CONTRATTO
CONTRATTO
PER IL TRASPORTO DI MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE CIG 840577267D
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (C.F. 97018720587), rappresentata dal Direttore dell’Ufficio Amministrazione e bilancio, dott. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, per la carica domiciliato in Roma, C.A.P. 00193, Xxx Xxxxxxx x. 00, nel seguito per brevità anche “Amministrazione”;
E
J.A.S. - JET AIR SERVICE SpA, sede legale in Milano, via Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx n. 3, capitale sociale Euro 20.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, Codice Fiscale e numero di iscrizione 01921910152, in persona del sig. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di procuratore speciale, giusta procura autenticata nella firma dal notaio dott. Ovidio De Napoli, repertorio n. 90.329, nel seguito per brevità anche “Fornitore”;
PREMESSE
L’Amministrazione, con decreto n. 2759 di rep. del 31/07/2020, ha indetto una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in ambito comunitario, per l’affidamento del servizio di trasporto di materiali di protezione civile per il Dipartimento e per i Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze, con pubblicazione del relativo bando sulla GUUE, GURI, quotidiani e siti istituzionali;
con nota prot. DPC/RUP/2759/50350 del 23/09/2020, il RUP ha trasmesso i verbali di gara e ha dato comunicazione dell’esito della valutazione;
in data 29/10/2020, con decreto n. 3539 di rep., è stata aggiudicata al Fornitore la procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio in argomento;
il Codice Identificativo Gara (CIG) è 840577267D;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico) e l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore).
1. Nell’ambito del Contratto, si intende per:
Articolo 2 Definizioni
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Amministrazione: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
d) Contratto: il Contratto stipulato tra l’Amministrazione e il Fornitore, comprensivo degli allegati e dei documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
f) Xxxxxx lavorativo: si rimanda alla definizione riportata nel Capitolato Tecnico;
g) Parte: l’Amministrazione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
h) Luogo di prelievo e luogo di consegna: si rimanda alla definizione riportata nel Capitolato Tecnico;
i) Servizio: il servizio di trasporto sull’intero territorio nazionale, isole comprese, di materiali di Protezione Civile e il nolo a caldo di uno o più “Moduli Logistici di Trasporto e Movimentazione” per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e i Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 3
Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. Il presente Contratto è regolato:
a) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) da ogni ulteriore disposizione normativa o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata nel corso di vigenza del contratto, qualora applicabile.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione da un lato ed il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti nel presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Articolo 4
Oggetto del contratto, Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione, a prestare il Servizio, alle condizioni e termini di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di aumentare l’importo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare ulteriori modifiche al contratto, nei casi e con le modalità previste dal richiamato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
4. I servizi oggetto del presente contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l’Amministrazione può affidare, ove occorra, le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
5. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il funzionario Xxxxxxxx Xxxxxxx.
6. È designato Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il T. Col. Xxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 5 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di avvio della sua esecutività.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
3. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del presente Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del presente Contratto.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni. L’Amministrazione potrà esercitare tale facoltà comunicandola al Fornitore, mediante posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
Articolo 6 Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore svolge con proprie strutture il Servizio, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto e nei relativi Allegati e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione del presente Contratto secondo quanto specificato nel Contratto medesimo, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
f) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
h) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività necessarie per l’esecuzione del Servizio, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna a utilizzare personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell’Amministrazione ed agli Uffici Destinatari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
11. Il Fornitore si obbliga a:
a) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
b) prestare i servizi oggetto del presente Contratto nei luoghi indicati dall’Amministrazione secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
12. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione e delle sedi degli Uffici destinatari.
13. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Amministrazione il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
14. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, anche a:
a) garantire sull’intero territorio nazionale ed entro i termini massimi previsti per l’esecuzione del servizio, la disponibilità giornaliera di mezzi, attrezzature e personale, per le tre modalità di trasporto: Modalità Ordinaria, Modalità d’Urgenza e Modalità di Emergenza, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo
3.1 del Capitolato Tecnico;
b) garantire la disponibilità di attrezzature idonee e sufficienti per la corretta esecuzione del servizio;
c) inviare il Piano dei trasporti regolarmente compilato entro i termini stabiliti, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) effettuare ciascun servizio di trasporto presso il Luogo di Consegna entro il termine massimo indicato nel Piano dei trasporti approvato, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
e) comunicare all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla stipula del presente Contratto, un elenco con le generalità del personale incaricato al ritiro dei materiali, nonché le targhe degli automezzi che saranno impiegati per l’esecuzione del servizio di trasporto nelle diverse modalità di impiego (ordinaria, urgente, di emergenza), pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Tale elenco avrà validità per tutta la durata del Contratto e tutte le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Dipartimento. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali disguidi dovuti alla mancata o ritardata comunicazione;
f) ritirare i materiali presso i Luoghi di prelievo indicati nel Piano dei trasporti approvato;
g) in caso di richiesta, attivare i Moduli Logistici di Trasporto e Movimentazione nella configurazione massima o in quella necessaria e nei tempi stabiliti, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
h) utilizzare per i ritiri e le consegne automezzi conformi alle caratteristiche di cui alla normativa vigente in materia di trasporto e a quanto specificato nel Capitolato;
i) a dotare i propri automezzi di appositi dispositivi antineve per i tratti stradali/autostradali ove si rendessero necessari nei periodi invernali, al fine di non pregiudicare il buon andamento dei servizi;
j) ottenere le autorizzazioni necessarie all’esecuzione del servizio nell’ipotesi di trasposto eccezionale;
k) effettuare la rendicontazione nei tempi e nelle modalità indicate nel Capitolato tecnico.
Articolo 9
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo massimo complessivo onnicomprensivo, per il primo periodo di durata contrattuale di cui al precedente art. 3 comma 1, è pari ad Euro 2.746.542,51 (duemilionisettecentoquarantaseimila- cinquecentoquarantadue/51), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, al netto di IVA. Il presente appalto non prevede alcun minimo garantito perché i pagamenti sono effettuati sulla base degli interventi richiesti ed effettivamente eseguiti.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, sono i seguenti:
Servizio di Trasporto di materiali vari di protezione civile | Prezzo a Km |
Trasporto con automezzi dotati di pianale di carico pari ad almeno 12 metri e di portata superiore alle 10 tonnellate | € 2,18 |
Trasp. con automezzi dotati di gru retrocabinata da 14 t., pianale di carico libero di almeno 6 m. e di portata superiore a 10 t. | € 2,18 |
Trasp. di materiali vari carrellati, da agganciare alla motrice (es.: gruppi elettrogeni carrellati, torri faro carrellate etc.). | € 1,54 |
Trasp. con autocarri/furgoni di portata fino a 3,5 t. | € 1,24 |
Trasp. con automezzi di portata oltre 3,5 t. e fino a 6 t. | € 1,45 |
Trasp. con automezzi di portata oltre 6 t. e fino a 10 t. | € 1,71 |
Modulo logistico di trasporto e movimentazione | Prezzo per ora di impiego |
Carrello elevatore da 3,5 tonnellate munito di forche normali e prolungate (con operatore) | € 38,46 |
Carrello elevatore da 7 tonnellate (con operatore) | € 47,00 |
Carrello elevatore da 12 tonnellate (con operatore ) | € 59,82 |
Autogrù da 100 tonnellate (con autista, manovratore gru e operatore per attività di aggancio/sgancio) | € 128,19 |
Autoarticolato idoneo al trasporto di moduli abitativi (da 10, 20, 30 e 40 piedi) e container IS0 1C e IS0 1D (con conducente) | € 64,10 |
Motrice con gru retrocabinata da 14 tonnellate e pianale di carico libero minimo da 6 m. (con autista, manovratore gru e operatore per attività di aggancio/sgancio) | € 81,19 |
3. Detti corrispettivi saranno erogati secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico e si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Gli eventuali oneri per la sicurezza connessi alla riduzione dei rischi specifici da interferenza (di cui al successivo Articolo 25), saranno riconosciuti per l’importo indicato nel DUVRI elaborato a fronte dell’emissione di un Ordine di trasporto, con riferimento a ciascun luogo di esecuzione del servizio. Per ciascun luogo in cui saranno eseguite le prestazioni oggetto del contratto (luoghi di prelievo, luoghi di consegna e luoghi di attivazione del modulo logistico di trasporto e movimentazione) il riconoscimento dei predetti oneri avrà validità di un anno, indipendentemente dal numero di prestazioni svolte nel predetto periodo, a decorrere dalla data di emissione del relativo Ordine di trasporto e potranno essere nuovamente riconosciuti solo in caso di emissione, successivamente alla scadenza del predetto periodo, di un ulteriore Ordine di trasporto.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo l’adeguamento previsto dal paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dall’Amministrazione entro 60 giorni, e previo accertamento della prestazione effettuate.
Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per l’esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.
La fattura elettronica potrà essere emessa solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione; qualora la fattura elettronica sia emessa prima che sia accertata la conformità delle prestazioni al contratto, il predetto termine di pagamento decorrerà - ai sensi dell’art. 4, comma “d”, del D.Lgs. 231/2002 - dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle suddette fatture elettroniche, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, da inserire nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica: 4PVQS4. Per le relative modalità operative si rinvia al sito web: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx .
Ai sensi dell’art. 25 del citato D.M. 66/2014, non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche emesse, a fronte del presente Contratto, prive del Codice identificativo di gara (CIG), da inserire nell’elemento “CodiceCIG” del tracciato della fattura elettronica.
Oltre al predetto codice obbligatorio, al fine di ottimizzare i processi interni di natura amministrativo- contabile, il Fornitore dovrà altresì indicare nelle fatture elettroniche il “Codice Conto Economico” ES104 da inserire nell’elemento “DatiBeniServizi-DettaglioLinee-RiferimentoAmministrazione” del tracciato della fattura elettronica.
I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione, sul conto corrente intestato al Fornitore. Il numero di conto corrente, le coordinate bancarie complete, le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione rilasciata all’Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e xx.xx. e ii..
9. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata all’Amministrazione.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, dagli art. 986 e 987 della Legge
n. 205 del 2017 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
13. Rimane inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
14. L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dallo Stesso solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
15. Con riferimento alle eventuali prestazioni richieste dai Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze, ovvero da qualsiasi altro soggetto di cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di protezione civile, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore che i relativi corrispettivi siano addebitati direttamente ai predetti soggetti. In tal caso saranno comunicate al Fornitore le relative modalità di fatturazione e rendicontazione.
Articolo 10
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo all’Amministrazione gli oneri su di esso gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 11 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il Contratto stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 12
Penali e procedimento di contestazione
1. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo - nel caso di trasporto in modalità ordinaria - e per ogni ora, o frazione di essa, di ritardo - per trasporti in modalità di urgenza o emergenza - non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato tecnico per:
a) l’invio del Piano dei trasporti compilato (para. 3.2 del Capitolato Tecnico);
b) raggiungere il luogo di prelievo (para. 3.3 del Capitolato Tecnico);
c) la consegna dei materiali (para. 3.6 del Capitolato Tecnico),
il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale di importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00), nel caso di trasporto in modalità ordinaria, e ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per trasporti in modalità di urgenza o emergenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni ora, o frazione di essa, di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato tecnico per l’attivazione del Modulo di Trasporti, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale di importo pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) nel caso di attivazione in modalità ordinaria, e ad Euro 75,00 (settantacinque/00) nel caso di attivazione in modalità di urgenza o emergenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di essa, di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto al precedente Articolo 8, lettera e), per la comunicazione dell’elenco, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale di importo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà a essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione.
6. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
7. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo del presente Contratto o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo del Contratto, potrà trovare applicazione l’articolo 15, comma 2, lett. g) del presente Contratto.
Articolo 13 Cauzione
Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha consegnato copia della garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. 2309806 del 28/12/2020, emessa da COFACE, COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, per l’importo di € 810.230,04 (ottocentodiecimiladuecentotrenta/04), in favore dell’Amministrazione.
Il Fornitore si impegna a consegnare all’Amministrazione copia firmata in originale della succitata polizza entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del pagamento.
L’ammontare residuo, pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 14 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modifiche e integrazioni, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679.
Articolo 15 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi via PEC, ovvero con lettera raccomandata A/R, da parte dell’Amministrazione.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla PEC del Fornitore, il Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, anche ai sensi del precedente articolo 13;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 17;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 22;
f) nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Subappalto), 20 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive espresse) del presente atto;
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, comma 11.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
5. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
1. L’Amministrazione ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
Articolo 16 Recesso
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento dall’Amministrazione dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa di cui al precedente comma 1 lett. a) si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione.
Articolo 17
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è dotato di una idonea copertura assicurativa, nelle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 18 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nei successivi commi, affida in subappalto, in misura non superiore al 20% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) Trasporto con autocarri / furgoni di portata fino a 3,5 t.;
b) Trasporto con automezzi di portata oltre 6 t. e fino a 10 t.;
c) Servizi di facchinaggio.
2. Resta inteso che il Fornitore, essendosi avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore deposita il contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione il Fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
6. ll Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. L’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore, attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Amministrazione, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All’esito della predetta attività,
l’Amministrazione potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
Articolo 19 Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore per l’esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 20
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50/2016, il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto legislativo citato.
2. Il fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse dall’articolo 106 del d.lgs.
n. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto altresì divieto all’affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione.
4. Ai sensi della determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il fornitore si impegna a comunicare il CIG indicato nelle premesse anche nell’eventuale atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti alla società mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell’affidataria medesima riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Articolo 21
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministratore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 22 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 23 Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. La trasmissione dei dati dal Fornitore all’Amministrazione avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 24
Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive espresse
Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
L’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne
immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’affidataria si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
Articolo 25 Costi della Sicurezza
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvederà, prima dell’emissione dell’Ordine di trasporto, laddove necessario, a redigere il “Documento di valutazione dei rischi da interferenze” DUVRI, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto (luoghi di prelievo e di consegna, luoghi di attivazione del modulo logistico di trasporto e movimentazione). In tale sede l’Amministrazione indicherà i costi connessi alle misure per eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevati (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il documento di cui al precedente comma, che diverrà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Articolo 26 Clausola finale
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 27 Clausola di salvaguardia
Il presente Contratto vincola immediatamente il Fornitore a fare data dalla sottoscrizione mentre è vincolante per l’Amministrazione solo a seguito dell’approvazione dello stesso dai competenti organi di controllo.
Articolo 28 Trattamento dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
Il Fornitore ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub- fornitori.
Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, il Dipartimento applicherà la penale di cui all’art. 7 e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Dipartimento potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
Articolo 29 (Clausola di sottoscrizione)
Il presente contratto viene sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Per l’Amministrazione
Il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e bilancio
Dott. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per il Fornitore
Il Procuratore Speciale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx
contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 (Oggetto del Contratto, Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali e procedimento di contestazione); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive); Articolo 27 (Clausola di salvaguardia).
Per il Fornitore
Il Procuratore Speciale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
CAPITOLATO TECNICO
PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO DI MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE
Sommario
1. Definizioni 3
2. Oggetto del servizio 5
3. Il servizio di trasporto dei materiali 5
3.1. Disponibilità di mezzi, attrezzature e personale 6
3.2. La fase di pianificazione: l’invio dell’Ordine di trasporto e del Piano dei trasporti 7
3.3. Tempo massimo di esecuzione del servizio 8
3.4. Prelievo dei materiali 8
3.5. Trasporto 9
3.6. Consegna dei materiali 9
4. Modulo Logistico di trasporto e Movimentazione 10
5. Sicurezza sul lavoro 12
6. Autorizzazioni, deroghe ed esoneri 12
7. Corrispettivi 12
8. Adeguamento prezzi 14
9. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Servizio e i referenti del Fornitore 15
10. Rendicontazione 16
11. Polizza Assicurativa 16
1. Definizioni
Aree di accoglienza: luoghi in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita da un evento catastrofico.
Aree di ammassamento: aree individuate per l'ammassamento soccorritori e risorse.
Automezzi: gli automezzi utilizzati nell’erogazione del servizio (anche “veicoli”).
Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze: i soggetti di cui all’art. 25, comma 7, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dei quali il Capo Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di protezione civile.
Protezione Civile / Dipartimento / Amministrazione: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.
Committente: Il Dipartimento della Protezione Civile ovvero i Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze, ovvero qualsiasi altro soggetto di cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di protezione civile.
Materiali: moduli abitativi containerizzati, container, roulotte, carrelli stradali, torri faro, gruppi elettrogeni carrellati, carrelli elevatori e altri materiali vari già imballati in “ceste” o sfusi.
Consegna: consegna presso uno o più Luoghi di consegna.
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC): rappresentante del Dipartimento che svolge mansioni di coordinamento delle attività occorrenti per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e di tutti gli altri atti di gara, compreso il contratto.
Facchinaggio: operazioni effettuate dal personale del Fornitore, addetto alla manovalanza, munito di transpallet, consistenti nell’accatastamento materiali su pallet e successiva protezione con film estensibile, nel carico, scarico, movimentazione e posizionamento dei materiali nei luoghi indicati dal Committente, sia in fase di prelievo che di consegna.
Fornitore: l’operatore economico affidatario del servizio oggetto del presente Capitolato regolarmente iscritto all’albo dei trasportatori.
Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicati i Luoghi di prelievo e di consegna) nonché, limitatamente ai veicoli aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei giorni vietati alla circolazione dei “mezzi pesanti” (come da relativo decreto del MIT).
Incaricato del Fornitore: il rappresentante del Fornitore, nelle fasi di ritiro e consegna, autorizzato dal medesimo a sottoscrivere i documenti relativi al servizio di cui trattasi.
Irregolarità sostanziale: l’assenza, qualsiasi tipo di difformità, il danneggiamento o la non integrità dei materiali oggetto di consegna, la rottura dei sigilli (es. segni di rottura, lacerazioni o
manomissioni) di uno o più container e comunque di qualunque materiale trasportato.
Luogo di prelievo: le sedi della Protezione Civile, le aree di ammassamento, le aree di accoglienza e qualunque altro luogo indicato per il prelievo nel Piano dei trasporti.
Luogo di consegna: le sedi della Protezione Civile, le aree di ammassamento, le aree di accoglienza e qualunque altro luogo indicato per la consegna nel Piano dei trasporti.
Modulo logistico di trasporto e movimentazione: l’insieme delle risorse umane e materiali in grado di assicurare lo spostamento, il carico, lo scarico e il posizionamento di materiali di Pronto Impiego e loro movimentazione all’interno di una o più aree di ammassamento individuate a cura del Dipartimento, e da queste verso le aree di accoglienza.
Ordine di trasporto: il documento, contenente il “Piano dei trasporti” (successivamente definito) e una eventuale mail di accompagnamento, con il quale il Committente manifesta la necessità di carico, trasporto, scarico e movimentazione di materiali.
Piano dei trasporti: il documento che accompagna l’Ordine di trasporto, nel quale sono indicati i dettagli dell’ordine stesso. Il Piano viene inviato dal Committente al Fornitore per la pianificazione dei ritiri e delle consegne.
Data di esecutività dell’Ordine di trasporto: data e orario in cui è notificata al Fornitore l’approvazione delle date proposte per il carico e lo scarico dei materiali.
Documento di Consegna e trasporto: documento, predisposto dal Committente, riportante i dati del trasporto (es. numero dell’Ordine di trasporto, i dati dei vettori/mezzi utilizzati, luogo, data e ora prevista di partenza, luogo, data e ora prevista di arrivo, colli con dimensioni e pesi, matricole, ecc..).
Tempo massimo di esecuzione del servizio: il tempo massimo previsto per raggiungere il “Luogo di prelievo”, decorrente dalla data di esecutività dell’Ordine di trasporto.
Responsabile del Servizio: rappresentante del Fornitore che svolge mansioni di coordinamento delle attività occorrenti per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e di tutti gli altri atti di gara, compreso il contratto.
Modalità ordinaria: modalità ordinaria di erogazione del servizio (eseguito in giorni lavorativi).
Modalità di urgenza: modalità di erogazione del servizio con tempi ridotti rispetto alla modalità ordinaria, da erogarsi anche in giorni festivi.
Modalità di emergenza: modalità di erogazione del servizio con tempi ridotti rispetto alla modalità di urgenza, da erogarsi anche in giorni festivi.
2. Oggetto del servizio
Il presente Capitolato ha per oggetto:
- il servizio di trasporto sull’intero territorio nazionale, isole comprese, di materiali di Protezione Civile;
- il nolo a caldo di uno o più “Moduli Logistici di Trasporto e Movimentazione” per il trasporto e la movimentazione di materiali di Pronto Impiego all’interno di una o più aree di ammassamento (individuate a cura del Dipartimento) e/o da queste verso le aree di accoglienza.
In particolare, il servizio disciplinato dal presente Capitolato consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
- ricezione, gestione ed esecuzione degli Ordini di trasporto,
- pianificazione delle date di ritiro e di consegna presso i siti indicati nei Piani di Trasporto,
- carico, trasporto, scarico, posizionamento e recupero di container, gruppi elettrogeni e torri faro carrellati, moduli containerizzati e/o abbattibili e altri beni di Protezione Civile,
- erogazione di un servizio in grado di assicurare lo spostamento, il carico, lo scarico e il posizionamento di materiali di Pronto Impiego e loro movimentazione all’interno di una o più aree di ammassamento, individuate a cura del Dipartimento, e da queste verso le aree di accoglienza con scarico e successivi carico e recupero (Modulo Logistico di Trasporto e Movimentazione)
- risoluzione di eventuali contraddittori o reclami da parte del Dipartimento, esecuzione della rendicontazione e fatturazione.
I servizi potranno essere richiesti, dal Committente, nelle seguenti tre modalità: Ordinaria, di Urgenza e di Emergenza, non necessariamente correlate con la dichiarazione dello stato di emergenza.
Il Fornitore è tenuto ad erogare servizi conformemente ai requisiti e alle caratteristiche specificati nel Disciplinare di Gara, nel Contratto e nel presente Capitolato e secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili.
Il Fornitore è responsabile del materiale da movimentare dal momento del ritiro presso il luogo di prelievo e fino al momento della consegna presso il luogo di destinazione. Le operazioni di carico/scarico e il fissaggio dei carichi sul veicolo sono di responsabilità esclusiva del Fornitore.
Il servizio di trasporto dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto e nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia e gli automezzi utilizzati per ritiri, trasporti e consegne dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.
3. Il servizio di trasporto dei materiali
Il servizio di trasporto ha per oggetto il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione, il
posizionamento e il recupero di:
- moduli abitativi containerizzati, aventi le dimensioni di 10, 20, 30 o 40 piedi; per i quali potrà essere necessario utilizzare veicoli con pianale ribassato;
- container, principalmente ISO 1C e IS0 1D, senza esclusione di altri standard;
- roulotte (per le quali è previsto il carico), carrelli stradali, torri faro e gruppi elettrogeni carrellati e non, nonché carrelli elevatori per i quali potrà essere necessario utilizzare veicoli con pianale ribassato;
- altre tipologie di materiali già imballati o sfusi.
3.1. Disponibilità di mezzi, attrezzature e personale
Il Fornitore dovrà essere iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ed essere in grado di garantire, sull’intero territorio nazionale isole comprese ed entro i termini massimi previsti per l’esecuzione del servizio, la seguente disponibilità giornaliera di mezzi, attrezzature e relativo personale adibito alla loro conduzione e impiego.
Modalità Ordinaria
- almeno n. 10 (dieci) autoarticolati con pianale di carico lungo almeno 12 m. idonei al trasporto di container e moduli da 10, 20, 30 e 40 piedi nonché di moduli abitativi, sociali e WC, di roulotte, gruppi elettrogeni carrellati, torri faro carrellati o similari nonché idonei al trasporto di materiali vari, anche sfusi (i mezzi potranno essere richiesti con o senza sponde, telonati, ribassati, etc.);
- almeno n. 3 (tre) autocarri/furgoni di portata fino a 3,5 tonnellate;
- almeno n. 1 (uno) automezzo di portata oltre 3,5 tonnellate e fino a 6 tonnellate;
- almeno n. 1 (uno) automezzo di portata oltre 6 tonnellate e fino a 10 tonnellate;
- almeno n. 2 (due) motrici con gru retrocabinata da 14 tonnellate, con o senza sponde e con pianale di carico libero minimo di 6 metri.
Modalità d’Urgenza
Nei casi in cui il Committente richieda un trasporto in modalità di urgenza, il Fornitore dovrà garantire, in aggiunta a quanto previsto per il servizio in condizioni ordinarie:
- almeno n 2 (due) autoarticolati con pianale di carico con lunghezza minima pari a 12 m, con o senza sponde o di tipo telonati;
- almeno n. 2 (due) motrici con gru retrocabinata da 14 tonnellate, con o senza sponde e con pianale di carico libero minimo di 6 metri.
Modalità di Emergenza
Nei casi in cui il Committente richieda un trasporto in modalità di emergenza, il Fornitore dovrà
garantire, in aggiunta a quanto previsto per il servizio in condizioni ordinarie e di urgenza:
- almeno n 50 (cinquanta) autoarticolati con pianale di carico con lunghezza minima pari a 12 metri, con o senza sponde o di tipo telonati o di tipo ribassato.
Per ciascuna delle predette modalità di trasporto, il Fornitore dovrà garantire anche la disponibilità di attrezzature idonee e sufficienti a garantire, entro i termini previsti al successivo paragrafo 3.3, il carico e lo scarico dei mezzi, indipendentemente dal numero di veicoli attivati, il corretto posizionamento dei moduli, container o roulotte, assicurando il perfetto livellamento degli stessi, nonché l’eventuale facchinaggio. Potrà essere anche richiesta la movimentazione (in fase di carico e/o di scarico) di materiali sovrapposti o da sovrapporre. L’eventuale fornitura di tali prestazioni opzionali (anche parziale) sarà richiesta dal Committente nell’Ordine di Trasporto.
3.2. La fase di pianificazione: l’invio dell’Ordine di trasporto e del Piano dei trasporti
Il Committente inoltrerà al Fornitore, via PEC o, in subordine, a mezzo e-mail, l’Ordine di trasporto, nel quale indicherà la modalità scelta per il servizio: Ordinaria, di Urgenza o di Emergenza.
Parte integrante dell’Ordine sarà costituita dal Piano dei trasporti, in cui saranno indicati:
- quantità e tipologia dei materiali da trasportare (peso, volume, dimensioni e numero di colli);
- quantità e tipologia dei veicoli da utilizzare per il trasporto;
- luoghi di prelievo e luoghi di consegna, con indicazione dei relativi referenti (cellulare, e- mail, etc.);
- eventuali prestazioni accessorie e complementari, quali ad esempio la movimentazione dei carichi trasportati all’interno dei luoghi di consegna, per i quali sia necessario l’impiego di carrelli, mezzi di sollevamento, personale di manovalanza, ancoraggio del carico, ecc.;
- tipologia ed eventuali caratteristiche particolari dei mezzi/materiali da trasportare.
Nel documento sarà presente un campo note, in corrispondenza di ogni carico, in cui potrà essere inserita ogni altra indicazione utile al Fornitore per la programmazione di ritiri e consegne (es. giorni di chiusura dei luoghi di consegna, notizie di eventi che possano pregiudicare il trasporto, quali mercati, feste patronali e simili, limiti derivanti da vincoli strutturali delle sedi presso le quali sono previste le consegne ed in quest’ultimo caso saranno indicate le misure degli accessi).
Il Fornitore, ricevuto l’Ordine di trasporto, invierà al Committente il predetto Piano dei trasporti con l’indicazione, per ciascun trasporto, delle date e degli orari proposti per il ritiro dei materiali dai diversi Luoghi di prelievo, con l’indicazione dei nominativi del personale incaricato, contatto telefonico, e le targhe dei mezzi che saranno impiegati, nonché con l’indicazione delle date e degli orari proposti per la consegna nei Luoghi di consegna.
Tale proposta dovrà pervenire al Committente entro:
- un giorno lavorativo nel caso di trasporto in modalità ordinaria;
- 15 ore nel caso di trasporto in modalità di urgenza;
- 2 ore in caso di trasporto in modalità di emergenza.
Successivamente, il Committente notificherà al Fornitore l’avvenuta approvazione delle date e degli orari proposti, ovvero la loro mancata approvazione con l’indicazione delle relative motivazioni e l’eventuale richiesta di riformulare la proposta.
3.3. Tempo massimo di esecuzione del servizio
Il Tempo massimo di esecuzione del servizio è pari:
- per il trasporto in modalità ordinaria: al numero di Giorni Lavorativi risultanti dall’applicazione della seguente formula: 7 + (n. pianali/10). In caso di decimali, tale numero sarà arrotondato all’unità superiore;
- per il trasporto in modalità di urgenza: a 24 ore (inclusi giorni festivi)
- per il trasporto in modalità di emergenza: a 5 ore (inclusi giorni festivi) per le motrici con gru e per i primi n. 32 autoarticolati; a 12 ore (inclusi giorni festivi) per gli ulteriori 30 autoarticolati.
Una volta approvato, il Fornitore dovrà eseguire l’Ordine di trasporto, nel minor tempo possibile; l’Ordine di trasporto così come il relativo Piano dei trasporti non è modificabile, a meno di eventi inattesi ed imprevedibili, e comunque potrà essere modificato solo con l’accordo delle parti.
3.4. Prelievo dei materiali
In ciascun giorno programmato e concordato nella fase di pianificazione il Fornitore provvederà a ritirare i materiali presso i Luoghi di prelievo indicati nel Piano dei trasporti.
I materiali da trasportare, saranno quelli indicati e concordati in fase di pianificazione.
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento modifiche rispetto a quanto indicato nel Piano dei trasporti, che il Fornitore sarà tenuto ad apportare se attuabili (es: richiesta di sostituzione del mezzo effettuata prima della partenza; richiesta di trasportare ulteriore o diverso materiale, avendo ancora a disposizione capacità di carico, ecc.).
Il ritiro sarà effettuato con automezzi della portata indicata dal Committente nel Piano dei trasporti, conformi alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.
Il referente del Luogo di prelievo predispone un “Documento di consegna e trasporto” in cui sono riportati tutte le informazioni riguardanti il trasporto.
L’incaricato del Fornitore verificherà, in contraddittorio con il personale del Luogo di prelievo, la corrispondenza con quanto indicato nell’Ordine di trasporto, con particolare riferimento
all’indicazione dei Luoghi di consegna, al quantitativo, all’integrità e alla composizione dei materiali (siano essi container, moduli abitativi e altri materiali, in ceste o altro tipo di confezionamento).
Eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto indicato nell’Ordine di trasporto, concordate tra i referenti delle parti anche in tempo reale, dovranno essere sempre annotate sull’Ordine di trasporto.
In caso di non corrispondenza tra i quantitativi di materiali da consegnare pianificati e quelli indicati nel Documento di consegna e trasporto, il Fornitore sarà comunque tenuto a ritirare i materiali e ad effettuare la consegna, previa rettifica del Documento di consegna e trasporto, da effettuare in contraddittorio tra l’incaricato del Luogo di prelievo e l’incaricato del Fornitore e comunque sempre che il numero dei veicoli richiesti dal Committente per l’esecuzione del servizio lo consenta.
Detto Documento dovrà essere firmato alla partenza dal consegnante e dall’incaricato del Fornitore, con l’indicazione della data e dell’orario di arrivo nel luogo di prelievo (anche ai fini della verifica del rispetto dei termini previsti al precedente paragrafo 3.3) e della data e ora di completamento delle operazioni di carico del materiale.
Qualora le operazioni di carico dei veicoli in fase di prelievo si protraggano oltre le due ore, per fatti non imputabili al Fornitore, potrà essere riconosciuto al Fornitore stesso un rimborso per fermo macchina pari a 80 €/ora, per ogni ulteriore ora impiegata. Sarà cura del Fornitore, fare presente immediatamente tale eventualità al Committente, che valuterà caso per caso l’applicabilità del rimborso.
3.5. Trasporto
Una volta completate le operazioni di carico e sottoscritto il Documento di consegna e trasporto con l’indicazione della data e dell’ora di termine delle operazioni, a meno di diverse indicazioni ricevute dal Committente, il trasporto dovrà cominciare immediatamente senza interruzioni fino alla consegna, se non quelle necessarie a garantire il rispetto delle normative in vigore nel settore dei trasporti. Il materiale dovrà essere trasportato direttamente ai luoghi di consegna e non potrà essere custodito temporaneamente in depositi intermedi (propri o di terzi) per il successivo avviamento alle destinazioni finali, se non previo accordo col Committente.
Il personale adibito al trasporto dovrà essere in condizioni di dare immediata esecuzione al trasporto (in termini di carico di ore di guida già effettuate, ecc.), sarà quindi cura del Fornitore disporre di mezzi e personale sufficiente ad assicurare tale obbligo.
Durante l’esecuzione del servizio, tra il Luogo di prelievo e quello di consegna, i veicoli potranno trasportare esclusivamente i beni affidati dalla Protezione Civile.
3.6. Consegna dei materiali
Le consegne avverranno nei luoghi e nei giorni indicati nel Piano dei trasporti e durante l’orario
di apertura dei singoli Luoghi di consegna. Il Fornitore dovrà effettuare un esame preventivo della zona ove operare e/o recuperare e/o posizionare i moduli al fine di individuare le vie di accesso, riconoscere gli itinerari ed individuare le difficoltà operative.
Non sarà possibile consegnare al di fuori dei giorni e degli orari concordati, a meno di accordi in merito tra le parti, pena l’applicazione delle penali previste dal Contratto.
Il Fornitore, se richiesto dal Committente, provvederà allo scarico degli automezzi nei Luoghi di consegna indicati nel documento di trasporto dei beni e nelle aree preposte a tali operazioni. Qualora il Committente ne abbia fatto richiesta nell’Ordine di trasporto, il Fornitore dovrà garantire il corretto posizionamento dei moduli, container o roulotte, assicurando il perfetto livellamento degli stessi nonché l’eventuale facchinaggio.
All’atto della consegna, il personale del Luogo di consegna procederà, in contraddittorio con il personale incaricato dal Fornitore, alla verifica quantitativa e qualitativa dei materiali oggetto della consegna con quanto indicato nel Documento di consegna e trasporto.
In caso di consegna regolare, il personale del Luogo di consegna apporrà data, orario e firma (indicazione leggibile del nome e contatto telefonico) di ricevuta sul Documento di consegna e trasporto, ritirandone una copia, a dimostrazione dell’avvenuta consegna.
Qualora si rilevino all’atto della consegna irregolarità sostanziali ovvero non sia presente parte del materiale, fermi i rimedi e le sanzioni previsti nel Contratto, si procederà, in contraddittorio tra il personale del Luogo di consegna e quello incaricato della consegna, a indicare tali irregolarità nel Documento di consegna e trasporto. In ogni caso il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati ovvero all’eventuale risarcimento dei danni.
Qualora il Committente, prima della partenza del vettore, abbia la necessità di variare il luogo di destinazione dei materiali originariamente indicato, il personale del Fornitore incaricato del trasporto procederà, dopo aver dato comunicazione alla propria struttura di tale variazione, ad annotare il nuovo percorso sul documento di consegna e trasporto e a procedere alla consegna nel nuovo luogo di destinazione. Allorché sia necessario apportare una variazione al luogo di consegna dopo la partenza del vettore, il Committente procederà a segnalarlo al Fornitore che, qualora tecnicamente possibile, impartirà le necessarie indicazioni al proprio personale incaricato del trasporto.
Qualora le operazioni di scarico dei veicoli in fase di consegna si protraggano oltre le due ore, per fatti non imputabili al Fornitore, potrà essere riconosciuto al Fornitore un rimborso per fermo macchina pari a 80 €/ora, per ogni ulteriore ora impiegata. Sarà cura del Fornitore fare presente immediatamente tale eventualità al Committente che valuterà caso per caso l’applicabilità del rimborso.
4. Modulo Logistico di trasporto e Movimentazione
In caso di richiesta, il Fornitore sarà tenuto ad attivare, anche contestualmente all’attivazione del
servizio di trasporto, uno o più (fino ad un massimo di tre in configurazione massima) “Moduli Logistici di Trasporto e Movimentazione” in grado di assicurare lo spostamento, il carico, lo scarico e il posizionamento di materiali di Pronto Impiego e loro movimentazione all’interno di una o più aree di ammassamento e/o da queste verso una o più aree di accoglienza.
Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità di personale e attrezzature idonei e sufficienti a garantire lo spostamento, il carico e lo scarico dei mezzi, il corretto posizionamento dei moduli, container o roulotte, assicurando il perfetto livellamento degli stessi nonché l’eventuale facchinaggio. L’eventuale necessità delle predette ulteriori prestazioni (anche parziale) sarà comunicata dal Committente nell’Ordine di Trasporto.
Ciascun Modulo, nella sua configurazione massima, sarà composto da:
• 5 addetti alla manovalanza;
• 5 transpallet con portata minima da 2 tonnellate;
• 1 carrello elevatore da 3,5 tonnellate, munito di forche normali e prolungate, con operatore h 24;
• 1 carrello elevatore da 7 tonnellate, con operatore h 24;
• 1 carrello elevatore da 12 tonnellate, con operatore h 24;
• 2 autogrù da 100 tonnellate, con autista, manovratore gru e operatore per operazioni di aggancio/sgancio e imbracatura, h 24 (l’autista potrà coincidere con il manovratore gru o con l’operatore; manovratore gru e operatore per operazioni di aggancio/sgancio dovranno essere due persone differenti);
• 4 autoarticolati, anche con semirimorchi ribassati, idonei al trasporto di moduli abitativi e container da 20, 30 e 40 piedi, container ISO 1 C e ISO 1 D, con operatore h 24;
• 8 motrici con gru retrocabinata da 14 tonnellate e pianale di carico libero di almeno 6 mt, con autista, manovratore gru e operatore per operazioni di aggancio/sgancio e imbracatura h 24 (l’autista potrà coincidere con il manovratore gru o con l’operatore; manovratore gru e operatore per operazioni di aggancio/sgancio dovranno essere due persone differenti).
È possibile che l’attivazione dei moduli avvenga anche in forma ridotta, sia per numero sia per tipologia dei componenti il modulo stesso.
Il Committente invierà via PEC o, in subordine, a mezzo e-mail, l’Ordine di trasporto per l’attivazione dei moduli, indicando la quantità di moduli richiesti, la loro composizione (massima o i suoi componenti necessari) e il luogo dove tali moduli dovranno essere attivati.
I moduli potranno essere attivati in modalità Ordinaria, di Urgenza o di Emergenza.
In modalità Ordinaria, il primo modulo dovrà essere reso disponibile entro 12 ore dalla notifica dell’Ordine; il secondo dovrà essere disponibile entro 24 ore e il terzo entro 36 ore.
In modalità di Urgenza/Emergenza, il primo modulo dovrà essere reso disponibile entro 6 ore dalla notifica dell’Ordine; il secondo dovrà essere disponibile entro 12 ore e il terzo entro 18 ore.
Qualora siano necessarie modifiche ai moduli già attivati, ogni variazione sia essa temporale o quantitativa sarà comunicata al Fornitore con un preavviso di almeno 48 ore.
5. Sicurezza sul lavoro
Il Fornitore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l’igiene e la sicurezza che regolano i luoghi di lavoro, di cui alle vigenti norme antinfortunistiche, norme di pubblica sicurezza, nonché norme sulla circolazione stradale; tutto ciò senza diritto a compensi di sorta e sotto l’obbligo, in caso di inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno il Fornitore si riterrà completamente tacitato con i prezzi contrattuali.
Il Fornitore, prima dell’avvio dell’esecutività del contratto, dovrà fornire le eventuali indicazioni necessarie per procedere all’elaborazione del “DUVRI integrato”, sulla base della previsione della valutazione ricognitiva dei rischi standard riferita ai luoghi di prelievo predeterminati dal Dipartimento, ovvero DUVRI Rev. 00 per rischi standard in allegati dall’01 al 05, segnatamente:
– Avezzano in Allegato 01;
– Bologna in Allegato 02
– Catanzaro – Germaneto in Allegato 03
– Via della Magliana Roma in Allegato 04
6. Autorizzazioni, deroghe ed esoneri
L’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, presso gli Enti competenti, sarà a carico del Fornitore; si tenga presente che i movimenti dei moduli containerizzati, per la quasi totalità, costituiscono trasporto eccezionale senza scorta, in virtù dei limiti previsti dal Codice della Strada.
Il Fornitore sarà tenuto a segnalare, nel Piano dei trasporti, eventuali tempi e criticità nel rilascio delle autorizzazioni che dovessero pregiudicare il rispetto dei tempi di consegna previsti.
L’esonero del pagamento del pedaggio autostradale sarà emesso solo per particolari emergenze.
7. Corrispettivi
I corrispettivi saranno quelli risultanti dall’offerta economica del Fornitore.
Servizio di trasporto
I prezzi chilometrici saranno corrisposti esclusivamente per i chilometri percorsi per la tratta dai Luoghi di Prelievo ai Luoghi di Consegna (ritorno escluso), quantificati sulla base della distanza calcolata attraverso la piattaforma xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con opzione “percorso più rapido”, senza tener conto del traffico e contemplando l’eventuale utilizzo di autostrade (di seguito “distanza standard”). Si precisa che il costo chilometrico deve intendersi per autoveicolo richiesto, prescindendo dal numero di merce/colli trasportati.
Nei casi in cui, per cause di forza maggiore (es.: chiusura di un tratto stradale), il Fornitore sia
impossibilitato ad utilizzare il percorso proposto dalla predetta piattaforma, percorrendo distanze maggiori rispetto alla “distanza standard”, tale eventualità dovrà essere comunicata immediatamente al Committente, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC); in tal caso sarà riconosciuta forfettariamente una delle seguenti maggiorazioni, calcolata sul corrispettivo relativo alla “distanza standard” e individuata in funzione della predetta distanza:
1. Per “distanza standard” tra 0 e 100 km = + 15%;
2. Per “distanza standard” tra 101 e 300 km = + 10%;
3. Per “distanza standard” tra 301 e 500 km = + 7%;
4. Per “distanza standard” superiore a 500 km = + 4%.
Il Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore l’esecuzione di un percorso alternativo rispetto a quello proposto dalla predetta piattaforma; anche in tal caso saranno riconosciute al Fornitore le predette maggiorazioni.
In caso di sospensione o revoca del servizio offerto dalla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxx.xx, le parti individueranno di comune accordo un analogo servizio alternativo (es: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx)
I corrispettivi saranno adeguati con le modalità riportate più avanti.
Per quei corrispettivi non individuati nella Scheda di Offerta economica, si tenga presente quanto segue.
Per i trasporti effettuati in “Modalità di Urgenza” è riconosciuta una maggiorazione del 20% sui prezzi chilometrici unitari offerti.
Per “Modalità di emergenza” è riconosciuta una maggiorazione del 30% sui prezzi chilometrici unitari offerti.
Nei casi in cui il Fornitore abbia diritto a più maggiorazioni rispetto alla stessa tratta (es: +10% per chiusura tratto stradale e + 20% per trasporto effettuato in modalità di urgenza), ai fini del calcolo del corrispettivo aggiuntivo dovuto dette maggiorazioni saranno sommate (es: +10% +20% = + 30%).
Per i servizi opzionali di facchinaggio, le operazioni verranno retribuite sulla base delle tariffe orarie pubblicate dalla Direzione Provinciale del lavoro competente per il territorio in cui ricadono, rispettivamente, il Luogo di prelievo e/o il Luogo di consegna. Nel caso in cui non siano reperibili le tariffe nella provincia, si farà riferimento alle tariffe più convenienti per il Committente, tra quelle pubblicate nelle province adiacenti.
Numero di facchini, ore di lavoro ed esigenze di lavoro notturno e festivo, dovranno essere indicate nell’Ordine di trasporto, anche successivamente alla sua emissione.
Per quanto riguarda i trasporti da e per le isole, per la sola tratta di navigazione (andata e ritorno) verranno riconosciute le spese corrisposte alla compagnia marittima, in base alla tariffa più economica offerta dal mercato, oltre ad un compenso forfetario, per ciascun automezzo, pari al costo di 10 km di percorrenza stradale per ogni ora di navigazione effettuata.
Per i trasporti eccezionali, ex art. 10 del Codice della Strada, per i quali non è obbligatorio il ricorso alla scorta tecnica, è riconosciuta una maggiorazione del prezzo del servizio del 20% sui prezzi chilometrici unitari offerti.
Per i trasporti eccezionali, ex art. 10 del Codice della Strada, per i quali è obbligatorio il ricorso alla scorta tecnica, è riconosciuta una maggiorazione del prezzo del servizio del 50% sui prezzi chilometrici unitari offerti. In tal caso (trasporto con scorta), per distanze inferiori a 100 km viene comunque riconosciuto a titolo forfetario il corrispettivo e le maggiorazioni riferite alla distanza di 100 km.
Per l’utilizzo di autogrù o altri mezzi analoghi, in fase di quantificazione del corrispettivo saranno considerati 50 km aggiuntivi per il carico (se richiesto ed effettuato a cura del Fornitore) e 50 km aggiuntivi per lo scarico (se richiesto ed effettuato a cura del Fornitore) per singolo pianale (carro); nel caso in cui il peso dei moduli sia superiore a 10 t., saranno considerati 75 km aggiuntivi per operazione (anziché i predetti 50 km).
Per servizi di trasporto che comportino anche la movimentazioni di moduli, container e altro materiale di pronto impiego tra due siti distanti non più di 50 km, effettuate utilizzando autogrù e/o carrelli elevatori ed autoarticolati con pianali idonei e servizi di manovalanza munita di transpallet, nonché per i servizi, all’interno di un sito, di spostamento e/o riordino di moduli containerizzati, container e altri materiali di Protezione Civile, per i quali sia necessario l’utilizzo di autogrù, carrelli elevatori ed autoarticolati o motrici con pianali idonei e servizi di manovalanza munita di transpallet, si farà riferimento ai prezzi risultanti dall’offerta economica per il Modulo logistico di trasporto e movimentazione.
Modulo logistico di trasporto e movimentazione
In caso di attivazione del Modulo logistico di trasporto e movimentazione, il relativo corrispettivo orario sarà riconosciuto a partire dal giorno di arrivo nel luogo indicato dal Committente, fino al giorno di termine esigenza comunicato dal Committente.
Il Committente stabilirà, per ciascun giorno di impiego, l’orario di inizio e fine servizio.
Per ogni giorno di impiego del predetto Modulo, il corrispettivo sarà riconosciuto per 12 ore al giorno, anche in caso di impieghi di durata minore; eventuali maggiori attività (oltre le 12 ore al giorno) saranno riconosciute solo se espressamente richieste dal Committente.
Per ciascun impiego di durata superiore a n. 2 (due) giorni, a decorrere dal terzo giorno il corrispettivo previsto sarà ridotto del 30%.
8. Adeguamento prezzi
I prezzi saranno adeguati con cadenza annuale trascorsi 12 mesi dalla data stipula del contratto.
I prezzi saranno rivalutati, sulla base della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) relativo alla Divisione Trasporti, determinati come segue:
P1 = P0 x (I1 / Io )
dove:
P1 = prezzo aggiornato
P0 = prezzo di aggiudicazione e/o ultimo aggiornamento
I1 = indice ISTAT relativo alla “Divisione di spesa Trasporti”
IO = indice come sopra, riferito al mese di stipula del contratto, per il primo adeguamento, e al mese del precedente adeguamento, per le successive rivalutazioni.
Qualora tale indice non fosse disponibile, si farà riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), comprensivo dei tabacchi, pubblicato nel mese di adeguamento.
9. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Servizio e i referenti del Fornitore
Il Committente nominerà un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con il Fornitore, nonché delle seguenti attività:
− supervisione e coordinamento del servizio;
− invio degli Ordini di trasporto e pianificazione dei ritiri presso i Luoghi di prelievo e delle consegne ai Luoghi di consegna;
− monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
− invio di solleciti per l’implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste e per la risoluzione dei disservizi.
Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio, che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con il Committente, nonché delle seguenti attività:
− supervisione e coordinamento del servizio;
− pianificazione dei ritiri presso i Luoghi di prelievo e delle consegne ai Luoghi di consegna;
− monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
− implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
− risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte del Committente;
− monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto in oggetto.
Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.
Il Fornitore dovrà nominare almeno due referenti del servizio, reperibili in qualunque ora della giornata (h 24), sia nei giorni feriali che festivi, con pieni poteri decisionali, che garantiscano la ricezione degli ordini di trasporto e l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.
In caso di situazioni di emergenza dovrà inoltre prevedere ed attivare una sala operativa da porre a disposizione del Committente h24 per tutta la durata dell’emergenza.
Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto una struttura di back up, altrove dislocata, in grado di ricevere e processare gli ordini di trasporto, qualora un evento catastrofico abbia luogo nella propria zona di residenza, fatta salva la capacità dell’azienda stessa di continuare
a erogare il servizio a seguito del suddetto evento.
A tale scopo, all’attivazione del servizio, il Fornitore farà pervenire al Committente i recapiti di tale struttura. Qualora in corso di contratto tali recapiti subiscano variazioni, il Fornitore sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Committente.
10. Rendicontazione
Entro i primi 10 giorni del mese, il Responsabile del Servizio del Fornitore produrrà e invierà al Committente un prospetto riassuntivo dei trasporti effettuati nel mese precedente. Tale prospetto, da redigersi in formato Excel e da inviare a mezzo di posta elettronica, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
− indicazione dei Luoghi di prelievo e consegna;
− data di ritiro dai Luoghi di prelievo;
− date di consegna ai Luoghi di consegna;
− quantità e tipologia dei materiali consegnati ad ogni singolo Luogo di consegna nel mese;
− matricole e identificazione del bene trasportato;
− eventuali osservazioni (es. giustificazioni per ritardato prelievo o consegna, ecc.); Inoltre, per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, dovrà fornire:
− copia del “Documento di consegna e trasporto” opportunamente compilato in ogni sua parte;
− per ciascun servizio di trasporto, stampa (in formato pdf) delle informazioni sul percorso e sulla “distanza standard”, tratte dalla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
− per gli eventuali servizi di facchinaggio, un prospetto con l’indicazione dettagliata del personale impiegato, del luogo di impiego e delle ore di attività svolte da ciascuno, nonché copia delle tariffe orarie pubblicate dalla Direzione Provinciale del lavoro competente.
L’eventuale necessità di informazioni aggiuntive sarà oggetto di accordo in fase di esecuzione del contratto.
11. Polizza Assicurativa
1. L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, di seguito riportate, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato:
a) R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone per le quali il Fornitore è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall’appalto;
- massimale unico minimo Euro 5.000.000 per evento;
- lavoro presso terzi senza sottolimite;
- danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito dei lavori;
- la copertura non potrà prevedere esclusione relativamente ai danni causati dal carico e scarico e dalla movimentazione del materiale, merci, apparecchiature e quanto altro previsto dall’appalto compreso l’utilizzo di qualsivoglia mezzo o macchinario all’uopo necessario (ad es. macchinari speciali, gru, ecc.).
b) R.C.O. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera Condizioni particolari:
- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento e per anno con il massimo di Euro
1.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.
c) RC Vettoriale - Il contratto di assicurazione deve tenere indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti per perdite o avarie alle merci affidategli durante il trasporto su strada, compresi i casi di responsabilità da presa in consegna a riconsegna delle merci durante il trasporto. I massimali saranno quelli previsti dalla normativa vigente relativamente alla tipologia di trasporto prevista dall’appalto. La copertura dovrà prevedere anche la estensione alla colpa grave del Vettore.
2. L’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il Fornitore dovrà:
- produrre una o più polizze assicurative contratte specificamente per l’appalto conformi alle condizioni di cui al precedente punto 1;
ovvero (in alternativa)
- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi alle condizioni di cui al precedente punto 1. Si precisa che in tale caso potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i . Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.
La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione autorizzata/e all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l’Aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nel presente paragrafo, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula della Contratto,
polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.
4. La/e polizza/e dovrà/nno prevedere l’impegno della Compagnia di Assicurazione ad informare per iscritto il Dipartimento della Protezione Civile di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto ai su indicati requisiti minimi, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia. Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile delle prestazioni subappaltate.