Contract
N. RACC.
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BIENNALE ALL’APPLICATIVO ADHOC ENTERPRISE/INFOVISION E RELATIVE EVOLUZIONI.
L’anno 2021 il giorno _ del mese di febbraio
fra
- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO,
codice fiscale 94164020482, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00, rappresentata dal dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Matera il 30 gennaio del 1959 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente dell’Area di Direzione autorizzato, da regolamento organizzativo aziendale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.244/19, ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto;
e
- Maggioli s.p.a., (in seguito per brevità indicata come “Società”), con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n.8, C.F. 06188330150, P.IVA 02066400405, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Rimini, rappresentata dal Sig./Dr. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Rimini (RN) il 07/10/1966, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, n. 42094/20803 di Repertorio del 25/02/2020, conservata agli atti.
PREMESSO
- che con Provvedimento a contrarre n. 141 del 12/11/2020 è stata avviata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del X.Xxx. 50/2016, una procedura per l’affidamento del Servizio biennale di assistenza all’applicativo Adhoc Enterprise/Infovision e relative evoluzioni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al minor prezzo;
- che con il suddetto atto sono stati approvati: la lettera di invito/disciplinare e lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Provvedimento n. 170 del 22/12/2020 si è approvato, relativamente alla procedura in oggetto, il verbale di gara redatto in data 4/12/2020 n. 1639 racc., e si è aggiudicata, in conformità alla proposta di aggiudicazione fornulata dal Rup, la procedura de qua alla società Maggioli s.p.a.;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto e degli altri requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano
quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Direttore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx affida alla Società Maggioli spa che, nella persona del Sig. Xxxxxx Xxxxxxx accetta e si obbliga ad eseguire, il Servizio biennale di assistenza all’applicativo Adhoc Enterprise/Infovision e relative evoluzioni.
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto: nella lettera d’invito/disciplinare, nell’offerta economica e nel dettaglio economico presentati dalla stessa in sede di gara sul Sistema telematico START, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla stipula e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi dall’avvio dell’esecuzione.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 69.434,30= IVA esclusa (Euro sessantanovemilaquattrocentotrentaquattro/30), oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START.
L’Azienda non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato e pagherà solo le prestazioni richieste ed effettivamente effettuate risultante dal Dettaglio economico presentato in sede di procedura firmato digitalmente dalla Società e conservato in atti.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle
prestazioni richieste negli atti di gara.
La seguente clausola: “N.B. gli aggiornamenti agli applicativi derivanti da modifiche normative inerenti la contabilità, la trasparenza, la fatturazione elettronica, la piattaforma certificazione crediti rientreranno nel presente canone di assistenza”, indicata nel modello Dettaglio Economico presentato dall’Operatore economico in sede di gara non trova applicazione al punto “Integrazione FERT/PCC, Trasparenza e Gestione CUP/CIG” dell’offerta economica, in quanto il canone espresso riguarda solamente l’assistenza telefonica; conseguentemente ogni intervento di aggiornamento del sistema dovrà essere ricondotto a pagamento; inoltre gli interventi in caso di passaggio dalla versione attuale 8.0 di Adhoc Enterprise all’eventuale nuova major release dovranno essere oggetto di analisi, valutazione delle attività e conteggiate a consuntivo.
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all’esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la
PEC aziendale: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e quella dell’aggiudicatario: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati.
Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI,
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 85016821EE.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto
di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30
(trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8 e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa
alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986- 989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Dr. Xxxxxx Xxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi
contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice: CIG 8189648752. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti è riportato il numero di conto corrente bancario dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.
ART. 9 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 105/2016.
La Società ha rilasciato dichiarazione con cui attesta che nell’esecuzione del presente contratto si avvarrà, ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c- bis del D. Lgs. 50/2016, delle prestazioni della società Studio Systematica
S.r.l. – Xxx Xxx Xxxxx 0X Xxxxxxx, in virtù di accordo quadro sottoscritto in data 21/10/2020 e depositato in Azienda con pec del 26/1/2021. Resta comunque salva ed impregiudicata la responsabilità piena ed esclusiva della Società nei confronti dell’Azienda per le prestazioni contrattuali che saranno eseguite in base alla suddetta modalità organizzativa.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 85016821EE. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato come da questo comunicato. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda. La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al
precedente articolo 5.
Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc.
ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell’esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose,
tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l’Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
ART. 12– ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all’Azienda comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ove si verifichino le inadempienze di seguito indicate da parte dellla Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate:
- nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il malfunzionamento
degli applicativi di cui trattasi l’intervento da parte della Società deve avvenire entro le 76 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing della Società con applicazione, in caso di mancato rispetto della tempistica, della penalità del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di supporto agli operatori dell’Azienda nell’utilizzo degli applicativi di cui trattasi l’intervento da parte della Società deve avvenire entro le 24 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing della Società con applicazione, in caso di mancato rispetto della tempistica, della penalità dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo.
Le ore espresse nelle SLA relative ai tempi di intervento in assistenza/manutenzione si devono considerare come ore lavorative nei seguenti orari: 9:00/12:30 – 14:00/17:30.
Salvo i casi sopra indicati, la Società è soggetta a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o in caso di difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo della Società di sostituire il servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La Società è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità
rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro cinque giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
L’Azienda esonera la Società dalla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di
appalto affidato a operatore economico specializzato e di comprovata solidità.
ART. 15 – RECESSO
L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.
La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. L’imposta di bollo pari ad Euro 80,00= (Euro ottanta/00) è assolta in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.
ART. 17 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Azienda, in qualità di Titolare, con separato atto procederà a nominare l’Appaltatore e la ditta Studio Systematica S.r.l. responsabili esterni del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 20 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il sig. Xxxxxx Xxxxxxx dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui
agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale, 6 - Fatturazione e pagamenti, 13 - Penali e risoluzione, 15 - Recesso, 19 - Foro competente.
Letto, firmato e sottoscritto