. 18
(Oneri Finanziari)
Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti, fatta eccezione per il caso in cui lo stesso venga effettuato a titolo di rimborso delle spese sostenute da una Parte.
Art. 19 (Atti esecutivi)
Le attività oggetto del presente Accordo troveranno esecuzione attraverso la stipula di successivi Atti che verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.
Nell’ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:
- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli aspetti economici;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.
Art. 20
(Comunicazioni)
Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
- per l’ENEA all’attenzione di Xxxxxxxx XXXXXX recapito telefonico 06.30484825 e-mail xxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx;
per INGV all’attenzione di Xxxxxxxxx XXXXXXXXX recapito telefonico 06.51860521 e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.
Art. 21
(Attività negoziale)
Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.
Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Art. 22
(Foro Competente)
Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere in merito alle attività oggetto del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 23
(Registrazione)
Il presente Accordo sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE.
……………..,……………………
Per ENEA Per INGV