Lotto 2
Lotto 2
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE FERROVIARIO
La presente polizza è stipulata tra il
SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE |
Xxx Xxxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXX |
C.F./P.I. 02345670307 |
e
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del: | 31/12/2019 |
Alle ore 24.00 del: | 31/12/2020 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione Successivi al primo fissati per massimo due anni
31/12
Alle ore 24.00 di ogni
SOMMARIO
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 3 - Comunicazioni fra le parti 5
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione 5
Art. 5 - Aggravamento del rischio 5
Art. 6 - Diminuzione del rischio 5
Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro 5
Art. 9 - Legge applicabile e giurisdizione 5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE FERROVIARIO 6
Art. 10 - Validità della copertura 6
Art. 13 - Limite di Indennizzo 6
Art. 14 - Esclusione della responsabilità civile per perdite o danni a mezzi in uso all'Assicurato 6
Art. 15 - Esclusione della responsabilità civile per specifici danni nell'ambito di terminal, magazzini o aree di deposito dell'Assicurato 6
Art. 16 - Esclusione della responsabilità civile dell'Assicurato in relazione ad alcune particolari obbligazioni 7
Art. 18 - Esclusione dei "punitive or exemplary damages" 7
Art. 19 - Dichiarazioni dell'Assicurato 8
Art. 20 - Limiti temporali della garanzia 8
Art. 21 - Pagamento e regolazione del premio 8
Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro 8
Art. 23 - Gestione delle vertenze - Spese legali 8
Art. 24 - Pagamento delle indennità 9
Art. 25 - Responsabilità civile per specifici danni nell'ambito del terminal, in deroga all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione 9
CLAUSOLA DI CESSAZIONE DEL VIAGGIO (TERRORISMO) 9
SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE 10
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASBESTO 10
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI 10
CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 10
SCHEDA DESCRIZIONE DEL RISCHIO 12
CALCOLO DEL PREMIO MINIMO COMUNQUE ACQUISITO 12
DURATA DELLA COPERTURA E DELL'APPALTO 12
DEFINIZIONI
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione
:
il contratto di assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Delegataria: in caso di coassicurazione, l'impresa che emette la polizza o altro documento comprovante l'assicurazione;
Franchigia: importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di danno; Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto: percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato;
Sinistro: il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società: l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici;
Vettore: Il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Comunicazioni fra le parti
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Legge applicabile e giurisdizione
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE FERROVIARIO
Art. 10 - Validità della copertura
La presente Polizza di Assicurazione per la Responsabilità vettoriale deve intendersi valida ed operante a condizione che l’Assicurato sia in possesso:
a) della licenza ad esercitare l'attività di vettore ferroviario, rilasciata dal "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
b) del certificato di sicurezza per i servizi di trasporto ferroviario, con allegato in maniera integrale i servizi e le linee autorizzate, rilasciato dalle RFI (Rete Ferroviaria Italiana", in base alle vigenti leggi. Resta inteso che i suddetti dati devono obbligatoriamente essere analoghi, ai fini della validità della copertura, a quelli inseriti nella Banca dati della RFI.
Art. 11 - Rischi assicurati
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile come vettore ferroviario, ai sensi delle Convenzioni in vigore (CIM, COTIF), a titolo di risarcimento:
a) per danni e perdite materiali subiti dalle merci consegnategli per la spedizione o il trasporto;
b) ritardata esecuzione delle spedizioni.
Si intendono inoltre assicurati i seguenti rischi:
- erronea esecuzione delle spedizioni;
- consegna non conforme alle istruzioni;
- omissione nel far valere i diritti di regresso spettanti all'avente diritto.
Art. 12 - Merci Assicurate
Formano oggetto della copertura assicurativa relativa alla Responsabilità civile dell'Assicurata il trasporto di merci varie, debitamente imballate e trasportate a mezzo ferrovia nonchè carri ferroviari di proprietà di terzi salvo quanto indicato all'art.15.
Si intendono inclusi nella copertura assicurativa i trasporti di autovetture e motocicli. Il fatturato annuo previsto per tale specifica attività è stimato pari ad € 250.000,00.-
Rimangono comunque esclusi i trasporti delle seguenti merci:
• carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, animali vivi, armi e opere d'arte.
Art. 13 - Limite di Indennizzo
Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dalla convenzione in vigore per i trasporti ferroviari denominato C.I.M., anche per i trasporti effettuati nel territorio italiano, e sino alla concorrenza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, della somma massima assicurata indicata nel frontespizio di polizza.
Art. 14 - Esclusione della responsabilità civile per perdite o danni a mezzi in uso all'Assicurato
La presente assicurazione non copre la responsabilità civile per danni a o perdite di containers, veicoli o altre attrezzature per trasporto e movimentazione che l'Assicurato abbia a noleggio, leasing o comunque in uso a qualsiasi titolo.
Art. 15 - Esclusione della responsabilità civile per specifici danni nell'ambito di terminal, magazzini o aree di deposito dell'Assicurato
La presente assicurazione non copre la responsabilità civile dell'Assicurato per eventi che si verifichino nell'ambito di terminal, magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione dell'Assicurato stesso in conseguenza di:
a) mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento, refrigerazione o condizionamento;
b) eventi atmosferici.
Art. 16 - Esclusione della responsabilità civile dell'Assicurato in relazione ad alcune particolari obbligazioni
La presente assicurazione non copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalle seguenti obbligazioni eventualmente assunte in base al contratto di spedizione o trasporto:
a) accettazione di responsabilità oltre i limiti previsti dalle leggi o dalle convenzioni internazionali (ad esempio, l'accettazione di "valore dichiarato" o di "speciale interesse alla riconsegna");
b) incasso per conto terzi delle fatture per merci con pagamento alla consegna ed assistenza nel pagamento per le merci trasportate.
Art. 17 - Altre esclusioni
La presente assicurazione non copre i danni, le perdite, i costi e le spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato o dai suoi preposti investiti di poteri decisionali sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne deriverà probabilmente;
b) svolgimento di servizi di spedizioniere doganale, di agente per conto di altri spedizionieri o vettori, quando tali servizi non siano ausiliari all'obbligazione di spedizione o trasporto delle merci assunta dall'Assicurato;
c) dichiarazioni inesatte o reticenze dell'Assicurato rilevanti ai fini della copertura assicurativa sulle merci stipulata dal mandante;
d) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
e) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi irregolarità nella gestione amministrativa dell'Assicurato;
f) ammende e/o sanzioni derivanti da infrazioni a norme e/o regolamenti commesse dalla Contraente/Assicurata.
g) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
j) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
l) atti di terrorismo;
m) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
n) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
o) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
p) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
q) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
r) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
Art. 18 - Esclusione dei "punitive or exemplary damages"
La Società inoltre non è obbligata per indennizzi dovuti a titolo di "punitive or exemplary damages".
Art. 19 - Dichiarazioni dell'Assicurato
Fermo il disposto dell'art. 1, l'Assicurato deve manifestare tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio. In particolare, anche durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, deve esibire, ove richiesto, i contratti di trasporto da cui derivano le responsabilità assicurate ed ottenere il preventivo accordo della Società per qualunque successiva modifica degli stessi.
Art. 20 - Limiti temporali della garanzia
La presente assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato derivante da sinistri che si verifichino nel periodo di validità della copertura.
Art. 21 - Pagamento e regolazione del premio
Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso indicato nella "scheda di descrizione del rischio" da applicarsi sul fatturato noli dichiarato in via preventiva dall'Assicurata.
Il Contraente versa quale deposito e premio minimo annuo comunque acquisito l'importo indicato in Frontespizio. La prima rata del premio deve essere pagata all'atto della stipulazione dell'assicurazione; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.
Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente deve fornire alla Società il fatturato conseguito nel periodo di operatività della polizza risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A., e deve pagare l'eventuale conguaglio premio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società. La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro che possa coinvolgere la responsabilità dell'Assicurato o in caso di formale reclamo da parte di terzi, l'Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) darne comunicazione scritta alla Società nel più breve tempo possibile comunque entro 15 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza;
c) trasmettere nel più breve tempo possibile tutti i relativi avvisi, notizie, reclami, documenti ed atti giudiziari alla Società fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta;
d) xxxxxxxsi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile;
f) compiere in nome proprio, tutti gli atti, anche giudiziali, che fossero richiesti dalla Società;
g) astenersi dal transigere e/o riconoscere indennizzo alcuno senza preventivo consenso della Società.
Art. 23 - Gestione delle vertenze - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 24 - Pagamento delle indennità
In deroga all'art. 1917, secondo comma, del c.c., la Società rimborsa l'Assicurato di quanto questi abbia corrisposto al danneggiato, salvo che l'Assicurato e la Società si accordino sul pagamento dell'indennità dovuta direttamente al terzo.
CLAUSOLA DI CESSAZIONE DEL VIAGGIO (TERRORISMO)
LA PRESENTE CLAUSOLA DEVE INTENDERSI PREVALERE SU QUALSIASI DIVERSA DISPOSIZIONE CONTENUTA IN POLIZZA.
1. Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la polizza copra la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca a scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, si intenderà cessata:
1.1 in conformità alle disposizioni di polizza relative alla durata dell'assicurazione (transit clause),
1.2 alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza,
1.3 alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale, che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione,
1.4 per i trasporti marittimi: allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
1.5 per i trasporti aerei: allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima.
2. Se la polizza o le clausole cui la stessa si riferisce prevedono specificamente la copertura di inoltri terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini su indicati, l'assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto 1. della presente clausola.
3. La presente clausola è soggetta alla legge ed all'uso inglesi.
- La seguente clausola forma parte integrante del contratto, annulla e sostituisce eventuali precedenti versioni:
SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASBESTO
È esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI
1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall’uso o dall’impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.
1.2 Laddove questa clausola si allega a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall’uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.
CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
(AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI)
Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 3 comma 5, L. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall’art. 3 comma 5, L.136/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla la quale tratterà con la Società.
Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.
In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Cliente prevarranno queste ultime.
Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.
SCHEDA DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Alle condizioni tutte della presente polizza, la Società sottoscritta ed eventuali imprese coassicuratrici, in seguito denominate "Società", assicurano la "Contraente" in seguito denominata "Assicurato" e/o "I.F." (Impresa Ferroviaria);
SOMMA MASSIMA ASSICURATA
Fino a concorrenza delle seguenti somme:
per i tutti rischi di cui all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione Euro 5.000.000,00 per sinistro/evento e per anno assicurativo.
LIMITI TERRITORIALI
Per i trasporti effettuati entro i seguenti limiti territoriali: Repubblica Italiana, tratte confinarie con Austria e Slovenia ed entro i limiti previsti dal certificato di sicurezza in vigore e/o come eventualmente richiesto o autorizzato da R.F.I. per esigenze di carattere occasionale.
MERCI TRASPORTATE
Merci varie debitamente imballate e trasportate a mezzo ferrovia nonché carri ferroviari di proprietà di terzi. Principalmente rottami ferrosi, legname, bramme, prodotti siderurgici, cippato, ghiaia e grano, ma escluse merci pericolose.
FRANCHIGIE
I danni indennizzabili ai sensi di polizza verranno liquidati previa applicazione della franchigia fissa di Euro 15.000,00 per ciascun sinistro.
CALCOLO DEL PREMIO MINIMO COMUNQUE ACQUISITO
Fatturato Noli preventivato: Euro 4.000.000,00 Tasso lordo: %
Premio Xxxxx Xxxxx: Euro
pagabile in una rata annuale, la prima alla firma del contratto e le successive il 31/12 di ogni anno.
Resta inteso che detto premio deve intendersi minimo a deposito comunque acquisito, restando inteso che nessuna restituzione di premio potrà essere richiesta qualora l'effettivo fatturato noli svolto dovesse risultare inferiore a quello preventivato.
DURATA DELLA COPERTURA E DELL'APPALTO:
dalle ore 24 del 31/12/2019 alle ore 24 del 31/12/2020 rinnovabile per ulteriori due anni ai medesimi patti e condizioni.