ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DIPENDENTE DALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, LETT.A) DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995.
ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DIPENDENTE DALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, LETT.A) DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995.
A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1996, con il quale l’ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell’accordo successivo che, per il personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, è previsto dall’art. 1, comma 3, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, il giorno 2 maggio 1996, alle ore 10, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro sopraindicato:
CGIL CISL UIL CISAL USPPI
RDB/CUB CGIL – SNS CISL – SISM
CISL – SINASCEL UIL – SCUOLA UNAMS
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’accordo successivo concernente le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al predetto contratto collettivo nazionale di lavoro al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera a), del medesimo contratto collettivo nazionale.
ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DIPENDENTE DALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, LETT.A) DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995.
ART. 1
PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
1. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell' autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. Essa si esplica in una serie articolata di attività che, comprendono l'attività educativa , le attività ad essa funzionali ed attività aggiuntive.
4. Per adeguare il profilo professionale del personale educativo ai processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni educative, al personale stesso si applica quanto previsto dall'art. 38, commi 7 e 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro.
ART. 2 ATTIVITA' EDUCATIVA
1. L'attività educativa è volta: alla promozione dei processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa; alla organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative; alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
ART.3
ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'ATTIVITA'EDUCATIVA
1. L' attività funzionale all'attività educativa è costituita dagli impegni inerenti all'esercizio della funzione da parte dei personale educativo. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa;
3.Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato, la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie , nonché con i docenti delle scuole da essi frequentate.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, provinciale o di istituzione educativa.
ART. 4 ATTIVITA'AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educativi ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative sono volte a realizzare interventi educativi integrativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta educativa prevista dal progetto educativo d'istituto. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo dei lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.
3. Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al capo di istituto, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici dei progetto educativo o per la progettazione di particolari iniziative , secondo quanto previsto dall'art.5, comma 4;
c) in attività di aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore annue senza esonero dagli obblighi di servizio.
4. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 5
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE
1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal preside. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui all’art. 4. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell’istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell’ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei progetti di istituto delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
3. In coerenza con il progetto educativo, il rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, il preside, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell’insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione; il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo, tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. Esse designano gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti di cui al comma 2.
ART. 6 OBBLIGHI DI LAVORO
1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell' attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere di norma in non meno di cinque giorni alla settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 3, comma 3, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamento del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto inoltre ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali all'attività educativa di cui all'art. 3, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 5, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
ART. 7
NORME DI ADATTAMENTO IN MATERIA DI MOBILITA'
1. Gli accordi di cui all’art. 48 dei contratto collettivo nazionale di lavoro tengono conto, ai fini della mobilità dei personale educativo, oltre che dei principi enunciati in detto articolo, anche dei criteri stabiliti dall' art. 73 della legge 20 maggio 1982 ,
n. 270, e della possibilità di utilizzare il personale educativo in esubero, che sia in possesso dei titoli di studio o di abilitazione prescritti, in cattedre o posti di insegnamento.
2. Il personale educativo è ammesso a partecipare , alle stesse condizioni del personale docente, ai corsi di riconversione professionale.
ART. 8 NORME FINALI
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente accordo si applicano le disposizioni recate dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 4 agosto 1995 per il comparto dei personale della scuola.
2. Il presente accordo ha applicazione a decorrere dal 1 settembre 1996.
ART. 9 DISAPPLICAZIONI
1. L'elencazione delle disposizioni di legge e di regolamento, recate dall'art. 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro, divenute inapplicabili in quanto in contrasto con il contratto stesso e con i conseguenti accordi decentrati, è integrata, per il suo adattamento al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, dall'indicazione delle seguenti norme:
- con riferimento all'art. 1 ( profilo professionale e funzione del personale educativo): gli artt. da 92 a 102 del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, per le parti contrarie o incompatibili con il nuovo profilo professionale e con le funzioni dei personale educativo;
con riferimento all'art. 6 ( obblighi di lavoro): art. 14, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In conformità all’art. 8 del presente accordo, che, per quanto da esso non diversamente stabilito, rinvia alle clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995, le parti concordano che, per il personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, si applica quanto previsto dal comma 2 dell’art. 39, che è pertanto riferibile anche all’individuazione dei coordinatori delle articolazioni con cui si organizzano le riunioni collegiali del personale educativo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA ARAN E ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL – SNS, CISL – SISM, CISL – SINASCEL, UIL – SCUOLA.
L’ARAN e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL – SNS, CISL – SISM, CISL – SINASCEL e UIL – Scuola, firmatarie dell’accordo relativo al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, ravvisano l’esigenza che, in
relazione all’attuazione della “legge sulla parità” n. 903del 1977, si pervenga, a breve termine, ad una specifica modifica della attuale disciplina che regola la definizione degli organici e le modalità di assunzione del personale nelle istituzioni convittuali e
negli educandati femminili dello Stato in coerenza con quanto previsto per tutto il restante sistema scolastico.
DICHIARAZIONE A VERBALE DEI SINDACATI SCUOLA CGIL, SISM – CISL, SINASCEL – CISL E UIL SULLA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI CONVITTUALI – CISAL.
Le organizzazioni sindacali confederali della scuola firmatarie dell’accordo relativo al personale educativo ribadiscono l’importanza e l’urgenza della definizione, da parte del Governo e del Parlamento, di provvedimenti legislativi che realizzino
l’auspicata riforma delle istituzioni convittuali in regime di autonomia scolastica che introduca gli organi collegiali, oggi assenti, realizzando il pieno coinvolgimento del personale educativo nella gestione collegiale di tali istituzioni.
Il profilo professionale delineato dall’accordo, le modalità di progettazione collegiale dell’attività educativa, a livello d’ istituto, prefigurano le condizioni affinché tale disegno riformatore possa concretamente attuarsi e ne sollecitano al tempo stesso la definizione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL nel sottoscrivere l’accordo successivo per il personale educativo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a), del CCNL del comparto scuola, pur valutando sostanzialmente positivo il testo concordato, dichiara non esaustiva la dizione dell’art. 4, comma 3 lettera a), riguardante il coordinamento nei convitti annessi, che non garantisce né assicura sufficientemente un buon funzionamento per
l’organizzazione generale di tutti i servizi specifici convittuali, vanificando le disposizioni ministeriali vigenti in riguardo e ritiene che ciò determinerà gravi disagi all’organizzazione, agli operatori e all’utenza.
Altro punto non sufficientemente rafforzato, ai fini delle pari opportunità rispetto al restante personale della scuola, è l’art. 5 dove l’attuale collegio degli educatori è ridimensionato, ed esclude la partecipazione del personale educativo agli organi collegiali.
La negatività di questi due punti, nel nuovo contratto ulteriormente peggiorati, è da ricondurre in parte alla rigidità e al disimpegno, rispetto al problema, delle altre organizzazioni sindacali, le quali, infatti, si sono dissociate dalla nostra proposta di dichiarazione a verbale congiunta, con la quale i sindacati firmatari si sarebbero impegnati a definire la figura del coordinatore dei convitti annessi, in sede della successiva trattativa dei commi 7 e 8 dell’art. 38 – nuove figure di sistema – e, nella sede opportuna, ad intervenire per l’istituzione del consiglio di convitto, del collegio degli educatori e per la partecipazione a pieno titolo degli operatori dei convitti agli organi collegiali.
Roma, 23 febbraio 1996 La delegazione CISAL