CONCESSIONE DI UN LOCALE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN SOTTO-
Allegato B.
Comune di Genova
Direzione Patrimonio e Demanio Settore Amministrativo e Demanio
CONCESSIONE DI UN LOCALE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN SOTTO-
PASSO DE FERRARI CON INGRESSO COMUNE DAL CIV. 3R (EX DIURNO)
L'anno ........ il giorno ................ del mese di
...........in Genova.
Con la presente scrittura privata tra:
il COMUNE DI GENOVA nella persona di na-
to/a a .................... il ................ nella sua qua- lità di Dirigente del Settore Amministrativo e Demanio della Direzione Patrimonio e Demanio, ai sensi della provvedimento del Sindaco n….. in data …………………………….
E
il Sig./sig.ra, nato/a
a................................il codice
fiscale n°.............................(nella sua qualità di
rappresentante legale di ,
con sede in ......................... via ......... codice fi-
scale / partita IVA n° ...............................in virtù
dei poteri a lui derivanti da domi-
ciliato per la carica presso la sede de…………….)nel prosieguo nominato anche come "concessionario" si conviene e si stipula quanto segue in esecuzione della Determinazione Dirigenziale
n. 201…-133.2.0.- del esecuti- va in data
Art. 1) Oggetto
1.1. Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, concede a ....................... (..................come sopra rap- presentata) l'utilizzo l’immobile di proprietà comunale ubica- to in Genova, Sottopasso de Ferrari, con ingresso comune dal civ. 3r (ex diurno)con altro locale di civica proprietà non oggetto di concessione. Il locale ha una superficie complessi- va di mq 234,37 ed è meglio individuato come contornato con linea scura nella planimetria che costituisce parte integrante del presente contratto. L’ingresso comune e non esclusivo con altro locale, non oggetto di concessione, è descritto con tratteggio a linee diagonali nella planimetria allegata al presente contratto. Il Comune di Genova concedente si riserva di meglio disciplinare l’utilizzo in comune di tale xxxxxxxx xxx xxx. 0x xxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx.
Art. 2) Destinazione dell’immobile
2.1. Il locale oggetto del presente contratto è da destinare a alle
condizioni contenute nel presente disciplinare, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione da parte del Comune di Genova. Il cambiamento della destinazione d’uso originariamente convenuta, anche se parziale, in assenza di autorizzazione scritta concessa dalla Civica Amministrazione
proprietaria, comporta la decadenza, di diritto, del contrat- to, salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.
2.2. Non sono in ogni caso ammesse, a pena di decadenza dalla presente concessione le attività rientranti nelle seguenti ca- tegorie: sexy shop, phone center, centri scommesse e attività inerenti l’utilizzo di slot machine e di altri giochi d’azzardo elettronici, qualsiasi attività, seppure non e- spressamente indicata, lesiva dell’immagine del Comune di Ge- nova.
2.3. Viene fatto specifico divieto, sempre a pena di decaden- za, di installare apparecchi e congegni, denominati "NEW SLOT", di cui all'art. 110 - comma 6 - lettera a) del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento Sale da gioco e giochi leciti, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21/2013.
2.4. Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le caute- le necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pub- blica, derivante dall'utilizzo dell’immobile, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di i- giene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra dispo- sizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubbli- ca) e del Regolamento Condominiale, ove presente.
Art. 3) Consegna del bene
3.1. Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifi- ca e di aver preso completa conoscenza dell’immobile oggetto di concessione e delle condizioni del medesimo accettandolo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.
3.2. Il Comune di Genova non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudi- carne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, eso- nerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsa- bilità previste dagli artt. 1578 e 1581 C.C.
3.3. Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia da parte del Comune e ad ogni azione nei confronti dello stesso per even- tuali vizi o difetti dei beni in concessione, manlevando e te- nendo indenne il Comune stesso da ogni responsabilità e/o one- re al riguardo.
3.4. Per tutta la durata della presente concessione, il Con- cessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà resti- tuire l’area libera da persone e cose.
Art. 4) Durata
4.1. L’affidamento, per una durata di anni 6 (sei) ha inizio il giorno .............. ed andrà a scadere improrogabilmente il giorno.................
4.2. E' espressamente escluso il tacito rinnovo del rapporto,
pertanto alla scadenza il Concessionario dovrà rilasciare il bene concesso libero da cose e persone, nella disponibilità del Comune di Genova concedente.
4.3. Qualora il concessionario abbia interesse a mantenere la disponibilità del bene concesso oltre la scadenza, avrà onere di inoltrare presso il Comune di Genova concedente domanda per il rinnovo espresso del rapporto mediante raccomandata A/R o PEC almeno 8 (otto) mesi prima della scadenza.
4.4. Resta inteso che la proposizione di istanza di rinnovo non vale di per sè a legittimare la prosecuzione del rapporto oltre la data di scadenza, bensì esclusivamente ad avviare procedimento amministrativo per la formalizzazione di conces- sione in rinnovo, a condizioni economiche rinegoziate, da par- te del Comune di Genova concedente, previa verifica della sus- sistenza delle condizioni per le quali il bene era stato con- cesso in uso, ovvero alla verifica della necessità del Comune di riacquisire la disponibilità del bene per sopravvenute esi- genze di interesse pubblico.
4.5. Il concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione, dandone avviso al Comune, con lettera rac- comandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sino a quel momento sostenute, senza alcun onere o indennità di sorta per il Concedente.
4.6. Il concessionario prende atto che l’affidamento sarà co-
munque revocabile in qualsiasi momento, anche parzialmente, con provvedimento motivato, a giudizio discrezionale della Ci- vica Amministrazione, senza che lo stesso possa vantare dirit- ti a compensi ed indennizzi di sorta.
4.7. Al termine del rapporto di concessione nessuna indennità per la perdita dell'avviamento di cui alla Legge n°392/78 (o altre analoghe leggi che in futuro possano essere emanate), e relativa alla locazione di immobili adibiti ad attività indu- striali, commerciali, artigianali, etc. è dovuta al concessio- nario, trattandosi nella specie di rapporto concessorio, e- straneo alla disciplina fissata per le locazioni.
Art. 5) Canone
5.1. Il canone annuo fissato in € ............,00= da rivalu- tarsi annualmente su base ISTAT, sarà corrisposto a rate men- sili entro la data indicata sui bollettini di c/c postale in- viati periodicamente dal Comune di Genova, oltre al rimborso delle spese per oneri accessori e per quant’altro a carico del Concessionario.
5.2. In caso di mancata ricezione del bollettino entro il quindicesimo giorno del mese di competenza, sarà cura del con- cessionario contattare l’ufficio del Comune di Genova deputato alla riscossione dei canoni.
5.3. Il mancato pagamento alla data di scadenza, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla au- tomatica costituzione in mora del Concessionario anche agli
effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
5.4. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.
5.5. In caso di recesso anticipato del Concessionario, il ca- none è dovuto per l’intero mese.
5.6. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presen- te contratto, il Concessionario continui a detenere l'immobi- le, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Genova, ovvero nelle more della stipu- lazione di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corri- spondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesi- mo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.
5.7. Resta inteso che, in detto periodo rimarranno in vigore le condizioni del contratto scaduto.
5.8. Nessuna obbligazione assume la Civica Amministrazione per il rilascio delle licenze di carattere commerciale ed ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni; il concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere il canone dalla data di cui al precedente art. 4) anche se, a causa di ritardi nel rilascio di eventuali licenze ed autorizzazioni,
non potrà fruire dell'immobile a decorrere dalla data sopraci- tata.
Art. 6) Deposito cauzionale
6.1. Il concessionario, a garanzia di adempimento delle ob- bligazioni assunte, si obbliga a effettuare un deposito cau- zionale di € .........= (pari a tre mensilità del canone) me- diante fideiussione, conforme allo schema approvato dal Comune di Genova, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché la sua operatività, entro 15 gior- ni, su semplice richiesta scritta del Comune.
6.2. Il concessionario prende atto che tale cauzione sarà restituita/svincolata solo a fine concessione, dopo la ricon- segna dell’immobile, la regolarizzazione dei conti ed il paga- mento di ogni eventuale debito da parte del concessionario. In caso di residui debiti il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, incamerandola tutta od in parte, previa sem- plice comunicazione al concessionario.
6.3. La cauzione potrà essere altresì incamerata, in tutto o in parte, nel caso di riscontrati danneggiamenti all’immobile al momento della riconsegna, derivanti dall’utilizzo improprio da parte del concessionario.
Art. 6) Contratti di somministrazione - spese
6.1. Sono a carico del Concessionario:
- la tassa raccolta rifiuti;
- le spese relative ai consumi di energia elettrica;
- le spese relative ai consumi di acqua;
- le spese relative ai consumi di gas;
- le spese relative al riscaldamento/raffrescamento;
- le spese relative all’utilizzo di impianti telefonici, sia per la fonìa che per i dati
6.2. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione per le utenze nonchè all’installazione, sostituzione, riparazione e manuten- zione di misuratori.
6.3. Alla scadenza della presente concessione, il Concessiona- rio dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il subentro. Art. 7) Manutenzione
7.1. Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cu- ra e spese, all’esecuzione di tutte le opere eventualmente ne- cessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Tra gli oneri posti a suo carico si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, acquisizione di autoriz- zazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, nonché gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l’adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in mate- ria di sicurezza ed ogni altra autorizzazione indispensabile per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2.
7.2. Compete al concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli impianti presenti nell’immobile oggetto del presente contratto, compresi gli e- ventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigen- ti norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.
7.3. Ogni intervento tecnico sull’immobile, esclusa la manu- tenzione ordinaria, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Genova.
7.4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Genova potrà esigere la resti- tuzione immediata dell’immobile, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadem- pienze.
7.5. Il concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Comune, oltre che per l’esecuzione degli interventi, la gestione delle attività eco- nomiche e le attività di manutenzione, anche per i migliora- menti apportati al bene concesso, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all’Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesi- mo.
7.6. Il concessionario si impegna, conformemente al D.P.R.
412/93 e successive modifiche, a far eseguire da una ditta qualificata la manutenzione dell’impianto termico, ove esi-
stente, ogni anno e l’analisi dei fumi una volta ogni biennio con personale qualificato, annotando gli interventi sul li- bretto d’impianto, nonchè ad inviare al Comune, anche tramite ditta di manutenzione, i risultati dell’analisi dei fumi ef- fettuata nel biennio di riferimento.
7.7. Il concessionario non potrà pretendere nè rivendicare dal Comune di Genova alcuna rifusione di danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso della soprastante sede stradale. Fra le parti resta inoltre espressamente convenuto:
a) che qualora in dipendenza dell'esecuzione di lavori ai ma- nufatti ed alle strutture interessanti il locale oggetto del presente atto, nonché della soprastante sede stradale, si ren- desse necessario il temporaneo sgombero, totale o parziale, del locale stesso, il concessionario non avrà alcun diritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti;
b) che il Comune di Genova dovrà accordare al concessionario l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, limita- tamente al periodo di indisponibilità del locale ed in propor- zione alla parte di esso sgomberata.
7.8. Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o di- ritto che possa al Comune competere nei confronti dei respon- sabili, il concessionario si intenderà espressamente obbligato a risarcire il Comune di ogni e qualsiasi danno o deteriora- mento comunque occorso al locale così come adattato nonché al- la soprastante sede stradale ed a provvedere immediatamente ed
interamente a proprie spese, escluso qualsiasi rimborso di sorta, al ripristino e , se del caso, alla sostituzione di quanto danneggiato o deteriorato.
Art. 8) Opere, addizioni e miglioramenti
8.1. Non potranno essere realizzate opere da parte del con- cessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Civica Amministrazione e di rilascio delle dovute auto- rizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Qualunque violazione ai suc- citati obblighi, commessa dal concessionario, comporterà la decadenza, di diritto, del contratto e l’incameramento inte- grale del deposito cauzionale da parte del Comune di Genova, salvo il diritto del medesimo al risarcimento dei maggiori danni subiti.
8.2. Tutte le opere realizzate nell’immobile oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisi- te in proprietà dalla Civica Amministrazione fin dal momento della loro esecuzione, senza che il Comune stesso sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.
8.3. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di far rimuovere al concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.
8.4. Ogni opera addizionale e di miglioramento realizzata
sull’immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte del Comune di Genova, alcun riconoscimento di inden- nità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c.
8.5. Resta a carico del Concessionario ogni onere relativo all’accatastamento, ove necessario.
Art. 9) Custodia e Vigilanza. Responsabilità del Concessiona- rio
9.1. Il concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione all’uso dell’immobile oggetto della presente concessione e alle atti- vità in esso o con esso svolte, rimanendo in ogni caso il Co- mune di Genova sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Conces- sionario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pre- tesa di terzi a qualsiasi titolo.
9.2. Il concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune da ogni e qualsiasi responsabi- lità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indiretta- mente, ed anche occasionalmente, nell’ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto.
9.3. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione dell’immobile saranno a carico del concessionario al quale
spetterà l’obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del concessionario tasse e imposte locali e nazionali gravanti sul bene oggetto della concessione.
9.4. Il concessionario è responsabile, giuridicamente ed eco- nomicamente, per la custodia e vigilanza dell’area oggetto della presente concessione e delle attività ivi svolte. Il concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguar- do, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.
9.5 Nessuna obbligazione assume, inoltre, la Civica Ammini- strazione nei confronti del concessionario, per il rilascio di eventuali autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizio- ni; il concessionario pertanto, è tenuto a corrispondere il canone anche se, per causa di ritardi nel rilascio delle auto- rizzazioni stesse, non potrà fruire dell'immobile a decorrere dalla data di inizio della concessione.
Art. 10) Decadenza dalla concessione
10.1. Il Comune di Genova, previa contestazione al concessio- nario, potrà dichiarare la decadenza della concessione per i- nadempimento degli obblighi previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi:
a) qualora intervengano fatti o situazioni che risultino
modificative delle finalità dell'utilizzo dell'immobile, anche riguardo alle destinazioni stabilite dall’art. 2 e delle atti- vità in esso espletate;
b) qualora venga riscontrata l’omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del be- ne concesso in uso;
c) in caso di destinazione dell’immobile e di svolgimento in esso di attività in difformità e violazione di quanto sta- bilito dall’art. 2 del presente disciplinare di concessione;
d) mancata corresponsione del canone;
e) irregolarità nella gestione e/o nell’utilizzo dell’immobile suscettibile di recare danno o pregiudizio al Comune di Genova, ove queste non siano eliminate nei modi e nei termini fissati dalla Civica Amministrazione;
f) fallimento, scioglimento, messa in liquidazione;
g) mancata comunicazione di variazione di sede legale e ammi- nistrativa e domicilio del concessionario;
h) realizzazione di opere da parte del concessionario, in as- senza di preventiva autorizzazione da parte della Civica Ammi- nistrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edili- zie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
i) sub-concessione o cessione del contratto in assenza della preventiva autorizzazione del Comune di Genova.
10.2. La decadenza non ha luogo allorché, nel caso di mancata
corresponsione del canone di cui alla lettera d), il conces- sionario entro il termine anzidetto provveda a saldare le som- me dovute.
10.3. In caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti dal concessionario restano acquisiti dalla Civica Amministra- zione, senza alcun compenso o rimborso.
10.4. La presente concessione decade di diritto in caso di so- pravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.
Art. 11) Divieto di cessione del contratto e dei relativi rap- porti nonchè di sub-concessione.
11.1 Eccezion fatta per il caso in cui sia stato espressamen- te e preventivamente autorizzato dal Comune di Genova, è fat- to divieto al Concessionario di sub-concedere, in tutto o in parte, l’immobile oggetto della presente concessione, nonchè di cedere a terzi il presente contratto, sotto qualsiasi for- ma. L’eventuale mancata autorizzazione non costituisce titolo indennitario e/o risarcitorio a favore del Concessionario.
11.2. In ipotesi di violazione del presente divieto la conces- sione decade di pieno diritto, con conseguente necessaria ri- consegna dell'intero compendio nella piena disponibilità del
Comune di Genova.
11.3 Nel valutare il rilascio dell'autorizzazione alla sub- concessione o cessione del contratto la Civica Amministrazione verificherà che il cessionario o sub-concessionario abbia i requisiti soggettivi (anche riguardo alla natura non lucrativa e di utilità sociale) e persegua le finalità stabiliti dal bando di concorso in base al quale è stata rilasciata la pre- sente concessione.
Art. 12) Revoca
12.1. Oltre a quanto stabilito dal precedente art. 11 la con- cessione sarà comunque revocabile per motivi di interesse pub- blico in qualsiasi momento, in tutto o in parte, a giudizio discrezionale ed insindacabile della Civica Amministrazione, senza che il concessionario possa vantare diritti a compensi ed indennizzi di sorta.
12.2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la Conces- sione per motivi di ordine pubblico, in caso di reiterate san- zioni comminate per violazioni a Regolamenti municipali.
12.3. Il concessionario riconosce che, trattandosi di conces- sione amministrativa, l'uso ed il godimento dell’immobile, l'eventuale suo sgombero sia durante la concessione che al mo- mento della sua cessazione, saranno disciplinate dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.
Art. 13) Spese accessorie e oneri per la stipula
Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e
quelle per gli oneri accessori, registro, ed ogni altro onere fiscale, presente o futuro, sono ad esclusivo carico del Con- cessionario.
Art. 14) Elezione di domicilio e Codice fiscale
14.1. Ai fini del presente atto la Civica Amministrazione e- legge il proprio domicilio nel Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx Xxxx- xxxxx, x. 0 ed il concessionario in .............., Via
..............., .....
14.2 Alle parti sono attribuiti i seguenti riferimenti fisca- li: COMUNE DI GENOVA: C.F. 00856930102; Concessionario C.F.
.............................
Art. 15) Trattamento dati personali
15.1. Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; gli stessi potranno essere inse- riti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
15.2 Il concessionario autorizza la Civica Amministrazione a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adem- pimenti connessi al presente affidamento.
Art. 16) Foro competente
Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Genova.
Art. 17) Accertamenti
I Funzionari del Comune di Genova potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al Concessionario, all’immobile dato in concessione per accertamenti ed operazio- ni da effettuare nell'interesse del Comune di Genova.
Art. 18) Perfezionamento dell’atto
La sottoscrizione del presente atto obbliga immediatamente il concessionario. Sarà vincolante per la Civica Amministrazione solo dopo l’adozione del provvedimento di approvazione.
Letto, confermato e sottoscritto:
p. IL CONCESSIONARIO p. IL COMUNE DI GENOVA
Articolo | 1) | Oggetto. |
Articolo | 2) | Destinazione del bene |
Articolo | 4) | Durata |
Articolo | 7) | Manutenzione. |
Articolo | 8) | Opere, addizioni, miglioramenti. |
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile il concessionario, come sopra rappresentato di- chiara di avere perfetta e integrale cognizione di tutte le condizioni contrattuali e di approvarle senza riserva, in quanto riconosciute pienamente conformi alla propria volontà, confermando espressamente e specificatamente di approvare le clausole sopra riportate agli articoli:
Articolo 9) Custodia e vigilanza. Responsabilità del conces- sionario.
Articolo 10) Decadenza dalla concessione.
Articolo 11) Divieto di cessione del contratto e dei relativi rapporti nonchè di sub-concessione.
Articolo 12) Revoca.
Articolo 13) Spese accessorie e oneri per la stipula. Articolo 16) Foro competente
IL CONCESSIONARIO