PROTOCOLLI di INSEDIAMENTO
PROTOCOLLI di INSEDIAMENTO
Disciplinare di attuazione
(Art. 5 duodecies, comma 2 della legge regionale 35/2000 come modificata dalla legge regionale 38/2012)
21_08_2013
Articolo 1
(Finalità, ambito di applicazione e modalità)
1. I protocolli di insediamento (d’ora innanzi PdI) costituiscono uno strumento finalizzato a favorire l’attuazione di interventi aventi dimensione significativa cofinanziati dal Fondo per la reindustrializzazione di cui all’art.5, duodecies della L.R. 35/2000 come modificata dalla legge regionale 38/2012.
2. I PdI sono finalizzati al sostegno di processi di industrializzazione del tessuto produttivo regionale mediante il sostegno a investimenti di rilevanza strategica regionale, di dimensione significativa e in grado di produrre occupazione aggiuntiva.
3. Gli interventi cofinanziati devono consistere in:
a. investimenti in
a1) nuove unità locali;
a2) unità locali già presenti sul territorio regionale;
a3) laboratori di ricerca, incubatori di impresa e dimostratori tecnologici, anche in forma congiunta con organismi di ricerca.1
b. programmi di reindustrializzazione in aree di crisi complessa di cui all’art.27,comma 8 del decreto-legge 22.6.2012 n.83;
c. investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è costituita per almeno il 70% da ex dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito dell’incentivo dell’autoimprenditorialità consistente nell’anticipo del trattamento di integrazione salariale a loro concessi e non ancora goduti previsti alla legge 223/1991 e dalla legge 102/2009, nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese di cui alla L.R. 21/2008 o da programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.
4. I PdI si attuano mediante una procedura di natura negoziale (art.6 del d.lgs. 123/98 e art. 5 quater L.R. 35/2000) a cui possono eventualmente aderire Enti Locali e gli altri enti pubblici interessati.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Per investimenti si intendono investimenti realizzati da imprese industriali, ossia da aziende che operano in attività del settore industria e dei servizi, B, C, D, E, F, H, J, M, N, R della classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, fatte salve le restrizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di settori sensibili.
2. Gli investimenti hanno rilevanza strategica regionale quando sono in grado di generare occupazione aggiuntiva diretta delle imprese destinatarie del cofinanziamento nei limiti di cui al successivo comma 5.
3. Per dimensione significativa degli interventi si intende
- nel caso di investimenti di cui all’art.1,comma 3, lett. a1) e a2)
1 Per organismo di ricerca si fa riferimento a quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C): soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
Grandi Imprese singole: investimenti non inferiori a 10 Meuro;
Grandi Imprese in collaborazione con PMI: investimenti non inferiori a 7,5 meuro; PMI singole: investimenti non inferiori a 2 meuro;
PMI aggregate: investimenti non inferiori a 3,5 Meuro;
- nel caso di investimenti di cui all’art.1, comma 3) lett. a3): investimenti non inferiori a 1 Meuro
- nel caso di investimenti di cui all’art.1, comma 3, lett.c): investimenti non inferiori a
250.000 euro.
4. Per occupazione aggiuntiva si intende la differenza tra il numero di addetti occupati successivamente al completamento della realizzazione degli investimenti nei tempi previsti dal protocollo di insediamento sottoscritto o comunque non oltre i 6 mesi successivi, e il numero di addetti occupati precedentemente alla realizzazione dell’investimento, che si determina alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento. Gli addetti si calcolano in unità di lavoro-anno (ULA), dove un’unità è pari all’impiego continuativo di un addetto a tempo pieno / indeterminato che presta la sua opera nell’arco dell’intero anno. L’impiego di lavoratori a tempo parziale viene conteggiato in frazioni di ULA e con una incidenza percentuale non superiore al 30% dell’occupazione aggiuntiva.
5. Per incrementi consistenti di occupazione si intende occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato non inferiore al 5% dell’occupazione esistente al momento della domanda di finanziamento per le imprese con unità locali già operanti sul territorio regionale, e comunque non inferiore a 10 unità a tempo indeterminato per le restanti imprese, tenuto conto di quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo art.5. Per gli interventi di cui all’art.1, comma 3 lett.a3), le nuove unità non possono prevedere occupazione aggiuntiva inferiore alle 5 unità a tempo indeterminato. I dipendenti occupati per effetto dell’investimento cofinanziato con il Pdl devono essere impiegati nelle sedi o unità operative delle imprese localizzate sul territorio regionale.
6. Per protocollo di insediamento si intende il provvedimento sottoscritto tra i beneficiari e la Regione con il quale si riconosce il cofinanziamento regionale.
7. Per gli investimenti di cui all’art.1, comma 3, lett.b) si applica quanto previsto dal presente articolo.
Articolo 3 (Beneficiari)
1. I soggetti beneficiari possono essere2
a) grandi imprese;
b) MPMI;
c) imprese in forma aggregata così strutturate:
- consorzi ai sensi delle disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, di durata non inferiore ad anni cinque;
- raggruppamenti temporanei d’imprese, associazioni temporanee di scopo;
- reti di imprese, ai sensi della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, articolo 3, comma 4-ter e s.m.i.
in qualunque forma costituite.
2. Le imprese di cui al comma 1 non devono aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti al deposito dell’istanza di finanziamento.
2 Raccomandazione comunitaria 2003/361/ del 6 maggio 2003
Articolo 4
(Tipologie di investimento e spese ammissibili)
1. I PdI devono prevedere i seguenti programmi di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008
a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale, come previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GI e PMI);
b) investimenti materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo investimento o all’ampliamento di uno stabilimento esistente (PMI).
2. Per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di laboratori di ricerca, incubatori di impresa e dimostratori tecnologici, anche in forma congiunta con organismi di ricerca, laddove ne ricorrano le condizioni, si fa riferimento anche alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (punto 5.8, aiuti ai poli di innovazione: infrastrutture di ricerca ad accesso aperto).
2. Gli investimenti contenuti nei PdI possono essere cofinanziati anche con strumenti di ingegneria finanziaria attivati dalla Regione
Articolo 5 (Obblighi dei beneficiari)
1. Le imprese che sottoscrivono un PdI hanno l’obbligo di mantenere nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento regolarmente rendicontato:
- l’investimento oggetto del PdI;
- l’incremento occupazionale realizzato per effetto del contributo e secondo gli impegni assunti con il programma di investimenti oggetto del PdI;
- l’unità produttiva localizzata sul territorio regionale.
2. Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui al comma precedente comporta revoca del finanziamento, così come delle obbligazioni assunte con il PdI in termini di investimenti attivati ed occupazione aggiuntiva generata
Articolo 6
(Misura delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni concesse possono essere nella forma del contributo in conto capitale e del prestito agevolato, ed assumono a riferimento i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente, di cui al precedente art.3, comma 1.
Articolo 7 (Cumulo)
1. Le agevolazioni concesse dal Pdl, in relazione al programma di investimento, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
Articolo8
(Indirizzi della Giunta Regionale)
1. Al fine di attivare la procedura per l’individuazione dei beneficiari, la Giunta Regionale su proposta dell’Ufficio competente responsabile del procedimento approva un atto di indirizzo il quale contiene:
a) gli obiettivi che si intendono realizzare PdI;
b) la individuazione dei settori e/o degli ambiti settoriali e/o tecnologici prioritari di intervento;
c) l’eventuale individuazione degli ambiti territoriali;
d) le risorse disponibili;
e) i criteri di valutazione di merito;
f) ogni ulteriore indirizzo per la definizione degli accordi con le imprese beneficiarie.
Articolo 9
(Procedura di selezione dei contraenti. Approvazione dell’Avviso )
1. I PdI vengono attivati mediante l’emanazione da parte dell’Ufficio titolare responsabile del procedimento di un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse.
2. I richiedenti presentano, entro i termini previsti dall’avviso pubblico, apposita istanza, secondo uno schema predeterminato, che costituisce manifestazione di interesse.
Articolo 10
(Procedure di selezione dei contraenti. Fase istruttoria preliminare)
1. La manifestazione di interesse, completa della documentazione, è sottoposta ad istruttoria di ammissibilità finalizzata alla selezione dei contraenti sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti.
Articolo 11
(Procedure di selezione dei contraenti. Fase valutativa e negoziale)
1. Le manifestazioni considerate ammissibili ai sensi del precedente art.10 sono sottoposte a valutazione di merito sulla base dei seguenti profili:
- rilevanza strategica e rispondenza agli indirizzi della Giunta Regionale di cui al precedente articolo 8,
- ricaduta territoriale con particolare riferimento alla generazione di un indotto locale;
- affidabilità finanziaria del soggetto proponente;
- fattibilità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria del programma;
- contenuti progettuali;
- compatibilità con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale e locale
- compatibilità con le principali direttive di sviluppo della programmazione settoriale regionale
- congruità tra investimenti attivati ed occupazione aggiuntiva prevista
2. Per la valutazione dei programmi di investimento viene costituito un Nucleo di valutazione, composto da 3 dipendenti regionali e da 3 esperti esterni qualificati.
3. La costituzione del Nucleo di cui al comma precedente avviene con atto del Responsabile del procedimento.
4. Nel corso della valutazione può essere attivata, laddove ne ricorrano i presupposti, una fase negoziale, nel corso della quale vengono individuati, anche tramite un confronto con i proponenti:
- le variazioni e integrazioni al programma di investimenti presentato;
- l’insieme delle prescrizioni e degli obblighi a carico del beneficiario;
- il concorso al programma di investimento del sistema del credito regionale;
- il livello di occupazione aggiuntiva garantito.
5. La fase negoziale può essere attivata anche previa acquisizione di uno specifico mandato a negoziare da parte della Giunta Regionale. La fase negoziale interrompe i termini di cui al successivo art.13.
6. La fase valutativa, ivi compresa quella eventualmente negoziale, si conclude con provvedimento a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento con i seguenti possibili esiti:
a) rigetto della istanza;
b) ammissibilità della istanza.
7. Il PdI, in caso di esito positivo istruttorio e dei relativi contenuti, è approvato con atto della Giunta Regionale sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, e dal rappresentante legale del beneficiario.
Articolo 12
(Concessione delle agevolazioni. Contratto di finanziamento)
1. Successivamente alla sottoscrizione del PdI, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione del cofinanziamento, costituito da un contratto di finanziamento che contiene:
a) gli elementi definiti nella fase negoziale;
b) l’entità e le condizioni del finanziamento;
c) gli obblighi assunti dai contraenti in merito alla realizzazione degli investimenti;
d) i sistemi di monitoraggio e controllo che verranno utilizzati.
Articolo 13 (Termini dei procedimenti)
1. La fase ammissibilità formale si conclude entro 30 gg. dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di cui all’art.9, comma 2.
2. La fase di valutazione di merito di cui all’art.11 si conclude entro 90 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di cui all’art.9, comma 2.
3. In caso di particolare complessità degli interventi previsti dal programma di investimento, ai sensi dell’art.5 octies della legge regionale 35/2000 e smi, il termine di conclusione della valutazione di merito è fissato a 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza.
4. L’approvazione del protocollo di insediamento da parte della Giunta Regionale, in caso di esito positivo dell’istanza, avviene entro 30 gg. dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui art.11, comma 6.
5. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro 30 gg. dalla data sottoscrizione del protocollo di insediamento.
Articolo 14
(Rapporto sui Protocolli di Insediamento)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta Regionale, in allegato alla Relazione annuale ex art.7 bis della L.R.35/2000, presenta un Rapporto sui PdI contenente l’esame dell’impatto strategico degli investimenti realizzati e delle criticità emerse.